REGIONE PIEMONTE BU8S2 25/02/2016
REGIONE PIEMONTE BU8S2 25/02/2016
Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 26-2946
Recepimento Intesa e approvazione del documento relativo alla disciplina degli standard formativi e ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A relazione dell'Assessore Pentenero:
Visti:
- la L.R. n. 63/1995 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.”;
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. - “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
- la L.R. n. 14/2014 - “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;
- il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 - Testo Unico dell'apprendistato, che definiva le tipologie di apprendistato di seguito indicate:
✓ apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - art. 3;
✓ apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - art. 4;
✓ apprendistato di alta formazione e di ricerca - art. 5;
- la Deliberazione n. 33-188 del 28/07/2014, mediante la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro:
✓ recepito le "Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere", approvate il 20/02/2014 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione della legge 9 agosto 2013, n. 99;
✓ approvato il documento contenente gli indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011, sopra richiamato;
✓ demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro (ora Direzione Coesione sociale) l'adozione dei provvedimenti connessi all'attuazione degli indirizzi ivi previsti;
- la Determinazione n. 590 del 19/09/2014, mediante la quale la Direzione regionale sopra indicata ha, tra l’altro, recepito le Linee guida per la gestione delle attività formative emanate in attuazione Deliberazione n. 33-188 del 28/07/2014, sulla base delle quali sono stati approvati i Bandi
provinciali per la gestione dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del D.Lgs. 167/2011 s.m.i.;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (nota come Jobs Act), recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
preso atto che il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 183/2014 e relativo alla disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, al Capo V, rispettivamente agli artt. 41 e 46:
- definisce l’articolazione dell’apprendistato nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Art. 43);
b) apprendistato professionalizzante (Art. 44);
c) apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 45);
- stabilisce che, con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, “sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005.”;
preso altresì atto che, in attuazione del Decreto legislativo 81/2015, e previa intesa con i soggetti sopra indicati acquisita nella riunione del 1° ottobre 2015, con Decreto Interministeriale 12/10/2015 sono stati, tra l’altro, definiti:
- gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi;
- lo “Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa”;
- lo “Schema di Piano formativo individuale”;
- lo “Schema di dossier individuale”;
tenuto conto che il Decreto Interministeriale 12/10/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21/12/2015, all’art. 10 stabilisce che entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono, con propri atti, le disposizioni ivi previste;
preso atto che, alla luce di quanto sopra esposto, in data 12/02/2016 è stata sottoscritta, tra la Regione Piemonte - Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, l’Ufficio scolastico regionale e gli Atenei, l’Intesa sui contenuti del documento relativo alla disciplina degli standard formativi e ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi di cui agli artt. 43, 44 e 45 del D.Lgs. 81/2015, discusso e condiviso con le parti interessate nell’ambito del gruppo tecnico di lavoro per l’apprendistato;
rilevato che la recente disciplina dell'apprendistato, pur interessando le tre tipologie contrattuali previste, presenta novità significative soprattutto rispetto all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e all'apprendistato di alta formazione e di ricerca mentre, per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, non ha apportato significativi cambiamenti;
considerato che, al fine di essere pienamente operativi rispetto all’attuazione della nuova normativa in materia di apprendistato, sono necessari tempi tecnici per la definizione dei nuovi atti di indirizzo per la programmazione delle attività formative, dei relativi Bandi, della modulistica e per l'adeguamento del sistema informativo;
valutato, nelle more della completa definizione della regolamentazione regionale, di dare continuità all’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante;
ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto:
✓ prendere atto dell’Intesa sottoscritta in data 12/02/2016 tra la Regione Piemonte - Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, l’Ufficio scolastico regionale e gli Atenei, posta in Allegato 1 quale parte integrante della presente Deliberazione e depositata agli atti in originale della competente Direzione regionale Coesione sociale;
✓ approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del successivo Decreto Interministeriale 12/10/2015, il documento oggetto dell'Intesa, posto in Allegato 2 quale parte integrante della presente Deliberazione, relativo alla disciplina degli standard formativi, ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato e ad aspetti contrattuali;
✓ demandare a successivi atti della Giunta la definizione dei nuovi indirizzi per la programmazione delle attività formative per gli apprendisti assunti ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del D.Lgs. 81/2015;
✓ dare continuità all’offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, già individuata attraverso i Bandi emanati dalle Province piemontesi sulla base delle “Linee guida per la gestione delle attività formative” recepite con la citata Determinazione n. 590 del 19/09/2014 senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale;
✓ demandare alla Direzione regionale Coesione sociale:
- la valutazione sulla fattibilità di garantire, nelle more della completa definizione della regolamentazione regionale, l'offerta formativa per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e con contratto di alta formazione e di ricerca, al fine di favorirne l’ingresso sul mercato del lavoro senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale;
tutto ciò premesso;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
-di recepire l’Intesa sottoscritta in data 12/02/2016 tra la Regione Piemonte - Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, le Parti sociali più rappresentative a livello
regionale, l’Ufficio scolastico regionale e gli Atenei, posta in Allegato 1 quale parte integrante della presente Deliberazione;
-di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015, il documento oggetto dell'Intesa sopra indicata, posto in Allegato 2 quale parte integrante della presente Deliberazione, relativo alla disciplina degli standard formativi, ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato e ad aspetti contrattuali;
-di demandare a successivi atti la definizione dei nuovi indirizzi per la programmazione delle attività formative per gli apprendisti assunti ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del D.Lgs. 81/2015;
-di dare continuità all’offerta formativa pubblica per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, nelle more della completa definizione della regolamentazione regionale senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione regionale;
-di demandare alla Direzione regionale Coesione sociale:
- la valutazione sulla fattibilità di garantire, nelle more della completa definizione della regolamentazione regionale, l'offerta formativa per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e con contratto di alta formazione e di ricerca, al fine di favorirne l’ingresso sul mercato del lavoro senza oneri aggiuntivi a carico della pubblica Amministrazione regionale.
La presente deliberazione è efficace dalla data di approvazione e sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente.
(omissis)
Allegato
Allegato 1
Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale
APPRENDISTATO
Disciplina degli standard formativi,
criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali
ai sensi
del Decreto Legislativo n. 81/2015
e del Decreto Interministeriale 12/10/2015
INTESA TRA
la Regione Piemonte
nella persona dell’Assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx,
E
Confederazione Generale Italiana Lavoro del Piemonte, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori del Piemonte, Unione Italiana del Lavoro del Piemonte, Confindustria Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte, Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte, Casa Artigiani Piemonte, Confcommercio Piemonte, ConfApi Piemonte, Legacoop Piemonte, Confcooperative Piemonte, Confagricoltura Piemonte, Coldiretti Piemonte, CIA Piemonte, Confesercenti Piemonte, ABI Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Scienze gastronomiche, Consigliera regionale di Parità.
Visti:
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- le “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;
- il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 - “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Considerato che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2014, n. 33-188, sono state recepite le “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ti Trento e Bolzano e si è preso atto dell’Intesa, sottoscritta in data 17/07/2014, tra la Regione Piemonte e le Parti sociali relativamente agli indirizzi per la programmazione della formazione per gli apprendisti assunti ai sensi del Testo Unico dell’apprendistato (art. 4 - D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.);
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle due tipologie di
2
contratto finalizzate al conseguimento di un titolo di studio, già previste agli artt. 3 e 5 del Testo Unico dell’apprendistato sopra richiamato;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 183/2014, prevede che “l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e quello “di alta formazione e di ricerca” integrino organicamente in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali di cui al Repertorio nazionale - art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF);
- in attuazione dell'articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, con Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 sono stati definiti gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato;
- la Regione Piemonte, le Parti sociali, gli Atenei piemontesi e l’Ufficio Regionale Scolastico piemontese (di seguito “Parti”), in esito agli incontri tenutisi in sede di gruppo tecnico, hanno preso in esame e formulato osservazioni in ordine al documento contenente la “Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali” dell’apprendistato, articolato in due Sezioni dedicate all’apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. 81/2015) e all’apprendistato nel sistema duale (artt. 43 e 45 - D.Lgs. 81/2015), nelle quali sono definite:
✓ le finalità di ciascuna tipologia di contratto;
✓ i requisiti dei destinatari;
✓ la durata e gli aspetti contrattuali;
✓ la formazione prevista;
✓ l’offerta formativa.
Le Parti danno atto che
è raggiunta l’intesa sui contenuti del documento posto in allegato alla presente, relativo alla “Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali” dell’apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015.
3
Torino,
Letto e sottoscritto:
Regione Piemonte
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
Confindustria Piemonte
Confartigianato Imprese Piemonte
Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte
Casa Artigiani Piemonte
Confcommercio Piemonte
ConfApi Piemonte
Legacoop Piemonte
Confcooperative Piemonte
Coldiretti Piemonte
CIA Piemonte
Confagricoltura Piemonte
Confesercenti Piemonte
4
ABI Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Università degli Studi di Torino
Politecnico di Torino
Università degli Studi di Scienze gastronomiche
Consigliera regionale di Parità
5
ALLEGATO 2
Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale Direzione Coesione sociale
APPRENDISTATO
Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi
e aspetti contrattuali
ai sensi
del Decreto Legislativo 15/05/2015, n. 81 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015
Deliberazione della Giunta regionale n. del
Sommario
Premessa 4
Sezione 1 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 6
1. Finalità del contratto 6
2. Requisiti dei destinatari 6
3. Durata e aspetti contrattuali 6
4. Formazione prevista 6
4.1 Formazione tecnico-professionale 6
4.2 Formazione di base e trasversale 6
5. Modalità di erogazione della formazione di base e trasversale 10
5.1 Soggetti attuatori dell’offerta formativa pubblica 10
5.2 Formazione erogata direttamente dal datore di lavoro 10
6. Obblighi del datore di lavoro e dell’apprendista 11
6.1 Redazione del Piano formativo individuale (PFI) 11
6.2 Iscrizione dell’apprendista all’offerta formativa pubblica 11
6.3 Frequenza alle attività di formazione 11
Sezione 2 L’APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE 12
Aspetti generali 12
7. Organizzazione didattica dei percorsi formativi 12
8. Requisiti e responsabilità del datore di lavoro 12
8.1 Requisiti del datore di lavoro 13
8.2 Stipula del protocollo 13
8.3 Modalità di selezione degli apprendisti 13
8.4 Funzioni del tutor aziendale 13
8.5 Retribuzione dell’apprendista 14
9. Responsabilità e funzioni dell’istituzione formativa 14
9.1 Informazione all’apprendista 14
9.2 Piano formativo individuale (PFI) 14
9.3 Funzioni del tutor formativo 15
9.4 Monitoraggio ed esito dei percorsi 15
Apprendistato di 1° livello per la 16
QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE 16
10. Finalità del contratto 16
11. Requisiti dei destinatari 16
12. Durata e aspetti contrattuali 16
13. Formazione prevista 17
13.1 Qualifica professionale 17
13.2 Diploma professionale 17
14. Offerta formativa 17
Apprendistato di 1° livello per il 18
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 18
15. Finalità del contratto 18
16. Requisiti dei destinatari 18
17. Durata e aspetti contrattuali 18
18. Formazione prevista 18
19. Offerta formativa 19
Apprendistato di 1° livello per il CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) 20
20. Finalità del contratto 20
21. Requisiti dei destinatari 20
22. Durata e aspetti contrattuali 20
23. Formazione prevista 20
24. Offerta formativa 21
Apprendistato di 1° livello per il 22
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) 22
25. Finalità del contratto 22
26. Requisiti dei destinatari 22
27. Durata e aspetti contrattuali 22
28. Formazione prevista 22
29. Offerta formativa 23
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 24
30. Finalità del contratto 24
31. Requisiti dei destinatari 24
32. Durata e aspetti contrattuali 24
33. Formazione prevista 24
34. Offerta formativa 25
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per la LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE 26
35. Finalità del contratto 26
36. Requisiti dei destinatari 26
37. Durata e aspetti contrattuali 26
38. Formazione prevista 27
39. Offerta formativa 27
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il MASTER DI I E II LIVELLO 28
40. Finalità del contratto 28
41. Requisiti dei destinatari 28
42. Durata e aspetti contrattuali 28
43. Formazione prevista 28
44. Offerta formativa 29
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il DOTTORATO DI RICERCA 30
45. Finalità del contratto 30
46. Requisiti dei destinatari 30
47. Durata e aspetti contrattuali 30
48. Formazione prevista 30
49. Offerta formativa 30
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per ATTIVITÀ DI RICERCA 31
50. Finalità del contratto 31
51. Requisiti dei destinatari 31
52. Durata e aspetti contrattuali 31
53. Formazione prevista 31
54. Offerta formativa 31
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE 32
55. Finalità del contratto 32
56. Requisiti dei destinatari 32
57. Durata e aspetti contrattuali 32
58. Formazione prevista 32
59. Offerta formativa 32
Direzione Regionale Coesione Sociale | Settore Formazione Professionale |
Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato e aspetti contrattuali | Pagina 4 di 32 |
Premessa
Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle due tipologie finalizzate al conseguimento di un titolo di studio:
- l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito apprendistato di 1° livello);
- l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Il X.Xxx. 81/2015, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevede che le suddette tipologie di apprendistato integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali indicate nel Repertorio nazionale di cui all’art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), di seguito riportati:
APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO (art. 43 D.Lgs 81/2015)
• Qualifica e diploma professionale (Titolo di studio Livello 3 e 4 EQF)
• Diploma di istruzione secondaria superiore (Titolo di studio Livello 4 EQF)
• Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (Titolo di studio Livello 4 EQF)
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (art. 45 D.Lgs. 81/2015)
• Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS (Titolo di studio Livello 5 EQF)
• Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
• Laurea triennale e magistrale (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
• Master di I e II livello (Titolo di studio Livello 7 e 8 EQF)
• Dottorato di ricerca (Titolo di studio Livello 8 EQF)
L’art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che l’apprendistato di alta formazione e di ricerca sia, altresì, finalizzato all’acquisizione di qualificazioni professionali per lo svolgimento di:
• Attività di ricerca
• Praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
La Regione Piemonte, alla luce delle nuove disposizioni di legge, e nell’ambito della propria competenza, con il presente provvedimento definisce, previa intesa sottoscritta in data 12 febbraio 2016 con le Parti sociali, l’Ufficio scolastico regionale e gli Atenei, gli standard formativi del contratto di apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi mediante il recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 12/10/2015, emanato in attuazione dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015.
Il presente documento si articola in due Sezioni:
- la Sezione 1, dedicata all’apprendistato professionalizzante (art. 44 - X.Xxx. 81/2015);
- la Sezione 2, all’apprendistato nel sistema duale (artt. 43 e 45 - D.Lgs. 81/2015).
In entrambe le Sezioni sono definite:
✓ le finalità di ciascuna tipologia di contratto;
✓ i requisiti dei destinatari;
✓ la durata e gli aspetti contrattuali;
✓ la formazione prevista;
✓ l’offerta formativa.
Sezione 1 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(Art. 44 - D.Lgs. 81/2015)
1. Finalità del contratto
Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. La qualificazione professionale è determinata sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti, per il settore di riferimento, dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Requisiti dei destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale:
- giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- giovani in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di età compresa tra i 17 e i 29 anni;
- lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.
3. Durata e aspetti contrattuali
La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 3 anni, ovvero a 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
4. Formazione prevista
4.1 Formazione tecnico-professionale
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Il percorso formativo può essere svolto internamente all’impresa con modalità differenti (aula, affiancamento on the job, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali, ecc.).
La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.
4.2 Formazione di base e trasversale
La formazione tecnico-professionale è integrata, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all' acquisizione delle competenze di base e trasversali.
La durata complessiva della formazione di base e trasversale, riferita all’intero periodo contrattuale, si differenzia in relazione al livello di scolarità dell’apprendista al momento dell’assunzione, ed è pari a:
- 120 ore: se l’apprendista è privo di titolo o se è in possesso di titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
- 80 ore: se l’apprendista è in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);
- 40 ore: se l’apprendista è in possesso del titolo di laurea o di titoli superiori.
Il percorso formativo dell’apprendista è strutturato in moduli formativi della durata di 40 ore ciascuno, attivabili sulla base del titolo di studio, che a loro volta si articolano in Unità Formative1 (di seguito "UF"):
Modulo 1 - 40 ore, composto dalle seguenti UF:
- UF1 - a : Formazione generale sulla sicurezza, della durata di 4 ore, ai sensi dell’art.
4 dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.
- UF1 – b : Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro, della durata di 12 ore, che ha l’obiettivo di promuovere la messa in atto di comportamenti sicuri e virtuosi sul posto di lavoro. A tal fine devono essere adottate metodologie e tecniche che consentano di:
o individuare specifici comportamenti non sicuri, sui quali intervenire, e la loro relativa incidenza;
o esplorare in maniera approfondita le cause, a monte e a valle, di tali comportamenti;
o spostare l’attenzione dai risultati dei comportamenti scorretti (incidenti) alle cause, agendo direttamente su di esse per risolvere il problema alla radice;
o suggerire azioni e interventi da adottare per rimuovere tali cause e motivare la messa in atto di comportamenti sicuri;
o rendere l’apprendista consapevole delle situazioni di rischio quotidiano in modo che, di fronte a tali situazioni, egli scelga un comportamento sicuro.
- UF2: Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, interculturalità e pari opportunità, della durata di 24 ore.
Modulo 2 - 40 ore, composto da una delle seguenti UF:
- UF4: Comunicazione nelle lingue straniere
- UF5: Competenza digitale
- UF6: Competenze sociali e civiche
1 Unità formative standard per l’apprendistato professionalizzante definite dalla Regione Piemonte.
Modulo 3 - 40 ore (erogate in impresa), composto dall’UF3: Imparare a imparare.
L’obiettivo dell’UF3 è quello di sviluppare la capacità di apprendere nel contesto lavorativo, anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, al fine di acquisire:
o consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni sul luogo di lavoro;
o abilità a concentrarsi per periodi prolungati;
o capacità di riflettere in modo critico su obiettivi e finalità dell’apprendimento;
o capacità di riconoscere la coerenza tra l’obiettivo e la strada utilizzata per raggiungerlo;
o conoscenza delle proprie strategie abituali di apprendimento;
o comprensione dei punti di forza e debolezza delle proprie competenze al fine di gestire efficacemente la propria carriera e i propri schemi lavorativi;
o autonomia nell’individuare opportunità di istruzione/formazione e strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili.
Nella successiva tabella sono indicate la durata e l’articolazione della formazione di base e trasversale in funzione del titolo di studio dell’apprendista.
Titolo di studio | Durata percorso | Moduli | UF | Durata moduli | Sede2 | Note |
Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di primo grado | 120 ore | Mod 1 | UF1 + UF2 | 40 ore | Istituzione formativa | |
Mod 2 | a scelta tra UF4 / UF6 | 40 ore | Istituzione formativa | |||
Mod 3* | UF3 | 40 ore | Datore di lavoro | * Il Modulo 3 può essere sostituito da un’ulteriore edizione del Modulo 2, con contenuti differenti. | ||
Titolo di scuola secondaria di secondo grado | 80 ore | Mod 1 | UF1 + UF2 | 40 ore | Istituzione formativa | |
Mod 3* | UF3 | 40 ore | Datore di lavoro | * Il Modulo 3 può essere sostituito dal Modulo 2. | ||
Titolo di laurea o titoli superiori | 40 ore | Mod 1 | UF1 + UF2 | 40 ore | Istituzione formativa |
La durata della formazione di base e trasversale può essere ridotta per gli apprendisti che hanno già completato percorsi coerenti con la normativa vigente, o parte di essi, in precedenti rapporti di apprendistato stipulati dopo il 1° gennaio 2015. La riduzione della durata del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
La durata della formazione di base e trasversale è ridotta per gli apprendisti in possesso di crediti formativi sulla sicurezza ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011. In tale caso, la durata del Modulo 1 è ridotta nella misura oraria corrispondente ai crediti già acquisiti, previa presentazione delle relative attestazioni all’istituzione formativa.
2 L’indicazione della sede “Istituzione formativa” si riferisce alle imprese che intendono avvalersi dell’offerta pubblica di formazione, fermo restando quanto indicato al § 5.2.
5. Modalità di erogazione della formazione di base e trasversale
5.1 Soggetti attuatori dell’offerta formativa pubblica
L’offerta formativa pubblica è disponibile per i soggetti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di almeno 12 mesi, presso unità operative di imprese operanti sul territorio regionale.
I soggetti attuatori dell’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono essere accreditati per la formazione ai sensi della normativa regionale vigente (Macrotipologia C, tipologia ap), ed inseriti nell’apposito “Catalogo dell’offerta pubblica dei servizi formativi per l’apprendistato”, consultabile sul sistema informativo “Gestione apprendistato” al quale si accede tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile3 per il datore di lavoro e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
5.2 Formazione erogata direttamente dal datore di lavoro
Il datore di lavoro, anche in presenza di un’offerta formativa pubblica finanziata, può erogare direttamente, sotto la propria responsabilità e a proprio carico, la formazione di base e trasversale indicata al precedente § 4.2 anche avvalendosi di soggetti terzi.
La formazione di base e trasversale erogata direttamente dal datore di lavoro non è oggetto di finanziamento pubblico.
Le imprese che intendono erogare autonomamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono dichiarare di essere in possesso degli standard minimi necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo (capacità formativa) di seguito indicati:
o risorse umane in possesso di:
- almeno due anni di esperienza in docenza di carattere non occasionale (svolta in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all’interno dell’impresa) coerente con le competenze di base e trasversali (§ 4.2);
oppure
- titolo di studio secondario o idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale (riferibile anche a contesti formativi non strutturati e volti al trasferimento di conoscenze) coerente con le competenze di base e trasversali (§ 4.2);
3 Per “disponibile” si intende un’offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente, che consenta al datore di lavoro l’iscrizione dell’apprendista affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data dell’assunzione (Cfr. Xxxxx guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).
o luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.
La dichiarazione della capacità formativa deve essere effettuata tramite il sistema informativo Xxxxxxxx apprendistato mediante la compilazione del Modello A accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il datore di lavoro che ha dichiarato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
6. Obblighi del datore di lavoro e dell’apprendista
6.1 Redazione del Piano formativo individuale (PFI)
Il datore di lavoro, per quanto riguarda le competenze tecnico-professionale, è tenuto a predisporre il Piano formativo individuale (di seguito "PFI"), parte integrante del contratto di apprendistato, mediante una delle seguenti modalità:
- utilizzo di moduli e formulari definiti dalla contrattazione collettiva, o dagli enti bilaterali;
- utilizzo del PFI regionale, disponibile sul sistema informativo Gestione apprendistato al quale si accede tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
6.2 Iscrizione dell’apprendista all’offerta formativa pubblica
Fatta eccezione per la modalità di erogazione della formazione di base e trasversale di cui al precedente § 5.2, il datore di lavoro, contestualmente all’invio telematico della comunicazione obbligatoria di assunzione o, comunque, entro 10 giorni di calendario dalla data di assunzione dell’apprendista, deve iscriverlo presso uno dei soggetti attuatori presenti nel Catalogo dell’offerta pubblica dei servizi formativi per l’apprendistato, accedendo al sistema informativo Gestione apprendistato.
Nel caso in cui l'iscrizione avvenga successivamente al termine sopra indicato non è garantito l'avvio della formazione entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista (cfr. nota 3 - § 5.1) e, quindi, l’obbligazione formativa permane in capo al datore di lavoro.
6.3 Frequenza alle attività di formazione
L’apprendista è tenuto a frequentare la totalità delle ore previste dal PFI. Le assenze dalle attività formative possono avvenire solo per cause contrattualmente previste (ferie, permessi, malattia ecc.) e, in ogni caso, devono essere giustificate e recuperate interamente ai fini dell’assolvimento dell’obbligazione formativa.
Sezione 2 L’APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE
(Artt. 43 e 45 - D.Lgs. 81/2015)
Aspetti generali
I percorsi formativi in apprendistato nel sistema duale di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. 81/2015 sono funzionali al conseguimento, mediante l’integrazione organica tra formazione e lavoro, dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
Apprendistato di 1° livello (Art. 43 - D.Lgs. 81/2015)
• Qualifica e diploma professionale (Livello 3 e 4 EQF)
• Diploma di istruzione secondaria superiore (Titolo di studio Livello 4 EQF)
• Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (Livello 4 EQF)
Apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 45 - D.Lgs. 81/2015)
• Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS (Titolo di studio Livello 5 EQF)
• Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
• Laurea triennale o magistrale (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
• Master I e II livello (Titolo di studio Livello 7 e 8 EQF)
• Dottorato di ricerca (Titolo di studio Livello 8 EQF)
I percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e di ricerca possono, inoltre, essere finalizzati a qualificazioni professionali per lo svolgimento di:
• Attività di ricerca
• Praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
7. Organizzazione didattica dei percorsi formativi
L’organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di “formazione interna” e “formazione esterna” all'impresa, che assumono valore di “apprendimento formale” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 13/2013, si svolgono, rispettivamente, sul luogo di lavoro e presso l’istituzione formativa, si integrano, ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali, e che si realizzano sulla base del protocollo di cui al successivo § 8.2.
La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti.
8. Requisiti e responsabilità del datore di lavoro
La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro sono da riferire esclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolta presso l’impresa secondo le modalità definite nel PFI.
8.1 Requisiti del datore di lavoro
Ai fini della stipula del contratto di apprendistato, il datore di lavoro deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;
b) capacità tecniche rispetto alla disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all’esterno dell’unità produttiva;
c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento delle funzioni indicate al successivo § 8.4.
8.2 Stipula del protocollo
Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato l’istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un protocollo, redatto sulla base dello schema posto in allegato 1 al Decreto Interministeriale 12/10/2015, che definisce i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all’impresa.
È cura del datore di lavoro fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, le informazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in conformità alla normativa vigente.
8.3 Modalità di selezione degli apprendisti
La selezione degli apprendisti, finalizzata all’inserimento nei percorsi ordinari, è effettuata dal datore di lavoro, sentito il parere dell’istituzione formativa, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale e colloqui individuali, ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro, o tirocinio, al fine di evidenziare motivazioni, attitudini e conoscenze dell’apprendista anche in ragione del ruolo da svolgere in impresa.
Nel caso di gruppi classe dedicati, la procedura di selezione degli apprendisti, e la stipula dei contratti di apprendistato, è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe.
8.4 Funzioni del tutor aziendale
Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, affianca l’apprendista nella fase di inserimento nell’impresa, lo assiste nel percorso di formazione interna e gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative.
Il tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo, partecipa alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista, sulla base dello schema posto in allegato 2 al Decreto Interministeriale 12/10/2015, e fornisce all’istituzione formativa tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività dell’apprendista, nonché per l’efficacia del processo formativo.
8.5 Retribuzione dell’apprendista
Come previsto agli articoli 43 comma 7, e 45 comma 3 del D.Lgs. 81/2015:
- il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo rispetto alle ore svolte dall'apprendista presso l’istituzione formativa (formazione esterna);
- per le ore di formazione svolte presso l’impresa (formazione interna), al lavoratore è riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10 per cento di quella dovuta.
Sono fatte salve eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi.
In ogni caso, i livelli retributivi fissati dal D.Lgs. 81/2015, ovvero dalla contrattazione collettiva, rappresentano uno standard minimo garantito all’apprendista con la conseguente possibilità, per il datore di lavoro, di riconoscere un trattamento retributivo più favorevole in applicazione del principio del favor laboris (Sentenza della Corte di Cassazione 29 novembre 1985, n. 5977).
9. Responsabilità e funzioni dell’istituzione formativa
9.1 Informazione all’apprendista
L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro e con modalità volte a garantire la consapevolezza della scelta, adotta nei confronti dei giovani e, nel caso di minorenni, dei titolari della responsabilità genitoriale, iniziative idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato, e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro e la qualificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo (§ 8.2) e del PFI (§ 9.2);
c) delle modalità di selezione degli apprendisti (§ 8.3) ;
d) del doppio “status” di studente e lavoratore, per quanto concerne l’osservanza delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna all'impresa.
9.2 Piano formativo individuale (PFI)
Il PFI dell’apprendista, che costituisce parte integrante del contratto, è definito dall’istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, sulla base dello schema posto in all’allegato 1a al Decreto Interministeriale 12/10/2015. Nel PFI, oltre ai contenuti e alla durata del percorso formativo, devono essere indicati:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor aziendale e al tutor formativo;
b) la qualificazione da acquisire al termine del percorso, ove prevista;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze da acquisire nell’ambito della formazione interna ed esterna all'impresa, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure
adottate per il riallineamento delle competenze, il sostegno e il recupero anche in caso di sospensione del giudizio.
La formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione formativa che comprende anche gli aspetti assicurativi e la tutela della salute e della sicurezza.
Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
9.3 Funzioni del tutor formativo
Le istituzioni formative individuano un tutor formativo che ha il compito di promuovere il successo del percorso dell’apprendista, di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e il datore di lavoro al fine di garantire l’integrazione tra la formazione interna ed esterna.
Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista sulla base dello schema posto in allegato 2 al Decreto Interministeriale 12/10/2015 e garantisce l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del percorso formativo anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.
9.4 Monitoraggio ed esito dei percorsi
In conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 3, lett. e) del Decreto Interministeriale 12/10/2015, l’istituzione formativa, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell’ammissione dell'apprendista agli esami conclusivi del percorso, ne dà evidenza nel dossier individuale, ne comunica i risultati all’apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
Come previsto all’art. 42, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, per i percorsi di apprendistato di 1° livello il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall'istituzione formativa, costituisce giustificato motivo di licenziamento.
In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.
Apprendistato di 1° livello per la QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)
10. Finalità del contratto
Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Qualifica professionale o di Diploma professionale corrispondenti, rispettivamente, ai Livelli 3 e 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
In particolare, le assunzioni possono essere effettuate in relazione alle qualifiche contrattuali riconducibili alle figure di qualifica di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e per i titoli di diploma professionale di tecnico per i quali sia disponibile un’offerta formativa pubblica regolamentata dalla Regione Piemonte.
11. Requisiti dei destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto 15 anni
di età e fino al compimento dei 25, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado.
12. Durata e aspetti contrattuali
La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:
- 3 anni, per il conseguimento della qualifica professionale;
- 4 anni, per il conseguimento del diploma professionale.
La durata effettiva del contratto può essere ridotta, nell’ambito del PFI definito dall’istituzione formativa, in considerazione delle competenze in ingresso dell’apprendista.
La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:
a) l’apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale e intenda consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all’art. 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) al termine del percorso formativo, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.
Qualora l’apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, come previsto all’art. 42, comma 5 del D.Lgs. 81/2015, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.
13. Formazione prevista
Gli standard formativi dei percorsi sono quelli definiti in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati previsti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
L’apprendista, al termine di ciascuna annualità del percorso, e ai fini dell’ammissione all’annualità successiva, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna previste dal PFI.
In caso di proroga del contratto (§12, lettera a), la durata della formazione interna per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche è di 80 ore e, i relativi contenuti, sono correlati alle competenze previste dalla contrattazione collettiva e definiti mediante l’aggiornamento del PFI.
In questa ipotesi la formazione esterna non è obbligatoria.
13.1 Qualifica professionale
Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale dei percorsi di qualifica professionale, pari a 990 ore annue, la formazione è ripartita come segue:
- 440 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione formativa;
- 550 ore di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.
13.2 Diploma professionale
Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale del percorso per il diploma professionale (IV anno) pari a 790 ore, la formazione è ripartita come segue:
- 360 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione formativa;
- 430 ore di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.
14. Offerta formativa
L’offerta formativa è realizzata dalle istituzioni formative che operano nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005.
Le istituzioni formative devono essere accreditate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per il diritto-dovere di istruzione e formazione (Macrotipologia A).
Apprendistato di 1° livello per il
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)
15. Finalità del contratto
Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di Diploma di istruzione secondaria superiore corrispondente al Livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
16. Requisiti dei destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto 15 anni di età, e fino al compimento dei 25, che abbiano superato positivamente il terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore e che siano iscritti presso istituzioni scolastiche operanti in Piemonte.
17. Durata e aspetti contrattuali
La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 2 anni e può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l’apprendista non abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore.
Successivamente al conseguimento del diploma, e ai fini dell’acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2015.
18. Formazione prevista
Gli standard formativi dei percorsi di istruzione secondaria superiore sono quelli definiti nell’ambito della normativa nazionale di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dai relativi decreti attuativi.
In coerenza con il Decreto Interministeriale 12/10/2015, la durata annua della formazione per il IV e V anno è ripartita, di norma, nella misura di seguito indicata:
Durate annue in ore | |||
Tipologia di percorso scolastico | Durata ordinamentale | Formazione esterna presso la scuola | Formazione interna presso il datore di lavoro |
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI | 1.056 | 660 | 396 |
LICEI ARTISTICI | 1.000 | 000 | 000 |
LICEI CLASSICI | 1.023 | 660 | 363 |
LICEI SCIENTIFICI E LINGUISTICI | 990 | 627 | 363 |
LICEI MUSICALI E COREUTICI | 1.056 | 660 | 396 |
La ripartizione settimanale delle ore di formazione per il IV e V anno, nell'ambito delle 33 settimane del calendario scolastico è indicativamente individuata nella misura di seguito indicata:
Durate settimanali in ore | |||
Tipologia di percorso scolastico | Durata ordinamentale | Formazione esterna presso la scuola | Formazione interna presso il datore di lavoro |
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI | 32 | 20 | 12 |
LICEI ARTISTICI | 35 | 22 | 13 |
LICEI CLASSICI | 31 | 20 | 11 |
LICEI SCIENTIFICI E LINGUISTICI | 30 | 19 | 11 |
LICEI MUSICALI E COREUTICI | 32 | 20 | 12 |
In ogni caso:
• il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell’esame finale;
• l’apprendista, al termine di ciascuna annualità del percorso, e ai fini dell’ammissione all’annualità successiva, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI.
19. Offerta formativa
L’offerta formativa è realizzata dalle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, operanti in Piemonte, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Apprendistato di 1° livello per il
CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)
(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)
20. Finalità del contratto
Il contratto è finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS), corrispondente al Livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
21. Requisiti dei destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età, e fino al compimento dei 25, in possesso dei requisiti indicati all’art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”, qui di seguito richiamati:
- diploma professionale di tecnico (di cui al X.Xxx. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c);
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5;
- certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, se privi del diploma di istruzione secondaria superiore.
22. Durata e aspetti contrattuali
La durata del contratto per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi, né superiore a 1 anno, e può essere prorogata fino ad un ulteriore anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso realizzato, l’apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore.
23. Formazione prevista
Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono quelli definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.
Assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio del percorso formativo, pari a 800 o 1.000 ore, la durata annua è ripartita come segue:
- 400 ore di “formazione esterna”, svolta presso l’istituzione formativa;
- 400 o 600 ore di “formazione interna”, svolta presso l’impresa.
Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire il conseguimento della specializzazione e delle competenze relative alle figure nazionali di cui al Decreto 7 febbraio 2013 (“Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”).
24. Offerta formativa
L’offerta formativa è realizzata dalle istituzioni formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 operanti in Piemonte nell’ambito della programmazione regionale.
Apprendistato di 1° livello per il
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)
25. Finalità del contratto
Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) corrispondente al Livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
26. Requisiti dei destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di titoli di istruzione di livello secondario, già iscritti a corsi di ITS di cui al DPCM 25/01/2008 e che abbiano frequentato con profitto i primi due semestri del corso.
27. Durata e aspetti contrattuali
La durata del contratto per il conseguimento del Diploma di istruzione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:
- 1 anno, nel caso di corsi di ITS articolati su 2 annualità;
- 2 anni, nel caso di corsi di ITS articolati su 3 annualità.
Il contratto può essere attivato in concomitanza con l’avvio delle seconde annualità dei corsi di ITS.
28. Formazione prevista
Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.
Assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio dei percorsi formativi, pari a 900 ore, la durata annua è ripartita, di norma, come segue:
- 150 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione formativa, di cui:
o 100 ore di attività d’aula, in gruppo classe, per l’acquisizione delle competenze relative alla figura nazionale di riferimento;
o 50 ore di lezioni individuali, o rivolte a piccoli gruppi, per il riallineamento delle competenze finalizzate anche al superamento dell’esame finale;
- 750 ore di formazione interna, svolta presso l’impresa, di cui:
o 150 ore di formazione on the job, co-progettata e co-gestita dall’istituzione formativa e dal tutore aziendale;
o 600 ore di project work (on the job).
Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire il conseguimento del Diploma di istruzione tecnica superiore e delle competenze relative alle figure nazionali di cui al Decreto Interministeriale 7 settembre 2011, recante “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, nonché la verifica e la certificazione delle competenze acquisite di cui al DPCM 25 gennaio 2008”.
29. Offerta formativa
L’offerta formativa è realizzata dagli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 operanti in Piemonte nell’ambito della programmazione regionale.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)
30. Finalità del contratto
Il contratto è finalizzato al conseguimento di uno dei titoli di studio di Alta formazione artistica, musicale e coreutica di seguito indicati, corrispondenti ai Livelli 6 e 7 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF):
a) diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello;
c) diploma accademico di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca;
e) diploma di perfezionamento o master.
31. Requisiti dei destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano, di norma, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio, anche conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
32. Durata e aspetti contrattuali
La durata del contratto per il conseguimento dei titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni, nel rispetto di quanto previsto dai percorsi ordinamentali.
La durata del contratto è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni formative che realizzano il percorso, di crediti formativi accademici (CFA) conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.
Il contratto termina a seguito del conseguimento del titolo o/e a conclusione del percorso formativo.
33. Formazione prevista
Gli standard formativi dei percorsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali vigenti.
Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi accademici, la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impiegate nelle lezioni frontali previste nell’ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento.
La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.
34. Offerta formativa
L’offerta formativa è realizzata dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per la LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)
35. Finalità del contratto
Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio universitario di Laurea triennale e Laurea magistrale corrispondenti, rispettivamente, al Livello 6 e 7 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
36. Requisiti dei destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale studenti universitari di età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano conseguito, di norma:
• 120 CFU, ai fini dell’acquisizione del titolo di Laurea triennale;
• 60 CFU, ai fini dell’acquisizione del titolo di Laurea magistrale;
• 240 CFU, ai fini dell’acquisizione del titolo di Laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale;
• 300 CFU, ai fini dell’acquisizione del titolo di Laurea magistrale a ciclo unico di durata esennale.
37. Durata e aspetti contrattuali
In considerazione della possibilità di effettuare un’iscrizione part time, sulla base di quanto definito dai Regolamenti didattici di ateneo (ai sensi del DM 270/2004 - art. 11, comma 7 lettera i), e tenuto conto dei requisiti di accesso in termini di CFU di cui al paragrafo precedente, la durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni.
La durata del contratto è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni universitarie che realizzano il percorso formativo, di CFU conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.
Il contratto termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.
38. Formazione prevista
Gli standard formativi dei percorsi di Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico sono definiti in osservanza degli ordinamenti universitari vigenti.
La durata della componente formativa è ripartita come segue:
- formazione esterna, svolta presso l’istituzione universitaria: massimo 60% della durata degli insegnamenti previsti;
- formazione interna, svolta presso l’impresa: minimo 40% della durata degli insegnamenti previsti.
Il percorso di formazione interna ed esterna all’impresa deve garantire una programmazione idonea al conseguimento del titolo in esito.
39. Offerta formativa
L’offerta formativa è realizzata dagli Atenei che dispongano di almeno una sede operativa sul territorio piemontese, abilitati al rilascio del titolo di Laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il MASTER DI I E II LIVELLO
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)
40. Finalità del contratto
Il contratto è finalizzato al conseguimento dei titoli di studio di Master di I livello o di Master di II livello corrispondenti, rispettivamente, al Livello 7 e 8 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
41. Requisiti dei destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano in possesso di:
- laurea triennale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) per l’accesso al Master di I livello;
- laurea magistrale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) per l’accesso al Master di II livello.
42. Durata e aspetti contrattuali
La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Master universitario di I e II livello non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni.
La durata del contratto è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle Istituzioni universitarie che realizzano il percorso formativo, di Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.
43. Formazione prevista
Gli standard formativi dei percorsi di Master di I e II livello sono definiti in attuazione degli ordinamenti vigenti.
Assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (60 CFU), la durata complessiva del percorso è ripartita, indicativamente, come segue:
- 400 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione universitaria;
- 1.100 ore di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro da suddividere, a titolo orientativo, tra:
o quelle associate alle ore di formazione esterna previste per ogni singolo insegnamento del percorso formativo universitario, da svolgere o individualmente in affiancamento al tutor aziendale o in formazione frontale d’aula;
o le ore necessarie a sviluppare l’attività di project work;
o le ore di impegno in auto-apprendimento (indicativamente).
La formazione in impresa, l’attività di project work e l’auto-apprendimento si realizzano con l’assistenza del tutor formativo dell’Istituzione universitaria in accordo con il tutor aziendale.
Nel caso in cui l’ateneo rilevi scostamenti tra le conoscenze già acquisite dagli allievi, e le materie previste dai percorsi formativi tali da pregiudicare l’efficacia dei Master, può prevedere percorsi di allineamento della durata massima di 50 ore.
Il percorso di formazione interna ed esterna all’impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.
44. Offerta formativa
L’offerta formativa è realizzata dagli Atenei che dispongano di almeno una sede operativa sul territorio piemontese, abilitati al rilascio del titolo di Master universitario.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per il DOTTORATO DI RICERCA
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)
45. Finalità del contratto
Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Dottore di Ricerca corrispondente al Livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
46. Requisiti dei destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano ammessi, o già inseriti, in corsi di Dottorato di Ricerca.
47. Durata e aspetti contrattuali
La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 5 anni.
Il contratto di apprendistato termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.
48. Formazione prevista
Gli standard formativi dei percorsi di Dottorato di Ricerca sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.
La formazione esterna, svolta a cura dell’istituzione universitaria, prevede fino ad un massimo di 40 ore di formazione interdisciplinare nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
La formazione interna all’impresa deve essere realizzata nell’ambito di un progetto di ricerca correlato al corso di dottorato.
Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, del titolo di Dottore di Ricerca.
49. Offerta formativa
L’offerta formativa è realizzata dagli Atenei che dispongano di almeno una sede operativa sul territorio piemontese, abilitati al rilascio del titolo di Dottore di Ricerca.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per ATTIVITÀ DI RICERCA
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)
50. Finalità del contratto
Il contratto è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi in apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca.
51. Requisiti dei destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso del titolo di studio di Laurea magistrale o titoli superiori.
52. Durata e aspetti contrattuali
La durata del contratto per attività di ricerca è definita, nell’ambito del PFI dell’apprendista, in rapporto alla durata del progetto di ricerca, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.
Il contratto può essere prorogato fino ad un anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca, previa modifica e aggiornamento del PFI.
L’inserimento occupazionale può riferirsi a progetti o a programmi di ricerca già avviati, ovvero a specifiche attività di ricerca che il datore di lavoro intende realizzare.
53. Formazione prevista
Il percorso dell’apprendista si realizza mediante un’azione formativa i cui contenuti e la cui durata sono definiti nel PFI a cura del datore di lavoro, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all’apprendista.
I contenuti della formazione si riferiscono, indicativamente, agli ambiti della sicurezza, dell’organizzazione aziendale, dell’innovazione, della gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, delle tecniche e delle metodologie per il project management dei progetti o programmi di ricerca, della conoscenza di contesti tecnologici/innovativi anche complessi, della ricerca bibliografica, ecc.
La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.
54. Offerta formativa
L’offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle università e dalle altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca per PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)
55. Finalità del contratto
Il contratto è finalizzato a formare le figure previste dagli ordinamenti professionali e dalla contrattazione collettiva nazionale.
56. Requisiti dei destinatari
Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. L’accesso al praticantato è regolato dalla normativa vigente in materia relativamente ai singoli ordini professionali.
57. Durata e aspetti contrattuali
La durata del contratto per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.
58. Formazione prevista
Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI, a cura del datore di lavoro, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.
La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.
59. Offerta formativa
L’offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle istituzioni formative in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro e delle professioni.