SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOLIERA E RELATIVO TRASPORTO AL LUOGO DI DESTINAZIONE RICHIESTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ COMPETENTE, DAL 01/03/2022 AL 30/06/2025.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CPV: 98370000-7 servizi funerari e attività connesse - CIG: ZA633FF4FC
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto del presente capitolato speciale d’appalto l’affidamento del servizio di rimozione di salme, prodotti abortivi, parti anatomiche, resti umani ed ossei dal luogo di ritrovamento, pubblico o privato nel territorio del comune di Soliera, disposta dalla Pubblica Autorità competente e relativo trasporto al luogo di destinazione richiesto dalla Pubblica Autorità competente, ad opera di Agenzia di Onoranze Funebri, dal 01/03/2022 al 30/06/2025.
Art. 2 - Luogo dell’esecuzione dell’appalto
L’esecuzione del presente appalto è il Territorio del Comune di Soliera ed i territori extracomunali nei quali è necessario recarsi per il trasporto della salma, prodotti abortivi, parti anatomiche, resti umani ed ossei fino alla destinazione richiesta dalla Pubblica Autorità competente.
Art. 3 - Durata e validità del contratto
La durata dell’appalto è fissata per il periodo decorrente dal 01/03/2022 al 30/06/2025 ovvero, nel caso la procedura di affidamento si protragga oltre tale data, dal giorno di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, per complessivi (4 anni e 4 mesi errata corrige) 3 anni e 4 mesi.
Al termine del contratto il rapporto giuridico cesserà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.
Ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs n. 50 del 2016, l’appaltatore, qualora l’Amministrazione Comunale allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente, a semplice comunicazione dell’Amministrazione comunale inviata a mezzo PEC all’appaltatore con un preavviso di almeno 30 giorni.
Art. 4 - Descrizione del servizio
a) Il servizio oggetto di appalto prevede l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
rimozione di salme, prodotti abortivi, parti anatomiche, resti umani ed ossei dal luogo di ritrovamento, pubblico o privato nel territorio del comune di Soliera, disposta dalla Pubblica Autorità competente e
relativo trasporto al luogo di destinazione richiesto dalla Pubblica Autorità competente, ad opera di agenzia di onoranze funebri.
Le prestazioni richieste sono a completo carico della Ditta appaltatrice e comportano l’impiego di personale e la fornitura di veicoli, materiali ed attrezzature che devono essere utilizzati secondo le prescrizioni previste da questo Capitolato e dalla normativa di settore vigente.
b) La Ditta appaltatrice deve garantire il servizio con le seguenti modalità:
- assicurazione del servizio con reperibilità continuativa per 24 ore al giorno dei giorni feriali e festivi, e dovrà essere svolto in qualsiasi contesto operativo, ambientale e climatico;
- intervento sul posto di recupero entro e non oltre 45 (quarantacinque) minuti dalla chiamata della Pubblica Autorità competente;
- impiego di almeno 2 (due) operatori idonei;
- utilizzo di materiale tecnico idoneo e necessario allo specifico recupero;
- disponibilità ed utilizzo di almeno un automezzo apposito conforme alla normativa vigente;
c) E’ considerato intervento regolare l’immediata risposta alla chiamata con l’arrivo in loco entro 45 minuti dalla chiamata stessa di una squadra composta da almeno 2 operatori, un automezzo per il trasporto e materiali idonei.
Potranno essere richiesti più interventi in contemporanea in luoghi differenti.
Nel caso in cui il numero di interventi da effettuare sia superiore alla capacità dei mezzi da tenere in reperibilità, la ditta appaltatrice potrà effettuare l’intervento dilazionando al minimo il tempo di andata e ritorno, previo l’accordo con la Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento.
d) Le modalità dell’intervento devono essere sempre adeguate alla situazione logistica e tali da non pregiudicare l’integrità della salma, prodotto abortivo, parte anatomica, resto umano ed osseo, utilizzando tutti i dispositivi previsti anche per garantire la sicurezza igienico sanitaria. Il trasporto stesso deve avvenire con perfetta osservanza delle disposizioni di legge anche relativamente ai requisiti del carro per il trasporto.
e) La ditta appaltatrice nell’esecuzione di dette operazioni dovrà:
- concordare con l’Autorità Pubblica presente sul posto le modalità di effettivo svolgimento dell’intervento;
- assicurarsi che il proprio personale addetto intervenuto sia munito ed indossi i dispositivi di protezione individuale;
- assicurarsi che l’intervento venga eseguito con competenza, diligenza e speditezza, senza pregiudicare la delicatezza della circostanza.
f) A seguito di ogni intervento la Ditta è obbligata a produrre entro le successive 48 ore, al Servizio Cimiteriale del Comune di Soliera adeguato rapporto riportante:
- data e luogo del recupero;
- ora di arrivo e durata dell’operazione;
- personale intervenuto (nominativi);
- Pubblica Autorità richiedente;
- identità della persona alla quale il ritrovamento si riferisce, se conosciuta.
g) La ditta appaltatrice si obbliga al corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti sanitari venuti a contatto con la salma, senza ulteriori oneri a carico del Comune.
Art. 5 - Importo a base d’asta e quantità stimate del servizio
a) L’importo a base d’asta dell’appalto, riferito ad ogni singolo intervento richiesto è fissato in Euro 200,00 (esente ai sensi d.P.R. 633/72 ed ogni altro onere compreso).
L’importo di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal Capitolato, della manodopera, di tutti i materiali occorrenti ed i mezzi utilizzati, e di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa.
b) Si stima in numero di 24 gli interventi complessivi da effettuare per l’intera durata contrattuale compresa l’eventuale proroga tecnica. Il servizio è a chiamata e come tale è remunerato. La ditta appaltatrice deve intendesi vincolata alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del C.C. per tutta la durata dell’appalto e dovrà effettuare gli interventi di volta in volta necessari durante l’intero periodo di affidamento.
La quantità dei servizi di cui sopra è puramente indicativa e potrà variare nel corso dell’affidamento per effetto degli interventi che risulteranno necessari. Eventuali maggiori prestazioni richieste nel periodo di affidamento verranno compensate al medesimo prezzo di aggiudicazione.
In caso di numero di servizi inferiore a quelli previsti, la Ditta appaltatrice non potrà sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite.
c) Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo di vigenza del contratto.
d) Non è ammessa alcuna revisione del prezzo nel corso del contratto, né anticipazione sul prezzo contrattuale aggiudicato.
e) Qualora nel corso dell'appalto si configurasse una situazione tale per cui l’impegno contrattuale da parte della ditta contraente venga meno (es. risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 20 del capitolato) questo Comune si riserva di richiedere il subentro alla ditta che segue in graduatoria. In questi casi i servizi in oggetto verranno remunerati al prezzo offerto dalla Ditta risultata prima aggiudicataria.
Art. 6 – Valore presunto del contratto
Il valore presunto del contratto, compreso di eventuale proroga tecnica massima di sei mesi di cui all’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, è stimato pari ad Euro 4.800,00 (esente IVA, ai sensi d.P.R. 633/72 ed ogni altro onere compreso). Il valore del contratto è stimato ai soli fini della presente procedura e sarà effettivamente determinato sulla scorta dell’offerta che risulterà aggiudicataria.
Art. 7 - Requisiti degli operatori
La ditta appaltatrice per tutta la durata del contratto dovrà:
- essere in possesso della licenza di Agenzia di Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- essere in possesso dell’autorizzazione all’attività di trasporto funebre.
Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell’attività espletata, pena l’applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall’Amministrazione.
Gli addetti dovranno comunicare immediatamente all’Amministrazione Comunale qualunque evento accidentale dovesse accadere nell’espletamento del servizio e/o problematiche riscontrate al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti e/o correttivi in linea operativa.
Art. 8 – Obblighi generali della Ditta appaltatrice
La Ditta appaltatrice deve espletare i servizi nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
L’appaltatore è soggetto a tutte le condizioni stabilite da leggi, decreti o regolamenti o da qualsiasi altra fonte normativa in vigore durante il corso dell’appalto.
E’ a carico dell’appaltatore e di sua esclusiva spettanza e responsabilità l’adozione e l’attuazione delle misure di sicurezza stabilite dalla normativa in materia vigente nel corso del contratto.
Nell’assolvimento degli obblighi contrattuali l’appaltatore si impegna a garantire la continuità del servizio, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste nel presente capitolato.
Il legale rappresentante della Ditta appaltatrice al momento della stipula del contratto deve comunicare indirizzo e recapiti della sede operativa e del referente del servizio, nonché almeno un numero telefonico fisso e mobile per le reperibilità, nonché indirizzo email e PEC per eventuali comunicazioni.
Art. 9 – Oneri per la sicurezza
L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto non sono presenti rischi da interferenze tra le attività della ditta appaltatrice e la stazione appaltante; non sussiste pertanto la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Il Comune di Soliera si riserva la possibilità di redigere il Documento qualora durante lo svolgimento delle attività dovessero emergere interferenze che lo richiedano e in tale occasione saranno valutati anche eventuali costi supplementari per la sicurezza.
Per i rischi specifici dell’attività, non riferibili alle interferenze, la ditta è tenuta ad elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per la prevenzione ed eliminazione di tali rischi. Nel formulare l’offerta, la ditta dovrà tener conto dei relativi costi.
Art. 10 – Reperibilità
La ditta appaltatrice dovrà essere reperibile giornalmente per l’intero arco delle 24 ore, giorni festivi inclusi e fornire a tal fine uno o più recapiti telefonici attivi 24 ore al giorno, ed indicare il nominativo del soggetto referente anche nei giorni festivi, con notifica degli stessi al Comune che li comunicherà alle pubbliche autorità interessate.
Art. 11 - Responsabilità della ditta appaltatrice
L’Appaltatore assume completamente il rischio del servizio ed è direttamente responsabile di ogni danno di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose o animali o che dovesse derivare al proprio personale o a terzi nello svolgimento della prestazione oggetto del contratto, sollevando il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale non assume altresì alcuna responsabilità per danni o incidenti a persone o cose che si verifichino nell’ambito del servizio o ad esso connesse, che vedano coinvolto il personale fornito dall’Appaltatore o terzi utilizzatori.
All’appaltatore è fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del proprio personale o di terzi per non recare danni a beni pubblici e/o privati.
Restano a carico dell’Appaltatore le eventuali spese anche giudiziali che il Comune dovesse sostenere per i danni provocati dall’Appaltatore.
Il Comune trasmetterà all’Appaltatore le richieste di risarcimento danni eventualmente subiti e/o pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti da prestazioni oggetto dell’appalto.
L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Ente del buon andamento e della funzionalità dei servizi assunti in appalto e dell’opera e della disciplina dei propri dipendenti.
L’appaltatore ha l’obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio con il numero necessario di dipendenti.
E’ a carico della ditta appaltatrice e di sua esclusiva spettanza e responsabilità l’adozione e l’attuazione delle misure di sicurezza stabilite dalla normativa in materia vigente, nel corso del contratto.
Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni loro assegnate nonché formati ed informati.
Art. 12 - Osservanza delle norme in materia di lavoro
La Ditta appaltatrice assicura lo svolgimento del servizio mediante l’instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro, nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia.
Il personale impiegato nel servizio, del cui operato l’appaltatore sarà pienamente responsabile, dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d’ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.
La Ditta appaltatrice si obbliga in particolare:
- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché
ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l’esecuzione del servizio;
- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
La Ditta appaltatrice solleva fin d’ora l’Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.
Art. 13 - Danni a persone o cose - Responsabilità civile e penale
Nella conduzione e gestione dei servizi l’appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone e alle cose anche di terzi.
La ditta appaltatrice si obbliga a svolgere il servizio oggetto del presente capitolato, con idonea copertura assicurativa per eventuali danni di qualsiasi specie che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza delle prestazioni effettuate ed oggetto del presente capitolato con massimale adeguato al rischio, da comunicare al momento dell’aggiudicazione all’Amministrazione Comunale, in particolare:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Soliera) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Xxxxxx (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
c) Responsabilità Civile Auto (RCA): per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’appaltatore per l’esecuzione del presente appalto.
La Ditta appaltatrice sarà comunque totalmente responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione comunale che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento.
La Ditta appaltatrice solleva fin d’ora l’Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni causati a persone o cose, che dovessero verificarsi nello svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.
Art. 14 – Stipula del contratto e avvio del servizio
Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall’art. 32 c. 14 del vigente d.lgs. n. 50/2016, ovvero “per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri”.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti al contratto sono a carico dell’Impresa aggiudicataria.
L’avvio dell’esecuzione del servizio potrà avvenire anche in via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi, come previsto dall’art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di successivo accertamento, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del
d.P.R. 445/2000, del difetto del possesso dei requisiti prescritti si darà seguito alla risoluzione del contratto con il solo pagamento del corrispettivo pattuito in riferimento alle prestazioni rese e nei limiti dell’utilità ricevuta e nel caso di maggior danno all’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto.
Art. 15 – Garanzia definitiva
Alla stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta appaltatrice è tenuta a presentare a favore dell’Ente una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del contratto per l’intera durata costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. con validità per tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6
(sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante.
L’aggiudicatario si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione comunale dovesse in tutto o in parte valersi sulla stessa.
Art. 16 – Pagamenti
Il corrispettivo riconosciuto all’appaltatore sarà quantificato in misura pari al numero effettivo di interventi richiesti ed effettuati.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura, dopo aver accertato la regolare esecuzione del servizio, e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC), da parte del Responsabile dell’ufficio servizi demografici del Comune di Soliera.
La Ditta appaltatrice, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.
L’inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In caso di accertata inadempienza degli obblighi previdenziali e/o assicurativi, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20.
Il pagamento alla Ditta appaltatrice non verrà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma precedente la Ditta appaltatrice non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento danni.
Art. 17 – Controllo del servizio
Il monitoraggio ed il controllo dell'esecuzione del contratto sono in capo all'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile dei Servizi Demografici, coadiuvato alla verifica da parte del personale in servizio presso il medesimo servizio demografici e cimiteriali.
L’Amministrazione comunale potrà disporre, a propria discrezione, ispezioni volte a verificare l'adeguatezza delle prestazioni e l’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’appaltatore.
Art. 18 – Personale
L’Appaltatore si obbliga a fornire personale dotato delle specifiche professionalità, qualifiche e numericamente adeguato a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto del presente capitolato e di tutte le vigenti normative di settore, in modo da poter garantire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in ogni loro fase.
Il personale utilizzato, del cui operato l’appaltatore sarà pienamente responsabile, dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia previdenziale, contributiva, assicurativa previste dalla normativa di settore, dai CCNL nonché da tutte le norme in materia di lavoro.
E’ obbligo dell’Appaltatore formare il personale impiegato nel servizio e curarne il costante aggiornamento in relazione agli obblighi inerenti la prestazione nonché la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in base al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Durante l'espletamento del servizio il personale dell'appaltatore dovrà essere munito di apposito distintivo di riconoscimento reso ben visibile.
L'Appaltatore dovrà inoltre individuare, prima dell’avvio del servizio, un referente incaricato di gestire tutti i rapporti col responsabile comunale del quale dovrà fornire il nominativo, il recapito telefonico e un indirizzo email sempre attivo.
In ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di capacità, contegno corretto o comunque non risulti idoneo al Servizio; la sostituzione dovrà avvenire entro cinque giorni dalla richiesta.
L’inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta la eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 20 del presente capitolato.
Art. 19 – Inadempienze e Penalità
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta a mezzo di PEC con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Amministrazione imporrà le seguenti penali:
• Euro 20,00 per ogni ora di ritardo: la ditta deve raggiungere il luogo dell’intervento entro 45 minuti dalla chiamate della Pubblica Autorità e dal 46 per ogni ora di ritardo si applica la penale;
• Euro 150,00 per grave inadempienza relativa ad intervento effettuato con inadeguatezza di personale, mezzi e materiali tale da recare pregiudizio grave al recupero della salma.
L’importo delle penali applicate sarà recuperato dall’Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente.
In alternativa, o nel caso in cui le penali superassero l’importo della fattura, l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario e, in tal caso, l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 20 - Risoluzione contrattuale
Xxxxx restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto di legge ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:
- applicazione di n. 2 penali nel corso dell'anno per gravi inadempienze nell’intervento effettuato;
- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
- mancato reintegro della quota-parte della cauzione eventualmente decurtata nel termine di quindici giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- grave danno all’immagine dell’Amministrazione;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi
- altra situazione equivalente a carico dell’appaltatrice;
- eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione che non consentono la prosecuzione del servizio.
- in ogni altro caso espressamente previsto nel presente capitolato.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, questo Comune ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo versato.
L’incameramento della cauzione nei casi di risoluzione contrattuale non esime la ditta appaltatrice dal rispondere di eventuali danni.
Le Ditte alle quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi da successive gare per l’affidamento di servizi comunali.
La Stazione Appaltante può altresì recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del d.lgs n. 50/2016.
Art. 21 – Recesso unilaterale dal contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, senza che l’Appaltatore possa pretendere danni e/o compensi indennità alcuna, tenendo comunque indenne l’Appaltatore per la parte di prestazione già eseguita, purché eseguita correttamente e a regola d’arte, o per le eventuali prestazioni in corso di esecuzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso per il mancato guadagno, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
L’Amministrazione, per l’esercizio della facoltà di recesso unilaterale, provvederà a notificare la volontà all’appaltatore, a mezzo PEC, con preavviso di 60 giorni.
Nessuna facoltà di recesso unilaterale e/o sospensione totale o parziale del servizio è prevista per l’Appaltatore.
Resta inteso che in caso di recesso dal contratto, l’Appaltatore dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l’interruzione di un servizio di pubblica utilità.
L'Amministrazione, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva altresì di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni o accordi.
Art. 22 - Cessione del contratto e Subappalto
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
L’appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore ai suddetti obblighi la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Il subappalto è ammesso nei termini e con le modalità previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di tale indicazione il subappalto è vietato.
Art. 23 – Modifiche della ragione sociale
Le modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale della Ditta aggiudicataria devono essere prontamente comunicate all’Amministrazione.
La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall’atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante della Ditta trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente e pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.
Art. 24 – Domicilio
A tutti gli effetti del presente capitolato, la Ditta appaltatrice dovrà eleggere un domicilio presso il quale l’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto.
Art. 25 – Privacy
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” 679/2016, i dati personali e identificativi forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Soliera. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del citato regolamento, contattando il Titolare all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Art. 26 – Codice di comportamento
L’appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal d.P.R. 16/04/2013 n. 62 in relazione al codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Soliera approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali, nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l’Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale. Eventuali comportamenti elusivi o in violazione degli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16/04/2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 27 – Spese contrattuali ed oneri fiscali
Tutte le eventuali spese contrattuali e quelle dipendenti e conseguenti al contratto, comprese l’imposta di bollo e di registro e i diritti di segreteria, sono a carico dell’appaltatore, cui competono, nessuna esclusa.
Art. 28 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e la Ditta appaltatrice, così durante lo svolgimento del servizio come al suo termine, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, se non definibili con accordo bonario, saranno di competenza del Foro di Modena. E’ espressamente escluso il ricorso a clausole compromissorie ed il deferimento delle questioni all’arbitrato.
Art. 29 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al d.lgs. 50/2016 e s.m.i, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative regolamentari, comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.