AZIENDA U.L.SS. N. 6 “VICENZA”
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA X.X.XX. N. 6 “VICENZA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 006 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242
CAPITOLATO SPECIALE
ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59 D. LGS. 163/2006, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI PER DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE CONTINUA (CAPD) E AUTOMATIZZATA (APD) E DI SACCHE DIALITICHE DI ICODESTRINA IN FABBISOGNO ALL’AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
(Gara n. 5774072)
INDICE
ART. 1 PREMESSE
ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA
ART. 3 QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
ART.4 REQUISITI TECNICI ULTERIORI DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE
ART. 5 IMMISSIONE NUOVI PAZIENTI NEL PROGRAMMA DIALITICO PERITONEALE DOMICILIARE
ART. 6 DURATA E DECORRENZA DELL’ACCORDO QUADRO ART. 7 APPALTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
ART. 8 TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE AUTOMATIZZATA (APD)
ART. 9 ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE AUTOMATIZZATA (APD)
ART. 10 NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO ART. 11 TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
ART. 12 IMBALLO/CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO/CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO
ART. 13 FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART. 14 FORMAZIONE/INFORMAZIONE DELL’UTENTE E/O CAREGIVER
ART. 15 SERVIZIO DOMICILIARE
ART. 16 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E AMPLIAMENTO DELLA GAMMA
ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA ART. 18 COPERTURE ASSICURATIVE ART. 19 SCHEDE DI SICUREZZA
ART. 20 REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI ART. 21 ORDINI: EMISSIONE/SOSPENSIONE/ANNULLAMENTO ART. 22 PREZZI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 23 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO ART. 24 SUBAPPALTO
ART. 25 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 26 INADEMPLIMENTI E PENALI
ART. 27 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO/CONTRATTO
ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DEI CONDATTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
ART. 29 OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’
ART. 30 RECESSO UNILATERALE
ART. 31 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE ART. 33 NORME E CONDIZIONI FINALI
ART. 34 FORO ESCLUSIVO
ART. 35 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato. Generalità
L’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” indice una gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 163/2006, per la fornitura di sistemi di dialisi peritoneale domiciliare manuale (metodologia CAPD) (Lotto 1) e automatizzata (metodologia APD) (Lotto 2), con trattamento con il glucosio anidro e/o gli aminoacidi, quale/i agente/i osmotico/i, e di singole sacche di icodestrina (Lotto 3), come descritta al successivo art. 2 (Oggetto della fornitura), del presente capitolato, in fabbisogno all’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”.
In particolare, la procedura è finalizzata, con riferimento ai lotti n. 1 e n. 2, come di seguito descritti, all’individuazione di più operatori economici che, sulla base delle risultanze della gara, risultino idonei ad effettuare la fornitura in oggetto (art. 59, comma 5, D. Lgs. 163/2006); con riferimento al lotto n. 3, come pure di seguito descritto, all’individuazione di un operatore economico (art. 59, comma 4, D. Lgs. 163/2006).
L’accordo quadro verrà stipulato con gli operatori economici come sopra individuati.
In relazione ai lotti nn. 1 e n. 2, in particolare, la stazione appaltante, all’interno di detto accordo quadro con gli operatori economici risultati idonei, terrà conto, per la scelta dell’operatore economico a cui affidare il singolo appalto, delle risultanze della procedura di gara, sotto il profilo della valutazione tecnica delle offerte presentate e, altresì, dei contenuti delle singole offerte in relazione alle esigenze specifiche del singolo paziente. In particolare, sotto detto secondo profilo, saranno valutate, ad esempio: la continuità terapeutica, le indicazioni fornite dallo specialista nefrologo prescrittore sulla base delle diverse patologie prevalenti (pazienti con complicanze diabetiche e/o cardiovascolari, pazienti con patologia dismetabolica e/o ipercatabolici e/o di grossa corporatura, ecc.) e/o al sopravvenuto mutamento delle condizioni del paziente.
Il presente capitolato contiene le clausole che disciplinano l’accordo quadro, all’interno del quale verranno affidati gli appalti sullo stesso basati.
Contesto
Tutti i pazienti iniziano il trattamento dialitico peritoneale in metodica manuale (CAPD). Il relativo addestramento viene effettuato presso il Centro di Dialisi Peritoneale dell’Ulss n. 6 “Vicenza” e curato dal personale infermieristico del Centro stesso.
Il paziente, dopo un mese di trattamento in CAPD, previa identificazione del tipo trasporto peritoneale e considerate, altresì, le esigenze lavorative, può essere mantenuto in CAPD ovvero immesso nel trattamento in APD (dialisi peritoneale con cycler notturno).
Nel novero dei pazienti sottoposti ai trattamenti dialitici peritoneali domiciliari rientrano soggetti dalle caratteristiche eterogenee: vi è il paziente giovane autonomo che svolge in pieno la propria attività lavorativa, il paziente anziano non più autosufficiente, il paziente non più autosufficiente che necessita per l’esecuzione degli scambi dialitici della presenza di un caregiver (moglie, marito, figli con attività lavorativa, badanti, …) o, in assenza di caregiver, dell’ausilio del personale sanitario delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA).
Esigenze terapeutiche legate alla necessità di incrementare la rimozione di liquidi, possono richiedere la somministrazione di icodestrina.
Pazienti
Al momento dell’indizione della gara i pazienti immessi in terapia domiciliare sono n. 123, di cui n. 78 in CAPD e n. 45 in APD.
In base all’analisi dell’andamento storico, si può stimare in trend in aumento che si attesta attorno al 10 % in ragione d’anno. Pertanto, il numero annuo previsto di pazienti da trattare è stimabile in circa 135 unità, di cui n. 85 in dialisi peritoneale continua (CAPD) (per n. 31.025 giornate complessive di trattamento) e n. 50 in dialisi peritoneale automatizzata (APD) (per n. 18.250 giornate complessive di trattamento).
ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura è suddivisa nei lotti sotto riportati, vale fino a concorrenza degli importi offerti, entro il limite del valore massimo stimati per singolo lotto, come di seguito indicato:
LOTTO | VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO BIENNALE (IVA ESCLUSA) | OGGETTO DELLA FORNITURA |
LOTTO 1 | € 1.799.450,00 | Fornitura di sistemi per trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare manuale in CAPD con l’utilizzo del glucosio anidro e/o aminoacidi, quali agenti osmotici |
LOTTO 2 | € 1.770.250,00 | Fornitura in service di sistemi per trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare automatizzata in APD con utilizzo del glucosio anidro, quale agente osmotico |
LOTTO 3 | € 332.500,00 | Fornitura di singole sacche di icodestrina |
Dei suddetti lotti, come dettagliatamente descritti nel successivo art. 3 (Quantità e caratteristiche della fornitura), i primi due sono “lotti composti”: quello relativo ai sistemi di dialisi peritoneale domiciliare manuale (CAPD) comprende sacche con soluzioni dializzanti, strumenti ed accessori, kit di medicazione e altro materiale; quello relativo ai sistemi di dialisi peritoneale domiciliari automatizzati (APD) comprende apparecchiature, sacche con soluzioni dializzanti, kit di medicazione e altro materiale.
Ciascuno di detti lotti si intende ed è unico ed indivisibile nella sua articolazione. Per il lotto n. 1 ed il lotto n. 2 dovranno essere forniti:
- i sistemi e materiali per i trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare manuale (CAPD) (Lotto n. 1) e automatizzata (APD) (Lotto n. 2);
- il trasporto, la consegna, l’installazione, la messa in funzione e il collaudo delle apparecchiature, come previsto dall’art. 8 (Trasporto, consegna, installazione, messa in funzione e collaudo delle apparecchiature del sistema di dialisi peritoneale domiciliare automatizzata - APD) del presente capitolato;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, come previsto dall’art. 9 (Assistenza tecnica delle apparecchiature del sistema di dialisi peritoneale domiciliare automatizzata . APD) del presente capitolato;
- la formazione del personale e dell’utente e/o caregiver, come previsto, rispettivamente, dall’art. 14 (Formazione del personale) e dall’art. 15 (Formazione/informazione dell’utente e/o del caregiver) del presente capitolato;
- il servizio domiciliare nei confronti dei paziente, come disciplinato dall’art. 16 (Servizio domiciliare) del presente capitolato.
Per il lotto n. 3 dovranno essere fornite le singole sacche di icodestrina. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.
Ai fini della conclusione dell’accordo quadro, verrà espletata una gara a procedura aperta ai sensi
del D. Lgs. 163/2006. La scelta delle parti dell’accordo quadro avverrà in base ai criteri specificamente indicati nel disciplinare di gara.
Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un appalto avente ad oggetto prestazioni da svolgersi all’esterno dell’Azienda Ulss, in ambiente ove la Stazione Appaltante non svolge alcuna attività, e la mera fornitura, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00 per la mancanza di costi da interferenza. Tale circostanza, come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 3/2008, esonera anche dalla predisposizione del D.U.V.R.I.. Pertanto:
- viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
ART. 3 - QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Fornitura di sistemi per trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare manuale in CAPD con utilizzo del glucosio anidro e/o degli aminoacidi quale/i agente/i osmotico/i
Lotto 1 (CIG 595456025C) Base d’asta annua € 899.725,00 ( IVA esclusa)
TRATTAMENTO | NUMERO ANNUO STIMATO PAZIENTI | NUMERO ANNUO STIMATO GIORNATE DI TRATTAMENTO (365 x n. pazienti) | COSTO UNITARIO A BASE D’ASTA (costo giornata di trattamento, IVA esclusa) |
CAPD | 85 | 31.025 | € 29,00 |
La suddetta stima è stata determinata sulla base del numero dei pazienti già in trattamento al momento dell’indizione della gara (n. 78 in CAPD), maggiorato del numero di pazienti di probabile nuova immissione (circa 10% annuo), secondo le previsioni di crescita risultanti dai dati disponibili.
Per ogni paziente sono stati stimati tre – cinque scambi/die con sacche di glucosio anidro e/o aminoacidi di volume variabile da 2.000 a 2.500 ml.; le giornate di trattamento sono n. 365/anno.
La suddetta stima, effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell’Azienda Ulss n.6 “Vicenza”, è puramente indicativa, non impegnativa e non configura determinazione dell’entità della fornitura, in quanto il reale consumo è subordinato a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili; l’entità della fornitura, di fatto, sarà determinata dall’effettivo fabbisogno e i numeri sopra riportati potranno variare in più o in meno a seconda delle reali necessità dell’Azienda Ulss n.6 “Vicenza”, nonché di successive analisi costo/terapia sull’utilizzo di singoli prodotti.
Ogni appaltatore, pertanto, dovrà fornire solo quei prodotti che l’Amministrazione Appaltante richiederà senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560, comma 1, del c.c..
I fabbisogni stimati sono segnalati al solo fine della individuazione degli operatori economici idonei a partecipare all’accordo quadro, sul quale basare la stipula di appalti specifici.
Il numero e la tipologia delle sacche in oggetto sarà comunque indicato per ogni singolo paziente all’inizio del trattamento e potrà essere modificato a cadenza quindicinale.
La fornitura dovrà comprendere, per ogni paziente, per tutta la durata del rapporto, come disciplinata dal successivo art. 5 del presente capitolato (Durata e decorrenza dell’accordo quadro):
1. il materiale di consumo: linee in quantità adeguate ai trattamenti, sacche contenenti soluzioni dializzanti, aventi come agente osmotico il glucosio anidro e/o gli aminoacidi, nelle concentrazioni di seguito indicate, e come tampone il bicarbonato puro o il lattato a pH neutro o il bicarbonato + lattato, in quantità sufficiente ai trattamenti prescritti e di volume da 2 e da 2,5 lt.;
2. gli strumenti e/o supporti di servizio necessari alla metodica (quali, ad esempio, tappo monouso, set di connessione, set luer – lock, ove richiesto, per giornata di trattamento, sacca di drenaggio, …) ed inoltre, in comodato:
n. 1 dinamometro pesa sacche;
n. 1 scalda sacche portatile con marchio CE dotato di controllo elettronico della temperatura, di sistema di spegnimento automatico e di dispositivo di sicurezza (la relativa documentazione dovrà essere inserita nell’offerta tecnica: cfr. Disciplinare, art. 2, nella parte relativa al contenuto della “Busta B”, lett. b), punto 2);
n. 1 asta reggi – sacca;
n. 1 supporto/holder/organizer per connessione;
n. 1 adattatore in titanio;
3. kit di medicazione secondo le quantità e composizione indicate nella tabella sottostante (stimato su base media di n. 2 medicazioni alla settimana al paziente, compreso il fabbisogno per il caregiver):
KIT DI MEDICAZIONE | |
QUANTITA’ ANNUA PER PAZIENTE | 4 |
COMPOSIZIONE DEL SINGOLO KIT | ARTICOLO | QUANTITA’ |
mascherine carta | 300 | |
telini 75 x 60 | 40 | |
flaconi da 500 ml di sapone per lavaggio mani | 3 | |
flaconi da 500 ml di gel mani | 4 | |
flaconi da 200 ml di ipoclorito di sodio 50% | 3 | |
garze 18 x 40 | 200 | |
rotolo cerotto TNT ipoallergenico 15 cm x 10 m | 2 |
Per i termini e le modalità di consegna si rinvia al successivo art.13 (Imballo/confezionamento e trasporto/consegna del materiale di consumo) del presente capitolato.
Caratteristiche minime Materiale di consumo La ditta dovrà offrire:
Sacche
• Sistema a doppia sacca con linee di connessione costituito da una sacca di soluzione fresca e da una sacca di scarico del liquido;
• assenza di disinfettante in linea;
• connettori di raccordo protetti ed a tenuta stagna necessari allo scambio quale ulteriore barriera contro l’ingresso di germi;
• tappi di chiusura del set paziente monouso sterili;
• disponibilità di sacche con volume di infusione da 2 lt. e da 2,5 lt. (le sacche devono poter essere usate in pazienti di taglia diversa e con esigenze metaboliche diverse);
• le sacche devono essere apirogene, sterilizzate a vapore ed inserite in un contenitore trasparente plastico non rigido apribile senza l’uso di strumenti taglienti;
• le sacche devono essere fornite di tappo o tubicino per l’introduzione di farmaci direttamente nella sacca al fine di miscelarli correttamente alla soluzione;
• componenti acida e basica della soluzione in comparti separati per le soluzioni con glucosio.
Soluzione dializzante
• Agente osmotico
glucosio anidro con le seguenti concentrazioni: basso (1,3 – 1,50% g/dl)
medio (2,27 - 2,50% g/dl) alto ( 3,86 - 4,25 % g/dl)
e/o
Aminoacidi – concentrazione: 1,1%
• Calcio: Concentrazione: 1,25 – 1,75 mmol/L
• Tamponi: bicarbonato puro
o
• lattato a pH neutro o
• bicarbonato + lattato
E’ necessario che la ditta fornisca idonea documentazione in ordine al contenuto di Prodotti di Degradazione del Glucosio (GDP) per le diverse tipologie di soluzioni (cfr. art. 2 disciplinare, nella parte relativa al contenuto della “Busta B”, lett. b), punto 3).
Fornitura in service di sistemi per trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare automatizzata in APD con utilizzo del glucosio anidro quale agente osmotico
Lotto 2 (CIG 59545970E5) Base d’asta annua:€ 885.125,00 (IVA esclusa)
TRATTAMENTO | NUMERO ANNUO STIMATO PAZIENTI | NUMERO ANNUO STIMATO GIORNATE DI TRATTAMENTO (365 x paziente) | COSTO UNITARIO A BASE D’ASTA (costo giornata di trattamento IVA esclusa) |
APD | 50 | 18.250 | € 48,50 |
La suddetta stima è stata determinata sulla base del numero dei pazienti già in trattamento al momento dell’indizione della gara (n. 45 in APD), maggiorato del numero di pazienti di probabile nuova immissione (circa 10% annuo), secondo le previsioni di crescita risultanti dai dati disponibili.
Per ogni paziente è stato stimato un volume totale di trattamento giornaliero variabile da 15 a 30 litri con glucosio anidro e la durata del trattamento variabile da 5 a 12 ore.
E’ prevista anche la possibilità di uno scambio manuale al giorno (per le relative caratteristiche, si rinvia a quanto descritto sub lotto n. 1) qualora le condizioni cliniche del paziente lo richiedano.
Per quanto riguarda i pazienti già trattati, fino a quando verranno mantenuti nel sistema in uso, dovrà essere fornito solo il materiale, salva la sostituzione dell’apparecchio, se necessaria.
Per eventuali nuovi pazienti dovrà essere consegnata la fornitura completa.
Detta stima è puramente indicativa e non impegnativa: detti numeri potranno variare in più o in meno a seconda delle reali necessità dell’Azienda Ulss n.6 “Vicenza”, nonché di successive analisi costo/terapia sull’utilizzo di singoli prodotti e non configurano determinazione dell’entità della fornitura; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è
subordinato a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili.
Ogni appaltatore, pertanto, dovrà fornire solo quei prodotti che l’Amministrazione Appaltante richiederà senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560, comma 1, del c.c..
I fabbisogni stimati sono segnalati al solo fine della individuazione degli operatori economici idonei a partecipare all’accordo quadro, sul quale basare la stipula di appalti specifici.
Il numero e la tipologia delle sacche in oggetto sarà comunque indicato per ogni singolo paziente all’inizio del trattamento e potrà essere modificato a cadenza quindicinale.
La fornitura dovrà comprendere, per ogni paziente, per tutta la durata del rapporto, come disciplinata dal successivo art. 5 del presente capitolato (Durata e decorrenza dell’accordo quadro):
1. a titolo di comodato, le apparecchiature cycler per APD, nelle seguenti quantità:
NUMERO ANNUO APPARECCHIATURE PER TRATTAMENTO APD | ||
di routine | 50 | (n. 50 pazienti) |
di scorta | in n. pari al 20% dei pazienti in trattamento/sistema |
2. il materiale di consumo: linee in quantità adeguate ai trattamenti, sacche contenenti soluzioni dializzanti, aventi come agente osmotico il glucosio anidro nelle concentrazioni di seguito indicate e come tampone il bicarbonato puro o il lattato a pH neutro o il bicarbonato
+ lattato, in quantità sufficiente ai trattamenti prescritti e di volume da 3lt. a 5 lt./sacca;
3. kit di medicazione secondo le quantità e composizione indicate sub lotto n. 1, a cui si rinvia (il quantitativo indicato è stato stimato su base media di n. 2 medicazioni alla settimana/paziente, calcolando anche il fabbisogno del caregiver). Per i relativi termini e modalità di consegna si rinvia al successivo art.13 (Imballo/confezionamento e trasporto/consegna del materiale di consumo) del presente capitolato;
4. quanto necessario per l’effettuazione di un eventuale scambio manuale al giorno qualora le condizioni cliniche del paziente lo richiedano, secondo le caratteristiche previste sub lotto n. 1, a cui si rinvia.
Caratteristiche minime Apparecchiature
• Apparecchio completamente automatico di ultima generazione conforme alla Direttiva 93/42 o successiva, alle norme CEI EN 60601-1, CEI EN 00000-0-0, CEI EN 00000-0-00 o successive e/o ad altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale.
• Apparecchio di dimensioni ridotte e peso contenuto, assetto compatto, facile trasportabilità anche con autovettura senza necessità di smontaggio.
• Volume totale di trattamento giornaliero da 15 a 30 litri.
• Durata del trattamento fino a 12 ore.
• Possibilità di programmazione per diversi tipi di trattamento dialitico automatizzate (NIPD, CCPD, IPD, TIDAL PD).
• Capacità di mantenere in memoria il programma di trattamento in caso di interruzione della corrente elettrica.
• Patient’s card per programmazione della prescrizione.
• Infusione e drenaggio del dializzato mediante l’applicazione di pressione pneumatico controllata elettronicamente, con controllo volumetrico dei bilanci
• L’entrata del liquido non deve essere provocato dall’utilizza di pompa peristaltica rotante
• Opzione di carico di un’ultima sacca diversa dalla miscela utilizzata per la fase automatizzata con un range da 0 a 3000 ml.
• Possibilità di collegare le linee al set del paziente in modo analogo a quanto necessario per i normali scambi manuali di CAPD, in modo da permettere entrambe le opzioni (APD e CAPD) in modo perfettamente compatibile senza modificare il set del paziente.
• Allarme per volume di carico e scarico inadeguati.
• Allarme per interruzione energia elettrica.
• Riscaldamento della soluzione, controllo della temperatura ed allarme di sicurezza
Materiale di consumo
La ditta dovrà offrire:
Sacche
• Sacche di carico di volume da 3 lt. a 5 lt. di soluzione dialitica fresca e sacche di scarico del liquido peritoneale esausto per una capacità totale di scarico di 30 lt;
• assenza di disinfettante in linea;
• connettori di raccordo protetti ed a tenuta stagna necessari allo scambio quale ulteriore barriera contro l’ingresso di germi;
• tappi di chiusura del set paziente monouso sterili;
• le sacche devono essere apirogene, sterilizzate a vapore ed inserite in un contenitore trasparente plastico non rigido apribile senza l’uso di strumenti taglienti;
• le sacche devono essere fornite di tappo o tubicino per l’introduzione di farmaci direttamente nella sacca al fine di miscelarli correttamente alla soluzione;
• componenti acida e basica della soluzione in comparti separati.
Soluzione dializzante
• Agente osmotico
glucosio anidro – concentrazione : basso (1,36 – 1,50% g/dl)
medio (2,27 - 2,50% g/dl)
alto ( 3,86 - 4,25% g/dl)
• Calcio - concentrazione: 1,25 – 1,75 mmol/L
• Tamponi: bicarbonato puro
o
lattato pH neutro o
bicarbonato + lattato
E’ necessario che la ditta fornisca idonea documentazione in ordine al contenuto di Prodotti di Degradazione del Glucosio (GDP) per le diverse tipologie di soluzioni (cfr. art. 2 disciplinare, nella parte relativa al contenuto della “Busta B”, lett. b), punto 3).
Fornitura di singola sacca contenente icodestrina
Lotto 3 (CIG 5954622585) Base d’asta annua:€ 166.250,00 (IVA esclusa)
SACCHE DIALITICHE | NUMERO ANNUO STIMATO | COSTO UNITARIO A BASE D’ASTA (costo a sacca, IVA esclusa) |
Singola sacca di icodestrina | 13.300 | € 12,50 |
Sacche
• Sacche di carico di volume da 2 lt.;
• assenza di disinfettante in linea;
• connettori di raccordo protetti ed a tenuta stagna necessari allo scambio quale ulteriore barriera contro l’ingresso di germi;
• tappi di chiusura del set paziente monouso sterili;
• le sacche devono essere apirogene, sterilizzate a vapore ed inserite in un contenitore trasparente plastico non rigido apribile senza l’uso di strumenti taglienti;
• le sacche devono essere fornite di tappo o tubicino per l’introduzione di farmaci direttamente nella sacca al fine di miscelarli correttamente alla soluzione.
La suddetta stima, effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell’Azienda Ulss n.6 “Vicenza”, è puramente indicativa, non impegnativa e non configura determinazione dell’entità della fornitura, in quanto il reale consumo è subordinato a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili; l’entità della fornitura, di fatto, sarà determinata dall’effettivo fabbisogno e i numeri sopra riportati potranno variare in più o in meno a seconda delle reali necessità dell’Azienda Ulss n.6 “Vicenza”, nonché di successive analisi costo/terapia sull’utilizzo di singoli prodotti.
L’appaltatore, pertanto, dovrà fornire solo quei prodotti che l’Amministrazione Appaltante richiederà senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560, comma 1, del c.c..
I fabbisogni stimati sono segnalati al solo fine della individuazione dell’operatore economico idoneo a concludere l’accordo quadro, su cui basare la stipula di appalti specifici.
L’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” si riserva, inoltre, di aggiudicare anche solo uno o alcuni lotto/i e di sospendere e di non aggiudicare la gara. Sarà, infatti, la verifica del grado di soddisfacimento del prodotto alle esigenze e alle esigenze terapeutiche dei pazienti trattati dall’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” a determinarne l’idoneità o meno.
L’Azienda Ulss. n. 6 “Vicenza”, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, qualora le offerte, eccedendo i limiti della convenienza economica, siano suscettibili di arrecare pregiudizi all’interesse dell’Aziende Ulss ovvero qualora per motivi di opportunità intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, ne rendano opportuna la soppressione, nonché di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano avanzare alcuna pretesa a riguardo.
ART. 4 – REQUISITI TECNICI ULTERIORI DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE
Fermo quanto previsto dall’art. 3 (Quantità e caratteristiche dei sistemi dialitici), le apparecchiature ed il materiale di consumo devono avere, altresì, i seguenti requisiti indispensabili:
• devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti all’atto della fornitura
• devono essere accompagnati da informazioni precise circa il periodo di validità dei prodotti offerti.
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutte quelle disposizioni che venissero emanate nel corso della durata dell’accordo quadro senza alcun aumento di prezzo.
L’etichettatura e la stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione deve essere conforme a quanto approvato dall’AIFA con il decreto di registrazione.
Qualora per la somministrazione sia necessario l’uso di un dispositivo medico dedicato non facente parte del confezionamento autorizzato, questo deve essere fornito a titolo gratuito.
Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.
Le apparecchiature fornite dovranno essere conforme alla normativa CEI ed alle norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale, norme che dovranno essere indicate della ditta, ai sensi del successivo art. 10 “Normative di sicurezza e igiene sul lavoro”.
Le apparecchiature offerte dovrà essere di ultima generazione, ancora in produzione.
Le Ditte dovranno proporre apparecchiature che rappresentino il meglio della loro produzione in termini di tecnologia, di gamma di recente introduzione sul mercato.
Le Ditte dovranno farsi carico altresì di osservare le seguenti condizioni:
− conformità delle caratteristiche tecniche costruttive delle apparecchiature ai requisiti previsti dalla leggi vigenti ed alle norme applicabili;
− copertura assicurativa delle apparecchiature mediante regolare polizza contro i rischi di danneggiamento, ai sensi del successivo art. 18 “Coperture assicurative” del presente capitolato;
− esonero dell’X.X.XX. da qualsiasi responsabilità per danni, incendio, furto, ecc. delle apparecchiature, con la sola esclusione del dolo e colpa grave.
ART. 5 - IMMISSIONE NUOVI PAZIENTI NEL PROGRAMMA DIALITICO PERITONEALE DOMICILIARE
L’immissione di nuovi pazienti nel programma dialitico peritoneale domiciliare sarà disposta dal medico del Centro Dialisi che ne darà comunicazione formale al fornitore, al Servizio Approvvigionamenti/ Farmacia, indicando il sistema di trattamento: entro 8 giorni dalla comunicazione, l’appaltatore dovrà attivare il servizio dandone riscontro al Centro Dialisi.
Alla comunicazione di attivazione del servizio farà seguito la stipula degli appalti esecutivi dell’accordo quadro, come previsto dal successivo art. 6 (Appalti basati sull’accordo quadro).
ART. 6 - DURATA E DECORRENZA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro che sarà stipulato con le ditte aggiudicatarie/qualificate di ciascun lotto avrà una durata di anni 2 decorrente dalla data di stipula dell’accordo medesimo, a prescindere dal fatto che l’importo contrattuale relativo a ciascun lotto non venga raggiunto in detto periodo.
Per durata dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può stipulare i singoli appalti specifici, come previsto dal successivo art. 7 (Appalti basati sull’accordo quadro) del presente capitolato. I singoli contratti stipulati scadranno comunque al termine di validità dell’accordo quadro.
Nel suddetto arco temporale di durata dell’accordo quadro sarà possibile emettere i singoli ordinativi da parte dell’Azienda Ulss contraente.
In tutti i casi è prevista la possibilità per l’Azienda Ulss di chiedere la prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche dell’accordo quadro per un massimo di ulteriori sei mesi dalla scadenza dello stesso, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di nuova gara.
Qualora nel corso della vigenza dell’accordo quadro venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l’affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, mediante invio di apposita nota a mezzo P.E.C. ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’ art. 1373 – II comma – del Codice Civile.
ART. 7 - APPALTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
Come indicato in premesse (art. 1 del presente capitolato), in relazione ai lotti n. 1 e n. 2, la stazione appaltante, all’interno dell’accordo quadro tra la stessa e gli operatori economici risultati idonei, terrà conto, per la scelta dell’operatore economico a cui affidare il singolo appalto, delle risultanze della procedura di gara, sotto il profilo della valutazione tecnica delle offerte presentate e, altresì, dei contenuti delle singole offerte in relazione alle esigenze specifiche del singolo paziente. In particolare, sotto detto secondo profilo, saranno valutate, ad esempio: la continuità terapeutica, le indicazioni fornite dallo specialista nefrologo prescrittore sulla base delle diverse patologie prevalenti (pazienti con complicanze diabetiche e/o cardiovascolari, pazienti con patologia dismetabolica e/o ipercatabolici e/o di grossa corporatura, …), e/o il sopravvenuto mutamento delle condizioni del paziente.
Qualora l’Amministrazione non ritenga di ricorrere ad uno dei suddetti criteri, potrà ordinare dal primo in graduatoria.
Si precisa, altresì, che l’Amministrazione potrà ordinare, in base alle proprie specifiche esigenze, da uno, da più o da tutti i fornitori aggiudicatari.
In relazione al lotto n. 3, l’accordo quadro verrà concluso con un operatore economico.
L’affidamento delle attività oggetto dell’accordo quadro ai singoli operatori economici scelti a norma dei commi precedenti del presente articolo, avverrà esclusivamente al bisogno mediante contratti applicativi.
I contratti basati sull’accordo quadro conclusi dall’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” da un lato e dall’operatore economico fornitore dall’altro, assumeranno la forma di ordinativi di fornitura, come previsto dal successivo art. 22 (Ordini: emissione/sospensione/annullamento), nei termini di seguito descritti:
- per il lotto n. 1 ed il lotto n. 2, gli ordini saranno riferiti al singolo paziente ed indicheranno il numero di giornate di terapia richiesta e ogni altro dettaglio rilevante, compreso il dettaglio della fornitura, secondo il piano terapeutico definito dal Centro Dialisi Peritoneale;
- per il lotto n. 3 gli ordini indicheranno il numero richiesto di sacche di icodestrina.
Detti contratti applicativi, salvo diversa specificazione del committente, debbono ritenersi efficaci e vincolanti dal momento della ricezione da parte dell’appaltatore a mezzo P.E.C. o fax.
L’appaltatore/fornitore dovrà indicare nella fattura di vendita il CIG che verrà comunicato dall’Azienda acquirente.
ART. 8 – TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE AUTOMATIZZATA (APD)
Le apparecchiature per l’esecuzione del trattamento di dialisi peritoneale domiciliare automatizzata (APD) devono essere fornite in comodato d’uso nella quantità corrispondente a n. 1 apparecchiatura per paziente immesso in trattamento, oltre a quelle di scorta, come previsto all’art. 3 (Quantità e caratteristiche della fornitura).
Per quanto riguarda i pazienti già trattati al momento dell’indizione della gara in oggetto, fino a quando verranno mantenuti nel sistema in uso, dovrà essere fornito solo il materiale, salva la sostituzione dell’apparecchio, se necessaria;
Per eventuali nuovi pazienti dovrà essere effettuata la fornitura completa.
L’appaltatore dovrà provvedere al trasporto, alla consegna, all’installazione, al collaudo ed alla messa in funzione, secondo le norme di legge, delle apparecchiature presso il domicilio del paziente e sono a suo completo carico:
• il trasporto, lo scarico e il posizionamento in sito delle apparecchiature e degli accessori con ogni onere e manovalanza compresa;
• la custodia in cantiere delle apparecchiature e dei materiali occorrenti per l’installazione;
• la fornitura di eventuali supporti che si rendessero necessari per il sostegno delle apparecchiature oggetto della presente fornitura.
Concluso il procedimento, l’appaltatore dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dei supporti forniti, previo accordo con il Centro Dialisi Peritoneale dell’Ulss n. 6 “Vicenza”. Tali supporti saranno restituiti nello stato in cui si trovano dopo l’uso e niente sarà dovuto all’appaltatore per il loro utilizzo;
• il collaudo, l’attivazione e la messa in funzione delle apparecchiature fornite compresa l’impostazione dei parametri dell’apparecchiatura. Ogni successiva modifica potrà essere effettuata solo ed esclusivamente previa formale indicazione del medico proscrittore.
Il fornitore concorderà con l’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” – Centro Dialisi Peritoneale le modalità di consegna, la messa in funzione ed il collaudo degli apparecchi, nonché l’iter da seguire per le riparazioni e/o sostituzioni, per le verifiche periodiche di sicurezza, secondo la normativa vigente e le raccomandazioni del costruttore.
Per ogni apparecchiatura installata l’appaltatore dovrà fornire al Servizio di Ingegneria Clinica il certificato di collaudo e le dichiarazioni di conformità alla Direttiva 93/42 o successive e alle norme CEI EN 60601-1, CEI EN 00000-0-0, CEI EN 00000-0-00 o successive dell’apparecchiatura.
La consegna, la messa in funzione ed il collaudo delle apparecchiature dovrà avvenire entro 15 giorni dal contratto applicativo dell’accordo quadro/ordinativo.
ART. 9 - ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE AUTOMATIZZATA (APD)
La manutenzione degli strumenti, sia ordinaria che straordinaria, il corso di formazione del personale, nonché un’adeguata copertura assicurativa R.C., saranno a totale carico delle Ditte aggiudicatarie.
La manutenzione dovrà essere di tipo “full risk” per tutta la durata del contratto.
La manutenzione dovrà coprire la riparazione e/o la sostituzione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio, nulla escluso, e quant’altro necessario per il perfetto funzionamento del sistema fornito.
Dovranno essere garantiti:
a) servizio di assistenza continuativa da parte del personale specializzato dell’appaltatore per l’assistenza tecnica e di programmazione dal lunedì al venerdì per rispondere alle esigenze di qualunque tipo;
b) disponibilità tutti i giorni, dalle 20:00 alle 8:00 di un numero verde;
c) servizio di manutenzione ordinaria tale da consentire di mantenere i massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi:
• manutenzione generale programmata;
• controlli di qualità;
• verifiche di sicurezza;
• verifica della conformità delle apparecchiature che si trovano presso il domicilio dei pazienti e di quelle che si trovano presso il Centro Dialisi (come richiesto dalla certificazione secondo le norme ISO 9001:2000) secondo la tempistica idonea.
Dopo aver eseguito ciascuna verifica, la Ditta provvederà a consegnare i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dell’intervento al Direttore del Centro Dialisi Peritoneale e al Servizio di Ingegneria Clinica dell’Ulss n. 6 “Vicenza”;
• sostituzione parti difettose.
Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno effettuati con cadenza tale da garantire il rispetto delle normative in materia e senza determinare l’interruzione del servizio.
Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica sarà comunicato al Direttore del Centro Dialisi Peritoneale e al Servizio di Ingegneria Clinica dell’Ulss n. 6 “Vicenza”.
Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dell’intervento al Servizio di Ingegneria Clinica e al Direttore del Centro Dialisi Peritoneale dell’Ulss n. 6 “Vicenza”.
Nel caso di intervento manutentivo, l’apparecchio non risultasse funzionante l’appaltatore deve provvedere alla immediata sua sostituzione con apparecchiatura di pari caratteristiche;
d) servizio di manutenzione straordinaria (su chiamata) in grado di consentire di porre rimedio ad occasionali problemi tecnici.
Dovrà essere garantita l’esecuzione dell’intervento di ripristino della piena funzionalità delle strumentazioni entro le 48 ore successive alla segnalazione del guasto, con assistenza in loco anche nei prefestivi.
Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dell’intervento al Servizio di Ingegneria Clinica dell’Ulss n. 6 “Vicenza”.
In ogni caso di fermo dell’apparecchiatura, anche se dovuto ad un guasto non riparabile in loco, l’appaltatore deve provvedere alla immediata sua sostituzione con apparecchiatura di pari caratteristiche.
L’assistenza tecnica ed il supporto scientifico in Italia dovranno essere prestati anche on-line e telefonicamente.
Nelle fasi di installazione dovrà essere previsto un adeguato tempo di affiancamento in loco per la messa in funzione del sistema ed un supporto didattico con personale specializzato della Ditta disponibile al domicilio del paziente nella fase di training.
Nella Busta B, contenente la documentazione tecnica, ciascuna Xxxxx partecipante dovrà precisare le caratteristiche dei servizi di manutenzione preventiva e di manutenzione straordinaria offerti.
Saranno a carico della Ditta i reagenti e i consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento degli strumenti, nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento. Non sono a carico della Ditta i consumi dovuti ad un utilizzo difforme dal protocollo proposto dalla Ditta.
ART. - 10- NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO
Le Ditte dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte.
Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).
Il Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda.
Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto, avente ad oggetto prestazioni da svolgersi all’esterno dell’Azienda Ulss, in ambiente ove la Stazione Appaltante non svolge alcuna attività, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00 per la mancanza di costi da interferenza. Tale circostanza, come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 3/2008, esonera anche dalla predisposizione del D.U.V.R.I.. Pertanto:
- viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
ART. 11 - TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per l’uso di apparecchiature o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore.
L’appaltatore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’ente appaltante in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza” dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, dalle spese, dai danni, nonché da qualunque altra somma per qualsivoglia altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.
ART. 12 - IMBALLO/CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO/CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO
12.1. Imballo/confezionamento
I prodotti farmaceutici oggetto della presente gara devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l’immissione in commercio.
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno.
Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC. La confezione esterna dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.
Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.
I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di carico, di trasporto e di scarico, così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche.
Per i farmaci da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione ed in idonei contenitori termici, al fine di garantire la condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalle monografie della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e s.m.i. nonché dalla schede tecniche.
Gli imballaggi e/o confezionamenti dovranno essere tali da garantire i prodotti da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l’utilizzo e dovranno riportare, all’esterno, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti, nonché, chiaramente specificata, la temperatura di conservazione e l’eventuale tossicità o pericolosità dei prodotti contenuti.
12.2 Trasporto e consegna Lotti n. 1 e n. 2.
Quanto alle apparecchiature, si rinvia all’art. 8 (Trasporto, consegna, installazione, messa in funzione e collaudo delle apparecchiature del sistema di dialisi peritoneale domiciliare automatizzata APD).
Quanto all’altro materiale prescritto dal medico competente (sacche e altro materiale di consumo), esso dovrà essere consegnato presso la residenza, il domicilio o qualsiasi altro luogo indicato nel
contratto applicativo dell’accordo quadro/ordine, in territorio nazionale o estero, ove si trovi il paziente, anche in via xxxxxxxxxx, xx xxxento in cui lo stesso deve ricevere detto materiale, secondo le indicazioni del Centro Dialisi Peritoneale.
La ditta deve essere disponibile ad effettuare la consegna del materiale di consumo presso altro luogo, diverso da quello indicato nell’ordine, per sopravvenuto trasferimento del paziente. A tal fine la ditta deve essere disponibile ad accettare la richiesta, anche telefonica, dell’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”, ove giunga prima che sia avvenuto la consegna nel luogo originariamente indicato.
In particolare, ove sopravvenga il ricovero ospedaliero presso il P.O. Vicenza, la ditta dovrà rendersi disponibile ad effettuare la consegna presso l’U.O. Farmacia Ospedaliera.
In ogni caso, la consegna dovrà essere effettuata all’interno del sito indicato, a mani del paziente o di altra persona dallo stesso incaricata al ritiro, garantendo la riservatezza del paziente conformemente alla normativa vigente, nel pieno rispetto della privacy.
Il materiale dovrà essere consegnato al piano dell’abitazione del paziente x xxxxxx xxxxxxxxx con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto
– e per spese di qualsiasi altra natura - quand’anche effettuato per consegne urgenti. Dovrà essere garantito lo scarico a terra dei bancali.
L’incaricato al ritiro della merce potrà rifiutare la stessa, per sopravvenuto decesso del paziente o trapianto o ricovero.
La consegna delle sacche e del materiale di consumo, ad eccezione del kit di medicazione, dovrà essere effettuata con una periodicità indicativamente quindicinale (con riserva da parte della Amministrazione di effettuare ordini mensili), nelle date concordate con il Centro Dialisi Peritoneale, entro 15 giorni dalla data di emissione dell’ordine.
L’Appaltatore dovrà provvedere alle consegne di materiale di consumo rispettando i quantitativi degli ordini del Centro.
La consegna del kit di medicazione dovrà avvenire trimestralmente.
L’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” fornirà all’appaltatore un elenco degli aventi diritto, completo dei dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono e descrizione del materiale autorizzato, che verrà periodicamente aggiornato, di volta in volta, con i dati dei pazienti immessi nei trattamenti dialitici.
Il ritiro del materiale da parte del paziente o da persona dallo stesso incaricata non esclude la responsabilità del fornitore per vizi e/o difetti e/o difformità, anche se emergenti in sede di utilizzo.
Quanto al contenuto dei documenti di trasporto, si rinvia a quanto infra previsto.
Il d.d.t. firmato dal paziente potrà anche essere trasmesso via mail all’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”, in formato .pdf scansionato, oppure in formato digitale con firma grafometrica.
Il paziente o una persona di sua fiducia dallo stesso incaricata del ritiro, dovrà controfirmare il documento di trasporto per ricevuta della merce.
Nel caso di impossibilità di consegna per assenza del paziente ovvero di altra persona dallo stesso incaricata, il fornitore dovrà lasciare apposito avviso, nel recapito postale intestato all’utente, fornendo i recapiti da contattare al fine di concordare i tempi di una rinnovata consegna.
Lotto n. 3
Le sacche dovranno essere consegnate presso il Magazzino Aziendale - sito in Povolaro di Dueville
(VI) entro 7 giorni dalla data di emissione dell’ordine, salvo nei casi di imprevista e urgente necessità nei quali la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell’ordine contenente espressa indicazione in merito all’urgenza.
Per ogni lotto.
I Documenti di Trasporto (DDT), che accompagnano la merce all’atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell’ordine dell’Azienda X.X.XX. e quelli relativi al materiale oggetto dei lotti
n. 1 e n. 2 dovranno essere redatti in triplice copia, di cui una rimarrà allo stesso paziente, una alla ditta fornitrice e la terza verrà inviata all’Ulss (vedasi supra), in uno con la fattura di riferimento (come previsto dal successivo art. 22 - Prezzi, modalità di fatturazione e pagamenti) e dovranno obbligatoriamente specificare:
⮚ quantità dei beni consegnati;
⮚ descrizione dei beni consegnati;
⮚ nome commerciale;
⮚ codice ditta;
⮚ n° Lotto;
⮚ data di scadenza.
La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati all’Azienda Sanitaria.
Nel caso in cui la Ditta non fosse in grado di procedere all’evasione dell’ordine in un’unica soluzione nei tempi stabiliti - previo preavviso ed accordi con il Centro Dialisi Peritoneale - potrà provvedere alla consegna parziale e procedere successivamente al completamento della fornitura, sempre nel rispetto degli aspetti organizzativi del Centro Dialisi Peritoneale senza causare l’interruzione del servizio.
L’Azienda provvederà, a seconda dei casi, all’applicazione delle relative penali di cui all’art. 26 “Inadempimenti e penali”.
Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio.
I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.
Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.
In ogni caso l’Azienda X.X.XX. non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva presa in carico.
Gli eventuali oneri rimangono a carico dell’aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
− di igiene sulla produzione e sul commercio;
− di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
− sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.
Non saranno accettati i prodotti consegnati senza il rispetto delle temperature previste.
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche che saranno conservate dall’Azienda X.X.XX. ai fini di eventuali verifiche di rispondenza. All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell’X.X.XX., campioni di merce per l’accertamento delle caratteristiche richieste.
I controlli qualitativi saranno effettuati, di norma, presso i Servizi Tecnico Sanitari dell’X.X.XX. Quest’ultima si riserva, inoltre, la facoltà di fare eseguire i controlli chimici su campioni prelevati da singole consegne presso laboratori specializzati in materia. Le spese per analisi qualitative saranno a carico della Ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultino difformi dal presente capitolato.
Fermo quanto previsto dal successivo art. 26 (Inadempimenti e penali) del presente capitolato, i prodotti che presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, al fornitore, che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro secondo le modalità concordate con l’Azienda Ulss.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione.
Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione, la merce verrà restituita a mezzo corriere, scelto dall’Amministrazione, in porto assegnato.
Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l’Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. In tal caso la Ditta si impegna ad emettere nota di accredito per l’importo di spesa pari al materiale reso.
In caso di cessazione del contratto per qualsivoglia causa, quali, a mero titolo esemplificativo, decesso, trasferimento dell’utente, sospensione del servizio, l’appaltatore si impegna al ritiro del materiale non utilizzato e ancora in confezioni sigillate, prelevandolo presso il luogo ove si trova.
ART. 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
La Ditta dovrà assicurare la formazione del personale medico, sanitario – compreso quello di nuovo inserimento nel corso del contratto - addetto alla fornitura, comprendente:
o istruzione per l’avvio ed il corretto utilizzo delle apparecchiature mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti;
o assistenza on-line e telefonica al personale addetto per il corretto uso delle apparecchiature;
o corsi di addestramento certificati: l’addestramento dovrà essere effettuato da personale qualificato e la qualificazione del personale addestrato dovrà essere certificato dalla Ditta.
Le istruzioni, il manuale d’uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana.
L’addestramento iniziale dovrà essere svolto presso il Centro Dialisi Peritoneale dell’Ulss n. 6 “Vicenza”, previo accordo con il Direttore dello stesso.
La Ditta concorrente dovrà sviluppare nell’offerta tecnica (Busta B) la descrizione del piano formativo proposto.
La formazione e l’addestramento specifico dovranno ricomprendere anche tutti gli aspetti della sicurezza contro gli infortuni e l’igiene ambientale, così come espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 37, commi 4.c e 5. Tale specifica formazione/addestramento dovrà essere debitamente certificata.
ART. 14 - FORMAZIONE/INFORMAZIONE DELL’UTENTE E/O DEL CAREGIVER (per APD)
L’appaltatore, al momento della consegna delle apparecchiature all’utente dovrà addestrare e informare l’utente e/o il caregiver, al corretto uso e gestione delle apparecchiature fornite con particolare riguardo a:
_ rispetto delle norme di sicurezza;
_ osservanza delle procedure di urgenza;
_ modalità di chiamata del tecnico per interventi sulle apparecchiature. A tal fine dovrà essere predisposta e rilasciata all’utenza apposita brochure ove sono indicati: i riferimenti dell’appaltatore e con i relativi recapiti e riferimenti, il nome del tecnico di riferimento ed il numero telefonico a cui fa capo il servizio di assistenza continuativa (numero al quale dovrà rispondere un operatore competente e qualificato 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana).
ART. 15 – SERVIZIO DOMICILIARE
L’appaltatore dovrà fornire ai pazienti immessi in trattamento APD e CAPD il servizio domiciliare nei termini di seguito indicati:
1) verificare la sede ove gli scambi dialitici vengono effettuati ed eventualmente dare indicazioni per la relativa modifica od ottimizzazione;
2) verificare che il materiale per dialisi peritoneale sia stoccato nel domicilio del paziente in locali adeguati, igienicamente idonei e sufficientemente vicini alla sede degli scambi dialitici;
3) controllare la disposizione nella sede degli scambi dialitici di mascherina, disinfettante, palo di sostegno e tutto ciò che necessario allo scambio dialitico;
4) assistere alla medicazione dell’exit site valutando la correttezza della manovra e correggendo eventuali errori da parte del paziente o del suo caregiver;
5) verificare che il paziente abbia presso il suo domicilio i farmaci prescritti dal Centro Dialisi Peritoneale quale terapia domiciliare e che li assuma correttamente come dosi e tempi;
6) segnalare al Centro Dialisi Peritoneale la giacenza di materiale scaduto eventualmente residuato;
7) assistere il paziente, che ha appena completato l’addestramento alla CAPD in Centro, nel suo primo scambio domiciliare valutando la congruità delle manovre eseguite;
8) rinnovare l’addestramento di pazienti confusi o fragili o con frequenti peritoniti
L’appaltatore dovrà rendersi disponibile ad effettuare un approfondito re-training al domicilio di pazienti, che, nel corso del trattamento, non ricordino perfettamente la sequenza delle manovre dello scambio dialitico (ad esempio pazienti anziani) ovvero presentino episodi di peritonite medica relativamente frequenti come verosimile conseguenza di una certa trascuratezza nella procedura di scambio dialitico.
L’appaltatore dovrà, in particolare, verificare le manovre di scarico e riempimento del cavo addominale con la soluzione dializzante ed identificare errori od omissioni da parte del paziente rispetto all’addestramento già ricevuto;
9) segnalare al Centro Dialisi il mutamento delle condizioni in cui si trova il paziente (condizioni ambientali, igieniche e personali: ad esempio le sopravvenute incapacità manuale/visiva ed emotiva o incapacità di attenersi alle norme igienico terapeutiche). A tal fine, verrà fornito dal Centro Dialisi
un questionario apposito da sottoporre al paziente o al suo caregiver, e, sulla base dell’esito, dovrà essere calcolato uno score, che potrà servire per successive visite come valutazione dell’efficacia del colloquio. I feedback sulla visita domiciliare dovranno essere riversati in modo informatico nel data base informatico del Centro;
10) controllare il data base informatico presente presso il Centro Dialisi, prescrizioni pazienti, aggiornamenti clinici e tecnologici e briefing su nuovi protocolli
Il servizio oggetto del presente articolo va effettuato in stretta connessione con il Centro Dialisi del
P.O. di Vicenza: l’attività viene coordinata, a seconda delle esigenze che emergono ogni giorno, dal Coordinatore infermieristico, con il quale si interfaccerà il personale infermieristico.
Il personale infermieristico dovrà recarsi settimanalmente presso il Centro per ricevere indicazioni su eventuali nuovi protocolli e con periodicità da valutare a seconda delle necessità presso la residenza/domicilio del paziente, salvo che per cause sopravvenute sia richiesta una visita supplementare.
Tutti gli aspetti educazionali e formativi che vengono forniti sul territorio al paziente in dialisi peritoneale devono essere in completa sintonia con quanto certificato in termini di protocolli, procedure, modelli ed istruzioni della Sezione Dialisi Peritoneale che rappresenta nell’ambito della
U.O. di Nefrologia una struttura certificata.
Il Centro Dialisi del P.O. di Vicenza provvederà alla formazione e l’addestramento del personale infermieristico.
ART. 16 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E AMPLIAMENTO DELLA GAMMA
Aggiornamento tecnologico
Qualora durante l’esecuzione del contratto, l’impresa appaltatore introduca in commercio nuovi prodotti (sacche/apparecchiature/software/accessori), anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti dovranno essere proposti, anche su richiesta del Direttore del Servizio di Nefrologia ed autorizzazione di questa Azienda X.X.XX, alle medesime condizione negoziali - in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati - previa valutazione qualitativa da parte dell’X.X.XX; in tal caso l’appaltatore provvederà al ritiro del materiale non utilizzato e il cui confezionamento risulti ancora integro, emettendo relativa nota di accredito pari all’importo del materiale reso.
Il fornitore dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio.
Ampliamento della gamma
Qualora l’operatore economico appaltatore/qualificato, nel corso della durata dell’accordo quadro, immetta in commercio prodotti che costituiscano ampliamento della gamma disponibile al momento della formulazione dell’offerta, questi deve comunicare all’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” i nuovi codici ed i relativi prezzi e, se richiesto, fornire i nuovi prodotti alle condizioni di cui all’accordo quadro (canone di noleggio delle apparecchiature e percentuale di ribasso di cui all’offerta economica).
ART. 17- CAUZIONE DEFINITIVA
Ciascun fornitore risultato idoneo all’esito della procedura in oggetto, con riferimento a ciascun singolo lotto, ai fini della stipula dell’accordo quadro e della successiva stipulazione dei contratti
applicativi dello stesso, dovrà prestare una cauzione definitiva, in favore dell’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”; detta garanzia dovrà essere costituita entro 15 giorni dalla richiesta.
Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell’accordo quadro, come definita all’art. 6 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro) del presente capitolato speciale e dovrà coprire gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’accordo quadro, nonché di tutte le obbligazioni derivanti dai singoli contratti applicativi dello stesso, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dai suddetti obblighi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata nel singolo appalto specifico; verrà escussa, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’appalto specifico, in caso di mancata stipula dell’appalto specifico per fatto dell’aggiudicatario dell’accordo quadro, nonché nel caso di dichiarazioni mendaci rese per la partecipazione all’appalto specifico. L’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” si riserva altresì la facoltà di escutere la cauzione, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico, nel caso di mancato o tardivo pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda X.X.XX. interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.)..
L’ammontare del deposito è pari al 10% dell’importo aggiudicato, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione.
Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.
ART. 18 – COPERTURE ASSICURATIVE
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare dalle apparecchiature utilizzate per l’esecuzione della fornitura, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.
La Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto.
L’appaltatore, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti.
L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia adeguati per sinistro, per persona o cose ed inoltre dovrà garantire le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti dell’appaltatore per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia adeguati per sinistro e per ciascuna persona.
L’appaltatrice prima di iniziare la fornitura dovrà produrre all’Azienda Sanitaria copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio.
La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura.
La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).
ART. 19 – SCHEDE DI SICUREZZA
L’appaltatore dovrà far pervenire le schede di sicurezza dei materiali diagnostici redatte ai sensi del
D.M. 28.01.92 in lingua italiana.
ART. 20 - REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
Se dovuto, prima dell’inizio della fornitura l’appaltatore è tenuto - qualora non abbia già provveduto - all’inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM) dei prodotti oggetto della presente procedura, ai sensi del D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute, nel limite delle disposizioni di legge in vigore.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione - a comprova dell’avvenuto inserimento del prodotto nel predetto repertorio nazionale - l’appaltatore dovrà obbligatoriamente comunicare per iscritto al committente il numero del repertorio acquisito.
Sarà cura del committente verificare a Repertorio l’effettivo inserimento del dispositivo in questione, prima dell’avvio della fornitura.
ART. 21- ORDINI: EMISSIONE/SOSPENSIONE/ANNULLAMENTO
Lotti n. 1 e n. 2
L’invio degli ordini di fornitura verrà effettuato dall’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” con periodicità quindicinale.
L’ordine porterà indicato il nominativo del paziente ed il numero di giornate di terapia, con l’allegato dettaglio della fornitura, secondo il percorso terapeutico definito dal Centro Dialisi Peritoneale dell’Ulss n. 6 “Vicenza”.
Detti ordini, salvo diversa specificazione del committente, debbono ritenersi efficaci e vincolanti dal momento della ricezione da parte dell’appaltatore a mezzo P.E.C. o fax..
In caso di sospensione o interruzione o cessazione del trattamento per qualsivoglia circostanza sopravvenuta all’invio dell’ordine (trapianto, decesso, cambio di metodica dialitica, …), il Centro Dialisi ne darà tempestiva comunicazione al fornitore e al Servizio Approvvigionamenti / Farmacia. In tali casi, ove detta comunicazione intervenga prima della consegna, l’ordine deve intendersi annullato o sospeso sino a diverse indicazioni scritte da parte del Centro Dialisi Peritoneale.
Verranno riconosciute al fine del pagamento le effettive giornate di trattamento dialitico. Lotto n. 3
Gli ordini indicheranno il numero richiesto di sacche di icodestrina.
ART. 22 –PREZZI, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
22.1- Prezzi
Le condizioni economiche sono quelle derivanti dai prezzi proposti in sede di gara di appalto che dovranno comprendere e comprenderanno tutto quanto richiesto dal presente capitolato e quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta.
Lotti n. 1 e n. 2
Il prezzo unitario dovrà essere riferito alla singola giornata di trattamento e comprenderà, oltre a tutti i servizi e forniture indicati, ogni spesa per installazione, collaudo, manutenzione, trasporto, assistenza tecnica di tutte le attrezzature, dispositivi e quanto occorra come indicato ai precedenti punti, compresi i materiali di consumo e gli accessori occorrenti, nonché ogni spesa necessaria alla resa dei servizi e forniture richieste nel rispetto di tutti gli inerenti vincoli normativi e di sicurezza. Detto prezzo sarà riconosciuto al fornitore dal giorno di effettiva attivazione fino al giorno della comunicazione, anche a mezzo fax, della eventuale sospensione/interruzione/cessazione del trattamento.
Verranno pertanto riconosciute al fine del pagamento le effettive giornate di trattamento dialitico ed il materiale effettivamente ordinato ed utilizzato.
Lotto n. 3
Il prezzo unitario dovrà essere riferito alla sacca offerta e comprenderà il costo di eventuali accessori, nonché ogni spesa per il trasporto e la consegna.
In ogni caso l’IVA a carico dell’Ulss sarà applicata nella misura ridotta prevista dalla normativa vigente, a favore di soggetti con menomazione funzionale.
Il prezzo dovrà, altresì, comprendere la copertura assicurativa prevista all’art. 18 (Coperture assicurative) del presente capitolato.
22.2. Fatturazione
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda X.X.XX. successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Modalità di fatturazione
L’appaltatore, a seguito di ricevimento dell’ordine di fornitura di cui al precedente art. 21 (Ordini: emissione, sospensione, annullamento), dovrà emettere la relativa fattura mensile posticipata intestata all’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”, in cui dovrà essere indicato per i lotti n.1 e n. 2, il nome del paziente, il numero d’ordine ed il CIG, con allegata una copia del documento di trasporto; per il lotto n. 3 il numero delle sacche, il prezzo unitario, l’importo netto e l’aliquota IVA.
Non possono essere addebitati all’ASL costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini di attuazione del contratto.
22.3 Pagamenti
I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da parte dell’X.X.XX..
L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
* * *
Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile e sottoposto, a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente.
Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, secondo le seguenti modalità:
• entro, e non oltre, il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1° anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all’altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall’art. 115 del D.
Lgs n.163/2006, accompagnata da documentazione dimostrativa e comprovante la variazione richiesta, sulla base delle pubblicazioni di cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e del comma 5, o, in mancanza, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese precedente;
• la variazione di prezzo può essere riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici- intervenuta nell’anno precedente a quello dell’istanza – ed ha effetto dal primo giorno dell’anno successivo di validità del contratto;
• ai sensi dell’art. 115 del D. lgs n. 163/2006 la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall’esito della quale può essere definito il nuovo prezzo.
ART. 23 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06.
ART. 24– SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Azienda Sanitaria. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
□ .la ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare;
□ .l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. In particolare l’Azienda X.X.XX. provvederà a verificare che sia state poste nel contratto le seguenti clausole:
1. l’impresa ..… in qualità di subappaltatore dell’impresa ..… nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 6 di “Vicenza”, CIG n , assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
2. l’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda X.X.XX. n. 6 di “Vicenza”, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Detto contratto di subappalto dovrà contenere espressamente una clausola con la quale entrambe le parti contraenti assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
L’Azienda X.X.XX. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
ART. 25 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’art. 3, comma 7, L. 136/2010 l’appaltatore dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell’Azienda Sanitaria, a mezzo telefax n. 0444- 753174, i seguenti dati:
1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
ART. 26 - INADEMPIMENTI E PENALI
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
MATERIALE:
1. in caso di ritardo nella consegna dei prodotti (sacche, kit di medicazione, materiale di consumo), intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, in base a quanto previsto dall’art. 12 (Imballo/Confezionamento e trasporto/ consegna del materiale di consumo), sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo della quantità richiesta, al netto di IVA. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo;
2. in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, e verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara;
3. in caso di fornitura di prodotti difettosi, l’Azienda contesta i difetti ed invita l’appaltatore all’immediata sostituzione entro 24 ore;
4. nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.), l’appaltatore dovrà fornire un prodotto alternativo da utilizzare nel sistema in uso, senza causare l’interruzione del servizio e previa valutazione ed autorizzazione da parte del Direttore del Centro Dialisi; in caso di mancata messa a disposizione del prodotto alternativo sarà dovuta per ogni giorno di ritardo una penale pari all’1 per mille del valore dell’ordine; in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In
tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, e verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara.
APPARECCHIATURE:
1. ritardo nella consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature: sarà applicata una penale nella misura dell’1 per mille dell’importo dell’intera fornitura per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale;
2. ritardo per gli interventi di manutenzione ordinaria: in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria, sarà applicata una penale nella misura dell’1 per mille dell’importo dell’intera fornitura per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale;
3. ritardo per gli interventi di manutenzione straordinaria: nel caso in cui l’intervento di manutenzione straordinaria non sia effettuato entro le 48 ore lavorative dalla segnalazione del guasto verrà applicata una penale nella misura dell’1 per mille dell’importo dell’intera fornitura per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale;
4. qualora, in caso di fermo apparecchiatura superiore a 24 ore lavorative dalla verifica del guasto, non fosse garantita la fornitura di uno strumento in sostituzione di quello in riparazione, l’Azienda X.X.XX. procederà ad effettuare i test acquistando il servizio nel “libero mercato”, e verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità necessarie fino alla sostituzione dell’apparecchiatura.
SERVIZIO DOMICILIARE
Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria/ aggiudicatarie non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo in ritardo o in maniera difforme da quanto stabilito nel presente capitolato.
Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell’esecuzione del servizio, l’Azienda Ulss, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla ditta aggiudicataria, una penale nei termini indicati dal presente articolo.
Eccessi di rilievi sull’obiettivo
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti ai servizi oggetto del presente capitolato, nonché gli adempimenti generici o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal presente capitolato. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l’applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a n. 4.
Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari all’1 per mille del valore massimo dell’accordo quadro.
Slittamento dell’avvio
In caso di mancato rispetto dell’avvio del contratto si riserva di applicare una penale pari all’1 per mille del valore massimo dell’accordo quadro, fino a un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo. In tal caso l’Azienda Ulss si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.
Mancato rispetto del segreto d’ufficio e delle norme sulla tutela della privacy
Trattandosi di un requisito essenziale per l’espletamento del servizio domiciliare, nonché del servizio di trasporto e consegna, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l’Azienda Xxxx chiederà l’immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari all’1 per mille del valore massimo dell’Accordo Quadro, fino a un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo
Mancata reperibilità del responsabile tecnico o del sostituto nelle fasce orarie indicate
Ai fini dell’applicazione della presente penale, verrà considerata la segnalazione di disservizio effettuato dal paziente. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà considerata n. 1 segnalazione di disservizio.
Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari all’1 per mille del valore massimo dell’Accordo Quadro, fino a un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo.
Violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, compreso l’uso dei dispositivi di protezione individuale
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuato dal personale incaricato della verifica. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà considerato n. 1 segnalazione di disservizio.
Superato tale valore inteso come soglia, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari all’1 per mille del valore massimo dell’Accordo Quadro, fino a un massimo pari al 10% del corrispettivo medesimo
Personale del servizio inadeguato
Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuato, nel semestre precedente la rilevazione, su richiesta scritta del referente dell’Amministrazione, perché non ritenuto adeguato. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà considerata la sostituzione di n. 2 risorse umane.
Per ogni sostituzione del personale eccedente i valori i soglia come sopra fissati, l’Azienda Ulss n. 6 Vicenza si riserva di applicare una penale pari all’1 per mille del valore massimo dell’accordo quadro, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del valore medesimo.
Turn over del personale
Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa del fornitore nel semestre precedente la rilevazione. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà considerata la sostituzione di n. 2 risorse umane. Saranno considerate eccezioni e quindi non valutate:
- eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purchè preventivamente condivise e approvate dal Responsabile dell’esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia;
- eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti di risorse impegnate nell’erogazione del servizio saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purchè sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
a) ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell’Amministrazione;
b) ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata
Per ogni sostituzione del personale eccedente i valori i soglia come sopra fissati, l’Azienda Ulss n. 6 Vicenza si riserva di applicare una penale pari all’1 per mille del valore massimo dell’accordo quadro, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del valore medesimo.
Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni.
L’Azienda X.X.XX. si riserva dopo due contestazioni scritte relative a disservizi indicati di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
In caso di risoluzione contrattuale, anche determinata dall’esito negativo del collaudo, l’Azienda X.X.XX. incamererà la cauzione e procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, e verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara.
L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
ART. 27 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO / CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).
L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
• in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli
eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni relative alla fornitura in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R.
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 29 - OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23 luglio 2014, ratificato con D.G.R. 1367 del 28 luglio 2014, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx).
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e
destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L’Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
ART. 30- RECESSO UNILATERALE
L’Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.
ART. 31 - SPESE PER LA PUBBLICAZIONE, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122, D. Lgs. 163/2006, stimate in circa € 416,00 (IVA esclusa), saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare le modalità con cui dovrà avvenire detto rimborso.
In caso di più aggiudicatari, inoltre, la spesa come sopra stimata verrà suddivisa tra gli stessi, in modo proporzionale ai rispettivi importi di aggiudicazione.
Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda X.X.XX..
ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza” – Servizio Appalti e Public e-Procurement - Viale Rodolfi
n. 37, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’Impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di
legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore del Servizio Appalti e Public e- Procurement dell’X.X.XX. n. 6 “Vicenza”, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, titolare del trattamento.
ART. 33 – NORME E CONDIZIONI FINALI
Si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all’art. 77 D. Lgs. 163/06.
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
ART. 34 - FORO ESCLUSIVO
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
In ogni caso - nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria – l’appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l’Azienda Sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 35 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
L’impresa s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli eventualmente adottati dalla Azienda Sanitaria.
In casi di osservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Ulss ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo dell’impresa al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Azienda Ulss.