CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Comune di Livorno
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
2022-2024 (CCDI)
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI LIVORNO
ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA COME DA
PREINTESA SOTTOSCRITTA IL 13/12/2021
Indice
Premesse di ordine generale pag. 4
Articolo 1.....................................................................................................................................pag. 5
Campo di applicazione
Articolo 2.....................................................................................................................................pag. 5
Durata
Articolo 3.....................................................................................................................................pag. 5
Tempi, modalità e procedure di modifica
Articolo 4.....................................................................................................................................pag. 5
I criteri di ripartizione delle risorse disponibili
per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo
(art.7 comma 4 lett. a) CCNL 21/05/2018)
Articolo 5.....................................................................................................................................pag. 6
I criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance (art.7 comma 4 lett. b) CCNL 21/05/2018)
Articolo 6.....................................................................................................................................pag. 6
Differenziazione del premio individuale (art.69 CCNL 21/05/2018)
Articolo 7.....................................................................................................................................pag. 7
I criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche (art.7 comma 4 lett. c) CCNL 21/05/2018)
Articolo 8.....................................................................................................................................pag. 9
L’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e
nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione
(art.7 comma 4 lett. d) CCNL 21/05/2018)
Articolo 9...................................................................................................................................pag. 12
L’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinquies, entro i valori minimi e massimi e
nel rispetto dei criteri previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione
(art.7 comma 4 lett. e) CCNL 21/05/2018)
Articolo 10.................................................................................................................................pag. 12
I criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma 1 (art.7 comma 4 lett. f) CCNL 21/05/2018)
Articolo 11.................................................................................................................................pag. 12
I criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma 2
Articolo 12 pag. 12
I criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori
per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva (art.7 comma 4 lett. g) CCNL 21/05/2018)
Articolo 13.................................................................................................................................pag. 13
I criteri generali per l’attribuzione di piani di welfare integrativo (art.7 comma 4 lett. h) CCNL 21/05/2018)
Articolo 14.................................................................................................................................pag. 13
L’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art.24, comma 1
(art.7 comma 4 lett. i) CCNL 21/05/2018)
Articolo 15.................................................................................................................................pag. 13
La correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa (art.7 comma 4 lett. j) CCNL 21/05/2018)
Articolo 16.................................................................................................................................pag. 13
L’elevazione dei limiti previsti dall’art.24 comma 3 per il numero dei turni
di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile
(art.7 comma 4 lett. k) CCNL 21/05/2018)
Articolo 17.................................................................................................................................pag. 13
L’elevazione dei limiti previsti dall’art.23, commi 2 e 4, in merito rispettivamente all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni effettuabili nel mese
(art.7 comma 4 lett. l) CCNL 21/05/2018)
Articolo 18.................................................................................................................................pag. 14
Le linee di indirizzo e i criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro
(art.7 comma 4 lett. m) CCNL 21/05/2018)
Articolo 19.................................................................................................................................pag. 14
L’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art.53 comma 2
(art.7 comma 4 lett. n) CCNL 21/05/2018)
Articolo 20.................................................................................................................................pag. 14
Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire
nella banca delle ore, ai sensi dell’art 38-bis del CCNL del 14.9.2000 (art.7 comma 4 lett. o) CCNL 21/05/2018)
Articolo 21.................................................................................................................................pag. 15
I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria
in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
(art.7 comma 4 lett. p) CCNL 21/05/2018)
Articolo 22.................................................................................................................................pag. 15
L’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art.25, comma 2.
(art.7 comma 4 lett. q) CCNL 21/05/2018)
Articolo 23 pag. 15
L’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori 6 mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie,
ai sensi dell’art.22, comma 2.
(art.7 comma 4 lett. r) CCNL 21/05/2018)
Articolo 24.................................................................................................................................pag. 16
L’individuazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000
(art.7 comma 4 lett. s) CCNL 21/05/2018)
Articolo 25.................................................................................................................................pag. 16
I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità
delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione dei servizi (art.7 comma 4 lett. t) CCNL 21/05/2018)
Articolo 26.................................................................................................................................pag. 16
L’incremento delle risorse di cui all’art.15, comma 5 attualmente destinate
alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2
del D. Lgs. n.75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67 (art.7 comma 4 lett. u) CCNL 21/05/2018)
Articolo 27.................................................................................................................................pag. 17
I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa
(art.7 comma 4 lett. v) CCNL 21/05/2018)
Articolo 28.................................................................................................................................pag. 17
Il valore dell’indennità di cui all’art.56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo
(art.7 comma 4 lett. w) CCNL 21/05/2018)
Articolo 29.................................................................................................................................pag. 17
Integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art.23 comma 8, in materia di lavori notturni
(art.7 comma 4 lett. z) CCNL 21/05/2018)
Articolo 30.................................................................................................................................pag. 17
Clausola programmatica e finale
Premesse di ordine generale
b) in data 13/12/2021 è stata sottoscritta fra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale la preintesa al CCDI 2022-2024.
c) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 733 del 17/12/2021 il Presidente e la delegazione trattante di parte pubblica sono stati autorizzati alla sottoscrizione definitiva dell’accordo di Contrattazione Decentrata Integrativa (CCDI) 2022-2024.
d) Le clausole contrattuali del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2022-2024 vengono formulate in conformità alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati rispettivamente alla contrattazione ed alla legge, salvaguardando la delimitazione delle competenze degli organi di gestione in materia di organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 65 c.1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, nonché i criteri stabiliti dalle norme di legge e dai contratti sugli strumenti di valorizzazione del merito e l’incentivazione della produttività, pur in presenza di un perdurante obbligo di contenimento delle risorse da destinare al trattamento accessorio.
e) Le parti si danno reciprocamente atto delle procedure necessarie perché la preintesa, una volta siglata, possa avere piena efficacia (ex Circolare n. 25/2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emanata ai sensi dell’art. 40 bis c.1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). Nello specifico la compilazione della documentazione prevista (Relazioni illustrativa e tecnico finanziaria) è volta a consentire l’accertamento del rispetto delle norme, e la coerenza con i profili di compatibilità economico finanziaria, al fine tra l’altro di ottenere la certificazione da parte del Collegio dei Revisori.
f) il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole di certificazione ex. art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. alla preintesa di accordo al CCDI 2022-2024 in data 16/12/2021.
g) Viene dato altresì atto del consolidamento del fondo ex. art. 67 del CCNL 21/05/2018 come da determina n. 9128 del 09/12/2021, certificata dall’organo di revisione in data 14/12/2021.
h) Le parti ritengono di dover destinare la totalità delle risorse che rimangono disponibili (dopo le destinazioni obbligatorie e non utilizzabili del fondo ex art. 68 CCNL 21/05/2018) così come previsto dall’art.7, comma 4° lett. a) CCNL 21/05/2018, che disciplina le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa e riportate nel presente accordo, privilegiando gli istituti per l’incentivazione del personale e la valorizzazione del merito e produttività, contando su un fondo composto in misura del tutto prevalente da risorse stabili, che potranno essere eventualmente integrate da risorse stabili non utilizzate relative agli anni 2019-2020, ai sensi dell’art. 67, comma 2° lett. d) CCNL 21/05/2018.
i) Con riferimento all’art.56-ter CCNL 21/05/2019 le parti si impegnano a disciplinare, con apposito Protocollo, nell'ambito temporale di vigenza del presente accordo, le modalità di utilizzo delle risorse relative a prestazioni pagate da terzi e di cui all’art. 22 comma 3-bis del DL 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n.96, al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali.
l) In riferimento a quanto statuito all'art.56-quater “Utilizzo dei proventi delle violazioni al codice della strada” lett. a) e a quanto previsto al punto I delle premesse generali di cui al previgente accordo 2019/2021, si dà atto dell'avvenuta firma in data 28/08/2020 del Protocollo d'Intesa per il quadriennio 2019-2023 tra il Sindaco di Livorno, la RSU aziendale e OOSS CGIL/CISL/UIL.
m) Le parti si danno reciprocamente atto che stante la situazione di lockdown, totale e parziale, venutasi nell’anno 2021 a creare a seguito della proclamazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid19) – deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 per come anche da ultimo prorogata con decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 – si è convenuto che alcuni degli istituti oggetto di code contrattuali nel CCDI 2021/2023 trovassero la loro disciplina in sede di CCDI 2022/2024.
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del Comune di Livorno.
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale complessivamente ricompreso nella dizione “ex provinciali” in servizio presso il Comune di Livorno.
Articolo 2
Durata
1. Il presente contratto concerne il periodo 01/01/2022 – 31 dicembre 2024 fatte salve diverse ipotesi di decorrenza degli istituti contrattuali disciplinate nei relativi articoli.
2. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo decentrato (CCDI).
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo contratto.
4. Per quanto non contemplato nel presente contratto permangono le previsioni dei precedenti accordi decentrati, ex art.5 comma 4 CCNL 1/4/1999, per le parti compatibili o non disapplicate dal nuovo contratto collettivo nazionale ex art.2, comma 8 CCNL 21/05/2018.
Articolo 3
Tempi, modalità e procedure di verifica
1. In ordine alla verifica dello stato di attuazione di quanto previsto nel presente contratto vengono stabilite le seguenti procedure riferite a ciascuna annualità:
a) riunioni di delegazione trattante per analisi a carattere generale (nei mesi di febbraio, aprile e settembre);
b) incontro di delegazione trattante di monitoraggio e verifica (nel mese di giugno);
c) sessione di delegazione trattante di analisi, monitoraggio e verifica in modalità anche prospettica ad eventuali esigenze di aggiornamento per l’annualità successiva (nel mese di settembre).
2. In ogni caso, nei 15 giorni successivi all’eventuale richiesta di verifica in tal senso di ciascuna delle parti della delegazione sindacale di cui all’art.7 CCNL 21/05/2018, la parte datoriale convoca la delegazione trattante di parte pubblica.
3. Le parti relativamente alle code contrattuali CCDI 2021/2023 riferite ai successivi articoli 5, 6 e 12, si impegnano a concludere la relativa contrattazione entro il mese di marzo 2022.
Articolo 4
I criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo (art.7 comma 4 lett. a) CCNL 21/05/2018)
1. Le Parti convengono che l’applicazione dei criteri e delle regole riportate nel presente CCDI, determinano conseguentemente - in relazione alle disponibilità complessive del fondo come ad oggi costituito e fatti salvi dunque gli esiti di successive dinamiche gestionali - il quadro previsionale delle destinazioni disponibili per il triennio 2022-2024, ripartite fra i vari istituti contrattuali previsti all'art. 68 del CCNL 21/05/2018.
2. I criteri di destinazione delle risorse economiche tengono conto, orientativamente, di un’equilibrata distribuzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, privilegiando, per quanto possibile, il regime di premialità meritocratica ed il ristoro indennitario
per particolari condizioni di lavoro.
3. Le Parti, pertanto, in relazione ai criteri del presente CCDI, prendono atto della destinazione complessiva delle risorse finalizzata ai seguenti istituti ex. art. 68 del CCNL 21/05/2018:
a) premi correlati alla performance individuale e organizzativa;
c) sistema indennitario: indennità condizioni lavoro e di servizio esterno, indennità di turno, maggiorazioni orarie, reperibilità, compensi per specifiche responsabilità ed indennità di funzione;
d) progressioni economiche finanziate con risorse stabili;
e) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (compensi Istat, Avvocatura, compensi IMU-TARI), finanziati con la parte variabile del fondo.
4. Le parti, in relazione alla performance organizzativa ed individuale, si impegnano a destinare le eventuali ulteriori risorse residue di cui all’art.67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, per tale istituto nel triennio di vigenza del presente contratto.
5. I criteri di ripartizione delle risorse potranno essere oggetto di negoziazione eventuale con cadenza annuale, sebbene sottostiano comunque al limite e vincolo di spesa di cui all’art.23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n.75, che prevede che a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, così come novellato dall'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n.135 come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 e sulla base delle verifiche sull'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge 58/2019 e confermate dal D.M. 17/03/2020.
Articolo 5
I criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance (art.7 comma 4 lett. b) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento a quanto previsto all’art. 5 del CCDI 2021-2023, è già stato avviato l’iter per la revisione della regolamentazione de quo, concernente la definizione di detti criteri, che saranno oggetto di apposito confronto ex art.5 lett. b) del CCNL 21/05/2018 e troveranno applicazione in sede di valutazione performance anno 2022.
2.Tali criteri dovranno essere redatti in conformità delle statuizioni di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009,
n.150 novellato dal X.Xxx. 25 maggio 2017, n.74, e saranno necessari per l’attribuzione dei premi correlati alla performance individuale, alla performance organizzativa, alla differenziazione del premio individuale, alla correlazione dei compensi ex lege dovuti ai titolari di Posizione organizzativa, alla determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di PO.
3. Detti criteri, dopo il confronto e l’accordo in contrattazione decentrata, saranno oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Ente.
4. Relativamente alla valutazione performance 2021, le Parti convengono di fare salva l’attuale regolamentazione di cui alla delibera G.C. 72/2014, che comprende anche i criteri per la retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative, mantenendo l’efficacia dell’accordo confermativo del CCDI 9/12/2016 sottoscritto in data 13/07/2018 e quanto disciplinato col CCDI 2018 sottoscritto in data 31/12/2018.
5. A decorrere dalla performance 2022 le Parti convengono di prevedere specifica disciplina per valutazione performance del personale in lavoro agile.
Articolo 6
Differenziazione del premio individuale (art.69 CCNL 21/05/2018)
1. Con riferimento alla differenziazione del premio individuale di cui all’art.69 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono di inserire la seguente disciplina all’interno del redigendo
regolamento di cui al precedente punto 5 confermando l’applicazione di tale istituto in sede di valutazione performance anno 2022.
Articolo 7
I criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche (art.7 comma 4 lett. c) CCNL 21/05/2018)
1. L’istituto della progressione economica si realizza tramite acquisizione, in sequenza, degli incrementi retributivi previsti per le varie categorie economiche, riportate nella Tabella C del CCNL 21/05/2018. Tale attribuzione avviene in maniera selettiva fra i dipendenti ai sensi dell’art.16 del CCNL 21/05/2018 e sulla base dei criteri sotto riportati, che assumono per l’anno 2021 carattere di sperimentalità.
2. I posti a selezione per le progressioni orizzontali 2021 sono distribuiti, sulla base di una graduatoria unica di ente, in relazione alle disponibilità di risorse assegnate per tale finalità, pari a circa 142.000,00 € come budget previsionale da destinare secondo le percentuali definite in tabella, ripartite per categoria economica:
Progressione
n. dip.ti ammessi
differenziale stipendiale %
n. dip.ti
progredibili spesa
B1 | B2 | 1 | 324,85 € | 40% | 0 | - € |
B2 | B3 | 3 | 790,69 € | 40% | 1 | 790,69 € |
B3 | B4 | 5 | 302,82 € | 40% | 2 | 605,64 € |
B4 | B5 | 28 | 353,80 € | 40% | 11 | 3.891,80 € |
B5 | B6 | 12 | 378,29 € | 40% | 5 | 1.891,45 € |
B6 | B7 | 22 | 833,23 € | 40% | 9 | 7.499,07 € |
B7 | B8 | 30 | 498,34 € | 40% | 12 | 5.980,08 € |
TOTALE 101 40 20.658,73 € | ||||||
C1 | C2 | 52 | 525,62 € | 40% | 21 | 11.038,02 € |
C2 | C3 | 75 | 628,94 € | 40% | 30 | 18.868,20 € |
C3 | C4 | 38 | 732,65 € | 40% | 15 | 10.989,75 € |
C4 | C5 | 61 | 885,18 € | 40% | 24 | 21.244,32 € |
C5 | C6 | 42 | 693,33 € | 40% | 17 | 11.786,61 € |
TOTALE 268 107 73.926,90 € | ||||||
D1 | D2 | 15 | 1.174,96 € | 20% | 3 | 3.524,88 € |
D2 | D3 | 26 | 2.417,80 € | 20% | 5 | 12.089,00 € |
D3 | D4 | 45 | 1.177,60 € | 20% | 9 | 10.598,40 € |
D4 | D5 | 28 | 1.283,56 € | 20% | 6 | 7.701,36 € |
D5 | D6 | 19 | 2.074,73 € | 20% | 4 | 8.298,92 € |
D6 | D7 | 13 | 1.625,00 € | 20% | 3 | 4.875,00 € |
TOTALE | 146 | 30 | 47.087,56 € | |||
TOTALE | 515 | 177 | 141.673,19 € |
3. Il personale interessato, numericamente riportato nella tabella soprastante, è costituito da quello in servizio nell’Ente alla data del 01/01/2021 e che a quella data presenta, per tutte le categorie, il requisito minimo di permanenza nella posizione economica di 24 mesi ex art. 16, comma 6° CCNL 21/05/2018.
4. Sono esclusi dalle procedure per le progressioni economiche i dipendenti in aspettativa a vario titolo oppure sospesi dal servizio in relazione a procedimenti disciplinari o giudiziari per un periodo
superiore a tre mesi, per i quali, quindi, non sia stata effettuata la valutazione della performance individuale del triennio di riferimento.
5. Le progressioni saranno assegnate con decorrenza 01/01/2021.
6. Il personale interessato al singolo percorso selettivo viene individuato dal Settore “Indirizzo, Organizzazione e controllo”, che provvede alla pubblicazione dell’elenco dei nominativi nella intranet aziendale, al fine delle verifiche da parte degli interessati in relazione ad eventuali errori e/o omissioni.
7. Potranno essere sottoposti a progressione quei dipendenti che si siano distinti particolarmente per il contributo fornito al miglioramento della produttività, così come rilevabile dal valore attribuito come performance individuale nel triennio 2018/2019/2020, unitamente ad altri fattori attinenti all’area delle competenze professionali e delle conoscenze. Tali punteggi (in centesimi) saranno attestati da parte dei dirigenti di riferimento, in apposita scheda valutativa - per la quale si rinvia al modello allegato n.1, strutturata per categoria e posizione economica, secondo i criteri posti dall’art. 23 del D.lgs. 150/2009 e dall’art.16 CCNL 21/05/2018. Per poter accedere alla possibilità di effettuare progressione economica, il dipendente deve riportare una valutazione minima complessiva corrispondente al punteggio di 60/100.
8. Sulla base dell’anzianità nella posizione economica di ciascuna categoria della tabella di cui al punto 2 vengono inviati, a cura del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo, ai Dirigenti di Dipartimento – o tenendo conto delle specificità degli assetti organizzativi, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti di Settore/Staff - gli elenchi del relativo personale ripartito per profilo professionale che può concorrere alle progressioni economiche, prendendo come riferimento l’assegnazione del dipendente alla data del 01/01/2021 per le necessarie verifiche in relazione ai punteggi attribuiti dal Settore “Indirizzo, Organizzazione e Controllo”. Il punteggio relativo alla eventuale non valutabilità dell’esperienza del dipendente è di competenza esclusiva del Dirigente di riferimento.
9. Qualora nel corso dell’anno fossero intervenute mobilità di personale interno o riorganizzazioni, il dirigente di Settore titolato ad attestare i punteggi della scheda del singolo dipendente è colui al quale il dipendente è attualmente assegnato, sentiti i Dirigenti dei precedenti Settori. In tal caso detto dirigente, prima di esprimere il proprio giudizio, è tenuto a consultare in via istruttoria il dirigente di ulteriore riferimento e ad acquisirne i relativi elementi di valutazione, sulla cui base poter complessivamente esprimersi. Nel caso di personale comandato o distaccato presso soggetti esterni (enti e amministrazioni pubbliche), le relative proposte di valutazione di norma dovranno essere acquisite presso i soggetti che gestiscono funzionalmente il personale stesso, dal dirigente del Settore interessato per affinità di materia al servizio di cui trattasi.
10. Una volta concluso il processo di verifica delle schede di valutazione da parte dei dirigenti di riferimento, e preliminarmente ai nuovi inquadramenti, la dirigenza dà comunicazione individuale dei suoi esiti rendendo dunque partecipe il personale delle scelte compiute, ai fini della massima chiarezza e trasparenza. Il personale sottoscrive per presa visione la scheda di valutazione, potendo richiedere in quella fase specifico colloquio al Dirigente che ha compilato la scheda. I dipendenti valutati possono evidenziare le proprie ragioni ed eventuali errori od omissioni che possono essere incorsi a loro avviso nelle valutazioni di propria pertinenza, entro il termine massimo di 10 giorni dalla predetta comunicazione.
Entro ulteriori 15 giorni un apposito Collegio composto dal Dirigente di riferimento, dal Dirigente di Dipartimento, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale, fornisce le dovute risposte, eventualmente ascoltando direttamente le rimostranze dell’interessato, che può essere assistito eventualmente dall’organizzazione sindacale di appartenenza, e procede alle determinazioni finali.
11. Effettuate le procedure di cui ai commi precedenti i dirigenti di Dipartimento - o tenendo conto delle specificità degli assetti organizzativi, il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti di Settore/Staff - competenti adottano proprie determine di approvazione degli esiti delle schede di valutazione, trasmettendole al dirigente del Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo.
12. Viene redatta, a cura del Settore Indirizzo Organizzazione e controllo, la graduatoria unica di Ente degli idonei per ogni Categoria Economica di appartenenza del personale, secondo i punteggi conseguiti, sulla base del budget contrattato e del numero dei posti messi a selezione. A parità di punteggio complessivo, i soggetti da inquadrare nella nuova posizione economica vengono
individuati tenendo conto del maggior punteggio assegnato nella scheda per la “performance individuale”.
13. Nel caso di permanenza di parità di punteggio, vengono stabiliti i seguenti ulteriori criteri:
a) progressione dipendenti con maggior punteggio nella performance individuale 2020;
b) ad ulteriore parità di punteggio, progrediscono i dipendenti con maggior valore sulla performance individuale 2019;
c) in caso di ulteriore ex-aequo, progrediscono i dipendenti maggiori di età, compatibilmente con le risorse di parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2021.
14. Nel caso di ulteriore permanenza di parità di punteggio, progrediscono tutti i dipendenti a pari merito, compatibilmente con le risorse di parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2021.
15. Completate le fasi di cui sopra, il Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo dispone gli inquadramenti e la liquidazione degli importi dovuti, con decorrenza dal 01/01/2021.
Articolo 8
L’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro
di cui all’art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione
(art.7 comma 4 lett. d) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti concordano che la presente disciplina, quale strumento a carattere universale in materia di valutazione delle singole posizioni di lavoro, ha assunto nell’anno 2021 – primo anno di applicazione - carattere sperimentale. Le nuove tabelle, di cui ai successivi punti 9 e 10, troveranno pertanto applicazione a far data dal 01/01/2022.
Tale disciplina, che va ad innovare sia gli importi sia i criteri generali per la sua applicazione rispetto a quanto disposto per il 2021, con riferimento all’annualità 2022 sarà pertanto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento nelle modalità di cui all’art. 3, e di quanto previsto al successivo punto 12.
2. Ai dipendenti non titolari di Posizione Organizzativa che svolgono prestazioni di lavoro che comportano una continua e diretta esposizione a rischi, ivi compresi quelli definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché attività disagiate e maneggio valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, da rendersi in presenza presso il servizio di appartenenza, con le diversificazioni e limitazioni di cui al successivo punto 8.
L’indennità è riconosciuta solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro, non assumendo rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i soli profili e/o categorie professionali.
3. L’effettiva identificazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza del Dirigente del Settore di appartenenza, avvalendosi della collaborazione di RSPP e RLS per le attività rischiose e/o soggette a rischio biologico, ivi compreso quello derivante da SARS-COV-2 e dallo stress lavoro correlato, indicate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dell’ente.
4. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari, in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, esposizione esterna, grado di responsabilità e, pertanto, in caso di svolgimento della prestazione del servizio in “lavoro agile” farà testo l’attestazione del Dirigente di riferimento di cui al successivo comma 11. Tale indennità non è altresì cumulabile con l'indennità di reperibilità ex. art. 24 del CCNL 21/05/2018.
Compete al dirigente del settore attestare relativamente a ciascuna unità di personale la sussistenza effettiva di causali giustificative diverse ai fini dell’erogazione di detta indennità che quindi non va a cumularsi con ulteriori indennità in quanto afferente a disagi diversi.
5. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato a cura del competente Dirigente, prima della liquidazione del relativo trattamento accessorio indennizzante, che avviene con cadenza quadrimestrale, sulla base delle effettive
presenze e sulla base delle fattispecie di cui al successivo punto 8, nella sede di servizio riscontrabili dal sistema di rilevazione delle presenze/assenze.
6. Gli importi delle indennità di cui al presente articolo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno, di conseguenza sono opportunamente riproporzionati nei rapporti di lavoro part-time.
7. Per l’attribuzione dell’indennità condizioni di lavoro deve ricorrere una o più delle seguenti condizioni, sulla base delle caratteristiche dimensionali ed ambientali nelle quali il lavoratore si trova ad operare:
7.1) lo svolgimento di attività con indice di rischio, rilevabile dal Documento Valutazione Rischi (DVR), ed in particolare dall’allegato “Valutazione dei rischi per Gruppi Omogenei di Lavoratori, pari o superiore a 3 (medio alto e alto);
7.2) la persistenza di oggettive condizioni di disagio, che pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, possono risultare rilevanti per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale (quali ad esempio attività con orario disagiato, con programmazione plurisettimanale ed alternanza di orari interi e spezzati);
7.3) ricoprire il ruolo di agente contabile, formalmente individuato con provvedimento del dirigente competente, con maneggio di valori di cassa.
8. Nel caso di attività disagiate, di cui al precedente punto 7.2) si riportano di seguito i fattori di disagio specifici,ai fini della loro quantificazione economica:
1) DISAGIO – ripartizione
a) Disagio sportello base: (chi ha l’apertura settimanale al pubblico di 2 mattine e 2 pomeriggi)
1 € al giorno in relazione all’effettiva presenza allo sportello nelle quattro giornate settimanali;
b) Disagio plus sportello:
1,5 € il giorno oltre 1 € di disagio base, per un massimo di € 2,50 giornaliere in relazione all’effettiva presenza allo sportello.
Tale tipologia di disagio deve essere riconosciuta a quei dipendenti non titolari di PO che effettuano l’apertura dello sportello al pubblico oltre 18 ore (a titolo esemplificativo e non esaustivo è da corrispondersi ad Anagrafe, Stato civile, Sportelli Nord e Sud, URP, Servizi Cimiteriali ed a tutti gli altri uffici che svolgono apertura al pubblico oltre le 18 ore settimanali).
c) Disagio plus orario non ritardabile: dovuto a quei dipendenti non titolari di PO che devono garantire la propria presenza in servizio in quanto la propria mansione lavorativa impone un supporto continuo agli organi politici;
1 € il giorno oltre 1 euro di disagio base, per un massimo di € 2,00 giornaliere in relazione all’effettiva verificazione del plus orario rilevabile dal sistema di presenze/assenze.
Tale tipologia di disagio viene riconosciuta solamente ai dipendenti che svolgono la mansione di commessi, segretarie assessori, commissioni consiliari, supporto al Direttore ed al Segretario Generale, alla Giunta ed al Consiglio Comunale.
2) RISCHIO - ripartizione
a)Basso e medio = assente, nessun importo da corrispondere
b) Rischio medio e medio alto = presente:
2 € al giorno in relazione alle effettive presenze in servizio per come rilevabili dal sistema automatizzato di rilevazione delle presenze/assenze, e da erogarsi al personale non titolare di PO la cui mansione specifica sia di addetto al Servizio sociale professionale, operai e tecnici manutenzioni in generale, verde e strade, ufficio sport, commessi di biblioteca, sportello al pubblico con oltre le 18 ore, educatrici e insegnati, con la specifica di cui al successivo punto 4).
3) MANEGGIO VALORI - 1 € al giorno, da erogarsi solamente nel caso di sussistenza della fattispecie di cui al precedente punto 7.3), certificata dal dirigente competente.
4) Indennità condizioni lavoro specifica per il Servizio educativo:
Rischio € 2,00 + disagio base € 1,00 = TOTALE 3 € giornaliere, da erogarsi sulla base delle effettive presenze in servizio rilevabili dal sistema automatizzato di presenze/assenze.
Di seguito il riepilogo delle varie casistiche verificabili:
Rischio | Disagio sportello base (a) | Disagio plus sportello (b) | Disagio plus orario non ritardabile (c) | Maneggio Valori |
€ 2,00 | € 1,00 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,00 |
Le parti precisano che il disagio di cui alle lettere a), b) e c) non può essere cumulato, essendo le tipologie previste una alternativa all’altra, e che, pertanto, l’indennità condizioni lavoro massima giornaliera spettante al dipendente sulla base delle fattispecie prima elencate, si attesta ad € 5,50.
9. I gruppi omogenei di lavoratori non titolari di PO, individuati in ordine ai criteri di cui al precedente punto, e le misure delle relative indennità giornaliere spettanti, determinate con i criteri di cui al comma 3 dell’art. 70-bis del CCNL 21/05/2018 ed al comma 8 del presente accordo, sono pertanto i seguenti:
CAUSALE/ INCIDENZA – RIFERIMENTO PUNTO 8. | ASSENTE - A | PRESENTE - P | FASCIA INDENNITA’ GIORNALIERA se presente P |
a) Disagio sportello base | 0 | € 1,00 | € 1,00 |
c) Disagio Plus orario non ritardabile | 0 | € 2.00 | € 2,00 |
b) Disagio plus sportello | 0 | € 2,50 | € 2,50 |
Quota massima disagio | € 2,50 | ||
SERVIZI EDUCATIVI – vedasi specifica punto 4 (quota fissa) | € 3,00 | ||
Rischio | 0 | € 2,00 | € 2,00 |
Maneggio valori | 0 | € 1,00 | € 1,00 |
10. Ciascun dirigente competente è tenuto alla compilazione di una scheda contenente i fattori sopra individuati, ai fini dell'individuazione degli eventuali aventi diritto, ed è tenuto a trasmetterla preventivamente al Settore “Indirizzo, Organizzazione e Controllo” ai fini delle attività di monitoraggio.
L’indennità non compete a qualsiasi titolo in caso di assenza dal servizio e nei casi di svolgimento della prestazione in lavoro agile, la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza del Dirigente responsabile del servizio.
11. L’erogazione dell’indennità avviene su base quadrimestrale sulla base dei prospetti di liquidazione debitamente vistati ed autorizzati dal competente Dirigente e sarà sottoposta a monitoraggio nel primo quadrimestre del 2022, ai fini della verifica sulla compatibilità delle risorse economiche del fondo del trattamento accessorio finalizzate a tale istituto.
12. La disciplina del nuovo istituto, di cui al presente articolo, decorre dal 01/01/2022 e dalla medesima data cessa la corresponsione della previgente indennità di cui al CCDI 2021/2023.
Articolo 9
L’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno
di cui all’art. 56-quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione
(art.7 comma 4 lett. e) CCNL 21/05/2018)
1. L’importo dell’indennità giornaliera è determinato in € 5,50 giornaliere sulla base delle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno risultanti dal sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.
2. Le parti danno atto, come da disciplina contrattuale e pareri dell’ARAN, che la suddetta indennità sia riconosciuta, ai sensi dell’art. 56-quinquies comma 1 CCNL 21/05/2018 esclusivamente al personale della polizia locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza.
3. I criteri per l’attribuzione della suddetta indennità sono correlati a mansioni di vigilanza e controllo, espletate dagli agenti e dagli ispettori di polizia locale non titolari di P.O. operanti in xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, così come rilevabile dalle turnazioni effettuate a cura del Dirigente Comandante della Polizia Locale o suo delegato e risultanti nel sistema di rilevazione delle presenze.
4. Rimane, pertanto, escluso il personale che per qualsiasi motivo è esonerato dal prestare servizio esterno e coloro che svolgono, all’interno del Comando di Polizia Locale, mansioni interne di segreteria, gli agenti e gli ispettori addetti alle sanzioni amministrative e procedimenti sanzionatori, all’infortunistica stradale ed alla gestione del personale, gli addetti alla Centrale Operativa.
5. Tale indennità non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis (disagio, rischio e maneggio valori) come da previsioni contrattuali di cui all’art. 56-quinquies punto 2 lett. d).
6. Le relative indennità vengono corrisposte sulla base di certificazione da parte del Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale attestante la sussistenza delle predette condizioni e sono liquidate mensilmente in rapporto alle giornate di effettiva presenza in servizio esterno.
7. Per gli addetti di cui al precedente comma 5, può essere riconosciuta dal Dirigente Comandante della Polizia Locale l'indennità di cui all'art. 70-bis qualora ne sussistano le condizioni applicative di cui al precedente articolo 8.
Articolo 10
I criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma 1
(art.7 comma 4 lett. f) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti confermano i vigenti criteri di cui al CCDI 2021/2023.
Articolo 11
I criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma 2
1. Le parti confermano i vigenti criteri di cui al CCDI 2021/2023.
Articolo 12
I criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva
(art.7 comma 4 lett. g) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti si danno reciprocamente atto, con riferimento a quanto previsto all’art. 12 del CCDI 2021-2023, che è già stato formalmente avviato l’iter in ordine ai contenuti del Regolamento per
gli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs.vo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.
2. Le parti convengono di approfondire le modalità progettuali, operative ed applicative per gli incentivi IMU/TARI di cui all’art.1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n.145 impegnandosi a definire la questione nei termini di cui all’art. 3, c.3.
Articolo 13
I criteri generali per l’attuazione di piani di welfare integrativo (art.7 comma 4 lett. h) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti prendono atto che non essendo stati previsti stanziamenti nel bilancio dell'ente prima della sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 gli attuali orientamenti ARAN non consentono di dare attuazione a questo istituto.
Articolo 14
L’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art.24, comma 1 (art.7 comma 4 lett. i) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti quali ambiti oggetto di contrattazione integrativa, confermano quanto previsto nel CCDI 2021/2023 e precisamente con decorrenza 01/01/2022:
a) di non elevare il limite di cui al comma 3 art.24 CCNL 21/05/2018, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 16;
b) di elevare la misura dell’indennità di cui al comma 1 art.24 CCNL 21/05/2018 a €12,00 (dodici).
Articolo 15
La correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa
(art.7 comma 4 lett. j) CCNL 21/05/2018)
Le parti rinviano a quanto convenuto all’art. 5 del presente contratto.
Articolo 16
L’elevazione dei limiti previsti dall’art.24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile
(art.7 comma 4 lett. k) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti convengono che i turni individuali di reperibilità, in occasione di situazioni particolari ed esigenze temporanee dei servizi interessati possano superare il limite mensile di n.° 6 turni, attraverso una verifica del rispetto del valore medio mensile da effettuare su base bimestrale.
2. Qualora nella verifica bimestrale di cui al punto precedente si rilevi il superamento del valore medio, nel successivo bimestre sarà effettuata una turnazione che consenta con riferimento ad un arco temporale quadrimestrale il rispetto della media mensile di n.° 6 turni.
3. Relativamente alle attività di protezione civile, le parti convengono che – in via transitoria per l’anno 2022 – a carattere sperimentale, i turni individuali di reperibilità fino al limite mensile massimo di n. 8 turni, non rientrano nella fattispecie di cui al comma 2.
Articolo 17
L’elevazione dei limiti previsti dall’art.23, commi 2 e 4, in merito rispettivamente all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese
(art.7 comma 4 lett. l) CCNL 21/05/2018)
Le parti convengono di non elevare i limiti previsti di cui all’art.23, commi 2 e 4 CCNL 21/05/2018.
Articolo 18
Le linee di indirizzo e i criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro
(art.7 comma 4 lett. m) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti nel prendere atto della attuale disciplina regolamentare sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 27/03/2018, confermano quanto già disciplinato nel CCDI 2021/2023, per come di seguito riportato.
2. L'Amministrazione si impegna:
a) a garantire al Rappresentante dei Lavoratori Per la Sicurezza l'esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) al coinvolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente e del RLS per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità dei luoghi di lavoro, alla messa a norma di impianti ed apparecchiature, ed alla verifica delle condizioni di lavoro di coloro che sono destinatari di indennità correlate al disagio ed al rischio;
c) all'aggiornamento del DVR con tutti i rischi, compresi quelli da stress lavoro correlato e gli altri previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m..i. nonché a darne la dovuta informativa a tutto il personale dipendente;
d) a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
e) a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sulle misure per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.
Articolo 19
L’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art.53 comma 2
(art.7 comma 4 lett. n) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti, sulla base delle previsioni del CCDI 2021/2023, convengono di confermare quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del CCNL 21/05/2018, senza pertanto ricorrere alla facoltà di elevare tale contingente.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. La possibilità di elevare il contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53 comma 2 CCNL 21/05/2018 potrà trovare una corretta analisi e definizione, qualora se ne riscontrasse la necessità, nell'ambito dei lavori della commissione paritetica di cui all'art. 6 del CCNL del 21/5/2018, a fronte della presentazione di progetti di innovazioni che rendano opportuna tale facoltà.
Articolo 20
Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art 38-bis del CCNL del 14.9.2000
(art.7 comma 4 lett. o) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti si danno reciprocamente atto che nell’ente non è istituita la Banca delle ore.
2. Le parti convengono di rinviare a contrattazione da realizzarsi entro l’arco temporale di vigenza del presente CCDI l’istituzione della Banca delle ore.
3. Le parti, in ragione della complessità che tale istituto comporta in termini di revisione dell'attuale sistema di riconoscimento delle ore di straordinario e quindi del processo peraltro già in corso di di rinnovamento/adeguamento dei programmi gestionali del personale, convengono che tale tematica sia oggetto di preventiva analisi in sede di Organismo Paritetico per l’Innovazione di cui al successivo art.25.
4. Gli stati di avanzamento di tali analisi e proposte progettuali saranno oggetto di periodica verifica, in occasione degli incontri di cui all’art.3 del presente contratto.
Articolo 21
I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
(art.7 comma 4 lett. p) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti convengono che per l'individuazione delle fasce di flessibilità, fermo restando quanto già in atto nelle diverse forme e modalità, debbano essere prese in considerazione le situazioni personali e familiari che comportano un disagio per il raggiungimento della sede di lavoro e lo svolgimento delle attività di carattere familiare, con l'obiettivo di coniugare tali necessità con quelle dell'orario di lavoro e delle specifiche attività di competenza, definendo eventuali ulteriori modalità da applicare alla totalità dei dipendenti.
2. Le parti convengono che specifiche ulteriori flessibilità di orario da adottare in relazione alle situazioni indicate dall'art.27 comma 4 CCNL del 21/5/2018, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere definite, sulla base delle richieste dei singoli dipendenti interessati, con riferimento all'orario di entrata ed uscita dal servizio.
3. Le parti convengono che tali ambiti di intervento saranno oggetto di analisi anche nell'ambito dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione di cui all’art.25 del presente contratto.
4. Le parti convengono che in sede di incontro di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione dei vari istituti contrattuali – che ai sensi dell’art.3 del presente contratto avrà luogo a giugno 2022
– venga presa in esame una prima proposta in materia con l’obiettivo di calendarizzarne l’approvazione in sede di sessione di cui all’art.3 comma 1 lett. c) del presente contratto.
Articolo 22
L’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 25, comma 2.
(art.7 comma 4 lett. q) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti convengono di confermare quanto già disciplinato nel CCDI 2021/2023 consistente nell’individuare nei mesi estivi di luglio ed agosto il periodo cui applicare l’orario multiperiodale concordando sull’elevazione del periodo di 13 settimane.
Articolo 23
L’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art.22, comma 2
(art.7 comma 4 lett. r) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti convengono di confermare quanto già disciplinato in relazione alle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art.22, comma 2 CCNL 21/05/2018, debbano rivestire carattere esclusivamente eccezionale e straordinario.
2. In relazione a quanto sopra le parti convengono che rientrino in tali fattispecie ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, debitamente motivate dai settori interessati, con
particolare riferimento a progetti di ripristino e messa in sicurezza di strutture, calamità naturali o consultazione elettorali.
3. Di dette ragioni verrà data informativa alle XX.XX..
Articolo 24
L’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000
(art.7 comma 4 lett. s) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti convengono di confermare quanto già disciplinato nel CCDI 2021/2023. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Le parti convengono che per esigenze eccezionali il limite massimo individuale di 180 ore di cui all’art.14 del CCNL 1/4/1999 possa essere elevato a 250 ore annue, fermo restando il limite delle risorse di cui all’art. 14 medesimo.
4. Le esigenze eccezionali di cui al punto precedente sono debitamente motivate dal Dirigente di riferimento del dipendente, prima di procedere alla formale autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario prioritariamente da individuare, al netto delle deroghe espressamente previste dalla normativa, nei settori delle manutenzioni e lavori pubblici, della protezione civile e della polizia municipale, nonché fra gli addetti al supporto agli organi istituzionali.
Articolo 25
I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione dei servizi
(art.7 comma 4 lett. t) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti, con riferimento all’art.6 CCNL 21/05/2018, si danno reciprocamente atto che è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa propedeutico all’istituzione dell’Organismo paritetico per l’Innovazione (riferimento decisione GC n.278 del 13/11/2020).
2. Le parti convengono di istituire l’Organismo Paritetico per l’Innovazione fra i rappresentanti designati dall’amministrazione comunale e quelli designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 21/05/2018.
Articolo 26
L’incremento delle risorse di cui all’art.15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67
(art.7 comma 4 lett. u) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti si danno reciprocamente atto che le risorse del Fondo di cui all’art.67 non sono soggette a riduzione in quanto non risulta necessario un incremento delle risorse di cui all’art.15 comma 5 CCNL 21/05/2018.
2. Con cadenza annuale, entro il 31/12 di ogni anno, l’Amministrazione procede a comunicare l’andamento della spesa con riferimento alle risorse di cui all’art.15 comma 5 CCNL 21/05/2018.
Articolo 27
I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa
(art.7 comma 4 lett. v) CCNL 21/05/2018)
Le parti rinviano a quanto convenuto all’art. 5 del presente contratto.
Articolo 28
Il valore dell’indennità di cui all’art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo
(art.7 comma 4 lett. w) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti convengono di confermare quanto già disciplinato nel CCDI 2021/2023.
Articolo 29
Integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art.23 comma 8, in materia di lavori notturni
(art.7 comma 4 lett. z) CCNL 21/05/2018)
Le parti convengono di non procedere ad integrazione delle situazioni personali e familiari già previste dall’art.23 comma 8 in materia di richieste di esclusione dalla effettuazione dei lavori notturni, confermando la disciplina di cui al CCDI 2021/2023.
Articolo 30
Clausola programmatica e finale
Le parti convengono che per quanto non disciplinato dal presente CCDI continuano ad applicarsi i criteri definiti in accordi precedenti, per le parti ancora compatibili con il CCNL 21/05/2018, e di cui al CCDI 2021/2023 del 29/12/2020 relativo al triennio 2021/2023.
ALLEGATO 1 - Elementi di valutazione per le progressioni orizzontali 2021
Dipendente:
Categoria e posizione economica: passaggio alla posizione: Profilo Professionale:
Settore di appartenenza:
1. Per tutti i passaggi di posizione economica nelle cat. B, C e D
PERFORMANCE INDIVIUALE | Valutazione performance individuale | Risultanze della valutazione della Performance individuale – Media dei migliori due anni nel triennio in questione | p. da 0 a 60 | |
AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI | Qualificazione ed esperienza professionale | Esperienza maturata nella categoria economica di appartenenza 1) da 24 mesi fino a 35 mesi e 29 giorni punti 15 2) da 36 mesi fino a 59 mesi e 29 giorni punti 25 3) da 60 mesi fino a 71 mesi e 29 giorni punti 30 4) da 72 mesi fino a 119 mesi e 29 giorni punti 35 5) da 120 mesi in poi punti 40 6) non valutabile punti 0 | p. da 0 a 40 | |
TOTALE (PUNTEGGIO MASSIMO) | p. da 0 a 100 |
Il Dirigente Settore | per presa visione Il Dipendente |
Letto, firmato e sottoscritto in Livorno il /12/2021
Per i rappresentanti di Amministrazione | per le Organizzazioni Sindacali | |||
Il Presidente della delegazione trattante - Dirigente del Settore “Indirizzo, organizza- zione e controllo” | RSU dipendenti – firmato digitalmen- te 20/12/2021 | |||
Firmato digitalmente 21/12/2021 - Dr. Xxxxxxxxxxxx Xxxx | ||||
Il Dirigente del Xxx.xx “Risorse, Sviluppo e Servizi Generali” e del Settore “Entrate e Revisione della Spesa” | FP CGIL – firmato 20/12/2021 | |||
Firmato digitalmente 21/12/2021 - Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | ||||
CISL FP 20/12/2021 | – | firmato | digitalmente | |
Il Dirigente del Settore “Istruzione e Politi- che Giovanili” |
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Firmato digitalmente 21/12/2021 - D.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx | UIL FPL- 20/12/2021 | firmato | digitalmente | |
FIALS/ CSA | ||||