CAPITOLATO TECNICO
COMUNE DI GONNOSNÒ
PROVINCIA DI ORISTANO
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXX E-mail: xx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx
🕾 0783/931678 🖷 0783/931679
Servizio Tecnico
CAPITOLATO TECNICO
ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto del presente capitolato è l’affidamento in concessione mediante locazione della struttura Ex Municipio per finalità socio-assistenziale, di proprietà del Comune di Gonnosnò, in particolare avente titolo “Piazza Anfiteatro e i luoghi per l’inclusione sociale, uno spazio per le donne”, di cui al Piano di Gestione approvato con deliberazione della G.M. n. 19 del 09.03.2017.
ART. 2 - CONTENUTO DELLA LOCAZIONE
Il servizio oggetto del presente capitolato, consisterà nella gestione in forma autonoma delle strutture di cui all’art 1 del presente capitolato, assicurando un corretto utilizzo delle stesse sia per attività di carattere sociale, sia per altre attività non incompatibili con la natura socio- assistenziale delle strutture, in conformità del Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005.
In particolare lo svolgimento del servizio comprende la prestazione delle seguenti attività:
- custodia della struttura per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi e arredi di qualsiasi specie;
- pulizia degli impianti e delle relative aree di pertinenza, quali parcheggi, aiuole, aree verdi e aree adiacenti alla struttura;
- manutenzione ordinaria delle strutture e aree di pertinenza adiacenti, nonché la manutenzione ordinaria di serramenti, arredi e attrezzature annesse ai locali concessi in uso;
- rispettare le norme di sicurezza;
- ripristinare le attrezzature nel luogo e nello stato in cui si trovano al momento della concessione;
ART. 3 - CONSEGNA DELLE STRUTTURE
Il Comune consegnerà le strutture di che trattasi, come specificati nell’art 1 del presente capitolato, nello stato di fatto. Nessuna riserva o richiesta di adeguamento del corrispettivo del contratto potrà essere avanzata in considerazione dello stato delle strutture.
Della consegna delle strutture ed eventuali attrezzature verrà redatto un apposito verbale, che sarà sottoscritto dall’affidatario e da un dipendente incaricato dal comune.
Tale verbale conterrà, oltre all’elenco degli eventuali arredi e attrezzature di proprietà comunale presenti all’interno della struttura, le indicazioni dello stato di fatto dell’immobile. L’affidatario si impegna a riconsegnare al termine della gestione la struttura e le attrezzature nello stesso stato, fatta salva la normale usura.
Della riconsegna delle strutture al comune, al termine del contratto, verrà redatto specifico verbale sottoscritto dall’affidatario e da un dipendente incaricato dal comune. Fino alla data di tale verbale permarrà la completa formale responsabilità dell’affidatario per la gestione e custodia della struttura. In calce al verbale di riconsegna le parti potranno far inserire le loro riserve e osservazioni sullo stato della struttura e attrezzature.
ART. 4 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL LOCATARIO
L’aggiudicatario dovrà effettuare la manutenzione ordinaria, e cioè l’insieme di tutti gli interventi da attuare in continuità temporale, qualora se ne ravvisi la necessità nel corso dell’affidamento, al fine di conservare la struttura e le pertinenze annesse nelle migliori condizioni e di garantire il corretto ed efficiente funzionamento di tutto l’immobile e la relativa sicurezza degli utenti.
Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono in:
- riparazione di infissi e serramenti relativi alla struttura;
- riparazione e/o sostituzione di apparecchi e impianti sanitari presenti nella struttura;
- interventi di sostituzione dei componenti elettrici, interni ed esterni in avaria;
- verniciature delle parti metalliche e tinteggiatura delle murature interne;
- pulizia e cura delle aiuole dell’area cortilizia pertinente alla struttura;
- la manutenzione (e ogni altro intervento che si renda necessario) dovrà essere attuata nel rispetto delle normative vigenti.
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di controllare, nel corso dell’affidamento, l’immobile e le attrezzature e, sentito in contraddittorio l’affidatario, di prescrivere quei lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione, che a giudizio dell’amministrazione medesima dovessero essere ritenuti necessari. L’amministrazione comunale si riserva il diritto di fare eseguire tutti i predetti lavori anche direttamente, per motivi di particolare gravità. Il costo di questi eventuali interventi effettuali dal Comune di Gonnosnò verrà integralmente addebitato all’affidatario. Per contro l’affidatario potrà realizzare per conto del Comune di Gonnosnò, previa autorizzazione, gli interventi che si rendessero indispensabili per l’utilizzo della struttura, il cui costo potrà essere dedotto dal canone d’affitto dietro presentazione di pezza giustificativa di spesa.
A chiusura della gestione l’affidatario fornirà all’amministrazione comunale un rapporto dettagliato degli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e sulle attrezzature. L’aggiudicatario dovrà sostenere tutte le spese tasse imposte inerenti la completa gestione dell’immobile (energia elettrica, acqua, tarsu ecc) con l’obbligo, contestuale alla sottoscrizione del contratto, di provvedere alla voltura a proprio nome dei contratti di fornitura, ovvero di inserire contatori separati. Eventuali altre modalità di pagamento delle suddette spese, possono essere concordate in sede contrattuale.
L’affidatario ha altresì i seguenti obblighi:
- obbligo di pagamento del canone di concessione della gestione come risultante dal verbale di aggiudicazione e successivo art. 10 del presente capitolato;
- l’affidatario dovrà tenere in ogni caso l’utilizzo civile e la destinazione dell’immobile per il quale è stato concesso, ovvero non provocare rumori molesti nelle fasce orarie dedicate al riposo diurno e notturno dei vicini;
- obbligo di segnalare all’amministrazione comunale tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari;
- obbligo di assumersi il rischio di imprevisti o di difficoltà esecutive nella effettuazione dei lavori che saranno ritenuti necessari a fronte dei quali non potrà pertanto richiedere alcuno sconto o dilazione di pagamento;
- obbligo di assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura, provocati da terzi fruitori o dal proprio personale, dovuti a degrado, intervenuti, dopo l’avvio del servizio, sull’immobile concesso;
- obbligo di liberare a proprie spese alla scadenza del contratto, tutte le attrezzature di sua proprietà e riconsegnare quelle di proprietà del Comune di Gonnosnò nello stato originario;
L’affidatario non potrà erigere opere non consentite; non potrà cedere ad altri o destinare ad altri usi quanto forma oggetto della gestione; non potrà indurre servitù nelle aree attigue a quelle affidategli;
E’ fatto in oltre obbligo al concessionario:
- di osservare la massima correttezza nell’uso dei locali e attrezzature e di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare danni alla struttura, impianti e cose;
- di assicurare la vigilanza per ogni azione di tutela alla salvaguardia del bene concesso in uso;
- la responsabilità personale verso il Comune di ogni danno derivante alla struttura e alle attrezzature da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa;
- la responsabilità personale di ogni danno, tanto se è imputabile ad esso personalmente, quanto se prodotto da xxxxx, avendo egli l’obbligo di vigilanza e della custodia delle persone e delle cose per il tempo di durata della concessione.
ART. 5 - DIRITTI, ONERI E OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Restano a carico dell’Amministrazione comunale tutti gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, che non dipendono da un errato utilizzo della struttura o da riscontrata negligenza nella manutenzione ordinaria.
In caso di interventi di manutenzione straordinaria il Comune provvederà al ripristino della struttura e delle attrezzature eventualmente danneggiate, alla messa a norma degli impianti e alla loro agibilità.
Qualora l’Amministrazione comunale ritenesse necessario procedere ad interventi di manutenzione straordinaria potrà, a proprio insindacabile giudizio, disporre la chiusura della struttura per il periodo strettamente necessario fino all’ultimazione delle opere stesse, senza che l’aggiudicatario possa richiedere rimborsi per danni o altro.
Previo accordo con l’aggiudicatario, l’Amministrazione comunale può demandare la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria allo stesso, con decurtazione delle spese dal canone di locazione.
Il Comune si riserva inoltre sulla convenzione di effettuare controlli e verifiche senza che gli possa essere frapposto dal concessionario alcun ostacolo.
ART. 6 – ALLESTIMENTI – ARREDI – ATTREZZATURE
Le eventuali attrezzature socio-assistenziali che l’affidatario riterrà opportuno installare, dovranno essere commisurate, per numero e dimensioni, allo stato dei luoghi e dovranno in ogni caso armonizzarsi con la struttura e l’area di pertinenza adiacente. Saranno richieste apposite certificazioni di fabbricazione in ordine alla sicurezza di utilizzo ed alle caratteristiche dei materiali di costruzione. Tutti i materiali installati devono comunque essere conformi alle vigenti normative CEE, alle disposizioni di sicurezza e alle disposizioni antincendio; dovranno rispondere alle vigenti norme in materia di staticità e resistenza alle condizioni di utilizzo.
Tutti i lavori per la posa in opera di arredi e/o attrezzature aggiuntivi rispetto a quelli già presenti sono a totale carico dell’affidatario, che si impegna a far eseguire i lavori a regola d’arte. L’affidatario dovrà inoltre fornire le certificazioni di corretto montaggio.
Compete all’affidatario la verifica delle garanzie, la copertura per eventuali danneggiamenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione in caso di uso scorretto del bene.
Gli arredi e attrezzature aggiuntive non devono in alcun modo modificare la destinazione originaria della struttura, e devono essere facilmente asportabili, senza che ciò possa in alcun modo danneggiare la struttura preesistente.
ART. 7 - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI
Eventuali miglioramenti e addizioni apportati dal gestore all’immobile, alle sue strutture, attrezzature e dotazioni, comunque subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Comune, rimangono ad esclusivo beneficio del Comune, senza costituire per l’affidatario diritti a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare gli eventuali deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell’affidatario.
ART. 8 - DURATA
L’affidamento della gestione della struttura sita nell’ Ex Municipio di Gonnosnò ha la durata di 9 (nove) anni a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna della struttura. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per periodi successivi alle stesse condizioni del contratto originario e secondo le disposizioni in materia. La proroga sarà subordinata alle
valutazioni dell’Amministrazione in ordine alle modalità di gestione del servizio e sarà formalizzata mediante la stipulazione di un apposito contratto.
ART. 9 - SOGGETTI CONTRATTUALI – SUBAPPALTO
La gestione di cui al presente capitolato dovrà essere condotta sotto la responsabilità dell’aggiudicatario. È vietata la cessione ed il subappalto dell’oggetto principale del contratto (gestione e conduzione della struttura e pertinenze), mentre potranno essere subappaltati i servizi accessori (ad es. pulizia) fermo restando che in tal caso l’aggiudicatario risponderà comunque sempre in proprio nei confronti dell’Amministrazione comunale relativamente agli obblighi della presente convenzione.
Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è data facoltà al concessionario di convenzionarsi con altre associazioni, società, gruppi e singoli cittadini per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature affidatigli, per l’espletamento delle attività di cui al precedente art. 2; in tale ipotesi ogni responsabilità resta a carico del concessionario.
ART. 10 - PAGAMENTI
Il corrispettivo definitivo annuo dovuto al Comune per la concessione in appalto, come stabilito dalla Deliberazione G.M. n. 20 del 16.03.2017, viene fissata in € 8.056,80. L’appaltatore verserà il canone annuo in tre rate quadrimestrali anticipate di pari importo. Detto canone sarà aggiornato annualmente in aumento nel limite del 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT. Per i periodi di concessione non coincidenti con la durata dell’anno solare il corrispettivo verrà corrisposto in rapporto ai giorni di effettiva locazione.
ART. 11 - CAUZIONE
Al momento della stipula del contratto, il concessionario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura di un bimestre di canone. La cauzione costituita nelle forme di legge è a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni nonché delle spese che eventualmente l’Amministrazione dovesse sostenere durante l’appalto per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento e inesatto adempimento dei suoi obblighi. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e ben giustificato motivo chiedere l’interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere il servizio senza preavviso o giustificato motivo. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
ART. 12 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
L’aggiudicatario esonera espressamente il Comune di Gonnosnò da ogni responsabilità alle persone od alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento essere presenti nella struttura, per eventuali danni che in qualsiasi modo potessero derivare da quanto forma oggetto del presente atto e da ogni attività socio-assistenziali in genere, comprese le attività primarie, secondarie ed accessorie, nulla eccettuato o escluso.
A tale scopo l’aggiudicatario dovrà, prima di iniziare l’attività, stipulare idonee polizze assicurative come segue:
a. responsabilità civile verso terzi ed eventuali prestatori di lavoro, con copertura di tutti i rischi e delle conseguenze materiali, fisiche, immateriali subiti;
b. garanzia contro danni a cose relative alla struttura e ai beni di proprietà del Comune che preveda oltre alle tradizionali coperture, anche le garanzie contro atti vandalici di ogni genere: incendi e quant’altro venga richiesto dall’Amministrazione, per un valore assicurato di € 500.000,00 (struttura e pertinenze).
L’affidatario dovrà consegnare all’Amministrazione comunale copie delle polizze prima dell’inizio delle attività di gestione. Dovrà essere in ogni caso prevista la rinuncia, da parte dell’affidatario e dei suoi assicuratori, ad ogni ricorso od azione di rivalsa nei confronti
dell’amministrazione comunale. Lo svincolo delle cauzioni avverrà al termine del rapporto contrattuale a seguito di atto ricognitivo del responsabile di servizio.
ART. 13 - INADEMPIMENTI E PENALI
In caso di inadempimento alle disposizioni previste nel presente capitolato, previa diffida scritta al gestore, è previsto il versamento di penali pecuniarie come segue:
a. per la mancata degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 4, € 50 ( euro cinquanta) al giorno per ogni singolo inadempimento.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare sopraluoghi per verificare l’osservanza delle disposizioni del seguente atto, ogni volta che lo riterrà opportuno.
ART. 14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA
L’Amministrazione comunale avrà il diritto di risolvere unilateralmente il presente affidamento con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, previa contestazione scritta all’affidatario, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a. qualora l’affidatario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero in osservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
b. mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4 “oneri e obblighi a carico dell’aggiudicatario”
c. mancato pagamento nei termini del canone di locazione nei modi e termini prescritti ;
d. mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato d’appalto;
e. intervenuta dichiarazione di insolvenza, messa in liquidazione ovvero cessazione di attività dell’affidatario;
x. xxxxxxx dei requisiti di moralità e di affidabilità previsti dall’ex art. 38 del d.lgs n. 163/2006;
g. inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi assicurativi.
La decadenza comporterà in ogni caso l’incameramento di diritto della cauzione. Non spetterà al concessionario in caso di decadenza dell’affidamento, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.
In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell’affidatario, esso ha l’obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto a risarcimento di tutti i danni derivanti dall’inadempimento, stipula di un nuovo contratto d’appalto o, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo allo svolgimento delle prestazioni di cui all’affidamento.
In caso di cessazione e decadenza del contratto, per qualsiasi causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere all’immediata rimozione di tutte le attrezzature di sua proprietà. Qualora questi non vi provveda, la rimozione sarà effettuata dal Comune a spese dell’aggiudicatario.
ART. 15 - PUBBLICITA’
Fatto salvo il pagamento dei tributi in materia di pubblicità e salvi i diritti dei concessionari in atto, l’affidatario ha diritto esclusivo alla gestione della pubblicità all’interno delle strutture sportive in occasione di eventuali manifestazioni o simili. L’apposizione di qualsiasi cartello, insegna o altro simbolo pubblicitario dovrà avvenire osservando tutte le necessarie condizioni di sicurezza. I cartelli, le insegne e gli altri simboli pubblicitari dovranno essere stilisticamente apprezzabili e tali, per il contenuto del messaggio pubblicitario, da non intaccare il decoro delle strutture e la moralità pubblica. Resta concordato che in caso di violazione di tali obblighi da parte dell’affidatario, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione delle strutture pubblicitarie, senza che l’affidatario possa avanzare pretesa di danno nei confronti del Comune in conseguenza della rimozione stessa.
ART. 16 - TERMINI DI INIZIO ATTIVITA’
La gestione degli impianti avrà inizio a far data dalla consegna della struttura e relative pertinenze. Prima dell’inizio dell’attività di apertura delle strutture dovranno essere obbligatoriamente depositate presso il comune le polizze assicurative di cui all’art. 12.
ART. 17 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il concessionario dovrà indicare al momento dell’attivazione del servizio, la persona che svolgerà le funzioni di responsabile, così come il nominativo del sostituto per i periodi di assenza, con l’obbligo di informare l’Amministrazione di eventuali modificazioni. Il responsabile al quale farà capo tutto il personale, dovrà garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i servizi nonché assicurare il rispetto del presente capitolato.
ART. 18 - OSSERVANZA DI NORMA
Per quanto non specificamente previsto dal presente capitolato e dalle norme dello stesso citate, si applicano le norme dettate in materia dal Codice Civile.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia al Regolamento comunale per la concessione in uso e/o in gestione dei locali e delle attrezzature di proprietà del comune, approvato con Deliberazione G.M. n. 04 del 28.03.2011 e successive modifica ed integrazioni, nonché alle norme vigenti in materia dal Codice Civile e dalla contabilità generale dello stato.
L’affidatario ha l’obbligo di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari, che disciplinano nei vari aspetti, l’espletamento di tutte le attività comprese nella gestione oggetto del presente affidamento. In particolare l’affidatario dovrà osservare le norme in materia di conduzione di locali pubblici, di gestione dei pubblici esercizi e le norme in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti con contratto di collaborazione o soci, dovranno essere osservate tutte le disposizioni, anche di contratto collettivo nazionale del lavoro, sul versante normativo e salariale, nonché dovranno essere espletati gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria e di ogni altra norma vigente o che sia emanata in corso di appalto nelle summenzionate materie.
Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni e agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico sanitarie. Nonché dalla vigente normativa in materia di pubblici esercizi.
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 D. Lgs. 30/03/2001 n° 165” e dell’art. 3 del codice di comportamento del Comune di Gonnosnò, adottato con deliberazione G.M. N° 04 del 03/01/2014.
ART. 19 - GESTIONE DELLA SICUREZZA
L’affidatario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti all’interno delle strutture di che trattasi, si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, tanto nei confronti dei propri dipendenti o soci, quanto nei confronti dei frequentatori delle strutture, nel pieno rispetto delle norme vigenti.
ART. 20 - CONTROVERSIE
La risoluzione delle controversie, che non si siano potute risolvere per via amministrativa è demandata al competente foro di Oristano.
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le tasse, imposte e spese (compresi i diritti di segreteria) inerenti e derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno a completo carico dell’affidatario.