CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA
IL 7° Reparto volo della Polizia di Stato, di stanza all’aeroporto “ Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” di Oristano – Fenosu, per il quale agisce il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a il nella sua qualità di Dirigente di Reparto
e
L’Aeronike S.R.L. gestore dell’Aeroporto “ Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” di Oristano Fenosu per il
quale agisce il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a il nella sua qualità di
e
L’Azienda Regionale Emergenza ed Urgenza della Sardegna con sede legale, in xxx Xxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxx (XX), C.F./P.I.V.A. 01526480916, nella persona del Direttore Generale , nata a il , domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza, di seguito denominata , per brevità, anche AREUS
Premesso che :
L’azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna ( AREUS ) al fine di creare una adeguata rete di elisuperfici regionali al servizio degli ospedali HUB e SPOKE necessaria per gli interventi di soccorso sanitario, ha richiesto al 7° Reparto volo della Polizia di Stato, di stanza a Fenosu e alla Società Aeronike S.R.L. gestore dell’Aeroporto, la concessione del sedime aeroportuale, antistante l’Hangar della polizia, da utilizzare come elisuperficie in orario diurno e notturno a supporto del Presidio Ospedaliero di Oristano.
Considerato che i suddetti soggetti, interpellati, non hanno sollevato ostacoli al suddetto utilizzo;
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue
Articolo1 – Xxxxxxx e finalità
Il presente accordo ha come oggetto, in attuazione dell’art.15 della l. 241/90 e xx.xx, che contempla la facolta’ per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare in collaborazione lo svolgimento di attività di interesse pubblico, la concessione in uso ad Areus, da parte del 7° Reparto della Polizia di stato, di stanza all’Aeroporto di Oristano – Fenosu, e della Società di gestione dell’Aeroporto medesimo, del sedime aeroportuale antistante l’HANGAR, finalizzata a consentire l’atterraggio, in orario diurno e notturno dell’elicottero di soccorso del sistema di emergenza territoriale 118, al fine di favorire un rapido collegamento, garantendo a tutti i pazienti un adeguato trattamento delle patologie complesse “ tempo dipendenti”;
Articolo 2 – Durata
La durata del presente accordo è fissata in anni 6 decorrenti dalla sua sottoscrizione, rinnovabile alla scadenza con atto formale.
La concessione è a titolo gratuito, in forma di comodato, in considerazione dell’uso
pubblico a cui è destinata.
Articolo 3 – obblighi relativi all’utilizzo dell’area
L’Areus si impegna a rispettare le disposizioni stabilite dal 7° Reparto della Polizia di Stato e
dalla Società Aeronike s.r.l. gestore dell’aeroporto, con particolare riferimento alle
modalità di accesso all’aeroporto ed alle modalità di dettaglio circa l’utilizzazione della suddetta area, come indicato nell’All.A) al presente accordo intitolato “ Istruzione operativa utilizzo elisuperficie aeroporto Oristano – Fenosu”;
Tutte le attività di manutenzione ordinaria finalizzate alla conservazione dell’area nelle
condizioni all’atto della consegna saranno a carico di Areus;
Tutte le attività di manutenzione straordinaria necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’area all’uso convenuto tra le parti saranno a carico del 7° Reparto volo della Polizia di Stato, di stanza nell’Aeroporto;
Articolo 4 – Assicurazione
L’Areus garantisce la copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, comunque riconducibili ad Areus, per l’esercizio della sua attività nell’area oggetto di comodato, con propria polizza per responsabilità civile.
Articolo 5 – Trattamento dei dati
Le parti si impegnano a trattare i dati personali e sensibili, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, unicamente per le finalità ad esso connesse ed ispirate alla puntuale osservanza delle norme e dei principi fissati dal Dlgs.n.101 del 10.08.2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali ( d.lgs. n.196 del 30.06.2003) alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”;
Articolo 6 – Previsioni attinenti la sicurezza personale e dei luoghi di lavoro
L’accesso di personale che opera per conto dell’AREUS all’area oggetto del presente accordo è soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso l’aeroporto in cui insiste.
Le richieste di autorizzazione all’accesso devono essere avanzate e rilasciate secondo le prescrizioni di legge ed in particolare di quelle concernenti la sicurezza del personale nei luoghi di lavoro (d.lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni);
Articolo 7 - Foro competente
Per ogni controversia inerente l’esecuzione del contratto le parti sin d’ora stabiliscono che
competente a decidere delle relative controversie sarà il Foro di Nuoro;
Articolo 8 – Spese d’atto
La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.P.R.642/1972 , con onere a carico di Areus.
E’ altresì soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.P.R. N.131/1986, a cura e spese della parte che intende avvalersene;
Articolo 9 – allegati
Formano parte integrante del presente accordo: