ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI 2
Sommario
ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI 2
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO LUOGO DELLA PRESTAZIONE E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 3
ART. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 4
ART. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E NORME REGOLATRICI 4
ART. 5 – DURATA E AFFIANCAMENTO- QUINTO D’OBBLIGO - VARIANTI 5
ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 6
ART.7- PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE 7
ART. -8- OBBLIGHI SPECIFICI DEL PRESTATORE E PATTO Dl INTEGRITA' 9
ART.9 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 10
ART.10 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE 10
ART.11 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 11
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA 11
ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE 12
ART.14 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI 13
ART.15 - PIANO DELLA QUALITÀ 13
ART.16 - GARANZIE 14
ART.17 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 14
ART.18 - PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE 15
ART.21. - MONITORAGGIO 17
ART.22 - VERIFICA DI CONFORMITÀ 17
ART. 23– CORRISPETTIVI 18
ART. 24 - CONDIZIONI Dl PAGAMENTO 21
ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 22
ART. 26 - PENALI 23
ART. 27 - RISOLUZIONE E RECESSO 26
ART. 28 – SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI - DIVIETO Dl CESSIONE DEL CONTRATTO 27
ART. 29 - TRASPARENZA DEI PREZZI 28
ART.30 - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE 29
ART. 31 - RISERVATEZZA 29
ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 30
ART. 33 - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE 32
ART.34 - RINVIO 32
ART. 35 - FORO COMPETENTE 32
REPUBBLICA ITALIANA
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO C.F. 97076950589
SCHEMA DI CONTRATTO
C.I.G. 9478032F6C
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E PRESIDIO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM)
TRA
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Roma, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0/X, in seguito denominata "Autorità" o AGCM, (codice fiscale n. 97076950589)
E
La , di seguito denominata anche "prestatore"o “impresa” (C.F - partita I.V.A, in persona del …………………………………………
Premesso che
- …………….è risultata aggiudicataria della gara a procedura aperta europea in modalità telematica per l’appalto dei servizi di manutenzione hardware del sistema informativo dell’AGCM – indetta con bando pubblicato sulla GUUE nella GU/S n. 2022/S del e
nella G.U.R.I. V Serie Speciale n. ….del……………., giusta determina a contrarre n ;
- il termine dilatorio per la stipula del contratto, previsto dall’art.32, comma 9, del d.lgs 50/2016 è scaduto il ;
- sono state espletate dalla AGCM le verifiche di legge sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla ;
ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI
1. Il presente documento disciplina le condizioni particolari di contratto relative al servizio di “manutenzione, assistenza e presidio del sistema informativo dell’Autorità per un periodo di 36 mesi”.
2. Ai fini del presente Contratto si intende per "Prestatore", “Fornitore” o "Impresa" il concorrente risultato aggiudicatario della procedura, mentre per "Stazione Appaltante", “Committente” o "Istituto" si intende AGCM.
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO LUOGO DELLA PRESTAZIONE E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE.
Costituisce oggetto del contratto l’acquisto di un servizio di “manutenzione, assistenza e presidio del sistema informativo dell’Autorità come descritto nella documentazione di gara. La prestazione dovrà essere resa, secondo le modalità e nei termini previsti dal documento Capitolato Tecnico e relative Appendici e Allegati, nonché degli altri documenti di gara e secondo la proposta del fornitore nell’Offerta Tecnica presentata, in quanto parte integrante del presente
La Committente, nell’interesse proprio, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
a) SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO E CONDUZIONE PROGETTI TECNOLOGICI (SERVIZI SISTEMISTICI A CONSUMO)
b) SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI D’INFORMATICA D’UTENTE (PRESIDIO PDL A CANONE e n.60 giornate a CONSUMO per esigenze di rinforzo al team base ovvero per eventuale assistenza nelle giornate festive e/o prefestive)
c) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI (MANUTENZIONE HARDWARE A CANONE)
Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico. Resta inteso tra le Parti che oltre a quanto descritto nel precedente comma, il Fornitore è tenuto a garantire la predisposizione, l’evoluzione, l’aggiornamento e la gestione degli strumenti a supporto dell’erogazione dei servizi, ove non già disponibili presso l’Autorità, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico.
Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative Appendici.
Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
L’Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce per i servizi a consumo l’attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all’articolo 23. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All’Impresa verrà, comunque,
garantito l’acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all’articolo 27.
L’impresa prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro (e/o nel Piano di Lavoro complessivo, qualora la Committente faccia richiesta di uno unico).
I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati o da remoto o presso la sede della Committente.
Direttore dell’esecuzione è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx.
9. L’Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.
ART. 3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
II contratto, che disciplinerà i rapporti contrattuali tra le Parti, secondo le disposizioni del Contratto e degli altri documenti di gara - sarà soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nei seguenti documenti e nei relativi allegati:
a) Contratto
b) Disciplinare di gara
c) Offerta tecnica del Prestatore;
d) Offerta economica del Prestatore;
e) Patto di integrità di cui all'art. 11 del presente Contratto, che sarà allegato al contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;
f) Informativa sul trattamento dei dati personali;
g) Capitolato tecnico, con Appendici 1, 2,3 e Allegato 1 Appendice 3.
ART. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E NORME REGOLATRICI
Le prestazioni dovranno essere rese, secondo le modalità e nei termini previsti dal documento Capitolato Tecnico e relative Appendici e Allegati, nonché degli altri documenti di gara e secondo la proposta del fornitore nell’Offerta Tecnica presentata, in quanto parte integrante del presente contratto.
L’esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nei documenti di gara e nei relativi allegati:
- dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 con riferimento alle norme ancora in vigore;
- dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR);
- dalla legge n. 136/2010;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dal Patto di integrità dell’AGCM.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
ART. 5 – DURATA E AFFIANCAMENTO- QUINTO D’OBBLIGO - VARIANTI
L'appalto ha una durata di 36 mesi, con decorrenza dalla “Data di inizio attività” risultante da apposito verbale di avvio dell’esecuzione, firmato anche dal Fornitore per presa conoscenza.
È previsto il rinnovo. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni, per un importo massimo di € 620.000,00 cui va applicato lo sconto offerto in sede di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’ esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto
I costi della sicurezza per rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3-ter del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono pari a complessivi € 0 (zero) poiché trattasi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante ad eccezione del presidio fisso che ha un’apposita postazione all’interno degli uffici dell’AGCM.
Si precisa che, per un periodo massimo di 2 mesi prima della stipula, l’Impresa potrà affiancare la società che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza con riferimento al Servizio di Gestione dei Dispositivi di Informatica d'utente.
L’impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di
affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali; non riconoscendosi quindi un ulteriore corrispettivo.
In relazione al quinto d'obbligo, qualora nel corso di esecuzione del contratto oggetto della presente procedura occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la AGCM, ai sensi dell'art. 106, co.12 del d.lgs. 50/2016, può imporre al Prestatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall’appaltatore senza la preventiva approvazione dell’Autorità.
ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.
Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l’impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente e/o di terzi autorizzati. L’impresa impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
Per le prestazioni contrattuali dovute, l’impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate secondo i criteri e le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali (di tipo continuativo e di tipo progettuale), da svolgersi presso gli uffici della Committente, potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione e che in ogni caso dovranno coincidere con quelli indicati all’atto della stipula del presente Contratto.
L’impresa riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
Nel caso in cui l’impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Committente. Si precisa che la risorsa in sostituzione deve avere pari conoscenze e competenze di quella sostituita.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma 5, la Committente si riserva la facoltà approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L’impresa, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
Nel caso in cui l’impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della Committente, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una ritenuta sulla cauzione di cui all’art.12 d’importo pari al 0,5% (zerovirgolacinque per cento) della stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
ART.7- PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
L’impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
L’impresa si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l’impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Per le prestazioni richieste l’impresa si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
È a carico dell’impresa l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
L’impresa riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l’impresa si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via pec da parte della Committente, pena l’applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
L’impresa si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile della Fornitura preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile Tecnico sarà l’interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente.
In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga – oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico - ad attivare all’interno dell’impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte della Committente, iii) inserite nell’organizzazione della Committente.
La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di ottenimento da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione dell’ordine, la Committente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
ii) In caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, la Committente, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, la risoluzione del presente contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell’esecuzione dell’ordine, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ART. -8- OBBLIGHI SPECIFICI DEL PRESTATORE E PATTO Dl INTEGRITA'
Sono a carico dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
Il Prestatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 3. Xxxxx gli obblighi previsti nel presente Contratto e nei predetti documenti contrattuali il Prestatore si obbliga, altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale;
b) a manlevare e tenere indenne la AGCM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico;
c) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e connessi;
d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
e) a comunicare alla AGCM ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto espletamento del servizio;
f) ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione dell'appalto in conformità alle modalità ed alla tempistica previste nel presente affidamento, impiegando risorse altamente specializzate tecnicamente;
g) a consentire al personale della AGCM di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
h) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
i) ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale dalla AGCM in relazione alle modalità di svolgimento
dell'appalto o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali piani di lavoro dalla stessa predisposti.
La AGCM è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la AGCM ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti - pena l'esclusione dalla gara di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, un Patto di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Con l'inserimento di tale Xxxxx s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte del fornitore.
ART.9 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
L’impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’impresa manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l’impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all’IMPRESA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ART.10 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE
1L’impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
L’impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell’ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
L’impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
In caso di inadempimento dell’impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l’impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
ART.11 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
L’impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’impresa stessa quanto della Committente, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’impresa ha presentato polizza fideiussoria conforme ai requisiti indicatiall’art.13.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
Qualora l’impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente 4° comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa, ai fini della sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia, denominata “garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 con POLIZZA N. del rilasciata dalla.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La AGCM potrà procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione prestata a suo favore, fermo restando l'obbligo del Prestatore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui la AGCM abbia dovuto valersene in tutto o in parte.
ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Prestatore è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui alla presente procedura e solleva la AGCM da ogni eventuale responsabilità anche verso terzi.
L’impresa, per tutta la durata del contratto dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con le seguenti polizze:
RCT Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall’appalto.
Condizioni particolari:
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti AGCM/ subappaltatori e loro dipendenti
- Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento/anno;
- Lavoro presso terzi senza sottolimite;
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell’assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell’ambito dei lavori.
RCO. Responsabilità civile per i rischi derivati dalla sua attività di servizio per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera
Condizioni particolari:
- Massimale minimo unico Euro 3.000.000 per evento e per anno con il massimo di Euro
1.500.000 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.
Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le seguenti attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall’appalto:
Condizioni particolari:
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti AGCM subappaltatori e loro dipendenti
- Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento e per anno;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio;
- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma 2 anni dopo la data in cui termina il servizio;
- danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori;
- RC personale del “terzo responsabile”.
Responsabilità civile prodotti per i danni materiali e diretti causati a terzi da difetto dei prodotti, materiali, pezzi di ricambio forniti nell’espletamento dell’attività oggetto dell’appalto per il quale l’aggiudicatario rivesta in Italia la qualifica di produttore.
Condizioni particolari
• Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti AGCM, subappaltatori e loro dipendenti
• Massimale unico minimo 5.000.000 per evento e per anno
• Danni consequenziali e da interruzione di esercizio
• Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma 2 anni dopo la data in cui termina il servizio
ART.14 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI
1 L’Impresa prende atto che, per quanto attiene al dimensionamento dei servizi lo stesso è disciplinato nell’art.6 del Capitolato tecnico cui si rimanda.
6 L’impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, di cui sopra, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all’impresa. e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 23 “Corrispettivi” comma 1.
ART.15 - PIANO DELLA QUALITÀ
Entro 20 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, l’impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l’applicazione delle penali.
Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all’impresa i motivi del dissenso, quest’ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla
Committente, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 26“Penali”, e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Resta inteso che i giorni utilizzati dall’impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo alla Committente e saranno, pertanto a totale carico dell’impresa.
ART.16 - GARANZIE
L’impresa garantisce che i programmi utilizzati per l’esecuzione dell’attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l’impresa e le ditte fornitrici.
ART.17 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
L’impresa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione da parte dell’Autorità delle attività da svolgere, dovrà consegnare alla Committente il “Piano di lavoro” contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l’applicazione delle penali.
L’impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l’applicazione delle penali.
Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l’impresa si impegna a consegnare, in caso di modifiche il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel paragrafo 7.1 del Capitolato tecnico, pena l’applicazione delle penali. Al predetto Piano, l’impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all’impresa i motivi del dissenso che l’impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, pena l’applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Resta inteso che i giorni utilizzati dall’impresa per aggiornare il documento di cui ai paragrafi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell’impresa. L’impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il “Piano di lavoro” in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attività.
Le attività svolte dovranno essere consuntivate dall’impresa in un “consuntivo attività” (in termini di Report e SAL) nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico ai
paragrafi 7.1 e7.4; e comunque secondo quanto rispettivamente riportato nei precedenti commi 1, 3 e 4.
ART.18 - PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE
L’impresa indica, tra le proprie risorse, un Responsabile della Fornitura, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, vi possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
L’impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula delle figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, unitamente alle certificazioni richieste e quelle dichiarate in sede d’offerta tecnica.
Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l’impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest’ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale. Per la procedura di sostituzione vale quanto già indicato nel Capitolato tecnico e nel presente contratto.
In caso di inadempimento da parte dell’impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma e nell’art.6, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ART.19 – STIPULA CONTRATTO E SPESE DI PUBBLICAZIONE
Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza.
L’Impresa si obbliga a procedere al rimborso delle spese di pubblicità della procedura di selezione entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura da parte della AGCM ai sensi dell’art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016. In mancanza, la AGCM procederà alla compensazione del relativo debito con i crediti maturati nel corso dell’esecuzione delle presta- zioni.
ART. 20 – RAPPORTI CON IL COMMITTENTE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI
– VERIFICHE INTERMEDIE – MODIFICHE IN CORSO D’ESECUZIONE
Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del servizio relativo alla presenta gara, l’Autorità, al momento della stipula del contratto, designerà un Direttore dell'esecuzione mentre l’impresa indicherà un Responsabile della Fornitura individuato tra le risorse senior indicate nell’Offerta Tecnica. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.
Si precisa che l’impresa dovrà fornire il team proposto in sede di Offerta Tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all’offerta medesima, valutata in sede di gara.
L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della AGCM il Gruppo di lavoro indicato nell'Offerta tecnica per tutta la durata dell'appalto.
Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale il Prestatore avesse necessità di sostituire uno o più dei componenti del "Gruppo di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica, dovranno essere analiticamente indicate per iscritto alla AGCM le ragioni della necessità di detta sostituzione, che dovrà in ogni caso essere autorizzata dalla AGCM.
La sostituzione dovrà avvenire con soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti sostituiti, in linea con quanto indicato nel presente Contratto, nel Disciplinare, nel Capitolato e nell'Offerta tecnica.
La AGCM si riserva la facoltà, in caso di documentate esigenze rappresentate dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o conseguenti a vicende allo stesso segnalate nel corso dell'esecuzione del contratto, di chiedere nel corso dell'esecuzione del contratto la sostituzione di uno o più Componenti del gruppo di lavoro che esegue il servizio, con altri soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti di cui è chiesta la sostituzione, in caso di mancato gradimento rispetto alle prestazioni dagli stessi espletate.
L’impresa, dalla data del verbale d’inizio esecuzione, anche in caso di comunicazione di esecuzione anticipata del contratto, dovrà dare immediato inizio all'espletamento dei servizi richiesti secondo le modalità specificate nell’Offerta tecnica presentata, e porre in essere tutti gli adempimenti necessari atti a garantire la completa esecuzione del contratto entro il termine oggetto dell’Offerta Tecnica.
Tutti i sistemi/apparecchiature inseriti nel contratto di manutenzione, come elencati nell’Appendice 3 del Capitolato, verranno presi in carico dal Fornitore completi di tutte le loro componenti; nel caso di aggiunta di un modulo, di una scheda o di una qualsiasi componente hardware ad un sistema inserito nel servizio dell’apparato stesso, il nuovo componente verrà preso in carico dal Fornitore che ne assicurerà la manutenzione unitamente a tutte le altre componenti.
Il Direttore dell'esecuzione si riserva di comunicare periodicamente al fornitore il suo giudizio sull'operato svolto e sui relativi tempi di esecuzione.
Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l’impresa è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l’impresa si rifiuti di provvedere, l’Autorità potrà valutare l'applicazione delle penali, riservandosi eventualmente di provvedere con altro Operatore economico e imputando i costi al Fornitore stesso.
Qualora ad insindacabile giudizio dell'Autorità vengano riscontrate gravi inesattezze e inadempienze nell'esecuzione della prestazione, tali da comprometterne la qualità o i tempi di consegna, l'Autorità si riserva di agire ai sensi dell'art. 26 del presente contratto (Penali).
ART.21. - MONITORAGGIO
L’impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
L’impresa s’impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
L’impresa, nello svolgimento delle attività del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
ART.22 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
- con riferimento ai servizi di Supporto Specialistico, Conduzione Progetti Tecnologici, servizio di Gestione dei dispositivi di informatica d’utente a consumo, entro 20 (venti) giorni lavorativi dall’ultimazione della prestazione;
- con riferimento al servizio di Manutenzione Hardware a canone, al servizio di Gestione dei dispositivi di informatica d’utente a canone e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 2 al Capitolato tecnico entro il trimestre successivo a quello di riferimento.
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 102 del d.lgs.50/2016. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” ovvero “Data di accettazione del servizio”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte del Committente.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L’impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità di cui al precedente articolo 15.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’impresa
11. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall’impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell’impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ART. 23– CORRISPETTIVI
L’importo complessivo a corpo del servizio, per il triennio contrattuale, è pari a euro…. Iva esclusa, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza (costi interni società) pari ad euro…. Il prezzo a corpo offerto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.
Lo stesso è così suddiviso:
a SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO E CONDUZIONE PROGETTI
TECNOLOGICI (SERVIZI SISTEMISTICI A CONSUMO) è previsto un corrispettivo massimo non vincolante pari ad euro……………………. (150.000,00 base d’asta). Per tali interventi il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni/persona delle diverse figure professionali indicato nel “Piano di Lavoro”, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 2.
b SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI D’INFORMATICA D’UTENTE
1. (PRESIDIO PDL A CANONE) euro (425.000,00 base d’asta)
2. (GIORNATE A CONSUMO stimate n.60 giornate da usufruire nei tre anni) Euro (25.000,00 base d’asta)
c SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI (MANUTENZIONE HARDWARE A CANONE)
euro…………………………………………………………………. (330.000,00 a base d’asta).
Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte) per figura professionale (appendice 1) sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
Figura professionale | Euro/giorno |
Capo progetto | € () |
IT Architect Senior | € () |
Sistemista Senior (Sicurezza) | € () |
Sistemista Senior (Reti) | € () |
Sistemista Senior (Sistemi) | € () |
Assistente Tecnico Senior | € () |
Assistente tecnico Junior | € |
I canoni annuali unitari del servizio di Manutenzione hardware sono pattuiti secondo il seguente dettaglio:
Classe di bene | Canone annuale unitario |
PC Desktop | € () |
Monitor | € () |
Notebook | € () |
Stampanti laser b/n | € () |
Stampanti laser a colori | € () |
Stampanti a getto d’inchiostro | € () |
Stampanti per Etichette | € () |
Scanner | € () |
Webcam | € () |
Proiettori | € () |
CED | |
Server | € () |
MSA | € () |
Rack completi | € () |
Tape Library IBM | € () |
Barracuda (bilanciatore) | € () |
Switch HP | € () |
Apparati di videoconferenza (voce unica per sistema composto da apparati indicati in Appendice 3) | € () |
Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Le tariffe e il canone trimestrale sono accettate dall’impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
L’impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto specificato nel seguente comma.
I corrispettivi dovuti all’impresa sono oggetto di revisione. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario.
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
ART. 24 - CONDIZIONI Dl PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
l. 136/10 e s.m.i., da indicare nella fattura medesima I pagamenti saranno effettuati come segue:
1. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO E CONDUZIONE PROGETTI TECNOLOGICI (SERVIZI SISTEMISTICI A CONSUMO) Per tali interventi il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni/persona delle diverse figure professionali indicato nel “Piano di Lavoro”, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe indicate nella dichiarazione di offerta allegata all’offerta economica “Ulteriori elementi di Offerta economica” e verrà erogato in base ai servizi prestati. L’impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” a seguito verifica di conformità;
2. SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI D’INFORMATICA D’UTENTE (PRESIDIO PDL A CANONE) in canoni trimestrali posticipati in conformità al prezzo a corpo offerto, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura. L’impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” a seguito della verifica di conformità, da effettuare entro il trimestre successivo a quello di riferimento.
3. SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI D’INFORMATICA D’UTENTE (GIORNATE A CONSUMO). L’impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” a seguito verifica di conformità.
4. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI (MANUTENZIONE HARDWARE A CANONE) in canoni trimestrali posticipati in conformità al prezzo a corpo offerto, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato di cui al successivo articolo 25, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura. L’impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” a seguito della verifica di conformità, da effettuare entro il trimestre successivo a quello di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, le relative fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ed essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma SDI. Ciascuna fattura recante la dicitura: “Manutenzione Hardware AGCM- servizio 1 /2/3”, secondo la numerazione sopra riportata per il relativo servizio dovrà riportare i seguenti dati:
- il Codice Fiscale AGCM: 97076950589.
- il Codice Univoco Ufficio: UFF1VB
- il CIG AGCM relativo alla presente procedura
- codice di riferimento UAGEC1510
Al riguardo si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment.
La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata alla regolarità contributiva del Prestatore da verificare mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva ("DURC"). Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.
Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell’Appaltatore, troverà applicazione l’art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la segnatura apposta sulla stessa dall’Ufficio Protocollo dell’Autorità.
Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l’AGCM comunichi (a mezzo PEC o e- mail) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente. La fattura potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente disciplina di riferimento.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà applicata, ai sensi dell'art. 30, comma 5bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i. una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di presentazione dell’offerta, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
L’impresa (o prestatore), nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
L’impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’impresa si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
L’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC)
n. 10 del 22 dicembre 2010, l’impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo.
ART. 26 - PENALI
1. Per ciascun punto percentuale, o frazione, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ1 – Tempo di presa in carico delle richieste”, presente nell’Appendice 2 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari all’1‰
(uno per mille) del corrispettivo massimo relativo al servizio di Manutenzione Hardware, di cui al precedente art.23 “Corrispettivi”, comma 1 lett.c).
2. Per ciascun punto percentuale, o frazione, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ2 – Tempo di intervento e stima”, presente nell’Appendice 2 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo relativo al servizio di Manutenzione Hardware, di cui al precedente art. 23 “Corrispettivi”, comma 1 lett.c).
3. Per ciascun punto percentuale, o frazione, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ3 – Tempo di ripristino dell’operatività piena dei sistemi”, presente nell’Appendice 2 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo relativo al servizio di Manutenzione Hardware, di cui al precedente art. 23 “Corrispettivi”, comma 1 lett.c).
4. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al precedente art. 21 “Monitoraggio” relativi all’impresa o, se del caso alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) dell’intero importo contrattuale. di cui al precedente art.23 “Corrispettivi” comma 1.
5. La Committente si riserva di applicare una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo, di cui al precedente art.23 “Corrispettivi”, comma 1, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
a) presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’impresa;
b) immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro dall’impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni;
6. Per ogni risorsa sprovvista delle certificazioni obbligatorie e/o offerte di cui venga prodotto il CV, la Committente applicherà all’impresa una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).
7. Ove offerto, per ogni giorno di formazione non erogato dall’impresa alle proprie risorse rispetto a quanto offerto, la Committente applicherà all’impresa una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al precedente art.23“Corrispettivi”, comma 1.
8. Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli strumenti previsti e/o offerti nella Relazione Tecnica, la Committente applicherà all’impresa una penale pari allo 5‰ (cinque per mille) del corrispettivo di cui al precedente art.23 “Corrispettivi”, comma 1.
9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 7 (sette) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui al precedente art.7
“Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.
10. Fermo restando quanto sopra, qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nei tempi previsti o nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara o a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica, i ritardi, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. Nella determinazione dell’importo della penale nella misura compresa tra l’0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art.113- bis del codice dei contratti pubblici, fatto salvo il maggior danno, si terrà conto della gravità dell’infrazione e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l’importo contrattuale complessivo, l’Autorità potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
11. Resta fermo il diritto dell’Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 C.C., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall’Autorità. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
12. In ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Autorità l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
13. L’Autorità, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, o tramite richiesta di pagamento diretto al prestatore.
14. L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza e/o dei ritardi a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in sede di partecipazione alla gara.
15. L’impresa, nei 7 giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell’Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, sarà applicata la relativa penale.
Quando le penali verranno applicate sulla cauzione definitiva presentata, la stessa dovrà essere conseguentemente reintegrata dal prestatore.
ART. 27 - RISOLUZIONE E RECESSO
Ferme le singole ipotesi di risoluzione contemplate nel presente Contratto, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Prestatore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato in fase di partecipazione alla gara, ad adempiere entro il termine che sarà indicato dal RUP, che sarà in ogni caso non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Decorsi i 15 giorni, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’impresa. Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata all’impresa o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
La AGCM potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse, oltre che per quelle contemplate nei singoli articoli del presente Contratto:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
b) perdita da parte del Prestatore dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento dell'appalto;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 25 del presente Contratto;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente ;
e) violazione degli obblighi di riservatezza indicati all'art. 30 del presente Contratto;
f) ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
g) impiego, da parte del Prestatore, di uno o più risorse diverse da quelli indicate nell'Offerta;
h) inosservanza di quanto previsto, in relazione alla sostituzione delle risorse;
i) violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrità, allegato al contratto per costituirne parte integrante.
l. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa;
m. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 11;
n. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo 9;
o. nei casi di cui ai seguenti articoli: art.6“Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art.7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art.8 “Obblighi specifici del prestatore e patto d’integrità”, art.10 “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art.12 “Cauzione definitiva”,art.16 “Garanzie”, art.21 “Monitoraggio”, art.22 “Verifica di conformità”, art.25 “Tracciabilità dei flussi finanziari”art.26 “Penali”, ”, art.28 “Subappalto, subcontratti e cessione del credito”, art.29 “Trasparenza dei prezzi”, art.31 “Riservatezza.
Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la AGCM comunichi per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, al Prestatore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c.
In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l'applicazione delle penali previste dall'art. 26 del presente documento nonché il diritto della AGCM di procedere all'esecuzione in danno del Prestatore, fermo il diritto al maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.
In caso di risoluzione del presente contratto, l’impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
La AGCM si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dal Prestatore, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative della AGCM o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale.
Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.
ART. 28 – SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI - DIVIETO Dl CESSIONE DEL CONTRATTO
In base a quanto disposto dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, il Prestatore non può cedere in alcun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione, pena la risoluzione di diritto del contratto per causa e in danno del Prestatore.
In linea con quanto previsto nel disciplinare di gara ed in relazione quanto espressamente richiesto dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti appresso indicati: ……………………………………….
E’ fatto obbligo all’appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui al precedente art.105, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’Autorità provvederà a corrispondere all’Appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dal precedente art. 105, comma 13, del D.lgs.
n. 50/2016. È fatto obbligo per l’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari
Si precisa che il subappalto è consentito solo per le attività indicate in sede di offerta (una indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del presente Contratto, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).
L’affidatario ha l’obbligo di comunicare all’Autorità, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalto, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio affidato, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.
In ogni caso si applica la disciplina di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
ART. 29 - TRASPARENZA DEI PREZZI
L’impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART.30 - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE
La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L’impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà/potranno disporre liberamente.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’impresa nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
In caso di inadempimento da parte dell’impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 27“Risoluzione e recesso” del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
ART. 31 - RISERVATEZZA
Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio e fatte salve le eccezioni di Xxxxx e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.
Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
In particolare il Prestatore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.
Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d’appalto e comunque previa comunicazione all’Autorità.
Il Prestatore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera.
In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l’obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.
ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Xxxxxx X. Xxxxx x. 0X, 00000, Xxxx; email-PEC: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxx.xx; Centralino: x00 00000000 (di seguito Autorità).
2. Tipologia di dati
L’Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dall’Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei
diritti contrattuali; per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.
4. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d’incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità (xxx.xxxx.xx) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.
I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
7. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR). L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Xxxxxx X. Xxxxx x. 0X, 00000, Xxxx, email: xxx@xxxx.xx).
Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. GDPR).
ART. 33 - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE
Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre relative al contratto sono a carico del Prestatore. Inoltre, in conformità al disposto dell'art. 55 del D.P.R. n. 634/72, sono a carico del Prestatore le spese per l'eventuale registrazione del contratto.
ART.34 - RINVIO
Per quanto non disciplinato nel presente Contratto e nel Disciplinare si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 s.m.i., alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 s.m.i. ed al d.lgs. 33/2013 s.m.i., alle Linee Guida dell'ANAC emanate in attuazione di dette disposizioni normative, al regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità ed a tutte le disposizioni vigenti in relazione all'oggetto dell'appalto.
ART. 35 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa alla applicazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Roma.
Con la sottoscrizione dell'offerta, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l’impresa accetta espressamente e specificamente i seguenti articoli del presente Contratto: Articolo 5 – durata e affiancamento- quinto d’obbligo – varianti, Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, Articolo 7 - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive, Articolo 8 (Obblighi specifici del prestatore e patto d’integrità); Articolo 9 - Brevetti industriali e diritti d’autore, Articolo 10 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, Articolo 11 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 12 – Cauzione, Articolo 14 -Dimensioni massime dei singoli servizi ; Articolo 15 - Piano della Qualità; Articolo 16 - Garanzie; Articolo 17 - Pianificazione delle attività; Articolo 18 - Produttività e risorse impiegate; Articolo 19 - Consegna dei prodotti; Articolo 21- Monitoraggio, Articolo 22 - Verifica di conformità, Articolo 25(Tracciabilità dei flussi finanziari), art.31 (Riservatezza), Articolo 26 (Penali), Articolo 27 (Risoluzione e recesso), art.28 (Subappalto e divieto di cessione del contratto), Articolo 29 - Trasparenza dei prezzi, Articolo 30 -Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere, Articolo 31 Riservatezza, Articolo 32 - Trattamento dei dati personali Articolo 35 (Foro competente).
Xxxxx parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma sottoscritti per accettazione dalle parti e depositati agli atti della Stazione Appaltante i seguenti documenti:
• Contratto
• Offerta tecnica del Prestatore;
• Offerta economica del Prestatore;
• Patto di integrità di cui all'art. 11 del presente Contratto, che sarà allegato al contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;
• Informativa sul trattamento dei dati personali;
• Capitolato tecnico, con Appendici 1, 2,3 e Allegato 1 Appendice 3.
Firmato
digitalmente da
XXXXXXX
XXXXXXXXXX
CN = MESSINA
C = IT
XXXXXXXXXX
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