LOTTO 3
LOTTO 3
POLIZZA
DI ASSICURAZIONE
DANNI VEICOLI PRIVATI IN MISSIONE
Xxx xxxx’Xxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx Partita IVA 01541040232
Codice Fiscale 93009870234 CODICE CIG: 795889933A
PREMESSA
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 | Definizioni |
Art. 2 | Descrizione dell’attività della Contraente |
Art. 3 | Veicoli assicurati |
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art. 2 | Assicurazioni presso diversi assicuratori |
Art. 3 | Durata del contratto |
Art. 4 | Pagamento del premio -decorrenza della garanzia - regolazione premio |
Art. 5 | Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto |
Art. 6 | Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione |
Art. 7 | Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione |
Art. 8 | Forma delle comunicazioni |
Art. 9 | Oneri fiscali |
Art. 10 | Foro competente |
Art. 11 | Rinvio alle norme di legge |
Art. 12 | Interpretazione del contratto |
Art. 13 | Ispezioni e verifiche della Società |
Art. 14 | Titolarità dei diritti nascenti della polizza |
Art. 15 | Estensione territoriale |
Art. 16 | Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio |
Art. 17 | Clausola Broker |
Art. 18 | Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s.m. e i. |
Art. 19 | Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione) |
SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art. 2 | Prestazioni aggiuntive |
Art. 3 Art. 4 | Eventi esclusi Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusions Clause) |
SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art. 2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art. 3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art. 4 | Determinazione/Valutazione del danno |
Art. 5 | Mandato dei periti |
Art. 6 | Identificazione dei veicoli |
Art. 7 | Limite massimo dell’indennizzo |
Art. 8 | Riparazioni |
Art. 9 | Recuperi |
Art. 10 | Pagamento dell’indennizzo |
SEZIONE 5 – MASSIMALI, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 | Somme assicurate e calcolo del premio |
Art. 2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
Art. 3 | Riparto di coassicurazione (in caso di coassicurazione |
PREMESSA
Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (se esistente).
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art.1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Accessorio | L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo | il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. |
Broker | Xxxxxx Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati. |
Danno Parziale | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
Danno Totale | Danno in cui le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Optional | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata con supplemento al prezzo base di listino. |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dalla Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
Valore commerciale | valore rilevato da Quattroruote sommato al valore che avevano alla data del sinistro, le parti accessorie in dotazione. |
Veicolo | Mezzo di trasporto, comprese le parti di ricambio, gli accessori e gli optionals stabilmente fissati. Ai fini della presente polizza si intendono compresi nella definizione di veicoli esclusivamente i mezzi iscritti al P.R.A.. |
Art. 2 – Descrizione dell’Attività della Contraente
Università.
Tra le attività della Contrente sono comprese quelle istituzionali oltre che accessorie, accessorie, complementari o comunque svolte di fatto con ogni mezzo ritenuto utile o necessario
Art.3 – Veicoli assicurati
Veicoli di proprietà e/o in uso (anche se di familiari e/o di terzi, compresi i veicoli noleggiati a seguito di contratti di leasing a lungo termine e simili) ai soggetti incaricati dalla Contraente all’utilizzo di tali veicoli in occasione di missioni (come disciplinate dal regolamento di Ateneo) e/o adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, nonché durante i tragitti connessi all’espletamento del servizio di reperibilità, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione di tali prestazioni, e durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi sia in aree pubbliche che private.
Si intendono assicurati gli optionals e gli accessori stabilmente installati nei veicoli.
Sono esclusi i veicoli di proprietà della Contraente o in uso esclusivo allo stesso a seguito di contratti di noleggio leasing e simili oltre che i veicoli appositamente noleggiati dall’incaricato di Ateneo per l’espletamento delle trasferte/missioni.
SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
La Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 “Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”.
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi veicoli assicurati con il presente contratto esistano altre coperture assicurative, gli eventuali danni denunciati dall’Assicurato a valere sulla presente polizza saranno indennizzati dalla Società direttamente all’Assicurato medesimo, a prescindere dall’esistenza di altre contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art. 1910 del C.C.
Si esonera la Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno di seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l’Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro solo se richiesto dalla Società.
Art. 3 – Durata del contratto
Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2024 con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.
Qualora l’Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata (o PEC) inviata dall’una all’altra parte almeno quattro mesi prima di tale scadenza.
E’ facoltà della Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la cessazione del contratto per qualsiasi motivo, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La
Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto, purché non eccedente i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto compresa l’eventuale proroga di cui all’art. 3 “Durata del Contratto” della presente Sezione.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
I dati consuntivi devono essere comunicati entro 120 giorni dalla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o eventuale minor durata del contratto.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se la Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato la Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso della Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio effettivamente dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione
I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l’avrebbe l’assunto per un premio più elevato.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza. Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all’organizzazione della Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto la Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione
6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze della Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze della Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora la Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare alla Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
6.2) Recesso per aggravamento del rischio
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all’Art. 5 “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto” la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC.
6.3) Recesso a seguito di sinistro
Non si applica al presente contratto
1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire alla contraente tutti i dati di cui all’art. 16 “Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.
0.Xx Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà alla Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;
3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l’intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell’annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall’art. 4 “Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio”.
Art. 7 – Prova del Contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare alla Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente e la Società sono tenuto devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e alla Contraente oppure al Broker al quale la Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, fax ecc.
Art. 9 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede della Contraente.
In deroga alle prescrizioni ex Legge 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d’ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione delle condizioni di polizza, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza, purché tale interpretazione possa essere ritenuta legittima e non contraria alle disposizioni di legge.
Art. 13 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, con possibilità di accesso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 14 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza
La presente polizza è stipulata dalla Contraente, ai sensi dell’art. 1891 del C.C., nell’interesse e a favore degli Assicurati. L’Università degli Studi di Verona pertanto assume la qualifica di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione con il consenso degli Assicurati ed adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, salvo quelli che, per loro natura, non possono che essere adempiuti dall’Assicurato stesso.
Art. 15 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e in tutti Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (carta verde) del veicolo assicurato.
Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 60 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
L’obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell’ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.
Art. 17 – Xxxxxxxx Xxxxxx
La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Xxxxxxx al broker incaricato Xxxxxx Italia Spa
– n. iscrizione RUI n. B000083306.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dalla Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Tuttavia, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1911 del C.C. ogni Società indicata nel riparto è obbligata solidalmente con le altre Società nei confronti della Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 3), anche se cagionati con colpa grave, utilizzati in occasione di missioni, trasferte o per adempimenti di servizio, fuori dall’ufficio, sia all’interno che all’esterno del territorio comunale, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto/rapina/estorsione quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina o di estorsione del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso;
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, valanghe, caduta di neve, bora e simili fenomeni atmosferici o naturali.
g) danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate;
h) la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi;
i) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi quali: rottura di ponti,
sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 5)
Art.2 – Prestazioni aggiuntive
Si conviene che la polizza è operante anche per le garanzie aggiuntive di seguito indicate.
A - COSE TRASPORTATE - La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti personali trasportati nei veicoli assicurati indicati alla Sezione 1 art. 3, esclusivamente se il danno a tali cose si verifica congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. Restano in ogni caso esclusi dall’Assicurazione gli oggetti preziosi, i gioielli, le pellicce il denaro e qualsiasi titolo rappresentante un valore.
B - SOCCORSO STRADALE - In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia la Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5, ad indennizzare i costi relativi al rimorchio e o traino fino alla officina più vicina. Sono incluse, nell’importo assicurato, le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il veicolo in condizioni di essere trainato o rimorchiato.
Art.3 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata a indennizzare i danni:
1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. causati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da dolo della Contraente, dell'Assicurato e del Conducente;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
6. alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) salvo che si siano verificati congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza. Sono tuttavia inclusi eventuali danni indiretti ai pneumatici purché strettamente necessari al ripristino della corretta funzionalità del veicolo assicurato.
7. causati da guida in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
8. alle cose trasportate (salvo quanto previsto all’art. 2 punto 1 della presente sezione 3).
Art. 4 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusions Clause)
La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tale beneficio o il pagamento di tale pretesa possa esporre l’assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
SEZIONE 4 - GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
Entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, la Contraente deve trasmettere alla Società o al Broker, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità (almeno approssimativa) dei danni subiti nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni e copia della patente di guida del conducente.
In caso di furto o rapina del veicolo o comunque in caso di evento doloso l’Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviarne copia alla Società.
Nel caso in cui il furto/rapina/estorsione si sia verificato in uno Stato Estero, oltre alla copia della denuncia alle Autorità Xxxxxx deve essere presentata anche copia di denuncia alle autorità Italiane.
In caso di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del PRA.
A richiesta della Società la Contraente/Assicurato dovrà fornire:
□ copia dell’autorizzazione alla missione/adempimento fuori dall’ufficio;
□ dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato che il sinistro è avvenuto in occasione dell’espletamento del mandato, incarico, missione per conto dell’Ente;
□ copia del libretto di circolazione del veicolo danneggiato;
□ copia del frontespizio della polizza RCA del veicolo danneggiato.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa Quattroruote alla data del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico; la quota di IVA verrà riconosciuta solo previa presentazione della fattura rilasciata dall’officina che ha eseguito la riparazione del veicolo.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o migliorie apportate al mezzo in occasione delle riparazioni.
Si intendono assicurati gli optionals e gli accessori stabilmente installati nei veicoli.
Art.4 – Determinazione/Valutazione del danno
Danno Parziale:
In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro. L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto dell’eventuale franchigia rispettivamente indicati alla Sezione 5.
Nel caso in cui le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e l’Assicurato proceda alla demolizione del relitto, il danno parziale verrà parificato al danno totale.
Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alla Sezione 5.
Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo, la Società rimborserà all'Assicurato:
• il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
• il valore riportato nei listini Quattroruote (se disponibile), se il sinistro è avvenuto successivamente ai primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
• Il valore commerciale stimato nel caso in cui il veicolo non sia più riportato nei listini di Quattroruote.
Art.5 – Mandato dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le Parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due periti che le Parti devono nominare uno per ciascuna. In caso di disaccordo viene eletto un terzo perito dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Art.6 – Identificazione dei veicoli
La Contraente è esonerata dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali la Contraente si impegna a registrare:
1. data e luogo della missione/adempimento di servizio/servizio di reperibilità;
2. generalità del soggetto autorizzato alla missione/adempimento di servizio/servizio di reperibilità;
3. numero di targa del veicolo utilizzato;
4. numero dei chilometri percorsi per la missione/adempimento di servizio/servizio di reperibilità anche se non rimborsabili dall’Ente.
Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dalla Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.
Art.7– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun motivo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.8 – Riparazioni
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art.9 – Recuperi
Limitatamente alla garanzia furto/rapina/estorsione la Contraente/Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato e/o estorto o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore residuo del veicolo recuperato realizzato prima del pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio della quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. L’Assicurato qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario può richiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto.
Art.10 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato al proprietario del veicolo o suoi eredi nei seguenti termini:
□ per i danni parziali e per i danni totali non cagionati da atti dolosi, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
□ per i danni totali verificatisi in occasione di furto/rapina/atti dolosi di terzi non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria, con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
SEZIONE 5 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio
Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro | € | 50.000,00 |
Percorrenza chilometrica MINIMA prevista | Km | 200.000 |
Premio lordo €/Km (applicare alla regolazione premio attiva) | € | 0.058 |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | 10.220,26 |
Imposte | € | 1.379,74 |
TOTALE PREMIO MINIMO COMUNQUE ACQUISITO | € | 11.600,00 |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | SCOPERTI – FRANCHIGIE |
Sezione 3, Art, 1, lettera a) incendio/fulmine | Nessuna | |
Sezione 3, Art, 1, lettera b) furto/rapina/estorsione | Nessuna | |
Sezione 3, Art, 1, lettera c) ribaltamento/uscita di strada/collisione/urto | Nessuna | |
Sezione 3, Art, 1, lettera d) traino/manovra a spinta o a mano | Franchigia fissa € 150,00 | |
Sezione 3, Art, 1, lettera e) eventi sociopolitici e atti vandalici | Nessuna | |
Sezione 3, Art, 1, lettera f) eventi atmosferici | Nessuna | |
Sezione 3, Art, 1, lettera g) caduta aeromobili ecc. | Franchigia fissa € 150,00 | |
Sezione 3, Art, 1, lettera i) caduta ponti ecc. | Nessuna | |
Sezione 3, Art. 1, lettera h) Cristalli | €.1.000,00.= | Nessuna |
Sezione 3 Art. 2 – Cose Trasportate | €.1.500,00.= | Nessuna |
Sezione 3 Art. 2 – Soccorso Stradale | €.500,00= | Nessuna |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riparto di coassicurazione (IN CASO DI COASSICURAZIONE)
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
La Società La Contraente
Clausole vessatorie
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:
Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto
Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione del premio
Sezione 2 Art. 5 Aggravamento del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto Sezione 2 Art. 6 Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione
Sezione 2 Art. 10 Foro competente
Sezione 2 Art. 15 Estensione territoriale Sezione 2 Art. 19 Coassicurazione e delega Sezione 3 Art. 3 Eventi esclusi
Sezione 3 Art. 4 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) Sezione 4 Art. 4 Determinazione/Valutazione del danno
E’ facoltà della Società estendere l’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.
La Società