CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE
CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE
TRA
SOGGETTO PROMOTORE
UNIVERSITA’ TELEMATICA ECAMPUS
Con sede legale in xxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Codice fiscale 90027520130,
PEC xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx nato il19/07/1965 a Roma
E
SOGGETTO OSPITANTE
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Codice ATECO 861030
Con sede legale in Sassari, Xxxxx Xxx Xxxxxx x. 00, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx XXX 00000Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Codice fiscale: 02268260904 Partita I.V.A.: 02268260904 Indirizzo mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Rappresentato dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
PREMESSO CHE
Ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Soggetti della Convenzione
1. Il soggetto ospitante Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito
denominati collettivamente “tirocinante” per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore UNIVERSITA’ TELEMATICA ECAMPUS
ARTICOLO 2
Oggetto della Convenzione
1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
ARTICOLO 3
Progetto Formativo Individuale
1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio curriculare può essere attivato solo nei confronti di iscritti eCampus e si svolge all’interno del periodo di frequenza del corso di studi eventualmente anche non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari.
3. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
4. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’art.4 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art.6.
ARTICOLO 4
Le funzioni di tutoraggio
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
ARTICOLO 5
Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie
1. Il tirocinante è assicurato:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
ARTICOLO 6
Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
-. “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione specifica
Tale Convenzione sancisce l’impegno del soggetto promotore a farsi carico della formazione generale:
-. “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
-. “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.
ARTICOLO 7
Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano a effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (i.e. Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida EDPB e le “Frequently Asked Questions” pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale xx.xxxxxxxxxxxxxx.xx ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali).
2. Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali (i.e. dati personali dei propri dipendenti, dati di contatto, dati personali comunque facenti capo e/o riferibili a ciascuna delle Parti) ai sensi e per gli effetti della citata normativa. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee a impedire la perdita, l’alterazione o l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi ed adottare tutte le misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dalla succitata normativa.
3. Sempre con riferimento ai reciproci dati personali di cui sub 7.2 che precede, ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni pretesa, richiesta di danno e/o di spesa da chiunque avanzata per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo 7”.
ARTICOLO 8
Durata e spese della Convenzione
1. La presente Convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione, la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza
2. l’imposta di xxxxx da apporre sull’originale del documento è a carico del soggetto promotore.
ARTICOLO 9
Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
0.Xx tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
0.Xx tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
0.Xx tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
ARTICOLO 10
Pubbliche Amministrazioni
0.Xx caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.
Per il soggetto ospitante: Direttore Generale Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | Per il soggetto promotore: Università Telematica E-Campus |
rappresentata ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione dalla Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, giusta delega conferita dal consiglio di amministrazione del 26 Marzo 2020 Firmato digitalmente da: Xxxx Xxxxxxx Organizzazione: UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS/90027520130 |
Novedrate, Data …………………………………
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued. Data: 14/07/2022 09:27:53