Contratto
Contratto
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
per la trasmissione di dati economici ed ecologici di aziende agricole all'analisi centralizzata (AC)
in virtù dell'articolo 185 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e degli articoli 2-10 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118)
tra la
Confederazione Svizzera, rappresentata
dall'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG e
dalla Stazione di ricerca Agroscope, 0000 Xxxxx
e il Partner contrattuale1:
Nome: ………………………………………………………………………….
Indirizzo: ………………………………………………………………………….
NPA, luogo: ………………………………………………………………………….
Telefono, e-mail: ………………………………………………………………………….
1 Per partner contrattuale s’intendono fiduciarie e altri fornitori di prestazioni di servizio in grado di dimostrare in maniera intelligibile che possiedono le conoscenze necessarie per espletare i compiti di cui all’articolo 3 del contratto. Per semplicità, nel contratto è utilizzata soltanto la forma maschile.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxx
Tel. x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00
xxxx@xxx.xxxxx.xx xxx.xxx.xxxxx.xx
Le parti convengono quanto segue.
Art. 1 Scopo del contratto
In virtù dell'articolo 185 LAgr, l'UFAG effettua un monitoraggio delle tre dimensioni della sostenibilità in agricoltura. Secondo l'ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura, il monitoraggio agricolo si basa su dati concernenti sia l'intero settore sia singole aziende. L'analisi centralizzata consente di valutare l'evoluzione economico-ecologica a livello regionale (regione di pianura, collinare e di montagna) e in base al tipo di azienda (tipologia FAT99 o AC2015). In tale contesto la rilevazione dei dati è garantita dagli agricoltori nonché dai partner contrattuali. Questi ultimi provvedono poi a trasmetterli alla Stazione di ricerca Agroscope che rappresenta il centro di competenze nel settore del monitoraggio agricolo. L'UFAG finanzia la rilevazione dei dati necessaria al fine del monitoraggio.
Il presente contratto disciplina la cooperazione tra le tre parti per la trasmissione ad Agroscope di dati economici (campione per la conduzione aziendale) ed ecologici (campione IAA). Sostituisce la versione dell’11 dicembre 2013 (data del visto). Definisce i compiti delle parti (partner contrattuale, Agroscope e UFAG) e riguarda soltanto i campioni conduzione aziendale (AC-DC) e IAA (AC-IAA) dell'analisi centralizzata.
Il contratto non vincola in alcun caso il partner contrattuale alla fornitura dei dati; definisce soltanto le condizioni quadro in base alle quali questa può essere effettuata. Il contratto può essere sottoscritto da tutti i partner contrattuali svizzeri idonei.
Art. 2 Definizioni
I termini utilizzati nel presente contratto sono definiti come segue.
a. Monitoraggio agricolo (MA): insieme degli indicatori o dei dati su cui si basa l'UFAG per l'analisi periodica della sostenibilità in agricoltura. Consta di una valutazione economica (AC-DC) e di una valutazione ecologica (AC-IAA) di una rete di aziende di riferimento. Rientra nella sfera di competenze dell'UFAG e si basa sull'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118).
b. Analisi centralizzata (AC): organizzazione e coordinamento della trasmissione, del trattamento e della valutazione standard dei dati della rete di aziende di riferimento definita ai fini del MA.
c. Campioni situazione reddituale, conduzione aziendale e indicatori agroambientali (camp. situazione reddituale, camp. conduzione aziendale e camp. IAA): la rete di aziende di riferimento dell'AC è composta da tre campioni: il camp. situazione reddituale è costituito da aziende scelte su base aleatoria e fornisce un numero limitato di variabili economiche; il camp. conduzione aziendale include aziende non obbligatoriamente scelte a caso e fornisce dati economici dettagliati; il camp. IAA fornisce dati dettagliati sulla pratica agricola per il calcolo degli indicatori agroambientali.
d. Analisi centralizzata dei dati contabili (AC-DC): valutazione centralizzata dei dati contabili per analizzare la situazione economica delle aziende di riferimento in base a regione e tipologia aziendale (sulla base dei camp. situazione reddituale e conduzione aziendale).
e. Analisi centralizzata degli indicatori agroambientali (CA-IAA): valutazione centralizzata dei dati ecologici per il calcolo degli indicatori agroambientali in base a regione e tipologia aziendale (sulla base del camp. IAA).
f. Gruppo d'accompagnamento permanente (GAP): gruppo consultivo composto da diversi attori interessati e coinvolti nell'analisi centralizzata.
g. Regione: le zone secondo l'ordinanza sulle zone agricole (RS 912.1) sono raggruppate in tre regioni. Quella di pianura corrisponde alla zona di pianura. Quella collinare è costituita dalla zona collinare e dalla zona di montagna I. Quella di montagna è composta dalle zone di montagna da II a IV.
h. Tipologia aziendale FAT99 o AC20152: tipologia aziendale AC comprendente 11 tipi di aziende: campicoltura, colture speciali, latte commerciale o vacche da latte, vacche madri, altri bovini o bovini misti, equini/ovini/caprini, trasformazione, aziende combinate latte commerciale/campicoltura o vacche da latte/campicoltura, aziende combinate vacche madri, aziende combinate trasformazione e altre aziende combinate.
i. Strato: le aziende vengono ripartite in diversi strati in base al tipo secondo la tipologia aziendale FAT99 o XX0000, xxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx) e alla classe di dimensione.
Art. 3 Compiti del partner contrattuale
1. Il partner contrattuale è il primo interlocutore degli agricoltori.
2. È responsabile della rilevazione dei dati e svolge i seguenti compiti:
a. Reperimento delle aziende sulla base delle raccomandazioni di Agroscope (piano di selezione secondo l'art. 7).
b. Acquisizione e conservazione della dichiarazione di consenso degli agricoltori secondo l'articolo 5 lettera b. All’UFAG va concessa, su richiesta, la possibilità di prendere visione in qualsiasi momento della dichiarazione di consenso.
c. Controllo della completezza e della plausibilità dei dati per poter garantire una trasmissione ineccepibile all'AC.
d. Trasmissione dei dati all'AC (Agroscope) entro i termini fissati all'articolo 10.
e. Comunicazione agli agricoltori dei risultati dell'AC-DC o dell'AC-IAA (trasmissione di rapporti e pubblicazioni di Agroscope; riscontri individuali, ecc.).
f. Comunicazione ad Agroscope, entro il 1° marzo, di eventuali variazioni di rilievo del numero di aziende partecipanti all'AC rispetto all'anno precedente.
3. Nell'espletare i propri compiti il partner contrattuale deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a. AC-DC: prescrizioni generali concernenti la presentazione dei conti, direttive incluso il piano contabile (piano contabile PMI agricoltura, piano contabile e di assunzione dei costi AC-DC per il camp. conduzione aziendale) e indicazioni sulla struttura dei dati per la loro trasmissione.
b. Catalogo dei dati AC-DC e AC-IAA.
c. Piano di selezione secondo l’articolo 7.
2 Nel campione situazione reddituale la tipologia AC2015 è utilizzata a partire dall’anno contabile 2014. Per i campioni conduzione aziendale e IAA il passaggio dalla tipologia aziendale FAT99 a AC2015 avrà luogo in un secondo tempo.
d. Modalità di trasmissione dei dati.
- Fino al raggiungimento del valore target, di base è possibile partecipare all’AC-IAA senza fornire una chiusura contabile.
- Se la partecipazione all’AC-IAA supera il valore target dell’UFAG; dopo due anni di rilevazione (anno in cui ha luogo la fornitura di dati ad Agroscope) l’UFAG, previa consultazione del GAP, può utilizzare la fornitura parallela di una chiusura contabile (x.xx. camp. situazione reddituale o conduzione aziendale) come criterio di selezione o d’indennizzo giusta l’articolo 9 capoverso 3.
- Ogni anno l’UFAG fissa un valore target e lo pubblica su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
4. Per l'AC-IAA, le parti contrattuali offrono assistenza agli agricoltori secondo il concetto formazione e supporto (art. 5 lett. c) e garantiscono:
a. Il supporto per l'installazione del software per la rilevazione dei dati e per la registrazione iniziale dei dati dell'azienda in collaborazione con gli agricoltori e i rappresentanti del proprietario del software messo a disposizione dall'UFAG.
b. La collaborazione con i rappresentanti del proprietario del software per corsi rivolti agli agricoltori per imparare a usare il software per la rilevazione dei dati.
c. Il sostegno alle aziende nella registrazione dei dati nel corso della campagna di rilevazione.
Art. 4 Compiti di Agroscope
Agroscope gestisce l'AC e svolge i seguenti compiti:
a. Stesura ed eventuale adeguamento dei piani di selezione per l'AC-DC e l'AC-IAA (art. 7).
b. Allestimento dei cataloghi dei dati per l'AC-DC e l'AC-IAA in collaborazione con i rappresentanti delle fiduciarie agricole. I cataloghi dei dati contengono la lista dei dati, le direttive e le indicazioni sulla struttura dei dati per la fornitura.
c. Allestimento di una piattaforma Internet per la trasmissione dei dati da parte del partner contrattuale. Agroscope è responsabile di tale piattaforma Internet.
d. Gestione di un server per lo svolgimento di test di plausibilità online.
e. Riscontro ai partner contrattuali sulla correttezza dei dati forniti ed eventualmente richiesta di correzione (se i dati non sono corretti o plausibili).
f. Sviluppo e aggiornamento dei metodi per il calcolo degli IAA e per l'analisi dei dati contabili.
g. Valutazione dei risultati contabili e degli IAA nonché allestimento delle relative statistiche annuali.
h. Archiviazione dei dati AC-DC e AC-IAA.
i. Calcolo dell'indennizzo ai singoli partner contrattuali entro il 31 ottobre secondo le disposizioni dell'articolo 9 e inoltro delle distinte di pagamento all'UFAG.
j. AC-IAA: amministrazione delle licenze di software acquistate dall'UFAG.
Art. 5 Compiti dell'UFAG
L'UFAG svolge i seguenti compiti:
x. Xxxxxxxxxx della rilevazione e della trasmissione dei dati da parte dei partner contrattuali secondo l'articolo 9.
b. Approntamento di una dichiarazione di consenso per gli agricoltori su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Con questa essi acconsentono alla fornitura dei dati all'AC e vengono informati sul loro impiego.
c. AC-IAA:
- Finanziamento del software (compresi manutenzione e sviluppo) messo a disposizione dei partner contrattuali e degli agricoltori per la rilevazione dei dati.
- Messa a punto del concetto formazione e supporto, finanziamento dei corsi e perfezionamento per i partner contrattuali e gli agricoltori nel settore dell'AC-IAA e del software per la rilevazione dei dati. Il concetto formazione e supporto è consultabile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e può essere adeguato dall'UFAG a seconda delle necessità e d'intesa con l'Associazione fiduciaria agricola svizzera (fidagri). I partner contrattuali sono informati attivamente delle modifiche apportate.
Art. 6 Proprietà e utilizzo dei dati
1. I dati forniti all'AC sono proprietà della Confederazione (rappresentata da Agroscope e dall'UFAG).
2. I dati dell'AC possono essere utilizzati a scopo di ricerca e pubblicazione nel quadro dei progetti di Agroscope, dell'UFAG e dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
3. I risultati della rilevazione sono pubblicati in maniera che sia impossibile risalire a persone e aziende e nemmeno alla condotta delle singole aziende.
4. A scopo di ricerca e studio è possibile trasmettere dati pseudonimizzati dell'AC a scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi di dati pseudonimizzati è possibile se questi operano su mandato della Confederazione. Prima di trasmettere dati a terzi si consulta il GAP. L'utilizzo dei dati avviene in stretta collaborazione con Agroscope.
5. I dati rilevati per l'AC non possono essere impiegati a scopo di controllo in relazione ai pagamenti diretti o ad altre misure della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 7 Piano di selezione delle aziende
Il piano di selezione delle aziende viene sottoposto al parere del GAP e approvato dall'UFAG.
Art. 8 Licenze per il software per la rilevazione dei dati AC-IAA
1. La rilevazione dei dati per l'AC-IAA avviene esclusivamente mediante un software messo a disposizione dall'UFAG.
2. L'UFAG rimane il titolare delle licenze per il software.
3. I partner contrattuali possono richiedere licenze per gli agricoltori presso Agroscope. Queste vengono restituite quando l'azienda non partecipa più all'AC-IAA.
Art. 9 Indennizzo
1. Il partner contrattuale viene indennizzato per ogni chiusura direttamente dall'UFAG. Decide lui stesso la quota di indennizzo da corrispondere all'agricoltore.
2. Ogni chiusura viene rimborsata in base a una modalità d'indennizzo specifica per l'AC-DC e l'AC- IAA. A partire dal 31 ottobre su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è possibile consultare le modalità d'indennizzo applicabili al prossimo anno di rilevazione. Le modifiche alle modalità per l’AC-IAA giusta l’articolo 3 capoverso 3 lettera d vanno comunicate un anno prima.
3. Il calcolo dell'indennizzo deve tener conto dell'importo totale disponibile per l'AC-DC e l'AC-IAA. L'indennizzo per azienda dipende dal numero di aziende che partecipano all'AC-DC e all'AC-IAA e può venir calcolato tenendo conto dei seguenti criteri:
a. Forfait di base
b. Dispendio del partner contrattuale e dell'agricoltore per la rilevazione dei dati per una chiusura (x.xx. numero di dati inseriti; strato cui appartiene l'azienda; numero di rami di produzione per cui sono stati forniti dati, ecc.)
c. Eventuale regolazione del campione per rispettare il piano di selezione
d. Continuità della fornitura dei dati
e. Assicurazione della qualità dei dati
x. Xxxxx necessari per la rilevazione e la trasmissione dei dati
g. Dispendio per il reperimento
4. A maggio dell'anno della chiusura il partner contrattuale può richiedere all'UFAG il versamento di un acconto del 40 per cento dell'indennizzo previsto. Il saldo sarà pagato prima della fine dell'anno. Se l'acconto supera l'indennizzo finale, il partner contrattuale è tenuto a restituire la differenza all'UFAG.
5. Le chiusure non sufficientemente plausibili non vengono indennizzate. In tal caso il partner contrattuale va informato. Questi può inoltrare una versione corretta a condizione che sia rispettato l'ultimo termine utile per l’inoltro (prima settimana di agosto).
6. È fatta salva una riduzione dei versamenti che l'UFAG è tenuto a fare in conformità a quanto convenuto su decisione del Consiglio federale o del Parlamento.
Art. 10 Termini di fornitura
La fornitura dei dati da parte del partner contrattuale ad Agroscope è possibile a marzo, maggio e agosto.
I termini di fornitura sono fissati soltanto nei giorni da martedì a venerdì. Al più tardi al 31 dicembre su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è possibile consultare i termini di fornitura per il prossimo anno di rilevazione.
Art. 11 Modifiche del contratto
Le aggiunte e le modifiche al presente contratto o a parti di esso sono valide soltanto se le parti le hanno convenute per scritto.
Art. 12 Violazione del contratto
In caso di violazione del contratto l'UFAG può sospendere i pagamenti fino a che non siano state fornite le prestazioni stabilite. L'UFAG può esigere la restituzione degli importi già versati.
Art. 13 Controllo
1. Il Controllo federale delle finanze e l'UFAG possono esercitare in qualsiasi momento i loro diritti di controllo e d'informazione su tutti gli elementi del presente contratto; possono delegare l'esercizio di tali diritti anche a esperti esterni all'Amministrazione federale.
2. Il partner contrattuale concede in qualsiasi momento agli organi di controllo il diritto di consultare gli atti e di accedere agli impianti nonché è disponibile per qualsiasi ulteriore informazione.
3. In caso di delega dei lavori a terzi su base contrattuale, il partner contrattuale provvede affinché le persone cui sono stati affidati mandati su contratto concedano agli organi di controllo i diritti di cui al capoverso 2.
4. Gli organi di controllo sono vincolati al segreto d'ufficio e nel trattamento di dati personali rispettano le prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Art. 14 Durata del contratto
1. Il presente contratto è valido a tempo indeterminato dall'atto della sottoscrizione.
2. Può essere modificato o disdetto dalle parti con effetto alla fine di un periodo di rilevazione con un preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 15 Controversie sul contratto
1. In caso di divergenze di opinioni le parti s'impegnano in buona fede a cercare un accordo il più possibile rapido e consensuale.
2. Se le divergenze di opinione non possono essere appianate o le parti non convengono su un piano di mediazione entro 10 giorni feriali, il caso può essere portato in tribunale.
3. Il Tribunale amministrativo federale decide in prima istanza in merito alla controversia sorta dal presente contratto.
Art. 16 Parti integranti del presente contratto
1. Le parti integranti del presente contratto sono:
- il contratto
- le Condizioni generali della Confederazione per commesse di servizi del maggio 2012.
2. Le condizioni generali del partner contrattuale sono escluse.
Berna, il ............................................ ……………, il …………………………..
Per la Confederazione Svizzera
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Per il Partner contrattuale
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Xxxxxx Xxxxx
Responsabile Unità di direzione Politica, diritto e risorse
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Nome:……………………………………………………
Funzione:………………………………………………..
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Xxxxxx Xxxxxx
Responsabile Settore Politica agricola
Zurigo, il .........................................
Stazione di ricerca Agroscope
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Nadja El Benni
Competitività e valutazione del sistema
...........................................................................
Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx e ambiente
In triplice copia
Allegate:
- Condizioni generali della Confederazione per commesse di servizi