COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) XXXXX XXXXXXXX VELI Membro designato dalla Banca d'Italia (BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) XXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX
Seduta del 27/04/2021
FATTO
In data 18.6.2013 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento per complessivi 29.760,00 euro, da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto della pensione in 120 rate di 248,00 euro ciascuna.
Il finanziamento veniva estinto anticipatamente il 30.9.2018, dopo il pagamento di 62 rate di rimborso.
La ricorrente, proposto infruttuosamente reclamo, chiede che l’Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell’estinzione anticipata, delle commissioni versate, per complessivi 1.158,32 euro, oltre ad interessi legali.
L’intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:
- che la sentenza cd. Lexitor “non è applicabile al caso di specie per plurime ragioni”, in particolare in quanto le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non hanno efficacia tra privati;
- che il modulo del contratto in oggetto viene “costantemente riconosciuto dall’ABF e dal giudice ordinario come conforme alla legge”;
- che, quanto alla provvigione dell’intermediario del credito, come si evince dalla “legenda esplicativa” contenuta nell’allegato al modulo Secci, l’attività espletata dall’intermediario
del credito è sempre di natura up-front, in quanto sia nella veste di agente che in quella di intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B., si concretizza in un’attività di proposizione o distribuzione dei prodotti finanziari ed eventuale sottoscrizione dei relativi contratti;
- che la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta da un intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B., è stata espletata attraverso dipendenti dell’intermediario stesso ovvero da agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’O.A.M.;
- che l’accordo distributivo tra la resistente e l’intermediario ex art. 106 T.U.B. intervenuto nel contratto in esame (allegato 4 alle controdeduzioni) circoscrive l’oggetto dell’attività alla mera promozione e collocamento del finanziamento e il relativo importo è stato oggetto di fatturazione da parte del soggetto terzo e di relativa liquidazione da parte dell’intermediario (cfr. fattura, allegato 5 alle controdeduzioni);
- che, quanto al premio assicurativo, l’intermediario ha provveduto a corrispondere alla ricorrente, a seguito del reclamo, la somma di 385,30 euro, secondo quanto comunicato dalla compagnia assicurativa alla luce delle condizioni contrattuali portati a conoscenza ex ante della ricorrente al momento della sottoscrizione delle polizze.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’art. 125 sexies T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.
Tenuto conto dell’estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza dell’11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. “sentenza Lexitor”), statuendo che l’art. 125 sexies T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura up-front ed esclusi solo gli oneri erariali.
Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri up-front, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.
In quest’ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Diversamente, per i costi di natura recurring nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’Arbitro.
A tale proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo up-front e recurring e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere recurring.
Con riguardo agli oneri assicurativi, si richiama il principio per cui il loro rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio pro rata temporis, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere ex ante piena cognizione dell’esistenza del criterio alternativo. Nella fattispecie, si osserva che non consta agli atti documentazione riguardante la pattuizione di un criterio alternativo a quello pro rata temporis per il rimborso del premio assicurativo.
Nel caso di specie, l’intermediario ha trasmesso, per quanto concerne la “polizza rischio vita”, la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione della ricorrente per l’avvenuto ritiro del fascicolo informativo, nonché il fascicolo informativo, privo di sottoscrizione della cliente ma della stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data (ediz. marzo 2013) compatibile con quella di stipula del contratto, riportante la clausola di estinzione anticipata; e, per quanto concerne la “polizza rischio impiego”, la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione della ricorrente per l’avvenuto ritiro del fascicolo informativo, nonché il relativo fascicolo informativo della stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data (ediz. marzo 2013) compatibile con quella di stipula del contratto.
E’ orientamento condiviso da tutti i Collegi ABF considerare applicabili le condizioni di polizza, in quanto sono richiamate nel contratto di finanziamento e indicano il criterio di rimborso, anche se non riportano una formula di calcolo.
Per quanto concerne il rimborso della quota non goduta dei premi assicurativi, parte ricorrente dà atto dell’avvenuto rimborso da parte dell’intermediario di 385,30 euro. L’intermediario allega la comunicazione ricevuta dalla compagnia assicurativa, precisando che il rimborso dei premi assicurativi non maturati è avvenuto secondo le condizioni contrattuali portate a conoscenza ex ante della ricorrente al momento della sottoscrizione della polizza.
Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo, purché oggetto di domanda: cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.
Si riporta dunque di seguito una tabella degli importi dovuti, elaborata sulla base degli elementi agli atti e degli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF:
L’importo non coincide con la somma richiesta dalla ricorrente (1.158,32 euro), che ha utilizzato il criterio pro rata temporis per il rimborso di tutte le voci di costo richieste.
Si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all’entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l’importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all’unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 584,00 (cinquecentoottantaquattro/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1