Art. 1 - Tutela dell’immagine del Committente e del Marchio
Art. 1 - Tutela dell’immagine del Committente e del Marchio
Il soggetto incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto (di seguito “Fornitore”) si impegna a svolgere le prestazioni contrattuali descritte nel contratto di sponsorizzazione nel rispetto del buon nome, dell’immagine e del decoro del Committente, nonché degli eventuali marchi registrati e non registrati, compresi loghi e segni distintivi (di seguito “Marchi”) di cui A2A o le società del Gruppo siano titolari.
Qualora con la sottoscrizione del Contratto il Committente intenda autorizzare il Fornitore all’uso dei Marchi,
- tale autorizzazione sarà limitata alla sola esecuzione della prestazione per durata e scopo;
- i Xxxxxx dovranno essere custoditi materialmente dal Fornitore, il quale non potrà modificarli né in colori o proporzioni e dovrà evitare qualunque comportamento che possa arrecare nocumento al carattere distintivo dei Marchi stessi;
- a seguito di semplice richiesta scritta del Committente ed anche senza necessità di motivazione, il Fornitore dovrà cessare immediatamente l'utilizzo dei Marchi, eliminandoli dai propri archivi anche elettronici e ritirando e distruggendo ogni materiale cartaceo che li riporti, dando conferma scritta dell'avvenuta rimozione e/o distruzione del cartaceo entro 10 giorni solari dalla richiesta;
- qualunque materiale pubblicitario che contenga i Xxxxxx dovrà rispettare le norme del codice civile sulla concorrenza e quelle di settore.
Resta inteso che il Fornitore dovrà tenere completamente indenne il Committente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole conseguente all'uso dei Marchi, ed a rifondere ogni danno diretto od indiretto procurato, inclusi i relativi danni all'immagine.
Art. 2 – Documenti contrattuali
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali, l’ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.
Art. 3 – Corrispettivo e imposte
Il corrispettivo indicato nel Contratto è al netto di I.V.A. e di eventuali versamenti dovuti a casse professionali; esso non potrà essere variato in corso di esecuzione della prestazione, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge, specificatamente applicabili.
Art. 4 – Informazioni confidenziali
Il Fornitore è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni relative al Committente o al gruppo societario di cui fa parte, scambiate durante l’esecuzione del contratto di sponsorizzazione, adottando tutte le misure atte a garantirne un’adeguata tutela e al fine di assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto.
In particolare, fatta salva l’esplicita autorizzazione rilasciata in forma scritta dal Committente, al Fornitore è fatto divieto di cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto delle informazioni confidenziali a terzi.
Il Fornitore è tenuto a rispondere nei termini indicati nel presente articolo anche per l’operato e i comportamenti dei suoi dipendenti e degli altri ausiliari comunque definiti.
Al termine del Contratto, per qualsiasi motivo determinato, il Committente avrà la facoltà di chiedere al Fornitore la restituzione o la prova della distruzione delle informazioni confidenziali in possesso del Fornitore che risulti di interesse del Committente riottenere o distruggere.
Art. 5 – Conflitti di interesse
Il Fornitore garantisce di non essere in situazioni che, nell’esecuzione del contratto di sponsorizzazione, determinino o possano determinare conflitti di interesse. Qualora nell’esecuzione del contratto di sponsorizzazione dovessero sopravvenire conflitti di interesse, il Fornitore dovrà immediatamente darne comunicazione scritta al Committente, fornendo altresì i dati e le informazioni ritenute idonee ed opportune per la gestione di tali conflitti. E’ fatta salva la facoltà del Committente di risolvere il contratto ai sensi dell’Art. 16 delle presenti Condizioni Generali.
Art. 6 – Comunicazioni fra le parti
Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta, anche elettronica. A questo proposito, entrambe le parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, ad adottare tutte le procedure più adatte secondo gli standard tecnologici di settore per la protezione del proprio sistema informatico, ivi inclusa l’identificazione e la neutralizzazione dei virus informatici.
Art. 7 – Permessi, brevetti, licenze e autorizzazioni
Il Fornitore garantisce il possesso di tutti i permessi, i brevetti, le licenze e le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto.
Il Fornitore terrà indenne il Committente per qualsiasi costo sopportato o danno subito in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni dei permessi, brevetti, licenze o autorizzazioni, ivi compresi i modelli di utilità, e i diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi, ai mezzi ed agli strumenti utilizzati dal Fornitore nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto di sponsorizzazione.
Art. 8 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme
Il Fornitore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinché vengano rispettate tutte le norme in vigore in materia di sicurezza e protezione ambientale, nonché tutte le eventuali prescrizioni specifiche delle competenti Autorità vincolanti per l’esecuzione del contratto di sponsorizzazione.
Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà il diritto del Committente alla risoluzione del contratto ed al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Fermo restando quanto precede, risiedono nelle esclusive competenze e responsabilità del Fornitore tutte le attività relative all’evento oggetto della sponsorizzazione. A tal fine, il Committente deve intendersi estraneo a qualsivoglia rapporto contrattuale e/o extracontrattuale intrapreso dal Fornitore con terzi ai fini della realizzazione dell’evento oggetto della sponsorizzazione.
Art. 9 – Esclusione della rappresentanza
Salvo esplicita diversa indicazione nel contratto, la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione non conferisce alcun potere al Fornitore di agire in nome e per conto del Committente o di altra società del Gruppo A2A.
Art. 10 – Ritardo nell’adempimento
Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nel Contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.
Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo Art. 12 delle presenti Condizioni Generali.
Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Art. 11 – Fatturazione e pagamenti
1) Fatture
Il Fornitore dovrà inviare al Committente la fattura in originale. Nelle fatture devono essere specificati il numero e la data del Contratto.
L’intestazione e l’indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.
Gli importi fatturati devono essere assoggettati all’I.V.A. secondo le norme in vigore.
2) Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.
I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario nel rispetto delle disposizioni di dettaglio contenute nel Contratto.
Art. 12 – Termini essenziali
Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali sono da intendersi posti come essenziali nell’interesse del Committente.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1457 c.c., anche qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’Art. 16 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.
La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.
Art. 13 – Diritto di recesso
Senza obbligo di preavviso a carico del Committente, causa sufficiente di estinzione del contratto di sponsorizzazione sarà il verificarsi di mutate esigenze economico – organizzative o sopravvenute valutazioni connesse all’attività oggetto della sponsorizzazione tali da rendere non più di interesse del Committente le prestazioni contemplate nel Contratto.
In tutti i casi sopra indicati, il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate, senza che l’importo massimo previsto costituisca vincolo.
Art. 14 – Forza maggiore
Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti a accertate cause di forza maggiore il Fornitore è esente da penali e dall’obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente. Resta salvo il diritto del Committente di risolvere il contratto nei termini di cui all’Art. 16 delle presenti Condizioni Generali
Art. 15 – Verifiche e controlli
Il Committente si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sull’operato del Fornitore.
Pertanto, il Fornitore dovrà presentare al Committente, dietro Sua semplice richiesta, tutta la documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento delle prestazioni contrattualmente previste.
Art. 16 – Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:
1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;
4) violazione delle previsioni di cui all’art.1 delle presenti Condizioni Generali;
5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'Art. 12 delle presenti Condizioni Generali;
6) protrarsi per oltre 60 giorni dell’evento che ha generato la forza maggiore di cui all’art. 14;
7) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni indicate nell'Art. 7 delle presenti Condizioni Generali;
8) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale del Fornitore;
9) gravi inosservanze da parte del Fornitore alle disposizioni legislative in materia di sicurezza (con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e protezione ambientale;
10) conflitti di interesse che, ad insindacabile giudizio del Committente, non consentano il regolare svolgimento del servizio.
Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, il Committente si riserva di riconoscere al Fornitore le sole prestazioni che, a proprio insindacabile giudizio, siano da ritenersi pienamente conformi alle prescrizioni contrattuali.
Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Art. 17 – Divieto di cessione del Contratto e del credito Al Fornitore è fatto divieto di cedere il Contratto.
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della prestazione dei servizi non può essere ceduto (art. 1260, secondo comma, c.c.).
Art. 18 – Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, ivi comprese le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Luogo, data Il Fornitore
Ai sensi dell'art. 1341 c.c., nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:
art. 10 - Ritardo nell’adempimento; art. 11 - Fatturazione e pagamenti; art. 12 - Termini essenziali;
art. 13 - Diritto di recesso; art. 14 – Forza maggiore;
art. 16 - Clausola risolutiva espressa;
art. 17 - Divieto di cessione del Contratto e del credito; art. 18 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.
Il Fornitore