ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
EX ART. 37,38 e 39 DEL GDPR REG. UE 679/2016
tra
STUDIO CONSULENZE PRIVACY della dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxx, con sede in Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Senior, 13 – 00000 Xxxxxx (XX), iscritta al Registro delle Imprese di Rimini, P.I. 03194980409 ,C.F. PCAGRM69A67, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxx
- da una parte -
E
MAGGIOLI s.p.a con sede in Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxx xxx Xxxxxxx, 0 iscritta al Registro delle Imprese di Rimini, Partita Iva 02066400405, in persona del procuratore speciale Xxxxx Xxxxx, giusta procura speciale rilasciata a rogito del Notaio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in data 20/02/2018, Rep. N. 39806 Racc. n. 19258 (di seguito denominata “MAGGIOLI”)
- dall’altra parte-
PREMESSO CHE
A. Maggioli Spa si impegna ad avvalersi in via preferenziale della collaborazione dello STUDIO CONSULENZE PRIVACY per la fornitura ai propri clienti del servizio di Responsabile per la protezione dei dati D.P.O.;
B. STUDIO CONSULENZE PRIVACY è in possesso di un know-how altamente specialistico in materia di protezione dei dati personali;
C. STUDIO CONSULENZE PRIVACY svolge inoltre attività di formazione e consulenza ai soggetti pubblici e privati attinenti il D.Lgs 196/2003 e il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 anche avvalendosi di uno staff di dipendenti e collaboratori con esperienza pluriennale nel settore;
X. XXXXXXXX s.p.a. fornisce ai soggetti pubblici e privati una pluralità di prodotti e servizi tra i quali editoria, modulistica, consulenza, formazione, software, tecnologie e servizi in outsourcing;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - OGGETTO
Con il presente accordo quadro Maggioli potrà suggerire al proprio cliente, lo STUDIO CONSULENZE PRIVACY per il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (Dpo), così come previsto dall’articolo 37 del Regolamento Europeo 2016/679.
In seguito all’affidamento del servizio da parte del cliente a Maggioli, lo STUDIO CONSULENZE PRIVACY. indicherà alla stessa Maggioli entro i successivi 3 giorni i dati di contatto della persona fisica referente.
Il presente accordo quadro potrà essere utilizzato dalle parti anche in occasione di partecipazione a gare d’appalto o procedure negoziate o trattative dirette ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs 50/2016.
Art 2 - ATTIVITA’ DELLE PARTI
- STUDIO CONSULENZE PRIVACY metterà a disposizione il proprio know how specialistico per realizzare il servizio di cui al precedente art. 1).
- Tale servizio potrà essere svolto con modalità telematiche e utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ITC), garantendo il costante coinvolgimento periodico del DPO anche attraverso conference call e riunioni telematiche.
- MAGGIOLI si occuperà di curare le fasi di commercializzazione, gestione organizzativa e amministrativa del servizio di cui al precedente art. 1).
Tale accordo sarà valido anche a fronte della costituzione di newCo il cui socio sarà la firmataria Xxxxxxxxxxx Xxxx e ad alla stessa società potrà essere trasferito il presente accordo senza ulteriori adempimenti ritenendo con la sottoscrizione del presente già autorizzata la cessione.
Art. 3 - ACCORDO ECONOMICO
Per il servizio oggetto del presente Accordo MAGGIOLI emetterà fattura al cliente finale. A sua volta, MAGGIOLI riconoscerà a STUDIO CONSULENZE PRIVACY i compensi pattuiti di volta in volta a seconda alle caratteristiche e contenuti del servizio richiesto sulla base del listino prezzi allegato A).
Tale offerta non potrà essere oggetto di revisioni, in particolare nelle parti relative alle competenze economiche.
Art. 4 - GARANZIE
STUDIO CONSULENZE PRIVACY. garantisce:
- la conformità del Servizio e la loro esecuzione a perfetta regola d'arte anche attraverso lo staff di collaboratori e dipendenti;
- la propria responsabilità per l’eventuale risarcimento del danno in caso di dolo o colpa grave.
Art. 5 - DURATA, CESSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata annuale a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo e non è ammesso il rinnovo tacito.
Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento con preavviso di novanta giorni da comunicare alla controparte tramite PEC.
Art. 6 - TERMINI di PAGAMENTO
La liquidazione e il pagamento delle fatture emesse da STUDIO PACI & C. S.R.L. o da Maggioli spa avverrà entro il termine di 60 gg. fine mese.
In relazione all’utilizzo del presente accordo ai fini dell’esecuzione di appalti pubblici, le parti si impegnano al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della l. 136/2010". Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge. Il presente contratto si risolverà di diritto nell’ipotesi in cui:
a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) le parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l’inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto).
Il pagamento delle fatture di cui sopra dovrà necessariamente essere effettuato sul conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, appositamente comunicato dalle parti con il documento ivi allegato, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale indicando espressamente al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto).
Art. 7 - PRIVACY
Le parti in oggetto reciprocamente si autorizzano al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 e del GDPR, per l’assolvimento di tutti gli adempimenti strettamente connessi e collegati al presente accordo.
Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua scadenza, a non divulgare,direttamente o indirettamente, e a non utilizzare per nessun fine o in nessun caso (salvo l’ipotesi che siano divenuti di pubblico dominio per un fatto estraneo al suo fatto e/o colpa) qualsiasi informazione commerciale e/o tecnica relativa alla controparte della quale sia venuta a conoscenza nel corso del rapporto.
Art. 8 - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001
STUDIO CONSULENZE PRIVACY dichiara di avere preso visione del modello organizzativo adottato da XXXXXXXX S.p.a., nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 231/2001, con riferimento alle operazioni ed attività di interesse dell’accordo. Per tali finalità le Parti che sottoscrivono il presente atto si impegnano – con riferimento alle operazioni ed iniziative di interesse del presente accordo - a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto delle normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale.
Art- 9 RESPONSABILITÀ’ E CONTROVERSIE
Per quanto qui non espressamente disposto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto.
Per tutte le controversie relative al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Rimini.
Le parti precisano che il presente accordo NON è assolutamente un contratto di agenzia, di rappresentanza o di mandato.
Rimini, 2 maggio 2018
STUDIO CONSULENZE PRIVACY Xxxxx Xxxxx per MAGGIOLI spa
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Partner dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli o paragrafi del presente contratto: 2, 3, 4, e 9.
Rimini, 2 maggio 2018