Contratto di assicurazione
LINEA PROTEZIONE
PERSONA
postaprotezione prestito
Contratto di assicurazione
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni Contrattuali, il Modulo di Denuncia Sinistro e il Modulo Reclami deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
postaprotezione prestito
Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde
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Indice
Glossario PAG. 3
Nota Informativa ............................................................................................................ PAG. 5
A - Informazioni relative alle imprese assicuratrici............................................ PAG. 5
B - Conflitti di interesse relativi alle Società ........................................................ PAG. 5
C - Informazioni relative al contratto ................................................................................ PAG. 5
Condizioni Contrattuali per le garanzie delle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A. e le Società Poste Vita S.p.A. (n. 00003)
e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003)............................................................................ PAG. 8
Art. | 1 - Informazioni Generali PAG. | 8 |
Art. | 1.1 - Durata e decorrenza delle garanzie PAG. | 8 |
Art. | 1.2 - Limiti assuntivi PAG. | 8 |
Art. | 1.3 - Premio di assicurazione PAG. | 8 |
Art. | 1.4 - Beneficiario PAG. | 8 |
Art. | 1.5 - Anticipata estinzione del Prestito PAG. | 8 |
Art. | 1.6 - Pagamento delle prestazioni PAG. | 8 |
Art. | 1.7 - Modalità di liquidazione dei sinistri PAG. | 9 |
Art. | 1.8 - Recesso dell’Assicurato PAG. | 9 |
Art. | 1.9 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società PAG. | 9 |
Art. 1.10 - Cambio di attività o professione ..............................................................................PAG. 9
Art. 1.11 - Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato ..................................................................PAG. 9
Art. 1.12 - Determinazione della prestazione assicurata ........................................................PAG. 9
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di surrogazione ..........................................................................PAG. 9
Art. 1.14 - Prescrizione ............................................................................................................PAG. 9
Art. 1.15 - Imposte e tasse ......................................................................................................PAG. 9
Art. 1.16 - Regime fiscale dei premi ........................................................................................PAG. 9
Art. 1.17 - Regime fiscale delle somme corrisposte ................................................................PAG. 10
Art. 1.18 - Rinvio alle norme di legge ......................................................................................PAG. 10
Art. 1.19 - Foro competente e legislazione applicabile ............................................................PAG. 10
Art. 1.20 - Obblighi del Contraente ..........................................................................................PAG. 10
Art. 1.21 - Disdetta dell’Assicurato dalle garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita ..........PAG. 10 Art. 1.22 - Reclami....................................................................................................................PAG. 10 Art. 1.23 - Lingua in cui è redatto il contratto ..........................................................................PAG. 10
Art. 1.24 - Informativa in corso di contratto ..............................................................................PAG. 10
Art. 1.25 - Xxxxxxxx e riduzione ................................................................................................PAG. 10
Art. 2 Garanzia A
Assicurazione temporanea in caso di morte, a premio unico
e a capitale decrescente............................................................................................................PAG. 10
Art. 2.1 - Prestazione assicurata ............................................................................................PAG. 10
Art. 2.2 - Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità ......................................PAG. 11
Art. 2.3 - Esclusioni ................................................................................................................PAG. 11
Art. 2.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi ..................................................................PAG. 11
Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni ..................................................................................PAG. 11
Art. 2.6 - Non pignorabilità e non sequestrabilità ..................................................................PAG. 12
Art. 3 Garanzia B
Assicurazione di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia,
a premio unico PAG. 12
Art. 3.1 - Prestazione assicurata ............................................................................................PAG. 12
Art. 3.2 - Esclusioni ................................................................................................................PAG. 12
Art. 3.3 - Tumulti ....................................................................................................................PAG. 13
Art. 3.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi ..................................................................PAG. 13
Art. 3.5 - Termini di carenza ..................................................................................................PAG. 13
Art. 4 Garanzia C
Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia,
a premio unico (garanzia riservata ai lavoratori autonomi) ........................................................PAG. 13
Art. 4.1 - Prestazione assicurata ............................................................................................PAG. 13
Art. 4.2 - Esclusioni ................................................................................................................PAG. 13
Art. 4.3 - Tumulti ....................................................................................................................PAG. 13
Art. 4.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi ..................................................................PAG. 13
Art. 4.5 - Termini di carenza ..................................................................................................PAG. 14
Art. 5 Garanzia D
Assicurazione grave malattia a premio unico
(garanzia riservata ai non lavoratori) ....................................................................................................PAG. 14
Art. 5.1 - Prestazione assicurata ............................................................................................PAG. 14
Art. 5.2 - Esclusioni ................................................................................................................PAG. 14
Art. 5.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi ..................................................................PAG. 14
Art. 5.4 - Termini di carenza ..................................................................................................PAG. 14
Art. 6 Garanzia E
Assicurazione di disoccupazione a premio unico
(garanzia riservata ai lavoratori dipendenti) ..............................................................................................PAG. 14
Art. 6.1 - Prestazione assicurata ........................................................................................................PAG. 14
Art. 6.2 - Esclusioni ................................................................................................................................PAG. 14 Art. 6.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi ............................................................................PAG. 15 Art. 6.4 - Termini di carenza ................................................................................................................PAG. 15
Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri ......................PAG. 16 Modulo di Denuncia Sinistro ..................................................................................................PAG. 18 Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 ................................................PAG. 19
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo
30 Giugno 2003 n. 196 ..............................................................................................................PAG. 22
Modulo Reclami ............................................................................................................................PAG. 24
Glossario
Ai seguenti termini, richiamati nel contratto, le parti attribuiscono i significati di seguito riportati:
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Assicurato: il/i soggetto/soggetti richiedente/i il prestito che ha/hanno sottoscritto la Richiesta di Adesione di assicurazione nel cui interesse è stipulata l’assicurazione.
Assicuratore/Società: a seconda delle garanzie assicurative prestate:
• per la garanzia Morte: Poste Vita S.p.A. (sede legale e direzione generale: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx)
• per le altre garanzie: Poste Assicura S.p.A. (sede legale: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx)
Azienda privata: ogni soggetto giuridico che non sia Ente Pubblico.
Beneficiario: il soggetto al quale viene corrisposta la prestazione prevista dalla presente polizza, ossia l’Ente Erogante, salvi i casi di cui all’Art. 1.6 delle Condizioni Contrattuali, nei quali il capitale assi- curato o l’indennizzo saranno corrisposti all’As- sicurato o agli eredi legittimi o alle persone che l’Assicurato medesimo ha espressamente designato.
Carenza: periodo di tempo successivo all’adesione durante il quale le coperture assicurative non sono operanti e pertanto l’eventuale sinistro non è indennizzabile.
Contraente: Poste Italiane S.p.A. che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.
Contratto di Prestito: il contratto di prestito tra l’Ente Erogante e l’Assicurato dal quale derivano le prestazioni oggetto della presente Polizza Collettiva.
Decorrenza: dalle ore 24 del giorno in cui il prestito viene effettivamente erogato a condizione che:
• sia stato corrisposto il premio contrattualmente
previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società.
Ente Erogante: si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all’Albo delle Banche e capogruppo del gruppo
Deutsche Bank - soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari soggetto che eroga il Finanziamento ai sensi degli Artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il “T.U.B.”).
Franchigia: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo.
Inabilità temporanea totale: la perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria normale attività.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obietti- vamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assor- bimento di sostanze; l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle ma- lattie tropicali; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di
ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei
xxxxxxx; le xxxxx xxxxxxxxxx, con esclusione di ogni
altro tipo di ernia;
gli infortuni subiti in stato di malore
o di incoscienza.
Invalidità totale permanente: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60% della totale.
ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo. È l’autorità incaricata di vigilare sull’attività delle imprese di assicurazione.
Lavoratore autonomo: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (vedesi definizione di
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Lavoratore Dipendente) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (reddito di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone; sono considerati Lavoratori Autonomi i cosiddetti “collaboratori coordinati e continuativi”.
Lavoratore dipendente: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno 6 mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.
Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all’art. 47, comma 1,
D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento).
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia grave: i casi di ictus, cancro, attacco cardiaco, patologia coronarica che richiede intervento chirurgico, insufficienza renale, trapianto di organi principali, come da specifiche definizioni integrate nella sezione Malattia Grave.
Morte: il decesso dell’Assicurato accaduto per qualsiasi causa.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente.
Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo i pensionati, le casalinghe.
Perdita d’impiego: lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente, qualora egli, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
• abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
• e sia iscritto negli appositi Elenchi Anagrafici in Italia, o percepisca un’indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
• e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
Il rischio assicurato è il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo ” o “messa in Mobilità” o “messa in Cassa Integrazione Guadagni Straor- dinaria”.
Polizza Collettiva: è la polizza che Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’Art. 1891 c.c., ha sottoscritto per conto della propria clientela (vale a dire i soggetti che abbiano sottoscritto un contratto di finan- ziamento rimborsabile ratealmente denominato “Mutuo BancoPosta”), rispettivamente con Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. al fine di consentire, alla clientela di cui si tratta, di poter aderire ad un pacchetto di coperture assicurative vita (Caso Morte prestata da Poste Vita S.p.A.) e danni (Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione, Malattia Grave prestate da Poste Assicura S.p.A.).
Poste Italiane S.p.A., in qualità di contraente di dette polizze collettive, riconosce a ciascun assicurato tutti i diritti derivanti dalle coperture assicurative alle quali la medesima ha aderito.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato.
Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione.
Riserva matematica: l’importo accantonato dall’Assicuratore per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Richiesta di Adesione: il documento mediante il quale l’Assicurato esprime la propria adesione alla Polizza Collettiva.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Nota Informativa
(ai sensi del D.Lgs n° 209/05 “Codice delle Assicurazioni” e delle disposizioni ISVAP vigenti)
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Con la presente Nota Informativa, redatta ai sensi del D.Lgs n° 209/05 “Codice delle Assicurazioni” e delle disposizioni ISVAP vigenti, provvediamo a fornire le seguenti informazioni:
A. Informazioni relative alle imprese assicuratrici
Il contratto è concluso con le seguenti Società:
Poste Vita S.p.A. ha la sua sede legale e direzione generale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 0 - xxx. 00000, Xxxx, Xxxxxx, (telefono: 06.54.924.1 - fax 00.00.000.000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.). Poste Vita S.p.A., iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese al n. 1.00133, capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane, è stata autorizzata all’esercizio dell’assicurazione sulla vita con provvedimento dell’ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
68 del 23 marzo 1999 ed è stata successivamente autorizzata ad estendere l’esercizio della propria attività assicurativa ai rami danni, infortuni e malattia, in forza del provvedimento n° 2462 del 14 settembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2006.
Poste Assicura S.p.A. ha la sua sede legale e direzione generale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - XXX 00000 Xxxx, Xxxxxx (telefono: 06.549241- fax: 00.00000000 - sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx). Poste Assicura S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010.
Poste Assicura S.p.A., iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è una società del Gruppo Assicurativo Poste Vita, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane.
B. Conflitti di interesse relativi alle Società
B1. Poste Vita S.p.A.:
Si richiama l’attenzione dei sottoscrittori della polizza sulla circostanza che l’intermediario collocatore della polizza stessa, Poste Italiane
S.p.A. iscritta nella sezione D del registro degli intermediari assicurativi, ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione della polizza vita, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce una provvigione per l’attività di distribuzione delle polizze tramite la rete degli Uffici Postali.
In particolare Poste Vita S.p.A. ha definito quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le
situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Poste Italiane o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.
Poste Vita S.p.A. ha definito idonee procedure operative per l’individuazione e gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interessi.
Si precisa che, in ogni caso, Poste Vita S.p.A., nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, anche in presenza di conflitto di interesse, opererà in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti.
Nessun accordo per il riconoscimento di utilità spe- cifiche è stato stipulato dalla Società con terze parti. In ogni caso l’impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
B2. Poste Assicura S.p.A.:
Si richiama l’attenzione dei sottoscrittori della polizza sulla circostanza che l’intermediario collocatore della polizza stessa, Poste Italiane
S.p.A. iscritta nella sezione D del registro degli intermediari assicurativi, ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione della polizza danni, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Assicura S.p.A., sia perché percepisce una provvigione per l’attività di distribuzione delle polizze tramite la rete degli Uffici Postali.
In particolare Poste Assicura S.p.A. ha definito quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Poste Italiane o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.
Poste Assicura S.p.A. ha definito idonee procedure operative per l’individuazione e gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interessi.
Si precisa che, in ogni caso, Poste Assicura S.p.A., nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, anche in presenza di conflitto di interesse, opererà in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti.
Nessun accordo per il riconoscimento di utilità spe- cifiche è stato stipulato dalla Società con terze parti. In ogni caso l’impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
C. Informazioni relative al contratto
I testi originali delle Condizioni Contrattuali sono disponibili anche presso l’Intermediario.
Il contratto è stato stipulato in forma collettiva da
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Poste Italiane, distributrice del “Prestito BancoPosta”, rispettivamente con Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. Le Società si impegnano a prestare alle persone fisiche, che hanno stipulato un “Prestito BancoPosta” e sottoscritto la Richiesta di Adesione di assicurazione di Postaprotezione Prestito e pagato i relativi premi unici, un insieme di garanzie formanti un pacchetto unico finalizzato a consentire all’Assicurato - con le modalità e nei limiti previsti dal contratto - il rimborso totale o parziale del debito verso l’Ente Erogante, al verificarsi di taluni eventi.
L’Assicurato è la persona che accende il Prestito BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane e il Beneficiario è l’Ente Erogante.
Legge applicabile: ai Contratti sarà applicata la legge italiana.
Reclami relativi al contratto:
Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi, utilizzando, al fine di accelerare l’analisi del reclamo, il modulo allegato nell’ultima pagina del presente documento:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
oppure a mezzo fax al n°: 00.0000.0000
Lingua utilizzabile: i documenti contrattuali sono redatti in lingua italiana.
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Assicura
S.p.A. - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documen- tazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A., all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).
Informazioni specifiche alle garanzie: le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su taluni aspetti fondamentali delle garanzie e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni Contrattuali contenute in polizza.
Durata del contratto: la durata del contratto è quella espressamente indicata nel modulo di adesione senza tacita proroga.
Durata delle garanzie, periodo di carenze contrattuali e franchigie: la copertura assicurativa è riassunta nella tabella sotto riportata:
Garanzia | Prestazione | Carenza | Franchigia | Limite | Massima durata della garanzia Durata del prestito | Lavoratori autonomi | Non lavoratori | Lavoratori dipendenti | |
A Morte | Estinzione del debito residuo | Non prevista | Non prevista | Debito residuo | SI | SI | SI | ||
Invalidità Totale e B Permanente da infortunio e malattia | Xxxxxxxxxx del debito residuo | 60 giorni in caso di malattia | Non prevista | Debito residuo | Durata del prestito | SI | SI | SI | |
C | Inabilità Temporanea Totale da infortunio e malattia | Pagamento delle rate di debito | 60 giorni in caso di malattia | 60 giorni | Max 12 mensilità / 24 per contratto | Durata del prestito | SI | NO | NO |
D | Malattia Grave | Estinzione del debito residuo | 60 giorni | Non prevista | Debito residuo | Durata del prestito | NO | SI | NO |
E | Disoccupa- zione | Pagamento delle rate di debito | 60 giorni | 60 giorni | Max 12 mensilità / 24 per contratto | Durata del prestito | NO | NO | SI |
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Il premio versato dal cliente si riferisce all’intera soluzione assicurativa indicata nella tabella che precede. In considerazione della mutabilità della condizione lavorativa dell’Assicurato durante il periodo di validità dell’Assicurazione, le garanzie operanti in caso di Sinistro saranno determinate in ragione delle condizioni oggettive e soggettive dell’assicurato al momento del sinistro stesso considerato che, come precisato nella tabella che precede, talune garanzie dipendono dallo stato di lavoratore autonomo, dipendente di Enti Pubblici, non lavoratore, dipendenti assunti a tempo indeterminato da aziende private dell’Assicurato.
Le garanzie hanno termine alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso e comunque, al più tardi, alla fine del mese di compimento del 72esimo anno d’età. Le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Disoccupazione terminano inoltre alla data di pensio- namento dell’Assicurato.
Tutte le garanzie cessano comunque in caso di sinistro liquidato per Morte, Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave.
Rischi esclusi: non tutti gli eventi sono compresi nell’assicurazione. Al solo scopo esplicativo riportiamo di seguito le esclusioni operanti per tutte le garanzie. Per le esclusioni attinenti le singole garanzie, preghiamo far riferimento ai seguenti articoli delle condizioni contrattuali: Art. 2.4, Art. 3.2, Art. 4.3, Art. 5.2, Art. 6.2.
allegato, oltre a quanto previsto dall’Art. 1.2, idonea documentazione comprovante l’esito negativo del relativo test HIV.
Persone assicurabili: per tutte le garanzie sono
assicurabili le persone fisiche, di età compresa tra i 18 ed i 68 anni non compiuti, in buono stato di salute ovvero non affette da patologie che necessitino di trattamento medico continuato e non soggette (nel caso di Lavoratore Dipendente) ad una procedura di licenziamento, Mobilità o Cassa Integrazione Gua- dagni Straordinaria.
Sono esclusi:
- dolo dell’Assicurato;
- il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; tentato suicidio; sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; xxxxxxxx conseguenti all’uso di stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all’Assicurato prima della Data di Decorrenza delle coperture assicurative;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari; guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni; conta- minazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
- incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso: se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
- infezione da virus HIV, o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili, salvo che l’Assicurato presenti, in
Dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Clausola di recesso: con efficacia nei confronti di entrambe le Società, l’Assicurato può recedere dall’assicurazione entro 30 giorni dal momento dell’adesione, dandone comunicazione alle Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell’originale della Richiesta di Adesione indirizzata al seguenti recapito:
Poste Assicura S.p.A. Gestione Portafoglio Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
n. fax 00.0000.0000
Il recesso ha l’effetto di liberare l’Assicurato, le Società e il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dall’adesione dell’Assicurato alla presente assicu- razione, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Società rimborseranno direttamente all’Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente e previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio pagato al netto delle imposte e della quota di premio relativa al rischio corso.
SI INVITA L’ADERENTE A LEGGERE ATTEN- TAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DELLA SOTTO- SCRIZIONE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTEN- ZIONE ALLE CLAUSOLE CONCERNENTI LE GA- RANZIE INCLUSE E QUELLE ESCLUSE, LA DU- RATA DEL CONTRATTO NONCHÉ LA DURATA DI UNO O PIÙ PERIODI DI CARENZA CONTRAT- TUALE PREVISTI.
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Condizioni Contrattuali per le garanzie delle Polizze Collettive stipulate tra Poste Italiane S.p.A. e le Società Poste Vita S.p.A. (n. 00003) e Poste Assicura
S.p.A. (n. 00003)
Art. 1 - Informazioni Generali
Art. 1.1 - Durata e decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurate con la presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il prestito viene effettivamente erogato a condizione che:
• sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
• non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo Art. 1.2 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute o eventualmente nel questionario anamnestico.
Le garanzie hanno termine alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso e comunque, al più tardi, alla fine del mese di compimento del 72esimo anno d’età. Le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Disoccupazione terminano inoltre alla data di pensionamento dell’Assicurato.
Tutte le garanzie cessano comunque in caso di sinistro liquidato per Morte, Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave.
Sono assicurabili le persone fisiche, di età compresa
tra i 18 ed i 68 anni non compiuti, in buono stato di salute ovvero non affette da patologie che necessitino di trattamento medico continuato e non soggette (nel caso di Lavoratore Dipendente) ad una procedura di licenziamento, Mobilità o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Art. 1.2 - Limiti assuntivi
L’assunzione avviene sulla base dei dati forniti con la Richiesta di Adesione completa in ogni parte e firmata dall’Assicurato.
Art. 1.3 - Premio di assicurazione
Le garanzie assicurate vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico, il cui importo è indicato nella Richiesta di Adesione di assicurazione. Il premio, il cui onere è completa- mente a carico dell’Assicurato, viene corrisposto alle Società tramite l’Ente Erogante al momento dell’erogazione del prestito in forza del mandato irrevocabile conferito dall’Assicurato allo stesso.
Art. 1.4 - Beneficiario
Beneficiario delle prestazioni è l’Ente Erogante il
prestito.
In caso di anticipata estinzione del prestito, di vale quanto previsto al successivo Art. 1.5.
Art. 1.5 - Anticipata estinzione del Prestito
In caso di anticipata estinzione del prestito, le garanzie della presente Xxxxxxx rimarranno in vi- gore secondo il piano originariamente sotto- scritto ed il Beneficiario delle garanzie sarà automaticamente l’Assicurato o gli eredi legittimi o persone che l’Assicurato stesso ha espressamente designato.
Le prestazioni derivanti da Morte, Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave faranno riferimento al piano di ammortamento originario sottoscritto dall’Assicurato, mentre le prestazioni determinate da Inabilità Totale Temporanea e Disoccupazione faranno riferimento al valore dell’importo dell’ultima rata corrisposta dall’Assicurato.
L’Assicurato ha altresì la facoltà di chiedere la disdetta e la conseguente restituzione del premio: in tal caso le garanzie si risolvono e Poste Assicura rimborsa direttamente all’Assicurato, previa conse- gna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio pagato e non goduto al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio corso.
Al fine di poter esercitare i diritti sopra riportati, l’Assicurato può rivolgersi all’Ufficio Postale di emissione, al call center al n. 000.00.00.00 o consultare il sito Internet “xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx”
Art. 1.6 - Pagamento delle prestazioni
Verificatosi l’evento assicurato, l’Assicuratore provvederà ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell’Assicurato o dei suoi aventi causa mediante lettera raccomandata inviata, anche con riferimento alla garanzia morte prestata da Poste Vita S.p.A., direttamente a:
Poste Assicura Ufficio Sinistri
Piazzale X. Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
oppure a mezzo fax al n°: 00.0000.0000
nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate. L’Assicuratore entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documen-
tazione completa richiesta provvederà a cor- rispondere le somme dovute. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.
Art. 1.7 - Modalità di liquidazione dei sinistri
Il beneficiario delle garanzie previste dal contratto è
l’Ente Erogante.
Conseguentemente l’Assicurato riconosce fin d’ora che le Società saranno liberate dalla propria obbligazione di pagamento dell’indennizzo con il versamento del medesimo all’Ente Erogante. Si intende che l’Ente Erogante è autorizzato a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l’estinzione del suo residuo credito derivante dal Contratto di prestito.
Art. 1.8 - Recesso dell’Assicurato
Con efficacia nei confronti di entrambe le Società, l’Assicurato può recedere dall’assicurazione entro
30 giorni dal momento dell’adesione, dandone comunicazione alle Società con lettera raccoman- data, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, e dietro consegna dell’originale della Richiesta di Adesione indirizzata al seguenti recapito:
Poste Assicura S.p.A. Gestione Portafoglio Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
n. fax 00.0000.0000
Il recesso ha l’effetto di liberare l’Assicurato, le Società e il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dall’adesione dell’Assicurato alla presente assicurazione, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le Società rimborseranno direttamente all’Assicurato anche in nome e per conto del Contraente, previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio pagato al netto delle imposte e della quota di premio relativa al rischio corso.
Art. 1.9 - Recesso e mancata accettazione da parte delle Società
Le Società hanno facoltà di recedere qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’Art. 1.2 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella dichiara- zione di buono stato di salute.
Le Società hanno diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono informate dell’adesione dell’Assicurato, di non accettare tale adesione dandone comunica- zione all’Assicurato stesso.
Le Società hanno facoltà di recedere con lettera
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raccomandata A/R contenente gli elementi iden- tificativi della posizione assicurata, qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell’Art. 1.2 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella dichia- razione di buono stato di salute.
Art. 1.10 - Cambio di attività o professione Premesso che la copertura è modulata sulla tipologia dell’attività o professione, l’Assicurato non deve dare comunicazione alle Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale, che verrà verificato in caso di sinistro.
Art. 1.11 - Inadempimenti e/o ritardi dell’Assicurato Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell’Assicurato verso l’Ente Erogante in base al prestito, fermo restando quanto previsto all’Art. 1.12.
Art. 1.12 - Determinazione della prestazione assicurata
Alla determinazione degli indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del prestito risultanti non corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Collettiva. L’Ente Erogante prov- vederà a comunicare alle Società la parte di debito non indennizzabile.
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di surrogazione
Le Società rinunciano nei confronti del Contraente al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del C.C.
Art. 1.14 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).
Art. 1.15 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza Collettiva sono a carico dell’Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Art. 1.16 - Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. Invece, i premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona sono soggetti all’imposta del 2,5% e quelli per le perdite pecuniarie sono pari al 2,5%.
I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto ad una detrazione del 19% dell’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
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Se solo una componente del premio di assicurazione è
non si applica alle assicurazioni sulla vita.
3 c.c. La
destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1.291,14.
Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
Art. 1.17 - Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni.
Art. 1.18 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.
Art. 1.19 - Foro competente e legislazione applicabile
Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all’applicazione e/o all’interpretazione delle presenti norme è competente il Foro di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Art. 1.20 - Obblighi del Contraente
Contraente, inoltre, si impegna a consegnare
all’Assicurato le Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della Richiesta di Adesione.
Il
Nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 1.2 “Limiti assuntivi”, il Contraente si impegna a consentire l’ingresso in assicurazione a tutti coloro con i quali abbia stipulato un contratto di prestito ed abbiano espresso la loro adesione alla presente Polizza Collettiva sottoscrivendo la prevista Richiesta di Adesione di assicurazione che il Contraente trasmette a Poste Assicura. L’adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società nei limiti dell’Art. 1.2 “Limiti assuntivi”.
Art. 1.21 - Disdetta dell’Assicurato dalle garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita
L’Assicurato ha la facoltà di disdire annualmente, con preavviso di sessanta giorni, dall’adesione al contratto di assicurazione, con riferimento alle garanzie diverse dall’assicurazione sulla vita (Garanzie B, C, D ed E).
La disdetta, per espressa previsione dell’Art. 1899 co.
disdetta dell’Assicurato comporta la restituzione da parte di Poste Assicura del premio pagato per tali garanzie al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio già corso.
Art. 1.22 Reclami
Eventuali reclami nei confronti di ciascuna delle Società e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi, utilizzando, al fine di accelerare l’analisi del reclamo, il modulo allegato nell’ultima pagina del presente documento:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
oppure a mezzo fax al n°: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comu- nicazione di dati personali, le Società - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invieranno risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documen- tazione relativa al reclamo trattato da Poste Assicura S.p.A., all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Art. 1.23 Lingua in cui è redatto il contratto
I documenti contrattuali sono redatti in lingua italiana.
Art. 1.24 Informativa in corso di contratto
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente e all’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni, inter- venute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Art. 1.25 - Riscatto e riduzione
La presente assicurazione, in quanto di puro rischio, non da diritto, in alcun tempo, a valori di riduzione o di riscatto e, di conseguenza, a prestiti.
Art. 2 Garanzia A
Assicurazione temporanea in caso di morte, a premio unico e a capitale decrescente
Art. 2.1 - Prestazione assicurata
Poste Vita S.p.A. con la presente garanzia, in caso
di decesso dell’Assicurato nel corso della durata
Art. 2.3 - Esclusioni
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contrattuale, si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito che alla data del decesso dell’Assicurato residua dal prestito, in base al relativo piano di ammortamento.
La prestazione massima garantita da Poste Vita
S.p.A. è pari ad Euro 30.000,00. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di invalidità totale e permanente o per gravi malattie.
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l’Assicuratore ha diritto:
A) quando esiste malafede o colpa grave
-
-
dichiarazione o la reticenza;
B) quando non esiste malafede o colpa grave
di rifiutare in caso di sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l’evento si verifichi prima che abbia avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza;
di dichiarare al Contraente ed all’Assicurato di voler impugnare l’assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della
-
-
-
razione o la reticenza.
L’Assicuratore ove non esista malafede o colpa grave rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o della sua riattivazione. L’Assicuratore ha diritto alla parte di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
Qualora l’Assicuratore intenda recedere dall’As- sicurazione ne darà comunicazione al Contraente e all’Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimborserà all’Assicurato il premio, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data in cui è stata sottoscritta dall’Assicurato la Richiesta di Adesione ed il giorno in cui l’Assicuratore è venuto a conoscenza delle dichiarazioni inesatte e reticenti.
di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
di recedere dall’assicurazione mediante dichia- razione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
di chiedere un incremento di premio corrispon- dente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichia-
Art. 2.2 - Dichiarazione dell’Assicurato-clausola di incontestabilità
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato,
salvo quanto previsto di seguito dal
presente articolo.
È escluso dalla garanzia il decesso causato da:
- dolo dell’Assicurato;
- il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; tentato suicidio; sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; xxxxxxxx conseguenti all’uso di stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all’Assicurato prima della Data di Decorrenza delle coperture assicurative;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari; guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
- incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso: se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
- infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata;
In questi casi, l’Assicuratore paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.
Art. 2.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi In caso di sinistro, gli aventi causa devono dare avviso scritto a Poste Assicura S.p.A., utilizzando il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente fascicolo, secondo le modalità indicate nell’Art. 2.5.
Art. 2.5 - Pagamento delle prestazioni
Nei casi in cui il Beneficiario coincida con l'Ente Erogante, gli aventi causa devono dare avviso scritto a Poste Assicura S.p.A. utilizzando il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente fascicolo.
In particolare, la denuncia del decesso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e causa dell'evento e deve essere integrata dai seguenti documenti:
a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato;
b) l'originale della Richiesta di Adesione;
c) il certificato di nascita e di morte dell'Assicurato;
d) relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
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e) documentazione di carattere sanitario (cartelle ed esami clinici) e, in caso di ricovero precedente il decesso, cartella clinica dell'ospedale.
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
Nei casi in cui il Beneficiario non coincida con l'Ente Erogante, oltre ai documenti sopra menzionati, gli aventi causa devono allegare:
f) l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato.
Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall'atto notorio dovrà risultare l'elenco di tutti gli eredi con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l'Assicurato e con l'esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell'Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;
g) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa.
In entrambi i casi, Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Art. 2.6 Non pignorabilità e non sequestrabilità Le somme dovute da Poste Vita S.p.A. al Bene- ficiario, in dipendenza dalla presente garanzia, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Art. 3 Garanzia B
Assicurazione di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia, a premio unico
Art. 3.1 - Prestazione assicurata
In caso di invalidità totale permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, Poste Assicura S.p.A. si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del
xxxxxx, che alla data del sinistro, residua dal prestito. L’indennizzo per invalidità totale perma- nente da infortunio o da malattia è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella riportata in calce al presente fascicolo (tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l’industria allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
D.P.R. 30/6/65 n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione). La prestazione massima garantita da Poste Assicura
S.p.A. è pari ad Euro 30.000,00. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di morte o di gravi malattie.
Art. 3.2 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
- dolo dell’Assicurato;
- il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; tentato suicidio; sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; xxxxxxxx conseguenti all’uso di stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all’Assicurato prima della Data di Decorrenza delle coperture assicurative;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari; guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
- incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso: se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
- infezione da virus HIV, o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili, salvo che l’Assicurato presenti, in allegato, oltre a quanto previsto dall’Art. 1.2, idonea documentazione comprovante l’esito negativo del relativo test HIV;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la
prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
- operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; stati depressivi;
- atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato.
Art. 3.3 - Tumulti
A deroga dell’articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi
abbia preso parte attiva.
Art. 3.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto all’Assicuratore, entro 60 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile, utilizzando il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente fascicolo.
dell’infortunio deve contenere l’indicazione del
luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire all’Assicuratore le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti. Inoltre alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.
La denuncia
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 3.5 - Termini di carenza
L’Assicuratore pagherà l’indennizzo solo se il sinistro, per una invalidità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.
Art. 4 Garanzia C
Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia, a premio unico (garanzia riservata ai lavoratori autonomi)
Art. 4.1 - Prestazione assicurata
Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro liquiderà, secondo le indicazioni del contratto di prestito, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza dovute dall’Assicurato al Contraente trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite
massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola
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rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, con
un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro
e 24 nel corso della singola copertura assicurativa.
Art. 4.2 - Esclusioni
Oltre a quanto indicato nell’Art. 3.2 le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi:
- i casi di parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, attività di trapezista e stuntman;
Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. ha pagato altri importi a titolo di indennizzo per il caso di Disoccupazione.
- partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
Art. 4.3 - Tumulti
A deroga dell’articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 4.4 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi In caso di infortunio o malattia, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto all’Assicuratore, utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente fascicolo, entro 60 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice
Civile. La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato, o chi per esso, deve consentire all’Assicuratore le indagini e gli accertamenti necessari. Gli obblighi assunti dall’Assicuratore con la presente Polizza Collettiva sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale di 24 indennizzi mensili.
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Art. 4.5 - Termini di carenza
L’Assicuratore pagherà l’indennizzo solo se il sinistro, per una inabilità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.
Art. 5 Garanzia D
Assicurazione grave malattia a premio unico
(garanzia riservata ai non lavoratori)
Art. 5.1 - Prestazione assicurata
Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro indennizzabile secondo quanto previsto di seguito, si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all’ammontare del debito, che alla data del sinistro, residua dal prestito, in base al relativo piano di ammortamento. Tale Garanzia cessa la sua
Art. 5.2 - Esclusioni
Le coperture non saranno operative nei casi nell’Art. 3.2.
Codice Civile. La denuncia della Malattia Grave deve essere corredata da certificato medico. Il decorso della Malattia Grave deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o chi per esso, devono consentire all’Assicuratore le indagini e gli accertamenti necessari.
L’Assicuratore, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.
Art. 5.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi In caso di sinistro, l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto Poste Assicura S.p.A., utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente fascicolo, entro 60 giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia Grave o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del
efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di morte e di invalidità totale e permanente.
Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti Malattie Gravi:
- ictus: qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca sequele neurologiche di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica.
Deve esservi prova di deficit neurologico permanente.
- cancro: tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne e dall’invasione dei tessuti. Questo comprende la leucemia (di tipo diverso dalla leucemia linfocitica cronica), ma esclude il cancro non invasivo in situ, i tumori in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melanoma maligno.
- attacco cardiaco: necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un apporto insufficiente di sangue nella regione interessata. La diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fattori: anamnesi di precordialgia tipica, nuove alterazioni elettrocardiografiche, aumento degli enzimi cardiaci.
- patologia coronarica che richiede intervento chirurgico: intervento chirurgico per correggere il restringimento (stenosi) o l’occlusione di una o più coronarie con innesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse le tecniche non chirurgiche quali l’angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di un’ostruzione mediante tecniche laser.
- insufficienza renale: malattia renale terminale, dovuta a qualsiasi causa o cause, con l’assicurato sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale.
- trapianto di organi principali: l’effettivo sot- toporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo.
Art. 5.4 - Termini di carenza
L’Assicuratore pagherà l’indennizzo solo se la malattia si è verificata dopo il periodo di carenza di 60 giorni.
Art. 6 Garanzia E
Assicurazione di disoccupazione a premio unico
(garanzia riservata ai lavoratori dipendenti)
Art. 6.1 - Prestazione assicurata
Poste Assicura S.p.A., in caso di sinistro liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di prestito, una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza dovute dall’Assicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni
di franchigia assoluta, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile.
Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e 24 nel corso della durata della singola copertura assicurativa.
Art. 6.2 - Esclusioni
Oltre a quanto indicato nell’Art. 3.2 le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi:
• licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
• dimissioni;
• licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
• licenziamenti tra congiunti, ascendenti e
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pari alla “Ripresa di occupazione” di 90 giorni consecutivi.
discendenti;
• cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato e contratti formazione lavoro;
• contratti stagionali, i contratti di lavoro interinale ed i contratti stipulati all’estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana;
• risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
• risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
• le situazioni di Perdita d’Impiego/Disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia;
• l’Assicurato non ha svolto attività lavorativa come dipendente nei 6 mesi precedenti la data di Perdita d’Impiego/Disoccupazione.
Art. 6.3 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi L’Assicurato deve entro 60 giorni dal verificarsi della Disoccupazione:
1. comunicare all’Assicuratore la propria disoc- cupazione inviando copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
2. sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
3. comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e l’eventuale permanenza in tali liste;
4. consentire un’indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia dell’Assicuratore, i cui costi saranno a totale carico della Società medesima.
Quando un sinistro per Disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all’esaurimento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra gli eventi, l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente per un periodo pari alla “Ripresa di occupazione” di 90 giorni consecutivi. Gli obblighi assunti dall’Assicuratore con la presente polizza relativamente al rischio per Disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del
massimale globale di 24 indennizzi mensili.
Art. 6.4 - Termini di carenza
In caso di licenziamento comunicato all’Assicurato
durante il periodo di carenza, pari a 60 giorni, perché
lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere
stato nuovamente assunto come Lavoratore
Dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere
successivamente prestato servizio per un periodo
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LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTO- STANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI DENUN- CIA SINISTRO.
Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri (1)
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I dati personali forniti mediante la compilazione del “Modulo di Denuncia Sinistro” o da altri soggetti(2) sono trattati al fine di:
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• dare esecuzione al contratto assicurativo e più in
legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).
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particolare per procedere all’attività di liquidazione dei sinistri;
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• rilevare, previo Suo esplicito consenso, la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
• effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.
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Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell’ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili”(4), come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità. Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.
Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di
essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all’estero, in qualità di “responsabile” o “incaricato” del trattamento dei dati.
Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.
In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazion fra le fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Privacy
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
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ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.
Esercizio dei diritti
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collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all’avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.
ringraziamo per la Sua attenzione e
La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in
• per le garanzie B), C), D), E) ed F)
Interconsult S.r.l.
Xxx xx Xxxxx Xxxxx, 0/00 00000 Xxxxxx
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nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
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Poste Assicura S.p.A. Ufficio Privacy
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
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La informiamo inoltre che relativamente alla gestione e liquidazione dei sinistri sono stati nominati responsabili del trattamento dei dati personali:
• per la garanzia A)
Poste Vita S.p.A. Ufficio Sinistri
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00144 Roma
fax 06/5492.4475
Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 000.00.00.00 di Poste Assicura S.p.A.
(1) Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D. Lgs. N. 196/2003 )
(2) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all’ azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.
(3) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell’Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
(4) Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.
(5) Questi diritti sono previsti dall’Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’ integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
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FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
Postaprotezione Prestito Modulo di Denuncia Sinistro
N° Polizza: …………........................ Filiale N° …………......................
Indirizzo:………….................……..................................................
N° Mutuo: …………............................................................................
Da spedire a mezzo raccomandata A.R. a:
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 - 00000 Xxxx
oppure
a mezzo fax al numero 06/5492.4475
ASSICURATO
Data ..................................................
Cognome e Nome ........................................................................sesso ...................... data di nascita ……. /……. /……..
Comune di nascita ................................................ Prov ..............Cod. Fisc.........................................................................
Comune di residenza........................................................................................ Cap. .......................... Prov. ........................
Tel.: (casa)................................................ (ufficio) .................................................. (cell) ....................................................
Indirizzo ..................................................................................................................................................................................
Occupazione ..........................................................................................................................................................................
GARANZIE
(barrare la garanzia per la quale è richiesto l’indennizzo e correlare la presente richiesta dai documenti specifici) GARANZIE VALIDE PER TUTTI GLI ASSICURATI
❑ Decesso (documenti da presentare dall'avente causa, in caso il Beneficiario sia l'Ente Erogante):
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- l'originale della Richiesta di Adesione;
- il certificato di nascita e di morte dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- documentazione di carattere sanitario (cartelle ed esami clinici) e, in caso di ricovero precedente il decesso, cartella clinica dell'ospedale.
❑ Invalidità Totale Permanente
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Compagnie;
- copia di un documento di identità.
GARANZIA VALIDA PER I LAVORATORI AUTONOMI
❑ Inabilità Temporanea Totale
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
- certificato medico (anche per la continuazione di sinistro);
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Compagnie;
- copia di un documento di identità.
GARANZIA VALIDA PER I NON LAVORATORI
❑ Gravi Malattie
- certificato medico;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalle Compagnie;
- copia di un documento di identità.
GARANZIA VALIDA PER LAVORATORI DIPENDENTI
❑ Disoccupazione
- Copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- copia dell’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e l’eventuale inserimento in tali liste;
- copia di un documento di identità.
Si da atto che al momento della stipulazione della presente polizza la Compagnia mi ha reso l’informativa e richiesto il consenso al trattamento dei miei dati ai sensi dell’Art.13 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003.
Data L’Assicurato/l’Avente Causa
.................... ................................................................................................
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Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124
Lesione | Indennità | |
destro | sinistro | |
Sordità completa di un orecchio | 15% | |
Sordità completa bilaterale | 60% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi | 40% | |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) | --- | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% 30% | |
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite | 25% | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | --- | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
Perdita del braccio: | ||
a) per disarticolazione scapolo omerale | 85% | 75% |
b) per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% |
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% |
Perdita totale dell'indice | 15% 13% | |
Perdita totale del medio | 12% | |
Perdita totale dell'anulare | 8% | |
Perdita totale del mignolo | 12% | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7% | 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% |
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Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124
Lesione | destro | sinistro |
Indennità
Perdita della falange ungueale dell'anulare Perdita della falange ungueale del mignolo Perdita delle ultime due falangi dell'indice Perdita delle ultime due falangi del medio Perdita delle ultime due falangi dell'anulare Perdita delle ultime due falangi del mignolo
Anchilosi totale articolazione del gomito con angolazione tra 110o-75o:
a) in semipronazione
b) in pronazione
c) in supinazione
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:
a) in semipronazione
b) in pronazione
c) in supinazione
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:
a) in semipronazione
b) in pronazione
c) in supinazione
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso
3%
5%
11% 9%
8%
6%
8%
30% 25%
35% 30%
45% 40%
25% 20%
55% 50%
40% 35%
45% 40%
55% 50%
35% 30%
18% 15%
22% 18%
25% 22%
35% 30%
45%
80%
70%
65%
55%
50%
30%
16%
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Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124
Lesione
destro
Perdita totale del solo alluce
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri
Indennità
sinistro
7%
3%
35%
20%
11%
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attività di lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Visus perduto Indennizzo dell’occhio | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) e successive modifiche ed integrazioni.
• Poste Vita S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx.
• Poste Assicura S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx.
• Poste Italiane S.p.A. – Divisione Servizi di BancoPosta, appartenente al Gruppo Poste Italiane, con Sede Legale in Xxxxx Xxxxxx x.000, 00000 Xxxx (xx seguito l’”Intermediario”) (di seguito indicate congiuntamente come le “Società”), in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
Art. 1 - Fonte dei dati personali
I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell’Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell’attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.
Art. 2 - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati, nell’ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicu- rativa e riassicurativa, alle quali Poste Vita S.p.A e Poste Assicura S.p.A. sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di “antiriciclaggio”, adeguamento a Circolari emanate dall’Isvap in relazione allo svolgimento dell’attività assicurativa e di interme- diazione).
Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati
sono necessari per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte. Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi della Legge 197/1991).
Con riferimento ai dati “sensibili”, che ricom- prendono, tra l’altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell’interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l’impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.
Art. 3 - Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.
Art. 4 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi Societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; periti che svolgono attività di assistenza alle Società; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di teleco- municazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di
archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell’interesse della clientela.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trat- tamento dei dati.
Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo Art. 6.
All’interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.
Art. 5 - Diritti dell'interessato previsti dall'Art. 7 del codice
Ai sensi dell’Art. 7 del Codice l’interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento: la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di conoscere l’origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati ai sensi dell’Art. 5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati.
Infine l’’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Art. 6 - Informazioni ed esercizio dei diritti
Per ottenere informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice, il Cliente deve rivolgersi per iscritto ad entrambi i Titolari:
1. Poste Vita S.p.A., - Ufficio Privacy - Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxx
2. Poste Assicura S.p.A.,- Ufficio Privacy - Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxx
3 Poste Italiane S.p.A.- Direzione Operazioni BancoPosta - Xxxxx Xxxxxx x.000, 00000 Xxxx.
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE
MODULO RECLAMI
Informazioni necessarie all’Ufficio Reclami di Poste Assicura S.p.A., da inviare:
• via lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Reclami Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 - XXXX;
oppure
• a mezzo fax al numero: 06/5492.4402
Io sottoscritto/a
Nome: ..................................................................Cognome: ..............................................................................
oppure
Ragione sociale: ..................................................................................................................................................
Via: ......................................................................................................................................................................
Città: ....................................................................................................................................................................
Tel: ....................................CAP: ..............................Provincia: ..........................................................................
(al fine di accelerare l'analisi, la preghiamo di fornire anche le seguenti informazioni)
con riferimento al prodotto: (indicare il nome del prodotto assicurativo) ......................................................
Polizza numero: ..................................................................................................................................................
Assicurato: (nome e cognome) ........................................................................................................................
Stipulata il: giorno …........... mese …........... anno ……..….......
intendo in qualità di:
❑ Contraente ❑ Assicurato ❑ Beneficiario ❑ Erede ❑ Altro* (specificare) ............................................
presentare un reclamo segnalando quanto segue:
......................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Allego inoltre (elenco degli allegati):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Luogo e Data: .......................................................... Firma*: ..............................................................................
*Nel caso il richiedente è un soggetto che agisce su incarico del reclamante (es. Studio Legale) è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire l'immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate della persona nel cui interesse si propone il reclamo.
Poste Vita S.p.A. • 00000 Xxxx (XX) Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 xxx.xxxxxxxxx.xx • Partita IVA 05927271006
• Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale € 561.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 29149/2000 REA 934547 • Impresa iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese al n. 1.00133 e autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12.03.1999 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23.03.1999 e n. 2462 del 14.09.2006 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27.09.2006 • Società con socio unico, Capogruppo del Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A.
Poste Assicura S.p.A.
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Mod. 0031 Ed. Giugno 2010
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Poste Assicura S.p.A. • 00000 Xxxx (XX) Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 • xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058 • Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartanente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.