Contratto di assicurazione fabbricati civili
CATTOLICA&GLOBALE FABBRICATI FORMULA EASY
Contratto di assicurazione fabbricati civili
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
▪ Nota Informativa, comprensiva del glossario
▪ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA CATTOLICA&GLOBALE FABBRICATI FORMULA EASY
La presente nota informativa MOD. CGFAB EASY 5 - ED. 31/05/2017 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione MOD. CGFAB EASY 2 - ED. 30/05/2014
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Anno di costruzione Anno di costruzione del fabbricato o della più recente ristrutturazione che ha interessato tutti gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso in cui si assicurino più corpi di fabbricato è l'anno di costruzione del corpo più vecchio o l'anno in cui è avvenuta la prima ristrutturazione dello stesso.
Assicurato Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione Contratto di assicurazione.
Società Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Struttura organizzativa Mapfre assistance.
Contraente Soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.
Durata Periodo di validità del contratto determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.
Recesso Scioglimento del vincolo contrattuale
Premio Somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'assicurazione
Rischio Possibilità che si verifichi un sinistro.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Contratto/Polizza Documento che prova l'assicurazione.
Franchigia La parte di danno espressa in valore assoluto che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Scoperto Importo che rimane a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, espresso in misura percentuale sull'ammontare del danno.
Indennizzo/Risarcimento Somma che La Società è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.
Danno Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.
Danni indiretti Xxxxx non inerenti la materialità della cosa assicurata.
Danni materiali e diretti Xxxxx inerenti la materialità della cosa assicurata che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
Caso assicurativo Nell'assicurazione di Tutela Legale è il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Combustibile Nafta, gasolio, kerosene, gas metano, ad uso degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Fabbricato L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché le pertinenze quali centrali termiche, giardini, muri di recinzione, recinzioni e simili, piscine, campi da tennis e altre attrezzature sportive e per giochi ad uso esclusivo condominiale, strade private. Dipendenze, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, impianti citofonici e videocitofonici al servizio del fabbricato come pure gli atri impianti o istallazioni considerate immobili per natura e destinazione. Sono comprese antenne e parabole radioriceventi centralizzate, pannelli solari (fotovoltaici e termici), cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio del combustibile al servizio del
fabbricato, statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico. Sono esclusi l'area, i parchi, gli alberi di alto fusto. Il fabbricato, escluse le pertinenze e le dipendenze, deve essere adibito per almeno il 51% della superficie complessiva dei piani coperti ad abitazioni civili, uffici e studi professionale e nella restante porzione non devono esistere cinematografi, teatri, industrie, grandi empori, supermercati (per grandi empori o supermercati si intendono unità di vendita al dettaglio di superficie superiore a 1000 mq), discoteche e/o locali notturni.
Solai Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, esclusi pavimentazioni e soffittature.
Tetto L'insieme delle coperture e delle strutture portanti, destinate a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Dipendenze Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffitte, box) aventi le stesse caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato del quale fanno parte.
Fissi e infissi Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione o aerazione del fabbricato e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie , rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Serramenti Manufatti di legno, metallo, lega metallica, materia plastica, vetro, cristallo per la protezione fisica delle aperture del Fabbricato.
Impianti idrici Pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di apparati idraulici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato.
Tubo interrato La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Materiali incombustibili Prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Xxxx Xxxxxxx materiali e , solo per la responsabilità civile verso terzi, anche gli animali.
Pannelli solari impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato. I pannelli solari devono essere installati sul tetto del Fabbricato o su altri minori Fabbricati chiusi costituenti dipendenze.
Fenomeno elettrico Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
• Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
• Variazione di corrente: scostamento del livello di intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
• Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
• Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fulmine Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile
Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e autopropagarsi.
Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Scoppio Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.
Colpo d'ariete L'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione di acqua o
dalla sua interruzione.
Rottura accidentale Situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l'impianto idrico si spezza o subisce falle o fenditure e si produce quindi una soluzione di continuità dell'impianto.
Occlusione La parziale o totale riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei, con esclusione di incrostazioni o sedimentazioni.
Rigurgito Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Regola proporzionale Quella derivante dall'art.1907 del Codice Civile che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.
Primo rischio assoluto Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale.
Tutela Legale L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173.
Unico caso assicurativo Nell'assicurazione di Tutela Legale è il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati
IVASS (ex ISVAP) L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Dati Societari
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n°
16 - 37126 Verona - tel. 0000000000 - fax 0000000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx - email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.876 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.289 milioni di euro).
Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 2,09 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato nella forma "con tacito rinnovo", se non diversamente indicato sul simplo di polizza.
AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata A.R. che deve pervenire alla Società almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art. 8 delle condizioni generali di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto può essere emesso in Formula Easy o in Formula Extra. Le due Formule sono fra di loro alternative e non cumulabili.
A seconda della Formula prescelta, sono di seguito riportati gli ambiti operativi della copertura assicurativa.
Le garanzie si intendono, pertanto, prestate per i beni, le somme assicurate, la forma, il tipo di garanzia indicati nella scheda di polizza.
Sezione Incendio e rischi accessori
La presente sezione copre i danni materiali e diretti al fabbricato descritto in polizza in conseguenza di:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; salvo quelli posti all'esterno del fabbricato;
- caduta di meteoriti e/o veicoli spaziali, satelliti artificiali, aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o natanti non di proprietà né in uso all'assicurato, in transito sulla pubblica via;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- guasti causati per ordine dell'Autorità per impedire o arrestare l'incendio.
- Sono compresi anche gli eventi descritti dagli artt. 11 e 13 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia.
- Art.11." Rischio Assicurato"
- Art.13 "Oggetto dell'assicurazione"
Sono sempre operanti le condizioni relative alla "Buona fede", "Anticipo degli indennizzi" e "Rinuncia alla rivalsa". Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli compresi tra l'art. 25 e l'art. 27 delle Condizioni di Assicurazione della Formula Easy, in caso di sua opzione; agli articoli compresi tra l'art.27 e l'art.29 delle condizioni generali di assicurazione Formula Extra, in caso di sua opzione.
Garanzie Incendio e rischi accessori - Formula Easy
Sono compresi, nel caso in cui siano espressamente richiamate le relative garanzie e sia stato pagato il premio, gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli compresi tra l'art. 14 e l'art. 24 delle condizioni generali di assicurazione, Formula
EASY cui si rinvia.
- art. 14 " Fenomeni atmosferici";
- art.15 "Sovraccarico di neve";
- art.16 "Atti vandalici e dolosi";
- art.17 "Xxxxx xxxxxxxxx ed elettronici agli impianti;
- art.18 "Danni da acqua";
- art.19 "Gelo";
- art. 20 "Rigurgito di fognature;
- art. 21 " Occlusione di condutture";
- art. 22 "Danni a terzi da spargimento d'acqua";
- art.23 "Cristalli";
- art.24 "Garanzie speciali".
Garanzie Incendio e rischio accessori - Formula Extra
Sono compresi, nel caso in cui siano espressamente richiamate le relative garanzie e sia stato pagato il premio, gli eventi dettagliatamente descritti agli articoli compresi tra l'art. 14 e l'art. 26 delle condizioni generali di assicurazione, Formula EXTRA cui si rinvia.
- art. 14 " Fenomeni atmosferici";
- art.15 "Sovraccarico di neve";
- art.16 "Atti vandalici e dolosi";
- art.17 "Atti di terrorismo";
- art.18 "Xxxxx xxxxxxxxx ed elettronici agli impianti";
- art.19 "Danni da acqua";
- art.20 "Ricerca e riparazione del guasto;
- art.21 "Gelo";
- art.22 "Rigurgito di fognature";
- art.23 "Occlusione condutture";
- art.24 "Danni a terzi da spargimento d'acqua";
- art.25 "Cristalli";
- art.26 "Garanzie speciali".
Sezione Responsabilità civile - Formula Easy
Il presente contratto tiene indenne l'assicurato da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i conduttori, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato e dei relativi impianti fissi, nonché alla proprietà e conduzione delle parti comuni.
L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per dolo di persone delle quali debba rispondere.
Per maggiori dettagli si rimanda all'art.38 delle condizioni generali di assicurazione Formula EASY.
Sono compresi anche gli eventi dettagliatamente descritti dagli artt.39 e 40 delle condizioni generali di assicurazione Formula EASY cui si rinvia.
art.39 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)"; art. 40 "Fabbricati in condominio".
Sono compresi, inoltre, se sono espressamente richiamate le relative garanzie, gli eventi indicati dagli articoli compresi tra l'art. 41 e l'art. 43 delle condizioni generali di assicurazione Formula EASY, cui si rinvia.
- art. 41 "Responsabilità civile professionale dell'amministratore";
- art. 42 "Responsabilità civile per la conduzione degli appartamenti";
- art. 43 " Responsabilità civile per altri eventi.
Sezione Responsabilità civile - Formula Extra
Il presente contratto tiene indenne l'assicurato da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i conduttori, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato e dei relativi impianti fissi, nonché alla proprietà e conduzione delle parti comuni.
L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per dolo di persone delle quali
debba rispondere.
Per maggiori dettagli si rimanda all'art.40 delle condizioni generali di assicurazione Formula EXTRA.
Sono compresi gli eventi dettagliatamente descritti dagli artt. 41 e 42 delle condizioni generali di assicurazione,Formula EXTRA, cui si rinvia.
- art.41 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)";
- art. 42 "Fabbricati in condominio".
Sono compresi, inoltre, se sono espressamente richiamate le relative garanzie, una serie di altri eventi come meglio precisato agli articoli compresi tra l'art. 43 e l'art. 45 delle condizioni generali di assicurazione, Formula EXTRA cui si rinvia.
- art. 43 "Responsabilità civile professionale dell'amministratore";
- art. 44 "Responsabilità civile per la conduzione degli appartamenti"
- art. 45 "Responsabilità civile per altri eventi.
Sezione Tutela legale - Formula Easy
Se è espressamente richiamata la relativa garanzia, il presente contratto assicura la tutela legale a difesa degli interessi dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale, nei limiti del massimale convenuto e indicato sulla scheda di polizza per i casi assicurativi previsti dagli articoli compresi tra l'art.53 e l'art.62 delle condizioni Formula EASY, cui si rinvia per maggiori dettagli.
- art. 53 "Oggetto dell'assicurazione";
- art. 54 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione";
- art. 55 "Insorgenza del caso assicurativo";
- art. 56 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale";
- art.57 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa";
- art.58 "Gestione del caso assicurativo";
- art.59 "Recupero di somme";
- art.60 "Estensione territoriale";
- art.61 "Assicurati";
- art.62 "Prestazioni garantite Easy".
Sezione Tutela legale - Formula Extra
Se è espressamente richiamata la relativa garanzia, il presente contratto assicura la tutela legale a difesa degli interessi dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale, nei limiti del massimale convenuto e indicato sulla scheda di polizza per i casi assicurativi previsti dagli articoli compresi tra l'art. 55 e l'art. 65 delle condizioni generali di assicurazione Formula EXTRA cui si rinvia per maggiori dettagli.
- art. 55 "Oggetto dell'assicurazione";
- art. 56 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione";
- art. 57 "Insorgenza del caso assicurativo";
- art. 58 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale";
- art.59 "Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa";
- art.60 "Gestione del caso assicurativo";
- art.61 "Recupero di somme";
- art.62 "Estensione territoriale";
- art.63 "Assicurati";
- art.64 "Prestazioni garantite Extra";
- art.65 "Recupero quote condominiali".
Sezione assistenza - Formula EASY
Il presente contratto, se la garanzia Assistenza viene opzionata, garantisce prestazioni di assistenza, quali ad esempio:
- Informazioni su Leggi di condominio
- Informazioni fiscali immobiliari (I.M.U)
- Informazioni sulla sicurezza degli impianti
Le prestazioni di assistenza, erogate nella Formula EASY, sono indicate negli articoli compresi tra l'art. 64 e l'art. 66 delle condizioni Formula EASY, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
La formula EASY prevede l'erogazione di ulteriori prestazioni, come meglio indicate dagli articoli compresi tra l'art.67 e l'art.75, qui di seguito elencati e cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Formula EASY
- art.64 "Informazioni legali"
- art.65 "Informazioni fiscali immobiliari (I.M.U)
- art.66 "Informazioni sulla sicurezza degli impianti
- art. 67 "Reperimento telefonico di artigiani convenzionati";
- art. 68 Invio di un idraulico"
- art. 69 "Invio di un elettricista"
- art. 70 "Invio di un fabbro
- art.71 "Intervento di emergenza per danni da acqua";
- art.72 "Soggiorno in albergo";
- art. 73"Rientro anticipato dal viaggio";
- art. 74 "Sorveglianza"
- art.75"Trasloco"
Sezione assistenza - Formula EXTRA
Il presente contratto, se la garanzia Assistenza viene opzionata, garantisce prestazioni di assistenza, quali ad esempio:
- Informazioni su Leggi di condominio
- Informazioni fiscali immobiliari (I.M.U)
- Informazioni sulla sicurezza degli impianti
Le prestazioni di assistenza, erogate nella Formula EXTRA, sono indicate negli articoli compresi tra l'art.67 e l'art.69 delle condizioni generali di assicurazione Formula EXTRA.
La formula EXTRA prevede l'erogazione di ulteriori prestazioni, come meglio indicate dagli articoli compresi tra l'art.70 e l'art. 78 delle condizioni generali di assicurazione, qui di seguito elencati ed a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Formula EXTRA
- art.67 "Informazioni legali
- art.68 "Informazioni fiscali immobiliari (I.M.U)
- art.69 "Informazioni sulla sicurezza degli impianti
- art. 70 "Reperimento telefonico di artigiani convenzionati";
- art. 71 Invio di un idraulico"
- art. 72 "Invio di un elettricista"
- art. 73 "Invio di un fabbro";
- art.74 "Intervento di emergenza per danni da acqua";
- art.75 "Soggiorno in albergo";
- art.76 "Rientro anticipato dal viaggio";
- art.77 "Sorveglianza"
- art.78"Trasloco"
Limitazioni ed esclusioni
Esclusioni - Sezione Incendio e rischi accessori - Formula EASY e Formula EXTRA
AVVERTENZA: Sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta i danni:
a) causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione;
b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato;
c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei Rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
f) da smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
g) da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
h) agli apparecchi o agli impianti nei quali si è verificato uno scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale;
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
j) causati da atti di terrorismo;
k) causati con dolo di terzi.
Si rinvia all'art.28 delle condizioni Formula EASY, per gli aspetti di dettaglio relativi a tale opzione. Si rinvia all'art.30 delle condizioni Formula EXTRA, per gli aspetti di dettaglio relativi a tale opzione.
L'esclusione indicata alla lettera g) non è operante nel caso in cui sia stata acquistata la garanzia di cui all'art.17 delle condizioni di assicurazione Formula EASY, se opzionata; all'art.18 delle condizioni di assicurazione Formula EXTRA, se opzionata , articoli cui si rinvia per maggiori dettagli.
Esclusioni - Sezione Responsabilità civile verso terzi - Formula Easy
AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 45 delle condizioni generali di assicurazione Formula EASY, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura per la Responsabilità Civile verso i Terzi, salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni:
1) subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell'Assicurato da persone in rapporto di dipendenza anche occasionale, salvo quanto è previsto dall'art.39 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
2) provocati dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
3) alle cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione;
4) da detenzione o impiego di esplosivi;
5) da furto;
6) derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
7) derivanti dalla proprietà, circolazione e impiego di veicoli a motore, natanti e aeromobili;
8) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 43, se acquistata la garanzia Responsabilità civile per altri eventi;
9) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
10) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono altresì esclusi eventuali danni, perdite, costi o spese - di qualsiasi natura - causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
11) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi,
salvo quanto previsto dall'art. 43, se acquistata la garanzia Responsabilità civile per altri eventi;
12) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione
salvo quanto previsto dall'art. 43, se acquistata la garanzia Responsabilità civile per altri eventi;
13) alla salute causati da campi elettromagnetici;
14) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto;
15) conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
16) causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer, ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
17) a cose, da spargimento di acqua, a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture ed impianti idrici, igienici o di riscaldamento, o derivanti da conduzione dell'appartamento;
18) da rigurgito della rete fognaria, occlusioni e traboccamenti di impianti pluviali;
19) a cose contenute in locali interrati o seminterrati, salvo quanto previsto dall'art. 43, se acquistata la garanzia Responsabilità civile per altri eventi;
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al paragrafo a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di quest'ultimi;
d) gli amministratori dei condomini esclusivamente quando subiscano un danno per responsabilità a loro imputabile.
Esclusioni - Sezione Responsabilità civile verso terzi - Formula Extra
AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 47 delle condizioni generali di assicurazione Formula EXTRA, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura per la Responsabilità Civile verso i Terzi, salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni:
1) subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell'Assicurato da persone in rapporto di dipendenza anche occasionale, salvo quanto è previsto dall'art.41 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
2) provocati dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
3) alle cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione;
4) da detenzione o impiego di esplosivi;
5) da furto;
6) derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
7) derivanti dalla proprietà, circolazione e impiego di veicoli a motore, natanti e aeromobili;
8) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 45, se acquistata la garanzia Responsabilità civile per altri eventi;
9) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
10) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono altresì esclusi eventuali danni, perdite, costi o spese - di qualsiasi natura - causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
11) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi,
salvo quanto previsto dall'art. 45, se acquistata la garanzia Responsabilità civile per altri eventi;
12) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione
salvo quanto previsto dall'art. 45, se acquistata la garanzia Responsabilità civile per altri eventi;
13) alla salute causati da campi elettromagnetici;
14) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto;
15) conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
16) causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer, ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
17) a cose, da spargimento di acqua, a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture ed impianti idrici, igienici o di riscaldamento, o derivanti da conduzione dell'appartamento;
18) da rigurgito della rete fognaria, occlusioni e traboccamenti di impianti pluviali;
19) a cose contenute in locali interrati o seminterrati, salvo quanto previsto dall'art. 45, se acquistata la garanzia Responsabilità civile per altri eventi;
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al paragrafo a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di quest'ultimi;
d) gli amministratori dei condomini esclusivamente quando subiscano un danno per responsabilità a loro imputabile.
Esclusioni - Sezione Tutela legale / Formula EASY e Formula EXTRA
AVVERTENZA: Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
i) per controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
l) per le controversie con la Società e/o ARAG.
Si rinvia all'art. 63 delle condizioni Formula EASY per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia all'art. 66 delle condizioni Formula EXTRA per gli aspetti di dettaglio.
Esclusioni - Sezione Assistenza
Si fa esplicito rimando a quanto previsto dagli artt. 76 e 79 delle condizioni di assicurazione art. 76 Esclusioni Formula EASY
art. 79 Esclusioni Formula EXTRA
Franchigie scoperti e limiti di indennizzo - Formula Easy
AVVERTENZA: Sulle garanzie prestate in polizza sono presenti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo così come meglio disciplinato dagli articoli 36 e 44 delle condizioni generali di assicurazione Formula EASY, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
• art. 36 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento" ;
• art. 44 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento"
Al fine di far meglio comprendere il meccanismo di funzionamento delle suddette limitazioni, si riporta il seguente caso da utilizzare come esempio per analoghe limitazioni di garanzia disciplinate dagli articoli sopra menzionati.
Esempio:
Formula Easy, Sezione incendio e rischi complementari, art. 16 Atti vandalici e dolosi, art. 36 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
Muro esterno del fabbricato danneggiato da atto vandalico
Franchigia di 200 euro, limite di indennizzo pari a 80% della somma assicurata alla partita fabbricato.
▪ danno accertato indennizzabile pari a 3.000 euro; l'indennizzo liquidato sarà pari a 2.800 euro (3.000-200).
Franchigie scoperti e limiti di indennizzo - Formula Extra
AVVERTENZA: Sulle garanzie prestate in polizza sono presenti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo così come meglio disciplinato dagli articoli 38 e 46 delle condizioni generali di assicurazione Formula EXTRA, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
• art. 38 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento";
• art. 46 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".
Al fine di far meglio comprendere il meccanismo di funzionamento delle suddette limitazioni, si riporta il seguente caso da utilizzare come esempio per analoghe limitazioni di garanzia disciplinate dagli articoli sopra menzionati.
Esempio:
Formula EXTRA, Sezione incendio e rischi complementari, art. 16 Atti vandalici e dolosi, art. 38 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
Muro esterno del fabbricato danneggiato da atto vandalico
Franchigia di 200 euro, limite di indennizzo pari alla somma assicurata alla partita fabbricato.
▪ danno accertato indennizzabile pari a 6.000 euro; l'indennizzo liquidato sarà pari a 5.800 euro (6.000-200)
Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione nonché agli Artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1895 c.c., cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
4. Aggravamento e diminuzione del rischio
Come meglio disciplinato dagli artt. 5 e 6 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia, Il contraente o l'assicurato deve dare alla Società immediata comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata a.r, di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Esempio:
"Aggravamento di rischio: Variazione della destinazione d'uso del fabbricato. Un fabbricato interamente adibito a scopo abitativo viene in seguito destinato parzialmente ad attività commerciali".
"Diminuzione di rischio: Variazione della destinazione d'uso del fabbricato. Un fabbricato parzialmente adibito ad attività commerciali viene in seguito destinato interamente a scopo abitativo."
5. Premi
Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale o semestrale, secondo quanto pattuito e indicato sulla scheda di polizza.
Il frazionamento semestrale del premio comporta un aumento del premio imponibile del 2%.
Rientra nella discrezionalità dell'intermediario, la possibilità di applicare al contratto diritti di emissione.
Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.
Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario si riservano di applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali
Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al pagamento del premio e decorrenza del contratto si rinvia all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione.
6. Rivalse
AVVERTENZA: Cattolica rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso:
- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- i singoli condomini quando l'assicurazione riguarda l'intero condominio, purchè l'assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.
Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, all'art. 27 delle condizioni di assicurazione Formula Easy ed all'art.29 delle condizioni di assicurazione Formula Extra.
7. Diritto di recesso
AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal presente contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto si rinvia, all'art. 8 delle condizioni generali
di assicurazione.
AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.
Per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, modificato con Legge n. 166/08 (art. 3 comma 2-ter) Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.
9. Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
10. Regime fiscale
La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 22,25% per tutte le sezioni di polizza.
Sulla sezione Tutela Legale (se espressamente richiamata in polizza la relativa garanzia) si applica l'imposta nella misura del 21,25%.
Sulla sezione Assistenza (se espressamente richiamata in polizza la relativa garanzia) si applica l'imposta nella misura del 10%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
AVVERTENZA: In caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono rispettare le modalità, i termini e le norme di comportamento disciplinati in dettaglio dagli articoli 29 e 46 delle condizioni di assicurazione Formula Easy, in caso di sua opzione; dagli articoli 31 e 48 delle condizioni di assicurazione Formula Extra, in caso di sua opzione).
Per i criteri di determinazione del danno e le modalità di liquidazione si faccia riferimento all'art. 33 se viene scelta la Formula Easy e all'art.35 delle condizioni generali di assicurazione, se viene scelta la Formula Extra.
AVVERTENZA: La gestione dei sinistri della sezione Tutela legale, se richiamate in polizza le relative garanzie, è affidata dalla Società ad ARAG SE.
Per maggiori dettagli si rimanda alle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela legale" delle Condizioni di Assicurazione (Formula EASY e Formula EXTRA).
AVVERTENZA: La gestione dei sinistri della sezione Assistenza, se richiamate in polizza le relativa garanzia, è affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa (MAPFRE ASSISTANCE)
Per maggiori dettagli si rimanda alle "Norme che regolano l'assicurazione Assistenza" delle Condizioni di Assicurazione (Formula EASY e Formula EXTRA).
FORMULA EASY
art.29 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro" art.46 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"
art.33 "Valore del fabbricato assicurato e determinazione del danno" Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale
Norme che regolano l'assicurazione Assistenza
FORMULA EXTRA
art.31 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro art.48 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"
art.35 "Valore del fabbricato assicurato e determinazione del danno Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale
Norme che regolano l'assicurazione Assistenza
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/0000000
Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Xxx xxx Xxxxxxxxx xx00 - 00000 Xxxx - Telefono 06/421331 - Fax 06/00000000, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx.
Si ricorda che il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
13. Arbitrato
Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato.
Per la disciplina specifica dei relativi aspetti si rinvia all'art. 31 delle condizioni generali di assicurazione:Formula EASY e all'art.33 delle condizioni generali di assicurazione: Formula EXTRA.
Art.31 "Procedura per la valutazione del danno" Art.33 "Procedura per la valutazione del danno"
AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
Art. 14 Modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo
La compagnia si impegna a pubblicare sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione
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Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.
Il legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx