Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services
Guida al contratto di compravendita della KBOB
Dicembre 2016
Membri della KBOB
UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS
KBOB
Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00
Indice
1. Introduzione 3
1.1 Premessa 3
1.2 Scopo della guida 3
1.3 Panoramica dei documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di compravendita 3
2. Documento contrattuale «Contratto di compravendita della KBOB» 4
2.1 Scopo e impiego del documento contrattuale 4
2.2 Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio 5
3. Le Condizioni generali KBOB per l’acquisto di beni 8
3.1 Scopo e impiego delle condizioni generali 8
3.2 Le disposizioni in dettaglio 8
2
1. Introduzione
1.1 Premessa
La KBOB ha elaborato il contratto di compravendita e la presente guida in col- laborazione con i rappresentanti della Confederazione, della Conferenza sviz- zera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA), dell’Unione delle città svizzere (UCS) e dell’Associa- zione dei Comuni Svizzeri (ACS).
1.2 Scopo della guida
Lo scopo della presente guida è spiegare il contratto di compravendita della KBOB (edizione 2016) e quindi fornire un ausilio per la stipulazione di tali con- tratti.
La presente guida non contiene prescrizioni né è destinata all’interpretazione del contratto di compravendita della KBOB. Essa deve contribuire a far sì che nella stipulazione dei contratti di compravendita le prestazioni da fornire e le altre condizioni contrattuali siano chiare per tutte le parti coinvolte e deve ga- rantire in tal modo un’esecuzione possibilmente regolare dei contratti.
La guida non fornisce indicazioni né spiegazioni sulla procedura di aggiudica- zione, che deve essere svolta con l’ausilio delle basi e delle istruzioni usuali messe a disposizione sia dalla Confederazione sia dalla maggior parte dei Cantoni.
1.3 Panoramica dei documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di compravendita
I documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti di compraven- dita sono i seguenti:
a) il documento contrattuale per l’acquisto di beni «Contratto di compra- vendita» (di seguito indicato come «documento contrattuale»);
b) le Condizioni generali KBOB per l’acquisto di beni, edizione 2015 (di seguito indicate come «condizioni generali»).
Ausilio per la stipulazione di contratti
Contenuto
Procedura di aggiudicazione
Documenti della KBOB
2. Documento contrattuale «Contratto di compravendita della KBOB»
2.1 Scopo e impiego del documento contrattuale
Modello personalizzabile
Documento contrattuale come elemento principale del contratto
Stesura del contratto
Il documento contrattuale è un modello per i contratti relativi all’acquisto di beni e deve poter essere adeguato alle esigenze reali con un dispendio possibil- mente minimo di risorse.
Può essere scaricato in formato Word dal sito Internet della KBOB (cfr. xxx.xxxx.xx→Pubblicazioni / Raccomandazioni / Modelli di contratti→Docu- menti necessari durante tutta la procedura di acquisto→documento n. 90). Il documento contrattuale contiene molte disposizioni per le quali non è attivata la funzione della protezione da scrittura e sono pertanto liberamente adattabili.
Prima di pubblicare il bando per l’acquisto di beni occorre verificare se il docu- mento contrattuale è adatto per il bando e per il contratto che il committente prevede di stipulare. Se il documento contrattuale non fosse appropriato o lo fosse solo in parte, si raccomanda di adeguarlo prima della pubblicazione del bando ai beni e alla situazione concreti ricorrendo eventualmente a una con- sulenza legale.
Di solito un contratto di compravendita è costituito da più documenti. Il docu- mento contrattuale è l’elemento principale del contratto che prevale su tutti gli altri.
L’ordine di priorità indicato nel documento contrattuale deve essere rispettato nella stesura dell’intero contratto. In particolare, prima della pubblicazione del bando bisogna esaminare la conformità di tutti gli elementi del contratto con il documento contrattuale. In caso di contraddizione, occorre modificare il docu- mento indicato come elemento del contratto oppure, in via eccezionale, il do- cumento contrattuale. Inoltre non è necessario disciplinare o ripetere negli altri elementi del contratto quanto è già stato fissato nel documento contrattuale. In generale, devono essere evitate le ripetizioni, soprattutto se esprimono lo stesso concetto con altri termini. Tuttavia, può essere opportuno fornire indica- zioni o spiegazioni supplementari negli altri elementi del contratto.
Per alcune disposizioni il documento contrattuale contiene varianti tra le quali le parti possono scegliere quella più adatta alle loro esigenze. Talune varianti prevedono regolamentazioni dettagliate in un documento separato, che costi- tuisce un allegato al documento contrattuale e deve figurare tra gli elementi del contratto. Nei casi più semplici, è possibile inserire direttamente nel contratto le specifiche richieste evitando in tal modo gli allegati.
2.2 Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio
Frontespizio
Nel frontespizio figurano i dati più importanti del contratto di compravendita. Esso serve in particolare a identificare esattamente le parti contrattuali.
Numero 1 Oggetto del contratto
L’oggetto del contratto deve essere descritto in modo conciso e generico.
Numero 2 Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di contraddizioni
Un contratto è generalmente costituito da diversi documenti. Questi figurano tra gli elementi del contratto se disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti. È importante stabilire quali documenti e quale versione di essi devono essere considerati elementi del contratto. L’elenco degli elementi del contratto di cui al numero 2 del documento contrattuale deve essere completato di conse- guenza.
È possibile che i diversi elementi del contratto siano in contraddizione tra loro. In questo caso occorre chiarire quale regolamentazione presumibilmente con- tradditoria o quale documento contradditorio prevale sugli altri. A tal fine viene prescritto un ordine di priorità.
Dal momento che non è mai possibile prevedere se e quali contraddizioni pos- sano sorgere né quali conseguenze possa avere l’ordine di priorità per il servi- zio di aggiudicazione, è auspicabile che tra gli elementi del contratto non vi siano contraddizioni. Spetta quindi al servizio di aggiudicazione o ai suoi man- datari verificare, nel quadro del loro obbligo di diligenza, che i futuri elementi del contratto non siano in contraddizione tra loro. Spesso già i titoli degli ele- menti del contratto permettono di comprendere se un aspetto è stato discipli- nato più volte. È quindi essenziale controllare che i diversi elementi del con- tratto disciplinino il medesimo aspetto in maniera uniforme. In caso contrario, è necessaria una correzione. Non è in alcun caso opportuno affidarsi all’ordine di priorità degli elementi del contratto, poiché le conseguenze che ne derivano spesso non sono prevedibili.
L’ultimo capoverso del numero 2 del documento contrattuale stabilisce che le condizioni generali allegate dal venditore alla propria offerta (per quanto am- messo dal diritto in materia di appalti pubblici) sono applicabili solo se appro- vate espressamente dal compratore e se figurano al numero 10 del docu- mento contrattuale.
Parti
Chiarezza circa gli elementi del contratto
Ordine di priorità
Misure per evitare le contraddizioni
Condizioni generali del venditore
Mora
Pena convenzionale
Fatturazione e termine di pagamento
Sconto
Numero 3 Prestazioni del venditore
Questa disposizione stabilisce chiaramente le prestazioni che il venditore deve eseguire. Oltre alla fornitura di beni, essa si riferisce in particolare all’obbligo di installazione.
Numero 4 Termini, scadenze e pene convenzionali
Nel numero 4 le parti possono convenire termini e scadenze per la fornitura dell’oggetto contrattuale e di ulteriori prestazioni (ad es. l’installazione).
Le parti hanno la possibilità di prevedere che lʼinosservanza delle scadenze fissate sia un motivo sufficiente per la costituzione in mora (cosiddetti giorni dell’adempimento ai sensi dell’art. 102 cpv. 2 CO) o che il venditore sia costi- tuito in mora dopo la diffida del compratore.
La pena convenzionale garantisce l’osservanza dei termini e delle scadenze definiti al numero 4 (vedi rinvio al n. 10.2 delle condizioni generali).
Numero 5 Retribuzione
Il numero 5 disciplina la retribuzione delle prestazioni del venditore conve- nute.
Numero 6 Fatturazione e modalità di pagamento
Nel numero 6 il documento contrattuale consente alle parti di scegliere se la fatturazione debba essere effettuata in forma cartacea o elettronica. Le parti hanno quindi la possibilità di convenire un termine di pagamento adeguato alle proprie esigenze.
Lo sconto deve essere distinto dal ribasso. Il venditore concede lo sconto per incentivare il compratore a pagare le fatture nel più breve tempo possibile. Si raccomanda di non indicare nel bando il termine di pagamento per fruire dello sconto, ma di lasciar decidere al venditore se offrire uno sconto e il termine di pagamento.
Numero 7 Documentazione
Nel numero 7 le parti possono convenire la fornitura di una documentazione relativa all’oggetto contrattuale nonché il numero di esemplari e la lingua della documentazione.
Numero 8 Interlocutori e comunicazioni
In questa disposizione si stabilisce chi sono gli interlocutori delle parti e la forma in cui queste comunicano tra loro.
Numero 9 Luogo di esecuzione
Nel numero 9 le parti possono definire il luogo della fornitura e dell’eventuale installazione dell’oggetto contrattuale.
Numero 10 Accordi particolari
Questo numero serve a formulare le deroghe alle condizioni generali. Si rac- comanda di consultare previamente il servizio giuridico competente.
Lo stesso vale per gli accordi particolari previsti al numero 10.2. Essi non pos- sono assolutamente essere in contraddizione con altri elementi del contratto ed è quindi importante che siano formulati in maniera accurata.
Deroghe alle condizioni generali
3. Le Condizioni generali KBOB per l’acquisto di beni
Regolamentazione uniforme delle questioni giuridiche ricorrenti
Elemento del contratto
Deroghe alle condizioni generali
Condizioni generali come parte della documentazione del bando
Condizioni
3.1 Scopo e impiego delle condizioni generali
Le Condizioni generali KBOB per l’acquisto di beni servono a disciplinare le questioni giuridiche poste regolarmente, affinché non si debbano affrontare in ogni singolo caso.
Le presenti condizioni generali si applicano solo se sono state accettate dalle parti contraenti, ragione per cui sono menzionate nel documento contrattuale al numero 2 e sono parte integrante del contratto.
È possibile derogare alle condizioni generali per motivi gravi. Ciò deve essere stabilito nel numero 10.1 del documento contrattuale. Occorre tuttavia tenere presente che le disposizioni contenute nelle condizioni generali possono essere collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che i profani in materia giuridica non necessariamente rilevano. Può essere rischioso dichiarare non applicabile una singola disposizione delle condizioni generali. In siffatti casi potrebbe essere applicato il diritto dispositivo, che avrebbe effetti imprevedibili per il servizio di aggiudicazione. Di conseguenza, le condizioni ge- nerali devono essere modificate soltanto in collaborazione con il servizio giuri- dico competente.
Le condizioni generali devono essere allegate alla documentazione del bando congiuntamente al documento contrattuale, affinché l’offerente possa farsi un’idea delle condizioni applicabili nel futuro contratto di compravendita.
3.2 Le disposizioni in dettaglio Numero 1 Campo di applicazione
Oltre a specificare lʼoggetto delle condizioni generali, il numero 1 statuisce che le stesse sono accettate con la presentazione dell’offerta.
Numero 2 Offerta
Questo numero sancisce i dettagli relativi all’offerta (in particolare la natura gratuita e la durata vincolante di tre mesi).
Numero 3 Ricorso a terzi
Nelle condizioni generali il ricorso a terzi per l’esecuzione del contratto non è subordinato al consenso del compratore.
Secondo l’articolo 101 CO il venditore si assume nei confronti del compratore la responsabilità per i terzi a cui ha fatto ricorso e per le prestazioni da essi fornite. Questa responsabilità non presuppone necessariamente la colpa pro- pria del venditore.
Gli obblighi in relazione alle disposizioni sulla tutela dei lavoratori, alle condi- zioni di lavoro, al principio della parità salariale, alla tutela del segreto e alla protezione dei dati devono essere trasferiti ai terzi cui si è fatto ricorso.
Numero 4 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo
In questo numero vengono stabiliti altri obblighi del venditore, che discendono dalla legislazione sugli acquisti pubblici applicabile (LAPub/OAPub; CIAP) e dalla legge sui lavoratori distaccati.
Numero 5 Luogo di esecuzione e rischi
Questa disposizione completa il numero 9 del documento contrattuale. Da un lato, viene adottata una norma integrativa nel caso in cui nel documento con- trattuale le parti non abbiano convenuto il luogo di esecuzione. Dall’altro, viene disciplinato il passaggio degli utili e dei rischi.
Numero 6 Fornitura di materiale, modelli e mezzi di produzione
Nell’ambito dell’acquisto di beni capita spesso che ai fini dell’esecuzione del contratto il compratore fornisca al venditore materiale e/o gli metta a disposi- zione modelli o altri mezzi di produzione. Il numero 6 definisce i relativi rapporti di proprietà e disciplina la gestione di tale materiale e di tali modelli e mezzi di produzione.
Numero 7 Prescrizioni in materia dʼimportazione
Nel numero 7 l’osservanza delle prescrizioni in materia d’importazione e d’esportazione nonché delle informazioni relative a eventuali restrizioni all’esportazione si configura come un obbligo contrattuale del venditore che può essere fatto valere in giudizio.
Numero 8 Consegna e installazione
Secondo il numero 8.1 la consegna deve essere confermata mediante la firma del compratore.
I numeri 8.2 e 8.3 disciplinano i diritti e gli obblighi del venditore nel caso in cui sia stato convenuto lʼobbligo di installazione dei beni (accesso, rispetto delle prescrizioni del compratore).
Responsabilità
Trasferimento degli obblighi
Pena convenzionale
Colpa
Responsabilità per il personale ausiliario
Estensione
Diritti derivanti dalla garanzia per difetti
Periodo di garanzia / reclamo dei difetti
Nel numero 8.4 viene imposto al compratore l’obbligo di controllare l’oggetto contrattuale senza indugio o al più tardi entro 30 giorni dalla consegna. De- corso questo termine, l’oggetto contrattuale è ritenuto consegnato.
Numero 9 Retribuzione
Il numero 9 completa i numeri 5 e 6 del documento contrattuale.
Nel numero 9.2 vengono specificati i principali costi compresi nella retribu- zione.
Il numero 9.3 prevede l’emissione delle fatture secondo il piano dei pagamenti e regolamenta il caso in cui non sia stato convenuto un simile piano.
Numero 10 Mora
Il numero 10 completa il numero 4 del documento contrattuale definendo i det- tagli relativi alla pena convenzionale dovuta in caso di mora. In particolare sta- bilisce che il pagamento della pena convenzionale non libera dall’adempimento di altri obblighi contrattuali.
Numero 11 Responsabilità
Dal numero 11.1 si evince che la responsabilità è subordinata a una colpa. La colpa però è presunta e la parte danneggiante ha la possibilità di provare che non le si può imputare alcuna colpa.
Nel numero 11.2 viene ribadito il principio secondo cui le parti si assumono la responsabilità per il comportamento del loro personale ausiliario, di terzi a cui hanno fatto ricorso come pure del proprio. In tal modo viene ripresa la regola- mentazione dell’articolo 101 CO.
Numero 12 Garanzia per difetti
Il numero 12.1 definisce l’estensione dell’obbligo del venditore di fornire una garanzia per i difetti.
Nel numero 12.2 vengono elencati i diritti conferiti al compratore in caso di for- nitura di beni difettosi. Oltre a valersi dell’azione redibitoria o dell’azione esti- matoria, il compratore può chiedere beni scevri da difetti. Questo diritto alla fornitura sostitutiva spetta al compratore (diversamente da quanto prevede il CO) a prescindere che il contratto abbia per oggetto cose fungibili o meno.
La durata della garanzia è fissata a due anni. Eventuali difetti devono essere notificati immediatamente e in forma scritta (n. 12.3).
Il numero 12.4 stabilisce il momento da cui decorre un nuovo periodo di garan- zia per le componenti che hanno dovuto essere sostituite durante il periodo di garanzia iniziale.
Numero 13 Tutela del segreto
Il numero 13.1 precisa l’estensione dell’obbligo di confidenzialità. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero nonché i fatti e le informazioni sulle commesse il cui valore raggiunge o supera i 50 000 fran- chi, contenute in un elenco che i servizi di aggiudicazione della Confederazione devono pubblicare annualmente conformemente a quanto richiesto dalla mo- zione Xxxx-Xxxxxxxx (14.3045).
Le attività pubblicitarie e le pubblicazioni in cui si fa riferimento al rapporto con- trattuale necessitano del consenso scritto del compratore (vedi n. 13.2).
Nel numero 13.3 vengono disciplinati i dettagli relativi alla pena convenzionale dovuta per violazione degli obblighi di tutela del segreto.
Numero 14 Protezione e sicurezza dei dati
Questa disposizione è finalizzata a proteggere i dati comunicati nel corso del processo di acquisto affinché non siano accessibili a terzi non autorizzati.
Numero 15 Cessione e costituzione in pegno
La cessione e la costituzione in pegno di crediti che il venditore vanta nei con- fronti del compratore richiedono il consenso scritto di quest’ultimo.
Numero 16 Diritto applicabile e foro competente
Il numero 16 sancisce l’applicazione del diritto svizzero anche ai venditori esteri e quale foro per le controversie stabilisce quello ove ha sede il compratore.
Confidenzialità
Attività pubblicitarie / pubblicazioni
Obbligo del consenso