ART. 1 – DEFINIZIONI
ART. 1 – DEFINIZIONI
1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
- “AEEGSI”: Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina il settore elettrico e del gas naturale, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata in GU
n. 270 del 18 novembre 1995 - Supplemento Ordinario n. 136;
- “Amministratore”: è la società Acquirente unico S.p.A.;
- “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità”: azione fina- lizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del Punto di Riconsegna;
- “Cliente”: è la persona fisica, così come identificata nella “Richiesta di attivazione servizi energetici”, che acquista l’energia elettrica oggetto del presente contratto per usi esclusiva- mente domestici;
- “Consumi effettivi”: sono i consumi di energia elettrica attribuiti sulla base delle letture rileva- te dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;
- “Contratto di dispacciamento”: contratto stipulato con Terna S.p.A., per l’erogazione del servi- zio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
- “Contratto di Distribuzione”: contratto stipulato con il Distributore per l’erogazione del servi- zio di trasporto sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
- “Contratto di Tutela Simile”: contratto di somministrazione di energia elettrica regolato ai sensi della Delibera AEEGSI 7 luglio 2016, n. 369/2016/R/eel e s.m.i.;
- “Distributore elettrico”: è il soggetto esercente in regime di concessione l’attività di distribu- zione locale di energia elettrica, alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente;
- “Gruppo di misura”: è la parte dell’impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l’intercettazione, per la misura dell’energia elettrica e per il collegamento all’impianto interno del Cliente;
- “Interruzione dell’alimentazione della fornitura di energia elettrica”: azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l’azione diretta sull’allacciamento che alimenta l’impian- to del Cliente;
- “Offerte PLACET”: sono le offerte formulate ai sensi dell’Allegato A della deliberazione 555/2017/R/com;
- “Punto di prelievo” (d’ora in poi “POD”): punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente;
- “Parti ”: il FORNITORE ed il Cliente definiti congiuntamente;
- “Richiesta di attivazione servizi energetici” (di seguito denominata Richiesta di Attivazione): allegata al presente contratto, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo al FORNITO- RE l’attivazione della fornitura di energia elettrica;
- “Sito Centrale”: è il sito finalizzato alla promozione e alla gestione dell’interazione, nell’ambi- to della Tutela Simile, tra clienti finali, fornitori ammessi e l’Amministratore;
- “Servizio Conciliazione”: è l’organismo istituito da AEEGSI, come definito dall’art. 1 comma 1.1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico - Testo Integrato Conciliazione, approvato con deli- berazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i.
- “Servizio di Tutela Simile”: servizio di somministrazione di energia elettrica a condizioni eco- nomiche e contrattuali vigilate da parte dell’AEEGSI, ai sensi della Delibera AEEGSI 7 luglio 2016, n. 369/2016/R/eel e s.m.i.;
- “IL FORNITORE”: SGR Servizi S.p.A., società autorizzata alla vendita di energia elettrica e gas dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- “TERNA S.p.a.”: è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissi- ma tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica per uso domestico ai Clienti serviti e/o aventi diritto alla maggior tutela, come definiti nell’art. 2.3 lettera a) della Delibera AEEGSI 301/2012/R/eel e s.m.i. (TIV) destinata all’indirizzo di fornitura individuato dal Cliente nella Richiesta di Attivazione, alle condizioni previste dal Servizio di Tutela Simile.
ART. 3 – CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA
3.1 IL FORNITORE si riserva il diritto di aderire o rifiutare la Richiesta di attivazione presentata dal Cliente. L’efficacia del presente contratto resta subordinata: - al collegamento dei POD in- dicati nella Richiesta di Attivazione alle reti di distribuzione locale; - all’attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento; - all’esito positivo della verifica sull’assenza di precedenti morosità nei confronti del FORNITORE e all’esito positivo delle valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check); - alla condizione che il Cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta dell’attivazione del servizio; - all’assenza di una richiesta di indennizzo, per morosità da parte di un precedente fornitore del Cliente, secondo la Delibera dell’AEEGSI Arg/elt 219/10 s.m.i.
ART. 4 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DURATA
4.1 La conclusione del contratto di Xxxxxx Xxxxxx, in conformità a quanto previsto dalla Delibe- razione AEEGSI 7 luglio 2016, n. 369/2016/R/eel e s.m.i. nonché dal Regolamento per l’indivi- duazione dei fornitori e per il monitoraggio della Tutela Simile (Tutela Simile ad una fornitura di mercato italiano libero dell’energia elettrica) del 30/09/2016 pubblicato da Acquirente Unico
S.p.A. in data 30/09/2016, avviene: i) unicamente online per i clienti già serviti in maggior tutela attraverso la pagina web appositamente dedicata e predisposta dal FORNITORE; ii) nel rispetto delle normali modalità previste dalla regolazione in materia per i clienti non serviti ma aventi diritto al servizio di maggior tutela, limitatamente ai casi di richiesta di voltura o di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.
4.2 Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione scritta da parte del FORNITORE, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta di Attivazione. La copia integrale della documentazione contrattuale è resa dispo- nibile su supporto durevole mediante invio in formato elettronico all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente in sede di compilazione della Richiesta di Attivazione, ovvero in formato cartaceo all’indirizzo di spedizione indicato, qualora espressamente richiesto dal Cliente medesimo.
4.3 Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., il Cliente consumatore (ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) ha facoltà di esercitare il diritto di ripensa- mento dal contratto entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione dello
stesso, senza oneri e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al FORNI- TORE mediante lettera raccomandata a/r, fax o email ai recapiti indicati all’art. 17. Qualora la comunicazione sia inviata via fax o e-mail dovrà essere confermata mediante lettera raccoman- data a/r entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini sopra previsti. A tal fine è possibile utilizzare l’apposito modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento fornito unitamente al presente Contratto nonché presente all’interno del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. Qualora non venisse utilizzato il modulo predetto, la comunicazione dovrà contenere almeno: nome e cognome del Cliente, il numero del POD, l’indirizzo di fornitura, la data di sottoscrizione e il servizio da cui si vuole recedere, data e firma.
Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza ed il Cliente eserciti il diritto di ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o dal fornitore di maggior tutela nel caso non fossero state avviate dal FORNITORE le attività cui il Cliente ha ripensato, o dal FORNITORE per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura. Se il Cliente non richiede l’esecuzione del con- tratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Il Cliente che effettua tale richiesta potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti, definiti all’art. 8 nonché gli even- tuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto. Tale richiesta può comportare un anticipo dell’avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l’avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.
4.4 Il contratto ha esecuzione con l’attivazione della somministrazione. La data di inizio sommi- nistrazione è indicata dal FORNITORE al Cliente nella Richiesta di Attivazione nella sezione “Ca- ratteristiche del punto di fornitura”, tenendo conto dei seguenti termini: - il termine per l’eser- cizio del diritto di ripensamento; - il termine per il diritto di recesso dal precedente venditore in conformità a quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 302/2016/R/com; - in caso di richiesta di nuova attivazione o di switching i termini previsti dalla Delibera AEEGSI 481/2015/R/eel e s.m.i. ovvero in caso di richiesta di voltura i termini previsti dalla Delibera AEEGSI 398/2014/R/eel e s.m.i.; - i termini previsti per l’attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamen- to. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Richiesta di Attivazione, il FORNITORE provvederà ad informa- re tempestivamente il Cliente dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo tramite posta ordinaria o altra forma di comunicazione a distanza.
4.5 Il contratto ha durata pari ad 1 (un) anno, fatta salva la possibilità di recesso di entrambe le parti come disciplinata dall’art. 5.
4.6 Resta inteso che in nessun caso il FORNITORE potrà essere chiamata a rispondere del ritardo di avvio o dell’impossibilità di attivare la fornitura dovuto a circostanze ad essa non imputabili.
4.7 Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto di Xxxxxx Xxxxxx, il FORNITORE invierà al Cliente un’apposita comunicazione scritta indicante la data esatta in cui il contratto di Tutela Xxxxxx giunge a termine oltre che le seguenti possibilità esercitabili alla scadenza del contratto: a) aderire ad un’offerta del mercato libero con il FORNITORE; b) aderire ad un’of- ferta di mercato libero con un altro fornitore liberamente scelto; c) richiedere all’esercente la maggior tutela l’attivazione del servizio; d) nel caso in cui il cliente non proceda a scegliere una delle precedenti opzioni a), b) o c), gli saranno applicate, da parte del FORNITORE per un ulteriore anno, le condizioni generali di fornitura ed economiche previste dal Contratto di Tutela SIMILE. Per ogni maggiore informazione in merito è possibile contattare il FORNITORE ai recapiti indicati all’art.17. Entro il terzo mese antecedente al termine indicato alla lettera d) il FORNITORE invierà al Cliente una nuova comunicazione indicando che può scegliere tra le soluzioni indicate alle lettere a), b) o c) e che qualora non opererà alcuna di tali scelte, gli sa- ranno applicate da parte del FORNITORE le condizioni economiche delle offerte PLACET, nelle modalità definite dall’AEEGSI.
ART. 5 – DIRITTO DI RECESSO
5.1 In ottemperanza alla Delibera AEEGSI 302/2016/R/com e s.m.i. il Cliente e il FORNITORE potranno recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza oneri, tramite comu- nicazione inviata per iscritto con modalità tali da permettere di verificare l’avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno 1 (un) mese nel caso di recesso del Cliente e di almeno 6 (sei) mesi nel caso di recesso del FORNITORE. In ogni caso il Cliente dovrà indicare al FORNITORE gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui si desidera recedere ed il recapito presso il quale dovrà essere inviata la fattura finale. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare venditore ma ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del recesso decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazio- ne di recesso da parte di una delle Parti.
5.2 Se il Cliente recede dal contratto al fine di cambiare fornitore, la comunicazione di recesso dovrà pervenire al FORNITORE tramite il nuovo fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.
5.3 Qualora il Cliente receda dal Contratto, o comunque dia causa di risoluzione del medesimo prima della sua scadenza naturale, nella fattura di chiusura il FORNITORE richiederà la restitu- zione del bonus una tantum di cui all’art. 8.4, in misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la data di scadenza originaria del medesimo. La quantifi- cazione del bonus una tantum da restituire è fatta in linea con quanto previsto dall’Articolo 3 della Delibera AEEGSI 301/2012/R/eel e s.m.i. (TIV).
La restituzione del bonus una tantum da parte del Cliente non è dovuta nei casi in cui: a) il fornitore abbia perso i requisiti per operare nell’ambito della Tutela Simile durante il periodo in cui essa è in vigore e il Cliente, accedendo nuovamente al Sito centrale, concluda un nuovo contratto di Tutela Xxxxxx con un altro fornitore ammesso ovvero concluda un nuovo contratto con un qualsiasi fornitore del mercato libero; b) il Cliente receda dal Contratto a seguito di un reclamo per il quale non sia stata data risposta motivata entro i tempi previsti dalla regolazione.
5.4 IL FORNITORE aderisce alla procedura volontaria di ripristino relativa ai casi di contratti contestati di cui alla Delibera AEEGSI n. 228/2017/R/com e s.m.i.
ART. 6 – RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI – PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISO- LUZIONE DELLE CONTROVERSIE
6.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate al FORNITORE uti- lizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. Nel caso non si utilizzi tale modulo, nella comunicazione dovranno essere indicati almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo di spedizione (se diverso da quello di fornitura) o telematico e il servizio di Tutela Simile a cui si riferisce il reclamo. Il reclamo o la richiesta di informazioni dovranno
essere inviate attraverso i canali di comunicazione indicati all’art. 17, purché sia possibile per il FORNITORE accertare la data del ricevimento.
6.2 Per risolvere eventuali controversie, il cliente che, a fronte di reclamo scritto non abbia ri- cevuto riscontro ovvero abbia ricevuto risposta che ritenga non soddisfacente, potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di “Conciliazione Paritetica”, strumento di risoluzione stragiu- diziale delle controversie, esperibile rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti all’iniziativa che provvederanno ad inoltrare la domanda al FORNITORE. È possibile reperire l’elenco completo delle Associazioni aderenti nonché ricevere e compilare l’apposito modulo sia presso gli Sportelli Clienti, sia scaricando la documentazione dal sito internet del FORNITORE, dove è inserito anche il Regolamento di conciliazione, scaricabile integralmente.
6.3 Con la Deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i., AEEGSI ha definito le mo- dalità per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ora condizione di procedi- bilità per l’azione giudiziale, all’interno dell’Allegato A alla predetta Deliberazione, denominato “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico – Testo Integrato Conciliazione” (TICO). Il Cliente potrà ricorrere gra- tuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio di Conciliazione Clienti Energia gestito da Acquirente Unico per conto dell’AEEGSI oppure ri- volgendosi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all’apposito Elenco presso l’AEEGSI o, in alternativa, attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, previa stipula dei relativi protocolli di intesa con l’AEEGSI. L’elenco aggiornato degli organismi di riso- luzione extragiudiziale delle controversie è disponibile sul sito web dell’AEEGSI www.autorita. xxxxxxx.xx. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo, ivi inclusi i casi di mancata comparizione della controparte.
Il Servizio Conciliazione Clienti Energia, a cui il FORNITORE partecipa, è gratuito per il Cliente
e si svolge on-line tra il Cliente o un suo delegato, il Fornitore e/o il Distributore di energia interessato ed il conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo. In caso di risposta al reclamo scritto ritenuta non soddisfacente, o mancata risposta trascorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del reclamo, il Cliente può attivare entro il termine massimo di 1 (uno) anno dall’invio del re- clamo stesso, la procedura di conciliazione. Per maggiori informazioni relative alle modalità di accesso, ai termini e al funzionamento della procedura di conciliazione, è possibile consultare il sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx
ART. 7 – GARANZIE
7.1 Il FORNITORE, ha la facoltà di richiedere al Cliente, qualora il pagamento non avvenga a mezzo di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, una somma a titolo di deposito cauzionale.
7.2 La misura del deposito cauzionale è determinata secondo le disposizioni del TIV all’art.
12.1 lettere a), b) e c) e 12.2; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto.
7.3 Il deposito cauzionale verrà addebitato in bolletta e restituito senza necessità di presentare alcun documento che attesti l’avvenuto versamento dello stesso, al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, ovvero qualora venga attivata successivamente la domici- liazione, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale. In ogni caso il deposito cauzionale viene rimborsato dopo il saldo di tutti gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.
7.4 La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale. Il FORNITORE potrà addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
7.5 In caso di insolvenza, il FORNITORE potrà utilizzare il deposito cauzionale a copertura dei propri crediti e il Cliente non potrà riattivare la fornitura se non lo avrà reintegrato.
ART. 8 – CONDIZIONI ECONOMICHE
8.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 9, verranno applicate le con- dizioni economiche di fornitura del servizio di Tutela Simile così come definite ed aggiornate dall’AEEGSI.
8.2 Come previsto dalla Delibera AEEGSI n. 369/2016/R/eel, sono applicate le seguenti condi- zioni economiche: a) le tariffe per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura e i relativi oneri generali determinati da AEEGSI; b) il corrispettivo PED e la componente DISPBT applicati ai clienti del servizio di maggior tutela; c) il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica all’ingrosso; d) il corrispettivo PCV di ri- ferimento definito da AEEGSI; e) il bonus una tantum che il FORNITORE applicherà interamente nella prima fattura emessa; f) in caso di emissione della fattura in formato elettronico, lo scon- to di cui alla deliberazione 501/2014/R/com previsto per i clienti del servizio di maggior tutela.
8.3 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità compe- tenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e loro successive modifiche e/o integrazioni, a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.
8.4 Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi in quota fissa di cui all’Allegato C - TIC alla Delibera AEEGSI 654/2015/R/eel, ove applicati da parte del Distributore Locale competente. Inoltre il Cliente riconoscerà al FORNITORE un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa a: i. voltura; ii. disattivazione della fornitura su richiesta del Clien- te finale; iii. disattivazione della fornitura a seguito di morosità; iv. riattivazione della fornitura a seguito di morosità; v. variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente. Le prestazioni di cui ai punti iii. e iv. comprendono anche l’eventuale preventiva riduzione o ripri- stino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa è dovuto anche nel caso in cui il Distri- butore Locale competente proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa sarà richiesto una sola volta.
8.5 Nei casi previsti dalla normativa fiscale sarà richiesto il pagamento dell’imposta di bollo sul nuovo contratto.
ART. 9 – MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI
9.1 La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di mi- sura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente contratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati al FORNITORE dal Distributore Locale che ha la responsabilità dell’at- tività di misura.
9.2 Nel caso in cui il FORNITORE non disponga dei consumi di energia elettrica in tempo uti- le al fine della fatturazione, la quantificazione dei consumi avverrà sulla base dell’autolettura eventualmente comunicata dal Cliente ove prevista dalla normativa di riferimento o, in difetto, in base a stime determinate dal FORNITORE in coerenza con i consumi storici del Cliente e le caratteristiche della fornitura.
9.3 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore Locale accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, lo stesso procede alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio, con successiva comunicazione al FORNITORE per la rettifica di fatturazione.
ART. 10 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI
10.1 La fatturazione, per i corrispettivi variabili, avverrà sulla base dei consumi come sopra quantificati. I corrispettivi calcolati in base a consumi stimati saranno oggetto di conguaglio al verificarsi della disponibilità dei consumi effettivi.
10.2 La periodicità di fatturazione è bimestrale come previsto dalla Delibera AEEGSI 463/2016/R/com.
10.3 La bolletta viene emessa in formato elettronico e trasmessa al Cliente tramite posta elet- tronica all’indirizzo e-mail indicato nella Richiesta di Attivazione. Per i clienti che non intendono avvalersi del formato elettronico, la bolletta sarà trasmessa in formato cartaceo. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l’indirizzo di recapito e la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta direttamente dall’apposita area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx ovvero attraverso uno dei canali di comunicazione indicati all’art. 17.
10.4 Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti ) giorni.
10.5 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture con le seguenti modalità: gratuitamen- te attraverso gli sportelli degli istituti bancari convenzionati la cui lista aggiornata può essere consultata sul sito web del FORNITORE; attraverso la domiciliazione bancaria o postale; attra- verso gli sportelli bancario/postali; tramite carta di credito accedendo all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx; attraverso tabaccherie, ricevitorie e esercizi commerciali facenti parte dei circuiti LIS-Lottomatica Servizi e SisalPay; attraverso il circuito CBILL. Ulteriori modalità di pagamento possono essere indicate in bolletta o nel sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
10.6 II pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Clien- te dai suoi obblighi.
10.7 Nei casi di applicabilità previsti dal TIV e in coerenza con le previsioni dello stesso, il FOR- NITORE evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi.
ART. 11 – MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDATO PAGAMENTO
11.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso. In tutti i casi in cui il Cliente risulti moroso, il FORNITORE avrà facoltà di procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura.
11.2 Il FORNITORE, trascorsi inutilmente non meno di 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata avente valore di co- stituzione in mora. Nel sollecito, il FORNITORE indica il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, decorso il quale, in costanza di mora, la fornitura potrà essere sospesa, le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento, nonché i costi delle opera- zioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
11.3 Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, che non potrà comunque essere inferiore alternativamente: a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della raccomandata, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure infine, a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, il FORNITORE procede, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, trascorso un ulte- riore termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all’invio al Distributore Competente della richiesta di sospensione della fornitura. Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall’avvenuta so- spensione e persistendo la morosità, il FORNITORE ha facoltà di risolvere di diritto il contratto e di procedere al recupero coattivo del credito. Quando consentito dalle caratteristiche tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura viene effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente finale, il Distributore competente effettua la sospensione della fornitura.
Nel caso in cui l’intervento di sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, il FORNITORE può richiedere al Distributore competente, previa comunicazione raccomandata al Cliente, l’”Interruzione della fornitura di energia elettrica”, decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente. Se l’intervento di Inter- ruzione della fornitura ha esito positivo, il Distributore competente rimuove dal Contratto di trasporto e dispacciamento il relativo punto di prelievo.
In seguito alla sospensione e/o Interruzione della fornitura, il FORNITORE ha facoltà di risolvere di diritto il contratto e procedere al recupero coattivo del Credito
11.4 Se nei 90 giorni successivi ad una richiesta di sospensione della fornitura per morosità, si dovesse verificare un’ulteriore morosità (per fatture non indicate nella precedente comunica- zione di sospensione), il FORNITORE invierà una nuova comunicazione di costituzione in mora contenente un termine di pagamento che non potrà comunque essere inferiore alternativa- mente: a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente finale della relativa raccomandata oppure a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elet- tronica certificata, oppure infine, a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costitu- zione in mora. Trascorsi tali termini senza che il pagamento sia stato effettuato, il FORNITORE procederà, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, trascorso un ulteriore termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi, all’invio al Distributore Competente della richiesta di Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
11.5 Il FORNITORE corrisponde al Cliente un indennizzo automatico in bolletta pari a: a) 30,00 euro se la fornitura è stata sospesa per morosità o se sia stata comunque effettuata una ridu- zione di potenza di cui all’art. 11.3 nonostante il mancato invio della comunicazione di costi- tuzione in mora; b) 20,00 euro se la fornitura è stata sospesa per morosità o se sia stata co- munque effettuata una riduzione di potenza di cui all’art. 11.3 nonostante, alternativamente, il
mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; 3) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
11.6 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.
11.7 Il FORNITORE ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospen- sione e di riattivazione della fornitura come previsto all’art. 8.4.
ART. 12 – INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE
12.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il FOR- NITORE, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, per ritardi superiori a 10 (dieci) giorni, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea mag- giorato di 3,5 (tre/5) punti percentuali.
12.2 Il FORNITORE addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.
12.3 In caso di ripristino dell’erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell’impianto.
ART. 13 – INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
13.1 La fornitura avviene di regola con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà del FORNITORE.
13.2 Il FORNITORE non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni e/o limitazioni di fornitura dovute a cause di forza maggiore o di oggettivo pericolo, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio, quali ad esempio manutenzioni o riparazioni dei guasti sulle reti. In particolare il FORNITORE non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici ad essa non imputabili concernenti la consegna dell’energia elettrica. Laddove possibile, il FORNITORE provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo.
13.3 In nessuno dei casi indicati all’art. 15, e comunque in tutti i casi in cui le interruzioni e/o limitazioni non siano imputabili al FORNITORE, il Cliente avrà diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.
ART. 14 – IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA
14.1 Il Cliente può richiedere al FORNITORE la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura; le richieste sono inoltrate dal FORNITORE al Distributore competente. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente, a cui potranno essere addebitate in fattura. In ogni caso il FORNITORE fornirà comunicazione scritta conte- nente l’esito della verifica.
14.2 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore Locale ricostruisce i consumi secondo i termini e le modalità tecniche previste dall’AEEGSI in tema di ricostruzione dei consumi.
ART. 15 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
15.1 Il FORNITORE può sospendere la fornitura e, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei casi seguenti: a) mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 12.1); b) per morosità relativa ad un diverso contratto intestato allo stesso Cliente.
15.2 Il FORNITORE può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con sem- plice dichiarazione scritta da inviare a mezzo raccomandata al Cliente, nei casi seguenti: a) ripetuto ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 12.1) anche per somme relative a crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal Cliente secondo la delibera AEEGSI sul sistema indennitario, ARG/elt 191/09 e s.m.i.; b) per la mancata o invalida costituzione /ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente;
c) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive; d) per ogni tentativo del Cliente di alterazione della misura e/o sottra- zione di energia elettrica.
15.3 Nei casi di cui ai precedenti artt. 15.1 e 15.2, il Cliente non può pretendere alcun risar- cimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.
15.4 In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, conseguente ad inadempimenti di cui all’art. 11, laddove il Cliente scelga un venditore diverso dal FORNITORE, la stessa si può avva- lere di richiesta di indennizzo al sistema indennitario di cui alla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni even- tuale controversia tra il Fornitore e il Cliente sarà competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente se ubicato nel territorio dello Stato italiano. ART. 17 – COMUNICAZIONI
17.1 Ogni comunicazione da parte del Cliente, fatti salvi i casi in cui vengano richieste speci- fiche modalità di comunicazione espressamente indicate, deve essere trasmessa per iscritto utilizzando i seguenti canali di contatto: SGR Servizi S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX); fax 0000.000000; posta elettronica (e-mail) xxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Maggiori in- formazioni possono essere reperite sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, o al numero verde 800.900.147.
17.2 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al FORNITORE qualun- que variazione dei dati forniti con la Richiesta di Attivazione.
ART. 18 – LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI
18.1 In applicazione delle previsioni del TIQV, Il FORNITORE è tenuto al rispetto di standard specifici e generali di qualità commerciale relativi all’esecuzione delle prestazioni di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tali standard il Cliente ha diritto agli indennizzi automatici previsti.
18.2 Per maggiori approfondimenti sulla disciplina dei livelli di qualità commerciale e degli indennizzi automatici, si veda l’apposita informativa allegata al presente Contratto.
ART. 19 – AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
19.1 Qualora sopraggiungano disposizioni obbligatoriamente imposte da leggi o da provve- dimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti, il presente contratto si intende- rà modificato di diritto e le relative disposizioni imposte si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto stesso, con conseguente abrogazione delle clausole che risultassero
incompatibili.
ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO
20.1 Nessuna delle parti può cedere il contratto a terzi, senza il preventivo consenso del con- traente ceduto. Limitatamente al FORNITORE, non sarà considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante o terzo da esso designata.
ART. 21 – MANDATI
21.1 Presso i POD indicati nella Richiesta di Attivazione, Il FORNITORE provvede a stipulare per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore elettrico locale, nonché il contratto di dispacciamento dell’energia elettrica con il gestore della rete, attualmente TERNA S.p.a. A tal fine il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di attivazione conferisce al FORNITORE, a titolo gratuito, apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. autorizzando la stessa, ai sensi dell’art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società controllanti il mandatario o da quest’ulti- mo controllate, come pure qualsiasi società partecipata, o terzo da esso designato.
21.2 Il Cliente conferisce altresì al FORNITORE mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il Distributore elettrico del contratto di connessione.
21.3 Il FORNITORE provvede presso i POD indicati nella Richiesta di Attivazione a richiedere, al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Delibera AEEGSI ARG/elt 198/11 (TIQE); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all’aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni. Si precisa che, nei casi partico- larmente dettagliati all’art. 81.3 del TIQE, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore competente.
21.4 Il Cliente autorizza altresì il FORNITORE ad essere destinataria del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore Locale.
21.5 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono rite- nersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. ART. 22 – RINVIO NORMATIVO
22.1 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell’AEEGSI e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.
ART. 23 – IMPOSTE DI REGISTRAZIONE
23.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. Il relativo onere rimane a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione del Contratto.
ART. 24 – CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE E L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
24.1 Il Cliente si impegna a mantenere l’impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente in particolare della normativa disposta dal D.M. 37/08 e s.m.i. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza del Cliente che ne è responsabile. L’alloggiamen- to del contatore è considerato parte integrante dell’impianto interno. Il Cliente deve inoltre avvertire immediatamente in caso di funzionamento difettoso del contatore o di altra parte dell’impianto di proprietà dell’impresa di Distribuzione e deve permettere all’impresa di Di- stribuzione l’accesso al proprio impianto. Il Cliente è responsabile dell’integrità e della corretta conservazione del contatore elettrico nonché dell’eventuale manomissione dello stesso, per- tanto il Cliente risponderà degli eventuali danni arrecati al contatore.
ART. 25 – RIFERIMENTI NORMATIVI
25.1 Nel presente contratto sono citati in forma sintetica i seguenti riferimenti normativi: • Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D.Lgs. 164/00) • Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D.Lgs. 196/03) • Decreto n.37 del 22 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 12/03/2008
• Delibera AEEGSI n. 302 del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito AEEGSI in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (Del. 302/2016) • Delibera AEEGSI n. 156 del 27 giugno 2007 e s.m.i., pubblicata sul sito AEEGSI in data 27 giugno 2007 (Del. 156/07), che ha introdotto il Testo integrato per i servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV) • Delibera ARG/elt 219/10 e s.m.i., pubblicata sul sito AEEGSI in data 10 dicembre 2010 • Delibera AEEGSI n. 413 del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito AEEGSI in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/ com), che ha approvato il Nuovo Testo integrato della qualità della vendita (TIQV) • Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 dell’11 dicembre 2009, pubblicata sul sito AEEGSI in data 30 dicem- bre 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 191/09) • Delibera AEEGSI ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEGSI in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha in- trodotto il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale) • Delibera AEEGSI n. 199 del 29 dicembre 2011, pubblicata sul sito AEEGSI in data 31 dicembre 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 199/11) • Delibera AEEGSI 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito AEEGSI in data 7 aprile 2017 e s.m.i. (Del. 228/2017/R/com) • Delibera AEEGSI 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito AEEGSI in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del.501/2014/R/com) • Delibera AEEGSI n. 369 del 7 luglio 2016, pubblicata sul sito AEEGSI in data 11 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 369/2016/R/eel) • Regolamento per l’individuazione dei fornitori e per il monitoraggio della Tutela Simile (Tutela Simile ad una fornitura di mercato italiano libero dell’energia elettrica) del 30/09/2016 pubblicato da Acquirente Unico S.p.A. in data 30/09/2016. • Delibera Arg/elt 219/10 e s.m.i pubblicata sul sito dell’AEEGSI in data 10 dicembre 2010 • Delibera 23 dicembre 2015 654/2015/R/eel pubblicata sul sito in data di AEEGSI in data 28 dicembre 2015 • Delibera ARG/elt 198/11 (TIQE) pubblicata sul sito di AEEGSI in data 30 dicembre 2011 • Delibera 21 luglio 2016 413/2016/R/com e s.m.i. pubblicata sul sito di AEEGSI in data 22 luglio 2016 • Delibera 04 agosto 2016 463/2016/R/com (TIF) e s.m.i. pubblicata sul sito di AEEGSI in data 05 agosto 2016 • Delibera 26 settembre 2013 402/2013/R/com (TIBEG) e s.m.i. pubblicata sul sito di AEEGSI in data 30 settembre 2013 • Deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i. pubblicata sul sito di AEEGSI in data 06 maggio 2016 • Delibera 555/2017/R/com, pubblicata sul sito AEEGSI in data 31 luglio 2017.