Fondo di Previdenza
Fondo di Previdenza
Regolamento recepito dal Consiglio Di Amministrazione con la delibera fondativa del 23 Giugno 1995 e modificato con la delibera del 21 Settembre 1995, approvato con decreto interministeriale del 19 Novembre 1996; Successivamente modificato con delibera n°6/8 del Consiglio di Amministrazione del 24 Giugno 2008 e approvato dal Ministero del Lavoro, Della Salute e Delle Politiche Sociali in data 1 Ottobre 2008.
Modificato con delibera n° 26/2016 del Consiglio di Amministrazione del 27 Luglio 2016e approvato dal Ministero Del Lavoro , Della Salute e Delle Politiche Sociali in data 23 Gennaio 2017.
Articolo 1
Campo di applicazione.
In attuazione dello Statuto dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura e dei Contratti Collettivi vigenti, il presente Regolamento disciplina il trattamento di previdenza spettante ai dirigenti e agli impiegati, tecnici e amministrativi, di imprese e industrie agricole, di Consorzi di Miglioramento Fondiario, di Consorzi di Bonifica, e, comunque, di Enti e di imprese in genere che svolgono la loro attività nel settore della produzione agricola, nonché agli impiegati, tecnici e amministrativi, di imprese esercenti concessioni di tabacco e imprese esercenti frantoi di olive.
Articolo 2
Trattamento di previdenza.
Il trattamento di previdenza, di cui al presente regolamento, assicura la corresponsione di prestazioni economiche al verificarsi dei seguenti eventi:
a) morte che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio;
b) invalidità permanente totale ed assoluta che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio;
c) raggiungimento del 65° anno di età.
Articolo 3 Assegno di morte.
Nel caso di morte dell'iscritto è corrisposto ai superstiti un assegno pari a 20 mensilità
di retribuzione.
Per mensilità di retribuzione si intende un dodicesimo della retribuzione annua che, nei dodici mesi precedenti l'evento, è stata denunciata all'Ente ed è stata presa a base per il calcolo del contributo.
Nel caso in cui la morte dell'iscritto si verifichi prima che sia trascorso un anno dalla data di iscrizione, l'assegno di morte è determinato in rapporto alla retribuzione annua che per il periodo di iscrizione è stata denunciata all'Ente ed è stata presa a base per il calcolo del contributo. Qualora la morte si verifichi in periodo di interruzione del servizio, sempreché ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, comma 2, numero 2, l'assegno di morte è determinato in rapporto alla retribuzione annua che nei dodici mesi precedenti la interruzione dell'attività di servizio è stata denunciata all'Ente ed è stata presa a base per il calcolo del contributo. Non spetta ai superstiti l'assegno per il caso di morte, qualora l'indennità per invalidità permanente, prevista dal successivo art. 4, sia stata o già liquidata o già corrisposta all'iscritto. L'ammontare dell'assegno di morte è corrisposto ai superstiti dell'iscritto, osservando le norme di cui all'art. 2122 del Codice Civile. Qualora tra i superstiti figurino figli minori, che vivevano a carico dell'iscritto al momento della sua morte, la quota parte dell'assegno ad essi spettante è integrata da una maggiorazione pari a:
- cinque mensilità di retribuzione per ciascun figlio che non abbia compiuto il 21º anno di età;
La maggiorazione, pari a cinque mensilità di retribuzione, è altresì corrisposta senza limiti di età per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro. È considerato inabile al lavoro il figlio la cui attitudine alle normali occupazioni sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno del 50%.
Articolo 4
Indennità per invalidità permanente totale ed assoluta.
Nel caso in cui l'iscritto venga colpito da invalidità permanente totale ed assoluta è corrisposta una indennità pari a 25 mensilità di retribuzione.
È considerata invalidità permanente totale ed assoluta, indennizzabile ai sensi del presente regolamento, la perdita completa e per tutta la vita, di ogni attitudine al lavoro e tale da rendere indispensabile un'assistenza personale continuativa.
Si ritiene indispensabile l'assistenza personale continuativa allorché l'iscritto si trovi nella impossibilità di soddisfare senza assistenza alle comuni esigenze della sua vita organica e di relazione, se non con grave nocumento per sé o per gli altri.
Nel caso di morte dell'iscritto, al quale sia stata già liquidata, ma non corrisposta, l'indennità per invalidità permanente totale ed assoluta, la ripartizione dell'indennità stessa è effettuata fra i superstiti secondo le norme della successione legittima.
Articolo 5
Condizioni.
Il diritto alle prestazioni stabilite dal presente regolamento per i casi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta, è riconosciuto al verificarsi di tali eventi, sempreché:
a) abbia avuto effettivo inizio il rapporto di impiego ed il datore di lavoro abbia già provveduto alla denuncia all'Ente dell'instaurazione del rapporto stesso, secondo le modalità in vigore;
b) l'iscritto sia in attività di servizio con diritto alla retribuzione;
c) l'iscritto non abbia superato il 65º anno di età.
Le prestazioni, spettanti al verificarsi della morte dell'iscritto o nel caso in cui il medesimo venga colpito da invalidità permanente totale ed assoluta, spettano anche se uno dei due eventi si verifichi:
1) nei trenta giorni successivi alla cessazione dell'iscrizione all'Ente, sempreché in tale periodo non sia stata svolta attività lavorativa alle dipendenze di terzi o in proprio;
2) nel periodo di astensione dal servizio in conseguenza di malattia o di infortunio contemplato dai Contratti Collettivi di lavoro o dai Regolamenti Organici per gli Enti non vincolati da contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la morte o l'invalidità permanente totale ed assoluta siano conseguenza di azione suicida, il diritto alle prestazioni è riconosciuto, sempreché la iscrizione all'Ente sia intervenuta un anno prima del verificarsi dell'evento.
Articolo 6
Liquidazione del conto individuale. Opzioni per la pensione.
1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell’iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%.
2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individuale, come determinato al comma1, è corrisposto:
a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e semprechè non instauri un nuovo rapporto di lavoro;
b) all’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta;
c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all’Ente;
d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto.
3) Gli iscritti che abbiano raggiunto il 65° anno di età o quelli di cui alla lettera a) del comma 2, possono optare per la liquidazione della prestazione sotto forma di pensione. L’importo annuo iniziale della pensione è determinato dal prodotto fra l’importo del conto individuale di pertinenza dei singoli iscritti e i coefficienti di cui alla “tabella A” allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante. Tale facoltà è riconosciuta anche agli iscritti di cui alla lettera b) del comma 2 che possono vantare almeno cinque anni di contribuzione al fondo. L’importo annuo iniziale della pensione in tale fattispecie è determinato dal prodotto fra l’importo del conto individuale di pertinenza dei singoli iscritti e i coefficienti di cui alla “tabella B” allegata al presente regolamento. L’opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla maturazione del diritto a percepire il conto individuale o, per quanto riguarda la fattispecie di cui alla lettera b) del comma 2, dal riconoscimento dell’invalidità.
4) L’ammontare annuo della pensione spettante è corrisposto in 6 rate bimestrali posticipate di pari importo a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
5) A decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, le pensioni in godimento sono rivalutate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione adottata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, in relazione al rendimento netto del patrimonio del Fondo e tenendo conto del tasso di interesse adottato in sede di determinazione dei coefficienti di trasformazione di cui alle tabelle “A” e “B” allegate al presente regolamento.
6) La pensione di cui innanzi è reversibile ai soggetti e nelle percentuali della pensione diretta sotto indicati:
- coniuge, 60 per cento;
- figli a carico secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatori, 20% per ciascun figlio se ha diritto anche il coniuge; 40% se hanno diritto a pensione soltanto i figli. La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente ne inferiore al 60% ne superiore al 100% della pensione diretta che sarebbe spettata.
7) L’iscritto che si trovi nella situazione di cui alla lettera c) del comma 2, che abbia maturato presso il fondo un’anzianità contributiva complessivamente non inferiore a cinque anni, ha la facoltà di differire la liquidazione del conto individuale al compimento del 65° anno di età ovvero alla data di maturazione del trattamento pensionistico di vecchiaia conseguito nell’assicurazione generale obbligatoria o forme sostitutive. L’importo del conto individuale è rivalutato con decorrenza 1° luglio di ciascun anno, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in sede di approvazione
momento della liquidazione del conto individuale di cui trattasi, l’interessato potrà esercitare tutte le facoltà inerenti alla prestazione dovutagli, ivi compresa l’opzione di cui al comma 3.
8) Nel caso di liquidazione ai superstiti, la ripartizione dell’ammontare del conto individuale è effettuata secondo il disposto dell’articolo 2122 del codice civile; la ripartizione è invece effettuata secondo le norme della successione legittima, quando la morte dell’iscritto si verifica dopo che l’Ente ha già provveduto alla liquidazione, ma non alla materiale corresponsione del conto individuale.
Articolo 7
Entrate e bilancio tecnico.
Sono entrate del Fondo:
a) i contributi destinati ad alimentarlo, secondo la misura stabilita dalla legge 29 novembre 1962, n. 1655;
b) gli interessi, accreditati alla chiusura di ogni esercizio finanziario, determinati in rapporto alla giacenza media annuale del Fondo ad un tasso di interesse pari a quello medio netto realizzato nel medesimo esercizio dall'investimento dei beni patrimoniali;
c) le somme incassate per sanzioni civili e proventi vari di pertinenza.
Ogni tre anni è compilato il bilancio tecnico del Fondo; tuttavia è in facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Ente disporne la compilazione in via anticipata, su motivata proposta formulata dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 10 del vecchio Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, sulla base delle risultanze del predetto bilancio, a promuovere i provvedimenti necessari a mantenere inalterato l'equilibrio finanziario del Fondo, ferma restando l'aliquota contributiva vigente.
Articolo 8
Responsabilità civile.
Se la morte o l'invalidità permanente totale ed assoluta siano imputabili a colpa altrui, l'Ente, secondo l'art. 1916 del Codice Civile, può esercitare il diritto di regresso, contro le persone civilmente responsabili, per le somme corrisposte per le indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
Prescrizione.
L'azione per conseguire le indennità previste, per il caso di morte e d'invalidità permanente totale ed assoluta, dai precedenti articoli 3 e 4 si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
Articolo 10
Procedimento per la liquidazione dell'assegno di morte.
In caso di morte dell'iscritto, la domanda per ottenere l'assegno previsto dall'articolo 3 deve essere inoltrata all'Ente a cura degli aventi causa - con lettera raccomandata o posta elettronica certificata - entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento mortale. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione il quale, in presenza di documentate circostanze che possono giustificare la tardività della loro presentazione, potrà autorizzare gli Uffici ad istruirle.
La domanda deve indicare:
1) generalità dell'impiegato deceduto;
2) impresa od ente presso cui prestava servizio;
3) giorno, ora e luogo in cui è avvenuto il decesso;
4) circostanze in cui si è verificata la morte;
5) cause della morte, attestate da certificato medico.
Articolo 11
Procedimento per ottenere la liquidazione dell'indennità per invalidità permanente totale ed assoluta.
La domanda per ottenere l'indennità stabilita dall'art. 4, a pena di decadenza da ogni diritto, deve essere inoltrata all'Ente, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, entro e non oltre il 30º giorno dalla data in cui l'iscritto è stato colpito da invalidità permanente totale ed assoluta. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione il quale, in presenza di documentate circostanze che possono giustificare la tardività della loro presentazione, potrà autorizzare gli Uffici ad istruirle.
La domanda deve essere corredata da un certificato medico in cui siano dettagliatamente indicate le cause e le infermità che hanno determinato l'invalidità permanente totale ed assoluta.
Procedimento per la liquidazione del trattamento previdenziale.
1)L'ammontare del conto individuale di cui al precedente art. 6, è liquidato direttamente dall'Ente nei casi di compimento del 65° anno di età, di morte e di invalidità permanente totale e assoluta.
2)Negli altri casi, l’iscritto per ottenere la liquidazione del conto individuale, deve inoltrare domanda all’Ente e deve dichiarare le condizioni sussistenti in merito al conseguimento della pensione di vecchiaia e le condizioni inerenti la situazione lavorativa.
3) L’importo di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato trascorso il termine di opzione di cui all’art. 6, comma 3, quello di cui al precedente comma 2, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda.
4) La facoltà di differimento prevista dall’art. 6, comma 7 deve essere esercitata entro 9 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed è irrevocabile. In assenza di domanda o di esercizio della facoltà suddetta, trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di impiego, l’Ente procede direttamente alla liquidazione e successiva erogazione del conto individuale.
Articolo 13 Accertamenti.
L'Ente ha facoltà di richiedere gli atti ed i documenti comprovanti il diritto dell'iscritto o
degli aventi causa a conseguire le prestazioni previste dal presente regolamento e può disporre ogni accertamento che ritiene utile di eseguire o di far eseguire da pubbliche autorità.
L'opposizione dell'iscritto o degli aventi causa agli accertamenti disposti dall'Ente od il rifiuto a produrre i documenti richiesti determinano la perdita di ogni diritto alle prestazioni.
Articolo 14
Procedimento amministrativo.
Ricevuta la documentazione ed eseguiti, ove del caso, gli accertamenti di cui ha facoltà, l'Ente comunica all'iscritto od agli aventi diritto le proprie determinazioni.
Avverso le determinazioni dell'Ente, l'iscritto o gli aventi causa hanno facoltà di proporre motivato ricorso al Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione delle determinazioni stesse.
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere chiesta la costituzione del Collegio arbitrale di cui al seguente art. 15. Trascorsi i termini innanzi stabiliti senza che sia stata prodotta opposizione, le decisioni adottate divengono definitive.
Costituzione del Collegio Arbitrale.
Esaurito il procedimento amministrativo di cui all'art. 14, la controversia è demandata, con scrittura privata, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale, composto di tre esperti, medici e legali, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Ciascuna delle parti remunera l'esperto da essa designato; il compenso del terzo arbitro è posto a carico della parte soccombente.
Il Collegio Arbitrale ha la sua sede in Roma, decide a maggioranza sulle controversie demandategli ed il suo pronunciato è inoppugnabile dalle parti, anche se uno degli esperti rifiutasse di firmarlo.
Articolo 16
Norme transitorie e finali.
1) per gli iscritti al 31 dicembre 2008, che maturano dal 1° gennaio 2009 il diritto alla liquidazione del conto individuale per il verificarsi delle condizioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 6 del presente regolamento, l’ammontare del conto individuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- per il periodo fino al 31 dicembre 2008, l’importo pari al maggior valore fra quello risultante dall’applicazione delle regole di calcolo contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 6 e quello del calcolo retributivo risultante dall’85% del contributo medio annuo relativo ai tre anni di contribuzione antecedenti la predetta data moltiplicato per il numero degli anni di effettiva contribuzione fino al 31 dicembre 2008, fermo restando che all’importo determinato con il calcolo retributivo non si applica alcun genere di rivalutazione.
- per il periodo decorrente a partire dal 1° gennaio 2009 l’importo risultante dall’applicazione delle regole di calcolo di cui al comma 1 dell’articolo 6. Detto calcolo si applica anche ai periodi precedenti al 31 dicembre 2008 relativi a rapporti di lavoro a tempo parziale.
2) L’ammontare del conto individuale calcolato in base a quanto previsto al comma
precedente viene liquidato con il procedimento di cui all’articolo 12.
3) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2009.
Per tutto ciò che non è regolato espressamente dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge
Coefficienti | |
57 | 0,055279 |
58 | 0,056332 |
59 | 0,057458 |
60 | 0,058853 |
61 | 0,059932 |
62 | 0,061299 |
63 | 0,062765 |
64 | 0,064334 |
65 | 0,066025 |
Tabella B – Coefficienti per la determinazione dell’importo annuo iniziale della pensione di invalidità
Età | Coefficienti | Età | Coefficienti | Età | Coefficienti |
20 | 0,039606 | 36 | 0,043770 | 52 | 0,053250 |
21 | 0,039785 | 37 | 0,044158 | 53 | 0,054169 |
22 | 0,039971 | 38 | 0,044565 | 54 | 0,055142 |
23 | 0,040165 | 39 | 0,044994 | 55 | 0,056175 |
24 | 0,040389 | 40 | 0,045445 | 56 | 0,057273 |
25 | 0,040583 | 41 | 0,045921 | 57 | 0,058441 |
26 | 0,040807 | 42 | 0,046423 | 58 | 0,059687 |
27 | 0,041041 | 43 | 0,046952 | 59 | 0,061019 |
28 | 0,041287 | 44 | 0,047510 | 60 | 0,062442 |
29 | 0,041545 | 45 | 0,048097 | 61 | 0,063967 |
30 | 0,041818 | 46 | 0,048717 | 62 | 0,065601 |
31 | 0,042102 | 47 | 0,049370 | 63 | 0,067359 |
32 | 0,042402 | 48 | 0,050081 | 64 | 0,069246 |
33 | 0,042719 | 49 | 0,050792 | 65 | 0,071289 |
34 | 0,043052 | 50 | 0,051565 | ||
35 | 0,043402 | 51 | 0,052384 |
N.B. – Per le tabelle A e B l’importo annuo iniziale della pensione si ottiene moltiplicando il conto individuale per il coefficiente corrispondente all’età del pensionando.