SPETT. LE
……….
Documento unico formato da n. 4 pagine
SPETT. LE
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO S.P.A. XXX XXXXXX XX XXXXX X. 00
00000 XXXXX
Condizioni che regolano il finanziamento concesso dalla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., di seguito denominata anche Fi.Se.S. S.p.a., con sede legale a Siena, in Via Banchi di Sotto n. 34, Codice Fiscale e Partita Iva 00720100528, Codice ABI n. 194266, alla Società ……….. con sede legale a …………., Codice Fiscale e Partita IVA , come da delibera dell’Organo Competente /
Consiglio di Amministrazione n. .. del ………, comunicata con lettera del …… prot. n che la parte mutuataria dichiara di ben
conoscere e di approvare in ogni sua parte.
ARTICOLO 1 - OGGETTO E DURATA
1.a) Il finanziamento viene concesso per l’importo totale di Euro …….. (Euro ……../00) con rientro in n. … rate trimestrali posticipate per una durata complessiva di anni …. oltre a n. … rate trimestrali di preammortamento per un periodo complessivamente non superiore a ….. trimestri scadente il ed erogato tramite accredito a mezzo bonifico bancario sul
c/c identificato dal Codice Iban …….., intrattenuto presso Banca ……, Filiale di ….., ed intestato alla Società con
valuta ……., dedotte le spese di istruttoria pari a Euro ……. (Euro ../00) e pertanto con un netto ricavo per la parte mutuataria di Euro …….. (Euro /00).
1.b) La Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. accorda al cliente, che l'accetta, il finanziamento di cui meglio all'articolo 1.a), allo scopo di soddisfare le necessità finanziarie di cui alla domanda d’intervento.
1.c) La Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. concede alla mutuataria il finanziamento di cui all’articolo 1.a) al tasso di interesse nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi medio div. 360 relativo al mese precedente l’erogazione (attualmente pari a ….%)
– che in ogni caso le parti convengono non possa assumere un valore inferiore a zero - maggiorato di uno spread pari al
….% (….. per cento), attualmente pari al …..% ( per cento).
Il tasso di interesse nominale annuo sarà indicizzato trimestralmente una volta in ammortamento in base allo stesso tasso di riferimento relativo ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre precedenti il trimestre oggetto di indicizzazione maggiorato di uno spread pari al …..% ( per cento).
Nel caso di mutamenti nella percentuale del tasso di riferimento, la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. provvederà a fornire con lettera semplice, entro un ragionevole lasso di tempo, un piano di ammortamento aggiornato, sia in caso di diminuzione che di aumento del tasso.
In quest'ultima ipotesi la parte mutuataria avrà la facoltà di recedere dal contratto con restituzione di quanto precedentemente erogatole dalla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., detratto quanto già rimborsato.
Nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, oggetto di intervento del CICR con deliberazione del 04/03/03 e della Banca d’Italia con provvedimento del 25/07/03, si dà atto che l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ed il Tasso Effettivo Globale (TEG) della presente operazione di finanziamento sono pari al ……%.
1.d) La Società finanziata effettuerà i pagamenti per il tramite bancario e gli stessi si intenderanno eseguiti alla data in cui le somme entreranno nella disponibilità della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a.. La Società finanziata non potrà sospendere il pagamento delle rate neppure in caso di contestazione, anche se giudiziale, che fosse sollevata dalla Società finanziata stessa o dovesse comunque sorgere tra le parti, salvo le eccezioni previste nell'art. 1462 c.c..
1.e) Salvo diversa determinazione della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., qualsiasi versamento effettuato dalla Società finanziata verrà imputato ex art. 1194 c.c. innanzitutto al rimborso di spese e oneri, al pagamento di accessori ed interessi e, per il rimanente, in conto capitale.
1.f) Il finanziamento di cui al presente contratto sarà effettuato a condizione che la parte mutuataria abbia fornito alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a.:
i) la fidejussione solidale rilasciata da …….., di importo pari ad €uro ;
ii) il certificato che attesti l'inesistenza di procedure concorsuali a carico della Società mutuataria.
ARTICOLO 2 - OBBLIGAZIONI DELLA MUTUATARIA
2.a) Tutte le obbligazioni assunte nel presente contratto dalla Società finanziata nonché dagli eventuali garanti si intendono costituite con vincolo solidale e indivisibile anche per i loro aventi causa, eredi e successori a qualsiasi titolo.
2.b) Sarà a carico della Società finanziata qualunque onere fiscale e di qualsiasi altra natura, diretto o indiretto, che colpisca o possa colpire il presente atto o il capitale prestato, o che, in dipendenza del presente finanziamento, gravi o possa gravare nel tempo la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a..
2.c) In aggiunta all'obbligo dei pagamenti di cui all'art.1 del presente contratto, la Società finanziata, e in quanto possa riguardarli, i garanti, si obbligano:
1) a dare immediata comunicazione alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. mediante lettera raccomandata qualora la Società Finanziata e/o i garanti dovessero sciogliersi, fondersi, concentrarsi, accedere a procedure di ristrutturazione dei debiti, chiedere il concordato preventivo o l'amministrazione controllata o qualora l'interesse patrimoniale dovesse passare in tutto o in parte a persone o gruppi di persone diversi da quelli indicati nella domanda di finanziamento;
2) a mantenere la propria sede legale ed operativa nell'ambito del territorio di competenza di Fi.Se.S. S.p.a. (costituito dai seguenti Comuni: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Xxxxxxxx dei Bagni, San Gimignano, San Xxxxxxxx d’Asso, San Quirico d’Orcia, Siena, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda), come previsto dal
Regolamento di gestione in vigore che la parte mutuataria e, per quanto possa riguardarli, i garanti dichiarano di ben conoscere.
Il mancato rispetto di tale previsione deve essere inteso come clausola risolutiva espressa del presente contratto;
3) a non trasformare la propria forma, ragione o denominazione sociale senza il preventivo assenso scritto della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a.;
4) ad accettare durante il periodo di finanziamento ogni verifica tecnica ed amministrativa di qualsiasi genere e qualunque controllo da parte della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a.;
5) a fornire alla stessa tutti i documenti e le informazioni che le venissero comunque richiesti;
6) a notificare alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella consistenza patrimoniale o nell'andamento finanziario, nella capacità di agire o nella rappresentanza legale sua o dei propri garanti o nel governo dell'Azienda.
7) a non alienare, a non affittare, a non ipotecare e comunque vincolare per tutta la durata del finanziamento, senza il consenso scritto della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., l’azienda, gli immobili, gli impianti e i macchinari e quanto altro oggetto dell’investimento.
Il mancato rispetto di tale previsione deve essere inteso come clausola risolutiva espressa in favore di Fi.Se.S. S.p.a. (art. 1456 c.c.) del presente contratto;
8) a non cessare e a non variare durante il corso del finanziamento, senza il preventivo consenso scritto della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., la propria attività principale;
9) a non assumere altri debiti a medio o a lungo termine, sullo stesso investimento finanziato, senza preventivo accordo scritto della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a.;
10) a rimborsare alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. tutti gli oneri fiscali e/o tributari inerenti alla registrazione del presente atto, in caso d'uso, oltre alle spese postali e bancarie eventualmente necessarie.
ARTICOLO 3 - GARANZIA
A garanzia del finanziamento di cui in contratto viene rilasciata alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. la seguente garanzia: fidejussione solidale di ……., di importo pari ad €uro ……...
ARTICOLO 4 - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
Per qualunque evento che comporti insolvenza o mancata prestazione delle garanzie promesse o diminuzione per fatto proprio delle garanzie prestate (in tali eventualità considerandosi ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione, vendita o cessione a titolo di godimento, anche parziale o gratuito, della propria attività principale senza il previo assenso scritto di Fi.Se.S. S.p.a., la concessione di garanzie reali o personali senza il previo assenso scritto di Fi.Se.S. S.p.a., le variazioni societarie e/o statutarie che non siano state comunicate tempestivamente per scritto, la mancata ottemperanza all’obbligo di permettere verifiche amministrative di ogni genere fornendo tempestivamente a Fi.Se.S. S.p.a. stessa tutti i documenti e le informazioni eventualmente richieste), la Società finanziata incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. senza bisogno di apposita intimazione scritta da parte di Fi.Se.S. S.p.a..
ARTICOLO 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA
Le parti prevedono espressamente che la Società finanziata possa recedere unilateralmente dal contratto estinguendo anticipatamente il finanziamento mediante il pagamento del residuo debito capitale dovuto alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. oltre agli interessi maturati al tasso contrattuale.
ARTICOLO 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
6.a) Nel caso di mancato puntuale e integrale pagamento alle scadenze convenute anche di una sola rata di rimborso del finanziamento, come pure nel caso in cui la Società finanziata non destini il finanziamento agli scopi indicati in contratto, nonché nel caso di mancato puntuale adempimento anche di una sola delle obbligazioni previste dal presente contratto a carico della parte mutuataria, che siano in tal modo espressamente sanzionate, la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. avrà il diritto di ritenere risolto il presente contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
6.b) Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso del suo credito per interessi, accessori e capitale, senza necessità di avvertire la Società finanziata e gli eventuali garanti, e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della Società finanziata che degli eventuali garanti, nel modo e con le procedure che riterrà più opportune.
6.c) Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite dalla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a..
6.d) Sono a carico della Società mutuataria le spese di sollecito per ciascuna rata non pagata alla scadenza che sono concordemente quantificate in €uro 50,00 per ogni lettera di sollecito inviata da Fi.Se.S. S.p.a.
6.e) La Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. avrà diritto di ritenere risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., oltre che nelle ipotesi precedentemente previste, anche e specificatamente nel caso in cui:
1) la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. non risultino veritiere;
2) la Società finanziata non provveda puntualmente al pagamento delle tasse, imposte, tributi e contributi di qualsiasi genere da essa dovuti a norma delle vigenti Leggi o di ogni somma dovuta alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. in base al presente contratto ovvero in dipendenza di altri rapporti contrattuali. Il pagamento tardivo di quanto dovuto alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., anche se da questa accettato, non preclude alla stessa la possibilità di avvalersi della presente clausola risolutiva;
3) la Società finanziata ed i garanti subiscano protesti, decreti ingiuntivi, o subiscano qualsiasi atto che diminuisca o pregiudichi la loro consistenza sociale, o venga proposta nei loro confronti istanza di fallimento, anche nel caso in cui il fallimento non sia dichiarato, siano assoggettati a concordato preventivo, a procedura di ristrutturazione dei debiti o comunque ad ogni e qualsiasi procedura in beneficio dei propri creditori, ed inoltre nel caso di transazione effettuata con più dei suoi creditori, e in quello di assoggettamento ad ogni e qualsiasi procedura giudiziale, stragiudiziale, normativa o amministrativa, capace di incidere sul loro assetto sociale;
4) la Società finanziata eserciti la propria attività (ovvero una o più delle proprie attività) in qualità di affittuaria di azienda o ramo di azienda ed il contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda si risolva, sia dichiarato nullo o annullato o rescisso, ovvero cessi di avere efficacia per qualsiasi ragione o causa,
5) la Società finanziata eserciti la propria attività (ovvero una o più delle proprie attività) presso locali immobiliari condotti in locazione ed il contratto di locazione commerciale si risolva, sia dichiarato nullo o annullato o rescisso, ovvero cessi di avere efficacia per qualsiasi ragione o causa, salvo che la relativa attività continui ad essere esercitata senza soluzione di continuità in diverso ed idoneo immobile;
6) la Società finanziata non adempia agli obblighi di cui al presente contratto;
7) la garanzia sia risolta, inefficace e/o comunque invalida.
6.f) Nei casi di cui sopra, così come pure in ogni caso di risoluzione del contratto, di estinzione o decurtazione anticipata, il residuo debito in linea capitale sarà quello risultante dal piano di ammortamento originario.
Per la determinazione del detto residuo fanno fede, in ogni caso, i libri e le registrazioni della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., anche in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 7 - INTERESSI DI XXXX
Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle rate per capitale, interessi ed accessori, così come pure nel caso di inadempimento della Parte finanziata nonché nel caso di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto o di procedure concorsuali a carico della Società finanziata, decorreranno a pieno diritto a favore della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. gli interessi di mora calcolati al minore tra il tasso Euribor a 6 mesi medio div. 360 relativo al mese precedente il ritardo o l’insolvenza maggiorato di 5 punti ed il tasso soglia antiusura, distinto secondo le specifiche operazioni e con la validità temporale di cui al relativo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, salvo il risarcimento del maggior danno.
Il tasso soglia antiusura è calcolato secondo le modalità di cui all’art. 2 comma 4 della L. n. 108 del 07/03/1996 così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. d) del D.L. n. 70 del 13/05/11 (convertito dalla Legge n. 106 del 12/07/11) il cui testo è il seguente: “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 [= rilevazione trimestrale effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia] relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di intimazione alcuna né messa in mora. Sulle singole rate, anche ove scadute, non viene operata la capitalizzazione degli interessi.
ARTICOLO 8 - MISCELLANEA
8.a) Indipendenza
La Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., salva esplicita dichiarazione in contrario, deve ritenersi sempre estranea ai rapporti che intercorrono tra il mutuatario e terzi, e qualunque convenzione contenuta nei contratti di mutuo, sebbene fatta con espresso riferimento a tali rapporti, non deve mai intendersi, salva esplicita dichiarazione, stipulata a vantaggio di terzi ex art.1411 c.c., per modo che costoro non potranno mai vantare alcun diritto o pretesa in dipendenza di detti contratti.
8.b) Veridicità dichiarazioni
La Società finanziata dichiara e conferma la veridicità dello stato attivo e passivo e del conto economico esibiti alla Finanziaria, della descrizione degli elenchi, pure esibiti, dei suoi immobili, macchinari e impianti, nonché di tutta la documentazione presentata e delle comunicazioni fatte.
8.c) Diritto di ispezione
La Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. si riserva il diritto, in ogni tempo, di fare ispezionare la contabilità aziendale e l’Azienda da persona di sua fiducia, e la parte mutuataria si impegna ad apprestare, a Sua cura e spese, i mezzi necessari per l'adempimento di detto incarico.
8.d) Elezione di domicilio
Ai fini di qualsiasi comunicazione, ivi compresa la comunicazione di accettazione della proposta contrattuale, di richiesta o pretesa di qualsivoglia natura consentita o prevista dal presente contratto la Società elegge domicilio presso la
propria sede legale restando quindi convenuto che, per considerarsi validamente effettuate, le comunicazioni dovranno essere indirizzate da Fi.Se.S. S.p.a. presso tale sede o all’indirizzo fatto conoscere successivamente per scritto, ovvero tramite PEC.
Le parti eleggono domicilio come segue:
- Fi.Se.S. S.p.a. in Siena, Via Banchi di Sotto n. 34.
- Società ………… in ……….., PEC …………..
8.e) Modifiche del contratto
Ai sensi dell’art. 118 del T.U.B. e successive modifiche e integrazioni la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. si riserva, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, dandone comunicazione al cliente che contenga in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Le modifiche si intendono approvate ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche (comunque maggiore di 60 giorni dal ricevimento della proposta). In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Fatto salvo quanto sopra, qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.
8.f) Adempimenti
Nessun ritardo o attesa da parte della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. nel richiedere l’adempimento di qualsiasi obbligazione contenuta nel presente contratto potrà costituire od essere interpretata come rinuncia all’adempimento da parte della Stessa.
8.g) Gestione reclami e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
La Società finanziata per qualunque questione derivante da rapporti/operazioni e/o servizi può presentare reclamo alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. I reclami devono essere inviati per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno oppure per fax o mail, o consegnati presso la sede della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. dietro rilascio di ricevuta. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati i moduli standard disponibili presso la sede della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. o anche presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, elementi che consentano l'identificazione del cliente.
La Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. si obbliga a rispondere al suddetto reclamo entro 30 giorni dalla sua ricezione. Qualora la Società finanziata non fosse soddisfatta del riscontro fornito, ovvero non avesse ricevuto risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte dell'Ufficio Reclami della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., questa potrà inoltrare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Per inoltrare il ricorso è necessario che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso.
Laddove anche la decisione dell'A.B.F. non fosse soddisfacente per la Società finanziata, questa potrà, comunque, rivolgersi all'autorità giudiziaria o ad ogni altro strumento previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.
ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE
Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. e la Società finanziata in dipendenza diretta o indiretta del rapporto di finanziamento, e comunque concernente l’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Siena.
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI CONTROPARTE CONTRATTUALE IN MERITO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001
10.a) La società finanziata dichiara di accettare espressamente il Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 ed il Codice Etico della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. che potrà sempre consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
La società finanziata si impegna pertanto ad adempiere alle proprie obbligazioni nel rispetto dei documenti appena menzionati, così come in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto e come di volta in volta modificati e nel rispetto di qualunque altro documento che integri il Modello ed il Codice Etico.
10.b) A tal fine le Parti riconoscono e convengono che il mancato adempimento da parte della società finanziata degli obblighi nascenti dal presente contratto in conformità con il Modello Organizzativo 231/2001 e con il Codice Etico costituirà inadempimento del presente contratto da parte della Società finanziata e legittimerà Fi.Se.S. S.p.a. a recedere unilateralmente dal presente contratto da comunicare mediante lettera raccomandata A/R, ovvero tramite PEC.
PER ACCETTAZIONE (Timbro e Firma)
Le parti dichiarano di aver espressamente negoziato tutte le clausole del presente contratto, sia singolarmente che nel loro insieme, e che quindi il contratto risponde nel suo complesso alle loro esigenze negoziali.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 c.c. e 1342 c.c. si approvano espressamente per iscritto tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente atto ed in particolare:
1.b) Scopo del finanziamento e clausola risolutiva espressa
1.c) Tassi di interesse e termine per la facoltà di recesso in caso di aumento del tasso di interesse
1.d) Divieto di sospensione dei pagamenti
2.a) Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali
2.c) Limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi e clausole risolutive espresse
4) Decadenza dal beneficio del termine
5) Estinzione anticipata
6) Clausola risolutiva espressa e risoluzione contrattuale
7) Interessi di mora
8.c) diritto di ispezione
8.d) elezione di domicilio
8.e) proposta di modifica unilaterale del contratto
8.f) adempimenti
9) foro competente
10.b) recesso unilaterale per violazione degli obblighi in materia di d. lgs. 231/2001 di cui alla clausola 10.a).
……, ………….
PER ACCETTAZIONE (Timbro e Firma)
Allegati: “Informativa Precontrattuale”, “Documento di Sintesi”.
“Per presa visione specifica dell’Informativa Precontrattuale e del Documento di Sintesi allegato.” (Timbro e Firma)
ALLEGATO al CONTRATTO DI FINANZA STRAORDINARIA
Società Mutuataria: ………..
Oggetto: Informativa Precontrattuale
Nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, oggetto di intervento da parte del C.I.C.R. con Deliberazione del 04/03/03 e da parte della Banca d’Italia con Provvedimento del 25/07/03, il sottoscritta Sig ……, nato a ……, residente a
………., Codice Fiscale ……, in qualità di …….. e Legale Rappresentante della Società con sede
legale a …….., Codice Fiscale e Partita IVA , munito dei necessari poteri, attesta che intende:
❑ Avvalersi
❑ Non Avvalersi
del diritto di ottenere copia del testo del contratto di Finanza Straordinaria consapevole che la consegna di tale copia da parte della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. non impegna le parti alla stipula del contratto.
……, …………….
Timbro e Firma
DOCUMENTO DI SINTESI
(per contratti di Finanza Straordinaria) N. 1 del ……..
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO S.P.A.
e
……………
Finanza Straordinaria di €uro ….. (€uro ……/00)
Tasso di interesse di riferimento: Euribor a 6 mesi medio divisore 360, che in ogni caso non può assumere un valore inferiore a zero (attualmente pari a %).
Durata: anni ……. oltre ad un periodo di preammortamento di massimo …… trimestri, scadente il
……….
Periodicità rimborso: rate trimestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi con scadenza al 05/01, 05/04, 05/07 e 05/10 di ogni esercizio.
Garanzia: fidejussione solidale rilasciata da ………., di importo pari ad €uro ……….
Tasso di interesse in preammortamento (TAN): ….% pari all’Euribor a 6 mesi medio div. 360 relativo al mese precedente l’erogazione che si assume pari a 0 per espressa clausola contrattuale + spread complessivo di
…..% (pari allo Spread Rischiosità Impresa + ).
Inizio Ammortamento: ../../….
Tasso di interesse in ammortamento (TAN): indicizzazione trimestrale in base alla somma dell’Euribor a 6 mesi medio div. 360 relativo ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre precedenti il trimestre oggetto di indicizzazione + spread complessivo di ..% (pari allo Spread Rischiosità Impresa + ).
Tasso di mora: minore tra il tasso Euribor a sei mesi medio relativo al mese precedente l’insolvenza maggiorato di 5 punti ed il tasso soglia antiusura, distinto secondo le specifiche operazioni e con la validità temporale di cui al relativo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il tasso soglia antiusura è calcolato secondo le modalità di cui all’art. 2 comma 4 della L. n. 108 del 07/03/1996 così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. d) del D.L. n. 70 del 13/05/11 (convertito dalla Legge n. 106 del 12/07/11) il cui testo è il seguente: “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 [= rilevazione trimestrale effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia] relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
Spese di istruttoria: €uro … (€uro ……./00) pari all’ % dell’importo erogato.
Spese per ogni lettera di sollecito inviata da Fi.Se.S. relativa a ciascuna rata non pagata alla scadenza: €uro 50,00 (€uro Cinquanta/00).
Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) - Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) e Xxxxx Effettivo Globale (TEG) = %
Altre spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell’operazione (certificazioni in genere in ordine al finanziamento, proroghe e riduzioni dell’ammortamento, accolli del finanziamento) sono a carico del mutuatario e di volta in volta concordate.
PER PRESA VISIONE (Timbro e Firma)
Allegato alla conferma del contratto di finanza straordinaria datata …….- Num. Archivio ………
SPETT.LE
……..
………….
Inviata a mezzo pec ……… ……..
all’indirizzo ……………
Siena, ………
Prot. n. /19/DR/fpi
Con la presente Vi confermiamo la pregiata Vs. del u.s. il cui testo in segno di accettazione
riportiamo integralmente qui di seguito:
SPETT. LE
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO S.P.A. VIA BANCHI DI SOTTO N. 34
53100 SIENA
(…)
PER ACCETTAZIONE (Timbro e Firma)
…………
X.xx e Legale Rappresentante
Sig. ………
Le parti dichiarano di aver espressamente negoziato tutte le clausole del presente contratto, sia singolarmente che nel loro insieme, e che quindi il contratto risponde nel suo complesso alle loro esigenze negoziali.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 c.c. e 1342 c.c. si approvano espressamente per iscritto tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente atto ed in particolare:
1.b) Scopo del finanziamento e clausola risolutiva espressa
1.c) Tassi di interesse e termine per la facoltà di recesso in caso di aumento del tasso di interesse
1.d) Divieto di sospensione dei pagamenti
2.a) Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali
2.c) Limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi e clausole risolutive espresse
4) Decadenza dal beneficio del termine
5) Estinzione anticipata
6) Clausola risolutiva espressa e risoluzione contrattuale
7) Interessi di mora
8.c) diritto di ispezione
8.d) elezione di domicilio
8.e) proposta di modifica unilaterale del contratto
8.f) adempimenti
9) foro competente
10.b) recesso unilaterale per violazione degli obblighi in materia di d. lgs. 231/2001 di cui alla clausola 10.a).
….., ……………
PER ACCETTAZIONE (Timbro e Firma)
……….
X.xx e Legale Rappresentante
Sig……….
Allegati: “Informativa Precontrattuale”, “Documento di Sintesi”.
“Per presa visione specifica dell’Informativa Precontrattuale e del Documento di Sintesi allegato.” (Timbro e Firma)
Allegato: Piano di Ammortamento
Distinti saluti.
……
X.xx …… e Legale Rappresentante Sig……….