Garanzie attive dal 02/01/2020
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA 041219
• Nexi Business Credit Oro iscritte a iosi
• Nexi Professional Oro iscritte a iosi
• Nexi Business Debit xl
• Nexi Corporate Credit Oro
• Nexi Corporate Consip
Garanzie attive dal 02/01/2020
Condizioni di Assicurazione - Polizza 041219 1 di 12
Garanzia per Uso Fraudolento Carte Valida dal 31/07/2020
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - POLIZZA 041219
Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..
Art. 2. Altre assicurazioni
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipu- lazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art.1910 C.C.. In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
Art. 3. Efficacia e durata delle singole adesioni
La copertura assicurativa ha una durata di 365 giorni dalla data di messa in copertura. La durata massima della copertura assicurativa per singolo viaggio è 30 giorni.
Art. 4. Rinvio alle norme di legge - forma del contratto
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italia- na. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art. 5. Limiti di esposizione e loro superamento
I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso che restano a carico dell’Assicu- rato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno saldati direttamente dall’ Assicurato.
Art. 6. Mancato utilizzo delle prestazioni e limiti di responsabilità
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, di forza maggiore o circo- stanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.
Art. 7. Termine di prescrizione
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C..
Art. 8. Foro competente
Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
Art. 9. Estensione territoriale
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, L’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Italia e all’Estero.
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, nello specifico il Titolare di Carta Nexi, residente in Italia, e con un età non supe- riore a 75 anni.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato porta con sé in viaggio.
Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato oppure altre persone da questa designate, ai quali la Società indennizza la somma assicurata in caso di morte. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani. Italia: la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
Malattia preesistente: la malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell’assicurazione.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da cau- sare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo: furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx 121 - 00156 - 00173 Roma, anche denominata AXA As- sistance.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, acquistati con la carta assicurata.
TABELLA GARANZIE E MASSIMALI PER ANNO
GARANZIE Tipo di carta | F_ Carte Aziendali Credito Oro iosi, Corporate Oro |
• Nexi Business Credit Oro iscritte a iosi • Nexi Professional Oro iscritte a iosi • Nexi Business Debit xl • Nexi Corporate Credit Oro • Nexi Corporate Consip | |
PROTEZIONE VIAGGI INDIVIDUALI | |
bagaglio | |
xxxxx, scippo, xxxxxx, danneggiamento bagaglio | 1.500 € |
mancata consegna del bagaglio da parte del vettore | 1.500 € |
ritardata consegna del baglio | 200 € |
PROTEZIONE CARTA - a seguito di furto/smarrimento | |
furto/scippo/rapina del denaro prelevato presso sportello ATM | 500 € |
TUTELA LEGALE | |
controversie contrattuali relative all'acquisto di beni e servizi | 5.000 € |
circolazione stradale quando alla guida di veicoli noleggiati con la carta | 5.000 € |
patente sicura | 1.000 € |
USO FRAUDOLENTO CARTE CORPORATE AZIENDALI E PROFESSIONAL | 30.000 € |
BAGAGLIO
Oggetto dell’assicurazione:
a) FURTO, XXXXXX, RAPINA, INCENDIO, MANCATA RICONSEGNA DEL BAGAGLIO
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio, le valigie, i passeggini e le carrozzine.
Limite di indennizzo
- Si specifica che tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettrodome- stici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico oggetto.
- Il massimale e i sub-massimali previsti sono ridotti del 50% nei casi di:
• dimenticanza, incuria, negligenza o smarrimento da parte dell’Assicurato;
• mancanza di idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare.
b) RITARDATA RICONSEGNA DEL BAGAGLIO
In seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato da parte del vettore aereo, la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato:
• gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l’igiene personale);
• noleggio di passeggini e carrozzine.
Limite di indennizzo
La Società non rimborsa le spese:
• per Ritardata Riconsegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abituale dell’Assicurato;
• sostenute dopo il ricevimento del bagaglio.
Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, asse- gni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili.
La Società non indennizza i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
b) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
c) verificatisi quando:
• il bagaglio non sia stato riposto nell’apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;
• il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
• il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo;
• il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;
d) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
e) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento, contenente l’elenco detta- gliato degli oggetti sottratti e/o distrutti;
Sono, inoltre, esclusi:
f) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).
Decorrenza e operatività
La garanzia “Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna del bagaglio” decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.
Le garanzie “Ritardata riconsegna del bagaglio” è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo check-in.
Disposizioni e limitazioni
La Società determina l’indennizzo:
a) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
b) in tutti i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare, i massimali e i sub- massimali previsti saranno ridotti del 50%.
PROTEZIONE CARTA
FURTO PRELIEVI ALLO SPORTELLO ATM
In caso di furto anche con destrezza, scippo o rapina, entro un raggio di 500 metri ed entro un’ora dal prelievo di denaro contante, che l’Assicurato abbia subito in seguito al prelievo effettuato con la Carta assicurata presso uno sportello automatico (ATM), previa presentazione dei giustificativi dell’operazione di prelievo effettuato oltre che della denuncia alle autorità competenti, la Società rimborsa l’importo sottratto fino alla concorrenza del massimale stabilito.
TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
Glossario
Arbitrato: le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assistenza stragiudiziale: l’attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudi- ziaria.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Controversia: s’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’assicurato la necessità di assistenza legale.
Fatto generatore: il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Vertenza contrattuale: controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto con- trattuale.
Imputazione Colposa: per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa: per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Parti: il Contraente e la Società.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro: l’insorgere della controversia derivante dal fatto generatore Società/AXA Assistance: Inter Partner Assistance SA - Rappresentanza Generale per l’Italia TAR: Tribunale Amministrativo Regionale.
Transazione: Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
CONTROVERSIE CONTRATTUALI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Italia.
ASSICURATI
Le prestazioni di cui all’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE vengono garantite a tutela dei diritti del titolare della carta assicurata.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Acquisti on-line/e-commerce
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti on-line/e-commerce, di controparte; la presente Garanzia si intende prestata, per le Controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata.
Sono escluse le Controversie nei confronti dei servizi erogati da vettori (ad es. corrieri espressi, servizi postali) designati alla consegna del bene e nei confronti dei vettori aerei, ma sono incluse le Controversie insorte prima della partenza del Viaggio (così come definito nel Glossario), ovvero limitate ai biglietti di viaggio e/o al soggiorno, acquistati on line.
Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line/e-commerce e precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo:
“il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.”
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del legale”.
Tutte le attività svolte da AXA Assistance, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto AXA Assistance si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere
ESTENSIONE TERRITORIALE:
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Italia.
ASSICURATI
Le prestazioni di cui all’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE prestate al titolare di carta quando si trova alla guida di veicoli noleggiati con la carta assicu- rata, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo.
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
• le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quan-
do il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Società;
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla
Società;
• le spese per il contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
• le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
• le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
• le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
ONERI INDENNIZZABILI
Gli oneri indennizzabili previsti operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie:
1. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
IL SINISTRO
Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia
Ai fini dell’operatività delle Garanzie si precisa che:
• la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione;
• il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione e nello specifico:
- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qua- lora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel mo- mento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Xxxxx per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati
Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’Art. - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.
AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’As- sicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
• fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell’Assicurato;
• materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
• controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Partico-
lari richiamate in polizza;
• controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicati in polizza;
• controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
• controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
• controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessio-
ne/affitto di azienda;
• controversie riguardanti azioni di sfratto;
• controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• le spese relative a professionisti non iscritti nell’apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;
• le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’art. Casi assicurati;
• controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;
• controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
• di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’ltalia;
• controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condi- zione prevista dall’Art- “Casi assicurati” .
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e do- cumenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
CONTROVERSIE CONTRATTUALI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Italia.
ASSICURATI
Le prestazioni di cui all’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE vengono garantite a tutela dei diritti del titolare della carta assicurata.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Acquisti on-line/e-commerce
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti on-line/e-commerce, di controparte; la presente Garanzia si intende prestata, per le Controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata.
Sono escluse le Controversie nei confronti dei servizi erogati da vettori (ad es. corrieri espressi, servizi postali) designati alla consegna del bene e nei confronti dei vettori aerei, ma sono incluse le Controversie insorte prima della partenza del Viaggio (così come definito nel Glossario), ovvero limitate ai biglietti di viaggio e/o al soggiorno, acquistati on line.
Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line/e-commerce e precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo:
“il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.”
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del legale”.
Tutte le attività svolte da AXA Assistance, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto AXA Assistance si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali
PATENTE SICURA
ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Italia.
ASSICURATI
Le prestazioni di cui all’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE vengono garantite a tutela dei diritti del titolare della carta assicurata.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Corso recupero punti (solo per patenti rilasciate dalle Autorità Italiane)
Nel caso in cui l’Assicurato riceva Comunicazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che attesti la perdita di punti patente, a seguito di violazione del codice della strada commessa successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa, qualora l’Assicurato dovesse trovarsi con una dotazione residua, pari o inferiore a 10 punti, su richiesta dell’Assicurato, la Società rimborserà entro il limite di euro 1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati, previa presentazione della documentazione comprovante la frequenza e il pagamento dello stesso.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ogni richiesta di informazioni riguardanti le condizioni di polizza, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico:
Numero verde: 800.02 01 69
Numero nero: 02. 34. 98.01. 36
Inoltre, dovrà qualificarsi come “ASSICURATO CARTA NEXI” e comunicare:
• dati anagrafici dell’Assicurato;
• numero di polizza;
• tipo di intervento richiesto;
• recapito telefonico temporaneo;
• dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
• recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società fornendo l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, ed in particolare:
• dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento;
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN;
• nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
• luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo:
USO FRAUDOLENTO CARTE CORPORATE AZIENDALI E PROFESSIONAL
La garanzia opera secondo i massimali riportati in tabella.
In relazione a questa sezione di Polizza, nel testo si intende per:
Assicurato
Hanno la qualifica di ‘Assicurati’ ai fini della presente Sezione
• in caso di carte ad addebito centralizzato su conto dell’Azienda (Corporate), l’Azienda:
• in caso di carte ad addebito individuale su conto del dipendente (Professional), la Banca/Nexi Payments S.p.A.
Frode
Qualsiasi atto fraudolento o disonesto commesso dal Titolare in relazione alla Carta di Credito autorizzata, emessa a suo nome con il chiaro intento di procacciarsi un beneficio finanziario indebito per sé o per qualsiasi altra persona o ente cui il Titolare abbia inteso riconoscere tale beneficio.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a copertura delle spese, non recuperabili da parte dell’Azienda, conseguenti a transazioni effettuate dal Titolare di Carta di Credito, senza l’autorizzazione dell’Azienda che ne ha richiesto l’emissione.
ART. 2 - SPESE COPERTE
Spese per cui non ha beneficiato direttamente o indirettamente l’Azienda. Tali transazioni possono essere addebitate direttamente al conto Visa e MasterCard dell’Azienda o al detentore della Carta di Credito e poi trasferite all’Azienda.
Spese di cui ha beneficiato direttamente o indirettamente l’Azienda e per le quali l’Azienda stessa ha specificatamente rimborsato il detentore della Carta di Credito ma che quest’ultimo non ha saldato al relativo emittente.
ART. 3 - SOMMA ASSICURATA E LIMITE DI INDENNIZZO
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per ciascuna Carta di Credito, per sinistro e per periodo assicurativo, una somma maggiore dei massi- mali previsti.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per tutti i sinistri avvenuti nel periodo di validità della presente Polizza una somma maggiore di € 2.500.000,00 in aggregato annuo.
ART. 4 - SCOPERTI E FRANCHIGIE
Per la presente copertura è stabilita una franchigia di € 100,00 per ogni atto illecito commesso da persone in possesso di Carta di Credito.
ART. 5 - PERIODO DI EFFICACIA DELLA COPERTURA
Le richieste di indennizzo saranno liquidate purché le date di utilizzo fraudolento delle Carte di Credito siano comprese nel periodo che estende da tre mesi prima della data di annullamento della Carta stessa al mese successivo.
ART. 6 - NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società fornendo l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, ed in particolare:
• dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento;
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN;
• nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
• luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo:
1. Tenere a disposizione della Società assicuratrice e del Periti incaricati ogni documento relativo a ciascun sinistro ivi compresa l’eventuale denuncia inoltrata dal Titolare alla competente Autorità Giudiziaria.
2. Con cadenza mensile, fornire a Nexi Payments S.p.A. l’ammontare delle frodi di cui è venuto a conoscenza nel mese stesso nonché le eventuali modifiche e/o aggiornamenti dell’ammontare delle frodi, denunciate nei mesi precedenti.
3. Mantenere le registrazioni contabili di tutte le operazioni relative alle Carte, in modo che la Società assicuratrice possa, se necessario, mediante tali registrazioni verificare i danni denunciati.
4. Collaborare alla ricerca delle cause del sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.
ART. 7 - ESCLUSIONI
Sono escluse dagli indennizzi:
1) Spese effettuate da partners, proprietari, soci principali, funzionari, amministratori eletti o persone non dipendenti dell’Azienda;
2) Spese per accertamenti di reato;
3) Spese derivanti da perdita o furto delle carte o da fallimento/insolvenza dell’Azienda;
4) Spese sostenute da un detentore di carta di Credito successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Azienda che ha richiesto l’emissione della Carta di Credito deve:
• prendere, a proprie spese, le ragionevoli precauzioni per prevenire le perdite e i danni in qualsiasi momento, predisponendo e mantenendo in efficienza i necessari sistemi di controllo e sicurezza;
• accertare che il denunciante sia compreso nel novero dei Titolari e attivare immediatamente la procedura per il blocco della Carta di Credito
interessata da sinistro;
• con cadenza mensile, fornire alla Società l’ammontare delle frodi in cui è venuto a conoscenza nel mese stesso nonché le eventuali modifiche e/o aggiornamenti dell’ammontare delle frodi, denunciate nei mesi precedenti;
• tenere a disposizione della Società e dei Periti incaricati ogni documento relativo a ciascun sinistro ivi compresa la denuncia inoltrata dal Titolare alla competente Autorità Giudiziaria;
• mantenere le registrazioni contabili di tutte le operazioni relative alle Carte di Credito, in modo che la Società possa, se necessario, mediante tali
registrazioni verificare i danni denunciati.
L’Azienda entro trenta giorni da quando ne è venuta a conoscenza deve, inoltre, darne avviso alla Società producendo la seguente documentazione:
• descrizione delle circostanze dell’evento, natura e importo del danno;
• copia dell’estratto conto.
ART. 9 - ESAGERAZIONE DE DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare de danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti mentonieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 10 - PROCEDURA PER LA VAUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) Direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con la Contraente o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle parti;
b) Fra due periti nominati, una dalla Società e uno dalla Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si ve- rifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, e quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza de una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 11 - MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) Indagare sulle circostanze di tempo e luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
b) Verificare l’esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) Verificare se la Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINI- STRO che precede;
d) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del presente articolo lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) del presente articolo sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché d violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 12 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all’Assicurato.
ART. 13 - RECUPERI
Nel caso l’Assicurato possa recuperare in tutto o in parte le perdite subite a fronte dell’utilizzo fraudolento di una Carta di Credito deve darne imme- diato avviso alla Società.
ART. 14 - SURROGA
Fermo il disposto dell’art. 1916 de Codice Civile, la Contraente si obbliga, a richiesta della Società a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell’indennità.
ART. 15 - LIMITI TERRITORIALI
La presente assicurazione è valida in tutti paesi dove la Carta di Credito è stata accetta in osservanza dei regolamenti previsti dal circuito internazio- nale di appartenenza (Visa o MasterCard).
ART. 16 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro la somma si intende ridotta, fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo corrispondente a quello dei sinistri liquidati.
ART. 17 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società e la Contraente possono recedere dall’assicurazione di cui alla presente Sezione di Polizza con preavviso di trenta giorni mettendo a disposizione dalla Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso.
La Società può disdettare, previo consenso della Contraente, anche singoli Titolari, fermo restando la validità della Sezione di Polizza.
ART. 18 - BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni dallo stesso all’atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in bona fede. Resta, peraltro, fermo il diritto della Società alla modifica dei patti contrattuali dal momento in cui sia venuta a conoscenza dell’effettivo stato delle cose.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/be- neficiario/loro aventi causa) di quanto segue. |
AVVERTENZA PRELIMINARE |
La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. « catena assicurativa », ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057). |
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO |
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma Via Xxxxx Xxxxxxx n. 121, Part. IVA 04673941003 - Cod. Fisc. 00000000000, Tel: 06/42118.1. |
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) |
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Tratta- mento dei dati, scrivendo ai seguenti contatti: • per posta: Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx; |
3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO |
Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato: a. Dati identificativi dell’Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale; b. Dati sensibili dell’Interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato. |
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO |
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente cor- relate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. |
5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO |
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti: a) finalità strettamente connesse e strumentali all’offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l’esercizio sia dell’attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresen- tanza Generale per l’Italia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni im- partite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l’Interessato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contrat- to. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in quanto l’Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che senza i dati dell’Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale. |
6. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI |
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell’organizzazione interna, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità. Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono: a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. “catena assicurativa”), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione); b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.; c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi; d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti; e. società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine. I dati personali non sono soggetti a diffusione. |
7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI |
Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell’Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa sul trasferimento. |
8. 8PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI |
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto delle normativa vigente. Alcuni dati personali saranno conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all’Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti. |
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO |
L’Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento: a. l’accesso; b. la rettifica; c. la cancellazione; d. la limitazione del trattamento. L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti; g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all’indirizzo di seguito indicato) o mediante l’inoltro di: 1. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx; 2. all’indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx , oppure posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; 3. fax al numero: 06/000000000. |
10. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI |
Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l’Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all’attività di intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l’Interessato (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento dati). |
11. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI |
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all’utilizzo dei cookie secondo quando previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage. |
12. DATI DEI MINORI |
Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all’ero- gazione del servizio. |