RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
CONDIZIONI DI GARANZIA - NORME CONTRATTUALI
RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
Durata del contratto
Dalle ore 24:00 del | 30/04/2017 |
Alle ore 24:00 del | 30/04/2020 |
I° rata dalle ore 24:00 del | 30/04/2017 |
Alle ore 24:00 del | 30/04/2018 |
Rate successive annuali con scadenza alle ore 24:00 di ogni | 30 aprile |
ATI - D.B.B. DI XXXXX BROKER S.R.L./MAG JLT S.P.A.
SOMMARIO
SEZIONE 1 | DEFINIZIONI E DESCRIZIONE ATTIVITA’ |
Art. 1.1 | Definizioni relative al contratto di assicurazione |
SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE |
Art. 2.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art. 2.2 | Pagamento del premio |
Art. 2.3 | Aggravamento del rischio |
Art. 2.4 | Diminuzione del rischio |
Art. 2.5 | Buona fede |
Art. 2.6 | Assicurazione presso diversi assicuratori |
Art. 2.7 | Decorrenza, scadenza e proroga dell’assicurazione |
Art. 2.8 | Facoltà di recesso |
Art. 2.9 | Oneri fiscali |
Art. 2.10 | Coassicurazione e delega |
Art. 2.11 | Forma delle comunicazioni |
Art. 2.12 | Clausola Broker |
Art. 2.13 | Rinvio alle norme di legge – foro competente |
Art. 2.14 | Trattamento dati |
Art. 2.15 | Interpretazione del contratto |
Art. 2.16 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
SEZIONE 3 | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE D&O |
Art. 3.1 | Rischi assicurati |
Art. 3.2 | Costi di Difesa |
Art. 3.3 | Richieste di risarcimento relative ai rapporti di Xxxxxx |
Art. 3.4 | Massimale |
Art. 3.5 | Validità della copertura (Claims Made) |
Art. 3.6 | Periodo di osservazione |
Art. 3.7 | Estensione territoriale e Giurisdizione |
Art. 3.8 | Esclusioni |
Art. 3.9 | Estensioni di copertura |
SEZIONE 4 | NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI |
Art. 4.1 | Preavviso di costituzione di una richiesta di Risarcimento |
Art. 4.2 | Avviso di una richiesta di Risarcimento |
Art. 4.3 | Gestione dei Risarcimenti |
Art. 4.4 | Anticipo dei costi di difesa |
Art. 4.5 | Richieste Dolose |
Art. 4.6 | Surrogazione |
Art. 4.7 | Informazione sui sinistri |
SEZIONE 5 | MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI , RIPARTO DI COASSICURAZIONE |
Art. 5.1 | Massimale |
Art. 5.2 | Franchigie e scoperti |
Art. 5.3 | Riparto coassicurativo |
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione:
1. Per “Contraente” si intende la persona giuridica che stipula l’Assicurazione specificata al punto 1) del frontespizio
2. Per “Societá” si intende la Contraente e tutte le sue Controllate.
3. Per “Controllata” si intende qualunque società nella quale la Contraente detenga o abbia detenuto, direttamente o indirettamente,il controllo cosi come definito dell’art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del codice civile
4. Per “ Entita’ consociata”: qualuna persona giuridica diversa dalla Societa’ presente nella lista all’appendice numero 1) se applicabile.
5. Per “Amministratore o Sindaco” si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro di uno dei seguenti organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Comitato per il controllo sulla gestione, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza o Collegio Sindacale della Societa`. Per “Dirigente” si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla Societa`, ma esclusivamente quando sia stato incaricato di
una specifica procura e/o nella sua funzione di supervisione.
6. Per “Assicurato” si intende qualsiasi passato o presente o futuro Amministratore, Sindaco o Dirigente della Societa` e di ogni sua Controllata. La copertura verra` automaticamente estesa a tutti i nuovi Amministratori, Sindaci e Dirigenti dopo la data di inizio di validita` della presente polizza. Il termine Assicurato comprendera` altresi` qualsiasi dipendente della Societa`, riconosciuto responsabile quale Amministratore di fatto ma non comprendera’ in nessun caso i revisori esterni nominati dalla Societa’.
7. Per “Assicuratore” s’intende la Compagnia assicuratrice.
8. Per “Terzo” si intende qualunque persona fisica o giuridica diversa dall’Assicurato.
9. Per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione
10. Per “Periodo di Polizza” si intende il periodo di tempo che intercorre tra la data di effetto della polizza e la data di scadenza (ovvero il giorno dell’eventuale data di cancellazione anticipata della polizza) come indicate al punto 2) del frontespizio.
11. Per “Atto Illecito” si intende qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto societario, od altri, commessi, ovvero che si presume siano stati commessi dall’Assicurato, nell’esercizio delle rispettive funzioni di Amministratore, Xxxxxxx, o Dirigente della Societa` e che determini nei loro confronti una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx. La copertura opera anche per il caso di colpa grave in deroga a quanto disposto dell’art. 1900 1o comma.
12. Per “Richiesta di Risarcimento” si intende qualsiasi atto giudiziale civile, penale od amministrativo o qualsiasi scritto inviato all’Assicurato e/o alla Societa` in cui si chiede il Risarcimento per un Atto Illecito commesso o presumibilmente commesso da un Assicurato e coperto dalla presente Assicurazione.
13. Per “Risarcimento” si intende la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di danno patrimoniale.
14. Per “Danno patrimoniale” si intende qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza diretta o indiretta di danni a cose e persone quali, a titolo esemplicativo, morte, infortunio, malattia, multe, ammende, sanzioni pecunarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo di natura compensativa, imposte o rischi non assicurabili dalla legge.
15. “Costi di difesa” si intendono tutti i ragionevoli e necessari costi, spese, parcelle di consulenti, legali e periti, con esclusione di compensi o rimborsi corrisposti a collaboratori, dipendenti, Amministratori, Sindaci o Dirigenti della Contraente, sostenuti dagli Assicurati, previa autorizzazione scritta dell’Assicuratore, per la propria difesa in relazione ad una Richiesta di Risarcimento.
16. Per “Titoli”:si intende a titolo esamplificativo e non eusaustivo qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, azione della Societá incluso ogni strumento derivato avente come sottostante uno o piu’ dei suindicati strumenti finanziari.
17. “Richiesta di risarcimento relativa ai rapporti di lavoro” significa qualsiasi richiesta di risarcimento presentata o sostenuta da qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della Societá e/o da qualsiasi autorita` competente in materia di lavoro che presenta o sostiene la richiesta di risarcimento per conto di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente contro qualsiasi Assicurato e basata su un reale o potenziale Atto illecito relativo a rapporti di lavoro.
18. Per “Responsabilita` Amministrativa” si intende la responsabilita` che incombe sugli Assicurati che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed e` fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Richiesta di Risarcimento al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, piu` in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
19. “Atto Illecito relativo a rapporti di lavoro” significa qualsiasi attuale asserita o potenziale violazione delle norme di diritto del lavoro o di qualsiasi contratto o preliminare di contratto di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della Societa` concernente a titolo esemplificativo e non limitativo:
(i) licenziamento, dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro;
(ii) illecita mancata promozione, illeciti provvedimenti disciplinari, illecita privazione di opportunita` di carriera, negligente valutazione;
(iii) qualsiasi discriminazione e molestia sessuale, razziale, religiosa o nei confronti di portatori di handicap che si verifichi nel posto di lavoro;
(iv) abuso, sottovalutazione ed afflizione di stress emozionale (purche` clinicamente accertato) relativo alla condizione di lavoratore subordinato;
(v) violazione della privacy e diffamazione sul posto di lavoro.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art. 2.2 – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia
Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
a) la prima rata di premio dalle ore 24.00 del 30.04.2017 entro 30 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione ;
b) le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 30 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
c) le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 30 giorni,
previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.)
entro 30 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 2.3 – Aggravamento del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C. Nel caso in cui, durante il periodo di polizza, un’altra persona o un’altra società dovessero acquisire il controllo (cosi come definito dell’art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del codice civile) della Contraente ovvero la stessa si fonda con un ‘altra società, la presenta polizza rimarrà in essere fino a naturale scadenza ma sarà’ valida esclusivamente per le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti antecedenti la data di fusione o acquisizione.
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione di rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.
Art. 2.5 – Buona fede
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi i casi di dolo o colpa grave).
Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio superiore a quello in corso, di richiedere la modifica delle condizioni (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità corrente).
Art. 2.6 – Assicurazione presso diversi assicuratori
L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; nel caso di Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome dell’altro (art. 1901 c.c.).
Salvo quanto stabilito diversamente dalla legge, la presente polizza si intende operante in eccedenza a quanto coperto da altre assicurazioni da chiunque stipulate ovvero da altre garanzie equipollenti.
Art. 2.7 – Decorrenza, scadenza e proroga dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 30.04.2017 alle ore 24,00 del 30.04.2020
E’ facoltà della Contraente, se ed in quanto previsto a sensi di legge, richiedere il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto originario.
La Società si impegna comunque a prorogare l’assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l’espletamento delle procedure di gara per il rinnovo del contratto stesso.
In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.
Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell’eventuale proroga.
Art. 2.8 – Facoltà di recesso
la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:
a) dopo una annualità, ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 120 giorni
RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Gli Assicuratori rinunciano al diritto di recesso a seguito di un Risarcimento, salvo il caso in cui i loro diritti relativi al
Risarcimento siano stati pregiudicati da dichiarazioni dolosamente false o incomplete rese dagli Assicurati o dalla Contraente in qualunque momento o circostanza
Art. 2.09 – Oneri fiscali
Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.
Art. 2.10 – Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.
In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.
Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.
Art. 2.11– Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l’Italia della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Tali comunicazioni tra le parti debbono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provata per iscritto. I diritti derivanti dalla presente assicurazione non sono cedibili a Terzi senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori.
Art. 2.12 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società D.B.B. Di Xxxxx Xxxxxx, Viale Xxxxxx Xxxxxx 6 – 00192 ROMA, tel. x00 000000000, telefax x00 000000000 - iscritta al RUI al n.B000050588 (in seguito denominato anche Broker) capogruppo dell’ATI con la società MAGJLT. SPA con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 (ex legge 792/84) relativamente alla predisposizione del Capitolato Speciale di Appalto, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :
o che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.
o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker;
o che l’opera del Xxxxxx verrà remunerata, secondo gli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, nella misura del 2,9%.
o La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuto sulle rimesse dei premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione alle Compagnie.
Art. 2.13 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Contraente.
Art. 2.14 – Trattamento dati
Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.
Art. 2.15 – Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 2.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.
SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA R.C. AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all’Assicurato.
Art. 3.1- Rischi Assicurati
A RESPONSABILITA` CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
L’ Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale e di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per i Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Xxxxx nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi Atto Illecito, reale o presunto, anche per il caso di colpa grave, commesso non anteriormente alla data di retroattivita’ specificata in polizza, dall’Assicurato, nell’esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Societá.
O IN ALTERNATIVA
B. RIMBORSO ALLA SOCIETA’
L’ Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Societa` nei limiti del massimale stabilito per i Danni Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito ad Atti Illeciti, reali o presunti, anche per il caso di colpa grave, commessi dall’Assicurato, non anteriormente alla data di retroattivita’ specificata in polizza, nell’esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Societá
Art. 3.2 – Costi di Difesa
Sono a carico dell’Assicuratore - nel limite del 25% del massimale previsto in polizza in aggiunta allo stesso cosi’ come disposto dall’Art. 1917 CC - i Costi di Difesa sostenuti dall’Assicurato per resistere alle Richieste di Risarcimento avanzate in base alle garanzie della presente polizza, semprechè tali spese siano state preventivamente approvate per iscritto dall’Assicuratore.
L’Assicuratore si riserva il diritto di nominare- a proprie spese, e quindi in eccedenza a quanto sopra - legali, consulenti legali e tecnici, periti che lo stesso ritenga di affiancare a quelli nominati dall’Assicurato.
Art. 3.3 –Richieste di risarcimento relative ai rapporti di Xxxxxx
L’Assicurazione e` valida per le Richieste di risarcimento relative ai rapporti di lavoro presentatate per la prima volta da Xxxxx nei confronti degli Assicurati durante il periodo di polizza o il periodo di osservazione (se applicabile) e connesse ad un Atto Illecito relativo a rapporti di lavoro reale o presunto commesso non anteriormente alla data di retroattivitá specificata in polizza, dall’Assicurato. Ai soli fini della presente estensione xxxx’ considerato Assicurato ogni dioendente passato o presente della Societa’ e non sará considerato Danno Patrimoniale qualsiasi importo dovuto per legge.
Art. 3.4 – Massimale
L’impegno complessivo degli Assicuratori per tutte le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato, e notificate agli Assicuratori durante il Periodo di Polizza (o durante il periodo di osservazione se applicabile), non potrà mai superare il massimale stabilito ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. C.
Il massimale costituirà il massimo esborso dell’Assicuratore anche in caso di corresponsabilità di più di un Assicurato ovvero da più Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da un unico Atto Illecito. In quest’ultimo caso la data di notifica della prima Richiesta di Risarcimento xxxx’ considerata come valida per tutte le successice Richieste di Risarcimento presentate.
Art. 3.5 - Validità della copertura (Claims Made)
L’Assicurazione vale per le Richieste di Xxxxxxxxxxxx presentate per la prima volta all’Assicuratore durante il periodo di assicurazione a seguito di Atti illeciti reali o presunti posti in essere non anteriormente la data di retroattivita’ specificata al punto 7) del frontespizio.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 – 1893 cod civile l’Assicurato dichiara che, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non aver ricevuto nessuna Richiesta di Xxxxxxxxxxxx ne’ di essere a conoscenza di alcun elementi che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile, gia’ al momento della stipulazione dell’Assicurazione.
Art. 3.6 – Periodo di osservazione
Se l’Assicuratore dovesse annullare o rifiutare di rinnovare questa polizza, la Contraente avrà il diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 25% dell’intero premio annuale , di richiedere un’estensione del termine di denuncia delle Richieste di Risarcimento fino a 12 mesi successivi alla data di tale annullamento o mancato rinnovo (periodo di Osservazione) e presentati per la prima volta contro gli Assicurati durante detto periodo, a seguito di qualsiasi Atto illecito verificatasi prima dell’inizio del periodo di osservazione e dopo la data di retroattivitá e, in ogni modo, coperta dalla presente polizza.
I diritti contenuti in questa clausola verranno meno salvo che sia notificato, per iscritto all’Assicuratore, un avviso di opzione nel termine di 10 giorni dalla data effettiva di annullamento o mancato rinnovo, ed entro il medesimo termine sia versato il relativo premio addizionale.
Il premio addizionale relativo al Periodo di Osservazione sarà pienamente godibile da parte dell’Assicuratore all’inizio di detto periodo e lo stesso non potra’ essere essere annullato. Questa clausola ed i diritti in essa contenuti non saranno validi per ipotesi di annullamento risultanti dal mancato pagamento del premio, nel caso gli Assicurati e/o la Contraente acquistino un’altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia dei medesimi rischi o nel caso in cui verra’ applicato l’articolo 2.3 della presente polizza.
L’offerta da parte dell’Assicuratore di rinnovare a termini , condizioni , massimali e/o premi diversi da quelli contenuti nella polizza in scadenza non costituirà rifiuto di rinnovo
Art. 3.7 – Estensione territoriale e Giurisdizione
La presente polizza copre Richieste di Risarcimento inerenti ad Atti illeciti commessi nel mondo intero ed avanzate secondo la loro giurisdizione, con esclusione degli U.S.A e Canada.
Art. 3.8 – Esclusioni
L’ASSICURAZIONE NON COMPRENDE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
I ) RIFERIBILI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A:
x. Xxxxxxxx profitti o vantaggi acquisiti dagli Assicurati con dolo ovvero remunerazioni alle quali gli stessi non abbiano giusto diritto e ciò anche quando dette azioni fossero apparentemente riferite rapporti obbligatori e legittimi.
b. Qualunque altro comportamento comunque fraudolento o doloso compiuto con la consapevolezza di creare un pregiudizio a Terzi o alla Contraente.
Resta inteso che in nessun caso la condotta di un Assicurato potrà essere imputata ad un altro allo scopo di rendere applicabili le esclusioni a. e b.
c. Circostanze o Richieste di Risarcimento notificate su altre polizze stipulate per gli stessi rischi prima della data di decorezza della presente polizza.
d. Lesioni corporali, malattia, infermità o morte di qualunque persona; per danni materiali o perdita, distruzione o deterioramento di beni, ovvero per loro perdita d’uso.
e. Errori od omissioni nella stipulazione, e/o nella mancata stipulazione, e/o nella modifica, e/o nella gestione o rinnovo di polizze assicurative della Societá nonche` ogni controversia derivante dalla ripartizione fra gli Assicurati e la Contraente dell’onere di pagare premi, nonche` il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento dei premi stessi.
f. Colpe contrattuali relative a mancata o inesatta effettuazione di attività, lavori e servizi a clienti in relazione attività della Societá.
g. Attività degli Assicurati nella qualitá di Amministratore, Sindaco e Dirigente di un’Entità consociata , anche se tali attività sono svolte nell’interesse della Societá.
h. Attività di Amministratore o Gestore di Fondi di investimento, Fondi Pensione o Casse di Previdenza o Assistenza per dipendenti e lavoratori.
i. Effetti di radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da detenzione o uso o comunque derivanti dalle proprietà di materiale o residuo nucleare.
j. Inquinimantento inlcuso ma non limitato a contaminazione di aria, acqua o suolo da parte di sostanze o sostanze inquinanti, detenuti o fabbricati o sotto il controllo della Societa’, ivi compreso quelle che riguardino l’esame, contenimento, neutralizzazione, decontaminazione e rimozione di o da sostanze inquinanti o radioattive.
k. Multe, ammende o penalità o ogni altra sanzione inassicurabile per legge.
l. emissione o mancata emissioni dei Titoli della Societa’ con o senza publicazione di un prospetto informativo. Qualora la Societá, durante il periodo di polizza, dovese effettuare un tali emissioni, dovra’ comicarlo per iscritto all’Assicuratore allegando le informazioni richieste dallo stesso. Da parte sua l’Assicuratore si impegna ad analizzare le informazioni presentate riservandosi il diritto di valutare e modificare i termini della presente Assicurazione in relazione a quanto segnalato dalla Societá.
II ) AVANZATE :
m. nei confronti degli Assicurati prima della data di effetto della presente polizza o relative a circostanze preesistenti a tale data o comunque note alla Societá o agli Assicurati prima della data pattuita, o relative a liti in corso alla data di stipulazione della presente polizza e rientranti nell’ambito di applicazione della stessa.
n. Da parte, per conto o per iniziativa di un Assicurato o della Societá
Questa esclusione non si applicherá :
(i) Quando la Societá agisce in nome e per conto degli azionisti e e/o dei soci;
(ii) Per azioni di regresso tra Assicurati per una Richiesta di Risarcimento coperta dalla presente polizza;
(iii) alle Richiesta di risarcimento relativa ai rapporti di lavoro.
Art. 3.9 – Estensioni di copertura
A. CONIUGE, EREDI, PATRIMONIO E RAPPRESENTANTI LEGALI,
In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o fallimento di un’ Assicurato, questa polizza coprirà i Danni Patrimoniali derivanti da Richieste di Risarcimento presentate e contenente rivendicazione nei confronti del patriomonio del coniuge legittimo, degli eredi, o dei legali rappresentanti degli Assicurati, e originate da Atti Illeciti commessi dall’ Assicurato medesimo...
B. NUOVE SOCIETA` CONTROLLATE
La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi societa` Controllata che venga acquisita o creata per la prima volta dalla Contraente dopo la data di decorrenza della presente polizza, a meno che tale societa` controllata:
(i) sia costituita negli Stati Uniti d’America, o Canada o in qualsiasi stato, territorio o possedimento USA o Canada
(ii) abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare;
(iii) abbia un attivo totale superiore al 30% dell’attivo totale della Contraente;
(iv) appartenga al settore delle istituzioni finanziarie;
(v) abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione volontaria o coatta.
Nei casi sopra citati da (i) a (v) la Contrante dara’ tempestiva comunicazione all’Assicuratore il quale si impegna a valutarle ed eventualmente formulare condizione economiche o normative per l’inlcusione in polizza di tali societá.
In tutti i casi la copertura sara’ valida per solo per le Richieste di Risarcimento inerenti ad Atti Illeciti commessi o presumibilmente commessi dagli Assicurati dopo la la data di costituzione o acquisizione della nuova Controllata.
C. ESTENSIONE COSTI DI PUBBLICITA`
La copertura si intende estesa alle Costi di Pubblicita` ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzate per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il periodo di assicurazione. Per le finalita` della presente estensione, si conviene che:
Per “Costi di Pubblicita`” si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto dell’Assicuratore, in nome proprio o in nome della Societa` (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente o dipendente della Societá), e ritenuti necessari per l’ideazione e l’attuazione di una campagna pubblicitaria con l’obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una Richiesta di Risarcimento.
Si prende che la presente estensione e` specificatamente limitata al 20% del massimale. Tale importo si intende come sottolimite del massimale e in nessun caso servira` ad aumentare l’esposizione dell’Assicuratore indicata nella frontespizio.
D. COSTI PER INDAGINI ED ESAMI
La presente polizza fornira` inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevolmente sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore, derivanti dall’obbligo per legge, per qualsiasi Assicurato, o dipendente della Societa`, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, richiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Societá.
Se l’Amministratore, il Sindaco, il Dirigente o il dipendente della Societá ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una Richiesta di Risarcimento, xxxx` necessario notoficare all’Assicuratore le circostanze e le ragioni per cui si prevede una Richiesta di Risarcimento.
Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione non includera` oneri, costi, o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziche` influire principalmente sulla Contraente, abbia un impatto sul settore in cui la Contraente svolge la sua attivita`.
Si prende atto che la massima esposizione totale in aggregato dell’Assicuratore prevista dalla presente estensione e` specificatamente limitata al 20% del massimale. Tale importo si intende come sottolimite del massimale e in nessun caso servira` ad aumentare l’esposizione dell’Assicuratore indicata nella frontespizio.
E. AMMINISTRATORI RITIRATI PER FINE MANDATO
Ne caso in cui la Contraente decidesse contemporanemente di :
1 ) Non rinnovare la presente polizza
2) Non stipularne un’altra analoga alla presente a copertura del medesimo rischio
3) Non richiedere alcun periodo di osservazione
Xxxx` garantito ai sensi della presente polizza un periodo di 12 mesi successivo alla data di mancato rinnovo della polizza, durante il quale sara` possibile notificare all’Assicuratore qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata
per la prima volta nei confronti di qualsiasi Assicurato che sia cessata dalle sue funzioni per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza. La copertura e’ valida se le Richieste di Risarcimento sono comunicate per iscritto all’Assicuratore durante il periodo di validita` sopra specificato ma soltanto in relazione agli Atti Illeciti commessi da tali Assicurati prima della data del mancato rinnovo ma dopo la data della retroattivitá pattuita e in ogni caso coperti ai sensi della presente polizza.
F. ALIENAZIONE DI SOCIETA` CONTROLLATA
Qualora durante il periodo di assicurazione la Contraente dovesse vendere una societá Controllata, la copertura prestata dalla presente Assicurazione continuera` ad operare a favore di coloro che in tale societa` Controllata hanno rivestito la qualifica di Assicurato prima della vendita per le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti che sono stati commessi o si ritiene siano stati commessi successivamente alla data di retroattivita` pattuita, antecedentemente alla data di vendita.
G. PRECEDENTE SOCIETA` CONTROLLATA
L’Assicurazione e` estesa a coloro che rivestivano la qualifica di Assicurati nelle Societa` che hanno cessato di essere Controllate prima della data di decorrenza della presente polizza per le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti che sono stati commessi successivamente alla data di retroattivita` pattuita ed antecedentemente alla data in cui tale societa` ha cessato di essere Controllata.
H. COSTI DI DIFESA PER RISCHI DI INQUINAMENTO
A parziale deroga di quanto escluso all’art 4. Esclusioni all’operativitá della copertura lettera j), gli Assicuratori pagheranno i Xxxxx di difesa sostenuti dagli Assicurati, previo accordo scritto dell’Assicuratore, in relazione a Richieste di Xxxxxxxxxxxx presentate per la prima volta nei confronti degli Assicurati espressamente escluse dal medesimo articolo.
La presente estensione opera all’interno del massimale di copertura, che costituirà comunque il massimo impegno complessivo degli Assicuratori, e sino a concorrenza del 30 % dello stesso
I. ESTENSIONE RICHIESTE DI RISARCIMENTO CORTE DEI CONTI
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale di polizza , di quanto questi sia tenuto a pagare, in virtu’ della sua Responsabilita’ Amministrativa in relazione all’ordinamento della Corte dei Conti per i Danni Patrimonimali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata secondo i temini e le condizioni della presente polizza.
J. ESTENSIONE ALLA COPERTURA PER LE ENTITA’ CONSOCIATE
La presente copertura e’ estesa per comprendere le Richieste di Risarcimento, presentate per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione se applicabile, contro gli Amministratori e Sindaci dell’Entitá Consociate espressamente nomintati dalla Contraente e inerenti ad Atti Illeciti reali o presunti posti in essere dopo la data di retroattivita’ specificata al punto X del frontespizio
Ai fini della presente estensione viene convenuto che l’assicurazione non comprederá le Richieste di Risarcimento:
i) avanzate da o per conto di, uno o piu’ soci o azionisti della Entitá Consociata che detengano il controllo dell’Entitá Consociata come definito dell’art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del codice civile quando tali soci o azionisti abbiamo deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che sono all’origine della Richiesta di Risarcimento.
ii) Qualora l’Entitá Consociata risulti assicurata per stesso rischio con il medesimo Assicuratore.
iii) Qualora l’Atto Illecito non sia imputabile dell’Amministratore o Sindaco dell’Entitá Consociata e la richiesta di risarcimento derivi dalla sua mera responsibilitá solidale.
iv) Avanzate da, per conto di o per iniziativa di un Assicurato, della Societá o dell’Entitá
Consociata.
Questa esclusione non si applicherá quando:
1. la Societá o l’Entitá Consociata agiscano in nome e per conto degli azionisti e e/o dei soci;
2. le Richiesta di Risarcimento si riferisce ad azione di regresso tra Assicurati;
3. le Richiesta di risarcimento relativa ai rapporti di lavoro.
Si prende atto che ai fini della presente estensione per Entita’ Consociate si intederanno le seguenti societá:
K. XXXXX XXXXXXXXX DA INQUINAMENTO
A parziale deroga dell’art 4. Esclusioni all’operativitá della copertura j) si conviene la copertura e’ estesa alle Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta nei confroni degli Assicurati dagli azionisti della Contraente secondo quanto disposto dall’art.2393 del codice civile e che ipotizzino danni alla Contraente stessa fermo restando quanto previsto dell’esclusione del socio di maggioranza se specificatamente inserita nelle appendici.
L . ESTENSIONE PER LE SANZIONI EX “LEGGE 626”
La garanzia e’ operante relativamente alle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta contro gli
Assicurati durante il periodo di polizza e inerenti le sanzioni conseguenti a violazioni colpose poste non
anteriormente la data di retroattivita’ pattuita delle disposizioni previste dalla “Legge 626” comminate direttamente all’Assicurato a causa della Sua qualifica di responsabile dell’applicazione della legge citata in seno alla Contraente. La garanzia è altresì operante relativamente all’azione di rivalsa esperibile dalla Contraente nei confronti dell’Assicurato per le perdite e gli oneri subiti a seguito di sanzioni comminate ai sensi della “Legge 626”.
SEZIONE 4
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 – Preavviso di costituzione di una richiesta di Risarcimento
Se durante il Periodo di Xxxxxxx, l’Assicurato avesse conoscenza del verificarsi di circostanze suscettibili di originare una richiesta di risarcimento da parte di Xxxxx, e’ suo obbligo avvisare senza indugio per iscritto gli Assicuratori di tali circostanze ed eventi.
In tale caso le formali Richieste di Xxxxxxxxxxxx, anche se avanzate nei confronti dell’Assicurato successivamente alla scadenza del Periodo di Polizza, saranno considerate come effettuate durante il Periodo di Polizza a tutti gli effetti
Art. 4.2 – Avviso di una richiesta di Xxxxxxxxxxxx
L’Assicurato o la Contraente dovranno, come condizione essenziale per ogni diritto al Risarcimento, dare senza indugio avviso scritto agli Assicuratori tramite il Broker di qualsiasi richiesta formale di risarcimento fatta nel loro confronti da parte di un Terzo.
Varrà come data di notifica, quella del timbro postale o del suo equivalente per notifiche a mezzo fax, telex o e-mail - del giorno di invio.
Art. 4.3 – Gestione dei Risarcimenti
L’Assicurato o la Societa’, come condizione essenziale per il diritto al Risarcimento sulla presente polizza non dovranno ammettere nessuna responsabilità o liquidare qualsiasi Risarcimento o esporsi a qualsiasi costo o spesa senza il consenso scritto degli Assicuratori, che avranno diritto di assumere e di condurre a nome dell’Assicurato la difesa o la liquidazione del Risarcimento salvo quanto disposto dal successivo articolo 4.4
L’Assicurato non potrà contestare l’esito di nessuna vertenza legale a meno che un Arbitrato nominato da comune accordo tra l’Assicurato e gli Assicuratori non abbia accertato che una diversa impostazione giudiziale o stragiudiziale avrebbe portato ad un minor esborso per danni o spese.
Gli Assicuratori hanno il diritto in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di Risarcimento, di effettuare la liquidazione dello stesso all’Assicurato nel limite del massimale assicurato per il Risarcimento in esame: una volta effettuato tale pagamento ogni responsabilità degli Assicuratori verso l’Assicurato, compreso la responsabilità in merito ai costi ed alla difesa di qualsiasi azione relativa a questo Risarcimento, cesserà completamente.
Nel caso di notifica di una Richiesta di Risarcimento o di circostanze influenti a tale fine, l’Assicurato dovrà presentare la sua assistenza agli Assicuratori e cooperare alla difesa.
Art. 4.4 – Anticipo dei costi di difesa
L’Assicuratore potrá anticipare i Xxxxx di difesa sostenuti, prima del pagamento o dell’accordo finale in merito a qualsiasi Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, cio` a patto che tali Costi di difesa siano stati sostenuti con il consenso scritto dell’Assicuratore.
Comunque, nel caso in cui gli Assicurati non avessero diritto, ai sensi della presente Assicurazione, ad alcun indenizzo del Danno Patrimoniale, dovranno restituire gli anticipi ricevuti
Art. 4.5 – Richieste Dolose
Qualora l’Assicurato avanzi una Richiesta di Risarcimento sapendola falsa o fraudolenta nell’ammontare o nel merito, le prestazioni di questa polizza diventeranno nulle e tutti i Risarcimenti eventualmente liquidati saranno confiscati.
Art. 4.6 – Surrogazione
In conseguenza dell’avvenuto pagamento di un Risarcimento in base alla presente polizza, gli Assicuratori si intenderanno surrogati in tutti i diritti di recupero spettanti all’Assicurato e lo stesso si impegnerà a fornire i documenti nonché a procedere agli adempimenti necessari o quant’altro risulti utile per mantenere certi ed esigibili tali diritti.
Ogni ammontare recuperato in eccesso al pagamento dell’indennizzo da parte degli Assicuratori sarà restituito all’Assicurato, al netto del costi di recupero sostenuti dagli Assicuratori.
Gli Assicuratori acconsentono peraltro a rinunciare ad esercitare tale diritto di surroga contro gli Assicurati, a meno che il Risarcimento non sia dovuto ad un atto doloso da parte di uno tra questi.
Art. 4.7 – Informazioni sui sinistri
La Società si obbliga a fornire al Contraente, al termine di ogni annualità, la documentazione riepilogativa della
situazione sinistri, indicando :
▪ i sinistri complessivamente denunciati (numero)
▪ i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
▪ i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
▪ i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).
Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell’evento, la data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all’Ente Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).
Xxxxx restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 30 giorni.
SEZIONE 5 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI, RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Art. 5.1– Massimale
Massimale aggregato per Periodo di assicurazione per tutte le Perdite patrimoniali di tutti gli Assicurati:
€ 7.000.000,00
Art.5.2 – Franchigie e scoperti
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni senza applicazione di alcuna franchigia e scoperto.
Art.5.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
(delegataria) | ||
La Società Il Contraente
Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
⮚ 2.2 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia
⮚ 2.3 Aggravamento del rischio
⮚ 2.5 Buona fede
⮚ 2.7 Decorrenza, scadenza e proroga dell’assicurazione
⮚ 2.8 Facoltà di recesso
⮚ 2.11 Forma delle comunicazioni
⮚ 2.12 Clausola Broker
⮚ 2.13 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
⮚ 2.15 Interpretazione del contratto
⮚ 4.1 Preavviso di costituzione di una richiesta di Risarcimento
⮚ 4.2 Avviso di una richiesta di Xxxxxxxxxxxx
⮚ 4.7 Informazioni sinistri