COMPAGNIA BARRACELLARE
Regolamento compagnia barracellare approvato con deliberazione C.C. n. 27 in data 08/05/2015
Comune di Capoterra
Provincia di Cagliari
REGOLAMENTO COMUNALE DELLA
COMPAGNIA BARRACELLARE
INDICE:
Capo I - Norme generali
Art. 1 - Costituzione e durata della Compagnia barracellare
Art. 2 - Composizione e ordinamento della Compagnia barracellare Art. 3 – Modalità di costituzione della Compagnia barracellare
Art. 4 - Immissione in servizio
Art. 5 – Competenza territoriale e Funzioni ordinarie della Compagnia barracellare Art. 6 – Altre attività
Art. 7 – Servizio Antincendio
Capo II - Personale della Compagnia
Art. 8 - Comandante della compagnia barracellare, requisiti e attribuzioni Art. 9 – Attribuzioni e doveri particolari del Capitano
Art. 10 - Requisiti per la nomina a componente della Compagnia barracellare Art. 11 – Criteri di preferenza per la nomina dei Barracelli
Art. 12 – Doveri dei Barracelli
Art. 13 – Tessera e Distintivi di riconoscimento Art. 14 – Uniforme degli addetti alla C. B.
Art. 15 – Cura della persona e dell’uniforme
Art. 16 – Mezzi e strumenti in dotazione alla C. B. Art. 17 - Infrazioni e sanzioni disciplinari
Art. 18 - Sospensione cautelare
Art. 19 - Provvedimenti disciplinari per il capitano Capo III - Contabilità e Amministrazione
Art. 20 - del Segretario: Nomina e funzioni Art. 21 – Notifica degli atti
Art. 22 - Contabilità e amministrazione
Art. 23 – Entrate, Uscite, Utili della Compagnia barracellare Capo IV - Organizzazione del Servizio
Art. 24 - Assicurazione e denuncia dei beni
Art. 25 - Responsabilità della Compagnia barracellare Art. 26 – Esenzioni
Art. 27 - Ricorsi contro le denunce d'ufficio Art. 28 - Tariffe e premi di assicurazione Art. 29 – Denunce infedeli
Art. 30 – Segnalazione dei danni e furti Art. 31 – Accertamento del danno
Art. 32 - Furti e danneggiamenti di bestiame Art. 33 – Liquidazione agli assicurati
Art. 34 – Pascoli – Autorizzazioni
Art. 35 – Modalità per la conduzione del bestiame Art. 36 – Bestiame forestiero
Art. 37 – Bestiame errante Art. 38 – Diritti di tentura
Art. 39 – Spese di custodia e mantenimento
Art. 40 – Doveri di custodia e governo dei cani da pastore e da guardia Art. 41 – Tutela delle strade comunali e assimilate
Art. 42 – Altre infrazioni e sanzioni amministrative
Art. 43 – Poteri e modalità di accertamento delle violazioni Art. 44 – Perizia dei danni
Art. 45 – Riscossione degli indennizzi per furti e danni Capo V - Della resa dei conti
Art. 46 – Rendicontazione finale Capo VI - Norme finali
Art. 47 – Scioglimento della C.B. Art. 48 – Intervento sostitutivo Art. 49 – Norme transitorie e finali
Art. 50 – Entrata in vigore Allegati
Tabella A – Tariffe assicurazione (art. 28) Tabella B – Tariffe bestiame tenturato (art. 38)
Tabella C – Sanzioni pecuniarie (art. 24, comma 13)
Capo I – Principi generali
Art. 1 – COSTITUZIONE E DURATA
E' costituita nel Comune di Capoterra una Compagnia Barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 25 del 15/07/1988 e sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.
La Compagnia Barracellare ha sede legale ed operativa in un immobile adeguato di proprietà del comune.
La compagnia barracellare deve essere costituita nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 Dicembre, dura in carica 3 anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.
In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia, può essere prorogato l’incarico fino alla immissione in servizio della nuova Compagnia.
La costituzione della Compagnia Barracellare ed il reclutamento dei suoi componenti avvengono nel rispetto del principio del volontariato.
La Compagnia non persegue alcuno scopo di lucro.
Art. 2 – COMPOSIZIONE E ORDINAMENTO
Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, è determinato come segue:
a) N. 1 (uno) Capitano, che la rappresenta e ne assume la guida tecnico-operativa e la responsabilità;
b) N. 1 (uno) Tenente, che può assumere l’incarico di Vice-comandante e può sostituire il Capitano in caso di sua assenza o impedimento;
c) N. 2 (due) Sottufficiali che possono assumere l’incarico e la responsabilità del coordinamento e controllo di gruppi o squadre di barracelli;
d) N. 6 (sei) Xxxxxxxxxx almeno, il cui numero complessivo è comunque stabilito dalla Giunta Comunale d’intesa con il Capitano;
e) N. 1 (uno) Segretario (in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 della Legge e all’art. 20 del presente regolamento).
In ogni caso la dotazione organica complessiva della compagnia (compreso Capitano, ufficiali, sottufficiali e xxxxxxxxxx ed escluso il segretario) non può essere inferiore alle 10 (dieci) unità.
Art. 3 – MODALITA’ DI COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE
In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.
La sua nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per la attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina del capitano, il quale dovrà prestare giuramento con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone, d'intesa con il capitano, l’elenco dei componenti la Compagnia Barracellare e lo sottopone all'approvazione del Consiglio comunale che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al successivo art. 10, ne delibera la costituzione.
Il Sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.
Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato al precedente art. 2, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia, per l’occasione presieduta dal Sindaco e con la assistenza del segretario della Compagnia, che redigerà il verbale.
Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente art. 1, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.
Art. 4 – IMMISSIONE IN SERVIZIO
L' effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata alla attribuzione da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
In difetto di tale attribuzione la nomina a barracello è priva di effetto.
Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato ai sensi dell'art 12 secondo comma, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti della Compagnia sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.
Entro dieci giorni successivi alla notifica dell’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve prestare giuramento con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.
Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.
Con il decreto dell’assessore Regionale, sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento
e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l’obbligo e le modalità d’uso.
Per la permanenza in capo ai barracelli della qualifica di agente di p.s., il Capitano della Compagnia barracellare, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà trasmettere al Sindaco e all’ente di controllo provinciale:
- la certificazione medica aggiornata di ciascun componente, attestante il possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle armi, di cui al D.M. Sanità del 28/04/1998, o copia di quella già prodotta in Questura qualora l’interessato titolare di una licenza di porto d’armi abbia già prodotto nell’anno analoga certificazione;
- la documentazione attestante l’iscrizione annuale ed il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una sezione di tiro a segno nazionale.
I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari o esclusi ai sensi del successivo art. 17, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati nel presente regolamento e durano in carica fino al completamento del triennio.
Art. 5 – COMPETENZA TERRITORIALE E FUNZIONI ORDINARIE
La Compagnia Barracellare svolge le funzioni previste dall'art. 2 della L.R. n. 25/88, le stesse devono essere svolte ordinariamente nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza.
Possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nei casi previsti dagli articoli 3-5-10-30 della L.R. n. 25/88.
Le funzioni attribuite alla Compagnia Barracellare sono le seguenti:
1) salvaguardare le proprietà affidatele in custodia dai proprietari assicurati verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla L.R. n. 25/88 e gli importi previsti nel tariffario allegato al presente regolamento;
2) collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionali preposte al servizio di:
• protezione civile;
• prevenzione e repressione dei furti di ovini, bovini, caprini e animali da cortile;
• prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali, e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
3) collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell’ambito delle seguenti materie:
• salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale compresi i pascoli e le aree coltivate in genere;
• salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
• tutela di parchi, viabilità campestre, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
• caccia e pesca;
• prevenzione e repressione degli incendi;
4) salvaguardia del patrimonio e dei beni comunali, siti sia all’interno che fuori dalla cinta urbana, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.
Per l’espletamento di tali compiti, la Compagnia potrà avvalersi degli strumenti e mezzi tecnici e informatici più idonei (ivi compresi i sistemi di Videosorveglianza), con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.
Le forme di collaborazione con il corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente;
La Compagnia Barracellare è tenuta a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali nelle materie sopraccitate.
Nell'espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto possibile, l'attività di prevenzione.
Art. 6 – ALTRE ATTIVITA’ DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE
I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi della Legge Regionale e del presente regolamento, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia dello Stato quando le competenti autorità ne facciano richiesta al sindaco per specifiche operazioni, nonché con la Polizia Locale su richiesta del suo Comandante.
Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall’autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.
L'amministrazione comunale, anche con riferimento all’art. 8 della L.R. n. 9/2007in materia di polizia locale e politiche per la sicurezza, può affidare alla Compagnia Barracellare tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che ritenga necessarie per conto e nell'interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Per lo svolgimento delle predette funzioni temporanee, dovranno essere stabilite di volta in volta le modalità di espletamento e il periodo di durata.
L’amministrazione comunale può inoltre stipulare apposite convenzioni con la Compagnia per le attività di salvaguardia del patrimonio comunale sia all’interno che all’esterno della cinta urbana.
La Compagnia Barracellare di Capoterra può altresì collaborare con le Compagnie Barracellari dei Comuni limitrofi, costituendo con queste ultime apposite forme di intesa.
Delle intese di cui sopra è data preventiva comunicazione al Sindaco, alla Polizia Locale e ai Carabinieri dei Comuni interessati.
Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, rispondono del loro operato al Sindaco di tale Comune.
Art. 7 – SERVIZIO ANTINCENDIO
Per l’organizzazione del servizio antincendio nelle campagne, nell’ambito del proprio territorio, il Comune si avvarrà della compagnia barracellare, con le forme e secondo le modalità previste nel decreto interassessoriale di cui all’art. 2 della L.R. n. 25/88, coordinandone l’attività con le altre squadre volontarie antincendio operanti nel territorio. A tal fine la Compagnia Barracellare potrà beneficiare delle dotazioni finanziare e logistiche di cui all’art. 30, comma 2 della Legge.
Capo II - Personale della Compagnia
Art. 8 – COMANDANTE DELLA COMPAGNIA – Requisiti e attribuzioni Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e
dell’impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.
Per essere nominato Capitano, oltre ai requisiti previsti per la nomina a componente di cui al successivo art. 10 è necessario possedere i seguenti requisiti (a norma dell’art. 15 della L.R.):
a) aver compiuto 25 anni di età;
b) titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media inferiore;
c) aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni oppure aver
prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale, nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo Forestale dello Stato o Regionale, o nella Polizia Municipale, o in altri Corpi delle Forze Armate. Si potrà prescindere da tale requisito se nel Comune non operi una Compagnia Barracellare da almeno 10 anni.
d) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente del Comune di Capoterra;
e) possedere regolare patente di guida di categoria non inferiore alla B.
In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall’ufficiale più anziano di servizio.
ART. 9 - ATTRIBUZIONI E DOVERI PARTICOLARI DEL CAPITANO
Al Capitano, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dalla Legge Regionale n. 25/88, compete in particolare:
a) l'organizzazione e la direzione tecnico-operativa del servizio;
b) dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
c) curare la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento degli appartenenti al servizio;
d) assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
e) predisporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
f) emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
g) sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
h) vistare i rapporti redatti da ogni pattuglia al termine del servizio;
i) disporre la destinazione a servizi fuori sede degli addetti per esigenze di servizio;
j) esprimere il parere istruttorio sulle richieste dei permessi relativi al pascolo e
all’introduzione di bestiame forestiero, curandone la vigilanza a concessione avvenuta, e su ogni altra pratica amministrativa similare inviata al comando;
k) valutare i requisiti di cui all’art. 10 del Regolamento per la nomina a Barracello, in particolare quello della conoscenza del territorio;
l) curare il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere e con le Forze dell’Ordine locali e non, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
m) presentarsi a rapporto dal Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio;
Il Capitano cura inoltre la buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione alla Compagnia, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.
Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce, nonché l'orario d'ufficio.
Art. 10 – REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE
Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. maggiore età;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
4. non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
5. assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di sapere leggere e scrivere;
6. idoneità fisica;
7. potersi validamente obbligare;
La dimostrazione di cui al punto 5 è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato da rilasciare entro 10 giorni dalla nomina alla presenza del rappresentante del Comune e del Segretario della Compagnia.
Gli ufficiali ed i graduati, oltre a quelli di cui al primo comma del presente articolo, devono
possedere i seguenti requisiti:
1. aver compiuto 25 anni di età;
2. possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente del Comune di Capoterra;
3. possedere regolare patente di guida di categoria non inferiore alla B.
Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.
La carica di componente la Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di Capoterra.
Art. 11 - CRITERI DI PREFERENZA PER LA NOMINA DEI BARRACELLI
I requisiti preferenziali per la nomina dei barracelli saranno nell'ordine:
• conoscenza del territorio;
• essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte della compagnia;
• possesso di un titolo di studio (con preferenza per quello più elevato);
• attitudine e capacita degli interessati ad assolvere i compiti elencati nell'articolo 2 della
L.R. 25/88.
Art. 12 – DOVERI DEI BARRACELLI
Il personale della Compagnia Barracellare deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto delle collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro della Compagnia stessa e in generale dell’Amministrazione Comunale.
Il personale della Compagnia è tenuto al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori e dei colleghi.
Il personale deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.
I Barracelli sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici.
Il Barracello è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto notizie relative ai servizi di istituto, a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno alla compagnia o a terzi.
I Barracelli alla fine di ciascun turno di servizio hanno il dovere di redigere un "rapporto di servizio". I rapporti predetti dovranno essere vistati dal capitano, raccolti e conservati per consentire di riepilogare, quando necessario, i servizi prestati da ciascun barracello e di redigere una relazione.
I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato. In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.
I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, ne farsi sostituire anche momentaneamente.
I componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati il tipo di arma che è indicato nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza.
L’uso dell’arma è consentito, di norma, durante i servizi in agro anche in orario notturno. Non è invece consentito all’interno del centro abitato ed in occasione di manifestazioni, fatti salvi specifici servizi preordinati ed autorizzati dal Sindaco, che ne legittimano la necessità.
ART. 13 - TESSERA E DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO
Con le modalità stabilite con il decreto n. 10 in data 4giugno 2004 dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, competente in materia di polizia locale, sono stabilite le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, nonché l'obbligo e le modalità d'uso.
La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta. Essa:
a) deve essere conservata con diligente cura, con l'obbligo di denunciare prontamente al Capitano l'eventuale smarrimento;
b) deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio;
c) deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa;
d) deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio a cura del Capitano e consegnata al Comandante della Polizia Municipale, per la custodia.
E' fatto obbligo al personale di conservare i distintivi di riconoscimento con cura e denunciarne immediatamente al Capitano l'eventuale smarrimento.
ART. 14 - UNIFORME DEGLI ADDETTI ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE
L'uniforme ed i simboli distintivi da porre sulle uniformi, tra cui il grado attribuito a ciascun addetto alla Compagnia Barracellare in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli e alle prescrizioni stabilite dalla Regione Sardegna.
I Barracelli vestono obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio salvo che, per eccezionali motivate esigenze di servizio, non venga disposto altrimenti dal Capitano. E' fatto divieto di:
a) indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiali di equipaggiamento ed oggetti non conformi alle indicazioni della Regione;
b) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa;
Nelle circostanze in cui si indossa l'abito civile e fuori servizio, non si possono indossare la divisa, né effetti o altri oggetti costituenti parte della divisa.
Della dotazione tecnica delle divise dovrà presentarsi al Comune idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte
dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, di cui all’art. 28 della L.R. n. 25/88, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli o utilizzati per altri scopi.
ART. 15 - CURA DELLA PERSONA E DELL'UNIFORME
Il Barracello deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro. La cura della persona e l'aspetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento.
In particolare il Barracello deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che possano incidere sul prestigio e sul decoro sia personale che dell' Amministrazione che rappresenta.
ART. 16 - MEZZI E STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE
Gli automezzi a disposizione della Compagnia Barracellare non devono riportare segni distintivi o diciture non autorizzate o assimilabili a quelle militari o della polizia locale.
Il personale che ha in consegna mezzi di trasporto, mezzi operativi, strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente per via gerarchica ogni necessità di manutenzione.
Ai sensi della vigente normativa (L. 244/2007 – finanziaria 2008), possono essere assegnati ai barracelli apparecchi di telefonia mobile nei soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle attività che ne richiedono l’uso.
Il Capitano dovrà verificare costantemente il corretto utilizzo delle relative utenze nel rispetto delle suddette disposizioni.
Art. 17 - INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI
Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la Compagnia Barracellare sono stabilite dall'articolo 23 della L.R. n. 25/88.
Le sanzioni riscosse saranno equiparate alle entrate di cui all'articolo 17 della L.R. n. 25/88, 3° comma punto 5, e ripartito a fine esercizio fra tutti i barracelli, esclusi quelli oggetto dei provvedimenti disciplinari.
Durante l'esercizio barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo, riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti autorità amministrative. Se il motivo non sarà ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della
Compagnia.
L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.
La sanzione pecuniaria, è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso, ed è stabilita nel tariffario allegato al presente regolamento.
La sanzione pecuniaria come previsto nel tariffario dovrà essere versata al Segretario entro le ventiquattro ore dalla sua applicazione.
La sospensione è proposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dalla Giunta comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di 3 mesi e per non più di 18 mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.
L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della Compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta Comunale su proposta motivata dal Capitano dopo aver sentito l'interessato sempre che questi ne abbia fatto richiesta.
L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.
Contro il provvedimento dell’applicazione di una sanzione pecuniaria è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni, dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.
Contro i provvedimenti disciplinari di sospensione ed esclusione è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.
Art. 18 - SOSPENSIONE CAUTELARE
I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.
Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.
Art. 19 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IL CAPITANO
Il Capitano che commetta le infrazioni di cui all'art. 17, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del Consiglio Comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.
La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.
In caso di inerzia dell' amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 23 ottobre 1978, n. 62.
Capo III - Contabilità e Amministrazione
Art. 20 – DEL SEGRETARIO - NOMINA E FUNZIONI
La procedura di nomina e le funzioni del segretario della compagnia sono quelle indicate dall’art. 16 della L.R. n. 25/1988.
Al segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia barracellare redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.
Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa, ricostruibile, per le spese minute e per l’ordinaria amministrazione, per un importo non superiore a euro 1.000,00.
Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:
a) verrà emesso un mandato di anticipazione di €. 1.000,00 (euro mille), a favore del Segretario della Compagnia; detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;
b) i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della
Compagnia e dal Segretario. I pagamenti unitari non potranno superare l’importo di €. 200,00 (duecento).
c) di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia, e di volta in volta al segretario dovrà essere reintegrato il fondo cassa.
Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.
Il Segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto, delle somme di pertinenza della Compagnia.
Il segretario provvederà inoltre a registrare le presenze e contabilizzare le ore di servizio di ciascun componente la Compagnia Barracellare.
Il segretario è tenuto ad osservare l’orario di ufficio stabilito dal capitano in relazione alle esigenze stagionali.
Nell’espletamento delle funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dal Capitano.
Al segretario viene corrisposto un compenso indicato dalla Compagnia. La misura del compenso è determinata dalla Giunta Comunale nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia, oltre che alle ore di servizio prestate.
ART. 21 – NOTIFICA DEGLI ATTI
Il servizio di notifica degli atti della Compagnia viene disimpegnato dal segretario della compagnia, di norma a mezzo della posta secondo le disposizioni che regolano le notificazioni tramite servizio postale (Legge n. 890/1982 e s.m.i.), altrimenti con le modalità previste dal codice di procedura civile, in tutti i casi in cui la notifica del messo sia espressamente richiesta dalla legge.
In casi eccezionali e su richiesta scritta del Capitano è dato incarico al messo comunale. Le spese di notifica possono essere poste a carico del destinatario.
Comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto come risultante dai registri anagrafici.
Art. 22 – CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE
La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia. Essa è comunque regolata dalle norme di cui all’art. 17 della L.R. n. 25/88.
Il Segretario deve eseguire tutti gli atti amministrativi e contabili necessari allo svolgimento della gestione finanziaria che deve documentare tenendo in perfetto ordine i seguenti registri:
1. registro di protocollo;
2. registro delle notifiche;
3. registro delle deliberazioni;
4. registro giornale di cassa;
5. registro del Personale della Compagnia nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
• le pattuglie comandate in servizio;
• le zone da sorvegliare;
• le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte;
6. registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
7. registro dei danneggiati e dei danneggianti;
8. registro delle tenture;
9. registro degli imputamenti;
10. registro dei verbali di accertamento di violazioni a leggi e regolamenti;
11. registro delle udienze barracellari;
I registri prima di essere utilizzati dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.
Potrà inoltre essere opportunamente predisposto uno schedario con annotazione degli assicurati e dei relativi beni.
Tutti i registri e schedari di cui sopra dovranno essere adeguatamente conservati a cura del
segretario nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela dei dati personali.
Le funzioni di tesoreria della Compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza.
Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del Capitano e del segretario della Compagnia.
Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia, dopo averlo deliberato, è tenuta a presentare al Sindaco, in triplice copia, un rendiconto contabile sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 17 comma 6 della L.R. n. 25/88, dal quale risulti fra l’altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi e i pagamenti eseguiti nel semestre, ed il fondo cassa finale.
Una copia del rendiconto, dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 25/88, dovrà essere trasmessa, a cura del Comune, all’Assessorato Regionale competente in materia di polizia locale, una copia rimane depositata nell'archivio comunale, mentre la terza copia torna alla segreteria della Compagnia.
Ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza amministrativa il rendiconto periodico è
pubblicato a cura dell’ufficio comunale competente nell’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune nella sezione “Amministrazione Aperta”.
Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile ed amministrativa della Compagnia Barracellare a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.
Il segretario dovrà presentare al Sindaco, ad ogni sua richiesta, i registri barracellari e, dopo ultimata la gestione, li dovrà consegnare al Capitano che li depositerà nell'archivio comunale. Il mancato deposito dei registri comporterà l'applicazione di una sanzione come previsto nel tariffario che verrà approvato dalla Giunta Comunale, mentre il rifiuto comporterà
l’applicazione delle vigenti leggi penali.
Sussiste infine l'obbligo di rilasciare ai soggetti interessati, entro 30 giorni dalla richiesta scritta, copia degli atti contenuti nei registri, dietro compenso previsto nel tariffario, con le forme e i limiti di cui alle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi (L. 241/90, DPR 184/2006, Regolamento Comunale in materia di accesso agli atti amministrativi) e delle norme sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
Art. 23 – ENTRATE, USCITE E UTILI
Le entrate della Compagnia Barracellare sono quelle previste dal comma 3 dell'articolo 17 della
L.R. n. 25/88, in particolare sono costituite:
1. dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
2. dai diritti di assicurazione di cui all'articolo 20 della L.R. n. 25/88;
3. dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli art. 44, 45, 46 e 47 del X.X. 00/00/0000 n. 403 (allegati)
4. dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
5. da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni, compresi i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dalla Compagnia
Barracellare nell’esercizio finanziario per le violazioni previste dalla L.R. n. 25/88 e dai Regolamenti Comunali, per quanto di competenza.
Nella ripartizione degli utili, si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 18 della L.R. n. 25/88, la quale stabilisce che la ripartizione degli utili deve essere fatta tra i componenti con
riferimento all’incarico ricoperto e alla annessa responsabilità, nonché in proporzione all'attività effettivamente prestata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili dei contributi e dei premi.
Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli, a valere sul fondo di garanzia di cui all’art. 19 della L.R. e 25 del regolamento, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.
Sul predetto fondo sono ammesse esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.
Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:
1. gli emolumenti dovuti al segretario;
2. le spese per liti, perizie e di amministrazione;
3. tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.
La ripartizione degli utili, in funzione delle maggiori responsabilità di carica all'interno della Compagnia viene così suddivisa:
• Capitano 12%, a titolo di indennità di carica, oltre ai gettoni per le ronde;
• Ufficiali 6%, a titolo di indennità di carica, oltre ai gettoni per le ronde;
• Graduati 4%, a titolo di indennità di carica, oltre ai gettoni per le ronde;
• la restante parte, a titolo di gettone di ronda, ai componenti la Compagnia Barracellare che hanno effettivamente partecipato alle ronde, proporzionalmente al servizio
prestato, secondo il dettato del succitato art. 18, c. 1 della L.R..
Per utili si intendono tutte le entrate realizzate nel corso dell’esercizio, detratte tutte le spese. I compensi spettanti alla compagnia barracellare per interventi di collaborazione richiesti dal Comune, sono corrisposti nella misura del 80% a favore di chi ha effettivamente partecipato al servizio in misura proporzionale alle ore effettivamente prestate. La quota spettante può
essere liquidata all’avente diritto immediatamente dopo l’avvenuto versamento delle somme dovute da parte del Comune.
I componenti della Compagnia (compreso Capitano e Segretario) non possono percepire a nessun titolo compensi diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.
Non sono ammessi rimborsi per spese di viaggi, se non compiuti nell’ambito del servizio, per attività istituzionale e nell’interesse della Compagnia. In tali casi il rimborso per chilometro è 1/5 del costo di un litro di benzina, secondo le tabelle ACI.
In particolare non sono ammessi rimborsi per raggiungere la sede di servizio dal proprio domicilio e viceversa.
Le controversie fra il segretario e i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.
Capo IV - Organizzazione e svolgimento del Servizio
Art. 24 – ASSICURAZIONE E DENUNCIA DEI BENI
Ai sensi dell’art. 4 della L.R.- n. 25/88, per i beni indicati nell’art. 35 del R.D. 14/7/1898 n. 403, i proprietari hanno l’obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell’art. 2 della medesima L.R., deve assicurarne la vigilanza e la custodia.
Sono fatte salve le eccezioni di cui al 4° comma dell’art. 4 della L.R. e la facoltativa prevista dal comma 6° dell’art. 4 della stessa legge regionale.
A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare la proprietà dei loro beni entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia, e per gli anni successivi entro il mese di gennaio di ciascun anno.
La denuncia dovrà farsi dai proprietari per iscritto e firmata in doppio originale con l'indicazione del numero di foglio e mappale, nonché del tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto.
I proprietari sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di 10 giorni le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno.
Il segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate.
Contestualmente alla denuncia, deve essere versata la tariffa di assicurazione stabilita (a norma del successivo art. 28).
La Compagnia non risponderà dei danni verificatisi prima della data della presentazione della denuncia da parte dei proprietari o degli accertamenti d'ufficio.
Gli accertamenti d'ufficio debbono essere effettuati, dandone avviso al proprietario, entro giorni 120 (centoventi) dalla data di scadenza dei termini per le denunce da parte dei proprietari. In caso di inerzia, trascorso questo termine la Compagnia non ha più diritto di applicare le penali di cui ai commi seguenti e, qualora i proprietari dovessero presentare la denuncia di proprietà, ancorché fuori termine, risponderà egualmente dei danni accertati successivamente alla presentazione della denuncia.
La Compagnia può introdursi nel fondo per eseguire le opportune verifiche in caso di omessa denuncia o di dubbi sull’esattezza della denuncia presentata.
Una volta eseguita, la denuncia d’ufficio dovrà essere notificata al proprietario, a cura e spese
della Compagnia.
Per coloro che presenteranno la denuncia dopo scaduto il termine prefissato ma prima che si addivenga all'accertamento d'ufficio si applicherà una soprattassa del 5%.
Per ciascun accertamento d'ufficio dei beni soggetti ad assicurazione obbligatoria, in caso di omessa denuncia da parte dell'interessato è dovuta alla Compagnia a titolo di rimborso delle spese di accertamento la soprattassa del 30% sull'importo dell'intera denuncia.
Nel caso venissero riscontrate difformità riguardo l’estensione o la tipologia di coltura denunciata, verrà applicata una soprattassa del 20% sull'importo dell'intera denuncia.
Oltre i beni indicati nell’art. 35 del R.D. 14.07.1898 n. 403 (allegato), possono essere affidati in custodia alla Compagnia altri caseggiati pubblici e privati posti entro il Centro Urbano dietro compenso da stabilire con il committente.
I proprietari inoltre potranno, facoltativamente, affidare in custodia alla Compagnia: animali non indicati nell’art. 35 del R.D. 403/1898, stabilimenti industriali ed artigianali ubicati in qualsiasi punto del territorio comunale, case di campagna, di civile abitazione dietro compenso concordato tra le parti dietro regolare verbale redatto dal Segretario della Compagnia e controfirmato dalle parti e dal Capitano.
Per procedere all’assicurazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che s’intende affidare, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta per l’eventuale sorveglianza, indicando la quantità e il valore degli stessi con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Gli introiti derivanti dalla assicurazione dei beni di cui ai primi due commi del presente articolo, sono soggetti per una misura non inferiore al 30% al vincolo del fondo di garanzia.
Art. 25 – RESPONSABILITA’ DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 25/88, la responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame purché tenuto custodito in luoghi chiusi x xxxxx da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.
La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori. Negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate (di cui ai punti 1, 2 e 5 del terzo comma del precedente art. 23).
Il restante 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del terzo comma dell’art. 23 su citato, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.
ART. 26 - ESENZIONI
Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell’ art.. 8 della L. 02/08/1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.
L'assicurazione degli ovini e dei caprini, non essendo prevista nell’ art. 35 del R. D. 403/1898 citato, è facoltativa.
Non sono inoltre soggette ad assicurazione obbligatoria le piantagioni di qualunque genere di frutti pendenti entro il perimetro urbano.
ART. 27 - RICORSI
Contro le denunce d'ufficio effettuate dalla Compagnia è ammesso ricorso alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’ art. 4 comma 3 della L. R. n. 25/88, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.
La Giunta comunale, prima di decidere il ricorso, potrà chiedere un concordato preliminare tra il ricorrente e la Compagnia.
ART. 28 - TARIFFE
Per tutti i beni, animali compresi, su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione, come da tariffario allegato.
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 25/88 il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentita la Commissione Comunale per l’Agricoltura, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento dei danni, stabilito e approvato con delibera dalla Giunta Comunale.
Il premio potrà essere versato in un’unica rata al momento della presentazione della denuncia beni, oppure in due rate di cui la prima al momento della denuncia e la seconda entro sei mesi. In casi ritenuti particolari, la Compagnia ha facoltà di stabilire, caso per caso, diverse modalità di pagamento. Gli importi inferiori a €. 100,00 non potranno comunque essere rateizzati.
Sui ritardati pagamenti si applicherà l’interesse del 10% annuo a decorrere dalla data di scadenza.
I diritti non pagati saranno riscossi coattivamente mediante ruolo esattoriale, con le relative spese, ai sensi dell’art. 27 della L. n. 689/81.
Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell’art. 48 del R.D. n.
403/1898.
Per quanto riguarda le seminagioni che si faranno nelle vigne e negli oliveti (fave, piselli, patate e simili), sino alla superficie di un’ara si intenderanno ricomprese nell’assicurazione del fondo; superfici maggiori dovranno essere assicurate secondo le rispettive tariffe. In tali casi è comunque richiesta la recinzione del fondo ad altezza non inferiore a m. 1,25 in modo da non consentire il passaggio a persone e animali.
Chi assicura il bestiame dovrà dimostrare di essere il legittimo proprietario esibendo, a richiesta, gli atti di proprietà previsti dalle norme vigenti.
ART. 29 - DENUNCE INFEDELI
La Compagnia può, durante l'esercizio, riesaminare le denunce fatte e, in caso di constatata omissione o infedeltà, invitare i denuncianti a rettificarle.
Se il denunciante, così invitato, provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro 5 (cinque) giorni, sarà applicata, per le sole omissioni, oltre alla tariffa ordinaria una maggiorazione, a titolo di sanzione, pari al 10% della tariffa dovuta.
In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata, per le sole omissioni, la sanzione corrispondente a due volte il premio dovuto.
ART. 30 - SEGNALAZIONE DEI DANNI E FURTI
Le denunce dei furti e dei danni subiti ai beni assicurati, devono essere comunicate immediatamente alla Compagnia e presentate per iscritto non oltre le 48 ore dalla loro scoperta.
In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo. Il Segretario registrerà gli imputamenti e ne darà ricevuta al denunciante.
Perché la compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, all'atto della denuncia i proprietari debbono far predisporre perizia dettagliata a loro spese ed a mezzo di un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia.
ART. 31 - ACCERTAMENTO DEL DANNO
In ogni caso di accertamento di danno o di furti nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.
La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.
ART. 32 - FURTI E DANNEGGIAMENTI DI BESTIAME
La Compagnia risponderà, nei limiti e con le modalità di cui alla L.R. n. 25/88 e al presente Regolamento, anche dei furti e dei danneggiamenti al bestiame assicurato.
Nel periziare questi ultimi danni si terrà conto se il bestiame è curabile o meno e se il danno produce una deformità permanente.
Se il proprietario ricava dalla vendita dell'animale una somma inferiore al valore assicurato la Compagnia lo rifonderà della differenza. In ogni caso il proprietario non dovrà percepire, da parte della Compagnia, una somma maggiore del valore assicurato.
In caso di morte del bestiame assicurato, quando si possa accertare che essa è avvenuta per causa naturale, la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.
ART. 33 - LIQUIDAZIONE AGLI ASSICURATI
Tutti i danni, comunque causati e rientranti nel suo campo di responsabilità a norma dell’art. 25 del presente regolamento, che la Compagnia non riuscisse ad appurare, rimarranno a carico della medesima.
Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati per il risarcimento dei danni e per furti, saranno corrisposte semestralmente.
Il rimborso dell’indennizzo corrisposto dalla compagnia sarà assoggettato ad una franchigia pari a euro 25,00 (venticinque); quindi, per i danni inferiori a tale somma, nulla è dovuto, mentre a danni superiori sarà corrisposto un indennizzo pari al danno periziato a cui dovrà essere sottratto l’importo della franchigia.
La Compagnia non liquiderà i danni subiti dagli assicurati nel caso in cui il danneggiato avvii ricorso legale prima della liquidazione per detti danni.
ART. 34 - PASCOLI - AUTORIZZAZIONI
Coloro i quali intendessero introdurre il loro bestiame nell’altrui proprietà a scopo di pascolo devono depositare presso la Compagnia Barracellare l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo.
Tale autorizzazione deve indicare con precisione i dati anagrafici della persona autorizzata, la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.
Senza analoga autorizzazione scritta è vietato altresì ogni tipo di raccolto, coltura e allevamento nei fondi altrui, anche se per conto del proprietario.
Il pastore conducente del bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l’elenco dei pascoli o il permesso del proprietario del fondo, debitamente vistato dalla compagnia.
In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va custodito e vigilato nel fondo (tenturato) e il proprietario del fondo deve essere informato.
Se il bestiame venisse sorpreso a pascolare nell’altrui proprietà per sconfinamento, in numero minore all’intero gregge o mandria, non dovrà essere sequestrato, ma dovrà essere assoggettato a sanzione pecuniaria con riserva per eventuali danni.
E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente per iscritto alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.
Il trasferimento del bestiame tra zone non contigue dev’essere preventivamente autorizzato dalla Compagnia.
In caso di violazione alle norme di cui sopra verrà applicata una sanzione pecuniaria come
stabilita nel tariffario. Se l’infrazione è compiuta di notte si applicherà il doppio della suddetta sanzione.
ART. 35 - MODALITA’ PER LA CONDUZIONE DEL BESTIAME NELLE STRADE PUBBLICHE
Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
Le moltitudini di animali di cui al comma precedente non possono sostare sulle strade pubbliche e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti luce in orizzontale in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti ben visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
Devono comunque essere rispettate le norme di cui all’art. 184 del vigente codice della strada.
Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa, prevista all’art. 184 del codice della strada (attualmente da €. 41,00 a €.168,00).
Il bestiame minuto deve inoltre essere munito dei prescritti sonagli in misura non inferiore al 30% dei capi che compongono il branco o gregge, per il bestiame grosso domito, un sonaglio per capo.
I trasgressori saranno assoggettati alla sanzione pecuniaria di €. 35,00 senza distinzione del numero dei capi.
Qualora venisse constatato che i sonagli, pur essendo nel numero prescritto fossero stati, con
qualsiasi espediente, impediti di suonare, verrà applicata la sanzione pecuniaria di cui sopra per la prima volta, mentre in caso di recidiva la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.
ART. 36 - BESTIAME FORESTIERO
Prima dell’introduzione nel territorio Comunale di bestiame forestiero, il proprietario è tenuto a darne comunicazione, allegando i prescritti certificati del servizio veterinario territorialmente
competente, all’autorità Comunale e alla Compagnia Barracellare, la quale provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione.
La suddetta autorizzazione, è subordinata, oltre che al nulla osta del Servizio Veterinario, alla dimostrazione della disponibilità dei pascoli, che non dovranno comunque essere inferiori ad are 10 per ogni capo di bestiame minuto.
L’autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei barracelli.
I trasgressori saranno puniti con la sanzione pecuniaria di €. 1.000,00 (mille) qualunque sia il numero dei capi. La sanzione pecuniaria sarà incamerata dalla Compagnia barracellare.
Il proprietario dovrà inoltre comunicare almeno 48 ore prima, sia l’arrivo che la partenza del bestiame, al fine di stabilire e verificare l’itinerario.
E’ facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura per capo minuto (ovino, caprino, suino) e per capo grosso (bovino, equino) come indicato nel tariffario.
Tale deposito cauzionale verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.
ART. 37 - BESTIAME ERRANTE
La Compagnia, trovando bestiame errante o incustodito nelle campagne e nelle proprietà altrui, lo deve custodire e vigilare (tentura) al fine di evitare ulteriori danni a terzi, avvertendo contestualmente i proprietari sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento dei diritti di tentura e delle spese.
Si considera il bestiame errante anche quando il proprietario o il conduttore non dimostra al momento di avere l’autorizzazione al pascolo del proprietario del terreno, vistato dalla compagnia.Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco.
ART. 38- DIRITTI DI TENTURA
La Compagnia è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario del bestiame I diritti di tentura sono stabiliti nel tariffario.
In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato.
Tutti i diritti di tentura costituiscono entrate della Compagnia ai sensi dell’ art.. 17 comma 3 punto 3 della L. R. n. 25/88 e vanno divisi tra i componenti la compagnia.
ART. 39 - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO
Per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, spettano alla Compagnia, oltre ai diritti di tentura, le spese di custodia e mantenimento, nonché una indennità di accompagnamento per ogni ora di assistenza di ciascun barracello tenturante, come indicate nel tariffario.
La Compagnia è in obbligo, qualora lo conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria; in mancanza informa del fatto le autorità competenti.
Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall’avvenuta notifica sarà tenuto a versare altresì, a favore della Compagnia, una sanzione pecuniaria pari al 50% sui diritti stabiliti nel presente articolo.
Per ore notturne s’intende la fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.
Art. 40 - DOVERI DI CUSTODIA E GOVERNO DEI CANI DA PASTORE E DA GUARDIA
Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
E’ vietato lasciare liberi i cani da guardia in prossimità di strade pubbliche, salvo che siano
all’interno di aree recintate, in modo che sia impedito ai cani stessi di raggiungere le persone
che vi transitano. I trasgressori saranno puniti con la sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi della X.X. x. 00/0000 (Xxxxx per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina), i proprietari e i detentori dei cani, anche da guardia e da pastore, sono obbligati a iscrivere i loro cani nell’anagrafe canina entro dieci giorni dalla nascita o dall’acquisizione del possesso dell’animale; dovrà inoltre essere denunciato lo smarrimento, il trasferimento di proprietà, di residenza o la morte dell’animale entro 7 giorni dall’evento. I soggetti responsabili hanno l’obbligo di esibire il documento di identificazione e iscrizione del cane in anagrafe ad ogni richiesta delle autorità competenti.
Le violazioni sono punite con le sanzioni previste nella legislazione vigente in materia.
ART. 41 - TUTELA DELLE STRADE COMUNALI E ASSIMILATE
In relazione all’art. 5 del presente Regolamento e ai sensi del vigente Regolamento Comunale sulla viabilità extraurbana comunale e vicinale, approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 16.09.2004, la Compagnia Barracellare ha l’obbligo di elevare contravvenzione e di segnalare all’Amministrazione Comunale:
• chiunque per incuria, durante l’irrigazione dei campi, rende impraticabili le strade comunali, vicinali e assimilate;
• chiunque sarà sorpreso a scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle strade comunali, vicinali e assimilate, o nella proprietà altrui;
• chiunque mediante macchine o bestiame danneggi il fondo stradale e le cunette delle strade comunali, vicinali e assimilate.
ART. 42 - ALTRE INFRAZIONI E SANZIONI
E’ vietato attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. Egualmente è proibito a tutti indistintamente, cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è inoltre proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli.
E’ vietato cagionare danni di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo nelle altrui proprietà. E’ vietato transitare abusivamente nei terreni altrui con qualsiasi mezzo meccanico,
specialmente trattori, quando il passaggio non sia strettamente indispensabile per accedere al fondo da coltivare. In tal caso il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori senza sconfinare dal proprio limite. I
trasgressori saranno passibili della sanzione amministrativa di cui all’ultimo comma, oltre al risarcimento dei danni.
L’accensione di fuochi è regolata dalle norme di cui all’ordinanza regionale antincendi, al cui regime sanzionatorio si farà riferimento in caso di violazione.
Ove non diversamente disposto, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all’art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.
ART. 43 - POTERI E MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
Nelle materie di competenza di cui all’articolo 5 del presente regolamento, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia barracellare possono procedere all’accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale 15. 07.1988, n. 25.
I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all’accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di
appartenenza dal quale risulti la legittimazione all’esercizio della funzione.
I soggetti che procedono all’accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall’ art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n. 689, fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti
Ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 25/88, le violazioni di cui ai commi precedenti sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:
a) l’indicazione del tempo e del luogo dell’accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante nonché la Compagnia di appartenenza;
c) le generalità del trasgressore e, nell’ipotesi prevista dall’ art. 2 della legge n. 689/81, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
d) l’eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell’ art. 6 della legge 689/81;
e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, la indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
f) l’ indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
g) l’annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente all’atto della contestazione, ovvero dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
h) l’individuazione dell’ ente o dell’ organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall’ art. 18 della legge n. 689/81;
i) la firma del verbalizzante.
La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona eventualmente obbligata in solido. Quando ciò non sia possibile, il verbale di accertamento, redatto come sopra indicato, deve essere notificato entro cinque giorni successivi all’accertamento, all’effettivo trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Alla notificazione si provvede con le modalità di cui al precedente art. 21.
Copia del verbale deve inoltre essere consegnata a mani, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’ art. 17 della Legge 24.11.81 n. 689 e del D.P.R. 29.7.82 n. 571.
Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16 e seguenti della Legge 24.11.81 n. 689.
ART. 44 - PERIZIA DEI DANNI
Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte.
La concorde valutazione degli esperti definisce l’entità del danno. Le spese di perizia sono a carico delle parti in egual misura.
In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.
L’arbitro è nominato dal consiglio Comunale su proposta della Giunta, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.
I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21, c. 4 della L.R. 25 del 15.07.1988.
Ai periti e all’arbitro spettano i seguenti compensi, che gravano in misura eguale sulle parti:
− per ogni perizia € 35,00;
− per indennità di trasferta, a Km., 1/5 del costo per litro di benzina.
ART. 45 - RISCOSSIONE DEGLI INDENNIZZI PER FURTI E DANNI
La compagnia deve imputare il danno dove sia possibile entro 5 gg. dall'avvenuta perizia dando al danneggiante 20 gg. di tempo per corrispondere alla compagnia quanto dovuto. Trascorso tale termine la compagnia ha l’obbligo di intraprendere azione legale nei confronti del danneggiante entro e non oltre 30 gg. dal mancato pagamento.
Capo V – Della resa dei conti
ART. 46 - RENDICONTAZIONE FINALE
Alle scadenze di cui all’art. 17, comma 6, della L.R., il Segretario dovrà chiudere i conti, aperti nel libro giornale di cassa, comprendendo in essi le sole partite del dare e dell’avere e stabilendo per ciascun individuo il credito e il debito verso la Compagnia.
Nel mese precedente alla scadenza dovrà essere notificato a mezzo del messo a ciascun debitore verso la Compagnia, un avviso contenente l’ammontare complessivo del dare e avere e la differenza a pareggio con l’invito a pagare, nel termine di giorni quindici dalla data di notifica, le somme eventualmente dovute.
La Compagnia entro i termini stabiliti dovrà deliberare sul rendiconto, nonché sul conto del Tesoriere, rimettendo i predetti conti all’Amministrazione comunale per la ratifica.
Entro quindici giorni dall’avvenuta ratifica di fine esercizio, si procederà alla spartizione degli utili, in base al servizio effettivamente svolto da parte di tutti i membri della Compagnia, ad eccezione del Segretario, sempreché il medesimo nel corso dell’esercizio non sia stato
chiamato a svolgere funzioni proprie del barracello.
Alla fine del triennio di attività il Segretario, entro il mese successivo alla presentazione del rendiconto di gestione, farà consegna al Capitano di tutti i registri inerenti la gestione, per il deposito negli archivi comunali. Con tale consegna si intenderà cessato il suo esercizio.
Capo V - Norme Finali
Art. 47 - SCIOGLIMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE
Lo scioglimento della Compagnia barracellare è decretato dal Consiglio Comunale qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della Compagnia.
In caso di inerzia si provvede ai sensi dell’Articolo 14 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62.
Art. 48 – INTERVENTO SOSTITUTIVO
A seguito dello scioglimento della Compagnia Barracellare deliberato dal Consiglio Comunale per i motivi di cui al precedente articolo, e qualora la disciolta Compagnia non abbia
provveduto a rendere correttamente i conti secondo quanto previsto all’art. 17 della L.R. n. 25/88 e dell’art. 46 del presente Regolamento, la Giunta Comunale provvede a nominare il Sindaco “Commissario Liquidatore pro-tempore” per la gestione straordinaria e transitoria di tutti i rapporti attivi e passivi in capo alla Compagnia, nonché per la predisposizione dell’inventario dei beni.
Il Sindaco può delegare altro amministratore comunale. Nell’esercizio di tale funzione essi possono avvalersi di collaboratori tecnici esperti, scelti tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D.
L’incarico del Commissario liquidatore cessa a tutti gli effetti con l’approvazione del rendiconto finale da parte della Giunta Municipale.
Restano impregiudicate le responsabilità civili e penali che in fase di controllo degli atti dovessero emergere a carico dei Responsabili della Compagnia.
Art. 49 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla L.R. n. 25 del 15.07.1988, al X.X. 00/00/0000, n. 403, a ogni altra disposizione di Legge, regolamenti e
circolari in vigore per l’istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari in Sardegna, nonché alle disposizioni emanate durante l’esercizio della Compagnia stessa.
Copia del Regolamento, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia, sono trasmessi
all’Assessore regionale competente in materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.
Il presente regolamento sostituisce e annulla i precedenti regolamenti comunali in materia.
Art. 50 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello Statuto comunale.
Allegati:
Tabella A) : Tariffe (Art. 28)
Tabella B) : Diritti di tentura (art. 38)
. Xxxxxxx X) : Altre sanzioni e diritti
Tabella A – Tariffe (art. 28)
TARIFFE (1)
TIPO DI COLTURA PREMIO PER ETTARO - €.
Pascolo, maggese 3,00
Foraggere e altre colture erbacee 5,00
Grano, orzo, avena, mais (sorgo, soia, semi oleosi) 5,00 Patate 12,00
Pomodoro 12,00
Angurie, meloni 16,00
Cipolle 16,00
Aglio 20,00
Carciofo 12,00
Altre ortive 12,00
Asparago 16,00
Legumi (ceci, piselli,lenticchie, fave, favino) 8,00 Frutteto 20,00
Uliveto, mandorleto 12,00 Alberi singoli in altre coltivazioni Impianti silvo-forestali 12,00 BOVINI (A CAPO)
EQUINI (A CAPO) ASINI
XXXXX E CAPRINI MAIALI
RILASCIO BIGLIETTI PASCOLO E COPIE ATTI € 0,50 a foglio
(1) Per quanto riguarda le superfici, le tariffe previste saranno corrisposte al 50 per cento se l’area non supera i 5.000 (cinquemila) metri quadri.
Tabella B – DIRITTI DI TENTURA (art. 38)
Da € 25 a € 50 – sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;
Da € 50 a € 100 – da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti; Da € 75 a € 150 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti; Da € 25 a € 50 – sino a10 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti; Da € 50 a € 100 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;
Da € 75 a € 150 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti.
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Da € 35 a € 70 - sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti; Da € 40 a € 80 - da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti; Da € 60 a € 120 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;
Da € 30 a € 60 – sino a10 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti; Da € 60 a € 120 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti; Da € 80 a € 160 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti.
Tabella C – ALTRE SANZIONI E DIRITTI
Art. 17 – Sanzione pecuniaria €. 50,00
Art. 22 – Mancato deposito Registri €. 500,00
Art. 36 – Deposito cauzionario bestiame forestiero
Per ogni capo minuto: €. 5,00 Per ogni capo minuto: €. 10,00
Art. 39
Spese di custodia e mantenimento
Da € 25 a € 50 - sino a 50 capi ovini o caprini,
Da € 50 a € 100 - da 51 a 150 capi ovini o caprini, Da € 75 a € 150 – oltre i 151 capi ovini o caprini,
Da € 25 a € 50 – sino a10 capi bovini, equini o suini; Da € 50 a € 100 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini; Da € 75 a € 150 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini.
Indennità di accompagnamento:
per ogni ora di assistenza per ogni barracello €. 10,00.