PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
L’AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI
(di seguito anche “AGENZIA” o “ADM”), in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
E
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO
(di seguito anche “PROCURA della REPUBBLICA di AVELLINO”), in persona del Procuratore della Repubblica, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Qui di seguito denominate congiuntamente anche “Parti”
PREMESSO CHE
− ADM è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita economica dell’Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell’Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all’evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso l’esercizio dei poteri di polizia tributaria e giudiziaria, concorrendo alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea e contrastando fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente, valendosi anche di specifici poteri di controllo sulla logistica correlata all’importazione e all’esportazione di merci e valuta;
− ADM svolge, tra le altre, la funzione di regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia, verificando costantemente gli adempimenti cui sono tenuti i concessionari e gli operatori del settore e svolgendo un’intensa attività di vigilanza e controllo sul territorio per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, a tutela dell’ordine pubblico, dei giocatori, degli operatori di gioco autorizzati e, in particolare, dei minori e delle le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili;
− il settore dei giochi e delle scommesse, come qualsiasi altro comparto economico connotato da significative prospettive di guadagno, oltre che da una capillare diffusione territoriale, può attirare gli interessi della criminalità, organizzata e comune, tanto per i guadagni conseguibili e per la possibilità di riciclare e reimpiegare i proventi conseguiti anche da altre attività illecite, quanto per rafforzare il territorio;
− ADM, attraverso i propri funzionari in qualità di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, svolge una costante attività di accertamento e di verifica, anche ispettiva, sul comparto dei giochi ai fini di un incisivo contrasto ad ogni fenomeno di illegalità, con l’obiettivo primario di assicurare un ambiente di gioco legale e responsabile;
− ADM esercita attribuzioni di polizia giudiziaria e tributaria nei limiti definiti dall’articolo 57 del c.p.p., dagli artt. 30 e 31 della L. n. 4/1929, dagli articoli 324 e 325 del D.P.R.
n. 43/1973, dall’articolo 32 del D.L. n. 331/1993 convertito dalla L. n. 427/1993 e dagli artt.18, 19 e 58 del D. Lgs. n. 504/1995;
− La PROCURA della REPUBBLICA di AVELLINO agisce in stretto collegamento con i servizi di Polizia Giudiziaria implementando le forme di collaborazione al fine di rendere più tempestive ed efficaci le attività di indagine.
VISTI
il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, che ha introdotto modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del previgente Regolamento (CE) n. 1889/2005 e, in particolare gli articoli da 1 a 4 che, tra l’altro, individuano ADM tra le Autorità competenti, ciascuna per le competenze stabilite nel d.lgs. n.195/2008;
il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione” e successive modificazioni e integrazioni, il quale, al Titolo IV, prevede “Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco” e in particolare:
− l’articolo 1, comma 2, lett. a) che individua ADM, nella qualità di Agenzia Fiscale, tra le “amministrazioni e gli organismi interessati”;
− l’articolo 3, comma 6, lett. a), b) e c), che indica, tra i soggetti obbligati all’adempimento delle disposizioni antiriciclaggio dettate dallo stesso decreto, gli operatori di gioco a distanza e su rete fisica, su concessione di ADM, nonché i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore;
− l’articolo 12, comma 1, che disciplina la collaborazione tra le amministrazioni e gli organismi interessati per agevolare l’individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio;
− l’articolo 52, secondo cui ADM, nell’esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica il rispetto degli adempimenti cui i concessionari del gioco sono tenuti ed emana linee guida ad ausilio dei concessionari medesimi, in ordine alle procedure e ai sistemi di controllo finalizzati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che questi ultimi devono porre in essere, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza.
CONSIDERATO CHE
1. Le Parti ritengono utile sviluppare sinergie in materia di raccordo informativo ed operativo nonché elaborare efficaci strategie di intervento nel settore del gioco pubblico.
2. L’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. consente alle articolazioni dell’apparato statale di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune rilevanza al fine di meglio perseguire l’interesse pubblico.
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il presente Protocollo, le Parti si impegnano a realizzare opportune forme di collaborazione che, sulla base delle rispettive competenze, consentano un costante coordinamento al fine di contrastare efficacemente fenomeni di illegalità nel settore del gioco, con particolare riferimento alle tematiche del riciclaggio ed autoriciclaggio.
Articolo 3
Modalità della collaborazione
1. La Procura della Repubblica di Avellino, nell’ambito delle attività citate nelle premesse, può avvalersi della Direzione Centrale Giochi ADM per l’organizzazione di specifiche attività
informative e seminariale per i Sostituti Procuratori in servizio presso la Procura, in modo da facilitare lo scambio di informazioni e l’aggiornamento costante sulle fenomenologie criminali di interesse.
2. La Procura di Avellino si avvale preferibilmente della Direzione Centrale Giochi ADM per l’attuazione di deleghe d’indagine nei settori di specifica competenza per il contrasto agli illeciti nel gioco, nonché agli illeciti di natura tributaria ed extra tributaria connessi a tale materia.
3. La Procura della Repubblica di Avellino può, altresì, richiedere alla Direzione Centrale Giochi ADM opportune analisi delle fenomenologie criminali concernenti il circondario irpino, con specifico riferimento alle materie di competenza dell’ADM.
Articolo 4
Altre forme di collaborazione
1. L'Agenzia e la Procura della Repubblica di Avellino, nei limiti del segreto investigativo, potranno condividere le informazioni sui risultati delle attività di controllo, analisi e studi, anche non attinenti a specifiche deleghe, utili ai fini delle rispettive attività istituzionali.
2. L'Agenzia e la Procura della Repubblica di Avellino, potranno concordare il ricorso ad opportune forme di impiego di personale di P.G. da destinare temporaneamente presso gli uffici della Procura della Repubblica di Avellino per lo svolgimento di attività di indagine.
Articolo 5 Intese attuative
1. Le modalità esecutive delle forme di collaborazione tra le Parti sono definite attraverso intese operative, anche verbali, tra i referenti di cui al successivo articolo 6.
Articolo 6 Referenti
1. Per l’attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti di coordinamento tecnico- operativo:
a) per ADM, il Direttore Centrale Giochi, Avv. Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
b) per la Procura della Repubblica di Avellino, il Procuratore della Repubblica o un suo delegato.
Articolo 7
Trattamento dei dati personali e riservatezza
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte nel presente Protocollo sono improntate al rispetto:
a) del segreto di cui all’articolo 329 c.p.p.;
b) dei principi di di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE)
n. 2016/679, nonché all’osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, del D.lgs. n. 101/2018, del D.lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.
A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell’ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell’ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
- Procura della Repubblica: xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx , alla C.A. del Sig. Procuratore della Repubblica, ad eccezione delle comunicazioni di notizie di reato che verranno trasmesse tramite il portale N.D.R.;
- ADM: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, alla C.A. del Sig. Direttore della Direzione Giochi.
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo di cui siano venute, in qualsiasi modo, a conoscenza.
Articolo 8 Oneri
1. Dal presente Protocollo non derivano oneri aggiuntivi per le Parti o, comunque, a carico della finanza pubblica.
2. Specifiche iniziative possono essere oggetto di accordi discendenti, sempre che non prevedano oneri finanziari aggiuntivi.
Articolo 9
Durata, integrazioni e modifiche
1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La durata del Protocollo potrà essere prorogata di comune accordo tra le Parti firmatarie ovvero modificata sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell’esigenza di rivalutare strumenti e modalità della stessa.
3. Il presente Protocollo, di comune accordo tra le Parti, potrà essere modificato, anche prima della scadenza, sulla base di esigenze che dovessero emergere nel corso della collaborazione.
Articolo 10 Pubblicazione
1. Le Parti prestano il loro proprio formale consenso alla pubblicazione del presente Protocollo sui rispettivi siti INTERNET o ad ogni altra forma di pubblicità dello stesso.
Letto, approvato, sottoscritto
Roma, 28 ottobre 2022
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx della Repubblica presso il tribunale di Avellino Il Procuratore della Repubblica Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx |