Determina del Direttore Generale
Determina del Direttore Generale
21.0361
del registro delle determine
OGGETTO Approvazione dello schema di CONVENZIONE fra l’ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e l’Università LUM (Libera Università Mediterranea) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - School of Management, rivolta agli studenti iscritti ai Master per lo svolgimento di Tirocini Extracurriculari
l’anno 2021 giorno 14 del mese di settembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in xxx X. Xxxxxxx, x. 00
l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET
VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio − ASSET, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM;
VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”;
VISTA la “Convenzione per la costruzione del piano strategico di sviluppo per Taranto e per l’avvio di un programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto” stipulata in data 16/04/2018 tra Regione Puglia e ASSET
VISTA la DGR n. 2107 del 25/11/2019, con cui è stato adottato il "Documento generale del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino "Taranto Futuro
Prossimo": L.R. 2/2018 (Legge per −Taranto)”, che prevede, tra le varie attività ed iniziative, la costituzione del Laboratorio Urbano per l’Attuazione del Piano Strategico, che proseguirà le attività di monitoraggio delle azioni di Piano, le attività di informazione e partecipazione, le attività progettuali a supporto del Comune di Taranto e degli altri soggetti attuatori delle azioni già previste e finanziate, ricomprese nel Piano Strategico e ritenute prioritarie dalla Regione Puglia in accordo con il Comune di Taranto;
VISTE le DGR nn. 2198, 2199 e 2201, tutte del 27/11/2019, con cui la Regione Puglia ha impegnato ulteriori risorse in favore dell’ASSET, per complessivi € 1.050.000,00, da utilizzare tramite apposite convenzioni, sottoscritte in data 9/12/2019, finalizzate al prosieguo delle attività di supporto per l’approvazione del Piano strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino e allo sviluppo di azioni di progettazione e di partecipazione ritenute prioritarie al fine di accelerare il processo di trasformazione e sviluppo ecosostenibile del territorio tarantino in coerenza con il Piano, nonché mediante la costituzione di uno staff tecnico multidisciplinare che definisca le priorità del Piano Strategico, la visione di sviluppo ecosostenibile, gli obiettivi generali da raggiungere e le azioni operative da attivare;
VISTA La D.G.R. n. 2078 del 22/12/2020 la Regione Puglia ha impegnato ulteriori risorse in favore dell’ASSET, per complessivi € 150.000,00, da utilizzare per la prosecuzione delle attività di supporto per la realizzazione del Piano Strategico e per la costruzione e l’aggiornamento del Piano strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo ed il potenziamento del sistema economico, sulla base degli indirizzi generali di programmazione indicati dalla Regione Puglia, coerentemente con L.R. n.2/2018;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 2358 DEL 16/12/19;
VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 del 10/09/2020;
VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale di previsione 2021−2023, approvati dalla Xxxxxxx Xxxxxx xxx X.X.X. x. 000 del 01/03/2021;
Premesso che
− L’ASSET è un organismo tecnico−operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il
paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
− All’ASSET sono assegnati compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali tra i quali il supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;
− l’ASSET, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. R. n. 41/2017 può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio e supporto tecnico con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
− il D.M. 509/99 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142
− esiste un conclamato interesse pubblico, che risiede nelle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nelle presenti convenzioni, poiché tramite l’impegno della scienza, della didattica e dell’alta formazione e con la collaborazione attiva delle istituzioni e del mondo del lavoro e delle professioni si realizzano gli obiettivi di crescita e sviluppo culturale e civile della comunità locale, nazionale e internazionale e si promuovono i progetti afferenti le materie tecniche di competenza dell’Agenzia;
Considerato che
− l’art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
− la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
− al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia la normativa nazionale (art. 18, comma 1lett. a, della L. 24 giugno 1997, n. 196) che la normativa regionale (v. per la Xxxxxxx Xxxxxx xx X.X. x. 00 del 05/08/2013, attuata con Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014) individuano le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
− in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l’art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione emanato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- l’accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24/01/2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le “Linee−guida in materia di tirocini”; La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti n. 86/CRS del 25 maggio 2017 ha aggiornato ed integrato il contenuto delle linee guida approvate il 24 gennaio 2013;
− la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011, fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione del succitato decreto−legge 13 agosto 2011 n. 138, specificando che esulano dalla sua disciplina i tirocini curriculari;
− sono esclusi dall’ambito di applicazione della L.R. Puglia n. 23 del 05/08/2013 i tirocini curriculari, inseriti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
− la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto “Tirocini di formazione e di orientamento”, fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;
− l'art. 11 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto− legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (...)", disciplina i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;
Precisato che
− in data 4 febbraio u.s. giungeva richiesta da parte dell’area “stage e placement” della LUM − Libera Università Mediterranea di collaborazione nella formazione degli studenti iscritti ai Master ed ai Corsi di Laurea, da formalizzare con apposite convenzioni;
− con Determina del Direttore Generale 21.0096 del 4 marzo 2021 venivano approvati n.2 schemi di CONVENZIONE fra l’ASSET − Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e: − l’Università LUM (Libera Università Mediterranea) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx − School of Management, rivolta agli studenti iscritti ai Master per lo svolgimento di Tirocini Curriculari − l’Università LUM (Libera Università Mediterranea) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, rivolta agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea per lo svolgimento di Tirocini Curriculari;
− entrambe le convenzioni venivano sottoscritte da ambo le Parti ed acquisite al prot. asset/AOO_1/22/03/2021/0001090;
− in seguito all’attivazione delle convenzioni la dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx, studentessa della School of Management ha svolto le attività previste dal proprio progetto formativo nel periodo 06/03/21 − 07/05/21;
− vista la proficuità dei risultati raggiunti e dell’esperienza istruttiva presso ASSET, si è deciso di comune accordo fra le Parti di proseguire l’iter di collaborazione con la dott.ssa Xxxx XXXXXXXX, a supporto dello staff multidisciplinare per l’attuazione del Piano Strategico di Taranto, prevedendo un ulteriore periodo di stage extracurriculare full time per 6 mesi, da regolamentare con apposita Convenzione con la School of Management LUM;
− in via del tutto eccezionale si è convenuto altresì che sarà il soggetto promotore a farsi carico degli oneri derivanti dalle coperture assicurative;
Dato atto che
− occorre procedere alla stipula della convenzione (Allegato 1) oggetto del presente provvedimento e predisporre gli atti consequenziali;
− l’art. 6 della convenzione − “Indennità” stabilisce a carico del soggetto ospitante “in favore del tirocinante che svolga un tirocinio extracurriculare e che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria minima di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge”; nella fattispecie è stata prevista un’indennità lorda pari a 800,00 euro mensili;
− occorre nominare il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016;
− il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) che sarà coperta dal Fondo “Protocollo d’Intesa Regione Puglia − Gabinetto del Presidente − Piano Strategico Taranto”, costituito da risorse impegnate dalla Regione Puglia a favore dell’ASSET, come da DGR n. 572/2018, DGR n. 2199/2019 e DGR n. 2078/2020;
− la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/1993 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
− ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
Ritenuto di dover procedere nel merito
DETERMINA
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di nominare responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 il dipendente xxx. Xxxxxxx Xxxxx;
− di approvare lo schema della convenzione con la LUM (Libera Università Mediterranea) School of Management, allegato al presente provvedimento (Allegato 1);
− di prendere atto della prosecuzione della collaborazione con la Dott.ssa Xxxxxxxx, tramite l’attivazione di un ulteriore periodo di stage extracurriculare full time per 6 mesi;
− di riconoscere in favore della dott.ssa Xxxxxxxx una indennità mensile forfettaria di € 800,00
(euro ottocento/00), omnicomprensivo di eventuali ritenute previdenziali e fiscali, nonché spese di trasferta e qualsiasi altra spesa connessa allo svolgimento dell’incarico, incluse eventuali spese forfettarie, a condizione che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo;
− di provvedere alla spesa complessiva di € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) con le risorse del bilancio di previsione 2021−2023 dell’ASSET trovando disponibilità nel Fondo “Protocollo d’Intesa Regione Puglia − Gabinetto del Presidente − Piano Strategico Taranto”, costituito da risorse impegnate dalla Regione Puglia a favore dell’ASSET, come da DGR n. 572/2018, DGR n. 2199/2019 e DGR n. 2078/2020;
− di notificare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento nominato;
− di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione ed al responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ASSET;
− di notificare copia del presente provvedimento all’Università LUM (Libera Università Mediterranea) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx − School of Management, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx per delega del Presidente del C.d.A. per gli adempimenti consequenziali di propria competenza, unitamente alla convenzione firmata digitalmente dal Direttore Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ASSET xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, nelle sezioni “Albo pretorio on line” e “Amministrazione Trasparente”;
− di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.
il responsabile del procedimento
xxx. Xxxxxxx Xxxxx
Si attesta che la somma complessiva di € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00), al lordo delle ritenute di legge, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2021−2023 dell’ASSET trovando disponibilità Fondo “Protocollo d’Intesa Regione Puglia − Gabinetto del Presidente − Piano Strategico Taranto”, costituito da risorse impegnate dalla Regione Puglia a favore dell’ASSET, come da DGR n. 572/2018, DGR n. 2199/2019 e DGR n. 2078/2020;
il direttore generale xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
il direttore generale xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx dal 14/09/2021 al 29/09/2021
il responsabile dell’albo online dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal / / al / / per quindici giorni consecutivi.
il responsabile dell’albo online
Allegato n.1 alla Determina n.0361 del 14/09/2021 composto da n. 6 facciate
CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE TRA
L'Università LUM Xxxxxxxx Xxxxxxxxx -School of Management (Soggetto Promotore), con sede legale in Casamassima (BA), alla S.S. 100 Km 18 - 70010, C.F. 93135780729, in persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Milano il 26/08/1970, giusta delega del 29/09/2020,
E
ASSET - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio con sede legale in BARI, Via X.Xxxxxxx n 52P.iva93485840727d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata per il seguente atto dal Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx nato a BARI il 22/09/1958 nella sua qualità di Direttore Generale
PREMESSO CHE
- La Giunta della Regione Puglia con Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 e relativo Regolamento regionale del 10 marzo 2014, n.3 ha provveduto al recepimento delle Linee guida in materia di tirocini definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- tale convenzione ha validità per tutti i tirocini EXTRACURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO avviati sul territorio nazionale e per i tirocini la cui sede operativa di svolgimento sia ubicata nella Regione Puglia;
- il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro ma una opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l'inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione;
- il tirocinio non può essere utilizzato: per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare; per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come “lavoratori” ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Oggetto della Convenzione
1. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.
2. Alla presente Convenzione è allegato il Progetto formativo individuale di tirocinio, parte integrante e sostanziale della Convenzione, in cui sarà specificato la durata, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.
Articolo 2 - Obblighi del soggetto promotore
Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale:
adempie agli obblighi di legge in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi;
favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
designa un tutor, in qualita di responsabile didattico - organizzativo, per ogni tirocinante fino ad un numero massimo di dieci tirocinanti, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo;
trasmette, entro 5 giorni dall'avvio del percorso formativo, la convenzione e il progetto formativo alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio;
promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
nel caso di tirocini extracurriculari,rilascia, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati dell'apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile.
Articolo 3 - Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante:
adempie agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio;
provvede ad inserire il progetto formativo individuale all'interno del sistema SINTESI o altro sistema informativo adottato dalla Regione Puglia;
individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione e designa il tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio fino ad un massimo di due tirocinanti, ovvero uno, qualora il tirocinante sia soggetto socialmente svantaggiato o disabile;
assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenza previste nella figura professionale presa a riferimento nel progetto formativo;
comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante segnala l'evento al soggetto promotore;
comunica al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti prescritti dall'art. 3, co. 4, del regolamento regionale e dall'art. 3, co. 5, della L.R. n. 23/2013;
valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del soggetto promotore.
Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2013 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
c) non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;
d) non impegnare i tirocinanti per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) accogliere nelle proprie strutture un numero di tirocinanti nel rispetto dei limiti numerici indicati all'art. 3, L.R. n. 23/2013.
Art. 4 - Garanzie assicurative
1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:
- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore, su segnalazione del soggetto ospitante, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli istituti assicurativi i termini previsti dalla normativa.
Art. 5 - Comunicazioni
Per i soli tirocini extracurriculari, il soggetto promotore e il soggetto ospitante provvedono alle rispettive Comunicazioni obbligatorie, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 6 - Indennità
Il soggetto ospitante eroga in favore del tirocinante che svolga un tirocinio extracurriculare e che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria minima di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge.
Nel caso di tirocini attivati in favore di lavoratori sospesi e comunque di percettori di forme di sostegno al reddito, il soggetto ospitante non è tenuto ad erogare l'indennità di partecipazione fermo restando il diritto del tirocinante al rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale), trasporto su mezzo pubblico, spese per indumenti protettivi qualora necessaria, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi.
Art. 7 - Sospensione e proroga del tirocinio
1. Il tirocinio si considera sospeso per maternità, infortunio o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.
2. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla legge regionale.
Art. 8 - Interruzione anticipata
1. Sono cause di interruzione anticipata per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.
2. L'interruzione riferito al singolo tirocinio deve essere comunicata all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante raccomandata a/r.
Art. 9 - Durata della Convenzione
1. 1. La presente Convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente salvo disdetta delle parti da comunicare almeno tre mesi prima.
2. La presente Convenzione conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.
Art. 10 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 7 Reg. EU 2016/679 e del Dlg.196/2003 i dati forniti saranno oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibili gli adempimenti relativi alla presente Convenzione (Allegato A).
Art. 11 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Art. 11 - Foro competente
Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Bari.
Luogo e data, ………………………………………………………
Firma e timbro del soggetto promotore Firma e timbro del soggetto ospitante
Allegato A
Rev. 3 del 19/09/2019
INFORMATIVA PRIVACY - CONVENZIONE TIROCINI
Applicazione Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 - art.13-art.14
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento di dati
personali raccolti ai fini della fornitura e fruizione di servizi e prodotti.
Gentile,
la presente per informarLa di come saranno trattati i suoi dati in base alla nuova normativa sulla privacy.
CATEGORIE DI DATI: la scrivente tratterà i dati personali che saranno comunicati e raccolti negli eventuali contratti stipulati
tra le parti.
Il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente, o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, il numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichiatrica, economica, culturale o sociale;
(C26, C27, C30). A titolo esemplificativo saranno trattati: nome, cognome, data di nascita, email, numero di telefono.
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui la scrivente viene in possesso sono raccolti direttamente all'atto della
compilazione del contratto relativo alle convenzioni dei tirocini curriculari.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è l'Università LUM Xxxx Xxxxxx. con sede legale su XX.000 xx 00,
00000 Xxxxxxxxxxx ed operativa in S.P. Andria- Trani-KM 1500- 76125 Trani.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: il titolare del trattamento ha nominato il responsabile della protezione dei dati in
un contratto di servizi con la società Qualità e attestazioni srl, nella persona fisica della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, email:
xxxxxxx@xxxxxx.xxx, tel: 0000000000 pec: xxxxxx@xxx.xx
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati in relazione alla
compilazione del contratto, ha come base giuridica l'obbligo contrattuale ed è effettuato per le seguenti finalità:
elaborazione di contratti relativi alle convenzioni per l'attivazione dei tirocini curriculari. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti delle finalità di trattamento suindicate, i dati raccolti potranno essere comunicati a partner,
società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun
modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel
Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all'estero.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti viene effettuata periodicamente. Nel documento di valutazione privacy sono state individuate in maniera specifica e
puntuale i periodi di conservazione dei dati.
Decorsi 10 anni, cessate le condizioni che determinano l'utilizzo del dato, si provvederà all'archiviazione dello stesso, fatto
salvo l'utilizzo per manifestazioni ed eventi “Alumni” e a fini statistici e occupazionali.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto di richiedere al Titolare del Trattamento dei dati l'accesso a i dati
che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, ferma restando la possibilità di
opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli
altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche ad
un'autorità di controllo.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: Il conferimento dei datiè obbligatorio per le finalità anzidette. Il
mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l'impossibilità da parte della scrivente di fornire il servizio e/o il
prodotto.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti dall'interessato formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare del
Trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, che con ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
Il titolare di trattamento si riserva il diritto di modificare aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa
sulla privacy a propria descrizione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l'informatica conterrà l'indicazione
della data di aggiornamento.