Lotto n. 2 CAPITOLATO INCENDIO
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
Area Affari Legali e Gestione Contenzioso
Lotto n. 2 CAPITOLATO INCENDIO
ARSIAL Area Affari Legali e Gestione Contenzioso | Xxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx tel. x00 0000000000 fax x00 0000000000 xxx.xxxxxx.xx xx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx | p. iva 04838391003 c. f. 04838391003 |
DEFINIZIONI
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l’assicurazione Arsial .
ASSICURATO: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
BROKER: Brokeritaly Consulting srl
CONTENUTO: tutto quanto inerente o comunque collegato all’attività dell’Assicurato non compreso nella definizione “Fabbricati”, nulla escluso né eccettuato.
A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi inclusi nella presente definizione:
- mobili, arredi, attrezzature, macchinari, merci;
- mezzi di trasporto / sollevamento / traino non iscritti al P.R.A;
- cancelleria, stampati, etc., etc.;
- oggetti d’arte in genere, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, tappeti e qualunque altro oggetto di valore artistico;.
- apparecchiature elettroniche (se non assicurate con specifica polizza elettronica) quali a titolo esemplificativo computer, centralini, fotocopiatrici, fax, terminali e apparati EDP, scanner, telefoni, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, antifurti ed altre apparecchiature elettroniche, tutti i macchinari, le apparecchiature e gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi;
PARCHI Alberi di qualunque specie ed essenza, anche di alto fusto, di proprietà, in uso, comodato o condotti dal Contraente/Assicurato.
MERCI: Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.
INFIAMMABILI: Gas combustibili, sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C centesimali, sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al
D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.
INCOMBUSTIBILITA’: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
CONTRAENTE: soggetto che stipula l’assicurazione.
ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FABBRICATO: intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cortili, attrezzature sportive e per giochi, viali interni, strade private e simili, parcheggi ma esclusi parchi, alberi di alto fusto) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquette affreschi e statue che non abbiano valore xxxxxxxxx.Xx precisa che sono assicurati tutti i Fabbricati configurabili come tali, anche in corso di costruzione, di proprietà, possesso, in conduzione da parte dell’Agenzia o da altri soggetti ovvero locati all’Agenzia, in conseguenza di contratto stipulato con l’ Agenzia stesso, sia quelli che lo saranno in futuro per i medesimi titoli, per i quali abbia un interesse assicurativo, ubicati nell’ambito del Territorio Nazionale ed altre eventuali ubicate all’estero e che verranno comunque preventivamente comunicate dal Contraente.
Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella garanzia anche le relative quote di proprietà’ in comune.
TETTO: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
UBICAZIONI: luoghi relativi agli enti assicurati, nella polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un’attività dell’Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell’Assicurato
SOLAIO: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
FISSI ED INFISSI: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni in genere; quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
IMPLOSIONE: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
INCENDIO: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA: documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società.
SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
SEZIONE 1
Art. 1 -Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l’incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo quanto previsto dagli Artt. 5 e 6 che seguono. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.
Art. 2-Durata del Contratto
Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30/04/2022 alle ore 24.00 del 30/04/2023 (scade e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta).
Art. 3 -Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (trenta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc). I premi potranno essere pagati alla Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto per il tramite del Broker incaricato. Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.
Art. 4- Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5-Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del C.C..
Art. 6- Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7-Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 8-Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 9 – Recesso per sinistro
La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.
Art. 10 -Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11-Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12-Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Ente Contraente.
Art. 13 -Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 14-Disciplina dell’Appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: Capitolato speciale d’Appalto, offerta economica, bando di gara, disciplinare di gara, dichiarazioni e corredo dell’offerta.
Art. 15 -Coassicurazione e delega (ove previsto)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Brokeritaly Consulting srle le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Brokeritaly Consulting srlla quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento, se avvenuto per il tramite del broker, verrà effettuato nei confronti di ciascuna Xxxxxxx.Xx sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposita tabella di riparto.
Art. 16- Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla Brokeritaly Consulting srl il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. “Pagamento del premio”;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri
di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione;
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
• Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art.17-Trattamento dei dati
Il Contraente ai sensi del d.Lgs. 196/2003 e s.m.i. autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente la Società ed il Broker.
Art. 18
- Interpretazione del contratto – Clausola di buona fede
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Xxxxxxx. La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza diinesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano ilcontenuto el’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
Art. 19 Variazione del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte) [integrare e specificare con gli elementi più idonei ad incidere sul rischio assicurato, tenuto conto della situazione in cui versa la stazione appaltante e delle competenze
dalla medesima svolte].
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art.20 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie , scoperti ai massimali assicurati
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 21 Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
SEZIONE 2
Art. 1 Rischio assicurato
Con il presente contratto si intendono assicurati:
1) I Fabbricati;
2) Il Contenuto;
3) le Merci;
4) Attrezzature;
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da:
• Incendio;
• fulmine;
• esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• implosione;
• caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
• caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
• onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
• acqua condotta a seguito di occlusione, guasto e rottura accidentale di pluviali e di grondaie, installati sia internamente che esternamente al fabbricato, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento al servizio dei fabbricati.
Relativamente alla presente garanzia “danni da acqua condotta” LA Società risponde inoltre:
• dei danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
La presente garanzia deve intendersi prestata nei limiti previsti dal punto a) della sezione FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO;
• urto dei veicoli stradali e/o carri ferroviari non appartenenti all’Assicurato;
• caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti;
• colpa grave dell’Assicurato o del Contraente che determini un evento garantito;
• fumo,danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
• i danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati.
La Società indennizza altresì:
• la perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali come da garanzia aggiuntiva.
• i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 mt da esse.
• i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità nonché quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio e/o altri eventi previsti in garanzia;
• le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di eventuali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l’eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altri simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.
La presente garanzia deve intendersi prestata nei limiti previsti dal punto b) della sezione FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO
Art. 2Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sabotaggio organizzato;
b) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivanti da o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, o reprimere qualsiasi atto di terrorismo; salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.
Per atto di terrorismo s’intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;
c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Aggiuntive;
f) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio od implosione dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
g) da gelo, rigurgito di fogna, umidità e stillicidio;
h) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
k) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”
• Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.
• Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbocausati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
• Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemicao epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
CYBER CLAUSE
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
d) computer hacking;
e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazionea tali eventi.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Art. 3Beni esclusi dall’assicurazione
L’Assicurazione non comprende:
• monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
• archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
• schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
• modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
Art. 4 Somme assicurate
Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area, ed al valore di rimpiazzo del contenuto.
Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Art. 5Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 6Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, e che per valore a nuovo s’intende convenzionalmente:
per Fabbricato, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive;
per Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per uso e qualità;
l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I Fabbricato – si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II Macchinario, attrezzatura, arredamento (Contenuto) – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III Merci – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
In caso di sinistro si determina:
a) l’ammontare del danno si determina:
1. per i fabbricati: - applicando al valore a nuovo delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al punto I e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
2. per macchinario, attrezzature, arredamento e merci: - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
3. Per gli oggetti d’arte (quadri, sculture, mosaici tappeti ecc.) a) in caso di danno parziale le spese per restaurare l’oggetto danneggiato più l’eventuale
deprezzamento che non potrà comunque superare il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento del sinistro; b) in caso di danno totale il valore commerciale dell’oggetto al momento del sinistro;
4. per i Parchi il valore delle piante colpite, intendendosi per tale il valore che aveva la pianta danneggiata al momento dell’evento.
b) Il supplemento, che aggiunto all’importo del danno di cui ad a) dà l’ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo.
Qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo valore a nuovo risulti:
- superiore o uguale, il supplemento verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra la somma assicurata e il valore al momento del sinistro e la differenza tra il valore a nuovo e il valore al momento del sinistro;
- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento non verrà riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità verrà eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rimpiazzo o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere.
La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società, ed avvenga entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.
Per gli oggetti di vestiario, gli indumenti e biancheria in genere e le cose in disuso, l’ammontare del danno si determina secondo i criteri di cui al comma a2) senza tenere conto del supplemento di cui al comma b).
Per la garanzia perdita delle pigioni, si stabilisce il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati, col massimo di un anno, e l’indennizzo relativo non potrà comunque eccedere 1/15 del valore relativo alla unità immobiliare sinistrata.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento in stato di attività.
Art. 7Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI SEZIONE 3
Art. 1 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 C.C.;
b) in caso di sinistro, darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 C.C.;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportate la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C..
Il Contraente o l’Assicurato, in caso di sinistro, deve altresì:
c) fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazionedeveesseretrasmessaallaSocietà;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 4 Mandato dei periti
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 18 Somme Assicurate
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 20 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui agli artt. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
Art. 5 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreche non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall’Art. 16) Esclusioni - lettera d).
Art.6 Informazioni sui sinistri
La Società si obbliga a fornire al Contraente, tramite il Broker, al termine di ogni annualità, la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, indicando:
• i sinistri complessivamente denunciati(numero)
• i sinistri liquidati( numero ed importi liquidati)
• i sinistri riservati( numero ed importi riservati)
• i sinistri respinti e/o senza seguito( numero e motivazioni)
tutti i sinistri , elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della società, il relativo numero, la data di accadimento dell’evento, la data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all’Ente Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento, anche mediante supporto informatico ( possibilmente su foglio elettronico excel).
CONDIZIONI AGGIUNTIVE A1) MODIFICHE E VARIAZIONI
E’ facoltà dell’Assicurato di variare e modificare il complesso dei fabbricati, degli impianti e del patrimonio mobiliare aggiungendo anche nuovi cespiti, anche in fase di costruzione e/o allestimento, che resteranno automaticamente assicurati senza che l’assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società. Tali incrementi non devono superare complessivamente, partita per partita, il 20% delle somme indicate in polizza in base all’ultimo aggiornamento. Qualora tali incrementi comportassero aumenti superiori al 20%, è fatto obbligo all’assicurato di darne avviso alla Società ed i nuovi enti si intenderanno assicurati solo dopo la corresponsione del relativo premio.
E’ fatto inoltre obbligo all’assicurato di comunicare alla Società entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo, quegli incrementi intervenuti nell’anno precedente che non hanno superato il 20% delle singole partite e sono stati automaticamente assicurati.
La comunicazione dell’assicurato dovrà riportare il valore dell’incremento, la partita a cui si riferisce l’incremento ed il mese di effettiva variazione.
A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà con apposita appendice ad incassare il premio di regolazione come di seguito specificato:
• Annualità precedente: Tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di copertura rilevati dalla comunicazione dell’assicurato, del nuovo premio annuo relativo ai soli incrementi automaticamente assicurati;
• Annualità in corso: Differenza tra il premio versato all’inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare, qualora gli incrementi fossero stati noti alla Società, all’inizio del periodo assicurativo.
A2) EVENTI ATMOSFERICI
La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
• mareggiata e penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• gelo, sovraccarico di neve;
• cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
c) subiti da:
• alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• recinti, cancelli, grues, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
• enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
• serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
• lastre di cemento - amianto o di fibrocemento.
Relativamente ai danni causati da grandine devono intendersi inclusi quelli subiti da:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere
- lastre in cemento
- amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Il danno sarà indennizzato nei limiti previsti al punto e)della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A3) EVENTI SOCIO – POLITICI
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate e fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione dei:
1) danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
2) altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi:
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
g) dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati.
La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto g)della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
A4)SOVRACCARICO NEVE
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli Eventi atmosferici ed a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
La Società non risponde dei danni causati:
a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
e) ai capannoni pressostatici, ed al loro contenuto;
f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
(*) – D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 Febbraio 1982 (G.U. n. 56 del 16.2.1982): Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto j) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A5) FENOMENO ELETTRICO
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono esclusi i danni:
*causati da usura o da carenza di manutenzione;
*dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
a) alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’Art. 21 – Assicurazione parziale
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto h) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A6) RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quali civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell’Assicurato.
L’Assicurazione non comprende i danni:
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto
sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
Non sono, comunque considerati terzi:
a) purché con lui conviventi, il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato;
b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del C. C. nel testo di cui alla legge 127/91, nonché delle società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma a) e b).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del C. C.;
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto o) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A7) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata, se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest’ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
A8) DANNI A LASTRE E CRISTALLI
La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, iscrizioni, decorazioni, insegne luminose e non, pertinenti ai fabbricati assicurati, distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatisi:
- per cause accidentali;
- per qualsiasi altro evento previsto dalla presente polizza.
Il danno sarà indennizzato nei limiti previsti al punto k) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
A9) ANTICIPO INDENNIZZI
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.
Poiché l’assicurazione è stipulata in base al criterio del valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
A10) ONORARIO PERITI
La Società rimborserà, nei limiti previsti al punto l) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
A11) ONORARI ARCHITETTI – INGEGNERI - CONSULENTI
La Società rimborserà, nei limiti previsti al punto m) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione, gli onorari degli Architetti, Consulenti, Ingegneri per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita subita dagli enti assicurati, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali. Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
A12) DISPERSIONE DI LIQUIDI
La Società risponde:
1) del danno di dispersione dei liquidi da contenitori, tubazioni, raccordi, e simili anche se detta dispersione avviene attraverso relative valvole ed accessori;
2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal quale il liquido é fuoriuscito) in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
avvenuti in conseguenza di:
I) guasto o rottura dei predetti contenitori, tubature, raccordi e simili o loro parti;
II) eventi per i quali é prestata la garanzia con la presente polizza o con la polizza di riferimento;
III) errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza di dipendenti.
La Società non risponde, se non specificatamente pattuito, dei danni di stillicidio conseguenti a una delle seguenti cause:
• corrosione;
• usura.
Le spese sostenute per la ricerca dell’eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto p) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A13) DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO – OPERE DI ABBELLIMENTO
Nella somma per la partita Fabbricati, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro
(costi di materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai fini storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La Società rimborsa, nei limiti previsti al punto r) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
A14) PERDITA PIGIONI
La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato/detenuto dal Contraente proprietario o da altri rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa; La garanzia verrà prestata nelle modalità previste dal punto d) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A15) SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
In caso di danno risarcibile ai sensi della garanzia acqua condotta:
La Società rimborsa , nei limiti previsti al punto c) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta e più precisamente;
a) Le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) Le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
A16) SPESE EXTRA
In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l’Assicurato dovesse mantenere in funzione attività / servizi che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali;
• installazioni temporanee di telefono, fax, ecc.;
• noleggio attrezzature;
• vigilanza;
• trasporto dipendenti
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto q) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A17) ATTI DI TERRORISMO
La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza o successiva appendice alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da , o verificatisi in occasione di,atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in
collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici , religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
Sono esclusi i danni da :
-contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
-derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto f) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
A18) INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI
La Società , per la sola sede centrale di Roma e di Viterbo , risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati.
c) a enti mobili all’aperto.
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.
e) agli enti riposti in locali interrati o seminterrati;
La Società rimborsa, nei limiti previsti al punto n) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
A19) RICORSO DEI LOCATARI
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato, nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure dei locali) assicurato in polizza, risponde, secondo le condizioni di assicurazione e nei limiti previsti, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato.
L’Assicurato deve informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
A20) TERREMOTO
Per la sola sede centrale di Roma e di Viterbo si assicurano i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art. 16) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Esclusioni - la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.
b) Causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto.
c) Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
d) Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
e) Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i
- relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”
La Società rimborsa, nei limiti previsti al punto t) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
A21) RICOSTRUZIONE ARCHIVI
Nel caso di danno al materiale di archivio, l Società indennizza per il rifacimento della documentazione una somma addizione pari al 15% del danno complessivamente accertato ai beni mobili
FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO
a) per i danni di acqua condotta, sono esclusi, per ogni sinistro, i primi Euro 150,00.
a) Le spese di demolizione, sgombero e trasporto, per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà pari al 10% dell’importo del danno risarcibile.
Resta convenuto che nel caso la percentuale di cui sopra fosse insufficiente a coprire l’importo delle suddette spese, la Società risponderà per tali spese fino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ulteriore somma di Euro 25.000,00 ad integrazione dell’importo risultante dalla percentuale sopra stabilita;
b) per la Garanzia accessoria Spese di ricerca e riparazione del guasto, sono escluse, per ogni sinistro, i primi Euro 250,00; tale franchigia è cumulabile con quella pattuita per la garanzia acqua condotta; per i fabbricati superiori ai 25 anni di età la franchigia sarà elevata a Euro 500,00;
Resta convenuto che, in ogni caso, il massimo risarcimento per sinistro e di Euro 5.000,00 ed Euro 25.000,00 per più sinistri occorsi nell’annualità assicurativa;
c) la garanzia perdita delle pigioni è prestata per un periodo non superiore ad un anno, ed il risarcimento relativo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse, sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa di Euro 250.000,00
d) per la Garanzia Eventi atmosferici, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 1.500,00. Viene convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna causale di danno e per sinistro, importo superiore al 70% dei valori assicurati.
e) Terrorismo il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro 500.000,00
f) Eventi sociopolitici, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 1.500,00; viene convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna causale di danno e per sinistro, importo superiore al 70% dei valori assicurati.
g) per la Garanzia Fenomeno elettrico, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 500,00; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 20.000,00 senza l’applicazione del disposto di cui all’art.1907 c.c.;
h) per la Garanzia Grandine, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 25.000,00;
i) per la Garanzia Sovraccarico neve, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 2.000,00; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 500.000,00;
j) lastre e cristalli, il danno sarà indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il minimo di Euro 250,00. Limite di risarcimento per sinistroed anno Euro 15.000,00;
k) Onorario peritila presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell’indennizzo con il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e di Euro 25.000,00 per anno;
l) Onorario Architetti, Ingegneri, Consulenti la presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell’indennizzo con il massimo di Euro 15.000,00 per sinistro e di Euro 50.000,00 per anno;
m) Inondazioni, alluvioni allagamenti, la presente garanzia operante solo per la sede centrale di Roma e per la sede di Viterbo , è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per anno e franchigia fissa di € 25.000,00 .
n) Ricorso terzila presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.000.000,00;
o) Dispersione liquidi la presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
p) Spese Extrala presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
q) Differenziale artisticola presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
r) Ricorso dei Locatari, la presente estensione viene prestata fino ad un massimo risarcimento di Euro 80.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
s) Terremoto,la presente garanzia operante solo per la sede centrale di Roma e per la sede di Viterbo , è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per xxxx.Xx pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di Euro 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto.
t) Guasto e rottura di pluviali: la presente garanzia è prestata una franchigia fissa di € 5.000,00 e con un limite di indennizzo di € 25.000,00.
u) Traboccamento o rigurgito di fognature: la presente garanzia è prestata una franchigia fissa di € 5.000,00 con un limite di indennizzo di € 25.000,00.
SCHEDA DI QUOTAZIONE
CAPITALI ASSICURATI PARTITA 1
FABBRICATI | |||
Destinazione d'uso | superfice mq | costo al mq di ricostruzione | Valore di ricostruzione |
APRILIA – EX CEF | 1600 | 750,00 | 1.200.000,00 |
BOVILLE ERNICA -DEPURATORE | 120 | 750,00 | 90.000,00 |
BROCCOSTELLA – EX STALLA | 3200 | 750,00 | 2.400.000,00 |
CANINO – IMMOBILI GROTTONE | 3340 | 750,00 | 2.505.000,00 |
CANINO-IMMOBILI MUSIGNANO | 1472 | 750,00 | 1.104.000,00 |
CANINO-MAGAZZINO LOCALITA’ CAPACQUA | 1560 | 750,00 | 1.170.000,00 |
CANINO-CAPANNONE ROGGI | 220 | 750,00 | 165.000,00 |
CANINO-IMMOBILI RIMININO | 655 | 750,00 | 491.250,00 |
CANINO-IMMOBILI MONTEROZZI | 610 | 750,00 | 457.500,00 |
CANINO-IMMOBILI SELVICCIOLA | 306 | 750,00 | 229.500,00 |
CANINO-LOC.QUINZE | 1663 | 750,00 | 1.247.250,00 |
CANINO-CAPANNONE IN XXX. XXXXXXXX | 000 | 750,00 | 150.000,00 |
CAPRAROLA CENTRO DIMOSTRATIVO | 128 | 750,00 | 96.000,00 |
CERVETERI – CENTRO DIMOSTRATIVO SS AURELIA KM 45,10 | 185 | 750,00 | 138.750,00 |
CERVETERI – EX AMBULATORIO IN B.S. XXXXXXX DI CERI | 60 | 750,00 | 45.000,00 |
CIVITAVECCHIA-RUDERI DELLA FRASCA | 180 | 750,00 | 135.000,00 |
FIUMICINO-CENTRO ZOOTECNICO DI TESTA DI LEPRE | 1460 | 750,00 | 1.095.000,00 |
XXXXXXXXX- XX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX | 00 | 750,00 | 52.500,00 |
MONTOPOLI DI SABINA – EX CANTINA | 1150 | 750,00 | 862.500,00 |
MONTOPOLI DI SABINA – CENTRO DIMOSTRATIVO | 10 | 750,00 | 7.500,00 |
PATRICA – EX ALIMENTARI SUD | 4522 | 750,00 | 3.391.500,00 |
XXXX-XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX | 0000 | 750,00 | 5.962.500,00 |
XXXX-XXXXX XXXXXXXXXXXXX | 00 | 750,00 | 52.500,00 |
ROMA – STRUTTURA EX AGRIFOGLIO | 750,00 | 285.000,00 | |
ROCCA PRIORA-EX PROSCIUTTIFICIO | 4200 | 750,00 | 3.150.000,00 |
TARQUINIA – CENTRO DIMOSTRATIVO | 2000 | 750,00 | 1.500.000,00 |
TERELLE – EX CENTRO CUNICOLO | 1315 | 750,00 | 986.250,00 |
VETRALLA – VILLA MARZI | 735 | 750,00 | 551.250,00 |
XXXXXXX - XXXXXX XXXXXX | 000 | 750,00 | 588.750,00 |
VITERBO – TORRE DI MONTERAZZANO | 150 | 750,00 | 112.500,00 |
VITERBO – EX TABACCHIFICIO | 8215 | 750,00 | 6.161.250,00 |
TOTALE | € 36.383.250,00 | ||
TERRENI (HA) | |||
CERVETERI – AREA PROTETTA TORRE FLAVIA | 37 | 4.000 | 148.000,00 |
CIVITAVECCHIA – PINETA LA FRASCA | 35 | 4.000 | 140.000,00 |
FORMELLO – AREA PROTETTA | 9 | 4.000 | 36.000,00 |
ROMA – TENUTA LA MONACHINA | 58 | 4.000 | 232.000,00 |
XXXXXXXXX - XXXXXX | 00 | 4.000 | 68.000,00 |
TERELLE - BOSCO | 0.60 | 4.000 | 2.400,00 |
TOTALE | € 626.400,00 |
PARTITA 2 CONTENUTO | SOMMA ASSICURATA |
MERCI-MACCHINARI-ATTREZZATURE- ARREDI | € 1.600.000,00 |
---------------------------------------------------------------- PARTITA 3 RICORSO TERZI DA INCENDIO | € 2.000.000,00 |
---------------------------------------------------------------- | |
PARTITA 4 | |
TERREMOTO ROMA-SEDE CENTRALE VIA LANCIANI VITERBO - UFFICI CENTRO | (€ 5.962.500,00) (€ 588.750,00) |
TOTALE TERREMOTO | € 6.551.250,00 |
---------------------------------------------------------------- | |
PARTITA 5 | |
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI ROMA-SEDE CENTRALE VIA LANCIANI VITERBO - UFFICI CENTRO | (€ 5.962.500,00) (€ 588.750,00) |
TOTALE TERREMOTO | € 6.551.2500 |
MODELLO DI DICHIARAZIONE ECONOMICA DELL’OFFERTA
CALCOLO DEL PREMIO-SCHEDA OFFERTA
Schema Offerta:
Codice partite | Partita | Somma ass.ta | Tasso ‰ | Premio finito annuo |
1 | Fabbricati | 36.170.250,00 | 0,00 | |
2 | Contenuto | 1.600.000,00 | ||
3 | Ricorso terzi | 2.000.000,00 | ||
4 | Terremoto sede Roma, Viterbo e relativo contenuto | 6.551.250,00 | ||
5 | Inondazioni, alluvioni, allagamenti sede Roma, Viterbo e relativo contenuto | 6.551.250,00 |
A) Il premio anticipato pro periodo dalla Contraente viene così calcolato ( partite 1-2-3-4-5)
Premio a base offerta
Premio netto | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo | |
Successivamente dovrà essere indicato:
(MODELLO)
Premio offerta
Premio netto | Accessori | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’art.4 del presente capitolato, verrà calcolato sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.
Eventuale Riparto di coassicurazione (MODELLO)
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
LA SOCIETA’
Data
………………/,li…../…../…… Timbro e firma
MODELLO DI DICHIARAZIONE ECONOMICA DELL’OFFERTA
Premio
Premio netto | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo | |
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Agenzia procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.