Conferenza delle Nazioni Unite per negoziare uno
Conferenza delle Nazioni Unite per negoziare uno
Strument legalmente vincolante per vietare le armi nucleari, portando alla loro totale eliminazione
New York, 27-31 marzo e 15 giugno-7 luglio 2017 Punto 9 dell'ordine del giorno.
Negoziati, ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione 71/258 dell'Assemblea Generale del 23 dicembre 2016, su uno strumento giuridicamente vincolante per vietare le armi nucleari,
portando alla loro totale eliminazione
Trattato sulla proibizione delle armi nucleari
presentato dal Presidente della Conferenza
Gli Stati parte del presente Trattato,
Determinati a contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite,
Profondamente preoccupati per le catastrofiche conseguenze umanitarie che deriverebbero da qualsiasi uso di armi nucleari, e riconoscendo la conseguente necessità di eliminare completamente tali armi, che rimane l'unico modo per garantire che le armi nucleari non vengano mai più utilizzate in nessuna circostanza,
Consapevoli dei rischi posti dalla continua esistenza di armi nucleari, inclusa l'eventuale detonazione accidentale di armi nucleari, per errore di calcolo o progettazione, e sottolineando che questi rischi riguardano la sicurezza dell'intera umanità e che tutti gli Stati condividono la responsabilità di prevenire qualsiasi uso di armi nucleari,
Consapevoli che le conseguenze catastrofiche delle armi nucleari non possono essere adeguatamente affrontate, trascendono i confini nazionali, pongono gravi implicazioni per la sopravvivenza umana, l'ambiente, lo sviluppo socioeconomico, l'economia globale, la sicurezza alimentare e la salute delle generazioni attuali e future e hanno un impatto sproporzionato su donne e ragazze, anche a causa delle radiazioni ionizzanti,
Riconoscendo gli imperativi etici per il disarmo nucleare e l'urgenza di realizzare e mantenere un mondo senza armi nucleari, che è un bene pubblico globale di prim'ordine, al servizio degli interessi di sicurezza sia nazionali che collettivi,
Consapevoli delle inaccettabili sofferenze e dei danni causati alle vittime dell'uso di armi nucleari (hibakusha), così come a coloro che sono colpiti dai test di armi nucleari,
Riconoscendo l'impatto sproporzionato delle attività legate alle armi nucleari sulle popolazioni indigene,
Riaffermando la necessità che tutti gli Stati rispettino in ogni momento il diritto internazionale applicabile, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani,
Basandosi sui principi e le regole del diritto internazionale umanitario, in particolare il principio che il diritto delle parti in un conflitto armato di scegliere metodi o mezzi di guerra non è illimitato, la regola di distinzione, il divieto di attacchi indiscriminati, le regole di proporzionalità e di cautela in caso di attacco, il divieto di utilizzare armi di natura tale da causare lesioni superflue o sofferenze inutili e le norme per la protezione dell'ambiente naturale,
Considerando che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe contrario alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati, in particolare ai principi e alle norme del diritto internazionale umanitario,
Xxxxxxxxxxxx che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe anche aberrante per i principi dell'umanità e i dettami della coscienza pubblica,
Ricordando che, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, gli Stati devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite, e che l'istituzione e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali devono essere promossi con il minimo utilizzo possibile delle risorse umane ed economiche del mondo per gli armamenti,
Ricordando anche la prima risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata il 24 gennaio 1946, e le successive risoluzioni che richiedono l'eliminazione delle armi nucleari,
Preoccupati per la lentezza del disarmo nucleare, per il continuo fare affidamento sulle armi nucleari nei concetti, nelle dottrine e nelle politiche militari di sicurezza e per lo spreco di risorse economiche e umane in programmi per la produzione, la manutenzione e la modernizzazione delle armi nucleari,
Riconoscendo che un divieto giuridicamente vincolante delle armi nucleari costituisce un importante contributo alla realizzazione e al mantenimento di un mondo privo di armi nucleari, compresa l'eliminazione irreversibile, verificabile e trasparente delle armi nucleari, e determinati ad agire a tal fine,
Determinati ad agire al fine di realizzare progressi effettivi verso il disarmo generale e completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale,
Riaffermando che esiste l'obbligo di perseguire in buona fede e portare a conclusione i negoziati che portino al disarmo nucleare in tutti i suoi aspetti sotto stretto ed efficace controllo internazionale
Riaffermando inoltre che la piena ed effettiva attuazione del Trattato di Non Proliferazione delle armi nucleari, che funge da pietra angolare del regime di disarmo e di non proliferazione nucleare, ha un ruolo vitale da svolgere nella promozione della pace e della sicurezza internazionali,
Riconoscendo l'importanza fondamentale del Trattato sul divieto totale degli esperimenti nucleari e del suo regime di verifica come elemento centrale del regime di disarmo e non proliferazione nucleare,
Riaffermando la convinzione che l'istituzione di zone prive di armi nucleari riconosciute a livello internazionale sulla base di accordi liberamente raggiunti tra gli Stati della regione interessata rafforza la pace e la sicurezza globali e regionali, il regime di non proliferazione nucleare e contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo del disarmo nucleare,
Sottolineando che nulla nel presente Trattato deve essere interpretato nel senso di pregiudicare il diritto inalienabile dei suoi Stati Parte di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni,
Riconoscendo che la partecipazione paritaria, piena ed efficace di donne e uomini è un fattore essenziale per la promozione e il raggiungimento di pace e sicurezza sostenibili, e impegnati a sostenere e rafforzare l'effettiva partecipazione delle donne al disarmo nucleare,
Riconoscendo inoltre l'importanza dell'educazione alla pace e al disarmo in tutti i suoi aspetti e della sensibilizzazione sui rischi e le conseguenze delle armi nucleari per le generazioni attuali e future, e impegnati nella diffusione dei principi e delle norme del presente Trattato,
Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nella promozione dei principi dell'umanità, come evidenziato dall'appello per la totale eliminazione delle armi nucleari, e riconoscendo gli sforzi a tal fine intrapresi dalle Nazioni Unite, dal Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, da altre organizzazioni internazionali e regionali, da organizzazioni non governative, da leader religiosi, da parlamentari, da accademici e dai sopravvissuti alle bombe di Hiroshima e Nagasaki (hibakusha),
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1 Divieti
Ciascuno Stato Parte, si impegna, in qualsiasi circostanza, a non:
(a) sviluppare, testare, produrre, fabbricare, appure acquisire, possedere o immagazzinare armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari;
(b) Trasferire a qualsiasi destinatario qualsiasi tipo di arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari o a controllare direttamente o indirettamente tali armi o dispositivi esplosivi;
(c) Ricevere direttamente o indirettamente il trasferimento o il controllo di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari;
(d) Utilizzare o minacciare di utilizzare armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari;
(e) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, chiunque a intraprendere qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte ai sensi del presente Trattato;
(f) Cercare o ricevere assistenza, in qualsiasi modo, da chiunque per intraprendere qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte ai sensi del presente Trattato;
(g) Consentire qualsiasi stazionamento, installazione o spiegamento di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari nel suo territorio o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo.
Articolo 2 Dichiarazioni
1. Ciascuno Stato Parte presenterà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte, una dichiarazione in cui:
(a) Dichiara se possedeva, deteneva o controllava armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari ed abbia eliminato il suo programma di armi nucleari, inclusa l'eliminazione o la conversione irreversibile di tutte le installazioni relative alle armi nucleari, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato parte;
(b) In deroga all'articolo 1, lettera (a), dichiara se possiede, detiene o controlla qualsiasi arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari;
(c) In deroga all'articolo 1, lettera (g), dichiara se ci sono armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari nel suo territorio o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo che sono di proprietà, detenuti o controllati da un altro Stato.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà tutte le dichiarazioni ricevute agli Stati parte.
Articolo 3 Garanzie
1. Ciascuno Stato Parte a cui non si applica l'articolo 4 paragrafi 1 o 2 ,manterrà, come minimo, i propri obblighi di salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, fatti salvi eventuali strumenti pertinenti aggiuntivi che possa essere adottato in futuro.
2. Ciascuno Stato Parte a cui non si applica l'Articolo 4 paragrafi 1 o 2, che non l'ha ancora fatto, concluderà con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e metterà in vigore un Accordo di Salvaguardia Globale (INFCIRC / 153 corretto). La negoziazione di tale accordo avrà inizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato per quello Stato Parte. L'accordo entrerà in vigore non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte. Ciascuno Stato Parte manterrà in seguito tali obblighi, senza pregiudizio per qualsiasi strumento pertinente aggiuntivo che potrà essere adottate in futuro.
Articolo 4
Verso la totale eliminazione delle armi nucleari
1. Ciascuno Stato Parte che dopo il 7 luglio 2017 possedeva, deteneva o controllava armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari ed abbia eliminato il proprio programma di armi nucleari, inclusa l'eliminazione o la conversione irreversibile di tutti gli impianti relativi alle armi nucleari, prima dell'entrata in vigore di del presente Trattato per tale Stato Parte, coopererà con l'autorità internazionale competente designata ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo allo scopo di verificare l'eliminazione irreversibile del suo programma di armi nucleari. L'autorità internazionale
competente riferirà agli Stati parte. Tale Stato Parte concluderà un accordo di salvaguardia con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sufficiente a fornire una garanzia credibile del non impiego a fini bellici del materiale nucleare dichiarato da attività nucleari pacifiche e dell'assenza di materiale o attività nucleari non dichiarate nello Stato Parte nel suo insieme.
La negoziazione di tale accordo deve decorrere entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato per quello Stato Parte. L'accordo entrerà in vigore non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato per quello Stato Parte. Detto Stato Parte in seguito manterrà come minimo questi obblighi di salvaguardia, senza pregiudizio per qualsiasi strumento pertinente aggiuntivo che potrà essere adottato in futuro.
2. In deroga all'Articolo 1, lettera (a), ogni Stato Parte che possiede, detiene o controlla qualsiasi arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari li rimuoverà immediatamente dallo stato operativo e li distruggerà, non appena possibile ma non oltre un termine da stabilire. dalla prima Riunione degli Stati Parte, in conformità con un piano legalmente vincolante e limitato nel tempo per l'eliminazione verificata e irreversibile del programma di armi nucleari di quello Stato Parte, inclusa l'eliminazione o la conversione irreversibile di tutti gli impianti relativi alle armi nucleari. Lo Stato Parte, non oltre 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato per quello Stato Parte, sottoporrà questo piano agli Stati Parte o ad un'autorità internazionale competente designata dagli Stati Parte. Questo piano sarà quindi negoziato con l'autorità internazionale competente, che lo sottoporrà alla successiva Riunione degli Stati Parte o Conferenza di revisione, a seconda di quale situazione si verifichi per prima, per l'approvazione in conformità con il suo regolamento interno.
3. Uno Stato Parte a cui si applica il paragrafo 2 concluderà un accordo di salvaguardia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sufficiente a fornire una garanzia credibile della non deviazione del materiale nucleare dichiarato da attività nucleari pacifiche e dell'assenza di materiale o attività nucleari non dichiarate in lo Stato nel suo insieme. La negoziazione di tale accordo avrà inizio non oltre la data in cui è stata completata l'attuazione del piano di cui al paragrafo 2. L'accordo entra in vigore entro diciotto mesi dalla data di inizio dei negoziati. Detto Stato Parte dovrà successivamente, come minimo, mantenere questi obblighi di salvaguardia, senza pregiudizio per qualsiasi strumento pertinente aggiuntivo che potrebbe essere adottato in futuro. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo di cui al presente paragrafo, lo Stato Parte sottoporrà al Segretario Generale delle Nazioni Unite una dichiarazione finale attestante che ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi del presente articolo.
4. In deroga agli articoli 1, lettera (b) e 1, lettera (g), ogni Stato Parte che possiede armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari nel proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo che siano di proprietà, detenuto o controllato da un altro Stato, deve assicurare la pronta rimozione di tali armi, il più presto possibile ma non oltre un termine che sarà stabilito dalla prima Riunione degli Stati Parte. Dopo la rimozione di tali armi o altri congegni esplosivi, quello Stato Parte deve presentare al Segretario Generale delle Nazioni Unite una dichiarazione attestante che ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi del presente articolo.
5. Ciascuno Stato Parte a cui si applica il presente articolo dovrà riferire a ciascuna Riunione degli Stati Parte e a ciascuna Conferenza di revisione sui progressi compiuti nell'attuazione dei propri obblighi ai sensi del presente articolo, fino al momento in cui saranno adempiuti.
6. Gli Stati parte designano una o più autorità internazionali competenti per negoziare e verificare l'eliminazione irreversibile dei programmi di armi nucleari, inclusa l'eliminazione o la conversione irreversibile di tutti gli impianti relativi alle armi nucleari in conformità con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Nel caso in cui tale designazione non sia stata fatta prima dell'entrata in vigore del presente Trattato per uno Stato Parte a cui si applicano i paragrafi 1 o 2 del presente articolo, il
Segretario generale delle Nazioni Unite convoca una Riunione straordinaria degli Stati Parte per prendere le decisioni che possono essere richieste.
Articolo 5 Attuazione nazionale
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per attuare i propri obblighi ai sensi del presente Trattato.
2. Ciascuno Stato Parte adotta tutte le misure legali, amministrative e di altro tipo, inclusa l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività proibita a uno Stato Parte ai sensi del presente Trattato intrapresa da persone o sul territorio sotto la sua giurisdizione o controllo.
Articolo 6
Assistenza alle vittime e risanamento ambientale
1. Ciascuno Stato Parte, per quanto riguarda le persone sotto la sua giurisdizione che sono colpiti dall'uso o dalla sperimentazione di armi nucleari, in conformità con la legge internazionale applicabile ai diritti umani, fornisce adeguata assistenza con attenzione all'età e al genere, senza discriminazioni, comprese le cure mediche, la riabilitazione e il supporto psicologico, oltre a provvedere all'inclusione sociale ed economica.
2. Ciascuno Stato Parte, per quanto riguarda le aree sotto la sua giurisdizione o controllo contaminate a seguito di attività relative al collaudo o all'uso di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari, adotta le misure necessarie e appropriate per il risanamento ambientale delle aree così contaminate.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i doveri e gli obblighi di qualsiasi altro Stato ai sensi del diritto internazionale o degli accordi bilaterali.
Articolo 7
Cooperazione e assistenza internazionale
1. Ciascuno Stato Parte coopererà con gli altri Stati Parte per facilitare l'attuazione del presente Trattato.
2. Nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Trattato, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di chiedere e ricevere assistenza, ove possibile, da altri Stati Parte.
3. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo fornirà assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati Parte interessati dall'uso o dalla sperimentazione di armi nucleari, per favorire l'attuazione del presente Trattato.
4. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo fornirà assistenza alle vittime dell'uso o della sperimentazione di armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
5. L'assistenza ai sensi del presente articolo può essere fornita, tra l'altro, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, organizzazioni o istituzioni non governative, o il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione
internazionale della Croce Rossa e Società della Mezzaluna Rossa, Società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o su base bilaterale.
Articolo 8
Riunione degli Stati parte
1. Gli Stati Parte si incontrano regolarmente per esaminare e, ove necessario, prendere decisioni in merito a qualsiasi questione riguardante l'applicazione o l'attuazione del presente Trattato, in conformità con le sue disposizioni pertinenti, e su ulteriori misure per il disarmo nucleare, compresi:
a) l'attuazione e lo status del presente trattato;
b) misure per l'eliminazione verificata, limitata nel tempo e irreversibile dei programmi di armi nucleari, compresi protocolli aggiuntivi al presente trattato;
(c) Qualsiasi altra questione conforme e coerente con le disposizioni del presente Trattato.
2. La prima riunione degli Stati Parte sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Ulteriori riunioni degli Stati parte saranno convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite su base biennale, salvo diverso accordo tra gli Stati parte. La Riunione degli Stati Parte adotta il proprio regolamento interno nella sua prima sessione. In attesa della loro adozione, si applicano le regole di procedura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
3. Le riunioni straordinarie degli Stati parte saranno convocate, se ritenuto necessario, dal Segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta scritta di qualsiasi Stato parte, a condizione che tale richiesta sia sostenuta da almeno un terzo degli Stati. Parte.
4. Dopo un periodo di sei anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà una conferenza per riesaminare il funzionamento del Trattato e i progressi compiuti nella realizzazione degli scopi del presente Trattato. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà ulteriori conferenze di revisione ad intervalli di sei anni con lo stesso obiettivo, salvo diverso accordo degli Stati Parte.
5. Gli Stati che non sono parte del presente Trattato, nonché le pertinenti entità del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali pertinenti, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e pertinenti organizzazioni non governative, saranno invitate a partecipare alle riunioni degli Stati parte e alle conferenze di revisione in qualità di osservatori.
Articolo 9 Costi
1. I costi delle riunioni degli Stati parte, delle conferenze di revisione e delle riunioni straordinarie degli Stati parte saranno sostenuti dagli Stati parte e dagli Stati che, pur non essendo parte del presente Trattato, partecipano ad esse in qualità di osservatori, in conformità con la scala di valutazione delle Nazioni Unite modificata appropriatamente.
2. I costi sostenuti dal Segretario generale delle Nazioni Unite nell’ambito delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2, dei rapporti ai sensi dell'articolo 4 e delle proposte di modifica a norma
dell'articolo 10 del presente Trattato, sono a carico degli Stati Parte secondo la scala di valutazione adeguata delle Nazioni Unite.
3. Il costo relativo all'attuazione delle misure di verifica richieste ai sensi dell'articolo 4 nonché i costi relativi alla distruzione di armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari e l'eliminazione dei programmi di armi nucleari, inclusa l'eliminazione o la conversione di tutti gli impianti relativi alle armi nucleari, dovrebbero essere a carico degli Stati Parte a cui si applicano.
Articolo 10 Emendamenti
1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, qualsiasi Stato Parte può proporre modifiche al Trattato. Il testo di una proposta di emendamento sarà comunicato al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che lo trasmetterà a tutti gli Stati Parte e chiederà il loro parere sull'opportunità di prendere in considerazione la proposta. Se la maggioranza degli Stati Parte notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non oltre 90 giorni dopo la sua diffusione, di sostenere l'ulteriore esame della proposta, la proposta sarà esaminata alla successiva Riunione degli Stati Parte o Conferenza di revisione, a seconda di quale viene prima.
2. Una Riunione degli Stati Parte o una Conferenza di Revisione può concordare emendamenti che saranno adottati con un voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli Stati Parte. Il depositario comunicherà ogni emendamento adottato a tutti gli Stati parte.
3. L'emendamento entrerà in vigore per ciascuno Stato Parte che depositerà il proprio strumento di ratifica o accettazione dell'emendamento novanta giorni dopo il deposito di tali strumenti di ratifica o accettazione da parte della maggioranza degli Stati Parte al momento dell'adozione. Successivamente, entrerà in vigore per qualsiasi altro Stato Parte novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica o accettazione dell'emendamento.
Articolo 11
Risoluzione delle controversie
1. Quando sorge una controversia tra due o più Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, le parti interessate si consultano al fine di risolvere la controversia mediante negoziato o con altri mezzi pacifici a scelta delle parti, conformemente all'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.
2. La riunione degli Stati Parte può contribuire alla risoluzione della controversia, anche offrendo i propri buoni uffici, invitando gli Stati Parte interessati ad avviare la procedura di risoluzione di loro scelta e raccomandando un limite di tempo per qualsiasi procedura concordata, in conformità con le disposizioni pertinenti del presente Trattato e della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 12 Universalità
Ciascuno Stato Parte incoraggerà gli Stati non parte del presente Trattato a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire al Trattato, con l'obiettivo dell'adesione universale di tutti gli Stati al presente Trattato.
Articolo 13 Firma
Il presente Trattato sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite a New York il 19 settembre 2017.
Articolo 14
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Il presente Trattato sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Il trattato è aperto all'adesione.
Articolo 15 Entrata in vigore
1. Il presente Trattato entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui tale Stato ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 16 Riserve
Gli articoli del presente trattato non sono soggetti a riserve.
Articolo 17 Durata e recesso
1. Il presente trattato ha durata illimitata.
2. Ciascuno Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal presente Trattato se decide che eventi straordinari relativi all'oggetto del Trattato hanno messo a repentaglio gli interessi supremi del suo paese. Deve notificare tale ritiro al Depositario. Tale avviso includerà una dichiarazione degli eventi straordinari che ritiene abbiano compromesso i suoi interessi supremi.
3. Tale ritiro avrà effetto solo dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica di ritiro da parte del depositario. Se, tuttavia, allo scadere di tale periodo di dodici mesi, lo Stato Parte che si ritira è parte di un conflitto armato, lo Stato Parte continuerà ad essere vincolato dagli obblighi del presente Trattato e di qualsiasi protocollo aggiuntivo fino a quando non sarà più parte in un conflitto armato.
Articolo 18
Rapporto con altri accordi
L'attuazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi assunti dagli Stati Parte in relazione agli accordi internazionali esistenti, di cui sono parte, laddove tali obblighi siano coerenti con il Trattato.
Articolo 19 Depositario
Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente trattato.
Articolo 20 Testi autentici
I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Trattato faranno ugualmente fede.
DATO a New York, il 7 luglio duemiladiciassette.