PROGETTO FOTOVOLTAICO PER FERRARA
COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell'Umanità
Settore Ambiente e Attività Produttive
PROGETTO FOTOVOLTAICO PER FERRARA
SCHEMA DI CONTRATTO
AFFIDAMENTO, CON CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LAVORO PUBBLICO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, FINANZIAMENTO, REALIZZAZIONE, ATTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SITI DI PROPRIETÀ COMUNALE
Oggi, addì…… mese...........dell'anno …………, in Ferrara presso la Sede Municipale
tra
COMUNE DI FERRARA codice fiscale n. 00297110389, rappresentato dal Segretario dott.
……………… (nome, cognome e dati anagrafici), giusta deliberazione del/della (specificare l’organo competente a deliberare in materia) n°…………………… del ………………………
di seguito ENTE
e
Sig. …..................................... codice fiscale ….......... che, avendone i poteri, interviene alla sottoscrizione del presente atto nella qualità di legale rappresentante della società …....................
(denominazione della società) ............... partita IVA/codice fiscale………………, sede legale in
…......................... via …....................n. ….. aggiudicataria del bando n..... del …………
di seguito CONCESSIONARIO congiuntamente richiamate le Parti VISTO CHE
il Comune di Ferrara, a seguito di gara n. ………. del …..…. ha individuato nel/in ….(indicare l’aggiudicatario) il soggetto con cui realizzare il PROGETTO FOTOVOLTAICO
PER FERRARA sul sito n. ……, individuato nella Scheda tecnica allegata al presente contratto, che rientra nella proprietà o disponibilità e pieno controllo dell’Amministrazione, con finalità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile tramite un impianto fotovoltaico giusta Delibera di Giunta Comunale P.G. 32142 del 13/04/2010 e determina dirigenziale n. … P.G. del ;
PREMESSO CHE
1. L'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti (art. 1, comma 4 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991);
2. L’ENTE ha inteso rimuovere con il presente contratto di concessione gli impedimenti di natura tecnica ed economica (legge n. 10/1991, art. 26, comma 7), che ostavano
all’attivazione di impianti fotovoltaici, sintetizzati nella:
a. individuazione dei siti disponibili;
b. reperimento dei mezzi finanziari necessari;
c. disponibilità del Know How necessario;
d. difficoltà di aggregazione dei detti fattori in un progetto armonicamente condiviso tra parte pubblica e privata;
3. l’ENTE ha verificato che i siti, di sua proprietà e/o nelle sue disponibilità, sono disponibili e idonei ad accogliere impianti fotovoltaici (Schede tecniche allegate al Capitolato Tecnico) e, per questo motivo, sono messi, con il presente accordo, a disposizione del PROGETTO FOTOVOLTAICO PER FERRARA;
4. l’ENTE intende con il PROGETTO FOTOVOLTAICO PER FERRARA soddisfare un interesse pubblico e creare una pubblica utilità, senza dover fare investimenti onerosi, producendo energia da fonti rinnovabili che sarà utilizzabile anche per i propri edifici ed impianti;
5. il presente accordo soddisfa gli obbiettivi dell’ENTE e del CONCESSIONARIO in quanto risultano coincidenti e non conflittuali.
CONSIDERATO CHE
1. il Concessionario intende produrre energia per finanziare il PROGETTO FOTOVOLTAICO PER FERRARA, inteso come progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, oneri finanziari e utili d’impresa, sostenendo un certo margine di rischio finanziario valutato accettabile;
2. con l’offerta presentata in gara il Concessionario garantisce all’ENTE:
a) la valorizzazione ai fini produttivi di un patrimonio pubblico oggi non utilizzato;
b) manleva sui rischi ed i danni eventuali ancorchè non prevedibili;
c) la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:
a. senza impegnare le risorse Comunali in alcun investimento (operazione a costo zero per il Comune);
b. senza che il Comune assuma i rischi tecnici e finanziari collegati all’operazione;
c. prevedendo il trasferimento della proprietà delle installazioni tutte al termine del contratto, a costo zero per il Comune di Ferrara, ovvero senza che l’ENTE debba assumere costi aggiuntivi per la loro dismissione.
Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:
Articolo I.
Le Premesse e gli allegati sono parte integrante del presente accordo così come il disciplinare di gara e il Capitolato tecnico.
Articolo II. DEFINIZIONI
Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:
a) EPC: accordo in base al quale una ESCO realizza un progetto relativo al conseguimento di risparmi energetici o alla produzione di energie rinnovabili e utilizza l’insieme dei flussi di cassa generati dal progetto (dai risparmi e/o dall’energia prodotta) per recuperare i costi globalmente sostenuti (xxx.xxx.xx.xxxxxx.xx);
b) ESCO: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (rif. D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008);
c) COSTO ZERO: regola tra le parti di un contratto che prevede che, al momento del passaggio della proprietà degli impianti dal Concessionario alla controparte, questo avvenga a costo nullo per la controparte, ritenendosi assorbito dai flussi di cassa l’intero costo dell’operazione e completamente annullato il relativo rischio finanziario – il Concessionario con l’offerta fatta si è addossato il 100% del rischio finanziario connesso alla realizzazione del PROGETTO;
d) PROGETTO FOTOVOLTAICO PER FERRARA: il PROGETTO prevede lo studio, la progettazione, la realizzazione e la conseguente attivazione tecnica e amministrativa, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici su siti di proprietà Comunale o nel suo controllo;
e) PPP o 3P: il termine partenariato pubblico-privato (PPP) si riferisce a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione e manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio. Il Libro Verde Europeo sulle PPP (rif. documento COM(2004) 327 definitivo) individua e prevede due fattispecie di partnership possibili tra pubblico e privato:
• PPP istituzionali (società miste);
• PPP contrattuali (Private Finance Initiative).
Il presente accordo è inteso tra le PARTI configurare una concessione di lavori nell’ambito di un partenariato pubblico-privato ;
f) FTT (Finanziamento Tramite Terzi): accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO (rif. D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 e Direttiva CE 32/2006). Le PARTI, ai fini del presente accordo convengono che:
i. l’ENTE non sarà tenuto ad alcun esborso (costo zero);
ii. una quota parte delle componenti del FTT, in veste di soggetto terzo finanziatore, nella sostanza e nel merito che ne giustifica l’esistenza, è il meccanismo comunemente definito Conto Energia;
g) CONTO ENERGIA: sistema finanziario gestito dal GSE che si attiva nel momento in cui è dimostrata la validità tecnica di quanto proposto in installazione (rif. D.Lgs. n. 387/2003 e
D.M. 19/02/2007), quota che è dipendente solo dalla performance dell’offerta fatta dal Concessionario;
h) SOGGETTO RESPONSABILE: le parti convengono che l’ENTE è il soggetto responsabile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
i) OFFERTA: l’insieme dei documenti di gara che rappresentano l’offerta del CONCESSIONARIO e ne dettagliano doveri, obblighi e impegni nei confronti dell’ENTE e che garantiscono il corretto funzionamento e la realizzazione del PROGETTO;
j) RICAVI COMPLESSIVI: l’insieme dei flussi di cassa generati dagli impianti installati e che competono al SOGGETTO RESPONSABILE che ne è il titolare;
k) INVESTIMENTI COMPLESSIVI: è il totale dei costi diretti ed indiretti, ivi inclusi i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che quelli amministrativi, sostenuti dal CONCESSIONARIO per la realizzazione del PROGETTO;
l) SCADENZA DEL CONTRATTO: momento in cui passa il titolo di proprietà degli impianti all’ENTE o in cui l’ENTE matura il diritto a vedere smontati gli impianti a costi ed oneri a carico del CONCESSIONARIO;
m) CESSIONE DEL CREDITO: attivazione della procedura prevista dal GSE, a carico del Soggetto Responsabile, per la cessione dei crediti derivanti dall’ammissione alle tariffe incentivanti a soggetto diverso dal Soggetto Responsabile.
Articolo III. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente contratto è la realizzazione di uno o più impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, progettati, installati, gestiti e mantenuti dal Concessionario, collocato sul sito n. …… nel Comune di Ferrara come meglio indicato ed individuato nella Scheda tecnica allegata al presente contratto, al fine di soddisfare i fabbisogni energetici del Comune e per contribuire ai problemi energetici ed ambientali della collettività. Rientra nell’oggetto del contratto tutto quanto richiamato, con maggiore dettaglio, dal Capitolato tecnico.
Articolo IV. PROGETTO
Sintetica descrizione del sito di installazione e dell’impianto proposto dal concessionario
Articolo V. IMPEGNI E OBBLIGHI DELL’ENTE
Il Comune di Ferrara si impegna a favore del Concessionario a:
• consentire e garantire al Concessionario il libero e tempestivo accesso al sito individuato e dettagliato nella Scheda tecnica allegata al presente contratto, ai soli fini dell’attività di progettazione esecutiva, installativi e manutentivi dell’impianto (manutenzione ordinaria e straordinaria), per l’intera durata del contratto;
• sottoscrivere, quale “soggetto responsabile”, una volta acquisiti dal Concessionario i documenti a ciò necessari, l’istanza di incentivazione al GSE, secondo le modalità dallo stesso previste e a procedere alla sottoscrizione della convenzione per l’accesso alle tariffe incentivanti;
• procedere, a valle della suddetta convenzione e a favore del Concessionario o di un altro Soggetto da questo indicato, alla cessione irrevocabile dei crediti nascenti dalle tariffe incentivanti del “Conto Energia” secondo gli indirizzi del GSE, per tutto il periodo del contratto; tutte le spese per la redazione e registrazione dell’atto di cessione sono a carico del Concessionario;
• procedere, a favore del Concessionario o di un altro Soggetto da questo indicato, alla cessione di parte dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta in esubero rispetto agli eventuali autoconsumi dell’utenza comunale, secondo quanto indicato in offerta dal Concessionario e accettato dal Comune;
Articolo VI. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il costo dell’opera desumibile dagli elaborati progettuali non ha alcun valore negoziale. Esso ha natura puramente ricognitiva delle opere da realizzare, con esclusione di ogni e qualsiasi rilevanza economica nei confronti del Comune di Ferrara in quanto la realizzazione e la gestione degli impianti fotovoltaici non comporta alcun onere finanziario per il Comune.
Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, necessarie per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti, delle opere e lavori che risulteranno necessari al funzionamento e al collegamento degli impianti alla rete di distribuzione dell’energia elettrica nonché la corresponsione al Comune di Ferrara degli importi previsti dal progetto economico finanziario presentato in offerta. Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli altri oneri e le spese previste dal Capitolato tecnico.
Di seguito si elencano i principali oneri ed obblighi a carico del Concessionario che sono descritti più dettagliatamente nel Capitolato tecnico, rappresentando che eventuali altri oneri, adempimenti, ecc. ancorché non descritti e comunque necessari per la progettazione esecutiva, la realizzazione, l’attivazione, il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici restano interamente a carico del Concessionario:
- progettazione e realizzazione di ciascun impianto fotovoltaico affidato ed opere connesse;
- adempimento di tutte le funzioni in materia di sicurezza, con riguardo alla nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione tenuto conto che i piani di sicurezza sono parte integrante della progettazione esecutiva;
- predisposizione e inoltro, per conto del Comune, della documentazione per l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al decreto 19/02/2007 nonché per la connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;
- direzione dei lavori;
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- certificazioni e collaudi degli impianti;
- allacciamento ai vari sottoservizi;
- opere edili e stradali eventualmente necessarie alla realizzazione degli impianti;
- manutenzione, conduzione e gestione degli impianti;
- rendicontazione dati di funzionamento impianti;
- eventuale dismissione impianti e ripristino dell’area al termine del contratto.
Articolo VII. PROGRAMMA E MODALITA’ DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE
Il Concessionario si obbliga a presentare al Comune, nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, tutta la documentazione costituente la progettazione esecutiva.
La progettazione esecutiva dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dal Regolamento di Attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. 554/1999 (art.35) e s.m.i..
Il mancato rispetto del termine di presentazione del progetto esecutivo comporterà il pagamento di una penale nella misura prevista dal Capitolato tecnico nonché quant’altro previsto dal presente atto. Allo scadere del termine previsto, la mancata presentazione costituirà inadempimento e l’Amministrazione avrà diritto a far valere la clausola risolutiva espressa.
Il progetto esecutivo sarà verificato, validato ed approvato dal Comune di Ferrara oltre che, nei casi che lo richiedono, anche dalla Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, per i siti che presentano vincoli in quanto costituenti bene culturale o paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.
Il Comune concedente si riserva la facoltà di impartire al Concessionario le direttive per la redazione del progetto esecutivo. Dette direttive non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali e gestionali oggetto dell’offerta prodotta in sede di gara. Il Concessionario terrà, altresì, conto di eventuali prescrizioni degli Enti competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di ciascun impianto.
Le attività preordinate alla costruzione dell’opera potranno essere intraprese dal Concessionario solo a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo.
Articolo VIII. PROGRAMMA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Il Concessionario eseguirà tutti i lavori secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico ed entro il termine temporale offerto in sede di gara. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate, il Comune, su richiesta del Concessionario, potrà riconoscere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsto in contratto, senza che ciò costituisca titolo per il Concessionario ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.
In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta dal Concessionario prima della scadenza del termine di ultimazione fissato.
Il Concessionario conviene che eventuali ritardi potranno generare oneri e perdite all’ENTE. Ritardi rispetto al termine di esecuzione stabilito non dovuti a cause di forza maggiore evidenti o documentabili, comporteranno l’applicazione dei provvedimenti per inadempienze previsti dal capitolato tecnico.
La realizzazione delle opere sarà effettuata dal concessionario nel rispetto delle norme vigenti.
Articolo IX. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono contenuti negli atti di gara e nel progetto economico- finanziario proposto dal Concessionario in sede di gara, che costituisce parte integrante del contratto.
Le variazioni eventualmente determinate e/o causate dal Comune a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamenti che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nel presente atto ovvero il verificarsi di situazioni imprevedibili relative alle aree interessate all’intervento, dovute a causa di forza maggiore, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano economico – finanziario, comportano la sua necessaria revisione, da attuarsi mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. Tali variazioni dovranno essere apportate per iscritto con apposito atto aggiuntivo al contratto.
Non è in ogni caso previsto il pagamento di corrispettivi per eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.
I rapporti giuridici tra il Concessionario ed eventuali fornitori sorti in relazione alla realizzazione e gestione delle opere non potranno essere trasferiti al Comune successivamente alla scadenza del contratto.
Articolo X. DIREZIONE DEI LAVORI – CONTROLLI
Per il controllo della fase di realizzazione degli impianti spetta al Concessionario, a proprio onere e cura, la nomina di un Direttore dei lavori e di un coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione.
Il Concessionario istituirà un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere.
Il Direttore dei lavori curerà che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto esecutivo approvato ed al rispetto di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi alla realizzazione delle opere.
Il Comune eserciterà, a mezzo di proprio personale e del Responsabile del Procedimento, funzioni di controllo e di alta sorveglianza sull’esecuzione dei lavori, sul corretto funzionamento dell’impianto, sulla corretta esecuzione della manutenzione e, in buona sostanza, sul regolare adempimento da parte del Concessionario a tutte le obbligazioni in merito, nascenti dal presente contratto o dalle specifiche normative vigenti, o che dovessero essere emanate.
Articolo XI. COLLAUDO
Il Comune affiderà il collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti ad un professionista terzo, a nessun titolo coinvolto nelle fasi di progettazione e di esecuzione.
Tutte le spese connesse all’attività di collaudo saranno a carico dei concessionari aggiudicatari
compresi eventuali oneri e spese per fornire l’assistenza necessarie per consentire le operazioni di collaudo.
Articolo XII. MODALITA’ DI GESTIONE
Ferma restando l’integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest’ultimo gestisce gli impianti fotovoltaici secondo le proprie scelte imprenditoriali, fermo restando i divieti di cessione del contratto previsti dalle norme vigenti nonché del rispetto e degli obblighi ed oneri previsti dal Capitolato tecnico e dell’offerta rassegnata in sede di gara.
Il concessionario condurrà l’impianto sotto la completa responsabilità propria e dei propri dipendenti o collaboratori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e/o domanda di terzi.
Il Concessionario impiegherà, nella prestazione dei servizi gestiti, personale tecnicamente qualificato, garantendo che a tale personale venga applicato in modo regolare il contratto di lavoro di categoria e venga assicurato il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge e dal contratto di lavoro medesimo. Il Concessionario risponderà pertanto degli eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative e risponderà inoltre dei danni o dei furti agli impianti ed alle attrezzature assumendo, anche in tale caso, le dovute coperture assicurative.
Provvederà alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione al fine di conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità e l’efficienza in modo da garantire la regolarità della gestione e la capacità produttiva degli stessi fino alla scadenza del contratto.
L’organizzazione, a cura e spese del Concessionario, prevedrà la rendicontazione e la contabilità dei dati di funzionamento dell’impianto, con le cadenze per il rispetto di tutti gli adempimenti dell’Ufficio Tecnico di Finanza e del GSE.
Nel termine organizzazione si intendono ricompresi:
a) hardware necessario alla generazione e gestione/elaborazione dei dati e della loro stampa su supporto cartaceo e magnetico, ivi inclusi i registri previsti dalla normativa in materia;
b) hardware necessario alla rilevazione di eventuali problemi e guasti tecnici;
c) software necessario al corretto funzionamento dell’hardware consegnato ed installato presso la stazione indicata dall’ENTE, correttamente funzionante;
d) materiali di consumo necessari;
e) corso preliminare di istruzione all’uso dell’hardware e del software tenuto al personale dell’ENTE individuato con apposita nota circolare dell’ENTE, oltre a eventuali corsi di aggiornamento ove si rendessero necessari a giudizio del Concessionario.
Il mancato rispetto della consegna, nei tempi previsti, dei documenti di rendicontazione, comporterà l’applicazione dei provvedimenti per inadempienze previsti dal capitolato tecnico.
Le parti altresì convengono che eventuali sanzioni, causate da errate comunicazioni al GSE e/o all’Ufficio Tecnico di Finanza o da errati adempimenti alle normative, sono a carico esclusivo del Concessionario.
Articolo XIII. RIPARTIZIONEONE DEI FLUSSI DI CASSA
La corretta esecuzione del PROGETTO FOTOVOLTAICO PER FERRARA, come espresso in offerta, genererà ricavi e risparmi, che si intendono ripartiti tra le parti per tutta la durata del contratto come segue:
1. Ricavi da Conto Energia: 100% al CONCESSIONARIO
2. Risparmi da autoconsumo: 100% all’ENTE
3. Ricavi da vendita dell’energia: Y% al CONCESSIONARIO 100%-Y% all’ENTE
4. Crediti di emissione per CO2 evitata: 100% all’ENTE
Articolo XIV. MANUTENZIONI
Il diritto di accesso per la manutenzione ordinaria dell’impianto fotovoltaico si intende rilasciato alla sottoscrizione del presente accordo.
Eventuali manutenzioni straordinarie si rendessero necessarie, i permessi e le autorizzazioni dovranno essere richieste all’Ufficio Tecnico dell’ENTE secondo le procedure all’epoca in vigore presso l’ENTE stesso.
L’obbligo posto a carico del CONCESSIONARIO ad eseguire le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, relative all’impianto installato si estingue alla scadenza del presente contratto.
Articolo XV. DURATA DEL CONTRATTO – EFFETTI DELLA SCADENZA
Il presente contratto decorre dalla data odierna ed ha una durata compresa fra la data odierna e la data di entrata in esercizio dell’impianto più 20 (venti) anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Alla data del suo termine naturale l’ENTE potrà a suo insindacabile giudizio:
1. registrare il passaggio della proprietà piena ed assoluta a costo zero dell’impianto; eventuali costi di registrazione saranno ripartiti al 50% tra Concessionario ed ENTE oppure:
2. chiedere al Concessionario la disinstallazione dell’impianto; in tal caso alla scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla scadenza della concessione alla rimozione e al successivo
smaltimento dell’impianto e di tutti i suoi componenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi
Articolo XVI. CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto; il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/06.
Il Concessionario ha facoltà di cedere i crediti derivanti dalla corretta esecuzione del PROGETTO. L’ENTE si riserva il diritto di cedere, o conferire, il presente accordo e/o i diritti che ne derivano ad altro soggetto pubblico o misto pubblico privato.
Articolo XVII. FORZA MAGGIORE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se, per motivi di forza maggiore dell’ENTE o per cause generate da norme di legge, divenisse indisponibile il sito su cui insiste l’impianto fotovoltaico, il presente accordo si intenderà automaticamente risolto e:
1. il Concessionario sarà tenuto, secondo le indicazioni dell’ENTE, alla sua rimozione ed eventuale smaltimento a spese dell’ENTE;
2. l’ENTE sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al minore tra la sommatoria dei flussi di cassa residui attesi, attualizzati al minore tra il tasso del 4% e il tasso IRS20 corrente al momento, da un lato e dall’altro il Valore residuo dell’impianto ottenuto sottraendo dal valore del totale degli investimenti il totale dei flussi di cassa incassati dal Concessionario.
Articolo XVIII. CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Comune, anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi, nei confronti del Concessionario, della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:
a) fallimento del Concessionario;
b) violazioni gravi e ripetute inerenti agli obblighi di curare la manutenzione degli impianti, sia ordinaria che straordinaria;
c) violazione delle norme previdenziali, assistenziali ed assicurative nei confronti dei dipendenti da parte del Concessionario;
d) violazione delle norme poste a tutela della sicurezza degli operatori e dei terzi che, a giusto titolo, si trovino all’interno dell’impianto oggetto della gestione da parte del Concessionario;
e) sopravvenienza di una delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
f) violazione del divieto di cessione del contratto;
g) violazione delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite al Comune;
h) esecuzione delle opere in modo difforme dal progetto autorizzato;
i) Mancata o incompleta presentazione, nei termini prescritti, degli elaborati facenti parte del progetto esecutivo dell’impianto aggiudicato;
j) Mancato o ritardato pagamento dell’importo presentato in offerta, da corrispondere al Comune, nei termini previsti dal disciplinare di gara (punto 8c-1);
k) Mancato o ritardato pagamento dell’importo di cui alla colonna b della tabella in allegato “C” al disciplinare di gara , da corrispondere al Comune, nei termini previsti dal disciplinare di gara (punto 8a-n).
A fronte di inadempimenti gravi da parte del Concessionario, con riferimento principale a quanto previsto dal capitolato nei casi di inadempimento, il Comune di Ferrara può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando le circostanze lo permettono, di diffida ad adempiere. La risoluzione del contratto è comunicata dal Comune di Ferrara al Concessionario mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto. Il Comune di Ferrara si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto per inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto.
In detti casi l’Ente procederà ad escutere la polizza fidejussoria relativa alla cauzione definitiva.
Articolo XIX. SUCCESSIONE – CESSIONE – FUSIONE – TRASFORMAZIONE - SCISSIONE
In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di estinzione della società, il Comune di Ferrara potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti del Comune fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente. Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione, trasformazione, il Comune può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.
Articolo XX. VARIANTI AI PROGETTI ESECUTIVI
Qualsiasi variante ai progetti esecutivi già approvati deve essere preventivamente autorizzata dall’Ente, in mancanza l’opera sarà ritenuta difforme dal progetto autorizzato.
Articolo XXI. FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO
In caso di fallimento del Concessionario, il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarata di fallimento, fatte salve però per il Comune di Ferrara le ragioni di indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo di impegno sulla cauzione. In caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo la stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei lavori. Si procederà, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 16372006 e s.m.i., all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Articolo XXII. FORO COMPETENTE
Qualora le parti non riescano a risolvere bonariamente le contestazioni che dovessero sorgere tra esse a causa o in dipendenza dell’osservanza , dell’interpretazione e della esecuzione del presente contratto, ed anche per quanto ivi non espressamente contemplato, si ricorrerà al giudice ordinario, la cui competenza è consensualmente fin d’ora riconosciuta ed attribuita al Foro di Ferrara.
ARTICOLO XXIII. RISCATTO
L’ENTE ha il diritto di riscattare l’impianto installato, pagando al Concessionario i flussi di cassa residui da questa attesi e ripartiti secondo le quote di cui all’art. XIII. Il valore di riscatto sarà ottenuto mediante la loro attualizzazione al tasso IRS20 valido al momento del riscatto.
ARTICOLO XXIV. SPESE DEL CONTRATTO E ONERI FISCALI
Le spese e gli eventuali oneri fiscali collegati al presente contratto sono a carico del Concessionario.
ARTICOLO XXV. RINVIO - NORME APPLICABILI
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si fa espresso riferimento al disciplinare di gara , al capitolato d’oneri alla legislazione indicata nel bando, a quanto disposto dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici vigente, al regolamento di cui al D.P.R. 554/1999, al D.Lgs 163/2006 l.m.i oltre che alle Circolari e Disposizioni dell’AEEG e del GSE.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Ferrara,…………….
Per il Comune di Ferrara
Il Dirigente……………………
Il Concessionario………………………..
Il Segretario Generale……………………