SPEA
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Condizioni di Riservatezza
Le presenti condizioni disciplinano la condivisione da parte di SPEA S.p.A. (di seguito “SPEA”) di Informazioni Confidenziali della stessa ad ogni società, ente o persona fisica con la quale intrattiene una collaborazione di qualsiasi tipo (di seguito “Società”).
1. DEFINIZIONI.
a) “Progetto”: qualsiasi collaborazione tra SPEA e la Società
b) “Informazione Confidenziale”: qualsiasi materiale o informazione non pubblica divulgata da una parte e i suoi affiliati (di seguito “Parte Divulgante”) all’altra parte e i suoi affiliati (di seguito “Parte Ricevente”) in riferimento al Progetto, incluse le informazioni che la Parte Ricevente ha appreso dagli impiegati o dai consulenti della Parte Divulgante o attraverso i sopralluoghi all’interno della proprietà della Parte Divulgante, a patto che queste informazioni e tale materiale siano (i) chiaramente identificati come “Confidenziali” (per iscritto, se divulgate in forma tangibile, o verbalmente, se divulgate in qualsiasi altro modo) o (ii) potrebbero essere ragionevolmente, date le circostanze, essere identificate come Informazioni Confidenziali. Le seguenti vengono riconosciute come Informazioni Confidenziali anche se non indicate come tali: piani produttivi, know how, disegni, fotografie, codici, opportunità d’affari, costi, prezzi, progetti, piani di marketing, previsioni, ordini, materiali, componenti e prototipi. Il fatto che le parti abbiano discusso o discuteranno il Progetto in futuro, nonché la natura e sostanza delle discussioni circa il Progetto, sono ritenute una Informazione Confidenziale.
c) “Affiliato”: qualsiasi ente che controlli, sia controllato da, o sotto il comune controllo di una parte.
d) “Controllo”: e i suoi derivati significa la legale proprietà,
nuda o di usufrutto, diretta o indiretta, di più del 50% del capitale sociale (o altri interessi proprietari, se non è una società) di tale ente che ha diritto di voto.
e) “Consulenti”: i ragionieri, i revisori dei conti, gli avvocati, i consiglieri finanziari e i collaboratori terzi aventi rapporti di collaborazione con la parte.
2. RESTRIZIONI SULL’USO E SULLE DIVULGAZIONI DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.
La Parte Ricevente è tenuta a mantenere la riservatezza delle Informazioni Confidenziali divulgate dalla Parte Divulgante utilizzando almeno lo stesso grado di cura e diligenza che la Parte Ricevente utilizza per proteggere le sue stesse Informazioni Confidenziali di simile importanza, ma non al di sotto di un ragionevole grado di diligenza. La Parte Ricevente potrà divulgare le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante solo ed esclusivamente agli impiegati, Consulenti e Affiliati della Parte Ricevente che (i) hanno la necessità di conoscere tali Informazioni Confidenziali al fine di realizzare il Progetto per mezzo della Parte Ricevente e che
(ii) sono legati da un accordo scritto con la Parte Ricevente che protegga le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante almeno quanto queste condizioni. La Parte Ricevente non dovrà divulgare, e dovrà far sì che neanche i Consulenti o gli Affiliati divulghino, Informazioni Confidenziali a nessun’altra persona o terzi senza un previo consenso scritto della Parte Divulgante. Salvo quanto previsto da queste condizioni. La Società e i suoi Affiliati non dovranno divulgare le Informazioni Confidenziali di SPEA a nessuno dei suoi concorrenti, incluse, senza alcuna limitazione, le unità di lavoro o le divisioni interne alle Società che competono con SPEA, in assenza di un previo consenso scritto da parte di SPEA.
La Parte Ricevente è tenuta ad utilizzare le Informazioni Confidenziali divulgate dalla Parte Divulgante esclusivamente a scopo di valutazione del Progetto. La Parte Ricevente non dovrà utilizzare, e dovrà far sì che neanche i suoi Consulenti o Affiliati usino, le Informazioni Confidenziali per nessun altro scopo diverso dal Progetto in assenza di un previo consenso scritto della Parte Divulgante. La Parte Ricevente dovrà immediatamente avvisare la Parte Divulgante circa la scoperta di un qualsiasi uso non autorizzato, o della rivelazione di qualsiasi Informazione Confidenziale da parte della stessa Parte Ricevente. La Società sarà ritenuta direttamente responsabile e sarà obbligata a indennizzare e a ritenere SPEA e i suoi Affiliati manlevati da e contro: passivi economici, perdite, danni, costi e spese, incluse le spese legali, sostenute da SPEA e i suoi Affiliati, risultanti o connesse con qualsiasi divulgazione o utilizzo non autorizzato delle Informazioni Confidenziali di SPEA da parte della Società o da parte dei suoi Consulenti o Affiliati.
La Parte Ricevente non è soggetta alle restrizioni di cui sopra se, con l’ausilio di prove adeguate, dimostra che le Informazioni Confidenziali: (i) erano già conosciute pubblicamente al momento della divulgazione; (ii) sono diventate di pubblico dominio dopo la divulgazione e non per mezzo di una violazione da parte della Parte Ricevente, dei suoi Consulenti o Affiliati dei presenti termini e condizioni (nel qual caso, queste divulgazioni e restrizioni all’uso saranno sospese solo a partire dalla data in cui sono diventate di dominio pubblico); (iii) erano correttamente già in possesso della Parte Ricevente in quanto divulgate in maniera non confidenziale prima che la Parte Divulgante lo rivelasse alla Parte Ricevente; (iv) sono state correttamente ottenute da una parte terza, che aveva il diritto di trasferire o divulgare le Informazioni Confidenziali senza limitazioni alla Parte Ricevente o (v) sono state sviluppate dalla Parte Ricevente indipendentemente e senza l’uso di alcuna delle Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante. La Parte Ricevente potrà divulgare le Informazioni Confidenziali nelle misure richieste dalle disposizioni di legge, purché la Parte Ricevente compia tutti gli sforzi ragionevoli per fornire alla Parte Divulgante un avviso scritto di tale necessità prima della sua divulgazione e ponga in essere ragionevoli misure per ottenere un trattamento protettivo di tali Informazioni Confidenziali. Anche se la divulgazione è richiesta dalle disposizioni di legge, non altererà la natura delle Informazioni Confidenziali tra la Parte Ricevente e la Parte Divulgante.
3. PROPRIETA’ INTELLETTUALE.
La Parte Divulgante conserva tutti i suoi diritti sulle sue Informazioni Confidenziali e la divulgazione delle Informazioni Confidenziali non viene interpretata come una concessione esplicita o implicita all’altra parte della licenza o del diritto di proprietà di tali Informazioni Confidenziali La condivisione di Informazioni Confidenziali tra le parti non implica la rinuncia a qualsiasi diritto riguardante marchi, brevetti e copyright di ciascuna delle parti.
4. GARANZIA.
Le parti fanno presente e garantiscono per sé e per i propri Affiliati, di avere il diritto a divulgare le Informazioni Confidenziali alla Parte Ricevente. Tutte le Informazioni Confidenziali sono previste “così come sono” e senza alcuna garanzia, espressa, implicita o di altro tipo, riguardante la loro esattezza o rendimento.
5. COMUNICATI STAMPA O PUBBLICITA’.
Nessuna delle parti è autorizzata a rilasciare comunicati stampa o altra pubblicità riguardante il Progetto senza un previo consenso scritto dell’altra parte. La Società non dovrà divulgare la natura del suo rapporto con SPEA inerente il Progetto, incluso, se applicabile, il fatto che una parte fornisce o potrebbe fornire benefici o servizi all’altra, senza un previo consenso scritto di SPEA.
6. DIVIETO DI RAPPORTI CON IL PERSONALE E NON SOLLECITAZIONE. Entrambe le parti si impegnano a non assumere o offrire opportunità di lavoro, direttamente o indirettamente, a nessun dipendente dell’altra parte, e a non usufruire in nessun modo dei servizi delle risorse umane dell’altra parte, a meno che esse siano vincolate da contratto relativo ai suddetti servizi. Questo si estende a qualsiasi risorsa umana di entrambe le parti a cui sia stato assegnato l’adempimento di un contratto a qualsiasi livello di responsabilità, per la durata di un anno dopo la risoluzione del contratto in questione. Questo si applica anche a risorse umane che siano state introdotte, colloquiate o conosciute durante il normale corso di relazione commerciale con l’altra parte, e rimarrà efficace per un anno a partire dalla suddetta introduzione, colloquio o conoscimento.
La Parte Ricevente si obbliga inoltre a non contattare persone fisiche o giuridiche che abbia conosciuto grazie all’attività della Parte Divulgante. Alla Parte Ricevente non è concesso avere relazioni commerciali, con qualsiasi persona fisica o società (incluse le affiliate di detta società) in relazione alle Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante senza ottenere il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna, inoltre, a non avere nessun tipo di relazione commerciale con terze parti dalle quali possa derivare l’impossibilità per la Parte Divulgante di ricevere compensi, pagamenti o profitto che le sarebbero altrimenti dovuti. Lo spirito di mutua fiducia e consapevolezza si presenta come il principio portante dell’accordo tra le parti, che si impegnano ad aderirvi.
7. DIVIETO DI CESSIONE.
Nessuna delle parti potrà cedere, delegare, o altrimenti trasferire qualsiasi diritto o obbligazione rientrante in queste condizioni, anche se connesso con un cambio di proprietà, una fusione, acquisizione, o la vendita e il trasferimento di tutti, o sostanzialmente tutti, i suoi affari o beni, volontariamente, o per obbligo di legge, o per fusioni triangolari inverse, senza il previo consenso scritto dell’altra parte. Un cambio di controllo verrà considerato una cessione. Ogni attribuzione, supposta o tentata, ogni delega, o qualsiasi altro trasferimento senza tale approvazione sarà nulla e invalida e costituirà una violazione di tali condizioni.
8. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI.
La Parte Divulgante può richiedere che la Parte Ricevente restituisca o distrugga le informazioni Confidenziali della Parte Divulgante dando alla Parte Ricevente un avviso scritto. Entro 10 giorni dopo il ricevimento di questo avviso, La Parte Ricevente dovrà: (i) restituire tutte le Informazioni Confidenziali tangibili in suo possesso o in possesso di ciascuno dei suoi Consulenti o Affiliati o, a scelta della Parte Divulgante, fornire alla Parte Divulgante una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuta distruzione di tutte le Informazioni Confidenziali in forma tangibile o (ii) compiere tutti gli sforzi ragionevoli possibili per distruggere tutte le altre Informazioni Confidenziali in suo possesso o in possesso di ciascuno dei suoi Consulenti o Affiliati, incluse le e-mail e tutti i documenti elettronici contenenti Informazioni Confidenziali. Nonostante il contenuto di questo paragrafo, la Parte Ricevente dovrà trattenere tutte le Informazioni Confidenziali che è legalmente obbligato a trattenere riguardanti, per esempio, un procedimento legale volto a constatare la divulgazione di tali Informazioni Confidenziali, fino a quando questa responsabilità legale non cesserà definitivamente.
9. DURATA E TERMINE.
Le restrizioni e le obbligazioni riguardanti la divulgazione e l’uso delle Informazioni Confidenziali saranno efficaci per 10 (dieci) anni dalla data in cui le Informazioni Confidenziali verranno divulgate alla Parte Ricevente.
10. GIURISDIZIONE.
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Queste condizioni non possono essere modificate se non tramite accordo scritto tra le parti. Il mancato esercizio di ciascuna parte dei suoi diritti sanciti da queste condizioni non sarà considerato una rinuncia o una perdita di tali diritti. Le controversie derivanti da queste condizioni saranno disciplinate dalla legge italiana. Il luogo di competenza per qualsiasi controversia è Torino (Italia) e la lingua della procedura sarà quella italia
Direzione e coordinamento di BONARFIN S.p.A. Cod.: 89000190.095 - V1