SCIOPERO
SCIOPERO
ACCORDO SULLE MODALITÀ E I CRITERI DA ADOTTARE
COSA È PREVISTO PER LA SCUOLA
La scheda tecnica Uil Scuola sull’accordo Aran
Il 2 dicembre 2020 è stato firmato l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.
L’accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
L’accordo indica altresì tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.
Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata contenute nell’accordo non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
DESTINATARI
Le norme contenute nell’accordo si applicano:
• A tutto il personale dirigente, docente, educativo ed ATA, con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado nonché presso le istituzioni educative.
COMUNICAZIONE E PREAVVISO
La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero:
• deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni;
• deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve;
• deve contenere le motivazioni.
REVOCHE, SOSPENSIONI E RINVII
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo.
Il superamento di tale limite può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell’autorità competente alle precettazioni.
TEMPI E DURATA
‐ Primo sciopero:
per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata massima di un’intera giornata;
‐ Scioperi successivi al primo:
per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi;
Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata.
‐ Intervallo minimo in caso di scioperi distinti nel tempo:
in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, l’intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso non inferiore ai 10 giorni.
‐ Scioperi brevi
che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata, possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all’inizio o alla fine di ciascun turno. L’orario deve essere comunicato alla proclamazione.
CASI DI SOSPENSIONE
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale.
LIMITI
• Non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
• Sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti;
• Non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di:
‐ Scuole materne e primarie: 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
‐ Scuole secondarie I e II grado: 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico).
Deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe.
È una clausola sperimentale volta ad assicurare il contemperamento dei diritti di sciopero e di istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti. Il Ministero dell’Istruzione ha avviato nel presente anno scolastico una procedura di monitoraggio delle azioni di sciopero volta a verificarne gli impatti nelle singole istituzioni scolastiche ed educative. È istituita una Commissione, composta da ARAN, organizzazioni sindacali rappresentative e Ministero dell’Istruzione, al fine di valutare sulla base dei dati emersi dal suddetto monitoraggio relativo all’anno scolastico 2020‐2021, se la clausola sperimentale possa ritenersi adeguata a conciliare il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all’istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergano criticità, le parti si impegnano a rivedere il presente accordo.
SCIOPERI BREVI
• Sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata;
• Possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA;
• In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto
nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno;
• Se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano;
• La proclamazione deve essere puntuale;
• Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa;
• Sono computabili ai fini del raggiungimento del tetto massimo previsto: 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;
• La durata dello sciopero per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione.
SCIOPERI CONCOMITANTI CON DETERMINATE ATTIVITÀ (ISCRIZIONI ALUNNI, SCRUTINI NON FINALI E FINALI)
• Iscrizioni degli alunni: Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
• Xxxxxxxx non finali: Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
• Scrutini finali: Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
QUANDO NON SI PUÒ SCIOPERARE
Non possono essere proclamati scioperi:
• dall’1 al 5 settembre;
• nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia x xxxxxxxx.
SCIOPERI “VIRTUALI”
Il contratto collettivo nazionale di comparto definirà altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero “virtuale”, definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali.
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E CONTINGENTI DI PERSONALE DA GARANTIRE
Legge 12 giugno 1990, n. 146
I servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche e educative e i relativi contingenti sono:
a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:
• Docente;
• Assistente amministrativo;
• Assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;
• Collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.
b) Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:
• Collaboratore scolastico.
c) Xxxxxxxxx sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne:
• Collaboratore scolastico;
• Educatore;
• Infermiere.
d) Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi:
• Assistente del reparto o del laboratorio;
• Eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l’accesso ai locali interessati.
e) Servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati:
• xxxxx e/o collaboratore scolastico.
f) Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:
• Assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza;
• Collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse.
g) Attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame:
• Assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza;
• Addetto alle aziende agrarie;
• Collaboratore scolastico e dei servizi.
h) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
• Direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo.
PROTOCOLLO DI INTESA
TRA DIRIGENTE SCOLASTICO E SINDACATI RAPPRESENTATIVI
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo
Presso ogni istituzione scolastica e educativa, il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, stipulano un apposito protocollo di intesa:
• Che prevede il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi; (si dovrà privilegiare la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione);
• (In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori)
• Che deve essere stipulato entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo.
REGOLAMENTO
Sulla base di tale protocollo di intesa ovvero dopo la scadenza dei 30 giorni, il dirigente scolastico emana un regolamento.
DISSENSO DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali in ordine alla sottoscrizione del protocollo di intesa o al regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale (procedure di raffreddamento e conciliazione).
ADEMPIMENTI IN CASO DI SCIOPERO
Comunicazione al personale e alle famiglie, dichiarazione di adesione/non adesione, individuazione contingenti, pubblicità dei dati.
⮚ Comunicazione del dirigente scolastico e intenzioni del lavoratore
In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici:
Invitano in forma scritta, anche via e‐mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e‐ mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di:
• aderire allo sciopero;
• non aderirvi;
• non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
⮚ Comunicazione alle famiglie
L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni xxx x‐xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:
• l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero;
• le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi:
‐ alla rappresentatività a livello nazionale;
‐ alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica;
‐ alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
• l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
• l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione.
⮚ Individuazione dei contingenti
In occasione di ciascuno sciopero, i dirigenti scolastici individuano:
• i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti precedentemente previsti, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse;
• I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
⮚ Il soggetto individuato
• ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione che ha precedente ricevuto, chiedendo la conseguente sostituzione;
• la sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile;
• l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
⮚ Misure organizzative
I competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
⮚ Pubblicità dei dati
I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a:
• rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione;
• comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Istruzione e Ricerca.
Conflitti di ambito regionale
• I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata.
• In questi casi si provvede alla convocazione delle XX.XX. per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione.
• Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato.
• Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione.
Controversia sindacale ‐ sciopero nazionale
• In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero nazionale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e richieda l’apertura della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione del conflitto.
• Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione che deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di 3 giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.
• Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione.
• Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla
Commissione di Garanzia:
‐ Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale
‐ In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.