CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA “STRUTTURA DI APPOGGIO ALLA GIARA”.
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione della struttura comunale denominata “Struttura di appoggio della Giara” concepita per ospitare i visitatori del sito naturalistico.
La struttura, come da allegata planimetria, è composta dai seguenti ambienti:
• Punto informativo – bookshop;
• Servizi igienici per il personale;
• Servizi igienici per il pubblico;
• Locale di accoglienza;
• Veranda coperta con scala esterna che conduce alla terrazza panoramica superiore;
E’ inoltre data la possibilità, ai fini dell’erogazione del servizio, di utilizzo non esclusivo (nei giorni ed orari di apertura della struttura) della zona adibita ad area pic – nic.
ART. 2 - CONDIZIONI MINIME PER LA CONCESSIONE
La concessione è subordinata all’osservanza di tutti i patti e le condizioni stabilite nel bando di gara, nel presente capitolato e nei suoi allegati.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire i seguenti servizi minimi:
• Apertura della struttura per minimo 4 ore giornaliere, per minimo 2 giorni settimanali, nel periodo aprile – ottobre, di cui almeno un giorno deve essere un sabato o una domenica;
• Apertura della struttura per minimo 4 ore giornaliere, per minimo 1 giorno settimanale, nel periodo novembre – marzo, di sabato o di domenica;
• Realizzazione di un servizio di ristoro con somministrazione di cibi e bevande funzionante nei giorni e negli orari di apertura;
• Apertura dei servizi igienici nei giorni e negli orari di apertura della struttura;
• Manutenzione ordinaria della struttura, degli arredi e strumentazioni messi a disposizione;
ART. 3 – LIMITI ALLA CONCESSIONE
La concessione riguarda la struttura come all’art.1, secondo gli obblighi minimi di cui all’art. 2. Pertanto, restano a carico della ditta aggiudicataria tutte le incombenze ed obblighi di legge e procedurali relativi all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività minime ed aggiuntive.
La presente concessione, dunque, non equivale ad autorizzazione allo svolgimento di attività economica di alcun genere. A tal proposito si rimanda anche al successivo art. 12.
ART. 4 – CONDIZIONI DELLA STRUTTURA
I partecipanti prendono atto delle condizioni strutturali dei locali. Spettano al Comune di Tuili tutti gli interventi di straordinaria e ordinaria amministrazione secondo legge. Sono invece a carico del concessionario tutte le spese di gestione della struttura e anche quelle riguardanti piccoli interventi di adeguamento dei locali direttamente collegati al loro utilizzo.
I partecipanti accettano le condizioni in cui versa la struttura e accettano che ogni eventuale intervento di miglioria eseguito successivamente alla gara ricada in capo all’aggiudicatario.
Visto anche il successivo art. 4, è previsto che il concessionario, previo accordo e autorizzazione da parte del Comune di Tuili, possa svolgere interventi a sue spese, anche se a carico dell’Amministrazione, da decurtarsi dal canone di cui al successivo articolo.
ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE
La ditta aggiudicataria dovrà versare nella casse del Comune di Tuili la cifra annua scaturita dall’offerta economica, in rialzo rispetto alla base d’asta di € 2.000,00, con pagamento trimestrale posticipato (1/4 dell’importo annuo ogni tre mesi). I trimestri si calcolano a partire dal mese di stipula del contratto, indipendentemente dalla data di stipula e le somme (pari a tre mensilità) dovranno essere versate entro il giorno 15 dell’ultimo mese del trimestre.
ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è stabilita in anni 5, eventualmente rinnovabili per ulteriori anni 5, previa valutazione dell’Amministrazione, accordo tra le parti e separati atti.
ART. 7 - TIPOLOGIA DELL’UTENZA
L'utenza è composta dai visitatori del sito naturalistico della Giara di Tuili.
ART. 8 - LOCALI ED ATTREZZATURE
Il Comune mette a disposizione della Ditta aggiudicataria la struttura come descritta al precedente articolo 1 e risultante dalla planimetria allegata e le attrezzature come risultanti dal verbale di consistenza che sarà sottoscritto tra le parti.
ART. 9 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E OBBLIGHI ASSICURATIVI
La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle norme contrattuali vigenti ed applicabili in materia di assunzioni di personale, compreso quanto previsto all’art. 4 del C.C.N.L. del 25.05.2001, e si impegna ad osservare ed applicare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti - se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci/lavoratori impiegati nell’esecuzione del presente servizio - tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle ditte del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e le modalità in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con quest’ultimo, con esclusione del diritto di rivalsa.
La Ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL per i lavoratori delle imprese del settore contrattuale interessato sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori.
ART. 10 - PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP E PIANO DI SICUREZZA
L’aggiudicatario è tenuto a predisporre il piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP ai sensi del Reg.CE 852/2004 E s.m.i., la cui attuazione è da considerarsi condizione minima di sicurezza, con quanto stabilito nel proprio piano per la sicurezza se aggravante rispetto a quanto disposto dal Comune.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese necessarie per l’attuazione delle suddette norme.
ART. 11 - DIRITTO DI CONTROLLO DEL COMUNE
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli presso i locali oggetto della concessione al fine di verificare la corrispondenza del servizio fornito dall’aggiudicatario alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale disporre, presso i suddetti locali e senza limitazione di orari, la presenza di propri incaricati, con il compito di verificare la corretta applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato.
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria cedere il contratto o subappaltarlo in tutto o in parte.
In caso di infrazioni alle norme del presente capitolato e del contratto, commesse dalla Ditta Appaltatrice occulta, l’unico responsabile verso il Comune e verso terzi si riterrà la Ditta Appaltatrice, con conseguenza, inoltre, dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo.
ART. 13 – UTENZA IDRICA ED ELETTRICA
La struttura viene concessa con la dotazione di una riserva idrica, alimentata da un pozzo trivellato, le cui acque sono state analizzate nel 2008 e valutate regolamentari nei parametri previsti dal D.Lgs. 31/01.
La ditta aggiudicataria dovrà, a suo carico, verificare l’attuale potabilità dell’acqua, e richiedere tutte le necessarie autorizzazioni per l’utilizzo, oppure ovviare alla fornitura idrica potabile in altro modo, in quanto tale incombenza rientra tra i limiti di cui al precedente art. 3.
Per quanto concerne l’energia elettrica, la struttura è servita esclusivamente da un impianto fotovoltaico (ad isola) con potenza massima di 3Kwp e con batterie di accumulo per 8640 Ah (circa 2 Kw), predisposto per eventuale alimentazione con gruppo elettrogeno (non in dotazione).
Eventuali interventi di miglioria degli impianti idrico e elettrico ricadranno nel beneficio del concessionario. A seguito di tali eventuali interventi potrà essere richiesto all’aggiudicatario di volturare a proprio nome le utenze, entro un termine perentorio.
ART. 14 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale:
a) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario;
b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’aggiudicatario;
c) Impiego di personale non dipendente dall’aggiudicatario;
d) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
e) Mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex X.Xxx. 26 maggio 1997, n° 155;
f) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
g) Interruzione non motivata del servizio;
h) Sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
i) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.
La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.
ART. 15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di grave importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l’adempimento.
Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.
ART. 16 - FORO COMPETENTE
Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nelle fattispecie di cui all’art. 33 del D.lgt. 31.3.1998, n° 80 e negli altri casi pre visti dalla legge. Foro competente: Cagliari.
ART. 17 - NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Si informa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs n.196/2003, che questo Ente provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali dell’Impresa appaltatrice per le sole finalità connesse all’espletamento dell’appalto.
In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.
I dati sono utilizzati e comunicati: all’interno dell’Ente tra gli incaricati del trattamento ed all’esterno al Tesoriere comunale, al Ministero delle Finanze, all’avente diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti normativi.
L’appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall’Amministrazione.
Il Responsabile della Protezione Dati è Xxxx. Xxx Xxxxxxxx – 070/9808834 – 3476756856 – xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx – xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
ART. 18 - RECESSO DELLA DITTA ED EVENTUALI PENALI
Nel caso la ditta rinunci alla concessione, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. Nell’ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere sino all’espletamento del nuovo appalto.
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
ART. 20 – ALLEGATI
Si allega, per farne parte integrante e sostanziale la planimetria della struttura e la valutazione di potabilità delle acque.
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.
Tuili, 14.11.2018
X.xx Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Ass. Soc. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx