Normalizzazione del
Normalizzazione del
Sistema Informativo dell’Istituto
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE INPDAP MEDIANTE RE-ENGINEERING
Bozza di Contratto
Indice
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati 4
Art. 2. Norme di riferimento 4
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto 4
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche 6
Art. 9. Modalità di consuntivazione dei servizi 10
Art. 10. Fatturazione e pagamento 11
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali 12
Art. 12. Deposito cauzionale 12
Art. 15. Sicurezza dei dati 13
Art. 17. Obbligazioni a carico di INPDAP 14
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale 14
Art. 19. Proprietà e diffusione dei Dati 15
Art. 20. Dichiarazioni di garanzia 15
Art. 22. Inadempienze e responsabilità 17
Contratto
per l’Implementazione del Sistema Istituzionale Mediante Re-engineering
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche,con sede in Xxxx, Xxx X. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, codice fiscale 97095380586, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx , nella qualità di Direttore Generale dell’Inpdap, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, - di seguito denominato “INPDAP”
E
la Ditta:
▪ xxxxx, con sede in ………., capitale sociale Euro …………., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da………….. giusta procura speciale a lui conferita da ………….., nella sua qualità di della predetta società, autenticata
nelle firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”;
PREMESSO CHE:
‐ INPDAP costituisce il polo previdenziale per i pubblici dipendenti e gestisce i trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto), creditizi (prestiti e mutui) e sociali dei dipendenti iscritti all'Istituto (Case Albergo per anziani, convitti, centri vacanze, assegni e borse di studio per i giovani) degli iscritti all'Istituto;
‐ Il sistema informativo istituzionale dell’INPDAP risulta non più adeguato alle esigenze istituzionali dell’ente ed esiste l’esigenza improcrastinabile di rinnovarlo, sia dal punto di vista tecnologico che dei flussi procedurali in essere;
‐ in data xxxx INPDAP ha trasmesso al CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) ai sensi del D.Lgs n. 39 del 1993, come modificato dall’articolo 176 del D.Lgs. n. 196 del 2003, il presente schema di contratto ed i relativi allegati, ai fini delle valutazioni di competenza;
‐ il CNIPA ha espresso in data xxx - parere n. xxxx – parere favorevole sulla documentazione di cui al precedente alinea, formulando, nel contempo, alcune indicazioni di cui l’Istituto ha tenuto conto nello schema definitivo del presente Atto;
‐ in data xxxx la Ditta xxxx è risultata aggiudicataria della Gara indetta dall’INPDAP per l’Implementazione del Sistema Istituzionale mediante Re-engineering;
‐ il contratto ed i suoi Allegati , nonché tutto quanto premesso, costituiscono l’unico accordo tra le parti per le materie in esso dedotte e descritte
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono INPDAP e la Ditta quando indicate congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
o il Capitolato tecnico di Gara
o l’Offerta tecnica della Ditta
o l’Offerta economica della Ditta.
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Tutto quanto definito in premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto
Art. 2. Norme di riferimento
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e la Ditta relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici, in particolare dal D.P.R. n. 97 del 2003;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);
d) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
3.1. Costituisce oggetto del presente contratto la “Implementazione del Sistema Istituzionale dell’INPDAP mediante Re-engineering” secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico per le aree funzionali ivi elencate.
L’oggetto dovrà essere conseguito attraverso la erogazione dei seguenti servizi professionali:
1) Sviluppo software (§ 4.2 del Capitolato Tecnico)
2) Gestione coesistenza Banca Dati (§ 4.3 del Capitolato Tecnico)
3) Popolamento Banca Dati (§ 4.4 del Capitolato Tecnico)
4) Manutenzione Adeguativi, Migliorativa e Evolutiva (§ 4.5 del Capitolato Tecnico)
5) Manutenzione Correttiva (§ 4.6 del Capitolato Tecnico)
6) Conduzione del Progetto (§ 4.7.1 del Capitolato Tecnico)
7) Consulenza (§ 4.7.2 del Capitolato Tecnico)
8) Formazione (§ 4.7.3 del Capitolato Tecnico)
9) Tutoring (§ 4.7.3.3 del Capitolato Tecnico)
10) Assistenza agli utenti (§ 4.7.4 del Capitolato Tecnico)
11) Avviamento in esercizio (§ 4.7.5 del Capitolato Tecnico)
12) Supporto alla gestione operativa (§ 4.7.6 del Capitolato Tecnico).
3.2. La Ditta si impegna ad operare secondo quanto previsto nel documento “Piano di Progetto” che verrà redatto e concordato tra le parti secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico al § 5.1.1. Tale piano di progetto si conformerà al Piano di programma di cui all’art.17.
3.3. La Ditta si impegna a fornire i servizi richiesti dall’INPDAP presso le sedi INPDAP di Roma di via Ballarin e di via Quintavalle o presso altre sedi di Roma dell’Istituto che saranno comunicate alla data di efficacia del contratto.
La Ditta ha la facoltà di effettuare specifiche attività di sviluppo software presso le proprie sedi, previa autorizzazione dell’Istituto, senza che questo comporti oneri aggiuntivi all’INPDAP stesso.
Il personale della Ditta sarà autorizzato all’accesso ai locali INPDAP ed in particolare al Centro Elettronico interessato. Nel Piano di cui al precedente comma 3.2 la Ditta dovrà comunicare la necessità in termini di postazioni di lavoro per il proprio personale; le postazioni di lavoro dovranno essere resi disponibili presso INPDAP.
Per l’erogazione dei servizi richiesti la Ditta garantirà la disponibilità di risorse professionali adeguate ai profili professionali indicati nel Capitolato Tecnico al § 6.
3.4. La Ditta è l’unica responsabile nei confronti dell’INPDAP dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L’adempimento da parte della Ditta delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dagli adempimenti, indicati nel successivo articolo 17, che sono esclusivamente a carico dell’INPDAP.
3.5. Durante il periodo di validità del contratto, l’Istituto potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria prestazioni aggiuntive, secondo modalità e scopi di cui al Capitolato Tecnico, a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro il limite previsto dall’art. 11 X.X. xxx 00 -11 - 1923 e dalla normativa pro tempore vigente.
Alla scadenza del periodo contrattuale l’Istituto si riserva la possibilità di richiedere una estensione dei servizi nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7, comma 2 lettera f) del d.lgs. 17 marzo 1995, n.157.
3.6 Dovrà essere garantita la disponibilità dei servizi di cui al comma 3.1 numeri 6), 7), 10), 11) e 12) nell’ orario di erogazione previsto nel Capitolato Tecnico al § 5.4.
INPDAP si riserva la possibilità di richiedere alla Ditta, con un preavviso minimo di 15 giorni e con le modalità ed i termini che saranno concordati in apposito “Piano di Lavoro dei Servizi Extra”, la disponibilità a erogare Servizi Extra, extra-orario oppure nei giorni festivi e non lavorativi in genere.
3.7 I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
Art. 4. Qualità dei Servizi
La Ditta possiede la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per i servizi richiesti.
La Ditta si impegna ad erogare i servizi secondo la succitata norma, in coerenza con il Piano di Qualità secondo quanto indicato al § 7.1 del Capitolato Tecnico, rispettando i Livelli di Servizio specificati nel Capitolato Tecnico al § 7.2 ed utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Art. 5. Durata e decorrenza
5.1. Il presente Contratto ha efficacia dal XX/XX/XX.
5.2. L’esecuzione dei servizi ha una durata complessiva di 32 (trentadue) mesi a partire dalla data di decorrenza contrattuale.
5.3 A partire dal diciottesimo mese di efficacia del presente contratto, l’INPDAP potrà recedere dal Contratto medesimo in qualunque momento, dandone preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni alla Ditta, senza incorrere in sanzioni o penalità. In tal caso, l’INPDAP conviene di pagare alla Ditta, al momento in cui sarà divenuto efficace il recesso, la quota parte di tutti e soli i servizi fino a quel momento già erogati, i costi sostenuti e le forniture approntate al momento in cui sarà divenuto efficace il recesso.
5.4 Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni. Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica” (art. 37, 39, 40 del DM 28.10.85 e art. 3-61 del DM 8.2.6), articoli che s’intendono qui integralmente richiamati.
5.5 Tutte le notifiche di risoluzione dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta a/r.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nomineranno un “Direttore Lavori” della Ditta e un “Responsabile di Progetto” dell’INPDAP. Tali figure saranno responsabili, per conto di ciascuna Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento nell’erogazione dei Servizi. Ciascuna Parte potrà, inoltre, nominare dei “Capi Progetto Operativi” che saranno responsabili, per conto di tale Parte, della qualità tecnico/funzionale e prestazionale dei singoli Servizi erogati.
6.2. Il Responsabile INPDAP di cui al precedente comma 6.1 potrà richiedere, motivando la richiesta, alla Ditta la sostituzione delle figure professionali addette, che non risultassero adeguate ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto. La sostituzione dovrà avvenire previo accordo tra le parti e senza oneri aggiuntivi per l’Istituto.
6.3. In caso di assenze non pianificate, per malattia o per altre ragioni, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione delle figure professionali entro quanto previsto dai relativi livelli di servizio specificati nel Capitolato Tecnico al § 7.2, dandone comunicazione all’Istituto; le eventuali sostituzioni dovranno avvenire utilizzando figure professionali analoghe. Qualunque altro tipo di sostituzione, specie se non transitoria, dovrà essere preventivamente concordata e per essere attuata dovrà ottenere esplicito benestare dell’INPDAP.
6.4. Ciascuna Parte ha il diritto, in qualsiasi momento, di presentare delle richieste di modifica del presente Contratto. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, tutte le richieste di modifica.
6.5. In ogni caso, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Verifiche
7.1 Le modalità di avviamento dei servizi da erogare e il conseguente impiego delle singole risorse professionali della Ditta, saranno messi a punto di comune accordo nell’ambito del “Piano di progetto” di cui al precedente comma 3.2. Il Piano indicherà, per ciascun servizio, attività, tempi, stime di impegno e per ciascun progetto gli specifici obiettivi e le fasi di esecuzione, come previsto nel Capitolato Tecnico al § 5.1.1, con i relativi tempi di esecuzione e stime di impegno. In tale Piano la Ditta, inoltre, dovrà fornire ad INPDAP l’elenco nominativo del personale che intende impegnare per l’erogazione dei servizi richiesti presso INPDAP, esplicitandone competenze e skill; l’impiego effettivo di tale personale è soggetto ad esplicito preventivo benestare dell’INPDAP.
7.2 Il Piano di progetto verrà aggiornato, di comune accordo, con periodicità almeno trimestrale e comunque ogni qual volta si evidenziassero palesi variazioni al Piano stesso. Il Piano di progetto, sia nella versione iniziale che nei successivi aggiornamenti, è soggetto ad esplicita approvazione da parte di INPDAP entro al massimo 15 giorni dalla data di presentazione. In assenza di indicazioni contrarie da parte dell’Istituto, decorso tale termine il Piano si intenderà accettato.
Ogni richiesta di modifica del Piano da parte di INPDAP sarà comunicata alla Ditta con un anticipo non inferiore a 15 giorni.
Nel Piano di Progetto dovrà essere esplicitato anche il piano dei Servizi Aggiuntivi di cui al precedente comma 3.5 e dei Servizi Extra di cui al precedente comma 3.6, laddove richiesti da INPDAP.
7.3 Il Responsabile INPDAP e il Direttore dei Lavori della Ditta di cui al precedente Art. 6.1 effettueranno con cadenza mensile una verifica dell’erogazione dei servizi e dei rilasci dei prodotti, finalizzata anche alla programmazione dinamica delle attività. La Ditta dovrà presentare al Responsabile INPDAP un documento di Stato Avanzamento Lavori, secondo quanto indicato al §
5.1.2 del capitolato tecnico.
Tali documenti verranno esaminati tra il Direttore dei lavori della Ditta ed il Responsabile INPDAP allo scopo di verificare lo stato avanzamento lavori e di fornire elementi di aggiornamento per la programmazione trimestrale.
7.4 Le funzioni e le procedure oggetto della fornitura saranno sottoposte a Collaudo da parte di INPDAP, con il supporto della Ditta secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico § 4.5.5.1. Il collaudo prevederà la verifica delle funzionalità del software e della relativa documentazione, il controllo dei requisiti di qualità e il raggiungimento dei valori di soglia dei livelli di servizio, di cui al §
7.2 del Capitolato Tecnico.
La durata del collaudo sarà, di norma, non superiore a 30 giorni solari effettivi. L’INPDAP darà comunque avvio all’attività di collaudo entro 10 giorni dalla consegna da parte della Ditta dei prodotti di fine realizzazione.
In caso di non superamento del collaudo, la Ditta avrà a disposizione un tempo massimo di 15 giorni lavorativi per apportare le dovute modifiche e rilasciare il software per una nuova sessione di collaudo. Al termine delle operazioni di collaudo sarà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto dai rappresentanti dell’INPDAP autori del collaudo ed i rappresentanti della Ditta presenti alle operazioni. La data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” del Software Realizzato.
7.5 La Ditta prende atto che i servizi oggetto del presente contratto saranno sottoposti a monitoraggio, ai sensi della circolare AIPA CR/38 del 28.12.2001 e s.m .e i..
Art 8. Importo contrattuale
8.1. L’’importo massimo del presente contratto è stabilito in € …………,00 (… /00)
sulla base delle dimensioni dei servizi di cui al § 5.2 del Capitolato Tecnico e dei prezzi unitari indicati nei successivi commi.
8.2. L’importo massimo del presente contratto per i servizi di Sviluppo software di cui al precedente comma 3.1 numero 1), ivi inclusi i servizi di Manutenzione Correttiva di cui al precedente comma 3.1 numero 5), è stabilito in € ……..,00 (……………../00) sulla base dei seguenti prezzi unitari:
a) € ……………,00 (… /00) per Punto Funzione sviluppato ex-novo,
b) € ……………,00 (… /00) per Punto Funzione sviluppato con re-engineering.
8.3. L’importo massimo del presente contratto per i servizi di Conduzione del Progetto di cui al precedente comma 3.1 numero 6) è stabilito in € ………….,00 (……………../00) sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al successivo comma 8.13.
8.4. L’importo massimo del presente contratto per i servizi di Consulenza di cui al precedente comma
3.1 numero 7) è stabilito in € ……………..,00 (………………/00) sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al successivo comma 8.13.
8.5. L’importo massimo del presente contratto per i servizi di Formazione di cui al precedente comma
3.1 numero 8) è stabilito in € ……………,00 (…………………./00) sulla base del prezzo unitario di
€ ……………,00 (… /00) per giornata di docenza erogata.
8. 6. L’importo massimo del presente contratto per i servizi di Tutoring di cui al precedente comma 3.1
numero 9) è stabilito in € ……………,00 (…………………./00) sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al successivo comma 8.13.
8.7. L’importo massimo del presente contratto per i servizi di Assistenza agli utenti di cui al precedente comma 3.1 numero 10) è stabilito in € ……………,00 (…………………./00) sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al successivo comma 8.13.
8.8. L’importo massimo del presente contratto per i servizi di Avviamento in esercizio di cui al precedente comma 3.1 numero 11) è stabilito in € ……………,00 (…………………./00) sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al successivo comma 8.13.
8.9. L’importo massimo del presente contratto per i servizi di Supporto alla gestione operativa di cui al precedente comma 3.1 numero 12) è stabilito in € ……………,00 (…………………./00) sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al successivo comma 8.13..
8.10. L’importo massimo del presente contratto per i servizi di Manutenzione Adeguativa, Migliorativa e Evolutiva,di cui al precedente comma 3.1 numero 4) è stabilito in € ,00
(…………………./00) sulla base del prezzo unitario di € ……………,00 (…………………./00) per Punto Funzione sviluppato.
8.11. L’importo massimo del presente contratto per i servizi di Gestione Coesistenza Banca Dati di cui al precedente comma 3.1 numero 2) è stabilito in € ……………,00 (…………………./00) sulla base del prezzo unitario di € ……………,00 (… /00) per Punto Funzione sviluppato.
8.12. L’importo massimo del presente contratto per i servizi di Popolamento Banca Dati di cui al precedente comma 3.1 numero 3) è stabilito in € ……………,00 (… /00) sulla base del
prezzo unitario di € ……………,00 (… /00) per Punto Funzione sviluppato.
8.13 Per i servizi di cui ai precedente commi 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9 saranno applicate le seguenti tariffe giornaliere:
a) quanto a € ……………,00 (… /00) per le figure professionali di livello A di cui al
successivo comma 8.14
b) quanto a € ……………,00 (… /00) per le figure professionali di livello B di cui al
successivo comma 8.14
c) quanto a € ……………,00 (… /00) per le figure professionali di livello C di cui al
successivo comma 8.14
d) quanto a € ……………,00 (… /00) per le figure professionali di livello D di cui al
successivo comma 8.14.
8.14 Ai fini della fatturazione del corrispettivo contrattuale, le figure professionali impiegate nell’ambito del presente contratto, di cui al § 6.1 del Capitolato Tecnico, sono raggruppate secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Livello professionale | Profilo professionale |
Livello A | Project Manager Senior |
Consulente Partner | |
Learning Manager | |
Livello B | Project Manager |
Consulente | |
Analista Senior | |
Architetto IT | |
DBA Applicativo | |
Docente | |
Livello C | Analista |
Programmatore Senior | |
Sistemista | |
Tutor | |
Esperto Basi dati | |
Livello D | Programmatore |
8.15 Il corrispettivo per ogni intervento di Sviluppo Software di cui al precedente comma 3.1 numero 1) sarà determinato sulla base dei Punti Funzione sviluppati e del corrispondente costo unitario del Punto Funzione relativo a re-engineering e sviluppo ex novo, secondo la seguente formula: Corrispettivo intervento = NFP re-engineering * PFP re-engineering + NFP ex novo * PFP ex novo Dove:
NFP re-engineering = Numero dei Punti Funzione di re-engineering NFP ex novo = Numero dei Punti Funzione di sviluppo ex-novo
PFP ex novo = Prezzo unitario del Punto Funzione di sviluppo ex-novo, di cui al precedente comma
8.1 lettera a).
PFP re-engineering = Prezzo unitario del Punto Funzione di re-engineering, di cui al precedente comma 8.1 lettera b).
8.16 Per i Servizi Extra di cui al precedente comma 3.6, le tariffe giornaliere unitarie applicate sono le stesse di cui al precedente comma 8.13.
8.17 Gli importi massimi di cui al presente articolo non tengono conto di quanto previsto al precedente articolo 3 comma 5.
8.18. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
8.19 L’INPDAP, a seguito di esigenze che potranno verificarsi nel corso della durata contrattuale, si riserva la possibilità di concordare con la Ditta un meccanismo di “compensazione quantitativa” tra i servizi previsti nella fornitura, fermo restando l’importo complessivo del contratto e la sua durata, allo scopo di regolare eventuali incrementi o decrementi delle quantità o durate di tali servizi rispetto a quanto ad oggi previsto.
Art. 9. Modalità di consuntivazione dei servizi
9.1. La verifica e l’accettazione da parte dell’INPDAP del Rapporto di cui al precedente comma 7.3 costituirà momento di accettazione dei servizi e dei prodotti realizzati e autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta. Tale verifica dovrà essere effettuata da INPDAP entro 15 giorni dalla presentazione del suddetto Rapporto, da parte del Direttore dei Lavori della Ditta. Trascorso inutilmente tale termine, senza comunicazione di rilievi, la verifica s’intenderà positivamente avvenuta.
9.2. I servizi di cui ai comma 3.1 numeri 1), 2), 3) e 4) verranno misurati in Punti Funzione secondo le regole di conteggio definite dall'IFPUG (Intemational Function Point User Group) nel “Manuale delle regole di conteggio dei Function Point” versione 4.1.1. ed il corrispettivo verrà determinato sulla base dei Punti Funzione effettivamente realizzati, determinati in contrattazione tra le Parti e riportati in apposito verbale congiunto di consuntivazione; la produzione di tale verbale autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta.
9.3. I Servizi Aggiuntivi di cui al precedente comma 3.5 verranno conteggiati a consumo secondo le tariffe indicate nel precedente art. 8. La consuntivazione seguirà la modalità prevista al precedente comma 9.1 e 9.2.
9.4. I Servizi Extra di cui al precedente comma 3.6 verranno conteggiati a consumo secondo le tariffe indicate nel precedente comma 8.15. La consuntivazione seguirà la modalità prevista al precedente comma 9.1.
9.5. La consuntivazione dell’impegno in giorni/uomo e dei Punti Funzione realizzati, necessaria per la fatturazione, sarà curata dai Capi Progetto Operativi INPDAP in collaborazione con il Direttore dei Lavori della Ditta, e successivamente sottoposta all’approvazione del Responsabile INPDAP.
Art. 10. Fatturazione e pagamento
10.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuata con le seguenti modalità:
a) per i servizi di cui al comma 3.1 numeri 6), 7), 8), 9), 10, 11), e 12) mensilmente la Ditta fatturerà l’importo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.3, approvato da INPDAP, sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al precedente comma 8.13 e dell’importo giornaliero per giornata di docenza di cui al comma 8.5
b) per i servizi di cui al comma 3.1 rispettivamente per i punti 1), 2), 3) e 4) la Ditta fatturerà, sulla base delle tariffe unitarie dei Punti Funzione di cui al precedente comma 8.2 lettere a) e b) per i servizi di Sviluppo software, di cui al precedente comma 8.11 per i servizi di Gestione coesistenza Banca Dati, di cui al precedente comma 8.12 per i servizi di Popolamento Banca Dati e di cui al precedente comma 8.10 per i servizi di Manutenzione Adeguativa, Migliorativa e Evolutiva:
▪ alla fine della fase di analisi dei requisiti il 20% (ventipercento) dell’importo determinato sulla base dei Punti Funzione stimati al termine della fase stessa, così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.3 approvato da INPDAP;
▪ alla fine della fase di progettazione, Il 20% (ventipercento) dell'importo determinato sulla base dei Punti Funzione calcolati al termine della fase stessa, così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.3, approvato da INPDAP;
▪ alla fine della fase di realizzazione, Il 30% (trentapercento) dell'importo determinato sulla base dei Punti Funzione calcolati al termine della fase stessa, così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.3, approvato da INPDAP;
▪ alla data di accettazione del prodotto, il 30% (trentapercento) dell'importo determinato sulla base dei Punti Funzione calcolati al termine della fase di realizzazione dell'intervento, così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.3, approvato da INPDAP (nella fattura emessa in questa fase, dovranno essere effettuati anche i necessari conguagli - a debito o a credito - derivanti dal calcolo dell'importo complessivamente dovuto per l'intervento sulla base dei Punti Funzione definitivi misurati).
10.2. La fatturazione dei servizi aggiuntivi di cui al precedente comma 3.5 avverrà con le modalità di cui al precedente comma 10.1.
10.3. La fatturazione dei servizi extra di cui al precedente comma 3.6 avverrà con le modalità di cui al precedente comma 10.1 punto a).
10.2. Le fatture relative dovranno essere inviate dalla Ditta a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso ove non risultino, relativamente al periodo al quale si
riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. E’ facoltà della Ditta di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
• Estremi per accredito fatture emesse: ………………………..
10.3. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
INPDAP – Area Organizzazione e Formazione Sistemi Informativi e tecnologie Via X. Xxxxxxxxxxx, 32 – 00000 XXXX
o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
10.4. I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricezione fattura, previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione dei prodotti da parte dell’Istituto. Il termine di 60 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa , in caso d’uso , ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131 . Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o della Ditta secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 12. Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale definitivo di € ,00 effettuato attraverso fideiussione bancaria o
polizza fideiussoria pari al 5% (cinquepercento) dell’importo massimo di cui al precedente comma 8.1, essendo costituito a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall’INPDAP a causa dell’inadempienza della Ditta, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPDAP, sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento da parte della Ditta, di tutti gli obblighi contrattuali.
Art. 13. Subappalto
Durante l’esecuzione del contratto la Ditta potrà richiedere di subappaltare la parte dei servizi oggetto di fornitura dichiarati in offerta, a patto che l’insieme delle attività subappaltate rientri nella misura massima consentita dalle norme vigenti.
Il subappalto deve essere comunque approvato dall’INPDAP, che si riserva la facoltà preventiva di verificare le esperienze tecnico-funzionali pregresse delle società subappaltatrici e la possibilità di valutare i curricula dei tecnici impiegati dalle suddette società.
Per quanto riguarda i termini di pagamento dei compensi dovuti ai subappaltatori, a parità di tipologia di prestazioni, la Ditta I farà riferimento a quanto previsto nel precedente comma 10.5 previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione dell’Istituto, fermo restando che i pagamenti saranno comunque effettuati successivamente alla data dei corrispondenti pagamenti a carico dell’Istituto, entro un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi.
La Ditta rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di INPDAP per qualsiasi Servizio subappaltato.
Art. 14. Protezione dati
14.1.Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.
14.2. In particolare INPDAP garantirà alla Ditta di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta la Ditta garantirà all’INPDAP, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
14.3. La Ditta dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 è INPDAP. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali la Ditta si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da INPDAP.
Art. 15. Sicurezza dei dati
15.1. Il personale della Ditta è autorizzato ad accedere alle banche dati di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti.; l’accesso alle medesime banche dati da parte di un Sub-appaltatore deve essere autorizzato dalla Ditta ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuto la Ditta in materia di protezione dei dati personali . Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
15.2. La Ditta garantirà una adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con INPDAP sulla protezione dei dati personali, in relazione all’elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/03 e s.m.i.).
15.3. La Ditta procederà, a seguito di accordo con INPDAP, alla conservazione dei dati personali di INPDAP nel rispetto delle istruzioni scritte rilasciate dalla stessa. Su richiesta scritta di INPDAP e non oltre 3 (tre) mesi dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell’erogazione dei Servizi, in tutti questi casi, detti dati saranno restituiti a INPDAP su supporto magnetico laddove possibile o, se INPDAP dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti.
15.4. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dalla Ditta per scopi diversi da quelli dell’erogazione dei Servizi previsti da contratto; tali dati non potranno inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dalla Ditta a terze parti, ad eccezione dei sub fornitori. La Ditta non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP.
Art. 16. Riservatezza
16.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche
16.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
16.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 17. Obbligazioni a carico di INPDAP
Ai fini della corretta esecuzione del contratto, INPDAP renderà disponibile alla Ditta il Piano di Programma”, redatto nell’ambito del progetto “Servizi e progetti di Integrazione”, per le parti di interesse della Ditta stessa.
Con le modalità ed i tempi definiti nel già citato Piano di Programma, INPDAP renderà disponibile:
• l’ambiente di sviluppo, manutenzione, collaudo e di esercizio, dispositivi e apparecchiature hardware, software di base e di sistema, software di ambiente, compilatori, sistema di configuration management, standard e metodologie e quanto altro necessario per il corretto e completo avvio in esercizio delle applicazioni, manutenzione delle applicazioni, assistenza utente e supporto alla conduzione;
• locali e attrezzature d’ufficio senza addebito, nei xxxxxx xx Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 e via X. Xxxxxxxx 42, o presso altre sedi di Roma dell’Istituto che saranno comunicate alla data di efficacia del contratto, lo spazio e le attrezzature (prese di corrente, linee telefoniche, aria condizionata, ecc.) normalmente necessarie per le attività oggetto del presente contratto da erogare presso le sedi INPDAP, dalla data di inizio lavori;
• aule attrezzate per le attività di formazione in aula.
Con le modalità ed i tempi definiti nel piano di progetto, INPDAP renderà altresì disponibile alla Ditta il codice sorgente del software applicativo INPDAP oggetto di re-engineering, completo della relativa documentazione esistente.
INPDAP renderà altresì disponibile l’accesso ai propri ambienti di manutenzione ed esercizio per le necessarie attività della Ditta (manutenzione correttiva, avvio in esercizio, migrazione basi dati, assistenza utente).
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
18.1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
18.2 INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo massimo contrattuale rapportato ad un periodo annuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola; la Ditta non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
18.3 La Ditta si impegna a intrattenere con l’INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 19. Proprietà e diffusione dei Dati
19.1.Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in forma leggibile dall’elaboratore, inclusi fra l’altro i sorgenti dei programmi, i nastri, i tabulati e le altre documentazioni dei programmi, predisposto dalle risorse coinvolte nel presente Contratto nello svolgimento delle loro attività presso l’INPDAP, sarà di proprietà dell’INPDAP stesso.
19.2. I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del presente Contratto dal personale della Ditta o in collaborazione fra la Ditta e l’INPDAP, potranno essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna.
19.3. Resta inteso che il presente Contratto non impedirà in alcun modo la Ditta di sviluppare opere derivate che siano competitive, e ciò anche se simili, nei confronti di materiali che possono essere forniti all’INPDAP in base al presente Contratto. Tuttavia la Ditta, nello sviluppare dette opere derivate per altri Clienti, si asterrà dal consegnare copie, totali o parziali dei materiali sviluppati per INPDAP in esecuzione del presente contratto sia in forma stampata, sia in forma leggibile dall’elaboratore.
19.4. Le parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti dalle sezioni 15.4, 16, e 19.3 del presente Contratto continueranno ad avere validità alla scadenza o risoluzione dello stesso e vincoleranno le parti, i loro successori ed aventi causa. Salvo quanto altrimenti disposto, il presente Contratto potrà essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
Art. 20. Dichiarazioni di garanzia
20.1 La Ditta dichiara quanto segue:
• l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
• l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori della Ditta impiegati in subappalto nell’ambito del presente contratto;
• l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
• l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale della Ditta e/o da personale di eventuali suoi sub- fornitori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente
• l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
• l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.
20.2 La Ditta dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
20.3 L’INPDAP dichiara l’adempimento per almeno l’80% del valore economico complessivo del contratto.
20.4 Il servizio di manutenzione correttiva di cui al comma 3.1 numero 5) per la correzione dei difetti degli oggetti software nuovi e/o modificati, relativo al software realizzato in interventi di sviluppo o manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa, dovrà svolgersi in regime di garanzia per l’intero periodo contrattuale e comunque per un anno a partire dalla data di accettazione, di cui al precedente comma 7.4. La garanzia è esclusa per gli oggetti modificati da un soggetto diverso dalla Ditta stessa.
Art. 21. Penali
21.1 In caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio soggetti a penali indicati nel paragrafo
7.2 del Capitolato tecnico, nell’ambito dell’intera fornitura, verranno applicate penali secondo i seguenti criteri:
• per livello di servizio nel periodo di valutazione che risulti maggiore o uguale del 90% e minore del 100% del valore atteso è applicabile una penalità pari allo 0,2% del valore del corrispondente servizio nel periodo di valutazione; per i livelli di servizio della manutenzione correttiva, erogata in garanzia, la penalità sarà pari a € 1.000,00 (Euro mille/00);
• per livello di servizio nel periodo di valutazione che risulti maggiore o uguale dell’80% e minore del 90% del valore atteso è applicabile una penalità pari allo 0,4% del valore del corrispondente servizio nel periodo di valutazione; per i livelli di servizio della manutenzione correttiva, erogata in garanzia, la penalità sarà pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00);
• per livello di servizio nel periodo di valutazione che risulti minore dell’80% del valore atteso è applicabile una penalità pari allo 0,6% del valore del corrispondente servizio nel periodo di valutazione; per i livelli di servizio della manutenzione correttiva, erogata in garanzia, la penalità sarà pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
21.2 L’ammontare delle penali non potrà superare la somma complessiva pari al 10% dell’importo massimo contrattuale di cui all’art. 8, comma 1.
21.3 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga un valore pari al 10% (diecipercento) massimo contrattuale di cui all’art. 8, comma 1, l’Istituto potrà applicare la risoluzione in danno del contratto
21.4 Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da queste comunicate all’Istituto nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione stessa.
21.5 Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo 22, sulla base di quanto disposto
21.6 - L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 12, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo.
Art. 22. Inadempienze e responsabilità
22.1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo.
22.2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’Art. 23 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
22.3. La Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.
22.4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità della Ditta per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto dal suo personale e dai suoi sub fornitori, per qualsivoglia ragione, sarà limitata come segue: la Ditta, nel caso di danni causati da propria negligenza, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà per un ammontare massimo pari al valore del presente contratto -per perdite pecuniarie fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto. La Ditta, il suo personale e i suoi sub appaltatori non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali.
22.5. INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta alla Ditta di eventuali danni o perdite per le quali la Ditta risulti responsabile ai sensi del precedente comma.
22.6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 23. Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 24. Varie
24.1. Principi di buona pratica nel settore informatico
Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e la Ditta rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
24.2. Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
24.3. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
Art. 25. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
INPDAP DITTA