Green New Deal
Green New Deal
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 23 e dell’articolo 30, comma 2, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dell’articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del decreto del 1° dicembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
(di seguito, l’”Addendum alla Convenzione”) TRA
il Ministero dello sviluppo economico con sede in Roma, Xxx Xxxxxx, x. 0, 00000 Xxxx, codice fiscale
80230390587, per il quale interviene il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, qui di seguito indicato, per brevità, “Ministero”;
E
l’Associazione Bancaria Italiana con sede in Roma, Xxxxxx xxx Xxxx, x. 00, 00000 Xxxx, codice fiscale 02088180589, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Direttore Generale, qui di seguito indicata, per brevità, “ABI”;
E
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxx in qualità di Responsabile dell’Area “Imprese e Istituzioni Finanziarie”, qui di seguito indicata, per brevità, “CDP”;
NONCHE’
ciascuno dei soggetti, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 1 del Decreto interministeriale del 23 febbraio 2015 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e di cui al presente Addendum alla Convenzione, che avrà aderito al presente atto, secondo le formalità previste al successivo articolo 12 (Adesione all’Addendum alla Convenzione) (di seguito, per brevità, la “Banca Finanziatrice”).
Il Ministero, l’ABI, la CDP e la Banca Finanziatrice sono, in seguito, collettivamente indicati come le “Parti”.
PREMESSO CHE
1. in data 17 febbraio 2016, il Ministero, l’ABI e la CDP hanno sottoscritto una convenzione quadro (di seguito “Convenzione”) intesa a individuare, tra l’altro, gli adempimenti della Banca Finanziatrice, stabilire i compensi a questa spettanti e definire i rapporti tra la Banca Finanziatrice, la CDP, l’ABI, il Ministero e il Soggetto Gestore (come definito nella Convenzione) per le attività connesse con la gestione dei finanziamenti concessi a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, (di seguito “FRI”) in relazione al “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (di seguito “Fondo”). La Convenzione prevede la sottoscrizione tra le relative parti di successivi addendum, in relazione a ciascun Provvedimento (come ivi definito) che preveda la concessione di finanziamenti a valere sul FRI nell’ambito di operatività del Fondo;
2. ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, del Decreto 23 febbraio 2015, è previsto che, per ciascun Provvedimento, il Ministero, l’ABI e la CDP stipulino, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, apposite convenzioni per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti in relazione agli
interventi del Fondo, a valere sul FRI;
3. il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto 23 febbraio 2015, con nota prot. 25700 del 7 novembre 2022, ha assentito alla sottoscrizione del presente Addendum alla Convenzione;
4. in forza dell’articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l’esposizione di CDP derivante dai finanziamenti agevolati erogati a valere sulle risorse del FRI beneficia della garanzia dello Stato (di seguito la “Garanzia dello Stato”), così come disciplinata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2022, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2022 al n. 1259, come di volta in volta modificato, integrato e/o sostituito;
5. i commi da 85 a 90 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) (la “Legge 160/2019"), recano un complesso di misure concernenti il “Green and Innovation Deal” italiano, destinate all’aumento della sostenibilità ambientale, all’efficientamento energetico e all’innovazione tecnologica in una ottica di resilienza economica, in coerenza con il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019;
6. in particolare, l’articolo 1, comma 90, lettera a), della predetta Legge 160/2019, prevede che, per le finalità di cui al comma 86 del medesimo articolo, le risorse del FRI possono essere destinate a supporto della realizzazione di progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, il supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, di programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali;;
7. in data 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, del Decreto-legge 83/2012 e dall’articolo 15, comma 1, del Decreto 8 marzo 2013, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato un decreto che disciplina i termini, le condizioni e le modalità di intervento del Fondo e del FRI per le finalità di cui alla precedente Premessa 6 , pubblicato nella
G.U.R.I. n. 26 del 1° febbraio 2022 (di seguito, “Provvedimento Green New Deal”);
8. il Provvedimento Green New Deal rimanda altresì a successivi provvedimenti da adottarsi con decreti del Ministero la definizione di ulteriori elementi applicativi per l’attuazione della misura prevista dall’articolo 1, comma 90, della Legge 160/2019 e dal medesimo Provvedimento Green New Deal (di seguito, “Decreti Direttoriali”);
9. in esecuzione di quanto previsto alla precedente Premessa 8, in data 23 agosto 2022 è stato emesso il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero (il “Decreto 23 agosto 2022”);
10. ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del Provvedimento Green New Deal, il Ministero può avvalersi, per la gestione degli interventi, di un soggetto gestore avente le caratteristiche ivi previste, successivamente individuato, ai sensi del Decreto 23 agosto 2022, nel raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto 20 e 21 dicembre 2021 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021 al n. 16723 serie 1T), con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito, il “Soggetto Gestore”);
11. la normativa di riferimento del presente Addendum alla Convenzione è costituita dalla Normativa Applicabile (come definita nella Convenzione), dalla Legge 160/2019, dal Provvedimento Green New Deal, dal Decreto 23 agosto 2022 e dagli ulteriori eventuali Decreti Direttoriali che saranno adottati in attuazione del Provvedimento Green New Deal (di seguito, la “Normativa di Riferimento”). Pertanto, in relazione agli interventi di cui al presente Addendum alla Convenzione, qualsiasi riferimento contenuto nella Convenzione alla “Normativa Applicabile” deve intendersi riferito alla Normativa di Riferimento come sopra individuata;
12. nel presente Addendum alla Convenzione, i termini con lettera iniziale maiuscola, laddove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nella Convenzione;
13. ai fini del presente Addendum alla Convenzione e della Convenzione, per “Giorno Lavorativo” o “giorno lavorativo” si intende qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
Articolo 1 (Premesse e Allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Addendum alla Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto dell’Addendum alla Convenzione)
L’Addendum alla Convenzione intende regolare i rapporti tra le Parti derivanti dalla concessione di Finanziamenti, ai sensi del Provvedimento Green New Deal, che non risultino già definiti ai sensi della Convenzione e/o dei relativi allegati. A tal fine le Parti, fermi restando gli impegni già assunti in Convenzione, si impegnano con il presente Addendum alla Convenzione ad operare in conformità con le previsioni del Provvedimento Green New Deal, assumendo gli specifici impegni derivanti dallo stesso. Le Parti si impegnano, altresì, al rispetto dei Decreti Direttoriali e a adeguarsi a tutte le disposizioni che saranno adottate ad integrazione o modificazione ovvero di natura interpretativa del Provvedimento Green New Deal.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente Addendum alla Convenzione, le Parti, nello svolgimento delle rispettive attività, dovranno conformarsi ai termini e alle condizioni previsti nel Provvedimento Green New Deal, nei Decreti Direttoriali e nella Convenzione, nonché nelle relative disposizioni attuative.
In relazione agli interventi di cui al Provvedimento Green New Deal, la Convenzione e il presente Addendum alla Convenzione saranno interpretati come un unico strumento contrattuale che regola i reciproci obblighi delle Parti al riguardo. In caso di contrasto tra le previsioni della Convenzione e quelle del presente Addendum alla Convenzione, queste ultime avranno prevalenza.
Nonostante quanto sopra previsto, resta inteso che, in relazione agli interventi di cui al Provvedimento Green New Deal ed al presente Addendum alla Convenzione, gli allegati al presente Addendum alla Convenzione sostituiscono integralmente i corrispondenti allegati alla Convenzione e pertanto qualsiasi riferimento contenuto nella stessa ai relativi allegati dovrà intendersi riferito ai corrispondenti allegati al presente Addendum alla Convenzione.
Articolo 3
(Ulteriori impegni della Banca Finanziatrice)
La Banca Finanziatrice si impegna a:
a) rilasciare al soggetto proponente, sulla base delle valutazioni adottate, sotto la propria esclusiva responsabilità, secondo i propri autonomi procedimenti istruttori interni e tramite le proprie competenti strutture di analisi creditizia e in conformità alla Convenzione, l’attestazione di disponibilità di cui al paragrafo 6), dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Decreto 23 agosto 2022, redatta in conformità con il modello di cui all’allegato sub 2 al presente Addendum alla Convenzione e sottoscritta con firma digitale. In presenza, nei casi consentiti dalla Normativa di Riferimento, di un pool di banche senza rilevanza esterna, l’attestazione di disponibilità, da accludere alla domanda di agevolazione dovrà essere resa dalla Banca Finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell’ambito del medesimo pool;
b) rilasciare al Soggetto Gestore, nell’ambito dell’istruttoria delle domande di agevolazione, gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente richiesti, relativamente alle attestazioni da essa stessa rese;
c) svolgere, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull’attività creditizia e degli standard internazionali e sotto la propria esclusiva responsabilità, ciascuna Valutazione in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche, in virtù del Mandato, per conto e nell’interesse della CDP, avendo riguardo agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dell’accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun Finanziamento nonché rendere disponibile, sulla base delle valutazioni del merito di credito, svolte sotto la propria esclusiva responsabilità, secondo i propri autonomi procedimenti istruttori interni e tramite le proprie competenti strutture di analisi creditizia, al soggetto proponente, in esito all’attività istruttoria, la delibera di Finanziamento Bancario redatta in conformità con il modello sub 3 allegato al presente Addendum alla Convenzione e sottoscritta con firma digitale, restando inteso che, a precisazione di quanto previsto nella Convenzione, la Banca Finanziatrice non dovrà rilasciare anche la Sintesi di Valutazione (come definita nella Convenzione). Resta inteso che in caso di riduzione dell’importo delle spese ammissibili oggetto del Progetto, operata dal Ministero, anche per il tramite del Soggetto Gestore, nella fase istruttoria, la Banca Finanziatrice si impegna a trasmettere al Ministero un aggiornamento della delibera di Finanziamento;
d) a miglior chiarimento di quanto previsto all’articolo 3 (Impegni della Banca Finanziatrice), paragrafo (d), della Convenzione, verificare che la documentazione necessaria per l’adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e per lo svolgimento delle attività oggetto del Mandato sia adeguatamente aggiornata fino
alla stipula del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla relativa Delibera, nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento e/o l’acquisizione delle eventuali garanzie previste nella relativa Delibera. La documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o i diritti oggetto eventualmente di garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile nonché il valore e la consistenza della eventuale garanzia;
- relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che attestino la proprietà dei beni eventualmente da costituire in garanzia in capo ai concedenti la garanzia, nonché l’eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera;
- atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla Delibera; e
- la ulteriore documentazione standard per la medesima tipologia di finanziamenti e/o richiesta ai sensi delle policy interne della Banca finanziatrice e/o dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari,
fermo restando che, qualora (i) dall’esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi della Convenzione e del Mandato, la Banca Finanziatrice ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e/o all’acquisizione delle relative garanzie, la medesima non procederà alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato al Ministero, al Soggetto Gestore e alla CDP per le valutazioni, integrazioni e autorizzazioni del caso;
e) valutare, in relazione al Progetto, la possibilità di prevedere nel Contratto di Finanziamento la facoltà, per il Soggetto Beneficiario, di richiedere l’erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del Finanziamento, nel limite massimo del 30 (trenta) per cento, rispettivamente, del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario acquisendo il quadro di garanzie ritenuto idoneo, nonché in ogni caso tale da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite;
f) trasmettere a CDP, in occasione della stipula di ciascun Contratto di Finanziamento e in via preliminare rispetto a ciascuna erogazione, nonché in via continuativa con periodicità stabilita in funzione del profilo di rischio, l’attestazione rilasciata dal Soggetto Beneficiario, ai sensi dell’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, mediante compilazione della specifica modulistica resa disponibile dalla CDP, acquisendo altresì i dati e i documenti identificativi e le ulteriori informazioni che si ritengano necessari e/o opportuni, secondo quanto previsto nel Mandato;
g) stipulare il Contratto di Finanziamento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte della Banca Finanziatrice del provvedimento di ammissione alle agevolazioni trasmesso dal Soggetto Gestore. È fatta salva la facoltà di richiedere al Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore, una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni;
h) stipulare, nei casi previsti dalla Normativa di Riferimento e nella normativa, anche dell’Unione Europea, applicabile in materia di aiuti di stato, il Contratto di Finanziamento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Ministero, anche per il tramite del Soggetto Gestore, relativa all’esito positivo della notifica individuale e della successiva valutazione da parte della Commissione europea del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. È fatta salva la facoltà di richiedere al Soggetto Gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni. In presenza di un pool di banche senza rilevanza esterna nei casi previsti dalla Normativa di Riferimento, il Contratto di Finanziamento dovrà essere sottoscritto dalla Banca Finanziatrice che agisce in qualità di capofila nell’ambito del medesimo pool;
i) trasmettere a CDP e al Ministero, entro e non oltre entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla relativa data di stipula ovvero, se successiva, dalla data di rilascio da parte del notaio di copia autentica dello stesso (ma in ogni caso entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di stipula), il Contratto di Finanziamento (ove compatibile con la sottoscrizione in forma notarile, sottoscritto digitalmente) ovvero copia per immagine del medesimo contratto e, ove previste, delle relative garanzie, nonché di tutti i documenti/atti relativi a queste
ultime accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta, con firma digitale, da un dipendente abilitato della medesima Banca Finanziatrice;
j) erogare le quote di Finanziamento, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione del Soggetto Gestore e subordinatamente alla verifica della sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento;
k) laddove previsto nel Contratto di Finanziamento, ricevere le richieste di erogazione a titolo di anticipazione del Finanziamento e, sulla base del positivo riscontro del Soggetto Gestore in merito alle verifiche previste dalla Normativa di Riferimento, erogare la quota del Finanziamento richiesta a titolo di anticipazione, verificando il rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel medesimo Contratto di Finanziamento, anche con riferimento al quadro cauzionale e dando informativa al Soggetto Gestore dell’erogazione stessa;
l) aggiornare il piano di ammortamento del Finanziamento, nei casi di revoca parziale delle agevolazioni ai sensi della Normativa di Riferimento, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di cui all’articolo 15 del Provvedimento Green New Deal;
m) fornire tempestivamente, al Ministero e/o al Soggetto Gestore e a CDP, le informazioni sul Finanziamento eventualmente richieste ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 16 del Provvedimento Green New Deal;
n) a miglior chiarimento di quanto previsto all’articolo 3 (Impegni della Banca Finanziatrice), paragrafo (f), della Convenzione, resta inteso che le eventuali garanzie costituite o prestate a garanzia del Finanziamento dovranno assistere il Finanziamento Bancario ed il Finanziamento Agevolato con il medesimo grado;
o) a miglior chiarimento rispetto a quanto previsto all’articolo 3 (Impegni della Banca Finanziatrice), lettera n), della Convenzione, nel caso di adozione di un Atto di Revoca avente ad oggetto la revoca totale delle agevolazioni a norma dell’Articolo 11 (Revoca delle agevolazioni) del presente Addendum alla Convenzione e nei limiti del Mandato, procedere a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Agevolato ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento o per legge;
p) compiere tutte le attività di recupero dei crediti di CDP derivanti dal Finanziamento Agevolato conformemente a quanto stabilito all’Articolo 14 (Azioni di recupero del Finanziamento) che segue e nei limiti del Mandato;
q) dare notizia alla CDP, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi, in conformità alle previsioni del Mandato, e al Soggetto Gestore dell’avvenuto esercizio del diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché del mancato integrale e puntuale rimborso anche di una sola rata del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto; e
r) operare secondo le procedure e i tempi previsti dalla Normativa di Riferimento, dalla Convenzione e dal presente Addendum alla Convenzione e adempiere agli ulteriori obblighi a suo carico ivi previsti.
Articolo 4
(Ulteriori impegni della CDP)
La CDP si impegna a:
a) adottare e trasmettere al Ministero, al Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice la delibera di Finanziamento Agevolato, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del Soggetto Gestore della proposta di ammissione alle agevolazioni a seguito della positiva istruttoria agevolativa da parte di quest’ultimo;
b) adottare, se del caso, e trasmettere al Ministero, al Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice la nuova delibera relativa al Finanziamento Agevolato, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del Ministero, anche tramite il Soggetto Gestore del nulla osta di cui all’articolo 6, lettera g), che segue;
c) fornire, entro 30 (trenta) giorni, al Ministero e/o al Soggetto Gestore le informazioni sulle dotazioni delle risorse del FRI, di cui all’articolo 2, comma 2, del Provvedimento Green New Deal, eventualmente richieste dal Ministero ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 16 del Provvedimento Green New Deal; e
d) comunicare al Ministero e all’ABI i dati relativi agli istituti di credito che non perfezionano il Mandato nei termini previsti dal successivo articolo 12 (Adesione all’Addendum alla Convenzione), ai fini dell’esclusione degli stessi dall’elenco
delle Banche Finanziatrici.
Articolo 5
(Ulteriori impegni del Soggetto Gestore)
Il Ministero si impegna a far sì che il Soggetto Gestore svolga le attività previste a suo carico dalla Normativa di Riferimento e dalle relative disposizioni di attuazione, dalla Convenzione e dal presente Addendum alla Convenzione, ivi compreso:
a) verificare la conformità delle attestazioni della Banca Finanziatrice a quanto prescritto nella Convenzione, nel presente Addendum alla Convenzione e nella Normativa di Riferimento recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice;
b) porre in essere le attività previste dall’articolo 10 del Provvedimento Green New Deal e dalla Normativa di Riferimento in relazione alle valutazioni da svolgere nell’ambito delle attività istruttorie;
c) trasmettere, su indicazione del Ministero, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni adottato dal Ministero alla Banca Finanziatrice, al Soggetto Beneficiario e alla CDP nel rispetto della Normativa di Riferimento e comunicare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda di ammissione alle agevolazioni, alla Banca Finanziatrice e a CDP i risultati dell’istruttoria di merito agevolativo, riportante l’ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni, l’importo del contributo, del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario, nonché la durata del Finanziamento e del relativo periodo di preammortamento e quanto altro necessario alle determinazioni di CDP ovvero della Banca Finanziatrice;
d) trasmettere al Ministero l’eventuale richiesta di proroga dei termini di stipula del Contratto di Finanziamento presentata dal Soggetto Beneficiario o dalla Banca Finanziatrice nel rispetto della Normativa di Riferimento;
e) effettuare le verifiche previste dalla Normativa di Riferimento relative alle richieste di erogazione in anticipazione, per stato di avanzamento dei lavori e a saldo e sulla relativa documentazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse, termine incrementabile di ulteriori 20 (venti) giorni in caso di richieste di integrazione documentale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 14 del Decreto 23 agosto 2022, comunicandone il positivo esito istruttorio alla Banca Finanziatrice, al fine dell’erogazione della quota di Finanziamento spettante da parte di quest’ultima. Resta inteso che, ai fini dell’erogazione a saldo, nella misura minima del 10 (dieci) per cento del Finanziamento, la stessa è disposta entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa;
f) effettuare, in particolare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione intermedia obbligatoria di cui all’articolo 14 del Decreto 23 agosto 2022, e prima dell’autorizzazione all’erogazione stessa, una visita in loco di natura tecnica, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, commi 1 e 2, del Provvedimento Green New Deal;
g) effettuare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento e prima dell’autorizzazione all’erogazione stessa, una verifica finale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, del Provvedimento Green New Deal;
h) comunicare alla Banca Finanziatrice l’occorrenza di variazioni che possano eventualmente incidere sulla valutazione del merito di credito già effettuata, ovvero sul piano di rimborso del Finanziamento, procedendo, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero, sospendendo le erogazioni delle agevolazioni, in attesa del pronunciamento favorevole da parte del Ministero; e
i) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla Normativa di Riferimento, dalla Convenzione e dal presente Addendum alla Convenzione e adempiere agli ulteriori obblighi a suo carico ivi previsti.
Xxxxx inteso che il Ministero rimarrà comunque integralmente responsabile nei confronti delle altre Parti in relazione alle attività delegate al Soggetto Gestore e agli obblighi assunti dallo stesso.
Articolo 6
(Ulteriori impegni del Ministero)
Il Ministero, operando secondo le competenze e le modalità previste dalla Normativa di Riferimento e dalle relative disposizioni di attuazione, dalla Convenzione e dal presente Addendum alla Convenzione ed in aggiunta agli obblighi ivi previsti a suo carico, si impegna a:
a) adottare il provvedimento di ammissione alle agevolazioni, da trasmettere, anche per il tramite del Soggetto
Gestore, alla Banca Finanziatrice, alla CDP e al Soggetto Beneficiario, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione della delibera di Finanziamento Agevolato. Tale provvedimento dovrà indicare l’ammontare delle agevolazioni concesse sotto forma di Finanziamento Agevolato e di contributo alla spesa, nonché l’importo minimo del Finanziamento Bancario, fermi restando gli ulteriori elementi di cui alla Normativa di Riferimento;
b) comunicare alla Banca Finanziatrice, anche per il tramite del Soggetto Gestore, gli esiti della valutazione operata dalla Commissione europea a seguito della eventuale notifica individuale effettuata nei casi previsti dalla Normativa di Riferimento e dalla normativa, anche dell’Unione Europea, applicabile in materia di aiuti di stato e, più in generale, effettuare, sotto la propria responsabilità, tutte le verifiche, gli adempimenti, le comunicazioni, i controlli e i calcoli richiesti dalla normativa sugli aiuti di stato applicabile alle agevolazioni;
c) comunicare al Soggetto Beneficiario e alla Banca Finanziatrice le determinazioni assunte in relazione all’eventuale richiesta di proroga dei termini di stipula del Contratto di Finanziamento;
d) comunicare al Soggetto Gestore l’esito delle valutazioni effettuate in merito a variazioni che possono determinare la sospensione delle erogazioni o incidere sulla valutazione del merito di credito già effettuata dalla Banca Finanziatrice, ovvero sul piano di rimborso del Finanziamento;
e) determinare l’importo dell’agevolazione spettante in via definitiva e darne comunicazione al Soggetto Beneficiario, al Soggetto Gestore, alla CDP e alle Banche Finanziatrici;
f) a miglior chiarimento di quanto previsto nella Convenzione, adottare e se del caso trasmettere il decreto di revoca delle agevolazioni al Soggetto Beneficiario, alla CDP e alla Banca Finanziatrice;
g) procedere, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della eventuale positiva nuova Valutazione della Banca Finanziatrice ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della Convenzione, ad effettuare tutte le opportune verifiche e valutazioni e, in caso di esito positivo delle stesse, a trasmettere a CDP, anche tramite il Soggetto Gestore, il proprio nulla osta a non dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento e assumere, se del caso, una nuova delibera, in ogni caso subordinatamente all’assunzione della nuova delibera da parte della Banca Finanziatrice;
h) nel caso di apertura nei confronti del Soggetto Beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, acquisire una nuova valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario ai fini della valutazione di cui all’articolo 15, comma 6, del Provvedimento Green New Deal, in ordine alla compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del Progetto interessato dalle agevolazioni, nonché alla concessione di eventuali proroghe al termine di realizzazione del Progetto, fermo restando in ogni caso quanto previsto al successivo Articolo 14 e i diritti di CDP ivi previsti;
i) comunicare tempestivamente, anche con il supporto del Soggetto Gestore, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’attivazione dei Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del FRI, relativi al Provvedimento Green New Deal, nonché i correlati contributi alla spesa a valere sulle risorse identificate nella Normativa di Riferimento, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 7, del Provvedimento Green New Deal; e
j) fornire tempestivamente, anche per il tramite del Soggetto Gestore, le eventuali informazioni richieste da CDP relative agli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dei Progetti, anche al fine di alimentare i sistemi interni di rendicontazione sullo stato di avanzamento complessivo delle iniziative avviate con le risorse del FRI.
Articolo 7 (Mandato)
Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice, secondo il modello di cui all’allegato sub 4 del presente Addendum alla Convenzione.
Il Mandato deve essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 12 (Adesione all’Addendum alla Convenzione) ed è a carattere oneroso, come previsto dall’articolo 11 (Xxxxx, spese e commissioni del Finanziamento) della Convenzione.
Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee
Guida.
Articolo 8
(Caratteristiche del Contratto di Finanziamento)
Le agevolazioni sono concesse, secondo quanto previsto nella Normativa di Riferimento, nella forma del Finanziamento Agevolato a valere sulle risorse del FRI e del contributo alla spesa così come previsto nella Normativa di Riferimento.
Il Contratto di Finanziamento è predisposto dalla Banca Finanziatrice sotto la sua esclusiva responsabilità secondo le Linee Guida e la Normativa di Riferimento.
Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, avrà una durata, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento, compresa tra il limite minimo di 4 (quattro) anni e il limite massimo di 15 (quindici) anni come previsto dalla Normativa di Riferimento e indicata dall’Atto di Concessione, con rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Il periodo di preammortamento, per il solo Finanziamento Agevolato, decorre dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e può avere durata massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
L’ammontare minimo delle spese e costi del Progetto ammissibili alle agevolazioni non può essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e superiore a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00).
Qualora presentati congiuntamente da più soggetti nel rispetto della Normativa di Riferimento, ciascun proponente deve sostenere costi e spese pari ad almeno euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
Il Finanziamento Agevolato copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 60 (sessanta) per cento ed è concedibile in presenza di un Finanziamento Bancario associato concesso da una Banca Finanziatrice e del contributo alle spese concesso dal Ministero ai sensi della Normativa di Riferimento.
Il Finanziamento Bancario copre una percentuale nominale pari ad almeno il 20 (venti) per cento delle spese ammissibili.
La somma del Finanziamento Agevolato, del Finanziamento Bancario e del contributo alla spesa non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili ai sensi della Normativa di Riferimento.
È facoltà del Soggetto Beneficiario, o di ciascuno dei Soggetti Beneficiari in caso di realizzazione del Progetto in modo congiunto, di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento, purché entro la data di stipula del Contratto di Finanziamento.
Il rimborso del Finanziamento dovrà avvenire secondo le modalità e i termini di cui alla Normativa di Riferimento, alla Convenzione e al presente Addendum alla Convenzione, fermo restando che, senza pregiudizio per quanto previsto all’articolo 15 della Convenzione, l’inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario non può aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario.
Fermo restando quanto precede, l’ammortamento del Finanziamento dovrà avvenire in misura tale che non si determini, in alcun caso, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Agevolato rispetto a quello del Finanziamento Bancario ecceda l'originaria proporzione tra l'ammontare iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.
Articolo 9
(Tasso del Finanziamento)
Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato a carico del Soggetto Beneficiario è pari allo a 0,5 (zero virgola cinque) per cento nominale annuo.
Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.
Articolo 10
(Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento)
In aggiunta al Finanziamento Agevolato a valere sul FRI, il Ministero riconosce, per il tramite del Soggetto Gestore, un contributo alla spesa a valere sulle risorse identificate nella Normativa di Riferimento. Le predette agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa, anche dell’Unione Europea, applicabile in materia di aiuti di stato e dalla Normativa di Riferimento.
Articolo 11 (Revoca delle agevolazioni)
A miglior chiarimento rispetto a quanto previsto all’articolo 16 (Revoca delle agevolazioni) della Convenzione, in caso di adozione di un Atto di Revoca avente ad oggetto la revoca totale delle agevolazioni, la Banca Finanziatrice dovrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Agevolato ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento. In tal caso, resta comunque salva la facoltà della Banca Finanziatrice di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Bancario, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.
Articolo 12
(Adesione all’Addendum alla Convenzione)
Il Ministero, l’ABI e la CDP concordano che il presente Addendum alla Convenzione potrà essere sottoscritto da ciascun soggetto avente le caratteristiche di cui alla Normativa di Riferimento, che presenti una richiesta di adesione (la “Richiesta di Adesione”) e non si trovi in stato di insolvenza o di crisi ovvero sottoposto ad una procedura concorsuale, di insolvenza, di risoluzione o liquidatoria allo stesso applicabile.
Per chiarezza, possono presentare una Richiesta di Adesione le banche italiane o le succursali di banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni che abbiano precedentemente formalmente aderito alla Convenzione nel rispetto di quanto ivi previsto.
La Richiesta di Adesione, predisposta secondo il modello allegato sub 1 al presente Addendum alla Convenzione, dovrà essere sottoscritta digitalmente da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato e trasmessa in pari data mediante PEC al Ministero, all’ABI e alla CDP agli indirizzi di cui al successivo articolo 21 (Comunicazioni ed elezione di domicilio), unitamente alla documentazione alla stessa allegata.
Con la sottoscrizione e trasmissione della Richiesta di Adesione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Addendum alla Convenzione, in conformità al presente Articolo, il soggetto richiedente aderirà al presente Addendum alla Convenzione in qualità di Banca Finanziatrice e diverrà, dunque, Parte dello stesso, assumendone gli obblighi e acquisendone i diritti decorrere dall’ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte del Ministero, dell’ABI e della CDP.
Resta inteso che l’adesione al presente Addendum alla Convenzione da parte della Banca Finanziatrice verrà meno qualora quest’ultima non abbia sottoscritto il Mandato entro 60 (sessanta) giorni dall’invio della Richiesta di Adesione ovvero qualora vengano meno i requisiti previsti dalla Normativa di Riferimento e/o dalla Convenzione e/o dal presente Addendum alla Convenzione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile nei confronti del Ministero, e/o dell’ABI, e/o della CDP.
Articolo 13 (Erogazione del Finanziamento)
A miglior chiarimento rispetto a quanto previsto all’articolo 13 (Erogazione del Finanziamento) della Convenzione, l’erogazione del Finanziamento dovrà avvenire, previa acquisizione delle eventuali garanzie indicate nella relativa Sintesi di Delibera e l’assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di
Finanziamento, a SAL, così come stabilito dalla Normativa di Riferimento, in relazione allo stato di realizzazione del Progetto agevolato.
L’erogazione complessiva del Finanziamento Agevolato deve avvenire in non più di tre erogazioni ad esclusione dell’ultima che avverrà a saldo e dell’eventuale erogazione in anticipazione ai sensi di quanto previsto nella Normativa di Riferimento.
Il Contratto di Finanziamento può prevedere, nel rispetto della Normativa di Riferimento, che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 30 (trenta) per cento, rispettivamente, del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice sotto la sua responsabilità ed eventualmente a fronte dell’acquisizione delle garanzie dalla stessa ritenute opportune.
L’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a SAL (ivi inclusa l’eventuale erogazione in anticipazione) non può superare il 90% del Finanziamento Agevolato.
Ai fini dell’erogazione a saldo del residuo 10% del Finanziamento Agevolato, il Soggetto Beneficiario trasmette al Ministero, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del Progetto, una relazione tecnica finale concernente il Progetto e la documentazione relativa alle spese complessivamente sostenute così come meglio previsto nella Normativa di Riferimento.
Le singole erogazioni avverranno a valere sui fondi messi a disposizione da CDP per il Finanziamento Agevolato e dalla Banca Finanziatrice per il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.
Ciascuna erogazione del Finanziamento, da parte della Banca Finanziatrice, sarà condizionata al previo ricevimento delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte della CDP.
Articolo 14
(Azioni di recupero del Finanziamento)
Ad integrale superamento di quanto previsto all’articolo 19 (Azioni di recupero del Finanziamento) della Convenzione, le Parti convengono quanto segue.
La Banca Finanziatrice procederà tempestivamente al recupero, anche in via coattiva, dei crediti derivanti dal Finanziamento, anche in nome e per conto della CDP in virtù e nei limiti del Mandato, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziale o stragiudiziale, anche in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela del credito di cui al Contratto di Finanziamento.
La Banca Finanziatrice provvederà a fornire, in via continuativa e almeno con cadenza semestrale, un’informativa alla CDP in merito alle attività di recupero intraprese nel relativo semestre. La stessa si impegna, comunque, ad informare la CDP tempestivamente, quando necessario, o a seguito di richiesta specifica della CDP, in conformità con quanto previsto nel Mandato.
Le spese relative a tale attività di recupero in sede giudiziale saranno preventivamente concordate tra la CDP e la Banca Finanziatrice, in conformità alle previsioni del Mandato, e saranno a carico della CDP e della Banca Finanziatrice in misura proporzionale rispetto all’ammontare iniziale delle rispettive quote di partecipazione al Finanziamento. Le spese a carico della CDP verranno liquidate alla Banca Finanziatrice semestralmente previa presentazione di idonea documentazione. Qualora la Banca Finanziatrice ne faccia richiesta, tali spese potranno essere erogate dalla CDP integralmente al termine delle azioni di recupero, fermo restando l’obbligo della Banca Finanziatrice di procedere al tempestivo recupero nei confronti del Soggetto Beneficiario immediatamente dopo l’insorgenza della relativa spesa.
Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno ripartite tra la CDP e la Banca Finanziatrice in misura paritetica rispetto all’ammontare iniziale in linea capitale delle rispettive quote di partecipazione al Finanziamento, salvo il caso in cui le somme vengano recuperate in virtù di un privilegio in favore di CDP previsto ex lege, di cui la Banca Finanziatrice non ha diritto di avvalersi. In quest’ultima ipotesi, le somme recuperate in virtù del privilegio saranno corrisposte esclusivamente a CDP. Le somme recuperate saranno imputate dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche
legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale.
Eventuali accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati o strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito) nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzati dalla CDP, fatto salvo per quanto di seguito diversamente previsto in via espressa.
Nel caso in cui la Banca Finanziatrice intenda far ricorso a tali accordi o strumenti è tenuta a fornire a CDP, con un preavviso di almeno 120 giorni per gli accordi o strumenti non oggetto di omologazione giudiziale e di almeno 60 giorni per gli accordi o strumenti oggetto di omologazione giudiziale (salvo che tale tempistica non sia in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente o con provvedimenti dell’autorità giudiziaria) comunicazione preventiva circa: (i) la descrizione dei principali elementi costitutivi del Finanziamento cui l’accordo o strumento si riferisce; (ii) l’entità dell’esposizione di CDP a valere sul relativo Finanziamento Agevolato; (iii) la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali intraprese per il recupero del credito, ivi inclusa l’escussione delle garanzie reali e personali costituite a tutela del credito; (iv) l’importo riconosciuto a seguito dell’eventuale perfezionamento dell’accordo o strumento; (v) l’attestazione della congruità dell’accordo in relazione alla maggiore possibilità di recupero del credito rispetto ai recuperi attesi dall’esperimento delle azioni esecutive e dall’escussione delle garanzie reali o personali, ove presenti, ovvero rispetto alla liquidazione giudiziale (ovvero, per i soli accordi meramente dilatori, le motivazioni a supporto dell’opportunità della proposta), anche sulla base delle eventuali attestazioni rese dall’esperto indipendente con riferimento agli accordi oggetto di omologazione giudiziale; e (vi) l’ammontare della somma non oggetto di recupero in base all’accordo e qualsiasi ulteriore informazione richiesta al riguardo da CDP.
La Banca Finanziatrice inoltre comunicherà a CDP le ipotesi in cui siano state già escusse le garanzie personali o reali costituite a tutela del credito, ove presenti e utilmente escutibili, e sia stata esperita ogni utile azione giudiziale e stragiudiziale sul patrimonio del debitore, anche in caso di mancata integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui al precedente paragrafo.
Xxxxx gli obblighi di informativa previsti nel presente Articolo 14 e nel Mandato ed in parziale deroga a quanto sopra previsto: (i) l’adesione a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione, degli interessi ai sensi di legge o l’accettazione di proposte di rientro dilazionato dell’insoluto, con pagamento in relazione all’insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti (fermo restando il rispetto degli eventuali limiti e condizioni stabiliti dalla disciplina caso per caso applicabile), purché l’accordo abbia durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi e tali dilazioni non siano in contrasto con la Normativa di Riferimento, non sono soggette al preventivo consenso di CDP; e (ii) le richieste di rinegoziazione del piano di ammortamento dei Finanziamenti presentate dai Soggetti Beneficiari ai sensi dell’articolo 52-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - in conformità a quanto previsto nel medesimo articolo – potranno essere eventualmente acconsentite dalle Banche Finanziatrici senza la preventiva autorizzazione di CDP.
Articolo 15
(Legge applicabile – Foro competente)
Il presente Addendum alla Convenzione è governato dalla legge italiana e dovrà interpretarsi in conformità alla medesima.
Ad integrale superamento di quanto previsto dall’articolo 23 della Convenzione, qualsiasi controversia, anche di natura extracontrattuale, che dovesse insorgere e/o derivare e/o essere in qualsiasi modo connessa al presente Addendum alla Convenzione (e alla Convenzione in relazione al Provvedimento New Green Deal e all’intervento previsto nel presente Addendum alla Convenzione) sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Articolo 16 (Garanzia dello Stato)
Le Parti prendono atto e accettano che la CDP aderisce al presente Addendum alla Convenzione nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le proprie esposizioni; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o di non proseguire l’operatività disciplinata dalla presente Convenzione ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati; ovvero ancora recedere
dalla e/o risolvere la Convenzione (e/o i Contratti di Finanziamento), senza che le altre Parti abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, ciascuna Banca Finanziatrice dovrà inserire nei Contratti di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati e l’esercizio dei suddetti rimedi contrattuali, secondo quanto meglio previsto nelle Linee Guida.
In caso di escussione da parte della CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze si surrogherà nella posizione contrattuale della CDP verso il Soggetto Beneficiario per l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti della CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo o strumenti similari con il Soggetto Beneficiario.
Articolo 17 (Pubblicità)
Nell’ambito delle Linee Guida saranno disciplinati gli obblighi in merito alla possibilità di effettuare annunci e comunicati stampa in relazione alla sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento.
Articolo 18
(Codice Etico e codici di comportamento)
Le Parti (diverse da CDP) dichiarano di aver preso visione del codice etico, del modello organizzativo ex D. Lgs 231 del 2001 della CDP e della policy di gruppo anticorruzione della CDP (rispettivamente il “Codice Etico”, il “Modello 231 di CDP” e la “Policy di Gruppo Anticorruzione di CDP”) disponibili sul sito internet della CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti (diverse da CDP) a tal riguardo si impegnano, inoltre, nei confronti della CDP a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello 231 di CDP e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della CDP.
Analogamente, le Parti (diverse dal Ministero) dichiarano di aver preso visione del Codice di comportamento recato dal Regolamento adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché del Codice di comportamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 marzo 2015 in ottemperanza all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicati anche nel sito istituzionale del Ministero, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti (diverse dal Ministero) a tal riguardo si impegnano nei confronti del Ministero a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel suddetto Codice di comportamento da parte del personale dipendente e dei collaboratori del Ministero individuati come destinatari del codice di cui al citato decreto ministeriale del 17 marzo 2015.
Articolo 19 (Altri impegni)
Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa di Riferimento, dall’art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) in tutti i documenti amministrativi e contabili di cui alla Convenzione ed al presente Addendum alla Convenzione. Più in particolare, il CUP generato dal Ministero all’atto dell’ammissione dei Soggetti Beneficiari alle agevolazioni dovrà essere successivamente indicato anche da CDP, dalla Banca Finanziatrice e dai Soggetti Beneficiari nell’ambito di tutti i documenti amministrativi e contabili che caratterizzano il rapporto di Finanziamento e/o le agevolazioni, ivi inclusi il Contratto di Finanziamento, gli atti necessari per l’acquisizione di eventuali garanzie accessorie, gli ulteriori atti che determinino variazioni soggettive o oggettive al Contratto di Finanziamento, la documentazione di natura contabile presentata ai fini dell’ottenimento delle singole erogazioni delle quote del Finanziamento, nonché ad indicare il CUP nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative a ciascuna erogazione.
La Banca Finanziatrice si impegna, altresì, a inserire nel Contratto di Finanziamento un'apposita clausola diretta a garantire il puntuale rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari, degli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa di Riferimento, dall’art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, ivi inclusa l’indicazione di un conto corrente dedicato da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per tutte le operazioni e i pagamenti connessi al Finanziamento e/o alle agevolazioni.
La Banca Finanziatrice si impegna ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale far confluire gli importi ricevuti a titolo di provvista da parte di CDP a valere sui Finanziamenti Agevolati.
Articolo 20 (Tutela dei dati personali)
Il trattamento di dati personali afferenti ai Contratti di Finanziamento, effettuato anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, nonché la comunicazione e/o diffusione degli stessi, devono essere effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, al decreto legislativo n.196/2003, e al decreto legislativo n. 101/2018 e successive integrazioni e modificazioni, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Il Ministero autorizza la CDP a trasmettere i dati relativi al Finanziamento Agevolato:
- alla Banca d'Italia, all’ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti;
- ad ogni altra categoria di soggetti la cui attività è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità della Convenzione e del presente Addendum alla Convenzione.
Articolo 21 (Comunicazioni ed elezione di domicilio)
Salvo ove diversamente previsto negli Allegati al presente Addendum alla Convenzione, per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione e dal presente Addendum alla Convenzione, le Parti indicano rispettivamente i seguenti indirizzi:
Ministero:
Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese Xxxxx Xxxxxxx 000
00000 - Xxxx
Att. Direttore generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxx.xx@xxx.xxxx.xxx.xx
ABI:
Associazione Bancaria Italiana Xxxxxx xxx Xxxx, x. 00
00000 - Xxxx
Att. Segreteria Generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxx@xxx.xxx.xx
CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Xxx Xxxxx x. 0
00000 - Xxxx
Att. Istituzioni Finanziarie - Strumenti Finanziari Agevolati
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxxx@xxx.xxx.xx
Banca Finanziatrice:
Presso l’indirizzo e i numeri indicati nel Modulo di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice.
Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.
Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Ministero, dall’ABI, dalla CDP e dalla relativa Banca Finanziatrice in relazione alla Convenzione.
Articolo 22 (Registrazione)
Il presente Addendum alla Convenzione, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A."
Articolo 23
(Forma dell’Addendum alla Convenzione e aggiornamenti tecnici)
L’Addendum alla Convenzione è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.
Il Ministero e l’ABI riconoscono che CDP potrà apportare, previa apposita informativa alle altre Parti, aggiornamenti di natura meramente tecnica al presente Addendum alla Convenzione e ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Addendum alla Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.
Roma, 10 novembre 2022
Ministero dello sviluppo economico
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese firmato digitalmente
Associazione Bancaria Italiana
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Generale firmato digitalmente
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Responsabile dell’Area “Imprese e Istituzioni Finanziarie”
firmato digitalmente
ALLEGATI
1. Modello di Richiesta di Adesione all’Addendum alla Convenzione
2. Modello di Attestazione di disponibilità
3. Modello di Sintesi di Delibera
4. Modello di Mandato
5. Linee Guida
Allegato 1
Modello di Richiesta di Adesione all’Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento Green New Deal
[su carta intestata della banca che richiede l’adesione all’Addendum alla Convenzione]
Spettabile
Ministero dello sviluppo economico (di seguito, “Ministero”) Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
Xxxxx Xxxxxxx 000
00000 - Xxxx
Att. Direttore generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxx.xx@xxx.xxxx.xxx.xx
Spettabile
Associazione Bancaria Italiana (di seguito, “ABI”) Xxxxxx xxx Xxxx, x. 00
00000 - Xxxx
Att. Segreteria Generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxx@xxx.xxx.xx
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”) Xxx Xxxxx x. 0
00000 - Xxxx
Att. Istituzioni Finanziarie - Strumenti Finanziari Agevolati
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxxx@xxx.xxx.xx
(via PEC)
Oggetto: Lettera di Adesione all’Addendum alla Convenzione (come infra definita)
Premesso che:
A. in data 17 febbraio 2016 è stata stipulata, tra il Ministero, l’ABI e la CDP, una convenzione (la “Convenzione”) per la regolamentazione, tra l’altro, dei rapporti inerenti la gestione di finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, concessi in relazione (i) all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; (ii) al decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico;
B. in data [●], ai sensi dell’articolo 22 (Adesione alla Convenzione) della Convenzione, [nome della banca aderente] ha aderito alla Convenzione divenendone parte e assumendo il ruolo di Banca Finanziatrice;
C. in data [●] 2022 è stato stipulato, tra il Ministero, l’ABI e la CDP, un addendum alla Convenzione (l’“Addendum alla Convenzione”) per regolare le reciproche attività e quanto non previsto dalla Convenzione, in osservanza di quanto stabilito dalla Legge 160/2019, dal Provvedimento Green New Deal e dalla Normativa di Riferimento (tali termini come definiti nell’Addendum alla Convenzione); i riferimenti contenuti nella presente alla “Convenzione” devono intendersi riferiti alla stessa così come modificata e/o integrata dall’Addendum alla Convenzione;
D. l’Addendum alla Convenzione è aperto all’adesione di soggetti che risultino già Banche Finanziatrici, ai sensi della Convenzione e che presentino richiesta di adesione all’Addendum alla Convenzione, in conformità a quanto previsto all’articolo 12 (Adesione all’Addendum alla Convenzione) dell’Addendum alla Convenzione medesimo e aventi le caratteristiche di cui alla Normativa di Riferimento (come definita nell’Addendum alla
Convenzione) e all’Addendum alla Convenzione, al fine di assumere il ruolo di Banche Finanziatrici con riferimento all’operatività ivi prevista;
E. [nome della banca aderente] intende aderire all’Addendum alla Convenzione per divenirne parte e assumere il ruolo di Banca Finanziatrice;
tutto ciò premesso, con il presente atto [banca aderente]:
1) dichiara:
a. di essere un istituto di credito abilitato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;
b. di non trovarsi in stato di insolvenza o di crisi né di essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, di insolvenza, di risoluzione o liquidatoria alla stessa applicabile;
c. di aver ricevuto copia dell’Addendum alla Convenzione (ivi inclusi i relativi allegati) e della Convenzione, di averne esaminato attentamente il contenuto e di conoscerla e condividerla pienamente e integralmente;
d. di conoscere la normativa richiamata nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione e la normativa comunque applicabile in relazione agli stessi e allo strumento ivi disciplinato; e
e. di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il presente atto di adesione all’Addendum alla Convenzione e per legittimamente adempiere le obbligazioni previste nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione in virtù e in conformità della medesima e della normativa a questa applicabile;
2) aderisce, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 12 (Adesione all’Addendum alla Convenzione) dell’Addendum alla Convenzione, all’Addendum alla Convenzione stesso e si impegna a rispettare quanto ivi contenuto assumendo tutti gli obblighi ivi previsti a carico della Banca Finanziatrice;
3) ai sensi dell’articolo 21 (Comunicazioni ed elezione di domicilio) dell’Addendum alla Convenzione, indica per qualsiasi comunicazione relativa all’Addendum alla Convenzione, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[nome banca] [indirizzo] [Cap - Città] Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•];
4) elegge, a tutti gli effetti, il proprio domicilio in relazione all’Addendum alla Convenzione presso l’indirizzo indicato al precedente punto 3);
5) accetta espressamente quanto previsto all’articolo 15 ((Legge Applicabile – Foro Competente) dell’Addendum alla Convenzione nonché quanto previsto all’articolo 16 (Garanzia dello Stato) dell’Addendum alla Convenzione;
6) prende atto che il venir meno dei requisiti previsti dalla Normativa di Riferimento, dalla Convenzione e/o dall’Addendum alla Convenzione e/o la mancata sottoscrizione del Mandato (come definito rispettivamente nell’Addendum alla Convenzione e nella Convenzione) nei termini previsti dall’Addendum alla Convenzione comporterà il venir meno dell’adesione di [nome della banca] all’Addendum alla Convenzione;
7) indica i seguenti nominativi aziendali di riferimento:
Nome e Cognome: Tel: Email: Nome e Cognome: Tel:
Email:
[Banca Aderente]
8) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, [Banca aderente] dichiara altresì di approvare specificamente (a) le seguenti clausole della Convenzione, così come integrate e/o modificate e/o superate dall’Addendum alla Convenzione: Articolo 3 (Impegni della Banca Finanziatrice), Articolo 4 (Impegni della CDP), Articolo 5 (Impegni del Soggetto Gestore), Articolo 6(Impegni del Ministero), Articolo 8 (Mandato), Articolo 9 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), Articolo 10 (Tasso del Finanziamento), Articolo 11
(Xxxxx, spese e commissioni del Finanziamento), Articolo 12 (Provvista dei fondi per l’erogazione del Finanziamento) Articolo 13 (Erogazione del Finanziamento), Articolo 14 (Rientro del Finanziamento), Articolo 15 (Estinzione anticipata del Finanziamento), Articolo 15 (Revoca delle Agevolazioni), Articolo 18 (Diligenza), Articolo 19 (Azioni di recupero del Finanziamento), Articolo 22 (Adesione alla Convenzione), Articolo 23 (Clausola compromissoria), Articolo 24 (Durata); e (b) le seguenti clausole dell’Addendum alla Convenzione: Articolo 1 (Premesse e allegati); Articolo 2 (Oggetto dell’Addendum alla Convenzione), Articolo 3 (Ulteriori impegni della Banca Finanziatrice), Articolo 4 (Ulteriori impegni della CDP), Articolo 5 (Ulteriori impegni del Soggetto Gestore), Articolo 6 (Ulteriori impegni del Ministero), Articolo 7 (Mandato), Articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), Articolo 9 (Tasso del Finanziamento), Articolo 10 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento), Articolo 11 (Revoca delle Agevolazioni); Articolo 12 (Adesione all’Addendum alla Convenzione), Articolo 13 (Erogazione del Finanziamento), Articolo 14 (Azioni di recupero del Finanziamento), Articolo 15 (Legge Applicabile – Foro Competente), Articolo 16 (Garanzia dello Stato), Articolo 19 (Altri impegni).
[Banca Aderente]
Allegato 2
Modello di Attestazione di disponibilità della Banca Finanziatrice
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]
[IN CASO DI PROGETTI COMPLESSI, LADDOVE SIA COSTITUITO UN POOL DI BANCHE SENZA RILEVANZA ESTERNA, L’ATTESTAZIONE DEVE ESSERE RESA DALLA BANCA FINANZIATRICE CHE SVOLGE IL RUOLO DI CAPOFILA NELL’AMBITO DEL POOL]
Spett.le
[SOGGETTO GESTORE (di seguito, il “Soggetto Gestore”)] e
Spett.le
[INSERIRE DATI IMPRESA] (di seguito, l’“Impresa”) [e
Spett.le
[INSERIRE DATI SOGGETTO CAPOFILA (di seguito, il “Soggetto Capofila”)]] (se presente)
Attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario al soggetto che richiede la concessione di un finanziamento agevolato ai sensi della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 23 e articolo 30, comma 2, del Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2015 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, dell’articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del Decreto del 1° dicembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
PREMESSO CHE
1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP sottoscritta in data 17 febbraio 2016 (di seguito, la “Convenzione”), alla quale [nome della Banca Finanziatrice] ha aderito in data [data adesione] per la regolamentazione dei rapporti derivanti dai finanziamenti a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni ovvero nell’Addendum alla Convenzione (come di seguito definito), restando inteso che qualsiasi riferimento nella presente alla “Convenzione” deve intendersi riferito alla stessa così come modificata e/o integrata dall’Addendum alla Convenzione (come di seguito definito);
2. in data [data adesione] la [nome della Banca Finanziatrice] ha, altresì, aderito all’addendum alla Convenzione sottoscritto in data [data sottoscrizione dell’addendum] tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP (di seguito “Addendum alla Convenzione”), in relazione alla Legge 160/2019, al Provvedimento Green New Deal, al Decreto 23 agosto 2022 e dagli ulteriori eventuali Decreti Direttoriali che saranno adottati in attuazione del Provvedimento Green New Deal (tali termini come definiti nell’Addendum alla Convenzione);
3. l’Impresa, qui di seguito identificata, intende presentare domanda di ammissione alle agevolazioni per il Progetto sotto descritto:
- [ ] (di seguito, il “Progetto”);
- Legge Agevolativa: l’articolo 23, comma 2 del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- Impresa: [ ]
- Codice fiscale: [ ]
- Sede legale:
- Comune: [ ]
- Provincia: [ ]
- Indirizzo e CAP: [ ]
- PEC: [ ]
- Costo del Progetto: non superiore a euro [ ] [(riportare il costo del Progetto come indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Green New Deal)];
- Durata del Progetto: [ ] [(riportare la durata del Progetto, come indicata nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Green New Deal)].
Tutto ciò premesso, si comunica che la valutazione creditizia dell’Impresa relativa al Progetto, per il quale l’Impresa richiede l’ammissione alle agevolazioni di cui alla Legge Agevolativa, evidenzia la disponibilità della [Banca Finanziatrice] a concedere un finanziamento a tasso di mercato (definito nella Convenzione “Finanziamento Bancario”) pari a euro [ ], nell’ambito di un finanziamento per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [ ] (definito nella Convenzione “Finanziamento”), di cui euro [ ] a valere su di un finanziamento della CDP a tasso agevolato (definito nella Convenzione “Finanziamento Agevolato”) a valere sulle risorse del FRI (come definito nell’Addendum alla Convenzione).
La Banca Finanziatrice si riserva la possibilità di procedere alla delibera di Finanziamento Bancario, a seguito della positiva valutazione del merito di credito dell’Impresa (definita nella Convenzione “Valutazione”) da effettuarsi sulla base di quanto previsto nella Convenzione, nell’Addendum alla Convenzione e nella Normativa di Riferimento, nonché nel mandato (definito nella Convenzione “Mandato”) [sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data [ ] (riportare la data di sottoscrizione del Mandato relativo allo specifico Addendum alla Convenzione)] / [in corso di sottoscrizione dalla scrivente banca con la CDP (da prevedersi in caso in cui il Mandato relativo al presente Addendum alla Convenzione sia in corso di sottoscrizione)].
[Banca Finanziatrice]
Allegato 3
Modello di Sintesi di Delibera
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]
[IN CASO DI PROGETTI COMPLESSI, LADDOVE SIA COSTITUITO UN POOL DI BANCHE SENZA RILEVANZA ESTERNA, L’ATTESTAZIONE DEVE ESSERE RESA DALLA BANCA FINANZIATRICE CHE SVOLGE IL RUOLO DI CAPOFILA NELL’AMBITO DEL POOL]
Spett.le
[SOGGETTO GESTORE (di seguito, il “Soggetto Gestore”)]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”) [invio da effettuare tramite il Portale FRI Online]
Spett.le
[INSERIRE DATI IMPRESA] (di seguito, l’“Impresa”)
[Spett.le
[INSERIRE DATI SOGGETTO CAPOFILA (di seguito, il “Soggetto Capofila”)]] (se presente)
Comunicazione di esito di delibera del finanziamento bancario ai sensi della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 23 e articolo 30, comma 2, del Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2015 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, dell’articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del Decreto del 1° dicembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
PREMESSO CHE
1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP sottoscritta in data 17 febbraio 2016 (di seguito, la “Convenzione”), alla quale [nome della Banca Finanziatrice] ha aderito in data [data adesione], per la regolamentazione dei rapporti derivanti dai finanziamenti a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni e/o nell’Addendum alla Convenzione (come di seguito definito), restando inteso che qualsiasi riferimento nella presente alla “Convenzione” deve intendersi riferito alla stessa così come modificata e/o integrata dall’Addendum alla Convenzione (come di seguito definito);
2. in data [data adesione] la [nome della Banca Finanziatrice] ha altresì aderito all’addendum alla Convenzione sottoscritto in data [•] tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria e la CDP (di seguito “Addendum alla Convenzione”), in relazione alla Legge 160/2019, al Provvedimento Green New Deal, al Decreto 23 agosto 2022, alla Normativa di Riferimento e agli ulteriori eventuali Decreti Direttoriali che saranno adottati in attuazione del Provvedimento Green New Deal (tali termini come definiti nell’Addendum alla Convenzione) ;
3. l’Impresa, qui di seguito identificata, ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni per il progetto sotto descritto:
- [ ]
(di seguito, il “Progetto”).
- Legge Agevolativa: l’articolo 23, comma 2 del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni;
- Impresa: [ ]
- Codice fiscale: [ ]
- Sede legale:
- Comune: [ ]
- Prov.: [ ]
- Indirizzo e CAP: [ ]
- PEC: [ ];
- Costo del Progetto: non superiore a euro [ ] (riportare il costo del Progetto come indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Green New Deal);
- Durata del Progetto: [ ] (riportare la durata del Progetto, come indicata nella domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Green New Deal).
4. In data [ ] la scrivente banca ha rilasciato l’attestazione di disponibilità della Banca Finanziatrice in relazione all’Impresa e al Progetto, ai sensi di quanto previsto nell’Addendum alla Convenzione e nella Normativa di Riferimento.
5. La valutazione del merito di credito dell’Impresa (definita nella Convenzione “Valutazione”) è stata effettuata sulla base di quanto previsto nella Convenzione, nell’Addendum alla Convenzione, nella Normativa di Riferimento, nonché nel mandato sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data [ ] (riportare la data di sottoscrizione del Mandato relativo all’Addendum alla Convenzione) (di seguito, il “Mandato”).
Tutto ciò premesso, si comunica che, in relazione al sopra indicato Progetto:
a) nell’ambito della Valutazione, svolta anche nell’interesse della CDP in virtù del Mandato, la sottoscritta Banca Finanziatrice ha positivamente accertato il merito creditizio dell’Impresa al fine della concedibilità di un finanziamento, della durata sotto indicata, per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [ ] (definito nella Convenzione “Finanziamento”), di cui (i) euro [ ] a valere su di un finanziamento da erogarsi da parte della Banca Finanziatrice a tasso di mercato (definito nella Convenzione “Finanziamento Bancario”) ed (ii) euro [ ] a valere su di un finanziamento da erogarsi da parte della CDP a tasso agevolato (definito nella Convenzione “Finanziamento Agevolato”) a valere sulle risorse del FRI (come definito nella Convenzione) subordinatamente alla adozione della relativa delibera da parte della CDP;
b) successivamente al positivo esito della Valutazione, in data [ ] la sottoscritta Banca Finanziatrice ha deliberato a favore dell’Impresa la concessione del Finanziamento Bancario di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo di euro [ ].
Il Finanziamento (rappresentato dalla somma del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato sopra indicati), oggetto di positiva Valutazione e destinato alla realizzazione del Progetto suindicato, presenta, tra le altre, le seguenti caratteristiche:
- durata massima di [•] anni, di xxx xxxxxxx [•] di preammortamento;
Il preammortamento massimo indicato non ricomprende l’eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30/6 o 31/12). L’eventuale preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al preammortamento, nel limite della durata massima del finanziamento sopra indicata.
- garanzie: [ ]
[
]. (indicare il dettaglio analitico delle garanzie da acquisire e dei soggetti che le concedono)
[In ordine alle garanzie sopra indicate, la sottoscritta Banca Finanziatrice dichiara che le stesse, sulla base della documentazione agli atti e delle istruttorie tecniche effettuate, risultavano individuate e acquisibili alla data della delibera, che dalla data della delibera non sono intercorse circostanze che rendano necessario o opportuno modificare le garanzie sopra indicate, fermo restando l’impegno della sottoscritta Banca Finanziatrice ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione e dal Mandato.]
La suddetta delibera ha validità fino al [data di fine validità]. Resta inteso che qualora la sottoscritta Banca Finanziatrice venga a conoscenza di eventi che alterino il merito di credito dell’Impresa oggetto della Valutazione, il Finanziamento potrà essere oggetto di una nuova Valutazione, sempre in conformità a quanto previsto nella Convenzione, nell’Addendum alla Convenzione e nel Mandato.
La stipula del contratto relativo al Finanziamento (definito nella Convenzione “Contratto di Finanziamento”) rimane subordinata, tra l’altro:
a) alla trasmissione, da parte del Soggetto Gestore, dell’Atto di Concessione;
b) al rispetto dei termini fissati dalla Normativa di Riferimento;
c) al positivo esito delle consuete verifiche legali.
[Banca Finanziatrice]
Allegato 4 Modello di Mandato
MANDATO PER IL PERFEZIONAMENTO, LA GESTIONE E L’EROGAZIONE DELLA QUOTA AGEVOLATA DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA
Legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, commi da 354 a 361, DELL’ARTICOLO 23 E DELL’ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL DECRETO-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dell’articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del Decreto del 1° dicembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Il presente atto è stipulato in Roma, in data _
TRA
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata da [•], domiciliato per la carica in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], [ruolo], a questo atto abilitato in forza di [•], (la “CDP” o il “Mandante”);
E
con sede in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], capitale sociale euro , interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di , facente parte del iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. , rappresentata dal sig./sig.ra , nato/a a il , domiciliato/a per la carica in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], [ruolo], a questo atto abilitato in forza di [procura speciale/autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del ], (il “Mandatario”).
Il Mandante e il Mandatario sono, in seguito, collettivamente indicati come le “Parti”.
PREMESSO CHE
A. in data 17 febbraio 2016 è stata stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico (il “Ministero”), l’Associazione Bancaria Italiana (l’“ABI”) e il Mandante, una convenzione (la “Convenzione”), aperta alle adesioni da parte delle Banche Finanziatrici (come di seguito definite) che ne facciano richiesta, per la regolamentazione, tra l’altro, dei rapporti inerenti la gestione dei Finanziamenti Agevolati (come di seguito definiti), a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, concessi in relazione alla Legge Agevolativa (come di seguito definita);
B. in data [•], il Mandatario ha aderito alla Convenzione divenendo parte contrattuale della stessa;
C. in data [•] 2022 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo alla Convenzione (l’“Addendum alla Convenzione”) tra il Ministero, l’ABI e la CDP, per regolare le reciproche attività e quanto non previsto dalla Convenzione, in osservanza di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal Provvedimento Green New Deal di cui al decreto del 1° dicembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella G.U.R.I. n. 26 del 1° febbraio 2022, e dal decreto direttoriale emanato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero in data 23 agosto 2022 e dalla Normativa di Riferimento (come definita nell’Addendum alla Convenzione); nel presente Mandato, i riferimenti alla “Convenzione” si intendono riferiti alla stessa così come modificata ed integrata dall’Addendum alla Convenzione;
D. in data [●], il Mandatario ha aderito all’Addendum alla Convenzione di cui al precedente punto C), divenendo parte contrattuale dello stesso;
E. la Convenzione prevede, tra l’altro, il conferimento da parte della CDP di un mandato con rappresentanza in favore del Mandatario, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa e dell’Addendum alla Convenzione, per lo svolgimento, da parte del Mandatario, tra l’altro, della Valutazione (come di seguito definita), di tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione di ciascun Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) e per l’acquisizione delle relative garanzie, nonché per l’esercizio delle eventuali azioni di recupero giudiziali e non, così come ivi e di seguito meglio indicato.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1 PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
1.1 Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.2 Definizioni e interpretazione
I seguenti termini dovranno essere interpretati con il significato ad essi di seguito attribuito:
“Atto di Concessione”: indica l’atto di concessione al Soggetto Beneficiario delle agevolazioni previste dal Provvedimento Green New Deal, adottato dal Ministero;
“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni previste dal Provvedimento Green New Deal e concesse al Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Atto di Concessione, adottato dal Ministero;
“Banca Finanziatrice”: è la banca appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui alla Normativa di Riferimento, alla Convenzione ed all’Addendum alla Convenzione, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento Green New Deal, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, adotta la Delibera, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella Convenzione, nell’Addendum alla Convenzione e nella Normativa di Riferimento;
“Centrale Rischi”: indica il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dal decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell’11 luglio 2012 n. 663 e dai regolamenti attuativi dello stesso.
"Codice della Crisi” o “CCII”: indica il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato;
“Contratto di Finanziamento”: è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona la concessione del Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, senza vincolo di solidarietà con la CDP, in conformità alle Linee Guida, alla Convenzione, all’Addendum alla Convenzione, al presente Mandato ed alla Normativa di Riferimento;
“Decreto 8 marzo 2013”: è il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella G.U.R.I. n. 113 del 16 maggio 2013, emanato ai sensi dell’articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;
“Decreto 26 aprile 2013”: è il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 130 del 5 giugno 2013, emanato ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;
“Decreti Direttoriali” indica il Decreto 23 agosto 2022 e gli ulteriori eventuali decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero adottati in esecuzione di quanto previsto nel Provvedimento Green New Deal;
“Decreto 23 agosto 2022” indica il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero emesso in data 23 agosto 2022, in esecuzione di quanto previsto nel Provvedimento Green New Deal;
“Decreto 23 febbraio 2015”: è il decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 111 del 15 maggio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;
“Xxxxxxx-xxxxx 00/0000”: è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;
“Delibera”: è la delibera della Banca Finanziatrice riferita esplicitamente al Progetto oggetto della domanda di agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all’esito positivo della Valutazione nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, dalla Convenzione e dall’Addendum alla Convenzione; la Delibera attesta la disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario, e contiene, tra l’altro, l’accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;
“Finanziamento”: è l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;
“Finanziamento Agevolato”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il Progetto oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI;
“Finanziamento Bancario”: è il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo non inferiore al 25% del Finanziamento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa di Riferimento, alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione, destinato alla copertura dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario;
“Fondo”: è il “Fondo per la crescita sostenibile”, di cui all’articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;
“FRI”: è il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, comma 354, della Legge;
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività;
“Legge”: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni e integrazioni;
"Legge 160/2019” indica i commi da 85 a 90 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
“Legge Agevolativa”: è l’articolo 23, comma 2, del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni;
“Legge Fallimentare”: indica il Regio Decreto n. 267/1942 come di volta in volta modificato e/o integrato (ivi incluso ai sensi del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118 così come modificato dalla relativa Legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147);
“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento allegate sub 5 all’Addendum alla Convenzione;
“Mandato”: è il presente atto, con il quale viene conferito mandato con rappresentanza dalla CDP alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento delle attività qui previste;
“Normativa di Riferimento”: indica la Legge Agevolativa, la Legge, la Legge 160/2019, il Decreto-legge 83/2012, il Decreto 8 marzo 2013, il Decreto 26 aprile 2013, il Decreto 23 febbraio 2015, il Provvedimento Green New Deal e i Decreti Direttoriali;
“Portale FRI Online”: indica il sistema applicativo web messo a disposizione dal Mandante al Mandatario per lo scambio delle informazioni rilevanti relative alla gestione del Finanziamento Agevolato;
“Procedimenti”: indica, congiuntamente, le Procedure Concorsuali e le Procedure di Recupero;
“Procedure Concorsuali”: indica qualsivoglia procedura liquidatoria, di crisi e/o di insolvenza, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e per quanto applicabili: (a) la liquidazione volontaria; (b) la procedura di liquidazione ex articolo 57, comma 6 bis del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza); (c) la liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del Codice della Crisi e gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice della Crisi quali: il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) ex articoli 84 e ss. del Codice della Crisi, i piani di risanamento attestati ex art. 56 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII, la convenzione di moratoria ex art. 62 CCII ed il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ex art. 64-bis CCII, nonché ogni istanza finalizzata all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione e/o all’ottenimento di una misura cautelare o protettiva ai sensi del Codice della Crisi; (d) la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ed il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex artt. 12 ss. CCII; (e) i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi; (f) l’istanza o l’esecuzione di una o più segnalazioni per la anticipata emersione della crisi da parte dei soggetti legittimati; (g) la liquidazione coatta amministrativa; (h) l’amministrazione straordinaria ai sensi del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270; (i) l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, conv. L. 18 febbraio 2004 n. 39; (l) le procedure previste dalle disposizioni previgenti rispetto al Codice della Crisi (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le procedure di insolvenza e di risoluzione della crisi di cui alla Legge Fallimentare, le procedure di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed i procedimenti di cui al D.L. 118 del 24 agosto 2021 (come convertito dalla L. 147 del 21 ottobre 2021)); e (m) ogni procedura di insolvenza o di risanamento, anche prevista da un ordinamento straniero, per quanto applicabile;
“Procedure di Recupero”: indica ogni procedimento giudiziale o procedura (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i procedimenti di cognizione, di esecuzione, cautelari ovvero qualsiasi altra attività anche stragiudiziale) volti a recuperare il credito riveniente dal Finanziamento o comunque inerente allo stesso;
“Progetto”: il piano di impresa riferito alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione ai sensi della Normativa di Riferimento;
“SAL”: è lo stato d’avanzamento dei lavori del Progetto oggetto della domanda di agevolazione;
“Sanzione”: indica il caso in cui: (i) una qualsiasi delle dichiarazioni rese ai sensi dell’Articolo 9.1, lettere da (f) ad (h), e dell’Articolo 16 (Codice etico, modello 231 di CDP e policy di gruppo anti-corruzione di CDP) del presente Mandato si riveli non veritiera; (ii) il Mandatario sia inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi di cui all’Articolo
11.3 (Decreto legislativo n. 231/01) del presente Xxxxxxx; (iii) nei confronti del Mandatario vi sia una condanna passata in giudicato ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, o sia applicata una misura cautelare, anche di tipo interdittivo prevista dal decreto legislativo n. 231/01 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi, una “Sanzione”);
“Soggetto Beneficiario”: è l’impresa economicamente e finanziariamente sana che beneficia, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Green New Deal, delle agevolazioni concesse ai sensi del relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento, avente i requisiti di cui alla Normativa di Riferimento;
“Soggetto Capofila”: indica, nel caso di Progetti complessi realizzati congiuntamente da più imprese, il soggetto che presenta al Soggetto Gestore la domanda per l’accesso alle agevolazioni connesse al Fondo, operando secondo le modalità previste dal Provvedimento Green New Deal;
“Soggetto Gestore”: indica il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto 20 e 21 dicembre 2021 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021 al n. 16723 serie 1T), con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., incaricato dal Ministero per la gestione degli interventi agevolativi di cui al Provvedimento Green New Deal;
“Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata a cura delle competenti strutture di analisi creditizia della Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato) secondo i principi di sana
e prudente gestione e nel rispetto della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione, del presente Mandato e della Normativa di Riferimento, ferma restando la propria autonoma valutazione. Per i casi in cui, nel rispetto della Normativa di Riferimento, sia costituito un pool di finanziamento senza rilevanza esterna, la valutazione del merito di credito sarà effettuata dalla Banca Finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell’ambito del pool stesso.
I termini in lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel Mandato hanno lo stesso significato ad essi attribuito nella Convenzione, come modificata e integrata ai sensi dell’Addendum alla Convenzione ovvero nell’Addendum alla Convenzione.
Nel presente Xxxxxxx, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini in lettera maiuscola espressi nella forma singolare hanno il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
2 MANDATO
2.1 Conferimento del Mandato
Con il presente Mandato, il Mandante irrevocabilmente:
a) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula (anche in forma notarile) dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti Beneficiari, per la parte relativa al Finanziamento Agevolato;
b) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all’erogazione del Finanziamento Agevolato, (ii) alla gestione del Finanziamento Agevolato, (iii) all’acquisizione, alla modifica e all’estinzione delle relative garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado in misura direttamente proporzionale all’ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi ed essere, in ogni caso, tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera, nonché (iv) al compimento e sottoscrizione (anche in forma notarile) di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento Agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione, dal presente Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.2 (Attività del Mandatario), e le attività di recupero giudiziali e stragiudiziali del credito, nei limiti di quanto previsto dal Mandato, fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio per quanto previsto al successivo articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero);
c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento Agevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso e al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e del Mandato.
Il presente Xxxxxxx è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 5 (Onerosità del Mandato), e ancorché irrevocabile viene conferito nel solo interesse del Mandante; il Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.
2.2 Rappresentanza
2.3 Durata del Mandato
Il Mandato è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al compimento di tutte le attività relative ai Contratti di Finanziamento per le quali il Mandato viene conferito.
Le Parti concordano che, in caso di sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla Convenzione o dall’Addendum alla Convenzione che dovessero rendere necessaria la prosecuzione dell’operatività della Convenzione e dell’Addendum alla Convenzione, il Mandante avrà facoltà di prorogare corrispondentemente la durata del Mandato dandone comunicazione scritta al Mandatario che, sin d’ora, accetta tale proroga.
2.4 Modifica del Mandato
I termini e le condizioni del Mandato potranno essere modificati soltanto con atto avente forma scritta e sottoscritto dalle Parti, ai sensi di disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2.5 Responsabilità del Mandatario
Tutte le attività oggetto del Mandato saranno svolte dal Mandatario con pienezza di poteri, con applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per lo svolgimento delle proprie attività.
2.6 Ambito di applicazione del Mandato
Le disposizioni del Mandato si applicano a tutti i Contratti di Finanziamento (e connessi Finanziamenti Agevolati), perfezionati dal Mandatario, ai sensi e per gli effetti della Convenzione e dell’Addendum alla Convenzione.
2.7 Sostituzione del Mandatario
Il Mandatario potrà essere sostituito su richiesta del Mandante qualora:
a) sia inadempiente agli obblighi da esso assunti ai sensi del presente Mandato e/o della Convenzione e/o dell’Addendum alla Convenzione; o
b) le dichiarazioni da esso rilasciate nel presente Mandato siano o si rivelino non complete, non veritiere, non accurate o non corrette.
In caso di sostituzione del Mandatario, quest’ultimo rimane obbligato a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne il Mandante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio sostenuto da o richiesto al Mandante a seguito del verificarsi di una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato.
Il Mandatario potrà, inoltre, essere sostituito previo consenso del Mandante alle seguenti condizioni e a seguito del compimento di tutti i seguenti atti, compatibilmente con le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal Ministero, direttamente o per il tramite del Soggetto Gestore:
a) della sostituzione sia stata data, da parte del Mandatario, una comunicazione per iscritto al Mandante e, dalla data di detta comunicazione, siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi;
b) il Mandatario abbia indicato al Mandante un sostituto in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della Normativa di Riferimento, della Convenzione e dell’Addendum alla Convenzione per il compimento delle attività di cui al Mandato;
c) il sostituto indicato dal Mandatario abbia concluso con il Mandante un contratto di mandato negli stessi termini previsti dal presente Xxxxxxx e abbia posto in essere tutti gli atti e i documenti necessari per sostituirsi al Mandatario, nei rapporti relativi a ciascun Finanziamento Agevolato, in relazione al quale il Mandatario, che deve essere sostituito (il “Mandatario Sostituendo”), svolgeva il proprio incarico e per quelli in cui è in corso la Valutazione ed abbia aderito alla Convenzione ed all’Addendum alla Convenzione secondo quanto ivi previsto;
d) il Mandatario Sostituendo abbia fornito al Mandante e al sostituto un rendiconto puntuale sull’attività svolta sino alla data in cui la sostituzione è effettiva,
3 ESECUZIONE DEL MANDATO
3.1 Esecuzione del Mandato
Il Mandatario potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento delle attività previste dal Mandato, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto nella Normativa di Riferimento, nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione, fermo restando che, in tal caso, il Mandatario continuerà ad essere direttamente responsabile per l'adempimento del Mandato e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.4 nei limiti ivi contemplati, risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, obbligandosi, sin d'ora, a mantenere indenne e manlevato il Mandante da qualsiasi perdita, danno o costo dallo stesso subito in dipendenza di tale delega.
Nell’esecuzione del Mandato, resta inteso che:
a) indipendentemente dalla propria qualità di mandatario, in relazione al Finanziamento Agevolato, il Mandatario potrà intrattenere ogni e qualsiasi tipo di relazione bancaria con il Mandante nonché con il Soggetto Beneficiario e con i terzi garanti a condizione che, qualora il Mandatario venisse a conoscenza – usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato - di situazioni di conflitto di interessi, rispetto all’incarico assunto con il Mandato (i) si astenga dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, (ii) informi entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx il Mandante di dette situazioni, e (iii) si attenga alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante;
b) il Mandatario si obbliga ad effettuare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le comunicazioni periodiche al Soggetto Beneficiario previste dalla normativa in materia di trasparenza bancaria nonché tutti gli altri adempimenti di informativa e segnalazione connessi o relativi alla gestione del Finanziamento; il Mandante provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti di informativa e segnalazione nei confronti degli organi di vigilanza, eventualmente posti a suo esclusivo carico ai sensi delle specifiche disposizioni normative in vigore nonché ad adempiere a tutti gli obblighi previsti ai sensi delle leggi di volta in volta vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali in relazione al Contratto di Finanziamento, e a tal fine il Mandatario si impegna a fornire entro 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx al Mandante tutte le informazioni dallo stesso richieste per ottemperare ai suddetti adempimenti;
c) il Mandatario si obbliga ad effettuare le attività funzionali per l’adempimento da parte del Mandante di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare:
- in via preliminare rispetto al Contratto di Finanziamento e, successivamente, in via preliminare rispetto a ciascuna erogazione, nonché in via continuativa con periodicità stabilita in funzione del profilo di rischio, il Mandatario acquisisce dal Soggetto Beneficiario i dati e i documenti identificativi e le ulteriori informazioni di cui al Modulo per l’Adeguata Verifica del Cliente (c.d. “MAV”);
- il Mandatario si accerta della completezza e correttezza dei dati e delle informazioni acquisite;
- entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del contratto o in xxx xxxxxxxxxxx xx perfezionamento di ciascuna erogazione, il Mandatario invia alla CDP i documenti acquisiti dal Soggetto Beneficiario tramite posta elettronica certificata. Il MAV può essere trasmesso secondo le seguenti modalità alternative: (i) come copia scansionata del MAV con firma autografa dell’esecutore firmatario, corredato da copia del documento di identità dello stesso; (ii) con firma digitale dell’esecutore firmatario;
- il Mandatario comunica al Mandante incongruenze o anomalie eventualmente riscontrate in riferimento al comportamento tenuto dal Soggetto Beneficiario, contestualmente alla trasmissione a CDP della documentazione richiesta;
- il Mandatario trasmette al Mandante entro il termine di 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel caso in cui ne faccia richiesta, le copie degli ulteriori documenti eventualmente necessari per l’adempimento da parte del Mandante degli obblighi di adeguata verifica del cliente.
Xxxxx restando gli obblighi di informazione di cui sopra, si precisa la necessità che il rinnovo delle attività di adeguata verifica da parte di ciascuna Banca Finanziatrice debba essere effettuato in tutti i casi in cui si venga a conoscenza di variazioni intervenute nelle informazioni rilevanti precedentemente acquisite in relazione al cliente, all’esecutore o al titolare effettivo, dell’esistenza di situazioni di rischio o, comunque, per qualunque motivo lo si ritenga opportuno;
d) il Mandatario si obbliga a svolgere, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica al riguardo da parte del Mandante, tutte le necessarie verifiche e adempimenti di compliance previsti dalla normativa applicabile in relazione al Contratto di Finanziamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi della normativa antiriciclaggio e della normativa in materia di privacy di volta in volta vigenti nonché in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
e) il Mandatario rinuncia sin d’ora ad eccepire in compensazione al Mandante ogni eventuale propria ragione di credito nei confronti del Mandante, salvo i casi espressamente previsti nel presente Mandato;
f) fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4 (Erogazione del Finanziamento Agevolato), circa la messa a disposizione da parte del Mandante dei fondi per le erogazioni, ai fini dell’articolo 1719 del Codice Civile, il Mandatario dichiara di essere munito di tutte le risorse umane, le attrezzature, i sistemi informatici e, in generale, di tutti i mezzi necessari e/o utili per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione, dal Mandato e da ciascun Contratto di Finanziamento;
3.2 Attività del Mandatario
Il Mandatario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a svolgere, anche in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato ed in aggiunta a quanto previsto nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione, tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento e in particolare a:
a) svolgere, a cura delle proprie competenti strutture di analisi creditizia e nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull’attività creditizia e degli standard internazionali, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica al riguardo da parte della CDP, ciascuna Valutazione in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche per conto e nell’interesse della CDP, avendo riguardo pertanto agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dell’accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun Finanziamento (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado e in misura direttamente proporzionale rispetto al relativo ammontare iniziale in linea capitale ed essere, in ogni caso, tali da consentire al Mandante di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite), nonché della sostenibilità economico-finanziaria del Progetto, in modo che sia giustificata l’erogazione di incentivi pubblici;
b) rilasciare al soggetto proponente, sulla base delle valutazioni adottate secondo i propri autonomi procedimenti istruttori interni, l’attestazione di disponibilità di cui all’articolo 3, comma 6, del Decreto 23 agosto 2022, redatta in conformità con il modello di cui all’allegato sub 2 all’Addendum alla Convenzione e sottoscritta con firma digitale;
c) trasmettere tempestivamente alla CDP copia della Sintesi di Delibera, adottata nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, dalla Convenzione e dall’Addendum alla Convenzione, utilizzando il modello di Sintesi di Delibera della Banca Finanziatrice allegato sub 3 all’Addendum alla Convenzione, subordinata alla concessione delle agevolazioni previste dal Provvedimento Green New Deal e richiamando gli elementi caratterizzanti del Progetto, nonché indicando esplicitamente le garanzie individuate e acquisibili;
d) verificare che la documentazione necessaria per l’adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e dall’Addendum alla Convenzione e per lo svolgimento delle attività oggetto del Mandato sia adeguatamente aggiornata fino alla stipula del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa di Riferimento e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla relativa Delibera (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado ed in misura direttamente proporzionale all’ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi e, in ogni caso, essere tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite), nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la valida, efficace ed opponibile stipula del Contratto di Finanziamento o inficiarne la validità, efficacia e/o opponibilità e/o impedire l’acquisizione delle eventuali garanzie previste nella relativa Delibera; la documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o diritti eventualmente oggetto di garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile, nonché il valore e la consistenza della garanzia;
- relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che attestino la proprietà dei beni da costituire eventualmente in garanzia in capo ai concedenti la garanzia, nonché l’eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera;
- atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla Delibera; e
- la ulteriore documentazione standard per la medesima tipologia di finanziamenti e/o richiesta ai sensi delle
policy interne della Banca Finanziatrice e/o dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari;
fermo restando che, (i) qualora dall’esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e del presente Mandato, il Mandatario ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e/o all’acquisizione delle relative garanzie, il Mandatario non procederà alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato al Mandante e al Soggetto Gestore per le valutazioni, integrazioni e autorizzazioni del caso;
e) effettuare, su richiesta del Soggetto Beneficiario, le valutazioni propedeutiche all’inserimento nel Contratto di Finanziamento della possibilità di richiedere l’erogazione della prima quota del Finanziamento a titolo di anticipazione, acquisendo le garanzie ritenute idonee ed efficaci e comunque nel rispetto di quanto previsto nell’Addendum alla Convenzione e nella Normativa di Riferimento;
f) provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, sia fino alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti e atti diretti ad acquisire le eventuali garanzie, sia successivamente, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, comunicando entro 7 Giorni Lavorativi l’esito degli aggiornamenti al Mandante e, se del caso, aggiornando la relativa Delibera; il Mandatario pertanto risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare al Mandante da invalidità, inefficacia od inopponibilità o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;
g) successivamente alla delibera della CDP relativa al Finanziamento Agevolato e alla ricezione dell’Atto di Concessione, predisporre e sottoscrivere con il Soggetto Beneficiario, secondo le Linee Guida e conformemente alle previsioni di cui alla Normativa di Riferimento, alla Convenzione ed all’Addendum alla Convenzione, anche in nome e per conto del Mandante con riferimento al Finanziamento Agevolato, e in ogni caso sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica o coinvolgimento al riguardo da parte del Mandante: (i) il Contratto di Finanziamento (che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato che il Finanziamento Bancario) da stipularsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per l’acquisizione delle eventuali garanzie, così come indicate nella Delibera, assicurando che dette garanzie assistano il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado ed in misura direttamente proporzionale all’ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi e, in ogni caso, siano tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite, verificandone la validità, efficacia ed opponibilità e verificando che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare e/o verificare che vengano eseguiti, tutti gli adempimenti successivi alla stipula di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento, l’opponibilità verso i terzi e/o l’escussione e/o il mantenimento delle garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e del Mandato. Eventuali deroghe alle Linee Guida dovranno essere preventivamente consentite da CDP;
h) successivamente alla delibera della CDP relativa al Finanziamento Agevolato e alla ricezione dell’Atto di Concessione, stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto Beneficiario, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione da parte del Soggetto Gestore dell’Atto di Concessione contenente le
informazioni di cui alla Convenzione, all’Addendum alla Convenzione ed alla Normativa di Riferimento, fatta salva la facoltà della Banca Finanziatrice o dell’impresa richiedente di richiedere al Soggetto Gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni. Nei casi previsti nella Normativa di Riferimento nonché nella normativa, anche dell’Unione Europea, applicabile in materia di aiuti di Stato, la Banca Finanziatrice si impegna a stipulare il Contratto di Finanziamento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Ministero, relativa all’esito positivo della notifica individuale e della successiva valutazione da parte della Commissione europea del decreto di concessione delle agevolazioni, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni. In presenza, nel rispetto di quanto previsto nella Normativa di Riferimento, di un pool di banche senza rilevanza esterna, il Contratto di Finanziamento dovrà essere sottoscritto dalla Banca Finanziatrice, che agisce in qualità di capofila nell’ambito del medesimo pool;
i) successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento, trasmettere al Mandante, entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla relativa data di stipula ovvero, se successiva, dalla data di rilascio da parte del notaio di copia autentica dello stesso (ma in ogni caso entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di stipula), il Contratto di Finanziamento (ove compatibile con la sottoscrizione in forma notarile, sottoscritto digitalmente) ovvero copia per immagine del medesimo contratto e, ove previste, delle relative garanzie, nonché di tutti i documenti/atti relativi a queste ultime accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta, con firma digitale, da un dipendente abilitato del Mandatario;
j) una volta ricevuta la comunicazione del Ministero, ovvero del Soggetto Gestore, attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest’ultimo ai sensi della Normativa di Riferimento, ai fini dell’erogabilità della quota di Finanziamento Agevolato e ottenuta la messa a disposizione dei fondi da parte del Mandante in conformità a quanto previsto dal presente Mandato, erogare, in nome e per conto del Mandante, al Soggetto Beneficiario le somme di cui al Finanziamento Agevolato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Soggetto Gestore, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione, dal Mandato e, in ogni caso, dalla Normativa di Riferimento;
k) comunicare entro 7 (sette) Giorni Lavorativi al Mandante l’avvenuto accreditamento al Soggetto Beneficiario delle somme a valere sul Finanziamento Agevolato, oppure i casi per i quali non è possibile procedere alle relative erogazioni;
l) predisporre e aggiornare, ad ogni erogazione, nonché in caso di revoca parziale disposta ai sensi della Normativa di Riferimento, il piano di ammortamento per ciascun Finanziamento Agevolato e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento; comunicare al Soggetto Beneficiario e al Mandante i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti dal Soggetto Beneficiario, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento, nonché accreditare al Mandante le somme a questo dovute ai sensi e secondo le modalità previste dal Mandato; rimane inteso che il Mandatario sarà responsabile di verificare che il rimborso del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario avvengano nel rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nella Convenzione, nell’Addendum alla Convenzione, nel Mandato, nel Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, nella Normativa di Riferimento;
m) accreditare al Mandante, su un conto corrente da esso indicato, con valuta pari a quella riconosciuta dal Soggetto Beneficiario nel Contratto di Finanziamento e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla valuta di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice, quanto dal Mandatario incassato a titolo di rimborso del Finanziamento Agevolato, di pagamento dei relativi interessi, nonché qualunque altra somma spettante al Mandante in dipendenza del Finanziamento Agevolato, comprese le agevolazioni derivanti dal Finanziamento Agevolato, in termini di differenziale di interessi, recuperate a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni ed eventuali indennizzi; nel caso di ritardato riversamento al Mandante delle somme su indicate, oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla valuta di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice, sarà applicata per ogni giorno successivo una penale calcolata, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso semestrale (decorrenza 1° gennaio e 1° luglio) pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all’emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre solare precedente;
b) la media aritmetica semplice dell’indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d’Italia nel semestre solare precedente, moltiplicato per il coefficiente 360/365;
n) comunicare entro 7 (sette) Giorni Lavorativi al Mandante, con le modalità di cui alla successiva lettera z), l'importo degli eventuali interessi moratori e comunque di ogni penale dovuta sulle somme non corrisposte dal Soggetto Beneficiario alle scadenze contrattualmente convenute;
o) comunicare entro 7 (sette) Giorni Lavorativi al Mandante ogni evento o variazione soggettiva o oggettiva, che possa pregiudicare il merito di credito e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario, ovvero ancora ogni evento o variazione delle garanzie a tutela del relativo Finanziamento di cui venga a conoscenza e, fino all’erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione e/o una nuova Delibera, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione al Mandante della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all’assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova
Delibera e (ii) trasmettere al Mandante, per le relative determinazioni di competenza, la nuova Valutazione, qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la nuova Delibera, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato sub 3 all’Addendum alla Convenzione, ovvero informare entro 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx il Mandante dell’eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione; successivamente all’erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa dell’ultima Valutazione effettuata e, nel caso, darne pronta informazione al Mandante. I medesimi obblighi di pronta assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova Delibera, nonché di successiva informativa nei confronti del Mandante, si applicano anche in caso di segnalazione da parte del Ministero e/o del Soggetto Gestore di circostanze ritenute suscettibili di incidere sul merito di credito. Resta inteso che, in pendenza del completamento di tale nuovo iter valutativo conseguente alle variazioni indicate, le erogazioni relative al Contratto di Finanziamento (ivi inclusi i versamenti della relativa provvista da parte di CDP in favore della Banca Finanziatrice) saranno sospese, fino all’esito positivo delle nuove determinazioni;
p) fornire al Mandante, dietro formale richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale il Mandatario ha svolto ciascuna Valutazione e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e del Mandato;
q) procedere a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Agevolato ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento (e delle eventuali garanzie) o per legge nel caso di revoca totale delle agevolazioni a norma dell’articolo 11 (Revoca delle agevolazioni) dell’Addendum alla Convenzione e nei limiti del Mandato, ferma restando in tal caso la facoltà della Banca Finanziatrice di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Bancario;
r) fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo q), esercitare, nei limiti della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e del Mandato ma in ogni caso sotto la propria esclusiva responsabilità e autonomia e senza alcun coinvolgimento del Mandante, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento nei casi previsti dalla Normativa di Riferimento e dal medesimo Contratto di Finanziamento, tenendo conto anche dell'interesse della CDP e usando la diligenza professionale richiesta ai sensi della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e del Mandato;
s) svolgere le attività previste nel Contratto di Finanziamento, nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione nel caso di revoca, totale o parziale, delle agevolazioni;
t) compiere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività di recupero del credito di cui all’articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero) del Mandato; definire accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati o strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito), anche tramite l’espressione di voto favorevole nell’ambito della procedura applicabile, nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria, previa autorizzazione scritta del Mandante ove prevista dall’articolo 14 (Azioni di recupero del Finanziamento) dell’Addendum alla Convenzione e dal successivo Articolo 8.5;
u) gestire le, ed eventualmente acconsentire alle, richieste di rinegoziazione del piano di ammortamento dei Finanziamenti presentate dai Soggetti Beneficiari ai sensi dell’articolo 52-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - in conformità a quanto previsto nel medesimo articolo - senza la preventiva autorizzazione del Mandante, fermo restando l’obbligo di preventiva comunicazione allo stesso, almeno 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima dell’avvenuta concessione della rinegoziazione, secondo quanto previsto all’articolo 14 dell’Addendum alla Convenzione e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al successivo Articolo 8.5;
v) sottoscrivere (anche in forma notarile) e compiere, anche in nome e per conto del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, tutti i contratti, gli atti e/o le formalità di volta in volta necessari al fine della acquisizione, modifica, mantenimento, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al Finanziamento Agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge, sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi;
w) sottoscrivere ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso al Finanziamento Agevolato e/o alle relative garanzie eipoteche;
x) trasmettere al Mandante, a richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l’ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
y) dare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi notizia al Mandante, dell’avvenuto esercizio del diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del, la risoluzione del e/o recesso dal, Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato volontario del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché, con le modalità di cui alla successiva lettera z), del mancato integrale e puntuale rimborso anche di una sola rata del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;
z) raccogliere, elaborare e inviare al Mandante, in via continuativa, anche attraverso l’alimentazione di tutte le sezioni del Portale FRI Online, o, in ogni caso, secondo le modalità indicate dal Mandante le informazioni relative alla Delibera, alla stipula del Contratto di Finanziamento, alle garanzie e all’erogazione del Finanziamento, e con particolare riferimento al Finanziamento Agevolato, in via continuativa e, comunque, almeno con cadenza semestrale tutti i dati aggiornati necessari per consentire il monitoraggio del Finanziamento e la verifica della/l corretta/o erogazione/rientro del Finanziamento Agevolato, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati inerenti:
a) gli incassi:
- la data di valuta del versamento effettuato dal Soggetto Beneficiario;
- l’importo del versamento;
- la causale e il dettaglio del versamento;
- l’imputazione contabile delle somme incassate;
b) i saldi contabili:
- il debito per interessi di preammortamento;
- il debito per capitale;
- il debito per interessi di ammortamento;
- il debito per interessi di xxxx;
- il debito per spese e commissioni;
- il debito per agevolazioni revocate, in termini di differenziale di interessi ai sensi della Normativa di Riferimento e del Contratto di Finanziamento;
- il debito per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), ovvero al corrispondente parametro sostitutivo, eventualmente maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, sulle agevolazioni revocate, ai sensi della Normativa di Riferimento e del Contratto di Finanziamento;
aa) informare entro 3 (tre) Giorni Lavorativi il Mandante di eventuali particolari situazioni relative al Progetto da agevolare, al Contratto di Finanziamento e al Soggetto Beneficiario che il Mandatario, secondo il proprio ragionevole giudizio, ritenga opportuno comunicare al Mandante, fermo restando che il Mandatario darà esecuzione ad eventuali ulteriori istruzioni del Mandante solo nell’ipotesi in cui siano state concordate per iscritto da entrambi;
bb) in tutti i casi in cui venga adottato un Atto di Revoca, compiere prontamente nei confronti del Soggetto Beneficiario tutte le azioni necessarie e/o opportune al fine di recuperare l’agevolazione e ogni altro importo dovuto dal Soggetto Beneficiario in relazione al Finanziamento Agevolato, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali indennizzi, determinandone l’entità secondo quanto stabilito dal relativo Contratto di Finanziamento e accreditando il relativo importo al Mandante, con le modalità previste alla precedente lettera m);
cc) nel caso di revoca delle agevolazioni imputabili ad uno dei Soggetti Beneficiari responsabili per l'esecuzione di un Progetto complesso, laddove il Ministero disponga il subentro dei restanti Soggetti Beneficiari ai fini della completa realizzazione del Progetto, effettuare le modifiche al Contratto di Finanziamento e/o ai relativi piani di ammortamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni di cui al presente paragrafo nella medesima forma con cui è stato stipulato il Contratto di Finanziamento originario, trasmettendo entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx alla CDP copia autentica o copia conforme all’originale dell’atto di adeguamento registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitato e, al Soggetto Gestore, copia del medesimo atto;
dd) comunicare entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi le variazioni apportate dal Soggetto Finanziatore alla classificazione creditizia dell’esposizione verso il Soggetto Beneficiario, con particolare riferimento al passaggio nelle categorie “inadempienza probabile” e “sofferenza” e agli eventuali rientri in bonis da tali categorie, nonché all’assegnazione o meno dell’attributo forborne; e
ee) mantenere, raccogliere, organizzare e trasmettere prontamente ed in tempo utile tutti i dati e le informazioni necessarie per consentire al Mandante di effettuare le segnalazioni alla Centrale Rischi e, in particolare, a comunicare eventuali mancati pagamenti di qualsiasi somma dovuta ai sensi del Finanziamento agevolato e, se disponibili, le eventuali ragioni, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dal verificarsi di tali eventi.
Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo 3.2 da svolgersi in nome e per conto del Mandante e di tutte quelle comunque necessarie per il corretto svolgimento del Mandato, il Mandante rilascerà, tempestivamente, una volta sottoscritto il presente Mandato, specifica procura redatta conformemente allo schema allegato sub “A” al Mandato.
4 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
4.1 Quota del Finanziamento Agevolato
Il Mandante e il Mandatario convengono che, in relazione al Finanziamento che verrà concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, la quota del Finanziamento Agevolato del Mandante dovrà essere conforme alle disposizioni della Normativa di Riferimento, e dovrà aggiungersi alla quota del Finanziamento Bancario concesso
direttamente dal Mandatario in qualità di Banca Finanziatrice, anche in pool con altre banche, nei casi in cui le stesse abbiano costituito un pool senza rilevanza esterna, nel rispetto della Normativa di Riferimento.
4.2 Richiesta dei fondi e versamento
Il Mandatario, una volta ricevuta la comunicazione del Soggetto Gestore attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest’ultimo effettuate ai sensi della Normativa di Riferimento, della Convenzione e dell’Addendum alla Convenzione, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre.
E’ fatta salva la possibilità del Mandatario di richiedere al Mandante, sulla base del positivo riscontro del Soggetto Gestore in merito alle verifiche previste dalla Normativa di Riferimento, la messa a disposizione dei fondi relativi al Finanziamento Agevolato, ai fini dell’erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del Finanziamento, laddove prevista nel Contratto di Finanziamento ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto nell’Addendum alla Convenzione e nella Normativa di Riferimento. Resta inteso che, al riguardo, il Mandatario si impegna ad acquisire il quadro di garanzie ritenuto idoneo (e, in ogni caso, tale da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite), nel rispetto di quanto previsto dall’Addendum alla Convenzione.
In ciascuno dei giorni di cui al primo paragrafo del presente Articolo 4.2 verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione.
Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso, entro il terzo Giorno Lavorativo antecedente la relativa data di erogazione, dell’esistenza nel FRI delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l’erogazione, provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l’importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione.
4.3 Assenza di solidarietà
4.4 Manleva
5 ONEROSITÀ DEL MANDATO
Fermo restando quanto previsto al seguente articolo 8.7 circa le spese relative alla gestione del recupero del credito, le Parti concordano espressamente che l’assunzione da parte del Mandatario dell’incarico previsto dal Mandato e lo svolgimento delle relative prestazioni sono a titolo oneroso in quanto adempimenti necessari a consentire la partecipazione del Mandatario alle attività relative ai Finanziamenti e alle connesse remunerazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 11 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento) della Convenzione. Resta inteso che il Mandatario rinuncia ora per allora ad ogni pretesa di pagamento nei confronti del Mandante anche in caso di mancato pagamento di detti oneri, spese e commissioni da parte del Soggetto Beneficiario.
6 TRATTAMENTO FISCALE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Il Finanziamento Agevolato, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta,
nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.".
7 VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA DELIBERA
7.1 Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario, modifiche di garanzia del Finanziamento, modifiche del Progetto oggetto del Finanziamento
Qualora, prima della stipula di un Contratto di Finanziamento:
a) il Mandatario, in considerazione di intervenute variazioni dei Progetti, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del relativo Finanziamento e/o di modifiche nel Progetto oggetto del Finanziamento e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione e assumere una nuova Delibera, eventualmente anche di carattere solo confirmatorio di quella precedentemente adottata, e/o
b) il Soggetto Gestore informi in tempo utile il Mandatario che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni dei Progetti, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nel Progetto oggetto del Finanziamento e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni e, eventualmente, acquisire una nuova Valutazione,
il Mandatario sospenderà la stipula del relativo Contratto di Xxxxxxxxxxxxx e ne darà pronta informazione al Mandante e, nel caso previsto alla precedente lettera a), al Soggetto Gestore.
A seguito di una nuova Valutazione con esito positivo e di una nuova Delibera, il Mandatario provvederà a farla pervenire al Soggetto Gestore e al Mandante, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato sub 3 all’Addendum alla Convenzione. Il Mandante, subordinatamente al ricevimento del nulla osta del Ministero di cui all’articolo 6, lettera g), dell’Addendum alla Convenzione nonché all’adozione della nuova Delibera della Banca Finanziatrice, se del caso, provvederà ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente, entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi.
Qualora, successivamente alla stipula di un Contratto di Finanziamento:
a) il Mandatario, in considerazione di intervenute variazioni dei Progetti, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del relativo Finanziamento e/o di modifiche nel Progetto oggetto del Finanziamento e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione e, se del caso, assumere una nuova Delibera, eventualmente anche di carattere solo confirmatorio di quella precedentemente adottata, e/o
b) il Soggetto Gestore informi in tempo utile il Mandatario che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni dei Progetti, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nel Progetto oggetto del Finanziamento e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova Valutazione,
il Mandatario ne darà pronta informazione al Mandante e, nel caso previsto alla precedente lettera a), al Soggetto Gestore. In conseguenza di ciò e fatti salvi i casi di revoca delle agevolazioni, la Banca Finanziatrice effettuerà una nuova Valutazione che, qualora abbia esito positivo, sarà dalla stessa trasmessa al Soggetto Gestore e al Mandante (sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato sub 3 all’Addendum alla Convenzione), congiuntamente all’eventuale nuova Delibera che la Banca Finanziatrice avrà ritenuto necessario adottare. Il Mandante, subordinatamente al ricevimento del nulla osta del Ministero di cui all’articolo 6, lettera g), dell’Addendum alla Convenzione nonché all’adozione della nuova delibera della Banca Finanziatrice, provvederà, se del caso, ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi, e il Mandatario, se necessario, provvederà prontamente al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento. Resta inteso che, in pendenza di un nuovo iter valutativo conseguente alle variazioni sopra indicate, le erogazioni delle Agevolazioni e del Finanziamento saranno sospese.
Sarà cura del Mandatario trasmettere prontamente al Mandante e al Soggetto Gestore copia del suddetto adeguamento, nelle forme previste al precedente articolo 3.2, lettera i).
8 ESERCIZIO DELLE AZIONI DI RECUPERO
8.1 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.5, in caso di mancato pagamento delle somme a qualunque titolo dovute dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento, anche a seguito di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione o recesso, il Mandatario eserciterà tempestivamente, in via autonoma anche in nome e per conto del Mandante in relazione ai crediti derivanti dal Finanziamento Agevolato e secondo i criteri di
cui al presente articolo 8, ogni azione giudiziale e stragiudiziale necessaria e/o opportuna per il recupero del credito, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’escussione delle garanzie personali e/o reali costituite a tutela del credito oggetto del recupero. In ogni caso, il Mandatario comunicherà preventivamente al Mandante le attività di recupero che si intendono intraprendere:
(i) allorché almeno 2 (due) rate di un Finanziamento risultino, anche solo parzialmente, insolute e ogni attività di sollecito e pre-contenzioso attivata sia risultata infruttuosa, ovvero
(ii) in ogni caso, laddove l'avvio dei Procedimenti (o l'intervento negli stessi) risulti comunque necessario per il recupero dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento.
8.2 Il Mandatario svolgerà le attività di propria competenza in linea con le direttive e le prassi operative utilizzate per le attività svolte per conto proprio, oltre che secondo criteri di diligenza professionale ai sensi del successivo articolo 14 (Accettazione del Mandato).
8.3 Il Mandatario, con riferimento allo svolgimento delle azioni di recupero, dichiara che agirà secondo i medesimi criteri di diligenza professionale di cui sopra e comunque secondo buona fede e correttezza e che qualora il Mandatario venisse a conoscenza - usando la diligenza richiesta ai sensi del presente Mandato - di situazioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico assunto ai sensi del presente Xxxxxxx (i) si asterrà dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento (e alle eventuali garanzie), (ii) informerà entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx il Mandante di dette situazioni, (iii) si atterrà alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante, purché previamente concordate con il Mandatario.
8.4 Il Mandatario potrà avvalersi, per le attività di recupero in sede giudiziale, di professionisti scelti dal Mandatario stesso tra quelli di sua fiducia cui normalmente si affida o si affiderebbe per lo svolgimento delle medesime attività su crediti propri. Esclusivamente nei casi di cui al presente capoverso, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 3.1 (Esecuzione del Mandato), il Mandatario risponderà dell’operato dei professionisti incaricati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1717, commi 2 e 3, del Codice Civile. Le Parti concordano che in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli in cui il Mandatario si sia avvalso di terzi per lo svolgimento di attività di recupero in sede stragiudiziale, il Mandatario risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo
3.1 (Esecuzione del Mandato).
8.5 In relazione a quanto previsto alla lettera t) dell’articolo 3.2 (Attività del Mandatario) che precede, e fermo restando quanto previsto alla lettera u) dell’articolo 3.2 (Attività del Mandatario) che precede, il Mandatario potrà concludere, in nome e per conto del Mandante, accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti concordati o strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito), anche tramite l’espressione di voto favorevole nell’ambito della procedura applicabile, nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria, solo se preventivamente autorizzati dal Mandante (fatto salvo ove di seguito diversamente previsto in via espressa), e in ogni caso in conformità con la Normativa di Riferimento. Resta inteso che, ai fini della suddetta autorizzazione, la Banca Finanziatrice: (i) trasmetterà al Mandante, con un preavviso di almeno 120 giorni per gli accordi o strumenti non oggetto di omologazione giudiziale e di almeno 60 giorni per gli accordi o strumenti oggetto di omologazione giudiziale (salvo che tale tempistica non sia in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente o con provvedimenti dell’autorità giudiziaria): (1) la descrizione dei principali elementi costitutivi del Finanziamento cui l’accordo o strumento si riferisce; (2) l’entità dell’esposizione della CDP a valere sul relativo Finanziamento agevolato; (3) la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali intraprese per il recupero del credito, ivi inclusa l’escussione delle garanzie reali e personali costituite a tutela del credito; (4) l’importo riconosciuto a seguito dell’eventuale perfezionamento dell’accordo o strumento; (5) l’attestazione della congruità dell’accordo in relazione alla maggiore possibilità di recupero del credito rispetto ai recuperi attesi dall’esperimento delle azioni esecutive e dall’escussione delle garanzie reali o personali, ove presenti ovvero rispetto alla liquidazione giudiziale (ovvero, per i soli accordi meramente dilatori, le motivazioni a supporto dell’opportunità della proposta), anche sulla base delle eventuali attestazioni rese dall’esperto indipendente con riferimento agli accordi oggetto di omologazione giudiziale; e (6) l’ammontare della somma non oggetto di recupero in base all’accordo e qualsiasi ulteriore informazione richiesta al riguardo da CDP; (ii) potrà sottoporre al Mandante solo ed esclusivamente accordi transattivi o strumenti similari coerenti con quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, e (iii) comunicherà al Mandante, le garanzie personali o reali costituite a tutela del credito già escusse, ove presenti e utilmente escutibili, e ogni utile azione giudiziale e stragiudiziale sul patrimonio del debitore esperita, anche in caso di mancata integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui al presente paragrafo. Parimenti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Mandante eventuali cessioni del credito riveniente dal Finanziamento. Xxxxx gli obblighi di informativa sopra previsti, nessuna autorizzazione del Mandante sarà necessaria (i) per l’adesione a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione, degli interessi ai sensi di legge (fermo restando il rispetto degli eventuali limiti e condizioni stabiliti dalla disciplina caso per caso applicabile); o (ii) per l’accettazione di proposte di rientro dilazionato dell’insoluto, con pagamento in relazione all’insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti, purché l’accordo abbia durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi e tali dilazioni non siano in contrasto con la Normativa di Riferimento.
8.6 Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’Addendum alla Convenzione e del presente Mandato in caso di adozione di un Atto di Revoca avente ad oggetto la revoca totale delle agevolazioni, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento verrà esercitata dal Mandatario, anche in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, nei casi previsti dal Contratto di Finanziamento e delle disposizioni di legge applicabili e, fatti salvi i casi in cui tali eventi costituiscano automatica conseguenza di norme di legge, nell'interesse proprio e
del Mandante, secondo la propria valutazione svolta usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato.
8.7 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 14 (Azioni di recupero del Finanziamento) dell’Addendum alla Convenzione in materia di spese relative all’attività di recupero in sede giudiziale, si precisa che nei limiti in cui il Mandatario conferisca incarichi, secondo quanto previsto al precedente articolo 8.4, a professionisti che acconsentano ad applicare compensi determinati sulla base dei valori medi di liquidazione ridotti nella misura massima prevista, secondo quanto indicato nel Decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 (con la precisazione che per le attività di insinuazione allo stato passivo verrà applicata la tabella “Procedimenti per dichiarazione di fallimento” del predetto decreto), o sulla base di onorari in linea con i minimi tariffari, altrimenti applicabili, le relative spese si intendono sin d’ora preventivamente concordate senza necessità di un’ulteriore conferma; in tutti gli altri casi, resta ferma la necessità di un preventivo accordo sulle spese. Il Mandante e il Mandatario concorreranno pro quota, in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento, alle spese dell’azione esperita per il recupero. Il Mandante rimborserà semestralmente al Mandatario, alle date del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), le spese di propria competenza relative all’attività di recupero in sede giudiziale, a fronte di presentazione di idonea documentazione.
8.8 Nessuna azione di recupero, avviata dal Mandatario a tutela del credito del Mandante derivante dal Contratto di Finanziamento, dovrà essere abbandonata senza la preventiva autorizzazione del Mandante. Nel caso in cui l’esperimento di azioni di recupero appaia di evidente inutilità/impossibilità, il Mandatario potrà proporre lo stralcio del credito al Mandante, fermo restando che il Mandatario potrà procedere al predetto stralcio solo previo consenso scritto del Mandante.
8.9 Tutte le somme comunque recuperate, verranno ripartite e accreditate dal Mandatario al Mandante in misura direttamente proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale di quest’ultimo al Finanziamento, salvo il caso in cui le somme vengano recuperate in virtù di un privilegio in favore di CDP previsto ex lege, di cui il Mandatario non ha diritto di avvalersi. In quest’ultima ipotesi, le somme recuperate in virtù del privilegio saranno corrisposte esclusivamente a CDP.
8.10 Fermo restando l’integrale rimborso delle spese documentate sostenute dal Mandatario per il recupero dei crediti effettuato in nome e per conto del Mandante con riferimento al Finanziamento Agevolato, in linea con quanto disposto dall’articolo 11 (Xxxxx, spese e commissioni del Finanziamento) della Convenzione, il Mandatario, a parziale deroga di quanto detto al precedente articolo 8.9, è autorizzato a trattenere in sede di recupero, in prededuzione, nei limite massimo della misura prevista dall’articolo 4.18.1 delle Linee Guida, l’importo previsto nel relativo Contratto di Finanziamento quale commissione per l’attività di recupero, da corrispondersi nei soli casi di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
8.11 Ai fini dell’espletamento di quanto previsto al presente articolo 8, il Mandatario agirà in nome e per conto del Mandante in forza della procura rilasciata in conformità allo schema allegato sub “A” al Mandato. Inoltre, il Mandante si impegna a rilasciare al Mandatario, tempestivamente, a seguito di richiesta dello stesso, ogni altra procura che si renda di volta in volta necessario rilasciare, al fine di consentire al Mandatario di porre in essere tutte le attività necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo 8. Il Mandatario non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della non corretta esecuzione dei suoi obblighi in caso di mancata ottemperanza o tempestività da parte del Mandante nel rilasciare dette procure.
8.12 Successivamente alla comunicazione delle attività di recupero di cui all’articolo 8.1, il Mandatario fornirà – anche per il tramite del Portale FRI Online – aggiornamenti al Mandante sull’andamento di tali attività in via continuativa, per lo meno con cadenza semestrale e comunque tempestivamente quando necessario o a seguito di richiesta specifica del Mandante, indicando per ogni Soggetto Beneficiario il seguente contenuto minimo informativo:
- data di inizio deterioramento / insoluto;
- principali cause della crisi che hanno determinato l’insoluto;
- qualora il Contratto di Finanziamento non sia stato risolto, le motivazioni sottese a tale determinazione;
- sintesi delle principali interlocuzioni, dall’inizio del deterioramento/insoluto, tra il Mandatario e il Soggetto Beneficiario (ivi inclusi, eventuali solleciti effettuati e/o proposte formulate dal Soggetto Beneficiario);
- eventuali azioni di recupero, anche coattivo, intraprese dall’inizio del deterioramento/insoluto e relativo aggiornamento, tra cui:
- eventuali azioni stragiudiziali (ad esempio, atti di diffida e messe in mora);
- eventuali azioni giudiziali in sede cautelare, ordinaria, esecutiva o concorsuale (con specifica indicazione dello stato del procedimento e, per le procedure esecutive, della tipologia di procedura e del bene/i oggetto di esecuzione);
- eventuale escussione di garanzie personali e/o reali acquisite, ivi incluso un dettaglio delle eventuali azioni stragiudiziali o giudiziali intraprese nei confronti dei garanti;
- qualora non siano state intraprese azioni esecutive nei confronti del debitore e dei garanti, le ragioni del mancato avvio di dette azioni;
- aggiornamenti su relazioni peritali e conferma della sussistenza delle garanzie;
- previsioni circa l’evoluzione della situazione di crisi e prospettive di recupero del credito con relative tempistiche
stimate.
- In merito alle azioni di recupero in corso, il Mandante si riserva la facoltà di formulare al Mandatario ogni richiesta di integrazione e chiarimento delle informazioni trasmesse.
9 DICHIARAZIONI DEL MANDATARIO
9.1 Il Mandatario dichiara e garantisce al Mandante che, alla data del Mandato:
a) è una banca regolarmente costituita e validamente operante ai sensi della legge italiana e dispone di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il Mandato e adempiere le obbligazioni ivi previste in virtù e in conformità del medesimo e della Normativa di Riferimento;
b) la conclusione del Mandato, nonché l'adempimento delle obbligazioni in esso previste:
- rientrano nell'oggetto sociale del Mandatario;
- sono stati debitamente autorizzati e approvati dai competenti organi interni del Mandatario;
- non richiedono l'autorizzazione, il nulla osta o il consenso da parte di alcuna pubblica amministrazione, ente o autorità dello Stato Italiano, salvo per quelle autorizzazioni, nulla osta e consensi che sono già stati ottenuti dal Mandatario;
- non costituiscono una violazione di alcun obbligo, rinuncia di alcun diritto o superamento di alcun limite da parte del Mandatario o dei suoi amministratori, previsti da:
(i) il proprio atto costitutivo;
(ii) il proprio statuto;
(iii) leggi, norme e regolamenti vigenti in Italia in materie che lo riguardino, ivi inclusa, pertanto, la Normativa di Riferimento;
(iv) contratti, atti, accordi, documenti o altri patti per lui vincolanti; ovvero
(v) eventuali provvedimenti giudiziari, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni, ordinanze o decreti vincolanti o aventi efficacia sullo stesso Mandatario o sul suo patrimonio;
c) la conclusione del Mandato dà luogo a obbligazioni legittime, valide e vincolanti per il Mandatario, non suscettibili di annullamento o rescissione e validamente azionabili in giudizio nei suoi confronti secondo i rispettivi termini e condizioni;
d) il Mandatario è solvente e per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o in stato di crisi o incapace di adempiere puntualmente e diligentemente le proprie obbligazioni o esporlo a eventuali Procedure Concorsuali, né è stata adottata alcuna misura societaria per la liquidazione o lo scioglimento del Mandatario, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità e capacità di eseguire le obbligazioni assunte con il Mandato, né il Mandatario verserà in stato di insolvenza o in stato di crisi in conseguenza della sottoscrizione ed esecuzione del Mandato;
e) non sono state avviate, né sono pendenti, né, per quanto a conoscenza del Mandatario, sono incombenti azioni o procedure amministrative da parte o innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o altro ufficio che possano determinare un effetto negativo rilevante sulla attività d'impresa o sulla posizione economico-finanziaria del Mandatario;
f) non ha riportato condanne, ai sensi del D. Lgs. 231/01, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, né sono state emesse nei loro confronti sentenze di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., ovvero di analoga normativa ai sensi della legge applicabile;
g) non sussistono a carico dello stesso procedimenti pendenti per l’accertamento della responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/2001, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile;
h) non è soggetto a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal D. Lgs. 231/01;
i) ha adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/01.
9.2 Le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente articolo 9 si intenderanno ripetute e confermate dal Mandatario a ciascuna data di stipula di un Contratto di Finanziamento e a ciascuna data di pagamento degli interessi o del capitale ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, rispetto ai fatti e alle circostanze esistenti a tali date.
9.3 Fermo restando ogni altro diritto insorgente a favore del Mandante ai sensi del Mandato o ai sensi della legislazione applicabile, il Mandatario si impegna a risarcire, indennizzare e manlevare il Mandante per ogni danno, perdita, costo, passività, pregiudizio o spesa, debitamente documentati (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, le spese e gli onorari legali, nonché l'IVA eventualmente applicata sui medesimi) che il Mandante abbia avuto a sopportare o subire in conseguenza (i) della non veridicità, incompletezza o non correttezza di qualsiasi dichiarazione e garanzia rilasciata dal Mandatario ai sensi del presente articolo 9 e (ii) di una Sanzione.
10 COMUNICAZIONI
10.1 Indirizzo e recapito
Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 10.4 (Forma delle comunicazioni), per qualsiasi comunicazione relativa al e/o prevista dal presente atto, il Mandante e il Mandatario indicano rispettivamente i seguenti indirizzi:
Mandante:
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Xxx Xxxxx x. 0
00000 – Xxxx
Att. Istituzioni Finanziarie – Strumenti Finanziari Agevolati Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxx@xxx.xxx.xx
Mandatario:
indirizzo Cap - Città
Att. [•]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]
10.2 Variazioni di indirizzo e/o recapito
Ciascuna Parte potrà comunicare all’altra tramite Posta Elettronica Certificata un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.
10.3 Elezione di domicilio
Gli indirizzi sopra riportati, come eventualmente modificati in conformità all’articolo 10.2 (Variazioni di indirizzo e/o recapito) che precede, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Mandante e dal Mandatario in relazione al Mandato.
10.4 Forma delle comunicazioni
Fatto salvo quanto altrimenti specificato, l’invio di comunicazioni aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili relativi ai Finanziamenti avverrà in via telematica utilizzando i medesimi strumenti indicati dal Mandante per le comunicazioni di cui al precedente articolo 4.2 (Richiesta dei fondi e versamento), mentre le altre comunicazioni relative al presente Mandato dovranno avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata e si intenderanno efficacemente e validamente eseguite al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione con esito positivo, fermo restando che, laddove il Mandante ne faccia ragionevole e motivata richiesta al Mandatario, tutte le comunicazioni da effettuarsi in relazione al presente Mandato, incluse quelle aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili, saranno effettuate con le diverse modalità eventualmente indicate dal Mandante tali da garantire l’autenticità, l’integrità e la provenienza delle stesse.
11 DISPOSIZIONI GENERALI
11.1 Rubriche
Le rubriche sono state inserite a fini di convenienza e non avranno effetti sull’interpretazione del Mandato.
11.2 Invalidità
11.3 Decreto legislativo n. 231/01
Il Mandatario si impegna, per tutta la durata del Mandato:
a) ad informare entro 10 Xxxxxx Xxxxxxxxxx il Mandante relativamente ad ogni eventuale: (i) nuovo procedimento pendente a proprio carico per l’accertamento della responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/01 ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile, (ii) nuova pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. riportata ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile e/o (iii) della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile e/o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) a mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al
11.4 Altri impegni
Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa di Riferimento, dall’art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020. Il Mandatario si impegna a inserire nel Contratto di Finanziamento un'apposita clausola diretta a garantire il rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari degli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa di Riferimento, dall’art. 11 della L. n. 3/2003 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, così come declinati nell’Addendum alla Convenzione. Il Mandatario si impegna, altresì, ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, nel quale far confluire gli importi ricevuti a titolo di provvista da parte di CDP a valere sui Finanziamenti Agevolati.
12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
12.1 Legge applicabile
Il Mandato è regolato dalla legge italiana.
12.2 Foro competente
13 NORMA FINALE
Per quanto non previsto dalle clausole in esso contenute e dalle disposizioni della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e della Normativa di Riferimento, l’esecuzione del Mandato è regolata dalle norme del Codice Civile.
14 ACCETTAZIONE DEL MANDATO
Il Mandatario accetta il Mandato come sopra conferito e si impegna ad eseguirlo con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata come disposto dall'articolo 1176, secondo comma, del Codice Civile, garantendo l’applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l’espletamento delle specifiche attività che si è obbligato a compiere.
15 REGIME FISCALE DEL MANDATO
Le disposizioni del Mandato sono esenti dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni. L’eventuale IVA, ove dovuta, sulla commissione relativa all’attività di recupero di cui all’articolo 4.18.1 delle Linee Guida sarà assoggettata al regime dello Split Payment ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
16 CODICE ETICO, MODELLO 231 E POLICY DI GRUPPO ANTI-CORRUZIONE DEL MANDANTE
Il Mandatario (i) dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy di Gruppo Anti-corruzione del Mandante, resi disponibili dal Mandante sul proprio sito internet; e
(ii) si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati in detti Codice Etico, Modello 231 e Policy di Gruppo Anti-corruzione del Mandante, da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Mandante o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione
o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni del Mandante.
Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Mandante
[●] in qualità di Mandatario
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, il Mandatario dichiara altresì di approvare specificamente le seguenti clausole del Mandato: Articolo 2 (Mandato), Articolo 3 (Esecuzione del Mandato), Articolo 4 (Erogazione del Finanziamento Agevolato), Articolo 5 (Onerosità del Mandato), Articolo 7 (Variazioni successive alla Delibera), Articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero), Articolo 9 (Dichiarazioni del Mandatario), Articolo 12 (Legge applicabile e Foro competente).
[●] in qualità di Mandatario
Allegato A al Modello di Mandato Modello di Procura Speciale
L’anno , il giorno del mese di , in , nel mio studio.
Dinanzi a me Dottor , Notaio in , con studio in , iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di ,
è presente
, nato a , il , domiciliato in , per la carica, ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in breve anche il “Mandante”, con sede in Xxxx (XX), Xxx Xxxxx x. 0, capitale sociale euro 4.051.143.264,003, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 80199230584, p. IVA 07756511007, al presente atto autorizzato con
CONFERISCE
ai sensi dell'articolo 3.2 del contratto di mandato (il "Contratto di Mandato") concluso in data con
, con sede in , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di , (il "Mandatario")
PROCURA SPECIALE
al Mandatario affinché lo stesso (anche ai sensi dell'articolo 1395, primo comma, c.c.), in nome e per conto del Mandante, possa, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Mandato:
a) sottoscrivere, anche in forma notarile, i contratti di finanziamento (i “Contratti di Finanziamento”), preventivamente deliberati dagli organi competenti di CDP per la parte relativa al finanziamento agevolato, da stipularsi ai sensi (i) della legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1 commi da 354 a 361, e successive modificazioni e integrazioni; (ii) dell’articolo 23 e dell’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; (iii) del decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico; (iv) dell’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
(v) del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° dicembre 2021; (vi) della convenzione stipulata tra il Mandante, il Ministero dello sviluppo economico e l’Associazione Bancaria Italiana in data 17 febbraio 2016, alla quale in data ha aderito anche il Mandatario, divenendone parte; nonché (vii) dell’addendum alla convenzione stipulato tra il Mandante, il Ministero dello sviluppo economico e l’Associazione Bancaria Italiana in data [●], al quale in data ha aderito anche il Mandatario, divenendone parte, con i soggetti beneficiari ivi individuati e ove previsto, procedere ad eventuali modifiche dei Contratti di Finanziamento, una volta conclusi, nei casi e nei limiti previsti dal Contratto di Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento, nonché acquisire la documentazione ed effettuare le verifiche necessarie e/o opportune al fine di procedere alle suddette sottoscrizioni e/o modifiche;
b) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti (anche in forma notarile) di volta in volta necessari per acquisire e perfezionare le garanzie eventualmente previste a tutela del finanziamento agevolato in base ai Contratti di Finanziamento, nonché effettuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento delle garanzie acquisite;
c) erogare e gestire ciascun finanziamento agevolato concesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento, compiendo ogni attività, atto e/o documento necessario, opportuno o utile in relazione alla erogazione e gestione di detti finanziamenti agevolati, fermo restando che il Mandatario potrà procedere alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento solo con il preventivo consenso del Mandante stesso;
d) procedere alla riscossione degli importi a qualsiasi titolo dovuti da ciascun soggetto beneficiario in base ai Contratti di Finanziamento, ivi incluse tutte le somme accessorie e gli interessi anche di mora, accreditando le somme spettanti al Mandante in dipendenza dei Contratti di Finanziamento sui conti correnti indicati dal Mandante;
e) compiere tutte le attività di recupero, anche coattivo, dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziale e stragiudiziale in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela dei diritti del Mandante, nel rispetto di quanto previsto e nei limiti indicati nel Contratto di Mandato, nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione;
f) sottoscrivere e compiere (anche in forma notarile) tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della modifica, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al finanziamento agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi;
g) sottoscrivere (anche in forma notarile) ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso ai finanziamenti agevolati concessi e/o erogati ai sensi di un Contratto di Finanziamento e/o alle relative garanzie e ipoteche.
A tale scopo il Mandante conferisce al Mandatario tutti i poteri necessari al regolare assolvimento dell’incarico conferito con il Contratto di Mandato, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i poteri di predisporre e aggiornare i piani di ammortamento per ciascun finanziamento agevolato, calcolare gli importi dovuti in base ai Contratti di Finanziamento e comunicarli al Mandante e ai rispettivi soggetti beneficiari; esigere e ricevere pagamenti, dandone quietanza; dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei soggetti beneficiari e/o la risoluzione dei (e/o il recesso dai) Contratti di Finanziamento; avviare o partecipare a, e perseguire, azioni e cause legali in nome e per conto del Mandante e comparire in giudizio nelle cause intentate avverso il Mandante in relazione ai Contratti di Finanziamento, il tutto in ogni grado di giudizio, per cause civili o penali, in forza dei poteri conferiti con la presente procura, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, c.p.c.; instaurare e/o intervenire in procedure esecutive e/o concorsuali, fare quanto necessario per il buon fine dell'esecuzione forzata con facoltà, per tutti i fini di cui sopra, di nominare avvocati, procuratori, di eleggere domicilio presso questi ultimi e di revocarne l'incarico, fermo restando che il Mandatario potrà rinunziare, rendere inefficace o abbandonare qualsiasi azione, causa legale e/o atto giudiziario nonché addivenire ad eventuali accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati o strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito) nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria solo previo consenso del Mandante, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel Contratto di Mandato e nell’addendum alla convenzione di cui al precedente Paragrafo (a) (vii).
Il Mandatario ha facoltà di avvalersi dell'opera dei suoi legali rappresentanti come per legge, come pure dei suoi dirigenti, quadri e procuratori, secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge.
Il Mandatario - e, per esso, il suo legale rappresentante pro-tempore, i suoi dirigenti, funzionari e procuratori secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge - ha facoltà, all'occorrenza, di conferire procure o deleghe a terzi per l'espletamento delle attività ad esso delegate ai sensi del Contratto di Mandato, conferendo altresì agli stessi la facoltà di avvalersi dell'opera dei propri legali rappresentanti, come per legge, come pure dei propri dirigenti e funzionari, secondo i poteri ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuiti nelle forme di legge.
Il tutto con i più ampi poteri consentiti dalle leggi vigenti in materia e con promessa di rato e valido.
Roma, lì Xxxxx depositi e prestiti S.p.A.
Allegato 5
Linee Guida Provvedimento Green New Deal
1. PREMESSA
Scopo delle presenti linee guida (le “Linee Guida”) è individuare i termini e le condizioni cui dovrà conformarsi l'autonomia delle parti nella predisposizione dei Contratti di Finanziamento e offrire un'elencazione indicativa delle problematiche da tenere in considerazione, in relazione a tale tipologia specifica di Finanziamenti, ferme restando le previsioni di cui alla Convenzione, all’Addendum alla Convenzione, al Mandato e, in ogni caso, alla Normativa di Riferimento.
Le Linee Guida non esauriscono l'analisi né dei possibili vincoli derivanti dalle previsioni normative suscettibili di applicazione in relazione ai Finanziamenti, né dei termini e delle condizioni dei relativi Contratti di Finanziamento.
2. DEFINIZIONI
I termini con le iniziali in lettera maiuscola nelle Linee Guida, laddove non definiti negli articoli che seguono delle Linee Guida medesime, dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nel documento allegato sub “A” (Definizioni) alle Linee Guida.
3. PRINCIPI GENERALI
a) Xxxxx;
b) Legge Agevolativa;
c) Decreto-legge 83/2012;
d) Decreto 8 marzo 2013;
e) Decreto 26 aprile 2013;
f) Decreto 23 febbraio 2015;
g) Legge 160/2019; e
h) Provvedimento Green New Deal e relativi Decreti Direttoriali;
3.2 Componenti del Finanziamento: Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario
3.2.1 Ai sensi della Normativa di Riferimento è previsto che il Progetto sia finanziato attraverso un Finanziamento dato dall'insieme di:
(a) un Finanziamento Agevolato concesso dalla CDP; e
(b) un Finanziamento Bancario concesso dalla Banca Finanziatrice.
3.2.2 Per alcuni aspetti previsti dalla Normativa di Riferimento e legati alle componenti del Finanziamento sopra elencate e al rapporto tra le stesse, si veda la seguente sezione 4.
3.3 Principio di proporzionalità tra le componenti del Finanziamento
3.3.1 La Normativa di Riferimento impone che gli importi del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario rispettino talune proporzioni prefissate (in merito si veda infra il paragrafo 4.2).
3.3.2 La proporzione tra l'importo delle relative componenti del Finanziamento, come determinato dal Contratto di Finanziamento nel rispetto dei vincoli posti dalla Normativa di Riferimento, deve essere riflessa nelle garanzie previste dal Contratto di Finanziamento, le quali dovranno assistere ciascuna componente del Finanziamento in misura direttamente proporzionale al rispettivo ammontare iniziale in linea capitale (si veda a tale riguardo il paragrafo 3.5), e deve essere rispettata ai fini dell'erogazione, del rimborso e dell'eventuale estinzione anticipata delle diverse componenti (si vedano a tale riguardo i paragrafi da 4.6 a 4.10), fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7.4.
3.4 Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori
3.4.1 Posto che il Finanziamento può coprire esclusivamente la percentuale degli investimenti ammissibili alle agevolazioni indicata dalla Normativa di Riferimento (in proposito si veda la successiva sezione 4), rimane inteso che, nel caso in cui il Soggetto Beneficiario intenda far fronte a eventuali spese ulteriori rispetto al Progetto, tramite finanziamenti ulteriori, tali eventuali finanziamenti ulteriori, pur non rientrando nell'ambito di applicazione della Normativa di Riferimento, non possono comportare, direttamente o indirettamente, la violazione dei principi applicabili al Finanziamento. In particolare, affinché tali fonti ulteriori di finanziamento non
interferiscano con la piena attuazione del principio di proporzionalità tra le componenti del Finanziamento descritto sopra al paragrafo 3.3, il credito relativo a tali eventuali finanziamenti ulteriori, nonché le garanzie eventualmente concesse a tutela di tale credito, ove la natura delle garanzie medesime lo consenta, devono avere grado subordinato rispetto al credito della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte delFinanziamento.
3.4.2 A tal fine, il Contratto di Finanziamento dovrà includere un impegno da parte del Soggetto Beneficiario a far sì che i documenti relativi a tali eventuali finanziamenti ulteriori diano conto dell'esistenza del Finanziamento e prevedano che il credito derivante dal relativo finanziamento ulteriore sia postergato rispetto ai crediti derivanti dal Finanziamento, in caso di insolvenza del Soggetto Beneficiario, ovvero di inadempimento, anche parziale, da parte del Soggetto Beneficiario alle proprie obbligazioni di pagamento relative al Finanziamento.
3.4.3 Fermo restando il rispetto dei principi applicabili al Finanziamento, il Finanziamento può essere concesso con previsione di un rimborso pari passu o in via subordinata rispetto agli ulteriori finanziamenti di cui al precedente paragrafo 3.4.1 contratti dal Soggetto Beneficiario, nei limiti degli importi in linea capitale concessi a valere sui detti finanziamenti alla data della Valutazione e a condizione che (i) gli stessi finanziamenti risultino, al momento della Valutazione, già concessi e/o erogati al Soggetto Beneficiario per detti importi e (ii) la Banca Finanziatrice abbia tenuto conto dei medesimi nell’effettuare la Valutazione.
3.5 Garanzie: assistono le diverse componenti del Finanziamento proporzionalmente al rispettivo ammontare
3.5.1 Il Contratto di Finanziamento sarà redatto dalla Banca Finanziatrice con la diligenza dovuta ai sensi della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e del Mandato e secondo la migliore prassi della Banca Finanziatrice per operazioni di finanziamento similari. In particolare, nel disciplinare gli aspetti del Contratto di Finanziamento relativi alle garanzie, la Banca Finanziatrice dovrà tenere conto delle garanzie indicate nella Delibera, che dovranno in ogni caso essere tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite. La Banca Finanziatrice resterà, in ogni momento, l’unica responsabile nei confronti della CDP per l'adeguatezza del pacchetto di garanzie relative al Finanziamento dalla stessa determinato.
3.5.2 Le garanzie eventualmente previste assistono sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, con il medesimo grado e in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi. Gli importi derivanti dall'escussione delle predette garanzie andranno ripartiti tra la CDP e la Banca Finanziatrice nel rispetto della percentuale originaria di partecipazione.
3.5.3 Fermo restando il rispetto del vincolo di proporzionalità applicabile alle garanzie previste dal Contratto di Finanziamento in relazione al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, la concessione di garanzie aggiuntive a favore di eventuali ulteriori controparti creditrici del Soggetto Beneficiario, ai sensi di contratti che dovessero essere stipulati in relazione allo sviluppo del Progetto, ovvero la partecipazione di tali controparti al beneficio delle garanzie disposte a favore della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento, potrà essere liberamente valutata da quest’ultima, tenuto tuttavia conto che:
(a) la Banca Finanziatrice stessa resterà in ciascun momento l’unica responsabile nei confronti della CDP per l'adeguatezza ed efficacia del pacchetto di garanzie relative al Finanziamento, dalla stessa determinato;
(b) qualora l'eventuale ulteriore controparte garantita dal Soggetto Beneficiario o da eventuali terzi garanti sia la Banca Finanziatrice medesima, nel considerare il rilascio delle garanzie aggiuntive (o la partecipazione alle garanzie rilasciate a fronte del Finanziamento) dovrà tenersi adeguatamente conto delle problematiche legate al conflitto di interessi, anche potenziale, della Banca Finanziatrice in relazione ai diversi ruoli dalla medesima ricoperti nel contesto dell'operazione; e
4. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
Per i casi in cui sia costituito un pool di finanziamento senza rilevanza esterna nel rispetto della Normativa di Riferimento, il Contratto di Finanziamento sarà sottoscritto dalla Banca Finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell’ambito del pool stesso.
4.1 Scopo del Finanziamento
4.1.1 Il Contratto di Finanziamento deve prevedere espressamente l'obbligo del Soggetto Beneficiario di utilizzare il Finanziamento allo scopo esclusivo di realizzare il Progetto che, ancorché non allegato al Contratto di Finanziamento, dovrà rappresentarne parte integrante e sostanziale.
4.1.2 La verifica della destinazione del Finanziamento a tale scopo da parte del Soggetto Beneficiario sarà effettuata esclusivamente dal Soggetto Gestore e, pertanto, nessun obbligo di controllo in relazione alla modalità di utilizzo del Finanziamento stesso graverà sulla CDP e sulla Banca
Finanziatrice.
4.1.3 Il Soggetto Beneficiario dovrà assumersi la piena responsabilità della realizzazione del Progetto. La CDP e la Banca Finanziatrice rimarranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione alla realizzazione del Progetto e saranno totalmente esenti da responsabilità per attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto medesimo.
4.2 Composizione del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario
4.2.1 Fermo restando quanto al riguardo previsto nella Normativa di Riferimento, nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione, nell’ambito del Finanziamento, la quota di Finanziamento Bancario è fissata in misura non inferiore al 25%.
4.2.2 La somma del Finanziamento Agevolato, del Finanziamento Bancario e del contributo alla spesa non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili ai sensi della Normativa di Riferimento.
4.3 Durata: compresa tra 4 e 15 anni incluso il preammortamento
4.3.1 Ai sensi della Normativa di Riferimento, il Finanziamento Agevolato ha una durata compresa tra un minimo di 4 (quattro) anni e un massimo di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento, comprensivo di un periodo di preammortamento avente le caratteristiche di cui al successivo Articolo 4.9.1.
4.3.2 Essendo il Finanziamento perfezionato dalla Banca Finanziatrice con un unico Contratto di Finanziamento, il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario avranno identica durata e, conseguentemente, identica Data di Scadenza Finale.
4.4 Durata del Progetto
4.4.1 Il Progetto deve essere realizzato nel rispetto dei termini previsti dalla Normativa di Riferimento.
4.5 Tasso di interesse - Finanziamento Agevolato: 0,50%, Finanziamento Bancario: tasso di mercato
4.5.1 Il Finanziamento Agevolato è concesso a un tasso di interesse fisso pari allo a 0,5 (zero virgola cinque) per cento nominale annuo.
4.5.2 Gli interessi, compresi quelli di mora, dovuti in relazione al Finanziamento Agevolato, sono calcolati secondo il criterio giorni 30/360.
4.5.3 Il tasso di interesse del Finanziamento Bancario e il relativo criterio di calcolo sono concordati liberamente, a condizioni di mercato, tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.
4.5.4 Ciascun Periodo di Interessi comprenderà, al fine del computo degli interessi:
(a) quanto al primo Periodo di Interessi, come primo giorno, la relativa Data di Erogazione e, come ultimo giorno, la Data di Pagamento relativa a tale Periodo di Interessi; e
(b) quanto ad ogni Periodo di Interessi successivo, come primo giorno, il giorno successivo alla Data di Pagamento relativa al precedente Periodo di Interessi e, come ultimo giorno, la Data di Pagamento relativa al Periodo di Interessi in essere.
4.5.5 Gli interessi maturati durante ciascun Periodo di Interessi sulle quote del Finanziamento erogate saranno pagati a ciascuna Data di Pagamento o, nel caso in cui la relativa Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo alla stessa.
4.5.6 Nel caso di ritardo nel pagamento di un qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, relativamente al Finanziamento Agevolato, decorreranno immediatamente, a favore della CDP, interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) tempo per tempo vigente, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.
4.5.7 Le somme maturate per interessi in relazione a ciascuna erogazione del Finanziamento e durante ciascun Periodo di Interessi saranno calcolate dalla Banca Finanziatrice e da questa comunicate al Soggetto Beneficiario.
4.6 Erogazione del Finanziamento
4.6.1 L'erogazione del Finanziamento avviene (fermo restando quanto diversamente previsto nella Normativa di Riferimento) a fronte di SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, anche per il tramite del Soggetto Capofila, al Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal Soggetto Gestore, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa di Riferimento, oltre all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 10% del Finanziamento e dell’eventuale anticipazione. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Soggetto Gestore, anche per il tramite del Soggetto Capofila, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati, nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa di Riferimento.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione
attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Soggetto Gestore, effettuate ai sensi della Normativa di Riferimento, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate, nella rispettiva proporzione indicata nel Contratto di Finanziamento, sulla base di quanto previsto dall’Atto di Concessione, al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione, a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa di Riferimento. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell'erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima, da parte della CDP, delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca delle agevolazioni, per la mancata o ritardata messa a disposizione, da parte della Banca Finanziatrice, degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo complessivamente erogato a valere sul Finanziamento sia superiore ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; e
(b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di "utilizzo a saldo e quietanza finale",
fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
4.6.10 Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice prima della stipula del Contratto di Finanziamento, occorre prevedere che nel Contratto di Finanziamento stesso sia inserita la possibilità, per il Soggetto Beneficiario, di richiedere l’erogazione della prima quota del Finanziamento a titolo di anticipazione previa acquisizione, da parte della Banca Finanziatrice, di un idoneo quadro cauzionale, nel rispetto di quanto previsto dall’Addendum alla Convenzione, dalla Normativa di Riferimento e dal Mandato. L’erogazione dell’anticipazione sarà effettuata sulla base dei termini e delle condizioni previsti dal presente articolo 4.6, fatto salvo il controllo da parte del Soggetto Gestore della documentazione di spesa di cui al precedente paragrafo 4.6.1.
4.6.11 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
4.7 Rimborso del Finanziamento
4.7.1 Il rimborso del Finanziamento Agevolato deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti a ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di Inizio Ammortamento.
4.7.2 La rigidità del piano di rimborso del Finanziamento Agevolato condiziona necessariamente il piano di rimborso del Finanziamento Bancario, alla luce dei limiti riguardanti il rimborso proporzionale del Finanziamento.
4.7.3 Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 4.7.4, il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario sul residuo debito del Finanziamento sia sempre non inferiore all’originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l’importo del Finanziamento Bancario sull’importo del Finanziamento.
4.7.4 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4.10, la percentuale di quota capitale del Finanziamento Agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario, è stabilita in relazione alla percentuale di cofinanziamento. In considerazione del fatto che l’incidenza del Finanziamento Agevolato è superiore a quella del Finanziamento Bancario, l’inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario non può comunque aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50% (cinquanta per cento) del differenziale, in termini di capitale iniziale, tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario. Pertanto, la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento Bancario può differire da quella del Finanziamento Agevolato.
4.7.5 Nel caso in cui una Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento di quanto dovuto in relazione al Finanziamento a tale Data di Pagamento sarà effettuato dal Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo alla relativa Data di Pagamento.
4.8 Imputazione dei pagamenti
In caso di pagamento parziale o di recupero coattivo di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario, le somme incassate dalla Banca Finanziatrice, o comunque recuperate sia nei confronti del Soggetto Beneficiario che di eventuali terzi, al netto di quanto previsto al successivo paragrafo 4.17, verranno ripartite tra quanto di spettanza della CDP, per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Agevolato, e quanto di spettanza della Banca Finanziatrice, per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Bancario, in misura proporzionale:
(a) alla rispettiva percentuale di partecipazione alla rata (anche di soli interessi), sia in linea capitale che di interessi, in base a quanto previsto dai Piani di Ammortamento, in caso di somme corrisposte quale pagamento parziale di una rata del Finanziamento;
(b) alla rispettiva percentuale originaria di partecipazione al Finanziamento, come individuata dal Contratto di Finanziamento, in caso di somme recuperate.
4.9 Periodo di Preammortamento
4.9.1 Il Finanziamento prevede un periodo di preammortamento che, per il solo Finanziamento Agevolato, decorre dalla Data di stipula del Contratto di Finanziamento e può avere durata massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e si conclude alla Data di Inizio Ammortamento. Si applicano le previsioni relative alla facoltà del Soggetto Beneficiario, o di ciascuno dei Soggetti Beneficiari in caso di realizzazione del Progetto in modo congiunto, di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento, purché entro la data di stipula del Contratto di Finanziamento. Fermo il limite della durata massima, la durata del Periodo di Preammortamento sarà comunque stabilita dalla Delibera. In considerazione di quanto indicato al precedente paragrafo 4.7.4 la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento Bancario può differire da quello del Finanziamento Agevolato e assumere una durata superiore rispetto a quanto sopra indicato fermi i limiti massimi previsti dalla Normativa di Riferimento.
Le somme erogate a valere sul Finanziamento Agevolato dopo il Periodo di Preammortamento saranno soggette ad un periodo di preammortamento finanziario, per il periodo intercorrente tra la relativa Data di Erogazione e la Data di Pagamento immediatamente successiva.
4.9.2 Il Contratto di Finanziamento prevedrà, tra le condizioni per l’erogazione del Finanziamento, che la relativa Richiesta di Erogazione sia stata presentata dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Gestore, anche per il tramite del Soggetto Capofila, secondo le modalità previste dalla Normativa di Riferimento, fatta eccezione per la richiesta di erogazione relativa all’eventuale anticipazione, che sarà presentata alla Banca Finanziatrice, che ne dà comunicazione al Ministero, a CDP e al Soggetto Gestore.
4.10 Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento
4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla
Normativa di Riferimento, dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, e in misura tale che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice con un preavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la “Data Prescelta per il Rimborso”).
4.10.2 Il Soggetto Beneficiario non potrà procedere ad un’estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario senza, altresì, procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.
4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:
(a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
(b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente alla Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:
(a) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
(b) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
4.11 Revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto
4.11.1 Qualora il Soggetto Beneficiario, ovvero il Soggetto Capofila, ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto o intenda richiedere una proroga dei termini per la realizzazione dello stesso, deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa di Riferimento, al Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice, indicandone i motivi. Il Ministero potrà decidere (i) la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, con le conseguenze previste dalla Normativa di Riferimento, dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una proroga per la realizzazione del Progetto secondo quanto previsto nella Normativa di Riferimento.
4.11.2 La revoca totale delle agevolazioni è sempre causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento: in tal caso, la Banca Finanziatrice dovrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Agevolato ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento, ferma restando la facoltà della stessa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Bancario.
4.11.3 Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Progetto, il Soggetto Beneficiario, anche su segnalazione della Banca Finanziatrice, risulti moroso su operazioni di finanziamento, in misura tale da compromettere la valutazione del merito di credito, ovvero si trovi in stato di insolvenza o di crisi ovvero in una delle situazioni di cui al Codice della Crisi o alla Legge Fallimentare ovvero
sottoposto ad una Procedura Concorsuale, il Ministero si pronuncia in merito alla revoca o al mantenimento delle agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4.15 delle presenti Linee Guida.
4.11.4 La revoca delle agevolazioni disposta dal Ministero ai sensi della Normativa di Riferimento comporta, in capo al Soggetto Beneficiario, il sorgere degli obblighi restitutori delle agevolazioni stesse, secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, restando comunque inteso che, con riferimento al Finanziamento Agevolato, la revoca delle agevolazioni determinerà l'obbligo del Soggetto beneficiario di restituire:
(i) l’importo del beneficio di cui quest’ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del (ovvero recesso dal o decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto di Finanziamento (dovuta a causa diversa dalla revoca delle agevolazioni) qualora quest’ultima intervenga durante la realizzazione del Progetto e prima dell’emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi;
(ii) l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell’erogazione, calcolato sull’importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo Atto di Revoca per le agevolazioni concesse, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4.11.5 In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento, siano esse determinate dalla revoca delle agevolazioni o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario, in relazione al Finanziamento Agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento Bancario), ha l'obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo:
(a) un indennizzo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine o recesso e la Data di Scadenza Finale;
(b) gli eventuali interessi di mora.
In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle agevolazioni, la Banca Finanziatrice dovrà darne comunicazione al Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore, al fine di richiederne le determinazioni in merito alla revoca o mantenimento delle agevolazioni, nonché le relative procedure operative.
4.11.6 Nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, il Soggetto Beneficiario avrà l'obbligo di corrispondere sia gli importi indicati al paragrafo 4.11.4 che quelli elencati al paragrafo 4.11.5.
4.11.7 L’accertamento di circostanze di revoca parziale comporta il ricalcolo delle quote erogabili e l’aggiornamento, da parte della Banca Finanziatrice, del piano di ammortamento del Finanziamento. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate, comprensive, se dovuti, degli importi indicati al paragrafo 4.11.4, sono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperate alla prima data di scadenza rata utile.
4.12 Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia
4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto Beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca Finanziatrice e al Soggetto Gestore.
4.12.2 Qualora:
(a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero
(b) il Soggetto Gestore abbia informato la Banca Finanziatrice che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, di variazioni del Progetto, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nel Progetto (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni ai sensidella Normativa di Riferimento,
la Banca Finanziatrice sospende l’erogazione del Finanziamento, dandone pronta comunicazione alla CDP e al Soggetto Gestore, in attesa delle determinazioni di competenza.
4.12.3 Qualora:
(a) la Banca Finanziatrice, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione ed eventualmente adottare una nuova Delibera, ne darà pronta comunicazione alla CDP e al Soggetto Gestore;
(b) nei casi di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (b), il Soggetto Gestore, sulla base della Normativa di Riferimento, informi la Banca Finanziatrice della necessità di una nuova Valutazione del Soggetto Beneficiario, la Banca Finanziatrice ne darà pronta informazione alla CDP.
4.12.4 Qualora, in conseguenza di quanto indicato al precedente paragrafo 4.12.3, e fatti salvi i casi di revoca delle agevolazioni, dopo una nuova Valutazione con esito positivo, venga adottata una nuova Delibera, la Banca Finanziatrice provvederà a farla pervenire alla CDP e, anche per il tramite del Soggetto Beneficiario, al Soggetto Gestore, in conformità alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione; la CDP, subordinatamente al ricevimento del nulla osta del Ministero di cui all’articolo 6, lettera g), dell’Addendum alla Convenzione nonché all’adozione della nuova Delibera della Banca Finanziatrice, provvederà, se necessario, ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente entro i termini previsti sulla base della Normativa di Riferimento ovvero, in mancanza, entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nuova Delibera da parte della Banca Finanziatrice. La Banca Finanziatrice, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento.
4.12.5 Sarà cura della Banca Finanziatrice trasmettere entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi alla CDP e al Ministero copia dell’atto di adeguamento secondo le medesime modalità previste nel Mandato per la trasmissione del Contratto di Finanziamento.
4.12.6 Il Contratto di Finanziamento dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo della nuova Valutazione di cui al paragrafo 4.12.3 che precede.
4.13 Eventi Rilevanti
Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere una elencazione di Eventi Rilevanti al verificarsi dei quali la Banca Finanziatrice avrà la facoltà di dichiarare il recesso, la decadenza dal beneficio del termine e/o di risolvere il Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. Tali Eventi Rilevanti saranno di volta in volta individuati e descritti dalla Banca Finanziatrice, cui è affidato il compito di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, e che, nel fare ciò, dovrà tenere conto degli Eventi Rilevanti che si renderanno opportuni o necessari, anche in base alle indicazioni espresse nella Valutazione. La revoca totale delle agevolazioni dovrà comunque essere prevista come evento al ricorrere del quale la Banca Finanziatrice dovrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Agevolato ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento (e delle eventuali garanzie). Resta inteso, in ogni caso, che nel Contratto di Finanziamento dovrà essere previsto che, a seguito della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o della risoluzione del e/o del recesso dal Contratto di Finanziamento, tra l’altro (i) non potranno più essere concesse erogazioni al Soggetto Beneficiario a valere sul Finanziamento Agevolato e/o sul Finanziamento Bancario, a seconda del caso, e (ii) il Soggetto Beneficiario dovrà rimborsare gli importi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento entro un termine determinato.
Il Contratto di Finanziamento dovrà in ogni caso prevedere tra gli Eventi Rilevanti le seguenti circostanze:(i) uno qualsiasi degli impegni del Soggetto Beneficiario di cui agli articoli 4.16.2 e 4.16.3 delle presenti Linee Guida non sia adempiuto; (ii) una delle dichiarazioni rilasciate dalla controparte ai sensi dei paragrafi 4.16.2 e 4.16.3 delle presenti Linee Guida si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti e alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta; (iii) nel corso del rapporto, anche a seguito delle comunicazioni cui il Soggetto Beneficiario è obbligato ai sensi del paragrafo 4.16.3 delle presenti Linee Guida o del Contratto di Finanziamento, risulti che la posizione del Soggetto Beneficiario si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all’atto della stipula del Contratto di Finanziamento in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità – economica, patrimoniale e finanziaria – di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento; e/o
(iv) il venir meno, in tutto o in parte, della Garanzia dello Stato, per qualsiasi motivo non imputabile a CDP.
4.14 Pagamenti da parte di terzi
La Banca Finanziatrice avrà diritto di rifiutare pagamenti in linea capitale o di interessi o di accessori, fatti da terzi in nome proprio quando, da tali pagamenti, potessero derivare surrogazioni a favore del soggetto terzo che intenda farli, tranne che questi dichiari espressamente di subordinare, nel rimborso e nelle garanzie acquisite dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice, le proprie ragioni a quelle della CDP e della Banca Finanziatrice, dovendo questi ultimi essere sempre i primi graduati, ove la natura delle garanzie acquisite lo consenta, e senza concorrenti.
4.15 Azioni di recupero del Finanziamento
4.15.1 Fermo restando quanto previsto all’interno della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione o del Mandato, la Banca Finanziatrice prende atto che eventuali accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati o strumenti similari disciplinati dalla
normativa sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito) nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria dovranno, in ogni caso salvo quanto di seguito diversamente previsto in via espressa, essere preventivamente autorizzati dalla CDP.
4.15.2 Nel caso in cui la Banca Finanziatrice intenda far ricorso a tali accordi o strumenti è tenuta a fornire a CDP, con un preavviso di almeno 120 giorni per gli accordi o strumenti non oggetto di omologazione giudiziale e di almeno 60 giorni per gli accordi o strumenti oggetto di omologazione giudiziale (salvo che tale tempistica non sia in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente o con provvedimenti dell’autorità giudiziaria), comunicazione preventiva circa: (i) la descrizione dei principali elementi costitutivi del Finanziamento cui l’accordo o strumento si riferisce; (ii) l’entità dell’esposizione di CDP a valere sul relativo Finanziamento agevolato; (iii) la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali intraprese per il recupero del credito, ivi inclusa l’escussione delle garanzie reali e personali costituite a tutela del credito; (iv) l’importo riconosciuto a seguito dell’eventuale perfezionamento dell’accordo o strumento; (v) l’attestazione della congruità dell’accordo o strumento in relazione alla maggiore possibilità di recupero del credito rispetto ai recuperi attesi dall’esperimento delle azioni esecutive e dall’escussione delle garanzie reali o personali, ove presenti, ovvero rispetto alla liquidazione giudiziale (ovvero, per i soli accordi meramente dilatori, le motivazioni a supporto dell’opportunità della proposta), anche sulla base delle eventuali attestazioni rese dall’esperto indipendente con riferimento agli accordi oggetto di omologazione giudiziale; e (vi) l’ammontare della somma non oggetto di recupero in base all’accordo, e qualsiasi ulteriore informazione richiesta al riguardo da CDP.
4.15.3 La Banca Finanziatrice inoltre comunicherà a CDP se siano state già escusse le garanzie personali o reali costituite a tutela del credito, ove presenti e utilmente escutibili, e se sia stata esperita ogni utile azione giudiziale e stragiudiziale sul patrimonio del debitore, anche in caso di mancata integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui al precedente paragrafo.
4.15.4 Fermi gli obblighi di informativa sopra previsti o previsti nel Mandato: (i) l’adesione a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione, degli interessi ai sensi di legge o l’accettazione di proposte di rientro dilazionato dell’insoluto, con pagamento in relazione all’insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti (fermo restando il rispetto degli eventuali limiti e condizioni stabiliti dalla disciplina caso per caso applicabile), purché l’accordo abbia durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi e tali dilazioni non siano in contrasto con la Normativa di Riferimento, non sono soggetti al preventivo consenso di CDP; (ii) le richieste di rinegoziazione del piano di ammortamento dei Finanziamenti presentate dai Soggetti Beneficiari ai sensi dell’articolo 52-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020,
n. 77 - in conformità a quanto previsto nel medesimo articolo – potranno essere eventualmente acconsentite dalle Banche Finanziatrici senza la preventiva autorizzazione di CDP.
4.16 Dichiarazioni e Impegni del Soggetto Beneficiario
4.16.1 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere le dichiarazioni e gli impegni di norma previsti nei contratti di finanziamento della medesima tipologia, che dovranno essere indicati dalla Banca Finanziatrice, incaricata di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, anche tenendo in considerazione la Valutazione effettuata.
4.16.2 Il Contratto di Finanziamento dovrà inoltre prevedere a carico del Soggetto Beneficiario gli impegni previsti nella Normativa di Riferimento.
(a) “Codice Etico, Modello 231 di CDP e Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP
Il Soggetto Beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello 231 di CDP e della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP, resi disponibili da CDP sul proprio sito internet; e (ii) si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello 231 di CDP e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP stessi da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della CDP.”
(b) “Decreto Legislativo n. 231/01
(1) Il Soggetto Beneficiario dichiara:
(i) che non sussistono procedimenti pendenti a proprio carico per l’accertamento dellaresponsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile;
(ii) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
(iii) che non sussistono a carico dello stesso procedimenti pendenti per l’accertamento della responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile;
(iv) di non essere soggetto a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal decreto legislativo n. 231/01; e
(v) di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica ildecreto legislativo n. 231/01.”
(2) Il Soggetto Beneficiario si impegna, per tutta la durata del Contratto di Finanziamento:
(i) ad informare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi la CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice, relativamente ad ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a proprio carico per l’accertamento della responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile, (b) nuova pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. riportata ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, o (c) della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile, e/o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, che possano determinare effetti sostanzialmente pregiudizievoli per le ragioni del credito di CDP e/o ai fini reputazionali; e
(ii) a mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il decreto legislativo n. 231/2001, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile.”
4.16.3 Il Contratto di Finanziamento dovrà altresì prevedere che: (i) le dichiarazioni del Soggetto Beneficiario rilasciate alla Data di Sottoscrizione si intenderanno automaticamente rinnovate a ciascuna data di presentazione della Richiesta di Erogazione, a ciascuna Data di Erogazione, a ciascuna Data di Pagamento e per tutta la durata del Contratto di Finanziamento; e (ii) la non veridicità o l’incompletezza di una qualsiasi tra le dichiarazioni rilasciate dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o l’inadempimento al suddetto impegno (oltre che agli altri impegni di volta in volta previsti dal Contratto di Finanziamento), potrà dar luogo alla risoluzione del Contratto di Finanziamento stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
4.16.4 In aggiunta a quanto previsto dai precedenti paragrafi, il Contratto di Finanziamento dovrà inoltre prevedere l’impegno del Soggetto Beneficiario a fornire tempestivo riscontro in relazione a eventuali richieste di informazioni da parte CDP, anche in via diretta, in deroga a quanto previsto dal Mandato, e attraverso l’utilizzo di appositi questionari, utili, tra l’altro, ai fini del monitoraggio dell’impatto e dello stato di realizzazione degli interventi.
4.16.5 Al fine dell’accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti (come definite nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione), del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.
4.17 Trattamento dei dati personali
4.17.1 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che, ove tale adempimento sia richiesto con riferimento al Soggetto Beneficiario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, la CDP e la Banca Finanziatrice forniscano la rispettiva informativa sul trattamento dei dati personali del Soggetto Beneficiario (e degli eventuali garanti, ove previsti), ciascuno in qualità di titolare autonomo.
4.17.2 Quale testo per l’informativa di competenza della CDP, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere il testo tempo per tempo reso disponibile sul sito internet della CDP (xxx.xxx.xx), nella sezione dedicata alla “Privacy” (integrato con i riferimenti agli eventuali garanti, ove previsti).
4.18 Commissioni, spese, oneri e indennizzi
4.18.1 Fermo restando quanto previsto all’articolo 8.7 del Mandato, per le attività di recupero
eventualmente svolte dalla Banca Finanziatrice, a quest’ultima spetterà una commissione, da corrispondersi da parte di CDP nei soli casi di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal Contratto di Finanziamento, pari allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) degli importi recuperati, oltre a IVA ove dovuta, per l’attività di recupero svolta in relazione al Finanziamento Agevolato. Gli importi corrispondenti a tali commissioni verranno trattenuti in prededuzione dalla Banca Finanziatrice sugli importi recuperati.
4.18.2 Tutte le eventuali ulteriori commissioni della Banca Finanziatrice, nonché tutte le spese inerenti e/o conseguenti al Contratto di Finanziamento e in generale qualunque spesa e onere anche fiscale, che la Banca Finanziatrice e/o la CDP dovessero sostenere in dipendenza del medesimo Contratto di Finanziamento o della sua esecuzione o estinzione, sono a carico del Soggetto Beneficiario.
4.18.3 Il Finanziamento Agevolato è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni. Il Contratto di Finanziamento dovrà comunque prevedere che, qualora il Finanziamento Agevolato non potesse più accedere a tale regime di favore, i relativi oneri saranno a carico del Soggetto Beneficiario.
4.18.4 Il Soggetto Beneficiario dovrà impegnarsi a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni di cui al paragrafo 4.16.3 delle presenti Linee Guida fossero state veritiere, complete, corrette e accurate e gli impegni di cui al paragrafo 4.16.3 delle presenti Linee Guida fossero stati puntualmente adempiuti.
4.19 Cessione del credito
4.19.1 La CDP e la Banca Finanziatrice non potranno porre in essere alcuna cessione del credito derivante dal Finanziamento, se non con il previo consenso scritto dell'altra Parte e del Ministero.
4.19.2 A sua volta, la Banca Finanziatrice non potrà, nella propria attività di recupero del Finanziamento, disporre la cessione del relativo credito, se non con il previo consenso scritto della CDP e del Ministero.
4.20 Garanzia dello Stato
4.20.1 In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze si surrogherà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo o strumenti similari con il Soggetto Beneficiario.
4.20.2 Il Finanziamento Agevolato è concesso dalla CDP nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le esposizioni di CDP; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o non proseguire, ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati ovvero ancora recedere dai propri obblighi contrattuali derivanti dal e/o risolvere il (ovvero dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto di Finanziamento senza che il Soggetto Beneficiario o la Banca finanziatrice abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, la Banca Finanziatrice dovrà inserire nel relativo Contratto di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà e rimedi contrattuali, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni.
4.21 Legge applicabile: Italiana. Foro competente: Roma
Il Contratto di Finanziamento sarà regolato dalla legge italiana e prevedrà la competenza esclusiva del foro di Roma in relazione a qualsiasi controversia.
4.22 Forma del Contratto di Finanziamento
Il Contratto di Finanziamento dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
4.23 Pubblicità
4.23.1 CDP potrà effettuare annunci e comunicati stampa in relazione alla sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento, dando indicazione, tra l’altro, del Soggetto Beneficiario, delle finalità e al settore economico del Progetto, dell’importo dell’investimento e delle quote del relativo finanziamento concesso.
4.23.2 Qualora il supporto finanziario del Ministero sia fornito attraverso risorse del PON FESR, il Soggetto Beneficiario si impegna autonomamente ad assicurare, oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, il pieno rispetto degli adempimenti in materia di visibilità e promozione previsti in capo ai beneficiari di fondi comunitari, secondo le linee guida pubblicate all’indirizzo xxxx://xxxxxx.xx/xxxxx- eu/basic-information/symbols/flag/.
4.24 Altri impegni
Xxxxx restando gli obblighi relativi al monitoraggio degli investimenti pubblici direttamente assunti nell’ambito dell’Addendum alla Convenzione e del Mandato, la Banca Finanziatrice si impegna a inserire nel Contratto di Finanziamento un'apposita clausola diretta a garantire il rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari, degli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa di Riferimento, dall’art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, così come declinati nell’Addendum alla Convenzione.
5. FATTISPECIE COMPLESSE
5.1 Progetti realizzati da una pluralità di Soggetti Beneficiari
Ai sensi della Normativa di Riferimento, è ammessa la possibilità che la realizzazione dei Progetti avvenga con il contributo di una pluralità di soggetti, i quali costituiscono altrettanti Soggetti Beneficiari, tra cui il Soggetto Capofila (tali progetti soggettivamente complessi, ai fini del presente paragrafo, di seguito denominati “Progetti Complessi”). Nel caso di Progetti Complessi, ciascun Soggetto Beneficiario deve operare in virtù di specifici vincoli contrattuali, che configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione delle competenze ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascuno di essi.
5.1.1 In relazione ad un Progetto Complesso, ciascuna Banca Finanziatrice stipulerà Contratti di Finanziamento separati, ciascuno relativo al Finanziamento concesso a fronte del Progetto di ciascun Soggetto Beneficiario (che partecipa al medesimo Progetto Complesso) e avente come controparte il relativo Soggetto Beneficiario. L’efficacia di ciascun Contratto di Finanziamento riconducibile al medesimo Progetto Complesso è subordinata alla sottoscrizione di tutti i Contratti di Finanziamento afferenti al medesimo Progetto Complesso. In presenza di un pool di banche senza rilevanza esterna il Contratto di Finanziamento dovrà essere sottoscritto dalla Banca Finanziatrice che agisce in qualità di capofila nell’ambito del medesimo pool.
5.1.2 I Contratti di Finanziamento afferenti ad un medesimo Progetto Complesso saranno predisposti dalle Banche Finanziatrici con la dovuta diligenza e dovranno essere redatti e stipulati in maniera tale da garantire che tutte le indicazioni e le procedure incluse nella presente sezione siano rispettate integralmente. I relativi Contratti di Finanziamento dovranno essere tutti, necessariamente, stipulati entro il termine stabilito dalla Normativa di Riferimento.
5.1.3 Qualsiasi ipotesi che possa dare luogo alla revoca delle agevolazioni imputabili a uno qualsiasi dei Soggetti Beneficiari può, a seguito di espressa determinazione del Ministero, pregiudicare il mantenimento di tutte le agevolazioni concesse in relazione al Progetto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1.4.
5.1.4 Nel caso di revoca delle agevolazioni imputabili a uno dei Soggetti Beneficiari responsabili per l'esecuzione di un Progetto Complesso, è fatta salva la facoltà per il Ministero di disporre il mantenimento delle agevolazioni concesse ai Soggetti Beneficiari diversi dal Soggetto Beneficiario al quale siano imputabili le agevolazioni revocate, ai termini e alle condizioni previsti dalla Normativa di Riferimento, anche prevedendo il subentro dei restanti Soggetti Beneficiari ai fini della completa realizzazione del Progetto Complesso. La Banca Finanziatrice provvederà, nel caso, ad effettuare le modifiche al Contratto di Finanziamento e/o ai relativi Piani di Ammortamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni di cui al presente paragrafo nella medesima forma con cui è stato stipulato il Contratto di Finanziamento.
Sarà cura della Banca Finanziatrice trasmettere entro 10 Giorni Lavorativi al Soggetto Gestore e alla CDP il contratto di Finanziamento sottoscritto digitalmente ovvero copia per immagine del medesimo contratto, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dalla Banca finanziatrice con firma digitale.
Allegato A alle Linee Guida Definizioni
Salvo ove diversamente definiti qui di seguito o altrove nelle presenti Linee Guida, i termini con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione o nell’Addendum alla Convenzione.
“Addendum alla Convenzione”: indica l’atto sottoscritto in data 10 novembre 2022 tra il Ministero, l’ABI e la CDP, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Decreto 23 febbraio 2015, per regolare le reciproche attività e quanto non previsto dalla Convenzione, in osservanza di quanto stabilito dal Provvedimento Green New Deal;
“Atto di Concessione”: indica l’atto di concessione al Soggetto Beneficiario delle agevolazioni previste dal Provvedimento Green New Deal, adottato dal Ministero;
“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni previste dal Provvedimento Green New Deal concesse al Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Atto di Concessione, adottato dal Ministero;
“Banca Finanziatrice”: indica ciascuna banca appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui alla Normativa di Riferimento ed alla Convenzione, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione e all’Addendum alla Convenzione relativo al Provvedimento Green New Deal, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, adotta la Delibera, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella Convenzione, nell’Addendum alla Convenzione e nella Normativa di Riferimento;
“CDP”: indica la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
“Codice della Crisi” o “CCII” indica il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato;
“Contratto di Finanziamento”: è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP ai termini e condizioni del Mandato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;
“Convenzione”: è la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti
S.p.A. per la gestione dei finanziamenti di cui all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, sottoscritta in data 17 febbraio 2016, così come modificata ed integrata ai sensi dell’Addendum alla Convenzione;
“Data di Erogazione”: indica, in relazione a ciascuna erogazione da parte della Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario degli importi richiesti e spettanti, il 10 e il 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre, a condizione che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento e dal Contratto di Finanziamento per effettuare la relativa erogazione;
“Data di Inizio Ammortamento”: indica il giorno successivo al termine del Periodo di Preammortamento; “Data di Pagamento”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
“Data di Scadenza Finale”: indica la data designata nel Contratto di Finanziamento quale data entro la quale debba avvenire il completo rimborso del Finanziamento;
“Data di Sottoscrizione”: indica la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
“Debito Residuo”: indica, a ciascuna data di riferimento, l’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato e/o del Finanziamento Bancario erogato al Soggetto Beneficiario, al netto dei rispettivi importi in linea capitale già rimborsati;
“Decreti Direttoriali” indica il Decreto 23 agosto 2022 e gli ulteriori eventuali decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero adottati in esecuzione di quanto previsto nel Provvedimento Green New Deal;
“Decreto 23 agosto 2022” indica il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero emesso in data 23 agosto 2022, in esecuzione di quanto previsto nel Provvedimento Green New Deal;
“Decreto 8 marzo 2013”: è il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella G.U.R.I. n. 113 del 16 maggio 2013, emanato ai sensi dell’articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;
“Decreto 26 aprile 2013”: è il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 130 del 5 giugno 2013, emanato ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;
“Decreto 23 febbraio 2015”: è il decreto interministeriale del 23 febbraio 2015, emanato dal Ministro dell’economia
e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella G.U.R.I. n. 111 del 15 maggio 2015, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del Decreto-legge 83/2012;
“Xxxxxxx-xxxxx 00/0000”: è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;
“Delibera”: è la delibera della Banca Finanziatrice riferita esplicitamente al Progetto oggetto della domanda di agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all’esito positivo della Valutazione nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, dell’Addendum alla Convenzione e della Convenzione; la Delibera attesta la disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario, e contiene, tra l’altro, l’accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;
“Differenziale Interessi”: indica l’agevolazione di cui il Soggetto Beneficiario gode in relazione al Finanziamento Agevolato, pari alla differenza tra gli interessi sul Finanziamento Agevolato calcolati (i) al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla data di stipula del Contratto di Finanziamento e (ii) al tasso agevolato applicato al Finanziamento Agevolato, così come meglio previsto nella Normativa di Riferimento;
“X.Xxx. 196/2003”: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato;
“Evento Rilevante”: indica uno degli eventi indicati come tali nel Contratto di Finanziamento; “Finanziamento”: è l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;
“Finanziamento Agevolato”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il Progetto oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI;
“Finanziamento Bancario”: è il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo non inferiore al 20% (venti per cento) delle spese ammissibili alle agevolazioni, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa di Riferimento, destinato alla copertura dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario;
“Fondo”: è il “Fondo per la crescita sostenibile”, di cui all’articolo 23 del Decreto-legge 83/2012;
“FRI” è il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, di cui all’articolo 1, comma 354, della Legge;
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività;
“Legge”: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni;
“Legge 160/2019” indica i commi da 85 a 90 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
“Legge Agevolativa”: è l’articolo 23, comma 2, del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, in sostituzione del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni;
“Legge Fallimentare” indica il Regio Decreto n. 267/1942 come di volta in volta modificato e/o integrato (ivi incluso ai sensi del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118 così come modificato dalla relativa Legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147);
“Ministero”: è il Ministero dello sviluppo economico;
“Mandato”: è il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP alla Banca Finanziatrice, redatto secondo il modello allegato sub 4 all’Addendum alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione, nonché la stipula, l’erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero di crediti;
“Normativa di Riferimento”: ha il significato attribuito a tale termine nel paragrafo 3.1;
“Periodo di Interessi”: indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi del Contratto di Finanziamento;
“Piani di Ammortamento”: indicano i piani di ammortamento relativi al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario che, ad ogni erogazione, verranno predisposti e/o aggiornati dalla Banca Finanziatrice quali allegati agli atti di quietanza;
“Procedure Concorsuali” indica qualsivoglia procedura liquidatoria, di crisi e/o di insolvenza, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e per quanto applicabili: (a) la liquidazione volontaria; (b) la procedura di liquidazione ex articolo 57, comma 6 bis del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza); (c) la liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del Codice della Crisi e gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice della Crisi quali: il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) ex articoli 84 e ss. del Codice della Crisi, i piani di risanamento attestati ex art. 56 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII, la convenzione di moratoria ex art. 62 CCII ed il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ex art. 64-bis CCII, nonché ogni
istanza finalizzata all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione e/o all’ottenimento di una misura cautelare o protettiva ai sensi del Codice della Crisi; (d) la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ed il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex artt. 12 ss. CCII; (e) i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi; (f) l’istanza o l’esecuzione di una o più segnalazioni per la anticipata emersione della crisi da parte dei soggetti legittimati; (g) la liquidazione coatta amministrativa; (h) l’amministrazione straordinaria ai sensi del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270; (i) l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, conv. L. 18 febbraio 2004 n. 39; (l) le procedure previste dalle disposizioni previgenti rispetto al Codice della Crisi (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le procedure di insolvenza e di risoluzione della crisi di cui alla Legge Fallimentare, le procedure di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed i procedimenti di cui al D.L. 118 del 24 agosto 2021 (come convertito dalla L. 147 del 21 ottobre 2021)); e (m) ogni procedura di insolvenza o di risanamento, anche prevista da un ordinamento straniero, per quanto applicabile;
“Progetto”: indica il piano di impresa riferito alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione ai sensi della Normativa di Riferimento;
“Provvedimento Green New Deal”: indica il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° dicembre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. n. 26 del 1° febbraio 2022;
“Richiesta di Erogazione”: indica la richiesta di erogazione da parte del Soggetto Beneficiario a valere sul Finanziamento;
“SAL”: indica ciascuno stato d’avanzamento dei lavori del Progetto documentato e approvato dal Ministero in conformità a quanto previsto dalla Normativa di Riferimento;
“Soggetto Beneficiario”: è l’impresa economicamente e finanziariamente sana che beneficia, sulla base di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, delle agevolazioni concesse ai sensi del relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento, in possesso dei requisiti di cui alla Normativa di Riferimento;
“Soggetto Gestore”: indica il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto 20 e 21 dicembre 2021 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021 al n. 16723 serie 1T), con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., incaricato dal Ministero per la gestione degli interventi agevolativi di cui al Provvedimento Green New Deal;
“Soggetto Capofila”: indica, nel caso di Progetti Complessi realizzati congiuntamente da più imprese, il soggetto che presenta al Soggetto Gestore la domanda per l’accesso alle agevolazioni connesse al Fondo, operando secondo le modalità previste dal Provvedimento Green New Deal;
“Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata a cura delle competenti strutture di analisi creditizia della Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario, per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione, della Normativa di Riferimento e del Mandato, ferma restando la propria autonoma valutazione.