Contract
SERVIZI SANITARI DI SUPPORTO PRESSO I PRONTO SOCCORSO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI SAN DONA’ DI PIAVE E PORTOGRUARO DELL’AZIENDA U.L.S.S. N. 4 “VENETO ORIENTALE”
NUMERO GARA SIMOG 7896468
CIG 8456387F4C
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
Indice generale
ART. 3 Volume di attività e valore stimato dell’appalto 3
ART. 4 Locali, apparecchiature ed infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio4 ART. 5 Specifiche tecniche del servizio oggetto dell’appalto 5
ART. 7 Oneri a carico della ditta appaltatrice 6
ART. 8 Monitoraggio, controllo del servizio 10
ART. 9 Inadempimenti e penali 12
ART. 10 Risoluzione del contratto 15
ART. 11 Garanzie assicurative 16
ART. 12 Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e misure generali di tutela da adottare 17
ART. 13 Scioperi e cause di forza maggiore 17
ART. 14 Cauzione definitiva 17
ART. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 20
ART. 17 Clausola sociale e obblighi dell’aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio 20
ART. 18 Clausola revisione prezzi 21
ART. 19 Trattamento dei dati 21
ART. 20 Responsabile esterno del trattamento dei dati 22
ART. 21 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013 26
ART. 22 Obblighi di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 “incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione” 26
ART. 23 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità 26
ART. 24 Stipulazione del contratto 27
ART. 25 Spese contrattuali, imposte e tasse 27
ART. 26 Recesso unilaterale 28
ART. 28 Norme e condizioni finali 28
ART. 1 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, ad unico lotto, del servizio di supporto all’esecuzione delle prestazioni mediche di emergenza ed urgenza, presso i presidi ospedalieri di San Donà di Piave e Portogruaro dell’Azienda U.L.S.S. n. 4. Le attività da eseguirsi sono:
guardia attiva a supporto del servizio di pronto soccorso comprese le attività di Servizio di Urgenza-Emergenza Territoriale secondo le assegnazioni della centrale operativa di riferimento.
Il servizio all’interno dell’organizzazione dei pronto soccorso aziendali deve essere garantito attraverso la gestione di un ambulatorio presso ciascun presidio e deve essere reso secondo quanto sotto riportato:
⮚ P.O. San Donà di Piave:
◆ 365 turni con orario 20:00-08:00;
⮚ P.O. Portogruaro:
◆ 365 turni con orario 08:00-20:00
◆ 365 turni con orario 20:00-08:00
Il servizio dovrà dare copertura per garantire le prestazioni mediche necessarie al servizio di pronto soccorso per qualunque codice di accesso dell’utenza.
Il medico dovrà svolgere le attività inerenti la professione e in particolare l’inquadramento diagnostico e trattamento iniziale di tutte le tipologie di pazienti afferenti al pronto soccorso secondo le priorità assegnata dal Triage e i protocolli vigenti.
ART. 2 Durata dell’appalto
Il contratto avrà la durata 12 mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto medesimo, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di continuare i servizi alle condizioni convenute, fino a quando l’Amministrazione non abbia provveduto ad individuare il nuovo affidatario. In ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip, o nel caso di aggiudicazione di gara aziendale, ovvero a seguito di esperimento di pubblici concorsi con relativa assunzione di personale medico.
I primi tre mesi del servizio saranno considerati periodo di prova, al termine del quale l’Azienda U.L.S.S. potrà recedere dal contratto, con decisione motivata, qualora il servizio, pur dichiarato idoneo in sede di gara, si riveli non corrispondente ai requisiti richiesti.
ART. 3 Volume di attività e valore stimato dell’appalto
Il servizio oggetto del presente appalto è inserito nell’ambito dell’organizzazione dei pronto soccorso dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave e Portogruaro dell’Azienda ULSS.
La ditta dovrà eseguire il servizio all’interno dell’organizzazione dei pronto soccorso aziendali con la gestione di un ambulatorio nel corso del turno notturno presso
ciascun presidio
Il servizio deve essere garantito nel seguente modo
P.O. San Donà di Piave:
365 turni con orario 20:00-08:00
P.O. Portogruaro:
365 turni con orario 08:00-20:00
365 turni con orario 20:00-08:00
Tali specifiche vengono fornite a titolo meramente orientativo ai fini della formulazione dell’offerta (potendo variare in più o meno in relazione alle mutate e reali necessità, senza che per questo la ditta possa pretendere variazioni di prezzo o compensi diversi).
Il valore complessivo stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016, è pari a € 2.628.000,00 €, al netto dell’IVA, così distinto:
€ 1.051.200,00 per il periodo corrispondente alla durata contrattuale di 12 mesi;
€ 1.051.200,00 per il periodo di eventuale rinnovo per la durata di 12 mesi;
€ 525.600,00 per il periodo di eventuale proroga contrattuale di mesi 6
ART. 4 Locali, apparecchiature ed infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio
I servizi in oggetto dovranno essere svolti presso i locali Aziendali, utilizzando le apparecchiature e l’infrastruttura che sarà messa a disposizione dell’Azienda Ulss.
Sarà tuttavia obbligo da parte della Ditta Aggiudicataria, garantire la corretta fruizione e l’idoneo utilizzo di quanto sopra indicato, secondo le regole di ordinaria diligenza e secondo la corretta destinazione d’uso del bene, risultandone pertanto direttamente responsabile dell’utilizzo
L’Azienda Ulss metterà a disposizione della ditta, per il periodo di vigenza contrattuale, oltre agli spazi succitati, un ambulatorio, gli arredi attualmente in uso e già adibiti allo scopo, le attrezzature ed il materiale necessario all’erogazione delle attività di cui si tratta, nonché in base alle necessità cliniche le altre aree delle UUOO secondo la loro funzione dedicata in base quanto stabilito dagli standard Aziendali e nei protocolli delle UUOO..
Per consentire l'espletamento delle prestazioni contrattuali, l’Azienda Ulss mette a disposizione altresì della Ditta, nel loro stato attuale e gratuitamente le attrezzature elettromedicali e i dispositivi medici necessari per l’espletamento del servizio, secondo quanto stabilito dagli standard Aziendali.
L’Azienda Ulss fornirà al personale impiegato nei turni di guardia ed in servizio, sistemi di comunicazione, compatibili con la rete aziendale, per garantirne la loro rintracciabilità.
In sede di stipula del contratto verranno comunicate alla ditta le relative istruzioni operative, al fine di garantire il corretto utilizzo e funzionamento, nonché le istruzioni per la segnalazione di eventuali anomalie o guasti delle apparecchiature.
La ditta dovrà garantire con oneri a carico della stessa, la formazione del proprio personale impiegato nei servizi di cui si tratta anche in merito all’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione.
Dovranno essere prodotte relative dichiarazioni con certificazione o autocertificazione della formazione del personale messo a disposizione per il servizio come di seguito specificato.
L’affidamento in uso dei locali e delle attrezzature conferite è meramente strumentale all’esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato e, pertanto, non si pongono le basi per l’instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l’uso di parte dell’immobile o l’utilizzo delle attrezzature. Detto affidamento è coerente allo scopo di soddisfare l’interesse generale e pubblico dell’Azienda Ulss.
ART. 5 Specifiche tecniche del servizio oggetto dell’appalto
La ditta dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con la propria organizzazione ed il proprio personale proposti in sede di gara, idonei al raggiungimento degli standard di qualità del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità.
Il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità anche in caso di malattia, ferie, sciopero del personale all’uopo impiegato
In nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi.
La ditta, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, dovrà comunque attenersi alle modalità tecniche e minime inderogabili di seguito riportate, a titolo indicativo e non esaustivo; quanto indicato dovrà altresì essere svolto nel rispetto e in conformità di quanto previsto dai protocolli e linee guida aziendali in essere al momento di esecuzione del servizio.
Accettazione dei pazienti registrati in Triage con codici colore di bassa priorità di accesso o ristratificati secondo la normativa vigente (DGR 1888/2015) a codice colore di basso rischio (bianchi, verdi e gialli) secondo quanto previsto dai protocolli interni e dalla buona pratica clinica basata sull’evidenza.
Produzione di adeguata documentazione clinica nei format previsti dall’Azienda attraverso il software dedicato ovvero il verbale di Pronto Soccorso completo nella sua interezza delle valutazioni e rivalutazioni cliniche, delle prestazioni e delle consulenze effettuate durante la presa in carico.
Produzione delle certificazioni d’obbligo previste per legge (certificati INPS, INAIL, segnalazioni di malattie infettive).
Medicalizzazione di missioni primarie nel Servizio di Emergenza e Urgenza Medica territoriale per l’area di competenza sotto il coordinamento della Centrale Operativa di riferimento nel rispetto dei protocolli provinciali ed in particolare dei percorsi di rete per le patologie tempo dipendenti (trauma maggiore, stroke, STEMI).
Medicalizzazione di trasferimenti emergenti/urgenti secondari secondo quanto previsto dalla specifica Delibera Regionale e dai protocolli Aziendali
ART 6 Personale
La ditta dovrà eseguire i servizi oggetto del presente appalto con personale medico proprio, in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medica con iscrizione nell’apposito albo, ai sensi della vigente normativa;
- specializzazione nell’area medica, chirurgica o nei servizi clinici;
- adeguata preparazione ed esperienza nel settore dell’urgenza-emergenza, da formalizzare con breve curriculum professionale che attesti la comprovata precedente esperienza professionale e la prestazione di servizi svolti presso altri Pronto Soccorsi o in corso di servizi attivi di Emergenza Territoriale (avendo conseguito l’idoneità ai relativi corsi Regionali MEST).
Il personale incaricato dovrà altresì essere dotato di firma digitale, già al momento dell’assunzione in servizio, per sottoscrivere il 100% dei documenti clinici (es. verbali di pronto soccorso).
Eventuali sostituzioni in corso d’opera potranno avvenire utilizzando personale di pari qualifica ed esperienza professionali e previa autorizzazione dell’Amministrazione.
La ditta dovrà assicurare, con oneri a suo carico, la formazione di detto personale in ordine all’utilizzo delle apparecchiature ed infrastrutture messe a disposizione dell’Azienda Ulss, nonché la partecipazione a corsi di aggiornamento certificati previsti dalla DGR 1515/2015 (gestione avanzata delle vie aeree, interpretazione ECG, PHTLS o PTC, ALS o ACLS, Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto, corso incidente maggiore).
La ditta dovrà altresì garantire, con costi a proprio carico che il personale dalla stessa impiegato riceva a adeguata in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro così come previsto dal D.Lgs. del n. 81/2008 (es. formazione generale di 4 ore, formazione specifica di 12 ore, e antincendio per rischio alto.).
ART. 7 Oneri a carico della ditta appaltatrice
La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire i servizi oggetto dell'appalto di cui si tratta nel rispetto di quanto disciplinato nel capitolato speciale, nonché osservando la normativa che disciplina la tipologia di servizi richiesti.
L’aggiudicatario deve garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati secondo il progetto tecnico e gli strumenti offerti, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e degli standard fissati dall’Azienda Ulss, con particolare attenzione agli obiettivi strategici in merito alla presa in carico e tempi di gestione dei pazienti nonché appropriatezza medica in dimissione come previsto dalle delibere regionali (DGR 1513/2014 e DGR 74/2014).
La ditta dovrà garantire in ogni caso la continuità dei servizi appaltati e pertanto sarà responsabile in toto per le eventuali carenze nel loro svolgimento, per la loro non conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara, nonché per la scarsa qualità del servizio stesso.
La ditta dovrà munirsi delle licenze, autorizzazioni, permessi, assicurazioni e quant’altro fosse o dovesse rendersi necessario per il corretto svolgimento del servizio, sollevando a questo proposito l’Azienda Ulss da ogni onere e responsabilità. Qualora venissero a scadere nel corso del contratto, la ditta dovrà provvedere al loro rinnovo in tempo utile e tempestivamente produrre copia autentica della nuova licenza, autorizzazione ecc. all’Azienda Ulss prima della scadenza di quella vecchia.
La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i disservizi eventualmente causati
all’Azienda Ulss per effetto di carenze nell’esecuzione dell’appalto, nonché a causa della condotta dei propri operatori e di ogni danno e/o molestia che ne potessero derivare, ai sensi delle vigenti normative in materia.
Fatto salvo quanto specificato all’art. 6 circa le caratteristiche delle professionalità impiegate per l’espletamento del servizio, la ditta è tenuta a:
• organizzare il servizio con il personale proprio nel rispetto tutte le normative di riferimento e le procedure aziendali; in nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente appalto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi;
• consegnare 10 giorni prima dell’avvio del servizio, l’elenco del personale accompagnato dal curriculum di ciascuno nonché dalle rispettive polizze assicurative che coprano i danni. All’elenco dovranno essere allegati i titoli, l’iscrizione all’albo professionale e le dichiarazioni individuali di non incompatibilità nell’espletamento del servizio. Tale adempimento sarà necessario anche in caso di eventuali successive sostituzioni del personale impiegato, la cui documentazione dovrà essere depositata con congruo anticipo, comunque non inferiore ai 7 giorni. Si precisa che il DEC, entro 5 giorni dal ricevimento del curriculum, ne esaminerà il contenuto anche confrontandolo con il progetto tecnico presentato in sede di gara e, successivamente attesterà l’idoneità del personale medico all’assunzione in servizio; qualora si ravvisassero elementi di criticità il direttore dell’esecuzione del contratto potrà richiederne l’immediata sostituzione;
• assicurare la formazione del personale, sia prima dell’avvio del servizio, che durante il contratto oltre che produrre le dichiarazioni con certificazione o autocertificazione della formazione del personale messo a disposizione per il servizio;
• nominare un coordinatore del servizio, il cui nominativo e recapito telefonico dovranno essere comunicati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto al momento della stipula del contratto. Detto coordinatore avrà, tra l’altro, il compito di controllare l’operato dei lavoratori e di interfacciarsi con la stazione appaltante in caso di criticità emerse in fase di esecuzione del servizio;
• comunicare prima dell’inizio del servizio un numero di cellulare, di telefono fisso, di fax e un indirizzo di posta elettronica presso i quali il suo personale sia rintracciabile oltre all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
• trasmettere, in accordo con il Direttore delle U.O.C. di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di competenza, al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il giorno 20 di ogni mese per la turnazione notturna (il 15 per quella diurna nel caso in cui fosse previsto un cambio organizzazione) del mese precedente a quello di riferimento, la programmazione della turnazione per il periodo di riferimento, precisando che eventuali variazioni nominative saranno trasmesse entro il giorno 27 di ogni mese precedente;
• rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell’espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto della categoria e nella località di
svolgimento del servizio;
• osservare tutte le norme a tutela della salute e dell’integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni;
• attestare che la programmazione turnistica del personale sarà organizzata nel rispetto del riposo giornaliero e settimanale;
• garantire che il personale rispetti la puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni concordate;
• garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l’espletamento del servizio; in particolare, vista la tipologia di servizio reso, il personale dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti dell’utenza e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli assistiti o altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità degli assistiti;
• provvedere all’immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso, per i motivi sopra descritti. La sostituzione dovrà essere effettuata entro 2 giorni dalla data di ricevimento della richiesta motivata e non sindacabile;
• assicurare l’immediata sostituzione del personale assente, al fine di assicurare la prestazione, senza soluzione di continuità;
• garantire che il personale impiegato non accetti benefici e/o compensi di qualsiasi genere da parte degli utenti e dei loro familiari/accompagnatori;
• uniformarsi alle istruzioni che le verranno comunicate dall’Azienda Ulss, nonché attenersi alle istruzioni operative, alle procedure ed ai protocolli in uso;
• garantire che il proprio personale si astenga dal divulgare o rivelare a terze notizie riservate inerenti alle persone utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio;
• comunicare al DEC (anche tramite il coordinatore del servizio) le modalità specifiche di esecuzione con particolare riguardo a:
a) modalità e orari di svolgimento del servizio nei limiti di natura e di tempo previsti dal contratto;
b) univocità nelle attività di esecuzione del contratto da parte di tutti gli operatori impegnati sulle modalità osservate del servizio erogato;
a) presentare, a cadenza mensile, la rendicontazione sul volume delle attività svolte, sulle loro caratteristiche e su ogni altra informazione per la loro esecuzione che specifichi il numero di turni;
b) emettere la fattura mensile che corrisponda alla rendicontazione o alla parte validata e concordata della rendicontazione nei casi di discrepanza tra rendicontazione trasmessa e rendicontazione validata secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
c) garantire la non interruzione del servizio in caso di disaccordi sulla
rendicontazione elaborata ai fini dell’emissione della relativa fattura mensile;
d) garantire che gli operatori impegnati siano in possesso delle competenze previste dal contratto per lo svolgimento del servizio e siano adeguati pertanto alle necessità dell’Azienda.
Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa Xxxxx si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Per assicurare le prestazioni contrattuali, l’appaltatore si avvarrà di proprio personale in possesso dei requisiti di idoneità, professionali e tecnici adeguati per il servizio oggetto dell’appalto e lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità, assicurando che ogni operatore impiegato, secondo le proprie mansioni e competenze, rispetti i contenuti e le indicazioni riportate nelle procedure (protocolli) aziendali. Tali protocolli riguardano sia l’area sanitaria che amministrativa. Sarà onere della stazione appaltante illustrare tali procedure ai coordinatori/referenti del servizio prima dell’avvio dei servizi. Il personale impiegato dalla ditta dovrà risultare già opportunamente addestrato e qualificato per l’esercizio delle attività richieste e dimostrare di possedere un significativo bagaglio di esperienza e competenza conseguito in analoghi servizi, nonché adeguate capacità attitudinali e relazionali, richieste non solamente in rapporto al corretto ed efficace svolgimento delle attività sanitarie oggetto del servizio, ma anche con riferimento alla qualità delle relazioni con l’utenza e con il personale dell’Azienda Ulss. L’Aggiudicatario dovrà impiegare personale con sufficiente conoscenza della lingua italiana onde consentire al meglio la comunicazione tra utenti e operatore, nonché in grado di utilizzare gli strumenti di lavoro già identificati dall’Azienda Ulss o in corso di individuazione e/o formazione per l'utilizzo degli stessi. Il personale dovrà mantenere un atteggiamento collaborativo e d'integrazione con gli altri professionisti/operatori coinvolti nel caso. La governance e il potere direttivo, sulle risorse impiegate spetta in via esclusiva all’aggiudicataria, la quale avrà altresì ogni potere organizzativo e disciplinare nei confronti del personale impiegato nei servizi di cui si tratta e ha la gestione amministrativa, giuridica ed economica dei relativi rapporti di lavoro.
L’aggiudicatario dovrà garantire a proprie spese che il personale impiegato:
a. indossi una divisa e calzature conformi alla normativa Regionale (Dgr
n. 2007 del 04 novembre 2013 allegato A e B) per l’espletamento delle missioni di Servizio di Emergenza Urgenza Territoriale e trasporti secondari urgenti mantenendola in perfetto stato di pulizia e di decoro.
b. indossi per ogni altra attività divisa e calzature di foggia e colore diverso rispetto a quella del personale Aziendale, preventivamente concordata con la committenza;
x. xxxxxxx in modo visibile durante tutte le attività di servizio idoneo tesserino di riconoscimento recante nome, cognome, qualifica dell’operatore e indicazione dell’impresa di appartenenza.
La Ditta aggiudicataria deve assumersi l’obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi.
Gli altri dispositivi medici di protezione individuale saranno a carico dell’Azienda Ulss.
Sarà onere della ditta che tutto il personale medico, al momento dell’assunzione in servizio, sia già autorizzato, abilitato nonché perfettamente formato per sottoscrivere la documentazione digitale. Pertanto sarà onere della ditta verificare che tutto il personale medico sia in possesso di una smart card o token compatibili con i sistemi informatici aziendali e validati dal sistema informativo aziendale prima dell’entrata in servizio del medico. La ditta appaltante prima di iniziare l’attività dovrà concordare in tempo utile con il DEC e con il sistema informativo aziendale l’operatività. Prima dell’inizio del servizio sarà consegnata al personale della ditta aggiudicataria la documentazione oggetto dei protocolli aziendali. Verrà, inoltre, espletata una sessione di inserimento della durata di almeno due giorni consecutivi a carico della Ditta, per la presa visione delle dotazioni e degli ambienti nonché dei sistemi informativi e gestionali di reparto a cui dovrà partecipare il personale medico della ditta prima di poter essere impiegato nel servizio oggetto di appalto, dando avvenuta dimostrazione di adeguato inserimento.
Qualora l’appaltatore intenderà impiegare, tra il personale sopraindicato, anche soggetti che abbiano un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, questi, per effettuare l’attività oggetto del presente appalto, dovranno essere preventivamente autorizzati dall’ente di appartenenza, secondo le vigenti disposizioni legislative, in particolare ai sensi dell’art. 53, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Aggiudicatario dovrà garantire aggiornamento permanente e formazione specifica del proprio personale, da realizzarsi con proprio onere, sempre al di fuori dell’orario di servizio, anche garantendo la partecipazione ad incontri di aggiornamento curati dalla Azienda Ulss, ove ritenuto da questa necessario.
L’Aggiudicatario è tenuto alla conoscenza aggiornata delle procedure adottate dalla Azienda Ulss e dovrà assicurare la presenza di personale in numero sufficiente ad effettuare i servizi oggetto del presente capitolato, garantendo gli orari e le presenze previste nella programmazione concordata con il referente aziendale.
Responsabile del servizio
Prima dell’inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo di un responsabile cui fare costante riferimento (reperibilità telefonica dello stesso o suo delegato per tutta la durata del servizio) per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale, tra l’altro, verrà demandato di coordinare tutto il servizio assegnato e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date dal Direttore dell’esecuzione o da un suo incaricato, nonché risolvere eventuali problemi imprevisti della copertura della turnistica già programmata senza soluzioni di continuità del servizio.
Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro saranno effettuate in contradditorio con la persona sopra indicata e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente dalla Ditta stessa.
In caso di assenza o impedimento del responsabile, la Ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità.
ART. 8 Monitoraggio, controllo del servizio
Procedura di verifica
L’Azienda Ulss si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato ed
eventualmente indicato dalla Xxxxx aggiudicataria al momento della presentazione dell’Offerta.
Al fine di garantire sistematicità e uniformità nell’esecuzione delle attività di verifica della prestazione resa dal fornitore, al momento di avvio del servizio, le parti definiranno, in contraddittorio, un apposito documento nel quale saranno indicati:
- gli elementi di verifica e controllo che valutati nel corso dell’esecuzione del servizio;
- strumenti di verifica (es. check list, questionari, report…);
- le modalità, tempistiche e responsabilità circa la loro implementazione.
Ogni attività di monitoraggio da parte della stazione Appaltante verrà eseguita garantendo la possibilità di instaurazione del contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria; dovrà essere oggetto di adeguata rendicontazione (verbale) e corredata di ogni elemento a sua giustificazione.
Al fine di garantire il regolare andamento del servizio in un’ottica di partnership con il fornitore, saranno previsti degli incontri periodici, alla presenza del DEC (eventuale RUP) e del referente del servizio per la Ditta Aggiudicataria, nel quale si darà contro delle risultanze dell’attività di monitoraggio implementata nel periodo di riferimento, oltre che di qualsivoglia altra criticità, sorta in merito al servizio de quo.
Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti e dei dipendenti Ulss n. 4 che, per ragioni di servizio, abbiano rapporti con il servizio in parola.
Elementi di verifica
L’Amministrazione per mezzo dei suoi referenti, ed in presenza (non vincolante) della Ditta aggiudicataria, ha la facoltà di controllo sull’esecuzione del Servizio sia in fase di avvio che nella successiva fase di esecuzione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo e fatte salve ulteriori elementi indicati in fase di presentazione dell’offerta, nella fase di avvio andranno verificati i seguenti requisiti generali:
⮚ l’effettivo inizio dell’attività entro il termine stabilito
⮚ l’effettiva consegna entro 10 giorni a partire dall’avvio del servizio, dell’elenco del personale avente le caratteristiche richieste, accompagnato dal curriculum di ciascuno, nonché dalle rispettive polizze assicurative che coprano i danni;
⮚ l’individuazione e reperibilità di un Responsabile unico del servizio quale interfaccia con l’Azienda;
⮚ eventuali altri oneri a carico della ditta previsti dal presente documento e/o indicati dalla Ditta Aggiudicataria.
Durante la fase di esecuzione, invece, saranno oggetto di monitoraggio i seguenti requisiti generali:
⮚ esecuzione della prestazione nel rispetto delle tempistiche e delle modalità organizzative previste tra le parti (orario, mansioni, tipologia di personale impiegato…);
⮚ invio delle comunicazioni relative al personale impiegato nei tempi stabiliti (cambi turni, cambi del personale inizialmente comunicato);
⮚ trasmissione entro il giorno 20 di ogni mese dei nominativi dei medici di turno
il mese successivo per la turnazione diurna e entro il 15 per quella notturna;
⮚ presentazione al termine di ogni mese di svolgimento dell’attività, di una scheda riepilogativa mensile delle ore prestate e dei turni effettuati, preventivamente controfirmata dal DEC;
⮚ attestazione che la programmazione turnistica del personale sarà organizzata nel rispetto del riposo giornaliero e settimanale;
⮚ rispetto dell’obbligo di immediata sostituzione del personale assente o in malattia come sopra indicato al fine di garantire l’esecuzione del servizio senza soluzione di continuità;
⮚ rispetto dell’obbligo di sostituzione del personale entro giorni 2 dal ricevimento della richiesta di sostituzione per inidoneità dello stesso o per cause dovute alla propria condotta nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa;
⮚ dovere di uniformarsi alle istruzioni che le verranno comunicate dall’Azienda Ulss, nonché attenersi alle istruzioni operative, alle procedure ed ai protocolli in uso;
⮚ effettiva e documentata partecipazione ad eventuali momenti formativi interni, relativi a procedure, linee guida o protocolli da adottare in fase di esecuzione del servizio;
⮚ effettiva astensione dal divulgare o rivelare a terze notizie riservate inerenti alle persone utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio;
⮚ adozione da parte di tutto il personale del cartellino identificativo, di divisa e calzari in foggia diversa rispetto al personale Aziendale e previamente concordata con la Committenza;
⮚ osservanza di tutte le norme a tutela della salute e dell’integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni;
⮚ rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell’espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto della categoria e nella località di svolgimento del servizio;
⮚ rispetto della normativa regionale sulla presa in carico e tempi complessivi di gestione degli utenti (inferiore a 4h al 90° esclusi OBI e assenti alla chiamata per i codici bianchi e verdi in entrata e comunque in linea con quella dell’unità operativa);
⮚ rispetto della normativa regionale sulla appropriatezza medica in dimissione (con aderenza alla normativa 1513/2015 delle dimissioni non inferiore al 90 che verrà effettuata con controlli a campione dai Direttori delle UUOO di PS per le varie sedi). La Ditta si impegna ad adempiere al raggiungimento di ulteriori obiettivi strategici assegnati all’Azienda ULSS4 a seguito di nuove delibere amministrative della Regione Veneto, i cui indici di monitoraggio verranno comunicati tempestivamente;
⮚ rispetto della firma digitale di tutti i verbali del Pronto Soccorso eventuali altri
oneri a carico della ditta previsti dal presente documento e/o indicati dalla Ditta Aggiudicataria
ART. 9 Inadempimenti e penali
Qualora dalle attività di monitoraggio e controllo pianificate in fase di avvio del servizio, o in seguito a singole segnalazioni di “non conformità” si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Azienda Ulss 4, dovrà segnalare, per iscritto alla Ditta Aggiudicataria le criticità rilevate, invitando la stessa a procedere con i necessari riscontri.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l’inadempienza, la Ditta dovrà presentare un proprio piano di miglioramento, e nel caso in cui le inadempienze risultassero di particolare gravità, o in presenza di reiterate inadempienze tali da compromettere il regolare andamento del servizio (almeno 4 eventi) l’Azienda Ulss n. 4 potrà procedere con l’applicazione delle penali, nei termini indicati dal presente documento e/o diversamente definite tra le parti in fase di avvio del servizio.
Nello specifico, per quanto concerne il computo delle penali, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
In tal caso sarà possibile compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Casi specifici
Al fine di disciplinare alcune fattispecie di particolare rilievo per l’Azienda Ulss, a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcuni possibili inadempimenti e relativa penali.
Mancato avvio del servizio entro i termini concordati tra le parti
In caso di mancato rispetto dell’avvio del contratto sarà applicata una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto concordato tra le parti. In tal caso l’Azienda Ulss si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.
Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato
Per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell’elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti oltre che di ogni
altra comunicazione in merito allo stesso, sarà applicata la sanzione di € 250,00 per ogni violazione, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto.
Mancato invio scheda riepilogativa dei turni
Si intende la mancata presentazione al termine di ogni mese di svolgimento dell’attività, di una scheda riepilogativa mensile delle ore prestate e dei turni effettuati, preventivamente controfirmata dal DEC; in tal caso sarà applicata una penale pari ad euro 200,00 fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data concordata (es. entro il giorno 5 del mese successivo a quello di rendicontazione).
Mancata ottemperanza alle procedure aziendali di natura clinica e/o amministrativa
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto dei protocolli applicati dalla stazione appaltante. In tal caso sarà applicata una penale pari ad euro 200,00 fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo. In particolare se tali segnalazioni sono riconducibili al mancato rispetto di protocolli applicati ai pazienti per cause riconducibili all’operatore ditta, la penale sarà applicata se riferita ad un numero di pazienti superiore al 5%, percentuale calcolata sul numero di accessi mensili. Inoltre tale penale sarà applicata anche nel caso in cui un referto non venga digitalmente firmato. È infatti indispensabile che la totalità dei referti sia digitalmente firmata.
Mancato rispetto del segreto d’ufficio e delle norme di tutela della privacy
Trattandosi di un requisito essenziale per l’espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l’Azienda Xxxx chiederà l’immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari ad euro 1.000,00 fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo medesimo. Saranno ovviamente considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.
Mancata comunicazione e reperibilità del coordinatore nelle fasce orarie indicate
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di mancata indicazione, in fase di avvio e mancata reperibilità in fase di esecuzione del servizio effettuate dal personale dell'Amministrazione per ogni giorno del servizio.
Per ogni segnalazione a partire dalla seconda, l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari ad euro 500,00, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo medesimo.
Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari ad euro 1.000,00 fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Saranno ovviamente considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.
Mancata sostituzione del personale
Per la mancata sostituzione del personale impiegato, nei termini indicati nel capitolato speciale (es. malattia, ferie, allontanamento su richiesta della committenza..), sarà applicata la sanzione di € 250,00 per ogni violazione, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto.
Mancato rispetto della normativa regionale relativa alla presa in carico e gestione utenti
In caso di inosservanza della normativa regionale sulla presa in carico e sui tempi complessivi di gestione degli utenti (inferiore a 4h al 90 % esclusi OBI e assenti alla chiamata per i codici bianchi e verdi in entrata e comunque in linea con quella dell’unità operativa), si procederà con l’applicazione di una penale pari ad euro 250,00 per ogni rilevazione effettuata, salvo i maggiori danni conseguenti alla condotta.
Mancato rispetto della normativa regionale sulla appropriatezza medica in dimissione
In caso di inosservanza della normativa regionale sulla appropriatezza medica in dimissione (con aderenza alla normativa 1513/2015 delle dimissioni non inferiore al 90% che verrà effettuata con controlli a campione dai Direttori delle UUOO di PS per le varie sedi), si procederà con l’applicazione di una penale pari a euro 200,00 per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla % indicata, salvo i maggiori danni conseguenti alla condotta.
Mancato rispetto di utilizzo della firma digitale
In caso di inosservanza dell’obbligo di utilizzo della firma digitale di tutti i verbali del Pronto Soccorso (con aderenza non inferiore al 100%), sarà applicata una penale pari a euro 200,00 per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla % indicata, , salvo i maggiori danni conseguenti alla condotta
Turn-over del personale
Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa del fornitore nel semestre precedente la rilevazione.
Per ogni sostituzione di personale l’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale dell’1 per mille del corrispettivo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo medesimo, per ogni sostituzione.
Non comporteranno l’applicazione di penali:
eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell’esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia;
eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti, ovvero cause di impossibilità non programmabili, di risorse impegnate nell’erogazione del servizio saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell’Amministrazione;
ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal suddetto elenco saranno applicate
per analogia di fattispecie le sopra esplicitate penali.
Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.
ART. 10 Risoluzione del contratto
L’Azienda Ulss, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).
L’Azienda Ulss potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
⮚ in caso di frode, grave irregolarità nell’esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
⮚ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
⮚ nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
⮚ in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
⮚ in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
⮚ in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
⮚ negli altri casi previsti dal presente Capitolato.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Ulss. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ulss. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto
ART. 11 Garanzie assicurative
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.
L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto.
Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che
saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT e RCO) dovranno avere le seguenti caratteristiche:
– garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio;
– garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
– garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro
Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00.
L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda Ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio.
La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).
ART. 12 Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e misure generali di tutela da adottare
Il presente articolo è redatto ai sensi dell’articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:
- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.
Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l’affidamento del SERVIZIO SANITARIO DI SUPPORTO PRESSO I PRONTO SOCCORSI DEI PP.OO. DI SAN DONA’ DI PIAVE E PORTOGRUARO DELL’AZIENDA U.L.S.S. N. 4 “VENETO
ORIENTALE”, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato.
ART. 13 Scioperi e cause di forza maggiore
Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l’appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all’assolvimento del servizio.
L’interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.
ART. 14 Cauzione definitiva
La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda Xxxx interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.
Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di
verifica di conformità.
ART. 15 Pagamenti
All’appaltatore verrà pagato un importo a turno pari al prezzo offerto in sede di gara.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata e dovrà indicare per ciascun Presidio Ospedaliero:
numero di turni effettuati;
- costo unitario del turno;
- importo complessivo al netto dell’onere dell’i.v.a. (numero turni x costo unitario turno);
- aliquota i.v.a.;
- importo al lordo dell’onere dell’i.v.a.;
La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.
L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
L’IVA non sarà applicata in quanto trattasi di servizi che in applicazione della normativa vigente in materia, sono esenti dall’applicazione di tale imposta.
Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato.
Ai fini della fatturazione, l’appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all’indirizzo che sarà comunicato, il report mensile relativo al servizio prestato, distinto per ciascun presidio ospedaliero, nel quale andranno indicate le informazioni che seguono:
- tipologia di servizio
- le date e l’orario in cui è stato reso il servizio
- nominativi dei medici
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l’esenzione dall’aliquota IVA.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda Ulss, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell’Ulss.
L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
ART. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell’Azienda Ulss i seguenti dati:
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
ART. 17 Clausola sociale e obblighi dell’aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, la ditta, nel corso dell’esecuzione contrattuale, dovrà fornire, a richiesta dell’Azienda Ulss, le informazioni sul personale utilizzato.
ART. 18 Clausola revisione prezzi
I prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi del contratto.
A decorrere dal secondo anno, il corrispettivo per l’esecuzione del contratto potrà essere aggiornato ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016.
La clausola di revisione dei prezzi (adeguamento), ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., possibile a partire dal secondo anno di validità del contratto, su espressa e motivata richiesta dell’aggiudicatario, limitatamente al maggior costo determinato dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di settore ed a seguito di un’istruttoria operata dal dirigente responsabile nazionali di settore ed a seguito di un’istruttoria operata dal dirigente responsabile.
ART. 19 Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa.
I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:
eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l’esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
gestire l’eventuale contenzioso;
gestire l’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.
Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’impresa.
I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso
Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l’Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
Istituti di credito;
Professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Azienda; Avvocati e consulenti legali;
Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell’amministrazione di tali procedure).
I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR.
La ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.
La ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
La ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un’e-mail all’indirizzo
La ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale.
Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, nella persona dell’avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: xxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
ART. 20 Responsabile esterno del trattamento dei dati
Ai fini dell’esecuzione del presente appalto la ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell’Azienda.
L’Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.
La ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e know-how circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l’integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi. La ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art.
28 del GDPR, con l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.
La ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.
L’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l’esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.
Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l’Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.
L’Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle
misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.
La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
Nell’adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall’Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall’Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.
Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all’esecuzione del Contratto.
Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l’adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.
Il Fornitore si impegna a cooperare con l’Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest’ultima per l’adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall’Azienda a mezzo posta elettronica.
Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall’Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.
In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:
adottare tutte le misure di cui all’art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall’Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall’istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell’Azienda al di fuori dell’usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall’Azienda stessa;
fornire all’Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l’aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
comunicare all’Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile
della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
alla sicurezza del trattamento;
alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell’art. 33 del GDPR;
alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell’art. 34 del GDPR;
alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 35 del GDPR;
alla consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del GDPR. La ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell’Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:
informare l’Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell’evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell’Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l’impatto della violazione dei dati personali sull’Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
fornire assistenza all’Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.
Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all’Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.
La ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell’Azienda, individuando l’ambito autorizzativo consentito ai sensi dell’art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.
Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.
In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all’esercizio dei propri diritti, la ditta deve:
dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;
coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
assistere e supportare il titolate del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l’obbligo dell’Azienda di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati.
Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell’azienda, individuando l’ambito autorizzativo consentito ai sensi dell’art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.
In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l’esecuzione del contratto, la ditta deve farne preventiva richiesta all’Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.
La ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.
La ditta risponderà nei confronti dell’Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.
Impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell’Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.
Comunicare immediatamente all’Azienda e prestare relativa assistenza in caso di: richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un’autorità di controllo, da un’autorità indipendente o dall’autorità giudiziaria;
avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:
(i) perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
(ii) accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
(iii) qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.
Consentire all’Azienda lo svolgimento dell’attività di controllo ed audit relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell’Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.
Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.
Limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell’U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR.
Mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del GDPR.
ART. 21 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013
La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del servizio in questione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 22 Obblighi di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 “incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione”
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 23 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019 dalla Regione Veneto in data 02 luglio 2019 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 4 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx).
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che
preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L’Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del
D.P.R. n. 252/1998.
ART. 24 Stipulazione del contratto
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, entro 120 giorni, sarà stipulato specifico contratto in forma di scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del
D.P.R. 131/1986.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge m- 76 del 16 luglio 2020, convertito nella legge n. 120 dell’1 settembre 2020, è autorizzata l’esecuzione del contratto in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Ulss n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L’Azienda Ulss n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.
ART. 25 Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
ART. 26 Recesso unilaterale
L’Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC o lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.
La stessa avrà altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso dovesse rendersi indipendente nella gestione del servizio, grazie al reclutamento di nuovo personale sanitario o per riorganizzazione dello stesso.
ART. 27 Foro esclusivo
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
In ogni caso - nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria – l’appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l’Azienda Ulss di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 28 Norme e condizioni finali
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all’art. 52 D. Lgs. 50/2016.
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Allegati:
- DUVRI
- Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)