DISCIPLINA REGIONALE PER L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE FORMATIVE
Allegato A
DISCIPLINA REGIONALE PER L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE FORMATIVE
Macro-tipologia Formativa: Obbligo di Istruzione
Sommario
Art. 1 - Premessa ....................................................................................................... |
Art. 2 - Ambiti dell’accreditamento ............................................................................. |
Art. 3 - Destinatari della procedura ............................................................................. |
Art. 4 - Criteri e requisiti della procedura di accreditamento ....................................... |
Art. 5 - Rapporto tra accreditamento e certificazione sistema qualità ........................ |
Art. 6 - Procedura di primo accreditamento ............................................................... |
Art. 7 - Variazioni ........................................................................................................ |
Art. 8 - Mantenimento della condizione di Soggetto accreditato ................................ |
Art. 9 - Sistema dei controlli ....................................................................................... |
Art. 10 - Durata, sospensione, revoca, decadenza e rinuncia all’accreditamento ..... |
Art. 11 - Elenco regionale degli enti accreditati ....................................................... |
Art. 12 - Norme transitorie ......................................................................................... |
Art. 1. Premessa
La presente Disciplina regionale per l’accreditamento delle strutture formative introduce, in riferimento al vigente “Regolamento per l’accreditamento delle attività di formazione e/o orientamento” (ex D.G.R. 09.12.2004 n.1948, Allegato A), una specifica Macro-Tipologia formativa di accreditamento denominata “Offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione” (di seguito, anche “Obbligo di Istruzione”) relativa all’art. 1, comma 624, della legge n. 296 del 27/12/2006, realizzato nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di cui al D. Lgs. n. 226/2005 e alla Legge Regionale n. 30/2013 e s. m. e i. Tale offerta era finora inquadrata nella Macro-Tipologia A - “Formazione iniziale - a.1) con i percorsi per l’assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione, previsti dalle Legge 28 marzo 2003, n. 53, e realizzati nel sistema della formazione professionale, ivi compreso l’apprendistato in obbligo formativo”.
Il Regolamento di accreditamento vigente (ex D.G.R. n. 1948/2004, Allegato A) in coerenza con la normativa nazionale, ha consentito la messa in trasparenza dell’offerta formativa territoriale e la definizione dei requisiti dei soggetti accreditati; inoltre, ha previsto un sistema di monitoraggio finalizzato all’innalzamento degli obiettivi strategici sottesi all’accreditamento, facendone uno strumento di crescita qualitativa dell’offerta formativa, in risposta all’evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale e strategico nazionale ed europeo.
La modalità di implementazione della procedura di accreditamento delle strutture formative per la realizzazione di attività di istruzione e formazione professionale, di cui al
D. Lgs. n. 226/2005, in obbligo di istruzione, pertanto, fa sempre riferimento a quanto disposto dai principi guida individuati dall’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, impostando altresì un Modello di gestione del dispositivo di accreditamento che, coerentemente con la Legge Regionale n. 30/2013 e s. m. e i., garantisca una sempre maggiore qualificazione del sistema formativo (quindi delle strutture e dell’offerta formativa) centrata sul miglioramento continuo della qualità dei processi, dei prodotti e delle risorse umane nella composizione e nell’erogazione dei servizi.
La struttura di questa nuova Disciplina regionale di accreditamento per la Macro-tipologia Formativa “Obbligo di istruzione” viene dunque basata sulla verifica di sussistenza di alcuni criteri (Vedi Dispositivo tecnico di Accreditamento - Allegato B), in coerenza con i principi guida e i requisiti individuati dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 166 del 25.05.2001 e dall’Intesa Stato-Regioni del 2008, nonché dal DM 139 del 22 agosto 2007. Per ogni requisito sono illustrate la tipologia di evidenza da produrre e le modalità di valutazione.
Art. 2. Ambiti dell’accreditamento
L’accreditamento è l’atto con cui la Regione Umbria riconosce l’idoneità di un Soggetto a realizzare interventi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche o oggetto di riconoscimento pubblico.
Nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie, nazionali e regionali, l’accreditamento non costituisce un requisito per l’accesso alle procedure di selezione messe in atto per l’assegnazione di finanziamenti, ma costituisce il vincolo per l’assegnazione dei finanziamenti stessi. Il possesso della condizione di Soggetto accreditato non è altresì obbligatorio - fatte salve specifiche disposizioni in sede di bando o avviso di gara - per l’affidamento di attività formative nell’ambito di procedure regolate dal Codice degli Appalti.
L’ambito di accreditamento della presente Disciplina è il seguente: “Offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.
Art. 3. Destinatari della procedura
Sono destinatari della procedura di accreditamento gli Organismi formativi pubblici e privati con strutture ubicate sul territorio della Regione Umbria di cui all’art. 3 comma 1 della Legge regionale n. 30/2013 e s. m. e i. e cioè:
- gli organismi di formazione professionale;
- gli istituti professionali statali nel rispetto della loro autonomia e in regime di sussidiarietà, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale vigente.
Per organismo pubblico e privato che eroga servizi formativi deve intendersi un qualsiasi soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia fra le proprie finalità istituzionali la formazione professionale e che escluda espressamente lo scopo di lucro.
Per struttura formativa si intende la struttura operativa di un organismo di formazione in possesso delle funzioni operative previste dal modello di accreditamento e adeguate unità immobiliari e strutturali. La struttura formativa non è identificabile con la singola aula fisica in cui la formazione viene erogata, bensì con il complesso degli elementi disponibili per le finalità suddette.
Per le strutture formative, la domanda deve essere presentata a titolarità dell’Organismo di Formazione.
Per gli Istituti Scolastici la domanda deve essere presentata a titolarità dell’Istituto Scolastico.
Art. 4. Criteri e requisiti della procedura di accreditamento
Per poter essere accreditati i soggetti richiedenti dovranno dimostrare il possesso di specifici requisiti relativi ai seguenti criteri:
A. Capacità gestionali (A.1) e logistiche (A.2);
B. Situazione economica;
C. Competenze professionali; E1 Capacità relazionali.
Il Dispositivo Tecnico - Allegato B definisce i requisiti richiesti al Soggetto accreditando e i corrispondenti criteri previsti, compresi quelli premianti.
Per ciascun requisito, nel Dispositivo Tecnico - Allegato B, sono esplicitate le seguenti informazioni:
- descrizione del requisito;
- tipologia di evidenza;
- modalità di valutazione a distanza;
- modalità di valutazione in loco;
- indicazioni per il mantenimento.
Agli Istituti professionali di Stato non si applicano alcuni requisiti, in quanto si ritengono già assolti a causa della loro stessa natura di Istituto scolastico. La specifica di tali esenzioni è esplicitata nel Dispositivo Tecnico - Allegato B.
Per gli organismi già accreditati per le attività di formazione ai sensi della DGR 1948/2004, alcuni requisiti si intendono assolti. La specifica di tali esenzioni è esplicitata nel Dispositivo Tecnico - Allegato B.
E’ altresì previsto un sistema di premialità basato su punteggi attribuiti in funzione della misura del possesso di specifici requisiti maturati in fase di mantenimento, come riportato in dettaglio nel Dispositivo Tecnico - Allegato B. Il punteggio maturato attraverso l’applicazione del sistema premiante potrà essere utilizzato negli avvisi pubblici dei percorsi IeFP, nel limite del 10% del punteggio complessivo di valutazione previsto.
Art. 5. Rapporto tra accreditamento e certificazione sistema qualità
I Soggetti già in possesso di Sistema Qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 o alla norma UNI ISO 29990 nelle edizioni correnti potranno, a richiesta, essere accreditati con una procedura semplificata che considera assolto in principio il criterio A1 “Capacità Gestionali”, se non diversamente specificato su uno o più specifici requisiti. La certificazione dovrà essere stata rilasciata nel settore 37 della classificazione EA da Organismi di Certificazione accreditati da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) o da altri Enti di Accreditamento equivalenti, firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).
Il Soggetto in possesso di certificazione del Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 29990, non sarà sottoposto ad audit in loco.
Per gli Istituti Scolastici dell’elenco di cui all’art. 3 che adottano procedure di autovalutazione di cui al D.P.R. 20 marzo 2013, n. 80 “Regolamento del sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, tale condizione assimila a tutti gli effetti l’Istituto stesso a Soggetto in possesso di Certificazione ISO 9001 - Settore EA 37.
Art. 6. Procedura di primo accreditamento
La procedura di primo accreditamento si applica a tutti i Soggetti che non abbiano mai posseduto la condizione di accreditato in Regione Umbria, nonché ai Soggetti accreditati ma che intendono presentare domanda di accreditamento per la Macro-Tipologia “Obbligo di Istruzione”, oppure a coloro che l’abbiano perduta a seguito di revoca, decadenza o rinuncia, come disposto dall’art. 10 della presente Disciplina.
Nel rispetto dei princìpi della semplificazione amministrativa e dell’effettività dell’accreditamento come strumento di garanzia e promozione della qualità, la procedura di primo accreditamento è articolata nelle seguenti azioni:
• richiesta di accreditamento da parte del Soggetto interessato, in conformità alle indicazioni contenute nell’avviso pubblico;
• valutazione svolta dalla Regione Umbria sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, secondo le modalità di seguito indicate.
Il procedimento di accreditamento è svolto dal competente Servizio della Regione Umbria nei termini previsti dalla normativa di riferimento, fatti salvi gli effetti derivanti da errore, incompletezza od omissione della documentazione obbligatoria. In tal caso, il Servizio richiede le eventuali integrazioni e specificazioni, sospendendo l’esame fino al raggiungimento delle condizioni documentali necessarie.
La Regione Umbria dispone la pubblicazione di avviso pubblico aperto recante le indicazioni normative e procedurali, la tempistica, la modulistica, le sottoscrizioni obbligatorie e le modalità di accesso al sistema informativo on line necessarie per la corretta istituzione dei procedimenti di accreditamento. Nessun termine è posto alla presentazione della richiesta di accreditamento, fatti salvi gli effetti della decadenza e della revoca richiamati dal successivo art. 10. Ai fini della semplificazione amministrativa, le informazioni relative alla conformità ai requisiti relativi ai criteri A1, A2, B, C ed E1 sono rese tramite dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e di certificazione, secondo schema-tipo allegato all’avviso pubblico e le modalità di accesso al sistema informativo.
Il Servizio competente compie la valutazione relativamente:
• alla completezza ed alla correttezza delle informazioni rese in sede di richiesta di accreditamento, attraverso il formulario on line e la trasmissione di documentazione in originale;
• alla veridicità delle informazioni rese, secondo le modalità di cui all’art. 9 della presente Disciplina.
La valutazione prevede le seguenti fasi:
• Fase Valutazione a Distanza (VAD): viene effettuata prevalentemente attraverso l’utilizzazione di specifico software sulla base della dichiarazione del possesso di requisiti rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. Potrà essere prevista per alcuni indicatori un’analisi documentale. La VAD avrà una valenza formale/procedurale che consiste prevalentemente nel riscontro delle sole “evidenze documentali” (dichiarazioni, attestazioni, certificazioni e autocertificazioni).
• Fase Audit In Loco
L'Audit in loco verrà effettuato, presso tutti i Soggetti che abbiano superato la VAD, da un Organismo di valutazione individuato dalla Regione Umbria con procedura di evidenza pubblica.
Non saranno sottoposti ad Audit in loco i Soggetti in possesso dei requisiti di certificazione come definiti in dettaglio all’art. 5.
Gli Audit in loco avranno una valenza sostanziale/fattuale che mira a riscontrare evidenza dell’effettiva applicazione delle procedure attraverso:
− definizione delle responsabilità;
− attuazione operativa delle modalità di lavoro previste nelle procedure;
− produzione delle registrazioni (intese come documentazione interna, modulistica, ecc.) relative ad ognuna delle procedure.
In entrambe le fasi, potranno essere riscontrate anomalie (Non Conformità e/o Osservazioni) con i relativi tempi prescritti al Soggetto per il rispristino delle condizioni di conformità.
In caso di esito positivo della fase di Audit, deriverà la proposta di accreditamento del Soggetto da parte dell’Organismo di valutazione alla Regione Umbria.
In caso di esito negativo della fase di Audit, deriverà la proposta di rigetto della richiesta di accreditamento del Soggetto.
La valutazione è conclusa:
• in caso di esito positivo, con un apposito atto concernente l’avvenuto accreditamento e contestuale iscrizione al relativo elenco pubblico aperto, di cui all’art. 11 della presente Disciplina;
• in caso di esito negativo, con apposito atto contenente le motivazioni del diniego all’accreditamento, fatte in ogni caso salve le azioni derivanti da accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente. In caso di rigetto della domanda, il Soggetto non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento. In caso di rigetto della domanda per due volte il Soggetto non può ripresentare la domanda per un anno dalla data del provvedimento.
Art. 7. Variazioni
E’ fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare alla struttura regionale competente in materia di accreditamento, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell’accreditamento. La Regione Umbria provvederà quindi alla valutazione di conformità delle variazioni stesse. La Regione Umbria si accerta attraverso una specifica procedura di gestione delle variazioni definita con successivo atto, della continuità dei requisiti previsti per l’accreditamento.
In caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio dell’accreditamento dal vecchio al nuovo Soggetto occorrerà che venga garantita e sia rintracciabile la continuità del nuovo Soggetto rispetto al vecchio. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis), si
richiede che nell’atto costitutivo del nuovo Soggetto sia espressamente indicato che esso abbia acquisito tale asset.
Nel caso il soggetto accreditato non rinnovi il certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 o alla norma UNI ISO 29990, nelle edizioni correnti, o il RAV (es. per rinuncia, revoca, ecc.), dovrà comunicarlo al Servizio competente, che avvierà la procedura di audit in loco di mantenimento secondo quanto previsto dall’Art. 6.
Tutte le variazioni di requisiti che avvengono durante l’iter di valutazione della domanda di accreditamento devono essere comunicate tempestivamente al Servizio competente.
Art. 8. Mantenimento della condizione di Soggetto accreditato
La procedura di mantenimento si applica a tutti i Soggetti accreditati interessati a mantenere tale condizione.
Nel rispetto dei princìpi della semplificazione amministrativa e dell’effettività dell’accreditamento come strumento di garanzia e promozione della qualità, la procedura di mantenimento dell’accreditamento è articolata nelle seguenti azioni:
• dichiarazione del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del Soggetto interessato, in conformità alle indicazioni contenute nell’avviso pubblico aperto;
• valutazione svolta dalla Regione Umbria sulla base delle informazioni fornite dal richiedente ed acquisite d’ufficio, secondo quanto disposto dall’art. 9 della presente deliberazione.
La dimostrazione della conservazione dei requisiti valutati in fase di accreditamento dovrà essere prodotta dal Soggetto con cadenza periodica biennale a mezzo specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, conforme allo standard a ciò predisposto dal Servizio.
La valutazione è conclusa:
• in caso di esito positivo, con un apposito atto concernente l’avvenuto mantenimento dell’accreditamento, con contestuale aggiornamento del relativo elenco pubblico aperto, di cui all’art. 11 della presente deliberazione;
• in caso di esito negativo, con apposito atto contenente le cause di non conformità riscontrate, fatte in ogni caso salve le azioni derivanti da accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente. In caso di rigetto della domanda di mantenimento il Soggetto non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento. In caso di rigetto della domanda di mantenimento per due volte il Soggetto non può ripresentare la domanda per un anno dalla data del provvedimento.
Con successivo atto verranno definite le modalità di valutazione dei Criteri:
− D. Livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate;
− E2. Sviluppo network territoriale.
Art. 9. Sistema dei controlli
Il sistema dei controlli dell’accreditamento è complessivamente rivolto a garantire una elevata capacità di verifica da parte della Regione Umbria, valorizzando i sistemi informativi in essere, nel rispetto della semplificazione amministrativa e dell’efficiente utilizzo delle risorse. Il sistema è unitario, applicandosi - per gli aspetti del caso - sia ai procedimenti di primo accreditamento che a quelli di mantenimento.
Il sistema dei controlli è articolato in:
a) controllo sulla veridicità delle dichiarazioni relative al possesso di risorse a titolo esclusivo o con limiti di condivisione con altri Soggetti accreditati, svolto da parte della Regione Umbria sull’insieme delle informazioni acquisite nell’ambito del sistema informativo dell’accreditamento;
b) controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, svolto secondo le modalità previste su un campione pari almeno al 5% dell’universo di riferimento, ferma restando la facoltà di azione mirata da parte della Regione Umbria, mediante accertamento diretto della condizione dichiarata (in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) o acquisizione diretta dei certificati (in caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione);
c) Audit in loco, svolti in corso di procedimento di primo accreditamento e, successivamente, di primo mantenimento, ferma restando la procedura di controllo a campione e la facoltà di azione mirata da parte della Regione Umbria. Obiettivo dell’Audit è la verifica dell’effettiva conformità ai requisiti dichiarati, con particolare attenzione all’applicazione delle procedure e delle modalità di gestione di cui ai requisiti A1 ed E, in termini di: i) definizione delle responsabilità; ii) attuazione operativa delle modalità di lavoro previste nelle procedure; iii) produzione delle registrazioni relative ad ognuna delle procedure. L’attività di ogni Audit comprende anche la chiusura delle anomalie riscontrate, nelle varie forme previste. Sono esclusi dall’Audit i Soggetti che risultano in possesso di Sistema Qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 29990, nei limiti disposti dall’art. 5 della presente deliberazione, e gli Istituti scolastici che adottano procedure di autovalutazione di cui al D.P.R. 20 marzo 2013, n. 80 “Regolamento del sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”.
Art. 10. Durata, sospensione, revoca, decadenza e rinuncia all’accreditamento
La condizione di Xxxxxxxx accreditato ha durata illimitata, fatti salvi gli effetti derivanti dalla perdita di uno o più fra i requisiti richiesti, la mancata dimostrazione da parte del Soggetto interessato del mantenimento dei requisiti accertati, la mancata presentazione della domanda di mantenimento o la rinuncia al possesso della condizione di accreditato.
La sospensione a termine dalla condizione di Soggetto accreditato si applica a seguito delle valutazioni di cui agli art. 6, 7, 8, 9 ove vengano rilevate non conformità sanabili attraverso l’adempimento alle opportune prescrizioni correttive.
La revoca dell’accreditamento si applica a seguito delle valutazioni di cui agli art. 6, 7, 8, 9, ove vengano rilevate non conformità non sanabili. A seguito della revoca, il Soggetto
perde il titolo di Soggetto accreditato. Il Soggetto interessato da revoca è inibito dal presentare nuova richiesta di accreditamento per il periodo di un anno dalla data della relativa notifica.
La rinuncia all’accreditamento è un diritto del Soggetto interessato, che ne formula richiesta al Servizio competente. L’esercizio della rinuncia non manleva il Soggetto dalle responsabilità assunte durante la condizione di accreditato.
I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia non possono pregiudicare il diritto dei beneficiari delle eventuali azioni formative già avviate a completare il proprio percorso, nei requisiti di servizio dei relativi percorsi. É facoltà della Regione Umbria autorizzare il Soggetto formativo al completamento delle attività, inclusa l’applicazione di eventuali misure attuative rivolte a garantire i partecipanti. Restano in ogni caso immediati gli effetti della perdita della condizione di Soggetto accreditato sulla possibilità di rispondere ad avvisi pubblici. In caso di attività non avviate, i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia vengono applicati immediatamente.
Art. 11. Elenco regionale degli enti accreditati
Per la Macro-Tipologia “Obbligo di Istruzione”, sarà pubblicato uno specifico elenco.
Il Servizio competente della Regione Umbria procede alla pubblicazione delle variazioni della condizione di accreditamento attraverso aggiornamento nel canale xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx del relativo elenco.
Art. 12. Norme transitorie
I Soggetti che alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico risultano in procedimento di accreditamento ne vedono il completamento secondo l’applicazione delle norme previgenti, salvo formale rinuncia.
Tutti i soggetti definiti “Destinatari” dalla Disciplina per l’accreditamento per l’Obbligo d’Istruzione per i tempi e le modalità della procedura di accreditamento dovranno attenersi a quanto previsto dall’Avviso pubblico.
Nel caso di soggetti già accreditati per la Formazione iniziale o Formazione superiore o Formazione continua e permanente, gli stessi dovranno presentare una integrazione di accreditamento per la macro-tipologia Obbligo di istruzione e nel loro caso si riterranno assolti i requisiti in comune tra le due normative, in una logica di semplificazione delle procedure.
I soggetti attualmente accreditati per la Formazione iniziale, in caso di non presentazione della integrazione di accreditamento per l’Obbligo di istruzione secondo la scadenza prevista nell’Avviso pubblico, rimarranno accreditati esclusivamente per l’Ambito A1) Offerta formativa rivolta a Soggetti in diritto dovere di istruzione e formazione e non per l’Obbligo di istruzione.