ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE SERVIZI AFFIDI (CNSA)
ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE SERVIZI AFFIDI (CNSA)
(stesura approvata dall’Assemblea Nazionale del CNSA il 29 ottobre 2004 a Roma)
Premesso che:
• La legge 184/83, come modificata dalla legge 149/2001, disciplinando l’affidamento familiare dei minori (artt. 1 e 5), prevede che siano gli Enti Locali a disporre l’affidamento familiare, previo consenso della famiglia d’origine, salvo decreto di esecutività del competente Giudice Tutelare;
• laddove non vi sia consenso della famiglia di origine del minore, o in tutti i casi in cui si ritenga opportuno, è deputato ad intervenire il Tribunale per i Minori competente per territorio, a norma dell’art. 330 e seguenti del Codice Civile;
• l’articolo 16 comma 3 della legge 328/2000 e gli articoli 4 e 5 della legge 149 del 2001, indicano che l’affidamento familiare tra i servizi essenziali e prioritari che la Pubblica Amministrazione deve garantire;
• la legge 142/90, così come successivamente modificata dalla 267/2000, “Ordinamento delle Autonomia Locali”, confermando le disposizioni del D.P.R. 616/77, attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei Servizi Sociali (art. 9);
• la stessa legge, attribuisce alla Provincia compiti di coordinamento degli Enti Locali, di promozione e realizzazione di servizi;
• a norma delle leggi vigenti, le Aziende USL supportano gli Enti Locali negli interventi a favore dei minori, salvo delega a svolgere sostitutivamente le funzioni.
Considerato che:
• operatori sociali di diverse professionalità, rappresentanti molteplici soggetti pubblici, hanno attivato, dal marzo 1996, un gruppo di confronto e riflessione su tematiche concernenti l’affido familiare;
• nell’ambito di tale gruppo, è emersa l’esigenza di creare un raccordo multidisciplinare interistituzionale permanente tra gli operatori del settore;
• tale raccordo è possibile realizzare con accordo tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90.
Tutto ciò premesso e considerato, si determina la conclusione di un accordo, ai sensi dell’art. 15 L. 241/90, con gli Enti di seguito individuati:
Comune di Ancona, USSL n. 7 Ancona, Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Comune di Campobasso, Comune di Catania, Comune di Firenze, Comune di Genova, Provincia di Lecce, Comune di Milano, Ufficio zonale Affidi USSL n. 29 di Monza, Comune di Napoli, Comune di Nuoro, Azienda USL di Parma, Provincia di Perugia, Comune di Roma, Provincia di Roma, Comune di Torino, Provincia di Trento, Comune di Trieste, Comune di Venezia, Comune di Vicenza,
con cui si costituisce il “Coordinamento Nazionale Servizi Affidi” e se ne disciplinano le attività secondo le norme che seguono:
TITOLO 1
Denominazione – Sede – Durata
Art. 1
E’ costituito il “Coordinamento Nazionale Servizi Affidi” (CNSA), con sede presso l’Ente pubblico a cui è affidata pro- tempore la Segreteria Nazionale.
Art. 2
Il Coordinamento permane xxxxxx non vengano meno i presupposti che ne hanno determinato l’esistenza.
TITOLO II
Scopi
Art. 3
Il CNSA ha i seguenti scopi:
a) creare una sede permanente di confronto e dibattito sui temi inerenti l’affido familiare e sulle problematiche familiari e minorili connesse;
b) elaborare percorsi metodologico-operativi comuni ai diversi Servizi Affidi operanti sul territorio nazionale;
c) promuovere attività di formazione ed aggiornamento per gli operatori sociali e socio-sanitari;
d) offrire consulenza tecnico-organizzativa ai Servizi Affidi esistenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione a quelli di nuova istituzione, qualora ne facciano richiesta;
e) valorizzare il ruolo primario dell’Ente Locale nella programmazione, gestione e coordinamento di tutte le attività inerenti l’affido familiare;
f) proporsi come referente tecnico per gli organi delle Amministrazioni Locali e Centrali nell’ambito della programmazione delle politiche sociali inerenti l’affido familiare e le problematiche familiari e minorili connesse;
g) promuovere iniziative di sensibilizzazione, anche in collaborazione con il privato sociale, sia a livello locale che nazionale, sull’affido familiare e sulle tematiche familiari e minorili connesse;
h) promuovere d’intesa con le Associazioni nazionali di volontariato e le Istituzioni la creazione di una commissione paritetica per un proficuo confronto sulle politiche sociali riguardanti famiglia-minori-affidi.
Art. 4
Il CNSA collabora con Istituzioni o Associazioni, anche internazionali, che perseguono finalità analoghe.
TITOLO III
Enti fondatori – Enti aderenti – Modalità di adesione
Art. 5
Gli enti fondatori garantiscono la continuità dell’intervento e la rispondenza delle azioni attuate agli scopi fissati nel presente accordo. Partecipano al CNSA con un rappresentante tecnico con competenze specifiche.
Art. 6
Gli Enti pubblici che intendono aderire al CNSA, avendo approvato un Regolamento sull’Affido Familiare – ex legge 184/83-, inviano adesione scritta alla Segreteria nazionale con allegato il relativo Atto Deliberativo. Tali Enti partecipano al CNSA con un rappresentante tecnico con competenze specifiche.
TITOLO IV
Organi del CNSA
Art. 7
Gli organi del CNSA sono:
Comitato Direttivo Segreteria Nazionale Assemblea Generale Coordinamenti Regionali
Art. 8
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 10 e un massimo di 20 membri aderenti e fondatori, garantendo che almeno la metà siano enti fondatori in esecuzione con quanto previsto dall’art. 5, e da un referente per ciascun Coordinamento costituito su base regionale, eletto dall’assemblea generale degli enti pubblici e rimane in carica quattro anni.
Si riunisce almeno tre volte l’anno, nelle sedi ritenute opportune, su convocazione dell’Ente ospitante che curerà la convocazione e predisporrà il verbale da spedire a tutti, secondo calendario prefissato, ed ha il compito di:
a) realizzare gli scopi del CNSA, di cui al TITOLO II del presente accordo, attraverso ogni percorso utile;
b) tracciare le linee guida dell’attività annuale del CNSA curandone l’attuazione, tenuto conto delle osservazioni e delle proposte dell’assemblea Generale;
c) prendere atto della costituzione dei Coordinamenti Regionali e accoglie le adesioni da parte degli Enti pubblici interessati.
Lo stesso Comitato può ammettere la presenza di osservatori e costituisce commissioni di lavoro per interventi o approfondimenti specifici.
Il Comitato Direttivo, nella prima seduta di ogni biennio, elegge al suo interno, a maggioranza dei presenti, il Referente Nazionale.
Egli è il moderatore del Comitato stesso e dell’Assemblea generale. Ha funzioni di portavoce ufficiale del CNSA nelle relazioni esterne e di rappresentante dello stesso nelle sedi istituzionali. Tali funzioni sarà tenuto a svolgere, comunque, d’intesa con il Comitato Direttivo.
Art. 9
La Segreteria nazionale del CNSA avrà compiti precipuamente organizzativi ed esecutivi e sarà allocata presso uno degli Enti facenti parte del Comitato Direttivo.
Detto Ente si farà carico, per il periodo relativo, degli oneri connessi.
All’inizio di ogni biennio, il Comitato Direttivo, secondo i criteri di rotazione, individuerà la sede della Segreteria.
La Segreteria Nazionale, d’intesa con il Referente Nazionale, eletto dal Comitato Direttivo, svolgerà tra l’altro, le seguenti funzioni:
⇒mantenere il raccordo tra gli aderenti;
⇒favorire la circolazione delle informazioni e la trasmissione di materiali e documentazione;
⇒convocare l'Assemblea Generale;
⇒redigere i verbali dell’Assemblea Generale;
⇒attuare e verificare le deliberazioni del Comitato Direttivo.
La suddetta Segreteria, al fine di raccogliere in modo organico ogni materiale derivante dai servizi affidi, si avvarrà
laddove occorra, di centri di specializzati di documentazione.
Art. 10
L’Assemblea Generale si compone dei rappresentanti tecnici degli Enti fondatori e aderenti.
E’ convocata dalla Segreteria Nazionale su deliberazione del Comitato Direttivo, nella sede ritenuta opportuna, almeno una volta ogni due anni, al fine di:
a) verificare il lavoro svolto, attraverso la relazione presentata dal Referente Nazionale e i resoconti del lavoro delle singole Commissioni di approfondimento;
b) discutere le linee guida proposte dal Comitato Direttivo per il prosieguo dell’attività e formulare proposte a riguardo;
c) realizzare un proficuo confronto tra tutti gli operatori del settore, su specifiche tematiche, avvalendosi del contributo di esperti e/o di rappresentanti istituzionali;
d) eleggere ogni quattro anni il Comitato Direttivo.
Art. 11
Il CNSA promuove la costituzione dei Coordinamenti Regionali, istituiti in ogni Regione dai servizi affidi operanti sul territorio.
Il Comitato Direttivo del CNSA prende atto della loro costituzione. I Coordinamenti costituiti individuano ogni quadriennio al loro interno un referente regionale, componente di diritto del Comitato Direttivo.
Il Coordinamento Regionale predispone una programmazione propria, in sintonia con le linee guida tracciate dal Comitato Direttivo, curandone l’attuazione nei modi e nei tempi che ritiene più consoni.
Il Coordinamento Regionale, ove le circostanze lo richiedano, può strutturarsi attraverso Coordinamenti Provinciali.
TITOLO IV
Disposizione conclusiva
Art. 12
Il CNSA non ha scopi di lucro.
Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti tecnici ai lavori del CNSA saranno sostenute dai rispettivi Enti di appartenenza.
Le spese relative alla convocazione e all’organizzazione degli incontri del Comitato Direttivo e dell’Assemblea Generale, sono a carico dell’Ente ospitante.