Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2).
L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (1).
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2).
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della regione
Promulga la seguente legge regionale:
TITOLO II
Servizi su gomma Capo I - Servizi di linea
Capo II - Servizi non di linea
Art. 46
Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi (Art. 2, L.R. n. 20/1995) (69).
1. Il servizio taxi deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
a) obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell’ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane;
b) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. Per il periodo, individuato dai comuni, strettamente necessario all’adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova struttura tariffaria, la nuova tariffa è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l’importo della corsa;
c) diritto di sosta e ricarico nelle località di arrivo comprese nelle aree sovracomunali di cui alla lettera a) e nelle zone di cui all’articolo 52, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l’utente per l’eventuale corsa di ritorno a vuoto, subordina tamente al varo di una struttura tariffaria multipla, progressiva o entrambe con validità nelle aree e nelle zone medesime.
2. Sulla struttura tariffaria esprime parere la commissione consultiva regionale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.
Art. 50
Servizio taxi e noleggio con conducente mediante natanti (Art. 6, L.R. n. 20/1995) (73).
1. Il servizio taxi può essere esercitato con natanti. In tal caso sono previste speciali aree di stazionamento presso pontili di attracco.
2. Per il servizio di noleggio con conducente mediante natante possono essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento. In tal caso, per i natanti con attracco, possono applicarsi le tariffe dei taxi e il servizio, assimilato a quello dei taxi, è regolato dalla relativa disciplina.
Art. 51
Programmazione dei servizi (Art. 7, L.R. n. 20/1995) (74).
1. Ai fini della programmazione dei servizi, il territorio regionale è articolato in undici bacini di traffico, corrispondenti alle circoscrizioni amministrative delle province.
2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare l’integrazione dei servizi pubblici non di linea con le altre modalità di trasporto, determina, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 21/1992, il contingente delle licenze e autorizzazioni assentibili per ciascuna tipologia di servizio di trasporto di persone non di linea, sulla base della densità della popolazione, dell’estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell’intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici.
3. A tal fine le province, sentiti i comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presentano alla Giunta regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente, in relazione alle peculiarità del bacino.
4. Le province individuano, in funzione dell’integrazione dei servizi sul territorio, sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, i contingenti di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente assegnabili a ciascun comune. La relativa deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale.
5. I comuni sono tenuti a comunicare alle province, entro il 31 dicembre di ogni anno, le licenze e le autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate rispetto alle quote loro assegnate; il contingente in eccedenza può essere trasferito, sentiti i comuni interessati, con deliberazione della
provincia da trasmettere alla Giunta regionale, ad altro o altri comuni ove si siano prodotti fenomeni di incremento della mobilità.
6. Periodicamente, la Giunta regionale aggiorna i contingenti delle licenze taxi e delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente relative a ciascun bacino di traffico, in relazione al mutamento di mobilità rilevato dalla commissione consultiva regionale di cui al comma 2.
Art. 52
Zone di intensa conurbazione (Art. 8, L.R. n. 20/1995) (75).
1. La Giunta regionale, sentiti le province ed i comuni interessati e previo parere della commissione consultiva regionale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 21/1992, individua le zone caratterizzate da intensa conurbazione, quali possono essere quelle interessate da scali ferroviari del servizio ferroviario regionale o da scali aeroportuali di cui alla Delib.G.R. n. 35836 del 2 agosto 1988.
2. Al fine di migliorare la qualità e di contenere i costi di gestione del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente nelle zone di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 124, la Giunta regionale promuove la stipulazione di apposita convenzione tra gli enti locali interessati ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, diretta ad assicurare:
a) l’uniformazione dei regolamenti comunali;
b) la costituzione di un’unica commissione consultiva di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 21/1992;
c) le modalità di esercizio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente;
d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l’intero arco delle 24 ore;
f) eventuali criteri per la determinazione dell’organico unificato e per la sua distribuzione a livello comunale;
g) le modalità applicative delle tariffe del servizio taxi uniformi su tutta la zona, quali tariffe omogenee di un unico servizio;
h) la promozione di una rete di chiamata per il servizio radiotaxi con copertura integrale di tutta la zona;
i) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.
3. La convenzione di cui al comma 2 è approvata dalla Giunta regionale. In caso di mancata intesa tra gli enti locali, la Giunta regionale convoca un’apposita conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Nelle zone di intensa conurbazione di cui al comma 1 i veicoli adibiti al servizio taxi hanno diritto di sosta e ricarico nelle apposite aree di stazionamento; è vietato applicare oneri aggiuntivi all’utente per eventuale corsa di ritorno a vuoto. L’esecutività di tale disposizione è subordinata al varo di una struttura tariffaria su base multipla, progressiva o sia multipla che progressiva con validità sull’intera zona.
5. Nelle zone di intensa conurbazione relative ai territori interprovinciali, con particolare riferimento ai bacini di traffico interessati dal sistema aeroportuale lombardo, gli enti locali competenti a definire la programmazione individuano i criteri per la determinazione del contingente complessivo unificato.
Art. 57
Domanda per l’iscrizione ai ruoli provinciali (Art. 14, L.R. n. 20/1995) (83).
1. Per l’iscrizione al ruolo l’interessato deve presentare domanda scritta alla commissione provinciale di cui all’articolo 56, specificando la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.
2. La domanda deve essere redatta su carta legale e presentata ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Nella domanda l’aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni, nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 54.
3. L’iscrizione al ruolo è subordinata al pagamento a favore delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Norme per l’aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria).
Art. 58
Prove d’esame (Art. 15, L.R. n. 20/1995) (84).
1. Per l’iscrizione al ruolo deve essere sostenuta una prova di esame, concernente le seguenti materie:
a) elementi di geografia della Regione Lombardia;
b) elementi di toponomastica del comune capoluogo della provincia di pertinenza del ruolo e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri;
c) normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;
d) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.
2. Gli aspiranti all’iscrizione al ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarrozzetta, un’adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.
3. L’esame consiste in una prova scritta, che può essere effettuata mediante quesiti a risposte preordinate, ed in un colloquio orale.
4. Le prove d’esame vengono svolte con frequenza almeno semestrale, alla data pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 59
Rinvio (Art. 18, L.R. n. 20/1995) (85).
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo si fa riferimento alla legge 21/1992, nonché ai principi della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.