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Alla c.a. dell’Xxx.xx del Personale
Assago, 23 dicembre 2022
Contratto Collettivo Nazionale per le imprese del settore terziario, distribuzione e servizi - Protocollo straordinario di settore.
In data 12 dicembre 2022 Confcommercio - Imprese per l’Italia, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTUCS hanno sottoscritto, a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso, un Protocollo straordinario di settore per il Contratto Collettivo Nazionale per le imprese del settore terziario, distribuzione e servizi, scaduto il 31 dicembre 2019.
Le novità riguardano l’erogazione di un importo una tantum e di un acconto sui futuri aumenti contrattuali.
1. UNA TANTUM
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (12 dicembre 2022), verrà
corrisposto un importo una tantum lordo di 350,00 euro per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
Gli importi per i vari livelli contrattuali verranno riconosciuti in due soluzioni, come indicato nella seguente tabella:
Livello | Una tantum (in euro) | |
1° gennaio 2023 | 1° marzo 2023 | |
Q | 347,22 | 260,42 |
1 | 312,78 | 234,58 |
2 | 270,56 | 202,92 |
3 | 231,25 | 173,44 |
4 | 200,00 | 150,00 |
5 | 180,69 | 135,52 |
6 | 162,22 | 121,67 |
7 | 138,89 | 104,17 |
Operatori di vendita | Una tantum (in euro) | |
1° gennaio 2023 | 1° marzo 2023 | |
1° categoria | 188,79 | 141,60 |
2° categoria | 158,50 | 118,88 |
Gli importi di cui sopra:
1. saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022;
2. non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di legge o di contratto.;
3. sono computati il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
4. non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale compreso il trattamento di fine rapporto;
5. al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale spettano con i criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti sarà utile considerare il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione.
6. in base ad un consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere assoggettati a tassazione separata.
2. ACCONTO SU FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI
A partire dal 1° aprile 2023, il Protocollo dispone l’erogazione di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. Inoltre, nei confronti del personale a tempo parziale l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si considera il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione.
Gli importi del suddetto acconto saranno i seguenti:
Livello | Acconto (in euro) |
1° aprile 2023 | |
Q | 52,08 |
1 | 46,92 |
2 | 40,58 |
3 | 34,69 |
4 | 30,00 |
5 | 27,10 |
6 | 24,33 |
7 | 20,83 |
Operatori di vendita | Acconto (in euro) |
1° aprile 2023 | |
1° categoria | 28,32 |
2° categoria | 23,78 |
Le parti firmatarie precisano, altresì, che per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali sono confermate le previsioni di cui all’art. 216 del vigente CCNL, per cui: “In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.”
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A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.
Consulenti
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