DMG MORI SEIKI ITALIA S.R.L. – Condizioni generali del servizio di assistenza e di fornitura di pezzi di ricambio
DMG MORI SEIKI ITALIA S.R.L. – Condizioni generali del servizio di assistenza e di fornitura di pezzi di ricambio
1. Condizioni generali
Le presenti condizioni generali di contratto si applicano a tutti i servizi di assi- stenza tecnica nonché alla fornitura di pezzi di ricambio, prestazioni rientranti o meno nell’ambito della garanzia convenzionale o di Legge, effettuati dalla società DMG MORI SEIKI ITALIA S.r.l. (qui di seguito “Fornitore” o “DMSI”). Le presta- zioni di assistenza tecnica effettuate da DMSI costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato.
Le presenti condizioni generali di contratto si intendono conosciute ed accettate dal cliente anche per mero fatto o comportamento concludente. Eventuali deroghe e/o modifiche alle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto dovranno necessariamente essere approvate per iscritto.
Il singolo contratto di assistenza tecnica e/o di fornitura di parti di ricambio si intende perfezionato con l’accettazione scritta, da parte del cliente, della relativa offerta e/o conferma d’ordine inviata da DMSI ovvero con la richiesta telefonica di intervento tecnico attraverso il servizio hot line del Fornitore, alle condizioni e alle tariffe economiche in vigore a momento dell’effettuazione dell’intervento o della fornitura ovvero con l’espletamento della prestazione di assistenza o della consegna della fornitura richiesta.
2. Responsabilità del Cliente
2.1 | Il Cliente dovrà fornire interamente, a suo rischio e spese, personale di assistenza e, ove necessario e concordato dalle parti, attrezzi, strumenti di solle- vamento con staff operativo, nonché materiale e apparecchiature necessarie per l’espletamento del servizio di assistenza da parte del Fornitore. Il Cliente dovrà inoltre assicurarsi che il proprio personale ottemperi alle istruzioni del Fornitore il quale non potrà ritenersi per alcun titolo responsabile dei danni causati dai dipendenti del Cliente. Se possibile il Cliente dovrà predisporre e mettere a dispo- sizione dei tecnici del Fornitore idoneo locale per la conservazione e la custodia delle parti di ricambio, nonché per la conservazione e custodia di utensili, capi di abbigliamento ed attrezzature di proprietà del Fornitore.
2.2 | Il Cliente è responsabile per eventuali danneggiamenti dei materiali e/o dell’attrezzatura del fornitore per fatti a sé imputabili.
2.3 | Il cliente dovrà provvedere alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro in ossequio alla normativa vigente in materia, alla pulizia del macchinario sul quale dovrà essere effettuato l’intervento, nonché a far rispettare ed ad informare chiunque sia presente nel posto di lavoro, anche se occasionalmente, circa le norme di sicurezza vigenti, impedendo l’accesso alla zona di lavoro a personale non autorizzato.
2.4 | Ove richiesto sarà cura del Fornitore consegnare al Cliente le eventuali autorizzazioni e/o permessi di ingresso, carte d’identità e altra documentazione necessaria.
3. Prezzi e termini di pagamento
3.1 | Salvo diverso accordo scritto, il compenso spettante alla DMSI per il servizio di assistenza verrà calcolato sulla base delle tariffe vigenti al momento della prestazione contenute nel prezziario DMSI che il cliente dichiara di conoscere ed accettare.
3.2 | Le spese per il materiale, le ore di lavoro ordinarie e straordinarie, così come le ore di viaggio e i costi chilometrici e di alloggio per lo Staff del Fornitore, dovranno essere indicate separatamente in fattura. Se i servizi sono effettuati sulla base di una stima a forfait, la fatturazione sarà effettuata in un’unica voce.
3.3 | I prezzi si intendono espressi in Euro, “Franco fabbrica” (INTERCOMS 2010) ed al netto dell’Iva.
3.4 | Salvo diversi accordi, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente diret- tamente presso il domicilio del Fornitore entro 30 giorni D.F.F.M. In caso di ritar-
dato pagamento si applicheranno gli interessi moratori determinati dal D.Lgs 231 / 2002 fatto salvo il maggior danno che DMG Italia si riserva di eventualmente richiedere.
3.5 | Il Cliente è autorizzato a compensare gli importi dovuti con le note di credito eventualmente emesse dal Fornitore a seguito di reclami e/o errori di fatturazione riconosciuti e accettati dal Fornitore stesso.
4. Impraticabilità dei servizi
4.1 | Nel caso in cui i servizi di assistenza siano irrealizzabili per fatto non impu- tabile al Fornitore, ogni spesa, in particolare quelle relative all’accertamento dia- gnostico ed agli interventi effettuati sarà comunque a carico del Cliente. A titolo esemplificativo e non esaustivo la presente disposizione troverà applicazione allorquando:
_ se il riferito errore e/o malfunzionamento non si ripresenta durante la diagnosi;
_ il Cliente non rispetta la data di servizio concordato;
_ il Cliente interrompe un ordine in esecuzione;
_ i pezzi di ricambio eventualmente necessari richiesti non sono ottenibili in tempo utile ovvero sono irreperibili sul mercato.
5. Spese di viaggio
5.1 | Le spese di viaggio comprendono i costi aereo / treno per i dipendenti del Fornitore coinvolti nel servizio, i costi di trasporto ed i costi assicurativi per gli effetti personali e per le attrezzature dello staff del Fornitore, nonché i costi per l’ottenimento del visto. Le predette spese sono interamente a carico del Cliente.
5.2 | Le spese di viaggio si calcolano su base oraria e comprendono le ore neces- sarie al personale del Fornitore per il raggiungimento della sede del Cliente ove è collocato il macchinario ed il rientro in sede.
5.3 | In caso di spostamento in autovettura, l’indennità chilometrica è calcolata in base al prospetto prezzi e servizi del Fornitore che il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento. La scelta del mezzo di trasporto per il raggiungimento della sede del cliente è a discrezione del Fornitore.
5.4 | Se il personale del Fornitore è alloggiato a più di 2 km dalla sede del Cliente, le spese di trasferimento dall’alloggio alla Sede del cliente e viceversa saranno conteggiate come spese di viaggio.
6. Spese di servizio
6.1 | Il Fornitore calcola il tempo di viaggio e la durata del servizio in loco sulla base del proprio prospetto prezzi e servizi che il Cliente potrà richiedere in qual- siasi momento.
6.2 | Le spese sostenute per eventuali interruzioni di servizio, ovvero in caso di mancato rispetto delle tempistiche di intervento eventualmente concordate dalle parti, per fatti non imputabili al Fornitore, saranno a carico del Cliente.
6.3 | Ultimato l’intervento di assistenza, il personale del Fornitore presenterà al Cliente un rapporto di intervento contenente la descrizione dei lavori eseguiti, rapporto di intervento che il Cliente dovrà controfirmare per approvazione anche delle ore di lavoro e degli altri costi sostenuti.
7. Tempi di lavoro
7.1 | Le tempistiche di intervento eventualmente specificate non sono vincolanti e devono dunque ritenersi meramente indicative. È fatta comunque salva la possi- bilità per il Cliente e per il Fornitore di concordare tra loro tempistiche vincolanti di esecuzione del servizio di assistenza tecnica qualora l‘entità dei lavori sia determinabile con precisione, i pezzi di ricambio eventualmente necessari siano facilmente reperibili sul mercato, sia stato raggiunto un accordo sui doveri di
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cooperazione del Cliente di cui all’art. 2 e il Cliente abbia ottenuto dalle autorità competenti i permessi necessari.
7.2 | Le parti potranno modificare le tempistiche di intervento tra loro concordate dietro richiesta del Fornitore ovvero qualora risultino necessari ulteriori interventi rispetto a quelli preventivamente oggetto di accordo.
7.3 | I termini di intervento concordati dalle parti devono ritenersi interrotti in caso di forza maggiore, conflitti di lavoro e altri eventi non imputabili al Fornitore. I termini per la prestazione dei servizio di assistenza ricominceranno a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determi- nato l’interruzione.
7.4 | Nel caso in cui il servizio di assistenza non venga ultimano nei termini vin- colanti concordati dalle parti, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente a titolo di penale, per ogni settimana di ritardo, una somma pari allo 0,5 % del valore dei servizi prestati calcolato sulla base delle tariffe di cui all’art. 3.1, sino ad un massimo del 5 %, escluso comunque qualsivoglia danno ulteriore.
7.5 | Nel caso in cui il Fornitore non intervenga sul macchinario nei termini vin- colanti concordati, il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto, senza comun- que diritto ad alcun risarcimento, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata da inviarsi presso la sede legale di quest’ultimo con un pre- avviso di gg. 15. L’esercizio del diritto di recesso è comunque subordinato ad una preventiva richiesta di adempimento da parte del Cliente da inviarsi in forma scritta presso la sede del Fornitore.
8. Accettazione
8.1 | La sottoscrizione, da parte del Cliente, del rapporto di intervento di cui al punto 6.3 comporta piena accettazione del servizio prestato dal Fornitore. Even- tuali lamentele sul servizio prestato dovranno essere specificatamente indicate dal Cliente nel predetto rapporto di intervento.
8.2 | In ogni caso, la mancata sottoscrizione del rapporto di intervento da parte del Cliente non esclude l’addebito del servizio reso e degli ulteriori costi e non autorizza in alcun modo il Cliente a non adempiere la propria obbligazione di pagamento del servizio di assistenza prestato.
9. Garanzia per servizi difettosi
9.1 | Eventuali vizi e/o difetti del bene derivanti dal servizio di assistenza prestato dovranno essere comunicati per iscritto dal Cliente al Fornitore entro 8 giorni dal termine della prestazione. La garanzia si intende comunque sempre subordinata alla riferibilità del malfunzionamento del macchinario oggetto di intervento ad un difetto di fabbricazione ovvero a colpa del personale di assistenza del Fornitore. La proprietà di eventuali parti sostituite si trasferisce al Fornitore.
9.2 | E’ esclusa ogni forma di garanzia nell’ipotesi di guasti e/o rotture derivanti da alterazioni o manutenzioni del bene, ovvero da sostituzione di componentistica effettuate dal Cliente, o da terzi da questi incaricati senza l‘approvazione del For- nitore.
9.3 | Le eventuali spese per l‘installazione e/o la rimozione di componentistica derivanti scaturite da servizi difettosi sono a carico del Fornitore.
9.4 | Se il Fornitore non pone rimedio al difetto entro un ragionevole lasso di tempo il Cliente avrà facoltà di agire per la riduzione del prezzo.
9.5 | Gli interventi effettuati dal Fornitore in relazione a vizi e/o difetti non deri- vanti dal servizio di assistenza prestato verranno addebitati al cliente sulla base delle tariffe vigenti contenute nel prezziario DMSI.
9.6 | La garanzia prevista dal presente articolo non è azionabile nell’ipotesi di guasti e/o rotture dovuti a (I) dolo, negligenza o uso non conforme del bene da parte del Cliente, (II) cause di forza maggiore, (III) parti soggette a naturale usura
(IV) a eventi straordinari di natura meccanica, a agenti chimici o atmosferici.
9.7 | Il periodo di garanzia sul servizio di assistenza prestato dal Fornitore è
di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di ultimazione del servizio stesso così come indicato nel rapporto di intervento di cui al punto 6.3.
10. Manutenzione, riparazione e revisione sul posto di lavoro del Fornitore
10.1 | Tutte le spese sostenute dal Fornitore derivanti dal trasporto di un compo- nente del macchinario per la relativa manutenzione e/o riparazione e/o revisione
sono a carico del Cliente.
10.2 | Il rischio di trasporto è a carico del Cliente. La stipulazione di eventuali polizze assicurative è lasciata alla determinazione del cliente ed i relativi costi sono a carico di quest’ultimo.
10.3 | Durante il servizio presso il Fornitore o il suo subappaltatore, non ci sarà copertura assicurativa; il Cliente sarà responsabile per il mantenimento della copertura assicurativa del bene contro fuoco, acqua corrente, rottura della mac- china e simili, a meno che la copertura assicurativa per tali rischi sia espressa- mente richiesta e pagata dal Cliente.
11. Consegna dei pezzi di ricambio o sostituzione di parti, con o senza installazione
11.1 | La richiesta, da parte del cliente, di fornitura di parti di ricambio deve essere fatta per iscritto; fatto salvo ogni diverso accordo, al fine di poter procedere con la consegna le relative offerte del Fornitore dovranno essere oggetto di speci- fica conferma per iscritto da parte del Cliente. Il Cliente è responsabile della cor- retta specifica del pezzo di ricambio ordinato al Fornitore. È esclusa qualsivoglia responsabilità del Fornitore in caso di pareri e/o suggerimenti circa l’idoneità della parte ordinata in quanto il Fornitore accetta ordini per la consegna delle parti senza un controllo preliminare della macchina su cui il pezzo di ricambio deve essere installato.
11.2 | I termini previsti per la consegna delle parti di ricambio non sono mai vin- colanti per il Fornitore.
11.3 | I termini di consegna possono essere interrotti in caso di forza maggiore, conflitti di lavoro o altri eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore; I termini di consegna ricominceranno a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determinato l’interruzione.
11.4 | Qualora il termine di consegna sia stato espressamente ritenuto vincolante per il Fornitore, quest’ultimo dovrà corrispondere al cliente a titolo di penale, per ogni settimana di ritardo una somma pari allo 0,5 % del valore di mercato dei ricambi ordinati, sino ad un massimo del 5 % escluso comunque qualsivoglia danno ulteriore.
In caso di mancata consegna il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto, senza diritto ad alcun risarcimento, dandone comunicazione al Fornite mediante lettera raccomandata da inviarsi presso la sede legale di quest’ultimo con un pre- avviso di gg.15 L’esercizio del diritto di recesso è comunque subordinato a una preventiva richiesta di adempimento da parte del Cliente da inviarsi in forma scritta presso la sede legale del Fornitore.
11.5 | La consegna delle parti di ricambio si intende xxxxxx xxxxxxxx. La consegna si intende effettuata ad ogni effetto dal giorno di invio dell’avviso di merce pronta o, in ogni caso, dal ritiro della stessa da parte del Cliente o di un Suo delegato. Dal momento della consegna i rischi, le spese di custodia e di manutenzione si trasferiscono al cliente, con liberazione totale del Fornitore. Anche in caso di spe- dizione del pezzo di ricambio al domicilio del cliente, i rischi ed i relativi costi saranno ad esclusivo carico di quest’ultimo.
12. Garanzia per le parti nuove
a) Il Fornitore garantisce che le parti di ricambio fornite sono conformi all’uso cui sono destinate purché vengano scrupolosamente seguite le istruzioni del proprio personale tecnico. La garanzia consiste nella riparazione o, qualora impossibile, nella sostituzione del pezzo di ricambio fornito. Il Cliente dovrà dare comunicazione scritta del difetto al Fornitore entro 8 giorni dalla sco- perta. Le parti di ricambio sostituite diventano di proprietà del Fornitore.
b) Le eventuali spese per e la rimozione del pezzo difettoso da sostituire e la suc- cessiva installazione del nuovo pezzo di ricambio sono a carico del Fornitore.
c) La garanzia si intende sempre subordinata alla riferibilità del malfunziona- mento del bene sostituito ad un difetto di fabbricazione ovvero a colpa del personale di assistenza del Fornitore. E’ dunque esclusa qualsivoglia forma di garanzia per vizi e/o difetti derivanti da naturale usura, da un uso improprio o scorretto del macchinario e/o del pezzo di ricambio sostituito da parte del Cliente, come pure da difetti di assemblaggio, installazione, messa in funzione ascrivibili al cliente e/o a terzi da questi incaricati, nonché da gestione negli- gente, manutenzione impropria, materiale operativo inadatto, lavoro struttu- rale difettoso, fondazione impropria, composti chimici, elettro-chimici o influssi elettronici, sempre imputabili al Cliente e/o a terzi da questi incaricati.
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d) È parimenti esclusa qualsivoglia forma di garanzia per vizi e/o difetti derivanti da modificazione e/o sostituzione del pezzo da parte del Cliente e/o di terzi da questi senza l‘approvazione del Fornitore.
e) Il periodo di garanzia è di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla consegna del bene.
13. Garanzia per la componentistica riparata e/o sostituita
Salvo patto contrario, per i componenti sostituiti e/o riparati nell’esecuzione del servizio di assistenza tecnica il periodo di garanzia è di mesi 6 (sei). La garanzia decorre dalla installazione del pezzo di ricambio fornito e, comunque, non oltre un mese dalla sua consegna.
14. Violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi
Il Fornitore garantisce che l’utilizzo dei pezzi di ricambio forniti non comporta violazione di diritti di proprietà intellettuale spettanti a terzi. Il Fornitore si impe- gna quindi a manlevare ed a tenere indenne il Cliente da eventuali pretese avan- zate a riguardo da terzi.
In ogni caso, la garanzia di cui al presente articolo è azionabile a condizione che
(I) il Cliente comunichi tempestivamente al Fornitore qualsivoglia pretesa avanzata da terzi in relazione ad una violazione di diritti di proprietà intellettuale, supporti il Fornitore al fine di paralizzare dette pretese e/o abiliti il Fornitore a modificare il pezzo consegnato a dimostrazione dell’insussistenza della violazione di diritti di proprietà intellettuale spettanti a terzi, che (II) la linea difensiva da adottare stra- giudizialmente e/o giudizialmente venga decisa e stabilita dal Fornitore e che (III) la lamentata violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi non dipenda da una modifica non autorizzata del pezzo di ricambio fornito ovvero da un uso diverso rispetto a quello cui lo stesso è destinato.
15. Riserva di proprietà
15.1 | Il Fornitore si riserva la proprietà degli accessori e dei pezzi di ricambio forniti sino all’integrale pagamento del corrispettivo pattuito.
15.2 | In caso di ritardato pagamento, il Fornitore avrà dunque facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto; in tal caso il Fornitore avrò diritto ad ottenere l’imme- diata restituzione del bene fornito.
16. Riparazione di ricambi con sostituzione
16.1 | Il prezzo della riparazione con sostituzione del ricambio è concordato tra le parti subordinatamente al trasferimento della proprietà dal Cliente al Fornitore del ricambio sostituito che dovrà essere riparabile. Se il pezzo sostituito non viene ricevuto dal Fornitore entro 2 settimane dalla consegna del pezzo riparato, il Fornitore avrà diritto ad addebitare al Cliente un nuovo pezzo.
16.2 | Se il Cliente evita di specificare il difetto della parte restituita, sarà addebi- tato al Cliente un importo di € 50,00 per la verifica del pezzo.
17. Restituzione di parti di ricambio non utilizzate
17.1 | E’ a discrezione del Fornitore accettare la restituzione di parti di ricambio erroneamente ordinate dal Cliente. La restituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre due settimane dalla consegna del bene a rischio e spese del Cliente.
17.2 | Il Fornitore potrà addebitare al Cliente una penale pari al 10 % del valore del ricambio non utilizzato e restituito, fatto salvo il danno ulteriore. I ricambi restituiti non utilizzati di un valore inferiore a € 65,00 non saranno accreditati.
18. Responsabilità e limitazioni di responsabilità
18.1 | Se il Fornitore è responsabile del danneggiamento delle parti del bene, il Fornitore, a sua discrezione e a proprie spese, deve riparare la parte o fornirne una nuova. La responsabilità del Fornitore è limitata al prezzo concordato per i Servizi. Si applichi la sezione 18.3.
18.2 | Nel caso in cui – a causa della responsabilità Fornitore per l‘omissione o l‘errata esecuzione del consiglio dato prima o dopo il contratto, o la violazione di altri obblighi contrattuali non essenziali, in particolari istruzioni sul funziona- mento e la manutenzione del bene o di pezzi consegnati – il Cliente non può uti- lizzare i Servizi o parti consegnate come sopra concordato, si devono applicare le disposizioni seguenti, con l‘esclusione di qualsiasi ulteriore richiesta del Cliente.
18.3 | Per danni diversi da quelli riguardanti parti consegnate o dei servizi stessi, il Fornitore – a prescindere dal titolo giuridico – sarà responsabile solo in caso di:
a) dolo;
b) grave negligenza del Fornitore e di un membro del suo staff;
c) danni alla vita, al corpo o alla salute;
d) occultamento fraudolento di danni;
e) un’esplicita Garanzia.
19. Legge applicabile, foro competente e giurisdizione; dati personali
19.1 | Alle presenti condizioni generali si applica la Legge Italiana.
19.2 | Nel caso dovesse insorgere controversia sull’applicazione e/o interpreta- zione delle presenti condizioni generali, le parti concordano nel ritenere esclusi- vamente competente il Foro di Bergamo con espressa esclusione dei Fori concor- renti ex lege.
19.3 | Il Fornitore ha il diritto di salvare e trattare i dati personali del Cliente per mezzo di elaborazione elettronica dati nel rispetti della normativa vigente in materia.
LUOGO E DATA
IL FORNITORE IL CLIENTE
Il cliente dichiara di approvare specificatamente le presenti clausole 2 (Responsa- bilità del cliente), 3 (Prezzi e termini di pagamento), 7 (Tempi di lavoro), 8 (Accet- tazione),9 (Garanzia per servizi difettosi),11 (Consegna dei pezzi di ricambio o sostituzione di parti, con o senza installazione), 12 (Garanzia per le parti nuove), 13 (Garanzia per la componentistica riparata e/o sostituita) ,14 (Violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi), 17 (Restituzione di parti di ricambio non utilizzate),18 (Responsabilità e limitazioni di responsabilità),19 (Legge applica- bile, giurisdizione e Foro competente).
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