TRA
ALLEGATO 4
CONTRATTO PER LA FORNITURA, PER GLI UFFICI CENTRALI E TERRITORIALI DELL'ENTE, MEDIANTE CATALOGO ELETTRONICO PERSONALIZZATO, DI CARTA IN RISME, MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRI PRODOTTI USO UFFICIO, APPARECCHIATURE ELETTRICHE E COMPRENSIVA DEI SERVIZI DI TRASPORTO, CONSEGNA, CONTACT CENTER E REPORTISTICA.
CIG 9363678F84
TRA
L’AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA (di seguito, “ACI”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx, 0 (Partita IVA: 00907501001), nella persona della dottoressa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente dell’Unità Progettuale per l’Attuazione della Centrale Acquisti della Federazione ACI, autorizzata alla stipula del presente contratto con determinazione del Segretario Generale n……del…………….
E
la Società (per il seguito denominato “Società” o “Fornitore”), con sede in……………………, Via……………. n. …., partita IVA …………., nella persona
…………………………………………….
…………………………………………………………………. in qualità di…………………………….……………………………………………
PREMESSO CHE
a) a seguito di determinazione del Segretario Generale dell’Ente n. del l’ACI ha avviato l’espletamento di una procedura aperta in ambito comunitario n. , ai sensi degli articoli 32,44, 60 e 95, comma 4, lett. b) del Codice, con ricorso a piattaforma telematica di negoziazione ex art. 58 del Codice;
b) il bando di gara è stato trasmesso in via telematica alla GUUE in data ed, altresì, alla GURI n. del , nonché, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale, su due a diffusione locale e sulla Gazzeta Aste e Appalti in data ;
c) La documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 74 del Codice, è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ACI e sulla piattaforma di Federazione ACI xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxx/xxxxx.xxxx ;
d) la società è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato la migliore offerta secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
e) l’aggiudicazione è stata effettuata con determinazione del Segretario Generale n. del ;
f) a seguito delle verifiche effettuate, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettere a) b) e c) del Codice, in merito all’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati dalla Società, nonché dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, come da documentazione e verbale del responsabile del procedimento agli atti, l’aggiudicazione è definitiva ed efficace;
g) la suddetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 1 del Codice, è stata comunicata ai soggetti interessati in data giusta comunicazione in atti;
h) è stata richiesta la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
i) sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all’art. 32, comma 9, del Codice;
j) il collaudo positivo sui campioni dei prodotti forniti dalla Società, previsto dal disciplinare di gara, ha dato esito positivo;
k) le operazioni di verifica di funzionalità e di personalizzazione del catalogo elettronico previste dal capitolato tecnico-prestazionale si sono concluse nei tempi e secondo le modalità e le specifiche concordate;
l) la Società dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per la fornitura oggetto del presente schema di contratto, come specificati nel capitolato tecnico- prestazionale;
m) la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal capitolato tecnico- prestazionale, dal bando, dal disciplinare e da tutti i relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
n) la Società ha prestato garanzia sotto forma di , stipulata con ;
o) il numero di CIG 9363678F84 dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
p) con la determinazione n. del è stata nominata , direttore dell'esecuzione del presente contratto;
q) la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
r) la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo l’ACI all’acquisto di quantitativi minimi e predeterminati di beni e dà origine unicamente all’obbligo della Società di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura e di consegna inoltrati dagli uffici provinciali e centrali dell’ACI, quali unità ordinanti, come individuate nell’elenco allegato (Allegato B).;
s) la stipula del presente contratto non attribuisce alla società il diritto di esclusiva e, pertanto, l’ACI si riserva la facoltà di acquistare prodotti che, per qualità, caratteristiche tecniche e prezzo, risultino più convenienti rispetto al listino della società, attraverso le convenzioni eventualmente stipulate dalla CONSIP e/o le offerte presenti nel MEPA o ricorso alle centrali acquisto di cui all’art. 37 del Codice.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Disposizioni generali
1. Le parti convengono che le premesse, gli allegati, gli atti e i documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura è regolata:
✓ dalle clausole del presente contratto;
✓ dal capitolato tecnico-prestazionale (Allegato A);
✓ dalla griglia dei prodotti, in allegato al capitolato tecnico-prestazionale;
✓ dalle schede tecniche dei prodotti offerti dalla Società (Allegato B);
✓ dalle schede dati di sicurezza dei prodotti (allegato C);
✓ dalla dichiarazione di offerta economica della Società;
✓ dal patto di integrità;
✓ dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
e, per quanto non previsto:
✓ dal Codice dei Contratti Pubblici;
✓ dal D.Lgs. n.9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
✓ dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle Procedure Negoziali dell’ACI, disponibili sul sito dell’Ente;
✓ dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.
Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
1. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.
Art. 1 bis – Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017 – “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara” di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - le spese di pubblicazione del bando di gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’aggiudicatario nella misura di € (
………./00), oltre IVA, e dovranno essere rimborsate dal predetto all'ACI entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
2. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, da appoggiare a: XXX-Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx XX. 00 Xxxx
– codice IBAN XX00X0000000000000000000000, con la seguente causale “Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n. / – CIG 9363678F84 in adempimento dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012.”
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Costituisce oggetto del presente contratto, nelle modalità e nei tempi descritti nei successivi articoli, nel capitolato tecnico-prestazionale e nei relativi allegati:
a) la fornitura, per gli uffici centrali e territoriali dell'Ente, mediante catalogo elettronico personalizzato, di carta in risme, materiale di cancelleria, materiale di consumo ed altri prodotti uso ufficio, apparecchiature elettriche e comprensiva dei servizi accessori come descritto nel capitolato tecnico-prestazionale, nel disciplinare, nella griglia dei prodotti e nelle relative schede tecniche;
b) il servizio di trasporto e consegna, presso il punto indicato dall’unità ordinante, direttamente ai piani e nelle rispettive stanze presso la sede centrale dell’Automobile Club d’Italia e gli uffici dislocati presso i rispettivi capoluoghi di provincia italiani con le modalità e le condizioni stabilite nel presente atto;
c) l’accesso e l’utilizzo di un catalogo elettronico dedicato, attraverso un sistema internet- based e dei servizi ad esso connessi;
d) la personalizzazione del catalogo in conformità alle specifiche ed alle funzionalità indicate negli articoli 6 e 7;
e) il caricamento nella piattaforma del catalogo elettronico in formato pdf, contenente le immagini fotografiche e la relativa codifica di tutti i prodotti offerti, nonché la consegna di un catalogo cartaceo, in cinque copie, contenente tutte le informazioni e le immagini previste nel catalogo elettronico;
f) il caricamento nella piattaforma del manuale utente per l’utilizzo del catalogo elettronico in formato pdf e la consegna di un manuale cartaceo in cinque copie;
g) il servizio di formazione degli utenti e l’attivazione di un servizio clienti di call/contact center per l’assistenza, il supporto per l’accesso, l’utilizzo del catalogo elettronico ed il riscontro degli ordinativi;
h) l’integrazione del sistema di acquisto a catalogo elettronico con il sistema gestionale SAP dell’ACI, secondo le specifiche, le modalità ed i tempi indicati nel capitolato tecnico-prestazionale;
i) il ritiro e lo smaltimento dei contenitori esausti, per tutta la durata del contratto, nell’ambito della fornitura e consegna di materiale di consumo necessario per il corretto e costante funzionamento delle apparecchiature presso le unità ordinanti, in conformità alle disposizioni di legge regolanti la materia;
j) il servizio di reportistica, in conformità all’art. 9 del presente contratto ed al paragrafo 12 del capitolato tecnico-prestazionale;
k) le variazioni al catalogo ed ai prodotti, secondo le modalità, i requisiti di controllo ed i livelli di qualità indicati nel paragrafo 7 del capitolato tecnico-prestazionale;
2. Il materiale di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo deve possedere i requisiti di qualità e di sicurezza indicati nel paragrafo 4 del capitolato tecnico-prestazionale ed è sottoposto alle necessarie verifiche di conformità come previsto al suddetto paragrafo 4 del capitolato tecnico- prestazionale.
1. L’acquisto dei prodotti di cui alla lettera a) del comma 1 verrà formalizzato mediante ordinativi di fornitura da parte delle unità ordinanti, in conformità e nei limiti indicati all’art. 8. A tal fine l’ACI si impegna a consegnare alla Società l’elenco aggiornato delle proprie sedi che costituiscono unità ordinanti, con indicazione dell’indirizzo e del referente, nonché a comunicare ogni successiva variazione.
2. Nell’ambito della fornitura principale di cui al primo comma, ove necessario per soddisfare il completo fabbisogno degli uffici in caso di sopravvenute esigenze, l’ACI si riserva la facoltà di integrare il catalogo elettronico dedicato con nuovi prodotti non quotati in sede di gara, secondo i parametri indicati all’art. 13, comma 5.
Art. 3 - Durata del contratto
1. Il presente contratto ha la durata di cinque anni, a decorrere dal e fino al e dovrà, comunque, intendersi esaurito al momento del raggiungimento del valore massimo indicato all’art. 13, fatto salvo quanto previsto in caso di modifiche di cui al successivo art. 4.
2. E’ facoltà, eventuale ed opzionale, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In caso di esercizio dell’opzione di proroga, la Società sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI.
3. Per i primi tre mesi l’appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l’ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni da comunicare alla Società tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 4 – Modifiche del contratto durante il periodo di fornitura
1. Il contratto è a consumo, pertanto l’importo massimo di cui all’art. 13, nonché gli importi massimi indicati annualmente per ciascuna unità ordinante quale provvista massima di cui all’art. 8, sono meramente presuntivi ed indicativi, nonché privi di qualsiasi effetto vincolante per l’ACI. Il presente contratto non costituisce alcun impegno da parte dell’ACI ad acquistare i materiali ed i prodotti di cui alla griglia e, pertanto, la Società non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda ad ordinativi di fornitura.
2. L’ACI si riserva di acquistare i prodotti compresi nella fornitura nelle quantità corrispondenti alle proprie esigenze e non garantisce alcun ammontare minimo, senza che la Società possa avanzare alcuna eccezione o richiesta di compensi maggiori, indennizzi o risarcimenti di sorta.
3. Nel corso del rapporto contrattuale, anche al fine di definire un piano di miglioramento degli acquisti, fermo restando il progetto base dell’appalto, l’ACI e la Società provvederanno a verificare
l’adeguatezza dei prodotti inseriti a catalogo, individuando eventuali necessità di restringere o ampliare la gamma dei prodotti forniti. Proposte di eliminazione e/o introduzione di prodotti potranno essere avanzate anche dalla Società, in conformità al paragrafo 7 del capitolato tecnico- prestazionale.
4. La Società si impegna a soddisfare gli ordinativi di fornitura generati dal sistema, sino alla cancellazione del prodotto dal catalogo. La cancellazione di articoli dal catalogo non darà luogo ad alcun rimborso per eventuali scorte.
5. Il contratto può essere modificato, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in caso di variazioni dei prezzi e dei costi standard, in aumento, entro i limiti dell’importo di € 100.000,00, oltre IVA , per l'intera durata del contratto. I prezzi stabiliti per ciascun bene sono fissi ed invariabili per il primo anno di vigenza contrattuale. A decorrere dal secondo anno di appalto, il fornitore può chiedere la revisione dei prezzi. La richiesta di adeguamento dovrà essere corredata dai documenti attestanti la variazione richiesta e sarà sottoposta a verifica da parte della Stazione Appaltante. Il riconoscimento non avviene per valori inferiori o uguali al 10%. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. L’ACI si riserva altresì di applicare la revisione prezzi, secondo le modalità ed i tempi previsti all’art. 13 del presente contratto.
6. Il contratto può essere, altresì, modificato, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nei limiti dell’importo di € 60.000,00, oltre IVA.
7. L’ACI potrà richiedere alla Società, nei casi previsti dall’art. 106, comma 12, del Codice, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
8. Con la sottoscrizione del presente contratto la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ACI, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
9. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall’ACI e, qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporterà per la Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 5 - Condizioni generali della fornitura
0.Xx Società assicura, per tutta la durata contrattuale, la fornitura e la consegna del materiale, senza soluzione di continuità e a regola d’arte e garantisce il possesso continuativo delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’erogazione della fornitura. A tal fine la Società dovrà disporre e mantenere idonee strutture che consentano di coordinare i servizi di fornitura e consegna, garantire la loro ottimizzazione, curarne il costante monitoraggio e l’adeguamento agli standard di qualità previsti.
0.Xx Società non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione della fornitura, pena la risoluzione del contratto. L’ACI si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorare l’esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza. La fornitura verrà eseguita sull’intero territorio nazionale, stante la natura e l’ubicazione delle sedi destinatarie/unità ordinanti e verrà resa nella stretta osservanza qualitativa e quantitativa delle richieste di consegna emesse dalle unità ordinanti destinatarie, nel rispetto del valore minimo di consegna di cui all’art. 8 e tenuto conto della provvista massima a disposizione di ciascuna di esse.
3. La Società dà atto di essere a completa conoscenza dell’ubicazione degli uffici e delle sedi dell’ACI, della natura della fornitura e dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio, in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano, quindi, a carico della Società i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per eventuali interventi di manutenzione correttiva necessari a garantire la corretta esecuzione della prestazione.
5. Faranno carico alla Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui al successivo art. 13, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:
- al confezionamento e all’imballaggio del materiale in modo conforme al paragrafo 4.1 del capitolato tecnico-prestazionale ed alle norme in vigore a seconda della natura dei prodotti;
- al trasporto ed alla consegna al piano e stanza del materiale presso gli uffici della sede centrale e delle sedi territoriali e provinciali dell’ACI (di seguito, più semplicemente “Unità Ordinanti”);
- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione della fornitura;
- agli oneri per la predisposizione degli strumenti e dei metodi idonei a garantire elevati livelli del servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza.
0.Xx Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l’esecuzione della fornitura dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività
svolte dall’ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento delle attività contrattuali o per cause non imputabili all’ACI.
7. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l’onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all’ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
8. La Società prende atto ed accetta che la fornitura dovrà essere prestata con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell’ubicazione delle sedi, uffici e strutture dell’ACI.
9. Oltre alla verifica preventiva, in sede di collaudo, l’ACI, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 5.1 del capitolato tecnico-prestazionale, si riserva, nel corso della durata contrattuale, la facoltà di prelevare dei campioni del materiale consegnato alle singole unità ordinanti, al fine di effettuare verifiche di corrispondenza con la “griglia dei prodotti”, le schede tecniche presentate e con i campioni verificati, accettati e depositati ed inseriti in catalogo, nonché di effettuare verifiche a campione presso i magazzini del Fornitore su spedizioni pronte e/o in stoccaggio per l’ACI.
Art. 6 - Catalogo Elettronico
1. La Società dovrà assicurare in maniera continuativa l’accesso e l’utilizzo di un catalogo in formato elettronico, contenente il materiale e i prodotti di cui all’art. 2 del contratto. Il catalogo dovrà essere consultabile attraverso l’accesso ad un portale internet, come descritto nel par. 6 del capitolato tecnico prestazionale.
2. La Società è responsabile della creazione, aggiornamento e manutenzione del catalogo e della completezza delle informazioni ivi contenute.
3. Il catalogo elettronico dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla identificazione dei singoli articoli oggetto del contratto e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il catalogo dovrà contenere le seguenti informazioni:
− immagine a colori dell’articolo;
− codice articolo personalizzato ACI ;
− descrizione articolo;
− modello;
− marca;
− produttore;
− unità di misura;
− confezione;
− caratteristiche tecniche;
− prezzo.
4. La Società dovrà altresì curare la formazione del personale ACI all’uso del catalogo elettronico. La formazione dovrà essere fornita da personale individuato con specifica conoscenza e praticità
d’uso delle applicazioni informatiche fornite. La società dovrà, altresì, elaborare appositi video tutorial e mettere a disposizione, in formato elettronico, un manuale operativo che descriva tutte le funzionalità necessarie per accedere al catalogo e utilizzare i servizi ad esso connessi come previsto dall’art. 2, comma 1. lett. f) del presente contratto.
5. L’aggiornamento del catalogo nel caso di integrazione di prodotti previsti dall’art. 2, comma 4 del presente contratto dovrà avvenire entro il termine di 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione, anche verbale, di ACI.
Art. 7 - Piattaforma del catalogo elettronico
1. Il catalogo elettronico relativo al materiale ordinabile deve essere consultabile attraverso una piattaforma elettronica il cui accesso sia consentito ai soli utenti autorizzati per mezzo di password assegnate a ciascuno di essi.
2. Il portale per l’emissione degli ordinativi di fornitura dovrà consentire le seguenti funzionalità:
− consultare il catalogo dei prodotti oggetto del presente contratto, di cui all’art. 2, con visualizzazione di tutte le informazioni di cui all’art. 6;
− scegliere il prodotto ed indicarne le quantità;
− indicare le motivazioni di richiesta delle unità ordinanti (consumo interno, corsi, concorsi, manifestazione, eventi, altro);
− visualizzare l’importo totale dell’ordinativo di fornitura;
− inviare al fornitore la richiesta di ordinativo in formato elettronico;
− verificare gli impegni assunti ed il budget iniziale e residuo assegnato a ciascuna unità ordinante;
− creazione di una sezione “note” per la rappresentazione di informazioni ulteriori e/o esigenze particolari;
− creare almeno due livelli gerarchici di autorizzazione come indicato nel paragrafo 6.3 del capitolato tecnico-prestazionale;
− gestire la sospensione temporanea degli ordini in attesa di autorizzazione;
− variare la password di accesso da parte dell’utente o degli utenti autorizzato/i;
− controllare lo stato di evasione dell’ordine, in tutte le sue fasi;
− monitorare la consegna e visionare eventuali righe non evase;
− permettere ad ACI di generare, mediante l’applicativo web predisposto, reportistica secondo più chiavi di ricerca (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per unità ordinante, codice/articolo, data emissione ordine, motivo della richiesta), con possibilità di estrarre l’elenco degli ordini in formato word o excel per analisi di tipo statistico.
3. L’accesso ai prodotti in catalogo dovrà avvenire sia per navigazione gerarchica sulle pagine del catalogo, tramite appositi indici tematici, sia attraverso un motore di ricerca. In particolare, dovranno
essere disponibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti modalità e chiavi di ricerca:
10
− ricerca per codice originale di prodotto
− ricerca per parola chiave.
4. L’accesso al portale dovrà essere garantito dalle ore 8:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.
5. L’eventuale interruzione del servizio dovrà essere comunicata all’ACI (ventiquattro) ore prima della data prevista, salvo cause di forza maggiore. Il Fornitore dovrà altresì comunicare i tempi di ripresa del servizio, che comunque non dovranno essere superiori alle 24 (ventiquattro) ore dalla stessa data.
6. Qualora i giorni di ritardo nel ripristinare il servizio risultino superiori a 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi, ovvero a 15 (quindici) su base annuale, ACI si riserva di risolvere il contratto.
7. In caso di interruzione dovute a causa di forza maggiore, per le quali non sia possibile dare comunicazione ad ACI entro i tempi sopra indicati, il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare tale interruzione ad ACI, dandone opportuna motivazione, nonché indicare i tempi di ripresa del servizio, che, in ogni caso, non dovrà superare le 24 (ventiquattro) ore.
8. Nel caso in cui l’interruzione superi le 24 (ventiquattro) ore, fatta salva la facoltà di ACI di applicare le penali di cui all’art. 17, sarà cura della Società di inviare alle unità ordinanti il file pdf del catalogo, in modo che sia, comunque, possibile emettere ordini xxx x-xxxx, xxx xxx o posta ordinaria. Art. 8 - Ordinativi di fornitura e modalità di consegna
1. Il materiale, nei quantitativi e tipologie richieste, sarà ordinato dalle singole unità legittimate ad emettere l’acquisto, attraverso specifici ordinativi di fornitura e consegna generati dal sistema ed attraverso la consultazione del catalogo elettronico di cui all’art. 6 e mediante l’accesso al portale di cui all’art. 7.
2. La singola richiesta deve specificare almeno le seguenti informazioni :
− l’unità ordinante;
− numero e la data di emissione della richiesta;
− il codice articolo del produttore;
− il codice utilizzato da ACI;
− la descrizione del prodotto;
− la quantità richiesta;
− il prezzo unitario del prodotto;
− il valore della richiesta di consegna;
− l’indicazione del luogo di consegna.
0.Xx materiale dovrà essere consegnato nei luoghi (piano, stanza, ecc.) e secondo le modalità indicate negli ordinativi a cura e rischio della Società, franco di ogni spesa compreso imballaggio, direttamente ai piani e nelle rispettive stanze, entro 4 (quattro) giorni lavorativi presso tutte sedi
provinciali ad eccezione di quelle ubicate in Sardegna e Sicilia, i cui termini di consegna sono fissati in 6 (sei) giorni lavorativi.
4. I singoli ordinativi di fornitura per tutte le categorie merceologiche previste a catalogo potranno essere emessi, da ogni unità ordinante, per un importo complessivo minimo pari a € 50,00 (cinquanta/00), IVA esclusa, (c.d. “valore minimo di consegna”), ferma restando la facoltà del fornitore di dare seguito a richieste di consegna di importo inferiore.
5. Ciascuna unità ordinante potrà effettuare ordinativi di fornitura per un importo massimo annuo pari al budget che verrà loro assegnato per ciascun esercizio finanziario (c.d. provvista massima) e comunicato alla Società con le funzionalità del sistema. Sarà onere della Società verificare che i singoli ordinativi di fornitura siano conformi alle provviste massime stabilite dall’ACI e risultino debitamente autorizzate secondo il processo stabilito. Sarà cura dell’ACI comunicare tempestivamente alla Società le variazioni effettuate in corso d’anno.
6. La consegna, nelle modalità indicate nel paragrafo 4.1 del capitolato tecnico-prestazionale, dovrà essere di norma effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 14:00 - giorni festivi esclusi - salvo le diverse indicazioni presenti nella sezione “Note”. In ogni caso la consegna si considera effettuata nel giorno e nell’ora risultanti dal documento di trasporto.
7. La Società, a fronte di situazioni di urgenza e necessità dell’ACI, si obbliga ad assolvere alle richieste di fornitura trasmesse dalle varie unità ordinanti attraverso via fax e/o e-mail ai numeri e/o indirizzi comunicati dal fornitore, provvedendo nel contempo all’aggiornamento del sistema in merito agli ordinativi di fornitura non generati a sistema.
8. Al materiale dovrà essere allegato idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti gli estremi del contratto e delle tipologie e quantità dei beni dei singoli ordinativi di fornitura, l’unità ordinante, il numero e la data di richiesta, il nome del vettore, nonché i dati identificativi del fornitore. Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto, in forma chiara e leggibile, dal vettore o dal personale della Società incaricato della consegna e controfirmato dal personale della sede destinatari.
9. La sottoscrizione del documento di trasporto, da parte del personale della sede destinataria, non equivale ad accettazione dei prodotti, ma indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella richiesta di ordinativo. La sede ricevente si riserva di accertare la quantità e la qualità in un momento successivo e tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
10. La consegna della merce a indirizzi errati o diversi rispetto a quanto indicato nei singoli ordinativi di fornitura, non darà luogo al pagamento della relativa fattura, fermo restando l’obbligo
del fornitore di effettuare in ogni caso la consegna all’indirizzo esatto e fatta salva l’applicazione delle penali.
11. I beni consegnati saranno sottoposti alle verifiche da parte dell’ACI, di cui al paragrafo 5 del capitolato tecnico-prestazionale. In caso di esito negativo delle verifiche, il fornitore provvederà a ritirare la merce difettosa o non conforme ai modelli della griglia dei prodotti ed alla sostituzione della medesima, entro cinque giorni lavorativi. In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 c.c., l’ACI, in ogni caso, potrà denunciare vizi e difetti dei beni oggetto degli ordinativi entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di scoperta degli stessi, mediante comunicazione via fax e/o e-mail ai riferimenti forniti dall’impresa.
12. Qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato, la consegna si considera parziale. In questo caso, ferma restando l’applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo di cui all’art. 17, il fornitore è comunque tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, senza alcun onere aggiuntivo, e ad indicare sul documento di accompagnamento della merce che completa la fornitura, il riferimento al numero del contratto applicativo e dell’ordine assegnato in origine dal fornitore.
13. In caso di difformità qualitativa dell’articolo consegnato (mancata corrispondenza per marca, modello, formato, tipologia rispetto all’articolo richiesto, ovvero presenza di vizi e difetti) e/o difformità in eccesso rispetto alla quantità richiesta, dell’articolo ordinato anche se accertata successivamente alla consegna, e, comunque, in tutti i casi in cui dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto e prodotti consegnati oppure da prove e ed utilizzi successivi, si rilevi una difformità qualitativa e quantitativa, secondo quanto descritto nel paragrafo 5.2 del capitolato tecnico-prestazionale, l’unità ordinante ne darà comunicazione al fornitore via fax o via e-mail e la Società attiverà le pratiche di reso e conseguentemente sarà tenuta a provvedere al ritiro della merce entro due giorni lavorativi dalla comunicazione dell’errata consegna della stessa senza alcun addebito ad ACI. In ogni caso è facoltà dell’Unità ordinante accettare per iscritto consegne per quantitativi differenti, inferiori o superiori.
14. La mancata sostituzione dei prodotti contestati da parte della Società equivarrà a mancata consegna, ai fini contrattuali.
15. I prodotti contestati saranno prontamente restituiti e resteranno nella disponibilità della Società, la quale li dovrà ritirare a proprie spese. Il rischio del deperimento o del deterioramento dei prodotti sarà a carico della società stessa. I prodotti non ritirati entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione potranno essere inviati alla società dall’ACI con addebito delle spese sostenute a valere sulla prima fattura utile.
16. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento di cui all’art. 14, relativamente ai soli prodotti in contestazione.
17. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, la Società non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti per cause alla stessa non imputabili, quali a titolo esemplificativo, la messa fuori produzione ecc, si procederà in conformità a quanto previsto nel paragrafo 7.7.1 del capitolato tecnico-prestazionale.
Art. 9 - Reporting e Contact Center
1. La Società, sulla base delle esigenze rappresentate e delle informazioni fornite dall’ACI, si obbliga a tenere una contabilità separata, per unità ordinante e centri di costo, relativamente agli ordinativi di fornitura emessi dalle varie unità ordinanti scaturenti dal presente contratto, documentata ai sensi di legge.
2. A tal fine si obbliga a rendere disponibili, mediante l’applicativo online predisposto, i report mensili per il corretto controllo dei consumi e della spesa che costituiranno, a tutti gli effetti, documenti probatori per misurare e verificare lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e per il pagamento delle fatture di cui al successivo art. 14.
3. I report mensili di cui al precedente comma 2, dai quali emerga il progressivo stato di avanzamento del presente contratto, verranno trasmessi all’ACI anche a corredo delle fatture.
4. La società si obbliga a trasmettere entro 48 ore dalla richiesta di ACI la documentazione attestante l’avvenuta consegna del materiale ordinato.
5. La società si obbliga comunque a fornire ad ACI, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, i report che ACI riterrà opportuno richiedere per le proprie verifiche ed accertamenti, nonché i documenti, le informazioni ed i chiarimenti richiesti dall’ACI in ordine allo svolgimento della fornitura.
6. L’ACI si riserva la facoltà di variare il contenuto dei report ove necessario per migliorare il monitoraggio dell’andamento dei consumi e della spesa oppure per integrare il sistema di reportistica con i propri dati.
7. Come previsto al paragrafo 9 del capitolato tecnico-prestazionale, la Società contestualmente all’avvio del catalogo dovrà rendere operativo un contact center al quale le unità ordinanti possano rivolgersi per qualsiasi problematica inerente l’esecuzione del contratto.
8. Il contact center sarà competente a ricevere e/o rilasciare informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione della fornitura e dovrà osservare un orario operativo continuativo dalle ore 8.30 alle ore
14.00 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.
Art. 10 - Rapporti tra le parti – Governance dell’esecuzione contrattuale
1. La Società ha designato i referenti dei servizi ai quali l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento dei servizi e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli
adempimenti previsti nel presente contratto, nella persona di ;
2. Per l’ACI, i rapporti relativi all’esecuzione verranno intrattenuti con Il direttore dell'esecuzione del contratto ;
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto controlla i livelli di qualità delle prestazioni ed ha il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e le comunicazioni inerenti alle attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre il verbale di inizio delle attività, controllare e certificare che l’oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
4. Al direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, competono, in collaborazione con il team di supporto, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte della Società, in conformità ai documenti contrattuali.
5. Il direttore dell'esecuzione del contratto rappresenta, altresì, l’interfaccia con la Società per la trasmissione e la gestione di ogni richiesta e assicura, ove necessario, il coordinamento delle attività sul territorio nonché ogni intervento per la risoluzione di eventuali problematiche.
6. Qualora il direttore dell’esecuzione del contratto rilevi delle carenze nell’esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione al RUP che provvederà ad effettuare idonee segnalazioni alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti.
Art. 11 - Impegni specifici della Società
0.Xx Società si obbliga, con oneri e rischi a proprio carico, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell’esecuzione del contratto ed assume tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e della fornitura e dei servizi accessori oggetto del contratto, nonché di ogni altra attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
2. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’ACI, nonché a dare immediata comunicazione all’ACI di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
3. Tenuto conto che l’Ente ispira la propria organizzazione ed azione nell’interesse della Federazione ACI, ove i singoli Automobile Club Provinciali e le società collegate ne facciano richiesta, la Società si impegna ad offrire i prodotti ed i servizi oggetto del presente contratto, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche qui convenute, nonché a quelle di maggior favore che eventualmente fossero concordate nel corso della durata contrattuale. I singoli accordi saranno
formalizzati separatamente dalla Società con le strutture interessate richiedenti. Resta espressamente convenuto che eventuali maggiori oneri derivanti dagli accordi in argomento resteranno ad esclusivo carico della Società e che l’ACI non risponde a nessun titolo per eventuali inadempimenti o ritardi nei pagamenti da parte dei soggetti citati che abbiamo sottoscritto gli accordi, ai quali l’ACI rimane estranea a tutti gli effetti.
4. La Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante monitoraggio delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione in conformità a quanto richiesto nell’art. 12.
5. La Società si impegna a consentire e agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei a garantire elevati livelli di servizio.
6. La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse.
7. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia in atto con l’ACI, la Società potrà sospendere o rinviare di sua iniziativa la fornitura ed i servizi, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la società si obbliga a dare tempestiva comunicazione. L’eventuale sospensione della fornitura e dei servizi per decisione unilaterale della Società costituisce inadempimento contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa; in tal caso l’ACI procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti dall’ACI e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
8. La Società prende atto che i termini stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto, sono da considerarsi essenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.
Art. 12 - Controllo qualità (Sistema SLA Management)
1. Al fine di monitorare costantemente la qualità del servizio erogato, l’ACI misurerà le prestazioni e la fornitura per il rispetto dei seguenti obiettivi di SLA (Service Level Agreement), quali:
− rispetto dei termini di consegna concordati; (per i termini si farà riferimento alla data di trasmissione degli ordinativi di fornitura generati dal sistema e, per i termini di consegna, alla data del documento di trasporto controfirmato da ACI).
− corrispondenza dei prodotti alle specifiche tecniche: livello di difettosità o non conformità dei prodotti; (si farà riferimento al numero complessivo delle singole unità di prodotti difettosi e/o non conformi contestati da ACI)
− corrispondenza dei prodotti alle specifiche tecniche: tempestività nel ritiro dei prodotti difettosi (si farà riferimento esclusivamente alla data del documento di trasporto conseguente alla notifica del reintegro del bene difettoso);
completezza nell’evasione dei singoli ordinativi di fornitura.
2. La Società si impegna ad informare periodicamente l’ACI sull’evoluzione dei servizi, della normativa e delle possibili variazioni da apportare al servizio, oggetto del presente contratto, definendo, di comune accordo, quelle modifiche che siano valutate opportune da ACI.
Art. 13 - Corrispettivi e valore del contratto
1. L’importo contrattuale per la fornitura del materiale, per tutta al durata del contratto, è pari ad €
, oltre IVA ed oltre le opzioni di cui all’art. 4.
2. In relazione alla fornitura, il suddetto importo contrattuale è da intendersi quale massimale di spesa per l’ACI e non rappresenta in alcun modo un impegno all’acquisto dei prodotti per l’intero ammontare.
3. Per ogni singolo articolo verrà riconosciuto alla Società un corrispettivo pari al prezzo unitario derivante dallo sconto offerto in sede di gara per la macrocategoria corrispondente.
4. Il prezzo unitario di ciascun prodotto è comprensivo e, quindi, remunerativo della prestazione dei servizi connessi, catalogo elettronico, portale internet ed uso della piattaforma elettronica personalizzata, imballaggio e consegna, trasporto, carico e scarico, reportistica, contact center, garanzia ed assistenza prestate dal produttore e/o da terzi incaricati, ritiro dell’eventuale merce resa e, comunque, di ogni attività contrattuale eseguita a regola d’arte ed in conformità a quanto stabilito nel presente contratto, nel capitolato tecnico-prestazionale e relativi allegati.
5. I prezzi dei beni, oggetto di integrazione del catalogo elettronico ai sensi dell’art. 2, comma 4 del presente contratto, dovranno essere offerti con una percentuale minima di sconto pari allo sconto offerto dal fornitore in sede di gara per la macrocategoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13 relativamente alla clausola CONSIP. Gli sconti offerti sono determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili per il primo anno contrattuale, salvo quanto stabilito all’art. 13, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 5, periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per prodotti analoghi
quotati nei listini delle convenzioni MEPA/CONSIP o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dall’impresa fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per prodotti analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti. Ove i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell’Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012.
Art. 14 - Fatturazione e modalità di pagamento
1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipo di servizio effettuato, allegando copia della documentazione e dei report richiesti nel paragrafo 12 del capitolato tecnico-prestazionale. Per la fatturazione si applica l’art. 17-ter del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ivi introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che prevede l’emissione di fatture con la dicitura split payment o “scissione dei pagamenti”. Ai fini della liquidazione, ciascuna fattura, corredata della documentazione di supporto, dovrà essere trasmessa in formato elettronico, ai sensi dell’art. 1 commi 209-214 della Legge 244/2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 3 aprile 2013, all’Automobile Club d’Italia – Ufficio Amministrazione e Bilancio – Area Fornitori – Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx – Partita IVA 00907501001, completa del CIG, del numero di contratto e dell’OdA - che sarà cura di questo Servizio comunicare - nonché del Codice Univoco Ufficio (IPA) CNCABS. Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura di pagamento, purché completa dei riferimenti richiesti; si fa presente che, qualora la fattura pervenga incompleta del suddetto riferimento, verrà respinta. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto all’art. 29.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
4. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla
contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’ACI provvederà al pagamento.
5. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’ACI potrà provvedere, ai sensi dell’art. 30 del Codice. per le inadempienze contributive accertate.
6. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’autorità preposta al controllo comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
Art. 15 - Garanzia definitiva
1. La garanzia definitiva di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’art. 103 del Codice, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Art. 16 - Responsabilità della Società
1. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume in proprio ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose
(di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.
2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l’espletamento dei servizi, la Società ha stipulato la polizza assicurativa, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale e non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l’ACI da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione, richiesta di risarcimento/indennizzo richiesti all’ACI stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
4. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose tanto dell’ACI che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Art. 17 - Penali
1. Le penali previste per inadempienze imputabili alla Società durante l’esecuzione delle prestazioni sono di seguito riportate:
a) per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ACI, rispetto ai termini di consegna indicati all’art. 8, comma 3, l’ACI si riserva, per ogni ordinativo di fornitura, il diritto di applicare una penale del 1 per mille del valore dell’ordinativo;
b) per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ACI, rispetto ai termini stabiliti per il ritiro dei prodotti differenti, difettosi ovvero consegnati in eccedenza rispetto all’ordinativo di fornitura di cui all’art. 8, l’ACI, per ogni ordinativo di fornitura, si riserva il diritto di applicare una penale del 1 per mille del valore dell’ordinativo, salvo espressa accettazione per iscritto dell’unità ordinante;
c) nel caso in cui ciascuna Unità ordinante, per fatto non imputabile all’Amministrazione, sia nell’impossibilità di accedere al Portale ed eseguire ordinativi di fornitura, L’ACI si riserva il diritto di applicare, per ogni mancato accesso, una penale giornaliera di €. 20,00 (venti/00);
d) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione delle eventuali variazioni al catalogo rispetto ai termini indicati al paragrafo 6 del capitolato tecnico-prestazionale per gli aggiornamenti a seguito di sostituzione degli articoli non aventi le specifiche e/o i requisiti di qualità richiesti, l’ACI si riserva il diritto di applicare una penale fino ad un massimo del 0,3 per mille del valore del contratto;
e) per ogni giorno di mancato funzionamento del contact center, l’ACI si riserva di applicare una penale di € 20,00 (venti/00);
f) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico- prestazionale, nell’aggiornamento del catalogo elettronico a seguito di sostituzione e/o inserimento di nuovi articoli, l’ACI si riserva il diritto di applicare una penale fino al 0,3 per mille del valore del contratto;
g) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nell’art. 9, commi 4 e 5, nella trasmissione della reportistica richiesta e delle informazioni, l’ACI si riserva il diritto di applicare una penale di €. 30,00 (trenta//00).
2. L’applicazione delle penali di cui al comma 1 non preclude il diritto dell’ACI di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e, comunque, non esonera la Società dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l’ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla garanzia di cui all’art.15 che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.
3. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali di cui al 1° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l’ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e, con semplice provvedimento amministrativo, provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
4. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 5 (cinque) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI.
5. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
Art. 18 - Diffida ad adempiere e risoluzione
1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il direttore dell'esecuzione accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Società. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che La Società abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Società rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali La Società medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con La Società, qualora l’inadempimento permanga, L’ACI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del contratto La Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Il RUP, nel comunicare alla Società la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con preavviso di 20 (venti) giorni che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
6. Con apposito verbale del direttore dell'esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei capitolati di polizza e negli altri documenti di gara, nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel capitolato tecnico- prestazionale di polizza e negli altri documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico della Società è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice.
Art. 19 - Clausole risolutive espresse
1. Il contratto si risolverà immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l’esecuzione del contratto;
b. cessazione della attività dell’impresa in capo alla Società;
c. mancata tempestiva comunicazione, da parte della Società verso l’ACI, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
x. xxxxxxx, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la P.A.;
e. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;
f. violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
g. violazione degli obblighi di segretezza, su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dalla Società nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Ente”;
i. cessione totale o parziale del contratto da parte della Società;
j. applicazione di penali, da parte di ACI, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto;
k. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI;
l. mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
m. mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata da ACI;
n. subappalto non autorizzato;
o. nei casi espressamente previsti nel presente contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, ACI comunicherà alla Società la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. 3.
In caso di risoluzione del contratto imputabile alla Società, ACI procederà ad incamerare la cauzione prestata, ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, ACI applicherà in danno della Società una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subìti dall’Ente.
4. Il presente contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una Convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per la fornitura oggetto di affidamento, salva la facoltà della Società di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.
5. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto
Art. 20 - Recesso
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, l’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte ed in qualunque momento, mediante posta certificata, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere normativo e organizzativo;
c) xxxxx e/o venir meno rapporto fiduciario;
d) comportamenti contrari all’interesse dell’ACI;
e) nei casi di cui agli articoli 88, comma 4-ter, e 92 comma 4, del D.Lgs. n.159/2011.
2. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione alla Società da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
3. Nel caso di recesso all’ACI non si fa carico - in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. - di alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI.
Art. 21 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali, con esclusione di quelli aziendali. Ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società produce, su espressa richiesta dell’ACI, la documentazione volta ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti. Nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l’ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
4. In caso di inadempienza contributiva, segnalata tramite DURC, relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l’ACI provvederà ai sensi di quanto previsto nell’art. 30, comma 6, del Codice ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate verrà disposto dall’ACI direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
5. In caso il DURC a carico dell’affidatario - o del subappaltatore - risulti negativo acquisita una relazione predisposta dal direttore dell'esecuzione di cui all’art. 10, si procederà, ai sensi dell’art. 108, comma 1, lettera c) del Codice alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
6. In caso di subappalto, l’affidatario deve provvedere a sostituire il/i subappaltatore/i relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
7. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 6, del Codice nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’ACI inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’ACI si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero, ove previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Codice dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L’ACI predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al presente comma, l’ACI provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 22 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. La Società, nell’esecuzione del servizio, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un’adeguata informazione e formazione sul lavoro nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a quanto necessario a garantire la sicurezza durante l’esecuzione della prestazione richiesta per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando l’ACI da qualunque responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, la quale non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell’ACI.
5. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, ai sensi e per gli effetti del dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e della determinazione ANAC n. 03/08, i suddetti rischi per l’intero periodo contrattuale quinquennale, sono pari a € 0,00.
6. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette. Art. 23 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
1. Con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”).
2. Le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente Contratto saranno trattati, nel rispetto della Normativa Applicabile, esclusivamente per l’esecuzione dello stesso.
Art. 24 - Subappalto
1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, per una percentuale complessiva non superiore al cinquanta per cento del valore del presente contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni con le relative percentuali:
2. La Società è responsabile in via esclusiva dei danni che dovessero derivare ad ACI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
4. La Società ha depositato presso l’ACI il contratto di subappalto, avendo trasmesso altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla documentazione di gara.
5. Il contratto di subappalto dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (art. 105, comma 7).
6. La Società dovrà, altresì, allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto a norma dell’articolo 2359 c.c. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio (art. 105, comma 18).
7. L’ACI provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Per i subcontratti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di ACI si riducono della metà (art. 105, comma 18).
8. L’ACI corrisponde alla società anche gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvo quanto previsto al comma 13 dell’articolo 105 del Codice.
9. La Società deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (art.105 comma 14).
10. La Società deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’ACI, sentito il direttore dell’esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. La Società sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 105, comma 14).
11. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativi al presente contratto.
12. La Società appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura- UTG, competente per territorio, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.
13. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all’art. 105 del Codice.
Art. 25 - Obblighi di segretezza
1. La Società si impegna - pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI - a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dei servizi.
3. La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’art. 326 c.p. che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Art. 26 - Cessione del contratto
1. E’ fatto divieto alla Società di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. Resta fermo quanto previsto all’art. 106 comma 1, lettera d) del Codice in caso di modifiche soggettive. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.
2. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Art. 27 - Cessione del credito
1. La cessione del credito può essere eseguita nelle modalità espresse all’art. 106, comma 13, del Codice a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991.
2. La Legge 136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.
Art. 28 – Procedure di affidamento nel caso di fallimento - liquidazione giudiziale della Società o di risoluzione del contratto - misure straordinarie di gestione
1, In caso di fallimento della Società o di liquidazione giudiziale dell’esecutore o di risoluzione del contratto di appalto, si applica l’art. 110 del Codice, tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019, poi dall'372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del
2019 a partire 16 maggio 2022, ai sensi dell’art. 389, comma 1, come modificato dall’art. 1, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 118 del 2021.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 110, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ACI provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 29 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. L’ACI non assume alcuna responsabilità nel caso che la Società abbia usato, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi, soluzioni o materiali che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti e rivendicazioni, la Società manleverà e terrà indenne l’ACI, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti inclusi i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all’Estero di diritti d’autore, di brevetti o di qualsiasi marchio italiano o estero, le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi l’ACI informerà prontamente per iscritto la Società delle suddette iniziative giudiziarie.
Art. 30 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con la Delibera n. 556 del
31 maggio 2017, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 9363678F84 al cessionario - eventualmente anche nell’atto di cessione – affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Art. 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto in modalità digitale.
2. Il presente contratto è registrato in caso d’uso.
3. Sono a carico della Società le spese per i bolli, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che l’impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972
n. 633 e s.m.i.
Art. 32 - Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.
Art. 33 – Normativa in materia di contratti pubblici
0.Xx Società riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.
3. La Società garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto, per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
5. La Società prende atto che l’ACI si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 34 – Patto di integrità
1. La Società espressamente ed irrevocabilmente dichiara di accettare le clausole contenute nel Patto di integrità allegato.
Art. 35 - Codice di Comportamento
0.Xx Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici”, nonché sulle disposizioni del Codice di Comportamento dell’ACI. Il testo integrale dei Codici, ai quali si rinvia, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, xxx.xxx.xx, nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali.
2. La Società è tenuta a divulgare all’interno della propria organizzazione il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, durante l’espletamento delle attività in appalto, la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 36 - Disposizioni antimafia
1. ACI si avvale della facoltà, prevista dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. L’Ente recederà dal presente contratto, qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa.
2. La Società prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.,non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del citato decreto.
3. La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare ad ACI l’eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei propri riguardi ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
4. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per ACI di richiedere il risarcimento dei danni subìti.
Data
L’AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA LA SOCIETÀ
Postilla
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 1-bis Spese per pubblicazione avvisi di gara; Art. 2 - Oggetto del contratto
Art. 3 - Durata e periodo di prova
Art. 4 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia - Varianti; Art. 5 - Condizioni generali di fornitura
Art. 6 - Catalogo elettronico; Art. 7 - Portale;
Art. 8 - Ordinativi di fornitura e modalità di consegna; Art. 9 - Reporting e Contact Center
Art. 10 - Rapporti tra le parti – Governance dell’esecuzione contrattuale Art. 11 - Impegni specifici della Società;
Art. 12 - Controllo qualità (SLA);
Art. 13 - Corrispettivi e valore del contratto
Art. 14 - Revisione del corrispettivo. Clausola CONSIP Art. 15 - Fatturazione e modalità di pagamento
Art. 16 - Garanzia definitiva;
Art. 17 - Responsabilità della Società;
Art. 18 - Penali
Art. 19 - Diffida ad adempiere e risoluzione Art. 20 Recesso
Art. 21 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Art. 22 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro Art. 23 - Riservatezza e trattamento dei dati
Art. 24 - Subappalto
Art. 25 - Obblighi di segretezza Art. 26 - Cessione del contratto Art. 27 - Cessione del credito
Art. 28 - Procedure di affidamento nel caso di fallimento - liquidazione giudiziale della Società o di risoluzione del contratto - misure straordinarie di gestione
Art. 29 - Brevetti industriali e diritti d’autore Art. 30 - Obblighi di tracciabilità
Art. 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali Art. 32 - Foro competente
Art. 33 - Normativa in materia di contratti pubblici Art. 34 - Trasparenza e patto di integrità
Art. 35 - Codice di Comportamento
ALLEGATI
Capitolato Tecnico-Prestazionale (All. A) Elenco Unità Ordinanti (All. B) Schede Dati Sicurezza Prodotti (All. C) Tracciabilità Flussi Finanziari (All. D) Patto d’integrità
Roma,