Condizioni Generali di vendita del servizio Gas Aria Propanata
Condizioni Generali di vendita del servizio Gas Aria Propanata
Art. 1 - Definizioni
1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
"MEDEA": Mediterranea Energia Ambiente S.p.A.;
“Cliente": il soggetto, persona fisica o giuridica, così come identificato nella "Richiesta di attivazione" ;
"Richiesta di attivazione": allegata al presente contratto, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo l'attivazione dei Servizi Forniti da parte di MEDEA;
"Parti": MEDEA ed il Cliente definiti congiuntamente;
"Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas o AEEG": Ente che svolge funzioni di regolazione e di controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica ed il gas;
"Gruppo di misura": è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'Impianto interno del cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
"Distributore locale": è la società che gestisce l'Impianto di Distribuzione. Sono di competenza e responsabilità del Distributore del gas la sicurezza e la continuità del servizio sulla rete locale, nonché il rispetto degli standard qualitativi imposti dall'Autorità.
Art. 2 - Norme per la vendita
2.1 La vendita del gas aria propanata è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente contratto ed effettuata da XXXXX, in ottemperanza alle disposizioni previste dalle autorità competenti.
Art. 3 - Decorrenza e durata del contratto
3.1 II presente contratto entrerà in vigore dal giorno dell'avvenuta attivazione della fornitura di gas aria propanata e avrà durata annuale.
3.2 II presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza di anno in anno, salvo disdetta da comunicare in forma scritta.
3.3 La richiesta di attivazione, su punti di fornitura nei quali sussistono condizioni di morosità, sarà accolta previa presentazione di idonea documentazione che comprovi l'estraneità del Cliente alla situazione debitoria pregressa
Art. 4 - Recesso unilaterale
4.1 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. specificando la data di interruzione del rapporto contrattuale. In ogni caso il Cliente dovrà indicare a MEDEA gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui si desidera recedere ed il recapito presso il quale dovrà essere inviata la fattura finale.
4.2 Qualora il contratto sia stipulato fuori dai locali commerciali di MEDEA, ovvero attraverso forme di comunicazione a distanza il Cliente potrà altresì recedere senza oneri dandone comunicazione a MEDEA mediante lettera raccomandata a.r. rispettivamente entro 7 (sette) giorni dalla firma del contratto o entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del contratto. Resta comunque salvo il diritto di MEDEA di addebitare i corrispettivi per l'attivazione della fornitura e per gli eventuali volumi prelevati, nonché i costi direttamente sostenuti da MEDEA e le relative tasse ed Imposte.
Art. 5 - Garanzie
5.1 MEDEA può richiedere a garanzia dei pagamenti un deposito cauzionale fruttifero. Per i contratti relativi al servizio gas l’ammontare complessivo del deposito potrà non essere inferiore al valore di mc 5,0 di gas, valutati al prezzo massimo, per ogni fiamma di portata del misuratore installato. MEDEA si riserva la facoltà di richiedere aggiornamenti del deposito in funzione delle variazioni tariffarie successive, a scadenza annuale, oppure in funzione delle eventuali modifiche nei consumi del Cliente tali da richiedere la sostituzione del sistema di misura. Per il numero di fiamme/tipo misuratore, si riporta, a titolo di esempio non esaustivo, la seguente tabella:
Numero fiamme | Tipo misuratore | Capacità (mc/ora) |
40 | G4 | 6,0 |
66 | G6 | 10,0 |
100 | G10 | 15,0 |
166 | G16 | 25,0 |
266 | G25 | 40,0 |
5.2 II Cliente non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale qualora scelga la domiciliazione bancaria/postale come metodo di pagamento delle fatture.
5.3 In qualunque caso l’ammontare del deposito cauzionale non potrà superare il massimo previsto dalla normativa vigente e/o determinato dall’Autorità di Controllo.
Art. 6 - Prezzi
6.1 PREZZO DI VENDITA. Il prezzo finale di vendita del Gas è composto da quota fissa, tariffa, accise ed imposte correlate che possono variare a seconda dell’uso. Le quote fisse e le tariffe di vendita, eventualmente differenziate secondo l’uso ed il consumo, costituiscono il corrispettivo delle prestazioni di ME.D.E.A. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione di MEDEA sulla base dei criteri contenuti nella delibera dell’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas n. 237 del 28 dicembre 2000. Al Cliente verrà comunicato il prezzo in vigore alla sottoscrizione del contratto. Nel corso del contratto di fornitura, i prezzi potranno variare per disposizioni di legge con facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità di cui all’art. 4. Qualunque imposta o tassa stabilita a carico del Cliente da legge vigente o futura sulle forniture gas, sugli impianti o sui contatori, deve essere corrisposta alla Società unitamente all’importo per la fornitura gas.
6.2 ALTRI CORRISPETTIVI. Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori quali:
corrispettivi di servizi forniti dalla Società;
rimborsi spesa (vedi art. 10.3);
anticipo su fornitura;
arrotondamento degli importi fatturati;
indennità di mora per ritardati pagamenti delle fatture;
costi di attivazione;
contributi previsti per la trasformazione degli apparecchi utilizzatori.
Art. 7 - Rilevazione dei consumi e modalità di calcolo
7.1 UNITÀ DI MISURA. L’unità di misura è il metro cubo standard (Smc)
7.2 DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. La lettura del contatore può essere effettuata per motivi amministrativi o tecnici. E’ facoltà del cliente comunicare alla Società la lettura del proprio contatore. La Società può chiedere al cliente di provvedere direttamente alla lettura del proprio contatore, da comunicare mediante gli strumenti appositamente messi a disposizione. In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente, MEDEA si intende autorizzata a determinare induttivamente il consumo sulla base delle medie registrate dall’utenza o, in mancanza, da utenze analoghe, salvo conguaglio finale positivo o negativo. In caso di anomalie o avarie del contatore la Società determinerà il consumo del gas per il periodo di errato funzionamento come segue:
in base alla media dei consumi storici, considerando i valori relativi alla stagionalità;
in mancanza dei consumi storici, si farà riferimento a quelli rilevati sul nuovo contatore installato. In ogni caso il recupero dei consumi non addebitati al Cliente sarà effettuato retroattivamente dalla data di sostituzione del contatore con funzionamento anomalo e per un periodo non superiore al limite temporale della prescrizione legale. Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte del Cliente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dalla Società sulla base di valutazioni tecniche. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Cliente di eccepire e provare consumi inferiori a quelli presunti. La numerosità delle letture e/o auto-letture previste varia secondo le disposizioni amministrative aziendali pro tempore in vigore ed in funzione alle quantità erogate, in ogni caso in accordo con quanto previsto dalla Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Nel caso di variazioni di prezzo del servizio dovute a motivi tariffari o fiscali MEDEA normalmente non eseguirà la contemporanea rilevazione dei consumi; rimane tuttavia in facoltà del Cliente comunicare in forma scritta la lettura effettiva del contatore affinché MEDEA ne tenga conto in sede di conguaglio.
7.3 VERIFICA DEL CONTATORE. Qualora il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del contatore può chiederne, previo pagamento del corrispettivo stabilito, la verifica a MEDEA che verrà eseguita come indicato all’Art. 14.
Art. 8 - Fatturazione e pagamenti
8.1 MEDEA ha facoltà di procedere con una o più modalità di fatturazione eventualmente differenziate per categorie di Clienti.
FATTURAZIONE PER CONSUMO PRESUNTO. Questo modo di
fatturazione prevede l’emissione nel corso dell’anno di un numero variabile di rate, il cui importo dipende dalla media storica successivamente rilevata in base alle letture dei contatori o in mancanza da valori storici di consumo di utenze tipo equiparabili. Le quote di consumo stimato possono essere equiparate ad un andamento lineare (rate costanti) nel corso dell’anno solare o ad un andamento variabile riferito alla stagionalità del periodo fatturato. Almeno due volte l’anno MEDEA procederà ad effettuare il conguaglio dei consumi effettivi sulla base dell’autolettura del Cliente o su lettura di MEDEA.
MEDEA fatte salve le autoletture del cliente o i presunti si riserva il diritto di effettuare almeno una lettura annuale con verifica contatore.
FATTURAZIONE A CONSUNTIVO. Con questa modalità saranno emesse solo bollette per consumi effettivamente rilevati dai misuratori.
ALTRE MODALITÀ DI FATTURAZIONE. Per Clienti particolari o per utenze con consumi di particolare entità sono previste modalità di fatturazione da concordarsi di volta in volta con il Cliente. MEDEA si riserva di applicare modalità di fatturazione specifiche a quelle utenze che siano incorse in reiterate morosità oppure abbiano reso particolarmente oneroso il recupero delle somme dovute.
8.5 La periodicità di fatturazione dei consumi sarà quella stabilita dalle disposizioni dell' AEEG o quella di miglior favore offerta da XXXXX e liberamente accettata dal Cliente.
Art. 9 - Morosità e sospensione della fornitura per ritardato pagamento
9.1 II Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso.
9.2 MEDEA, trascorsi inutilmente non meno di 7 (sette) giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia al Cliente un avviso di messa in mora a mezzo posta raccomandata in cui è indicato il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la vendita potrà essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
9.3 Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, MEDEA disporrà senza ulteriore avviso alla sospensione della fornitura.
Decorsi non meno di 5 giorni dall'avvenuta sospensione, e persistendo la morosità, MEDEA ha facoltà di risolvere di diritto il contratto e di procedere al recupero del credito per via stragiudiziale o legale.
9.4 II Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.
Art. 10 - Interessi di mora e ulteriori spese
10.1 Il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture. In caso di ritardato pagamento, MEDEA ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 un trecentosessantacinquesimo) del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente al momento dell’applicazione della penale, maggiorato di 3,5 punti percentuali. L’importo minimo di tale penale è pari ad 1
€.
10.2 II pagamento nei termini e con le modalità previste dal presente contratto libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.
10.3 MEDEA , addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.
10.4 In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa In servizio dell'Impianto e per le azioni svolte da MEDEA per la tutela del propri diritti.
Art. 11 - Utilizzo del gas e divieto di rivendita
11.1 E' fatto divieto di rivendita o cessione del gas aria propanata venduto al Cliente.
11.2 [I consumo di gas aria propanata per usi diversi da quelli previsti nel contratto è vietato al Cliente ed è perseguito a norma di legge.
Art. 12 - Consumi abusivi e sospensione della fornitura
12.1 L'appropriazione fraudolenta del gas naturale, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, accertata da MEDEA congiuntamente ad un pubblico ufficiale, daranno luogo a Idonea comunicazione alle autorità competenti.
12.2 In tali casi MEDEA determinerà il consumo di gas aria propanata su accertamenti tecnici insindacabili e potrà sospendere immediatamente la vendita, nonché risolvere di diritto il contratto.
12.3 II Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a MEDEA o a terzi.
Art. 13 - Distribuzione del gas aria propanata
13.1 MEDEA non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, diminuzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e manutenzioni. Di questi ultimi MEDEA provvede a informare II Cliente ove possibile con ogni mezzo idoneo.
13.2 In nessuno di tali casi il Cliente avrà diritto a risarcimento di danni ne ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.
13.3 Nel caso in cui II Cliente richieda Interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a Impianti ed apparecchiature della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda Impianti ed apparecchi del distributore locale; il Cliente è tenuto a corrispondere a MEDEA un importo pari al costo sostenuto da MEDEA per l'intervento.
Art. 14 - Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione dei consumi
14.1 II Cliente può richiedere a MEDEA la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura. La verifica è di norma eseguita mediante l’installazione di altro misuratore in parallelo conforme o tarato secondo le norme UNI. Nel caso in cui l’ubicazione del contatore renda impossibile l’operazione, la verifica verrà effettuata alla presenza del Cliente o di persona da questa incaricata, sul banco di prova collocato presso la sede di MEDEA Per verifiche analitiche ai contatori del gas di calibro particolare, MEDEA si riserva di inviare lo strumento da verificare ad un laboratorio appositamente certificato. Se la prova ha esito positivo, ossia se il contatore eccede le tolleranze previste dalla normativa vigente (+/-4%), MEDEA si accollerà le spese di verifica, sostituirà il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri i illustrati al punto 8.1. Nel caso in cui la prova sia invece negativa, le spese di verifica saranno addebitate al Cliente che ne ha fatto richiesta.
14.2 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, MEDEA ricostruisce i consumi per il periodo compreso fra II momento in cui si è verificato II guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento In cui si provvede alla sua sostituzione. Se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, MEDEA ricostruisce i consumi per un periodo non superiore al limite temporale della prescrizione legale. Quando è possibile determinare con certezza l'errore di misurazione, MEDEA provvede alla ricostruzione effettiva del consumo per un periodo comunque non superiore al limite temporale della prescrizione legale e procede alla rettifica della fatturazione.
Se non è possibile verificare con certezza l'errore di misurazione, MEDEA calcola il consumo con riferimento a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente e in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi di regolare funzionamento più prossimi a quelli di dubbio funzionamento.
14.3 Nel caso in cui il gruppo di misura sia manomesso o manchi ogni riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato da MEDEA su accertamenti tecnici.
Art. 15 - Modalità e tempi di sospensione della fornitura
15.1 MEDEA può sospendere la fornitura nei casi di cui agli artt. 9 - 12 , con le modalità ivi previste.
Art. 16 - Risoluzione di diritto del contratto
16.1 In presenza di inadempimenti del Cliente di cui agli artt. 9 e 12, XXXXX può risolvere di diritto il presente contratto con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo raccomandata a.r., contenente l'intimazione ad adempiere.
16.2 In tali casi il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.
Art. 17 - Reclami
17.1 II Cliente potrà Inoltrare a MEDEA reclamo con ogni mezzo utile, sia in forma scritta che verbale, purché sia possibile accertare la data del ricevimento, indicando le proprie generalità. XX recapito e gli elementi In suo possesso relativamente a quanto verificatosi. In caso di reclamo verbale o attraverso servizio telefonico, MEDEA provvederà a compilare apposito modulo tramite l'operatore che riceve il reclamo.
17.2 Entro 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui il reclamo scritto è pervenuto, XXXXX comunica al Cliente, in forma scritta, l'esito del reclamo, indicando il nominativo e il recapito della persona incaricata di fornire eventuali chiarimenti. Se il reclamo richiede tempi di indagine e risposta maggiori, MEDEA ne da comunicazione al Cliente, indicando gli accertamenti compiuti e i tempi entro I quali prevede la conclusione dell'Indagine. Nel caso In cui sia riscontrata la fondatezza del reclamo, XXXXX comunica al Cliente le misure necessario a risolvere il fatto denunziato, mentre in caso di rigetto del reclamo comunica le ulteriori procedure esperibili dal Cliente.
17.3 In caso di reclami relativi all'importo addebitato nella fattura, che deve pervenire entro e non oltre la data di scadenza della medesima, MEDEA, riscontrata la fondatezza del reclamo, provvede alle rettifiche, ed emette nuova fattura senza alcuna maggiorazione.
Nel caso in cui il reclamo sia respinto, il Cliente sarà tenuto a pagare l'importo già richiesto oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura ed eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati da MEDEA come previsto dall'art. 10 e comunicati al Cliente nella fattura successiva o con apposito avviso.
17.4 In caso di ricostruzione dei consumi per irregolare funzionamento dei gruppi di misura resta fermo quanto previsto dall'art. 14.
Art. 18 - Legge applicabile e controversie
18.1 II presente contratto è regolato dal diritto Italiano e dalla normativa europea. Per quanto non previsto nel presente contratto sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è stabilito sulla base della sede territoriale del gestore presso la quale è stato realizzato l’impianto.
Art. 19 - Comunicazioni
19.1 Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. o, nei casi in cui non viene espressamente richiesta detta forma, a mezzo telefax o e-mail.
Art. 20 - Contrasto tra contratto e normativa
20.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.
Art. 21 - Aggiornamento delle clausole contrattuali
21.1 II presente contratto si intenderà modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le autorità competenti vorranno definire.
21.2 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente contratto, le Parti provvederanno di comune accordo a formulare le integrazioni o modificazioni finalizzate ad ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.
21.3 Nel caso in cui nuove condizioni tecnico-normative, disposte dalle autorità competenti, richiedano modifiche alle clausole del presente contratto, le Parti concordano che:
- nel caso dette modifiche non comportino oneri per alcuna delle Parti, il contratto sarà modificato per recepirle;
- nel caso dette modifiche comportino oneri per una o entrambe le Parti tali da alterare il rapporto di corrispettività, le stesse provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
Art. 22 - Disposizioni Generali
22.1 II Cliente dichiara di conoscere le condizioni contrattuali ed economìche di riferimento previste dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.229/01 e 138/03 e successive modifiche ed integrazioni.
22.2 In caso di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale previsti dalla vigente normativa, MEDEA riconoscerà al Cliente gli indennizzi automatici disposti dalle autorità competenti.
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.
23.1 Contestualmente alla firma del presente contratto MEDEA consegna al Cliente la nota informativa prevista dal D.P.R. 196/03 e con la sottoscrizione del presente atto il Cliente dichiara di averne presa piena conoscenza e di esprimere il più ampio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 7, 13 della Legge citata.