Accordo Collettivo con Predisposizione del Contratto-Tipo tra Calciatori Professionisti e Società Sportive
Accordo Collettivo con Predisposizione del Contratto-Tipo tra Calciatori Professionisti e Società Sportive
Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale di Serie C - e l'Associazione Italiana Calciatori (A.l.C.), si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 4 della legge 23/3/1981 n. 91, di stipulare il presente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti tra le società facenti parte degli Enti federali organizzativi dell'attività professionale ed i calciatori professionisti.
Art. 1
II presente Accordo collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2.
Art. 2
Il rapporto tra il calciatore professionista e la società si costituisce con la stipulazione di un contratto che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta e firmato dal legale rappresentante della società e dal calciatore professionista.
Ai sensi dell'art. 4, comma VI della legge 23/3/1981 n. 91 sono nulli, e ne è vietata la stipulazione, i patti limitativi della libertà professionale del calciatore. Sono altresì nulli, e ne è vietata la stipulazione, il patto di opzione e/o di prelazione a favore della società.
Art. 3
La società ha l'obbligo di depositare, dandone comunicazione contestuale al calciatore, entro cinque giorni dalla stipula, salvo il rispetto del primo termine utile previsto per il deposito, il contratto in triplice esemplare presso la Lega competente per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 4 della legge 23/3/1981 n. 91. Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro sessanta giorni dal giorno della stipula.
Della avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione al calciatore, alla società e all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C.
In mancanza di pronuncia dell'Ente federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato.
È riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per il calciatore il cui contratto non ottenga il visto di esecutività per fatto a lui non imputabile.
Art. 4
Le pattuizioni non risultanti dai contratti o accordi depositati per l'approvazione sono vietate e pertanto non trovano tutela nell'ordinamento federale.
Art. 5
I contratti individuali tra società e calciatori professionisti devono essere redatti sull'apposito modulo federale conforme al contratto tipo che viene allegato al presente accordo, del quale fa parte integrante a tutti gli effetti.
Art. 6
La retribuzione è costituita da un compenso annuo lordo, da eventuali premi individuali lordi e da premi collettivi lordi. Nell'ipotesi di contratti pluriennali dovrà essere indicato l'importo pattuito per il compenso annuo lordo ed eventuali premi individuali lordi per ciascuna stagione sportiva.
La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della società deve risultare da apposito separato accordo, ex art. 9 della Convenzione per la pubblicità, che la società è tenuta a depositare entro cinque giorni dalla stipula.
Se tale accordo è contestuale al contratto economico, la suddetta quota deve essere specificatamente indicata nel suo esatto ammontare.
Art. 7
II compenso annuo lordo previsto dall'art. 6 assorbe ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.
Detto compenso deve essere corrisposto in dodici rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni mese, e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente accordo.
La retribuzione viene erogata in contanti o assegni circolari presso la sede della società o presso il domicilio del calciatore, ove questi ne faccia richiesta.
In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, il calciatore ha diritto agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, fatta salva la facoltà di cui all'art. 17.
Art. 8
II trattamento economico del rapporto, articolato per le varie serie nazionali, sarà determinato con apposito e separato accordo collettivo tra le stesse parti contraenti.
Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nell'accordo di cui al comma precedente.
Art. 9
La società ha il dovere di promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.
Spetta alla F.I.G.C., d intesa con l'A.I.C., indicare le condizioni cui devono attenersi le società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.
Art. 10
La società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.
In ogni caso il calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all'art. 15 del presente accordo.
Art. 11
Al calciatore professionista è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione della società.
È inoltre vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa o imprenditoriale incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistico sportiva.
In ogni caso, quando il calciatore professionista intenda iniziare una di tali attività, deve darne preventiva notizia, per iscritto, alla società.
In caso di opposizione da parte della società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale.
Art. 12
La prestazione sportiva deve essere eseguita, nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Il calciatore è altresì tenuto ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della società.
Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.
Art. 13
II calciatore è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli, che la società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.
Fermo il disposto dell'art. 10, 2° comma, il calciatore dovrà partecipare a gare per altra Società, sia in Italia che all'estero quando vi sia occasionalmente invitato dalla società di appartenenza. In occasione di trasferte o ritiri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta in volta stabiliti dalla società - a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.
Art. 14
II calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalia società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.
Art. 15
Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la società, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'infrazione:
- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione dei compensi;
- esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- risoluzione del contratto.
I provvedimenti devono essere adottati, a pena di nullità, con l’osservanza delle seguenti modalità procedurali:
a) l'ammonizione scritta è adottata direttamente dalla società, previa contestazione dell'addebito.
La società è tenuta a comunicare all'interessato, con lettera raccomandata A.R., il provvedimento deliberato, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione.
Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre con lettera raccomandata A.R. al Collegio Arbitrale) devono essere indicati i motivi che hanno determinato il provvedimento e richiamati i termini e le modalità per ricorrere al Collegio suddetto, la cui pronuncia ha carattere definitivo.
b) La multa e la riduzione dei compensi sono irrogate dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza su motivata proposta della società, da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato con lettera raccomandata A.R.; il talloncino della raccomandata deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto.
II calciatore ha diritto di inviare al Collegio medesimo e per conoscenza alla società, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni con lettera raccomandata A.R.
II Collegio Arbitrale sarà composto dal Presidente, nominato ai sensi delI'art. 3 del Regolamento del Collegio Arbitrale, e da due arbitri di parte che, ove non nominati dalle parti interessate, verranno nominati dal presidente stesso tra i nominativi designati dalla Lega competente e dall’Associazione di categoria.
c) L'importo della multa non può superare il 30% di un dodicesimo del compenso annuo lordo.
La riduzione dei compensi non può superare il 40 % della quota di compenso annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa, salvo l'ipotesi che il calciatore non si ponga a disposizione della società, ovvero interrompa le prestazioni, e non può eccedere il termine della stagione sportiva.
d) In caso di squalifica del calciatore da parte della F.I.G.C., dell'U.E.F.A. o della F.I.F.A., la società potrà proporre una riduzione del compenso annuo lordo al Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto b), per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo. II Collegio Arbitrale, ai fini della decisione, valuterà la gravità e/o la volontarietà della o delle violazioni che hanno dato origine alla squalifica.
e) La società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione e nelle forme previste dal Regolamento (procedura ordinaria o di urgenza), la sospensione temporanea dagli allenamenti e dalla preparazione precampionato con la prima squadra e la declaratoria di risoluzione del contratto. La declaratoria di risoluzione del contratto potrà essere proposta nei seguenti casi:
- grave e constatata inadempienza contrattuale;
- inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata del calciatore o da altre cause attribuibili a sua colpa grave, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, 3° comma;
- condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente o condonata.
f) Tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio Arbitrale sono considerati provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.
Art. 16
II calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento dei danno e/o la declaratoria di risoluzione del contratto quando la società abbia commesso violazioni degli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.
Nell'ipotesi di violazione dell'art. 10, secondo comma, il comportamento della società che, diffidata dal calciatore, non provveda alla reintegrazione nel termine perentorio di giorni tre, costituisce grave inadempimento e comporta per il calciatore il diritto di ottenere, a sua scelta, la reintegrazione ovvero la risoluzione del contratto con conseguente perdita totale dell'indennità di preparazione e promozione. In entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 30% del compenso annuo lordo.
Fermo, in ogni altra ipotesi, il principio di cui all'art. 15 lettera e) in caso di gravi violazioni da parte del calciatore degli obblighi contrattuali, tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la società, la partecipazione dello stesso alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la società, previa contestazione telegrafica al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria l'esclusione purché contestualmente inoltri al Collegio Arbitrale, con la procedura d'urgenza, proposta di irrogazione della sanzione dell'esclusione temporanea dalla preparazione precampionato e/o dagli allenamenti con la prima squadra. Qualora il Collegio ritenga ingiustificata l'esclusione - comunque disposta - del calciatore dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, adotterà automaticamente, su richiesta dello stesso, i provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo.
Nell'ipotesi che, successivamente alla pronuncia del Collegio Arbitrale di reintegrazione del calciatore, la Società non vi provveda entro il termine di giorni tre dalla comunicazione telegrafica del dispositivo del lodo a cura della Segreteria del Collegio, il calciatore ha diritto di ottenere dal Collegio medesimo la risoluzione del contratto, con la conseguente perdita totale da parte della società dell'indennità di preparazione e promozione, oppure la perdita da parte della società della indennità di preparazione e promozione nella misura di 1/3, fermo restando il dovere della società stessa di rispettare integralmente il contratto nel suo contenuto economico fino alla scadenza.
In questa seconda ipotesi, l'eventuale successiva volontà della società di reintegrare il calciatore determina l'obbligo dello stesso di rispettare integralmente il contratto, fermi restando gli effetti della precedente pronuncia del Collegio Arbitrale.
II Collegio, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, provvede a rimettere gli atti avanti la Commissione Disciplinare per eventuali provvedimenti di competenza.
In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della società di cui all'art. 10, 1° comma, salva espressa rinuncia scritta del calciatore.
Art. 17
Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto la morosità della società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7.
In tale caso, il calciatore, in deroga alle modalità procedurali previste dall'art. 15, ottiene la risoluzione del contratto, sempre che abbia provveduto a mettere in mora la società stessa con lettera raccomandata A.R. inviata in copia alla Lega competente e spedita dopo maturato l'intero periodo di morosità.
Nel caso di calciatore che sia tesserato per la società in conseguenza di cessione temporanea del contratto di cui alla legge 23/3/1981, n. 91, la comunicazione di cui al precedente comma, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla società cedente il contratto a titolo temporaneo.
La risoluzione del contratto è tuttavia esclusa qualora si provveda al pagamento, da effettuarsi in contanti o in assegni circolari, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata presso il domicilio del calciatore.
Rimasta inefficace la costituzione in mora, il calciatore, per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, deve farne richiesta al Collegio Arbitrale competente a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi per conoscenza anche alla società inadempiente e, se del caso, alla società cointeressata entro e non oltre il 20 giugno.
La società ha diritto di opporre le proprie contestazioni motivate e documentate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Collegio Arbitrale e, in copia, sempre a mezzo raccomandata A.R., anche al calciatore ed alla eventuale società cointeressata, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
La mancata opposizione da parte della società entro i termini prescritti deve essere considerata adesione alla richiesta del calciatore.
II calciatore ha diritto alla retribuzione pattuita fino al termine della stagione o fino alla stipulazione di un nuovo contratto se questa interviene antecedentemente.
Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra la società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la società cedente provveda all'integrale pagamento, salvo regresso ed entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione di tutte le competenze previste a carico della società cessionaria e già maturate.
Fino al termine della stagione in corso la società cedente dovrà corrispondere al calciatore l'eventuale maggior compenso pattuito con la società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di compenso eccedente, il corrispettivo da essa pattuito.
La declaratoria di risoluzione del contratto da parte del Collegio Arbitrale per tutte le ipotesi previste dal presente articolo costituisce provvedimento a carattere definitivo avverso il quale non è ammesso ricorso.
Art. 18
In caso di malattia ovvero di infortunio, per il periodo di inabilità spettano al calciatore i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.
Le spese dell'assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
Nell'ipotesi in cui il calciatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.
La presente norma troverà applicazione anche nell'ipotesi di infortunio occorso al calciatore militare, in occasione di gare od allenamenti organizzati dalI'Autorità da cui dipende, salve diverse disposizioni dell'Autorità Militare stessa.
Art. 19
Qualora l'inabilità per malattia od infortunio si protragga oltre i sei mesi, è data facoltà alla società di chiedere la risoluzione del contratto con ricorso al Collegio Arbitrale oppure, previa comunicazione scritta al calciatore ed alla Lega competente, di corrispondere al calciatore stesso i compensi contrattuali ridotti alla metà, dalla data della comunicazione fino alla cessazione dell'inabilità, comunque non oltre il termine di scadenza del contratto.
La risoluzione del contratto e la riduzione del compenso sono consentite soltanto in costanza della malattia e/o dell'infortunio.
Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa grave, la società può applicare nei confronti dello stesso, con le modalità di cui all'art 15, il provvedimento della riduzione dei compensi o, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto.
Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare la inidoneità del calciatore a svolgere in modo definitivo l'attività agonistica, inidoneità risultante da certificazione rilasciata dalla competente U.S.L. o equivalente struttura pubblica, la Società avrà diritto di richiedere immediatamente la risoluzione del contratto, con le modalità dell'art. 15.
Art. 20
La società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i limiti minimi stabiliti annualmente dagli Organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'Associazione di categoria.
La Lega competente, in caso di inadempimento della società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.
Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della società agli indennizzi previsti da eventuali altre polizze stipulate a proprio beneficio.
II calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.
La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. II calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni subiti dal calciatore o dai suoi aventi diritto.
In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la società di appartenenza, il calciatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla società al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
Art. 21
La società effettuerà all'ENPALS ed all'lNPS i versamenti contributivi previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.
Art. 22
II calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, di regola entro i primi due giorni della settimana.
Ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.
La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. II riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuali non goduti a causa del richiamo in sede.
Art. 23
II calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo del congedo sarà concordato tra il calciatore e la società, tenendo conto delle esigenze dell'attività agonistica.
Art. 24
In adempimento dell'art. 6 dell'A.E.C. 3/12/74 ed in base all'art. 4, 7° comma della legge 23/3/1981, n. 91, la società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la F.I.G.C. un contributo a suo carico del 6,25% sul compenso globale annuo e sui premi percepiti dal calciatore ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite dell'attuale massimale mensile previsto dall'E.N.P.A.L.S., pari a lire 8.190.000.
Resta peraltro convenuto che in deroga a quanto sopra, il massimale sarà pari:
- per la stagione 1989/90 a £. 3.600.000 mensili;
- per la stagione 1990/91 a £. 6.000.000 mensili.
Art. 25
La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società e calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle competenti Xxxxx e dall'A.l.C., secondo le disposizioni delle Carte Federali.
II Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, fra le persone inserite in altro elenco depositato presso la F.l.G C., preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.
Art. 26
Le formalità procedurali ed i termini per adire il Collegio, per produrre memorie e deduzioni, ove non diversamente disposto dal presente accordo sono quelli previsti dall'allegato Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, che si considera parte integrante dell'Accordo Collettivo.
Art. 27
Le parti contraenti si impegnano a costituire, entro due mesi dalla data odierna, una Commissione paritetica, con la partecipazione di quattro membri in rappresentanza degli Organi federali che organizzano l'attività professionistica e di quattro membri in rappresentanza dell'A.l.C. per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo Collettivo. Presiede la Commissione, senza diritto di voto, un membro esterno designato d'intesa tra le parti.
Le risoluzioni della Commissione faranno stato fino alla stipulazione del successivo Accordo Collettivo.
Art. 28
Le parti contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche con appositi incontri per valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e regolamentazione dell'attività sportiva e dei rapporti tra calciatori e società.
Art. 29
Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.
Art. 30
II presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data del 1° luglio 1989 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.
Norma transitoria
Tutte le controversie instaurate entro il 30/6/1990 saranno definite dai Collegi di Disciplina e Conciliazione e dai Collegi Arbitrali previsti dalla precedente normativa e secondo le norme di procedura previgenti.
CONTRATTO - TIPO
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il calciatore professionista sotto indicati, si stipula e si conviene quanto segue:
(Società) (Sede) (Numero P IVA)
Rappresentata da Qualifica
COGNOME E NOME DEL CALCIATORE DATA E LUOGO Dl NASCITA
(Data) (Località) (Provincia)
DOMICILIO CODICE FISCALE MATRICOLA
(via, piazza, n°. civico, CAP, local.e prov.)
Art.1 II Sig. si impegna, nella sua qualità di calciatore professionista tesserato della
F.I.G.C. (come sarà fin d'ora individuato in contratto), a prestare la sua attività nelle squadre della Società
a decorrere dal e fino al 30 giugno
Art.2. - La Società si impegna a corrispondere al Sig.
a) Compenso annuo lordo di £.
( ) (per contratti pluriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva)
b) Eventuali premi individuali lordi concordati (specificare tipo, importo e modalità; per contratti pluriennali indicare gli importi e le condizioni di ciascuna stagione sportiva):
c) Premi collettivi lordi come da separata pattuizione, che la Società è tenuta a depositare in Lega entro cinque giorni
dalla stipulazione;
d) Quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società (da indicare specificatamente in caso di accordo contestuale al contratto);
£.
In caso di mancato accordo contestuale al contratto l'importo sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione per la pubblicità che la Società è tenuta a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione.
Art.3. - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni che - in sede di stipulazione del nuovo accordo collettivo, verranno concordate tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti, Lega Professionisti Serie C ed A.l.C.
Art.4. - Con la firma del presente contratto le parti assumono l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e quelle Federali. Assumono altresì impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Xxxxxxxx delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui sopra determina le sanzioni disciplinari, previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art.5. - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società.
Luogo e data
Per la Società Il Calciatore
Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli articoli 3, 4 e 5 dei presente contratto e le approvano specificatamente.
Per la Società Il Calciatore
N.B.: il presente contratto, in quadruplice esemplare, deve essere depositato a cura della Società presso l'Organo Federale competente, entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione. Un'ulteriore copia del contratto, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al calciatore al momento della stipulazione.
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE
Procedura ordinaria Art. 1
II Collegio Arbitrale decide le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo anche nel caso di avvenuta retrocessione della società e/o iscrizione ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti o di assunzione da parte del calciatore della qualifica di dilettante, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.
E’ costituito un Collegio Arbitrale per le controversie con società di Serie A e B ed altro Collegio per le controversie con società di Serie C, per la rispettiva competenza rileva la serie cui appartiene la società al momento della proposizione della domanda.
Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere attività di assistenza e rappresentanza di parti avanti lo stesso Xxxxxxxx.
Art. 2
Salva la diversa procedura prevista in materia disciplinare dagli Accordi Collettivi, il ricorso, sottoscritto dal tesserato o dalla Società contenente la succinta esposizione della materia della controversia, con allegata la relativa documentazione e la designazione dell'Arbitro prescelto dagli appositi elenchi, deve essere inviato al Collegio Arbitrale presso la Lega di competenza per raccomandata con avviso di ricevimento. Una copia del ricorso deve essere inviata per raccomanda-ta con avviso di ricevimento alla controparte, avendo cura di allegare il talloncino postale della relativa raccomandata alla lettera indirizzata al Collegio Arbitrale.
E’ improcedibile il ricorso che non contenga la designazione dell'Arbitro prescelto.
L'improcedibilità è rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio costituito nella prima riunione successiva alla proposizione del ricorso ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio al ricorrente.
Art. 3
La Segreteria del Collegio cura la redazione di due registri-protocollo:
A) per le opposizioni alle ammonizioni scritte irrogate da società, per le proposte di multa e di riduzione dei compensi;
B) per tutti gli altri ricorsi.
La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo che risulta dal relativo registro.
La ripartizione dei ricorsi di cui alla categoria B tra le persone designate a presiedere il Collegio Arbitrale, incluse nell'apposito elenco, è effettuata, senza necessità di provvedimento di assegnazione, a gruppi di cinque ricorsi consecutivi.
II turno di assegnazione dei gruppi di controversie alle persone designate a presiedere si determina con sorteggio effettuato alla presenza di un rappresentante della Lega e di uno della Associazione di categoria. Ai sorteggi successivi non partecipano le persone già designate fino all'esaurimento del turno..Per i ricorsi della categoria A i Presidenti si alterneranno nella funzione con turni della durata di un mese ciascuno, fissati all'inizio della stagione agonistica.
La Segreteria comunica periodicamente, alle persone designate a presiedere i Collegi, estratti dai registri di protocollo con l'indicazione dei ricorsi iscritti e pendenti.
Dall'iscrizione del ricorso, gli Arbitri designati possono prendere visione o chiedere copia degli atti della vertenza.
Art. 4
La parte contro la quale è proposto il ricorso deve, entro quindici giorni dalla ricezione dello stesso, comunicare, con raccomandata A.R. diretta al Collegio presso la Lega di competenza ed alla parte ricorrente, la designazione del proprio Arbitro, memoria difensiva ed eventuali documenti.
Nella memoria di cui al capo che precede la parte deve esporre compiutamente le sue difese in relazione all'oggetto del ricorso.
Scaduto il termine di cui sopra, ove la parte resistente non abbia provveduto alla nomina del proprio Arbitro, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega di competenza se resistente sia la società, ovvero al Presidente della relativa Associazione di categoria negli altri casi.
II Presidente della Lega o dell'Associazione deve provvedere alla designazione in surroga dell'Arbitro entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione. Ove non si provveda, l’Arbitro è scelto tra i nominativi del corrispondente elenco di categoria dal Presidente del Collegio Arbitrale di turno, ai sensi dell'art. 3.
Art. 5
II Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro mandatario, e per l'eventuale istruzione probatoria.
Tale data è comunicata con lettera raccomandata alle parti, a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della riunione. Le parti che intendono produrre ulteriori documenti o memorie devono farli pervenire al Collegio (in triplice copia) ed alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.
Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.
Art. 6
Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri.
La parte in caso di impedimento dell'Arbitro da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere alla sostituzione, di comunicarla al Collegio e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove sia già fissata.
L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.
La riunione non può essere rinviata se non per giustificata istanza di entrambe le parti o per grave motivo addotto da una di esse, riscontrato dal Collegio..II Collegio, prima della decisione, deve esperire un tentativo di conciliazione e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti dell'accordo stesso o dai loro mandatari e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro rappresentanti o per difetto del potere di transigere del rappresentante comparso, il Collegio può nella stessa riunione deliberare nel merito.
Art. 7
II Collegio decide, in unica istanza, sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari, documenti non regolamentari hanno valore meramente indicativo. Possono essere ammesse eccezionalmente prove testimoniali.
Qualora dall'esame degli atti il Collegio rilevi violazione di disposizioni federali, deve deferire alla competente Commissione Disciplinare, per le sanzioni del caso, le società ed i tesserati che ne appaiono responsabili.
Art. 8
II lodo, anche quando è formato a maggioranza, è espresso dal Collegio senza menzione dell'Arbitro dissenziente.
Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del lodo entro quindici giorni dalla riunione di cui all'art. 5. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della Lega di competenza ed inviato in copia, tramite la Lega stessa, a ciascuna delle parti con lettera raccomandata.
La motivazione può essere depositata anche successivamente.
Procedura d'urgenza
Art. 9
È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza di cui agli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia in cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.
II Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per il ripristino della procedura ordinaria.
Art. 10
Il ricorso, da depositare presso la Lega competente entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione regolamentare, deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di inammissibilità del ricorso stesso, la Segreteria del Collegio dà immediata comunicazione telegrafica del ricorso e relativo contenuto alla parte contro cui è proposto, la quale, entro giorni cinque, deve far pervenire al Collegio le proprie controdeduzioni e la designazione dell'Arbitro prescelto.
Art. 11
È designato a presiedere il Collegio il Presidente di turno individuato ai sensi dell'art. 3 – comma 3 - del Regolamento del Collegio Arbitrale. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà a sorteggio per gli altri nominativi dell'apposito elenco con le modalità di cui all'art. 3 - comma 4 - del citato Regolamento.
II Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso e provvede alla nomina dell'Arbitro per la parte resistente, ove questa non vi abbia provveduto, scegliendolo tra quelli del corrispondente elenco di categoria.
Di quanto sopra la Segreteria dà immediata comunicazione telegrafica alle parti ed agli Arbitri designati.
È onere delle parti procedere alla sostituzione degli Arbitri rispettivi ove quelli da esse designati siano impediti per la riunione fissata.
Art. 12
All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese. II Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione, ove questo non riesca, sentite le parti, decide la controversia.
Art. 13
Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme sul funzionamento ordinario del Collegio Arbitrale