CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE VENETO SETTORE PANIFICAZIONE
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE VENETO SETTORE PANIFICAZIONE
Addì, Mestre , 05/03/2021 TRA
• La Federazione FEDERPANIFICATORI Veneto rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx.
• la Federazione FIESA-CONFESERCENTI Veneto rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx. E
• la FAI-CISL Veneto rappresentata da Xxxxxx Xxxxx, assistito da Xxxxxx Xxxxxx
• la FLAI-CGIL Veneto rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxxx,
• la UILA-UIL Veneto rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistito da X. Xxx Xxx
PREMESSO
a) Che a livello nazionale è stato completato il processo, avviato in data 20 giugno 2007 presso il Ministero del Lavoro, di riunificazione dei tre precedenti CC.NN.LL. settoriali sottoscritti congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori FAI CISL, FLAI-CGIL; UlLA-UIL e distintamente dalle Associazioni Imprenditoriali FIPPA Federpanifìcatori, ASSIPAN-Confcommercio ed ASSOPANIFICATORI-Fiesa Confesercenti.
b) Che in data 1 dicembre 2009, in Roma, fra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FAI-CISL, FLAI- CGIL, UILA-UIL e le Associazioni Imprenditoriali FIPPA- Federpanificatori, ASSOPANIFICATORI-Fiesa- Confesercenti è stato stipulato l'accordo di rinnovo del Primo ed Unico Contratto nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per le attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari non artigiani.
c) Che in data 10 novembre 2010 il citato contratto è stato formalmente siglato anche da ASSIPAN- Confcommercio Imprese per l'Italia con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa sottoscritto congiuntamente dalle XX.XX. dei lavoratori.
d) Che fra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e le Associazioni Imprenditoriali del Veneto è stato avviato, con il CIRL 20 giugno 2012 e accordi allegati, il processo di armonizzazione che consente di applicare nella Regione Veneto un unico Contratto Regionale della Panificazione, a fronte del fatto che erano attivi solo tre Contratti Integrativi Provinciali, rispettivamente nella Provincia di Venezia, nella Provincia di Treviso e nella Provincia di Verona
CONVENGONO E STIPULANO
Le premesse formano parte integrante del presente accordo. Viene rinnovato il Contratto Unico Integrativo Regionale Veneto, nelle previsioni del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari” del 19 maggio 2017.
Art. l) Ente Bilaterale Regionale della Panificazione
Le Parti firmatarie il presente accordo, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza e contrattazione, ritengono opportune ed utili l’implementazione e l’universalizzazione contrattuale degli strumenti bilaterali, per lo sviluppo e la promozione del settore della panificazione, nonché per realizzare più avanzate relazioni sindacali nel settore a livello regionale ed in ogni singola provincia, senza per questo diventarne strumento sostitutivo di rapporti contrattuali tra le Parti.
Tali relazioni sindacali vanno inquadrate nella condivisione comune della funzione positiva svolta dal settore nell’economia della Regione Veneto e quindi del Paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto che per la qualità e quantità dell’occupazione assicurata.
In tal contesto le Parti intendono migliorare e rilanciare l'attività del sistema bilaterale del settore creando le condizioni che favoriscano e consentano lo sviluppo di azioni di partnership con gli Enti pubblici ed in particolare con la Regione Veneto.
Ciò premesso le parti, al fine di assicurare alle imprese e ai lavoratori oltre a interventi di sostegno o integrazione al reddito dei lavoratori, confermano la costituzione di un unico Ente Bilaterale Regionale Veneto del settore della panificazione (denominato EBIPAV), quale strumento per l'attuazione dei compiti e materie ad esso attribuite dal presente CIRL e da specifica negoziazione tra le parti, a partire dalle funzioni e aree di intervento di seguito indicate:
• Osservatorio regionale e MdL;
• Mutualizzazione interventi malattia e infortunio e welfare;
• Mutualizzazione previdenza complementare;
• Organismo paritetico sicurezza e mutualizzazione RLST
• Comitato regionale per la formazione continua e l'apprendistato
• Assistenza contrattuale.
Art. 2) Finanziamento Bilateralità
Le Parti convengono l'ammontare complessivo delle contribuzioni mensili, di seguito indicate, quale quota omnicomprensiva delle diverse e specificate funzioni e destinazioni.
Le percentuali della contribuzione vengono indicate nello 1,55% a carico dell’Azienda e nello 0,50 % a carico del Lavoratore, per un totale complessivo del 2,05 %. Tali percentuali dovranno essere mensilmente calcolate e versate sull'ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR, a partire dal 01 aprile 2021 quale quota di adesione alla bilateralità regionale.
Il versamento sarà effettuato sul conto corrente di EBIPAV indicato nell’allegato A.
Art. 3) Contrattualizzazione prestazioni bilaterali
Le prestazioni previste in tema di bilateralità, welfare contrattuale e formazione continua nonché in tema di assistenza sanitaria integrativa e quanto previsto in tema di bilateralità regionale dal presente Contratto Regionale integrativo di 2° livello rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore. L'azienda, aderendo alla bilateralità regionale ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi regionali, li assolve nei confronti dei lavoratori.
Le Parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità regionale sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL “per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari”, del presente contratto regionale e degli accordi collettivi nazionali e regionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e regionale. Ciò anche in riferimento ed ai sensi dell'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e alle circolari interpretative del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 40 del 2004 e 30 del 2005 e 43 del 2010.
Le prestazioni presenti nel sistema di bilateralità regionale rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti del sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni e provvidenze da parte dell'impresa datrice di lavoro.
Le parti convengono che la presentazione delle domande di prestazione definite da Xxxxxx avverranno, per il tramite dei propri rispettivi rappresentanti, costituenti l’Ente bilaterale.
Dalla data del 01 aprile 2021 tutti gli accordi territoriali che prevedono altre prestazioni bilaterali vengono sostituiti oltre tale data dalle disposizioni bilaterali e contrattuali del presente Cirl. Restano salvi i diritti acquisiti per i rapporti di lavoro in essere alla stessa data.
EBIPAV procederà con l’emanazione del Regolamento attuativo entro il 30 aprile2021 assumendo nel regolamento stesso che le prestazioni che saranno previste dall’Ente inizieranno ad essere erogate a partire dal sesto mese dalla sua emanazione, al fine di costituire un periodo di franchigia di cinque mesi utile alla costituzione delle risorse economiche in grado di offrire, fino a concorrenza, le prestazioni stesse.
Art. 3 Bis) Nuovo elemento aggiuntivo della retribuzione
A far data dal 01 aprile 2021 viene istituito un nuovo elemento aggiuntivo della retribuzione (che sostituisce il precedente E.A.R.). Le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un nuovo elemento retributivo aggiuntivo pari al 2,5 % lordo calcolato, per ciascuna delle quattordici mensilità, sull’ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un nuovo elemento aggiuntivo della retribuzione (N.E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti.
Per le sole imprese iscritte ad EBIPAV ed in adempimento contributivo regionale tale aumento è forfettariamente ricompreso nella quota contributiva omnicomprensiva di adesione all'Ente e pertanto non va erogato.
EBIPAV, in caso di mora totale o parziale nei versamenti contributivi, previsti dall’art.2 del presente CIRL, del datore di lavoro aderente, successivamente a formale intimazione di pagamento delle differenze contributive, decorsi 6 (sei) mesi e perdurando inadempimento anche solo parziale, restituirà all’impresa gli importi degli eventuali pagamenti parziali, al netto dei costi sostenuti. Per l’arco temporale di inadempimento si verificheranno tutte le conseguenze contrattuali derivanti dalla mancata contribuzione, ivi compreso quanto previsto al presente articolo (N.E.A.R.).
A tal fine si considera:
1. Adempimento contributivo regionale: regolare versamento dei contributi di cui all’Art. 2 del presente accordo e successive modificazioni
2. Mancato adempimento contributivo regionale: la mancata adesione ad EBIPAV e/o l’omesso versamento dei contributi di cui all’Art. 2 del presente accordo e successive modificazioni
3. Mora contributiva regionale totale o parziale: ritardo nell’adempimento e/o parziale versamento dei contributi di cui all’Art. 2 del presente accordo e successive modificazioni
4) Formazione (Comitato regionale per la Formazione continua e l’Apprendistato)
Le Parti, nell'ambito di EBIPAV, costituiranno il Comitato Regionale per la Formazione nel settore della Panificazione.
Il Comitato, operando sul terreno della formazione, avrà la finalità di favorire, nello specifico settore della panificazione, una crescita della cultura professionale, della valorizzazione del lavoro e delle competenze tecniche e professionali, del rispetto della sicurezza, della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e del rispetto e piena applicazione delle norme contrattuali.
Il Comitato Bilaterale avrà sostanzialmente il compito di progettare, coordinare, controllare ed indirizzare le attività di formazione per il personale impiegato nel settore della panificazione con particolare riferimento all'apprendistato, alla formazione continua ed alla riqualificazione professionale, ai progetti finanziabili dai Fondi lnterprofessionali Nazionali o da altre fonti di finanziamento, nonché tutti gli adempimenti demandati dalle Parti firmatarie attraverso accordi territoriali, regionali e nazionali.
Inoltre, il Comitato svolgerà un monitoraggio complessivo delle attività formative e potrà definire iniziative specifiche di ricerca e azioni di sistema sui fabbisogni formativi delle imprese.
Il ruolo del Comitato Bilaterale è da considerarsi integrativo delle specifiche norme del CCNL relative, ai livelli territoriali di confronto in materia di Formazione continua e Apprendistato. Nell'ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna componente del Comitato propone le iniziative da assumere che, ai fini della messa in atto, vengono collegialmente valutate e consensualmente definite, tenuto conto di eventuali indicazioni delle Parti stipulanti.
Art.5) Istituzione Organismo Paritetico Regionale Salute e Sicurezza
Le Parti contrattuali del settore della Panificazione convengono l'istituzione dell'Organismo Paritetico Regionale Panificazione Salute e Sicurezza denominato sinteticamente “OPSS”, assegnandogli il ruolo e le funzioni degli organismi paritetici previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m., dalla contrattazione nazionale e regionale in materia, escludendo ogni attività a scopo di lucro.
Le Parti sottolineano il ruolo del OPSS quale soggetto propositivo di iniziative volte alla promozione, sensibilizzazione coordinamento, sviluppo di politiche di salvaguardia della salute e della sicurezza di lavoro, inoltre attua quanto le Parti congiuntamente decidono di demandare in tema di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute.
L'organismo sarà composto da sei rappresentanti nominati pariteticamente fra le parti; e rappresentanti tutte le Parti sottoscriventi il presente contratto regionale.
Entro 60 giorni dall'effettiva costituzione dell'organismo, lo stesso proporrà alle Parti un proprio regolamento attuativo delle funzioni ad esso demandate che le Parti dovranno ratificare successivamente. La Presidenza e la segreteria del comitato sarà alternata ogni tre anni tra le parti contrattuali in rappresentanza sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.
Il Presidente pro-tempore avrà la rappresentanza del comitato per tutte le attività previste dalle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza e dalla relativa contrattazione collettiva in materia.
Tra i compiti dell'Organismo paritetico si evidenziano in particolare:
• tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati, dell'elenco dei nominativi dei RSPP oltre all'elenco dei Medici Competenti afferenti ogni azienda;
• analisi, orientamento e promozione dei fabbisogni formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dal DLgs 81/2008 ed in generale sui temi dell'igiene e sicurezza;
• coordinamento delle attività dei rappresentanti territoriali-regionali dei lavoratori per la sicurezza che verranno nominati dalle rappresentanze dei lavoratori.
Art. 6) Contribuzione Assistenza Contrattuale
Mediante l'iscrizione ad EBIPAV le imprese ed i lavoratori aderiscono alla politica contrattuale delle organizzazioni rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscriventi il presente contratto integrativo regionale e si vincolano al versamento delle quote di adesione contrattuale.
Le Contribuzioni per Assistenza Contrattuale (CAC) a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versate all'Ente Bilaterale unitamente alla parte di contributo a proprio carico.
La percentuale di contribuzione di assistenza contrattuale viene fissata, nella misura complessiva dello 0,30
%, di cui 0,15% a carico delle imprese. e 0,15% a carico dei lavoratori. Tali percentuali sono comprese nella contribuzione prevista all’Art. 2 del presente accordo.
Art. 7) Camera di compensazione delle vertenzialità
Le parti s'impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, una “Camera di compensazione della vertenzialità”, che coinvolge le Associazioni territoriali di competenza dell’Azienda interessata e le Segreterie politiche delle sigle sindacali territoriali, per dirimere eventuali questioni Azienda- Lavoratore.
Le parti definiranno un regolamento (che costituirà allegato B al presente accordo) che ne espliciti modalità applicative e regole condivise per il corretto funzionamento, vincolando reciprocamente i propri associati ad utilizzare la “Camera di compensazione della vertenzialità” in via preventiva nel caso di controversie individuali, collettive o plurime nonché nei casi di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, modifica degli assetti societari e relative ricadute occupazionali.
La convocazione della commissione sarà richiesta alle Parti sottoscrittrici il CIRL direttamente dall’Azienda o dai Lavoratori tramite le loro rispettive Associazioni o Federazioni sindacali di categoria; la commissione si riunirà entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Resta comunque salvo il diritto in capo al Lavoratore all’Azienda, di procedere autonomamente a percorso legale nel caso il tentativo di conciliazione preventiva non si concluda con esito condiviso.
Art. 9) Armonizzazione dei diversi livelli retributivi
Sulla base delle indicazioni emerse dal CCNL panificazione in materia di contrattazione di secondo livello, le XX.XX. Flai-Fai-Uila del Veneto, Federpanificatori del Veneto e Fiesa-Confesercenti del Veneto concordano nel sottoscrivere il contratto collettivo di lavoro a livello regionale.
Nel fare questo le parti devono tenere conto del fatto che a livello provinciale esistono tre contratti collettivi, uno nel territorio di Venezia, uno in quello di Treviso e uno a Verona dove la contrattazione sviluppata nel corso degli anni ha prodotto dei premi che dovranno essere armonizzati con le altre quattro realtà provinciali, di Padova, Vicenza, Rovigo e Belluno dove non esiste alcun elemento retributivo territoriale concordato con le XX.XX. oltre quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Per questo motivo le parti responsabilmente si sono fatte carico di creare delle condizioni economiche possibili per arrivare al livellamento dei premi per obiettivo nel corso dei prossimi rinnovi contrattuali.
A tal proposito viene chiesto a tutti i territori uno sforzo straordinario per consentire nell'arco di ben tre rinnovi contrattuali, la possibilità di un reale equilibrio tra le realtà di Venezia, Treviso e Verona prima e poi con le realtà di Padova, Vicenza, Rovigo, e Belluno.
L'adeguamento consentirà un aumento più contenuto, ma in un'unica tranche per le Provincie di Venezia, di Treviso e Verona per le caratteristiche sopra citate, mentre per le Provincie di Padova, Vicenza, Rovigo e Belluno gli aumenti saranno più consistenti, ma distribuiti in tre tranche per ogni rinnovo contrattuale.
I rinnovi contrattuali così come previsto dal CCNL Panificatori saranno di tre anni, per tre rinnovi consecutivi, pertanto a partire dal primo luglio 2012 fino al 30 giugno 2015, dal primo luglio 2015 fino al 30 giugno 2018 e dal primo luglio 2018 fino al 30 giugno 2021, Federpanificatori, Fiesa- Confesercenti applicheranno nel territorio regionale veneto le tabelle allegate, mentre le parti si danno atto che tale schema economico potrà essere rivisto su decisione di entrambi le rappresentanze sindacali e solo a fronte di un radicale cambiamento delle condizioni economiche e sociali del Paese e conseguentemente della nostra Regione. Inoltre i premi, sulla base di accordi nazionali e regionali già sottoscritti potranno essere legati alla normativa nazionale in materia, relativa ad un particolare trattamento agevolato contributivo, previdenziale e fiscale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti contraenti, vista anche l’evoluzione dell’Art. 9 Armonizzazione dei livelli retributivi sottoscritta il … luglio 2015 (Allegato C), in relazione agli impegni assunti all’atto del rinnovo del presente CIRL, intendono proseguire nella graduale armonizzazione con gli aggiornamenti delle retribuzioni definiti al seguente Art. 14.
Art. 10) Maggiorazioni domenicali
Le parti concordano che, per quanto riguarda la maggiorazione del 75% delle domeniche e il loro utilizzo nel corso dell'anno e/o in periodi di particolare afflusso di persone, ritengono di demandare la risoluzione del problema a livello nazionale per il rinnovo del CCNL Federpanificatori, Fiesa-Confesercenti.
Art.11) Flessibilità
Con riferimento all’articolo 31 e 35bis del CCNL le ore di flessibilità passano a 133 ore. NOTA INTERPRETATIVA DELL'ARTICOLO 11 C.I.R. PANIFICAZIONE VENETO
L'articolo 11 del CIR Panificazione del Veneto sottoscritto il 20 giugno 2012, aumenta le ore di flessibilità previste dal CCNL e le porta a 133 ore annue.
Tale aumento è motivato dalla necessità di garantire una maggior copertura dell'orario settimanale determinato dalle aperture domenicali previste nelle località turistiche e dalla crescente offerta prevista dalla GDO.
A tale scopo è possibile prevedere degli accordi sindacali dove possibile e in ogni caso un programma concordato con il lavoratore e la lavoratrice di punte di maggior lavoro con conseguenti recuperi nei periodi dove c'è carenza di lavoro.
Sulla base di questi accordi la maggiorazione della flessibilità prevista è quella stabilita dal CCNL ed è pari al 30%.
Art.12) 14° mensilità
L'azienda sentiti i lavoratori e le lavoratrici valuterà la possibilità di spalmare la parte economica relativa alla quattordicesima nell'arco dei dodici mesi dell'anno.
Art.13) A2a nuovo Livello retributivo
Livello retributivo intermedio tra A2 e A1 pari a 260 € a regime dell'armonizzazione concordata tra le parti.
Viene previsto un livello retributivo intermedio tra il livello A2 e il livello A1, il nuovo livello retributivo viene definito come A2a con un riconoscimento economico pari a 260 € a regime.
Tale livello retributivo viene indicato per quei lavoratori che operano in un sistema aziendale dove l'attività lavorativa multifunzionale può garantire maggiore efficienza all'azienda.
Il nuovo livello retributivo previsto si inserisce nell’ottica del riconoscimento del lavoro che molti lavoratori da tempo svolgono nelle aziende.
Art.14) Salario integrativo regionale
Gli importi delle quote del Salario integrativo regionale maturate al 01/09/2018 vengono aggiornate a partire dal 01/03/2021 con i nuovi importi indicati nelle nuove tabelle paga all’Allegato D
Art.15) Decorrenza e durata
Il presente accordo ha validità quadriennale a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2023, la disdetta dovrà essere spedita almeno sei mesi prima e la piattaforma rivendicativa dovrà essere presentata almeno quattro mesi prima della scadenza. Il presente accordo ha comunque validità fino al successivo rinnovo.
FEDERPANIFICATORI Veneto
FIESA – CONFESERCENTI Veneto
FLAI-FAI-UILA REGIONALE Veneto
Allegato A – C/C EBIPAV
IBAN: XX00X0000000000000000000000
Intesa Sanpaolo – Xxxxxx Xxxxxxx 00000 – X.xx Xxxxxxxxx x. 00/00 – Cap 35122
Allegato B – Regolamento Camera di compensazione della vertenzialità
Allegato C – Allegato al Contratto Integrativo Regionale della Panificazione del Veneto firmato il 14 luglio 2015 tra le sottoscritte XX.XX.
ARMONIZZAZIONE DEI LIVELLI RETRIBUTIVI
Sulla base delle indicazioni emerse dal Ccnl Panificazione in materia di contrattazione di secondo livello, le sottoscritte XX.XX. Flai-Fai-Uila, Federpanificatori del Veneto e Fiesa Confesercenti del Veneto hanno concordato di sottoscrivere il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro a livello Regionale in data 14 luglio 2015.
Anche in sede di rinnovo Fiesa-Confesercenti del Veneto fa rilevare che a livello provinciale esistono tre contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle XX.XX. e Federpanificatori per le province di Venezia, Treviso e Verona, zone nelle quali la contrattazione sviluppata nel corso degli anni ha stabilito un incremento retributivo territoriale.
Per le aziende aderenti Federpanificatori delle province di Padova, Vicenza, Rovigo e Belluno invece, non esistendo contrattazione territoriale precedente al 2012, è stato previsto un processo graduale di riallineamento degli elementi retributivi territoriali.
Poiché Fiesa-Confesercenti non ha siglato contratti integrativi in nessuna delle province della regione Veneto prima del C.I.R.L. del 2012, anche in sede di rinnovo essa chiede che l’adeguamento degli elementi retributivi territoriali si agganci alla progressione prevista per le aziende che applicano il CCNL Federpanificatori nelle quattro province senza precedente contrattazione territoriale. Il riallineamento verrà raggiunto tramite aumenti contrattuali distribuiti in tre tranche da erogare a partire da settembre 2016 – settembre 2017 e settembre 2018, in funzione dell’armonizzazione progressiva delle tabelle retributive territoriali delle sigle aderenti in tutta la regione Veneto .
Le parti si danno atto che tale schema economico potrà essere rivisto su decisione delle rappresentanze sindacali a fronte di un radicale cambiamento delle condizioni economiche e sociali del Paese e conseguentemente della nostra Regione.
La parte economica decorrerà dal primo settembre 2016, salvaguardando le condizioni di miglior favore.
Le parti si riservano la verifica della possibilità di assoggettare a trattamento contributivo e fiscale agevolato gli incrementi retributivi testé stabiliti, in osservanza di accordi nazionali e regionali già sottoscritti. Il deposito dell’accordo presso la DTL competente sarà a cura delle OOSS firmatarie.
Mestre, 22 luglio 2015
FIESA – CONFESERCENTI VENETO FLAI-FAI-UILA REGIONALE VENETO
Allegato D – Nuove Tabelle retributive
Integrativo Regionale Veneto 2019 - 2023 e Minimi Tabellari | |||
TRADIZIONALI | Salario Integrativo Regionale Veneto province: Vicenza, Padova , Rovigo, Belluno e Minimi tabellari | ||
Liv. | Minimi tabellari mensili dal 01/05/2018 | Salario Integrativo Mensile dal 01/03/2021 | |
GRUPPO A | |||
A1S | 1.247,66 | 147 | |
A1 | 1.098,27 | 136 | |
A2a* | 966,26 | 130 | |
A2 | 966,26 | 124 | |
A3 | 824,43 | 120 | |
A4 | 731,08 | 76 | |
GRUPPO B | |||
B1 | 1.212,77 | 89 | |
B2 | 816,35 | 83 | |
B3S** | 760,86 | 80 | |
B3 | 725,24 | 70 | |
B4 | 644,79 | 65 | |
Salario Integrativo Regionale per le province di: Venezia Treviso e Verona e Minimi tabellari | |||
Liv. | Minimi tabellari Mensili dal 01/05/2018 | Salario Integrativo Mensile dal 01/03/2021 | |
GRUPPO A | |||
A1S | 1.247,66 | 217 | |
A1 | 1.098,27 | 204 | |
A2a* | 966,26 | 189 | |
A2 | 966,26 | 174 | |
A3 | 824,43 | 169 | |
A4 | 731,08 | 76 | |
GRUPPO B | |||
B1 | 1.212,77 | 89 | |
B2 | 816,35 | 83 | |
B3S** | 760,86 | 80 | |
B3 | 725,24 | 78 | |
B4 | 644,79 | 73 | |
* Nuovo livello solo retributivo ** Nuovo Livello. Il B3S e stato previsto per la prima volta nell'accordo nazionale 1/12/09 | |||
INDUSTRIALI | Salario Integrativo Regionale Veneto province: Vicenza, Padova , Rovigo, Belluno e Minimi tabellari | ||
Liv. | Minimi tabellari Mensili dal 01/05/2018 | Salario Integrativo Mensile dal 01/03/2021 | |
1 | 1.437,97 | 170 | |
2 | 1.325,82 | 160 | |
3A | 1.221,39 | 145 | |
3B | 1.136,40 | 140 | |
4 | 959,11 | 135 | |
5 | 853,92 | 130 | |
6 | 719,52 | 76 | |
Salario Integrativo Regionale per le province di: Venezia Treviso e Verona e Minimi tabellari | |||
Liv. | Minimi tabellari Mensili dal 01/05/2018 | Salario Integrativo Mensile dal 01/03/2021 | |
1 | 1.437,97 | 247 | |
2 | 1.325,82 | 237 | |
3A | 1.221,39 | 217 | |
3B | 1.136,40 | 204 | |
4 | 959,11 | 174 | |
5 | 853,92 | 169 | |
6 | 719,52 | 76 |
Allegato E – Statuto EBIPAV
ATTO COSTITUTIVO DI EBIPAV
ENTE BILATERALE DELLA PANIFICAZIONE ED ATTIVITA’ AFFINI DEL VENETO
L’anno 2013 il giorno 8 del mese di aprile,
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
FEDERPANIFICATORI rappresentata da XXXXXXX XXXXXXXXX e XXXX XXXXXXXXX
FIESA-CONFESERCENTI rappresentata da XXXXXXX XXXXXXX
FAI – CISL rappresentata da XXXXXXX XXXX FLAI CGIL rappresentata da XXXXX XXXXXXXXX UILA-UIL rappresentata da XXXXXX XXXXXX
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1
1.1 ‐ In attuazione del vigente CCNL del settore è costituito l’Ente Bilaterale della Panificazione e Attività Affini del Veneto (di seguito denominato EBIPAV).
1.2 – Ne sono soci fondatori: Federazione Regionale Panificatori del Veneto, Fiesa‐ Confesercenti, FAI- CISL, FLAI- CGIL e UILA- UIL segreterie regionali del Veneto.
ART.2
Lʹ EBIPAV ha sede in Padova via due Palazzi 114 (scuola regionale di panificazione Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
ART. 3
Lo scopo, lʹoggetto, la durata ed ogni altro requisito di Ebipav, nonché le norme disciplinanti lʹorganizzazione ed il funzionamento di essa, sono previsti e contenuti nello statuto il cui testo si riporta in calce alla presente scrittura.
ART. 4
I soci, riuniti in Assemblea, eleggono:
il Comitato Esecutivo dell’Associazione per i primi 4 (quattro) anni, e nelle persone di:
‐ XXXX XXXXXXXXX nominato quale Presidente di Ebipav;
‐ XXXXX XXXXXXXXX nominato quale Vicepresidente di Ebipav;
‐ XXXXXXX XXXXXXX nominato quale componente di Ebipav;
‐ XXXXXXX XXXXXXXXX nominato quale componente di Ebipav.
‐ XXXXX XXXXXXXXX nominato quale componente di Ebipav;
‐ XXXXXX XXXXXX nominato quale componente di Ebipav;
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le attività necessarie per rendere operativa l’Associazione in conformità ed attuazione degli scopi statutari.
ART. 5
Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico di Ebipav.
ART. 6
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.
STATUTO EBIPAV
Ente Bilaterale della Panificazione e Attività Affini del Veneto
ART.1 – COSTITUZIONE
1.1 ‐ In attuazione del vigente CCNL del settore è costituito l’Ente Bilaterale della Panificazione e Attività Affini del Veneto (di seguito denominato EBIPAV), libera Associazione ai sensi del Titolo II, Capo Terzo del Codice Civile.
1.2 ‐ Sono soci fondatori le seguenti Organizzazioni Regionali : Federazione Panificatori del Veneto, Fiesa‐Confesercenti del Veneto, FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL segreterie regionali del Veneto.
ART.2 – SEDE
Lʹ EBIPAV ha sede in Padova via due Palazzi 114 (scuola regionale di panificazione Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
ART.3 – DURATA
Lʹ EBIPAV ha durata illimitata.
ART.4 – SOCI
Sono soci dellʹEBIPAV le Organizzazioni di cui allʹart. 1.2 del presente statuto.
ART.5 ‐ SCOPI E FINALITÀ
5.1 ‐ Lʹ EBIPAV, ai sensi dellʹart.36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed ha carattere assistenziale e mutualistico.
5.2 ‐ Esso si propone lo scopo di promuovere e sostenere, con le opportune iniziative, il dialogo sociale tra le parti, secondo il principio di sussidiarietà, in coordinamento e sinergia con l’Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione e Attività Affini (di seguito denominato EBIPAN)
In particolare, EBIPAV avrà i seguenti scopi:
a) Incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della panificazione regionale, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione.
b) Promuovere, anche attraverso i fondi interprofessionali esistenti, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni regionali, nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
c) Attivare direttamente, anche attraverso accordi e convenzioni, le procedure per accedere a programmi dell’ente Regione Veneto, oltre che comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al fondo Sociale Europeo ed alla formazione professionale;
d) Promuovere, dare attuazione e coordinamento a livello regionale agli strumenti bilaterali istituiti contrattualmente a livello nazionale, indicati in maniera non esclusiva nei seguenti punti:
‐ d.1) Osservatorio Regionale;
‐ d.2) Commissione Paritetica regionale;
‐ d.3) Commissione Permanente sulle Pari Opportunità;
‐ d.4) Comitato Ambiente e Sicurezza;
‐ d.5) Organismo Bilaterale per la Formazione.
e) Verifica delle eventuali necessità supplementari riguardanti il Fondo Sanitario Integrativo Nazionale (FONSAP) a scopo integrativo delle erogazioni previste.
f) Promuovere ogni altra iniziativa, ivi compresa la costituzione di nuovi enti e/o l’adesione ad enti esistenti nonché la stipula di specifici accordi laddove utili al raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali.
g) Assistenza contrattuale.
5.3 ‐ L’ EBIPAV organizza e gestisce attività e/o servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare (stato sociale) previsti dal CCNL, ovvero individuati e concordati dalle stesse Parti stipulanti e firmatarie il CCNL, con particolare riferimento all’attivazione di tutti gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’ EBIPAV.
5.4 ‐ L’EBIPAV altresì promuove:
5.4.1 ‐ Ogni iniziativa utile al potenziamento delle attività bilaterali anche al fine di un costante miglioramento delle relazioni sindacali, per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore della panificazione nel suo complesso.
5.4.2 ‐ Le proprie attività, attuando e coordinando le azioni e gli strumenti più idonei atti ad assicurare un efficace comunicazione dell’Ente attraverso una capillare diffusione delle informazioni sul territorio, mediante volantino informativo atto a comunicare le opportunità offerte da EBIPAN a tutti gli associati, tali costi saranno a carico dell’Ente.
ART. 6 – ORGANI
6.1 ‐ Sono Organi dellʹ EBIPAV:
‐ lʹAssemblea dei soci;
‐ il Comitato Esecutivo
‐ il Presidente e il Vicepresidente;
‐ il Collegio dei revisori dei conti, ove costituito.
6.2. Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. La funzione di componente degli Organi statutari ha termine in caso di decadenza, dimissioni o revoca.
6.3. In tali casi, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione.
6.4. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente dal Comitato esecutivo, il socio interessato comunica al Presidente il nominativo del sostituto.
I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.
ART.7 ‐ ASSEMBLEA DEI SOCI
7.1 ‐ L’Assemblea dei soci è composta da n. 18 (diciotto) rappresentanti dei soci, pariteticamente designati per n. 9 (nove) rappresentanti datoriali e per n. 3 (tre) rappresentanti di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
7.2 – l’Assemblea è validamente riunita con la presenza di tutti i soci.
ART.8 ‐ POTERI DELLʹASSEMBLEA DEI SOCI
8.1. L’Assemblea dei rappresentanti dei soci:
a) elegge il Comitato esecutivo;
b) elegge il Presidente ed il Vicepresidente, nel rispetto del principio dell’alternanza di cui all’art. 11 commi 1 e 2;
c) elegge/nomina, laddove occorra, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il relativo presidente, i membri supplenti;
d) dispone, all’unanimità:
• le modifiche statutarie;
• le modifiche degli scopi e delle finalità di cui all’art. 5, in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale o regionale dalle parti stipulanti il CCNL della Panificazione;
• Ratifica i regolamenti interni di EBIPAV, predisposti e/o proposti dal Comitato esecutivo;
• l’eventuale trasferimento di sede nonché lo scioglimento di EBIPAV e ne nomina i liquidatori;
e) stabilisce le linee guida per l’attuazione degli scopi statutari;
f) esamina le proposte e delibera le iniziative per l’attuazione degli scopi statutari;
g) approva il bilancio preventivo e consuntivo.
ART.9 ‐ CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLʹASSEMBLEA DEI SOCI
9.1. LʹAssemblea dei rappresentanti dei soci si riunisce per effetto di convocazione del presidente di EBIPAV, o a richiesta motivata di uno dei soci e, comunque, almeno una volta all’anno.
9.2. La convocazione è disposta dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi, non meno di 10 (dieci) giorni prima dellʹadunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno 3 (tre) giorni prima dellʹadunanza, con lʹindicazione degli argomenti allʹordine del giorno.
9.3. In caso di assenza o di impedimento del presidente dell’ EBIPAV, l’Assemblea dei soci può essere convocata dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal membro più anziano del Comitato esecutivo .
9.4. Il presidente dell’ EBIPAV o, in sua assenza, il Vicepresidente è di diritto il presidente dell’Assemblea.
9.5. Ogni componente dell’Assemblea ha diritto ad un voto.
9.6. L’Assemblea è validamente riunita quando sono rappresentati tutti i soci. Le relative delibere sono valide, quando le stesse sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei membri dell’Assemblea presenti.
9.7. Le funzioni di segretario dell’Assemblea, ivi compresa la redazione dei verbali, verranno assunte dal Direttore. In sua assenza, l’Assemblea, in apertura dei lavori provvederà alla sua nomina indicando a tale scopo uno dei delegati presenti il quale avrà facoltà di farsi assistere nelle proprie funzioni da altra persona di sua fiducia.
9.8. Le deliberazioni dell’Ente risultano dal verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
9.9. I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede dell’ EBIPAV.
ART.10 ‐ COMITATO ESECUTIVO
10.1 ‐ Il Comitato esecutivo è composto, incluso il Presidente e il Vicepresidente, da un totale di n. 6 (sei) membri nominati dall’Assemblea dei soci, di cui n. 2 (due) designati dalla Federazione Regionale Panificatori del Veneto e 1 (uno) dalla Fiesa‐Confesercenti Regionale e n. 3 (tre) designati dalle Organizzazioni Sindacali Regionali Flai‐Cgil, Fai‐Cisl e Uila‐Uil.
10.2 ‐ Al Comitato esecutivo è riconosciuto il più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione degli scopi e la gestione dell’Ente. Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.
10.3 ‐ Il Comitato, tra l’altro:
a) sovrintende e gestisce tutte le attività dell’Ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzo, coordinata pianificazione e sviluppo agli interventi;
b) individua e determina le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell’Ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari;
c) provvede agli accantonamenti delle risorse e dei mezzi dell’Ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati;
d) predispone il Regolamento dell’Ente, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;
e) gestisce le somme da destinare al funzionamento e alla promozione delle attività proprie dell’Ente;
f) provvede alla compilazione del conto consuntivo e alla predisposizione di quello preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) provvede alla nomina e/o revoca del Direttore su proposta del Presidente.
10.4 ‐ Il Comitato esecutivo, con apposita deliberazione, potrà delegare parte dei propri poteri, così come l’esecuzione di determinati atti, al Presidente ed al Vicepresidente. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
10.5 ‐ La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede del socio almeno 8 (otto) giorni prima della riunione e dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora della riunione.
10.6 ‐ In caso di urgenza, il Comitato esecutivo potrà essere convocato a mezzo comunicazione telegrafica, via telefax, telefono, mail, telegramma, o posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 48 (quarantotto) ore. Ai fini della validità dell’adunanza, la stessa potrà essere considerata tale anche in assenza di convocazione formale purchè vi prendano atto tutte le parti nonché le stesse, in apertura di seduta, ratifichino espressamente la validità della stessa.
10.7 ‐ Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le relative delibere sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza e comunque con non meno di n. 4 (quattro) voti favorevoli.
10.8. ‐ Per le decisioni attinenti le questioni di straordinaria amministrazione sarà necessaria la presenza di tutti i componenti e di voto unanime.
10.9. ‐ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo è tenuto, presso la sede dell’Ente Bilaterale, a cura del Presidente assistito dal Direttore dell’Ente, laddove nominato.
ART. 11 – PRESIDENTE
11.1. ‐ Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i Consiglieri rappresentanti le Associazioni dei panificatori, il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i
consiglieri rappresentanti le Associazioni del Sindacato dei Lavoratori Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil.
11.2. ‐ Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza dellʹEnte;
b) esercita poteri e facoltà per l’ordinaria gestione e amministrazione dell’Ente;
c) sovraintende, di concerto con il Vicepresidente, al funzionamento dellʹEBIPAV esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, da regolamenti e dal Comitato esecutivo;
d) dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato esecutivo;
e) convoca e presiede gli Organi Statutari, ne orienta e dirige i lavori, determinando di concerto con il Vicepresidente, le materie da portare in discussione;
f) dà esecuzione e sovraintende all’esecuzione delle delibere degli organi medesimi;
g) in casi di reale urgenza, di concerto con il Vicepresidente, può assumere i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendone poi l’approvazione e ratifica all’organo competente;
h) di concerto con il Vicepresidente, ha facoltà di conferire incarichi, mandati o procure speciali a professionisti e terzi per singoli atti o serie di atti, delimitandoli e provvedendo alla determinazione dei compensi;
i) propone al Comitato esecutivo la nomina e/o revoca del Direttore;
j) stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari;
k) in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
ART 12 – VICEPRESIDENTE
12.1. ‐Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, in rappresentanza della componente di cui non è espressione il Presidente.
12. 2 ‐ Opera di concerto con il Presidente.
12.3. ‐ Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Presidente e dal Comitato esecutivo.
ART.13 ‐ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
13.1. Il Collegio dei Revisori, laddove costituito, è composto da 5 (cinque) membri, 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, nominati come segue dall’Assemblea:
a) n. 1 (uno) con funzioni di Presidente, designato tra i professionisti iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia, dai soci della parte che, nell’alternanza, non ricopra la carica di Presidente dell’Ente.
b) n. 1 (uno) effettivo e n. 1 (uno) supplente scelti dai membri rappresentanti le XX.XX. dei lavoratori;
c) n. 1 (uno) effettivo e n. 1 (uno) supplente scelti dai membri rappresentanti la parte datoriale;
d) qualora nel periodo in carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.
13.2 – I revisori durano in carica 4 (quattro) anni, sono rieleggibili e partecipano alle riunioni dell’Assemblea.
13.3 ‐ Il Presidente del Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo.
13.4 ‐ Al collegio dei Revisori spetta il controllo contabile di tutta l’attività dell’Ente, con ogni potere di accertamento e di ispezione ed obbligo di riferire all’Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale, sulle risultanze di bilancio.
13.5 ‐ Nel caso vengano rilevate irregolarità, i componenti del Collegio ne riferiranno al Comitato esecutivo e, ove lo ritengano necessario, all’Assemblea, affinché questa assuma i provvedimenti di sua competenza.
13.6. ‐ Il Collegio si riunirà ogni qualvolta è convocato dal suo Presidente, o su richiesta di uno dei Revisori.
13.7. ‐ Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Comitato esecutivo.
ART. 14 – DIRETTORE
14.1. La segreteria di EBIPAV è retta da un Direttore nominato dal Comitato esecutivo su proposta del Presidente. Il Direttore fungerà anche da segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato esecutivo e, congiuntamente al presidente, sottoscriverà i verbali delle stesse.
ART. 15 – FINANZIAMENTO
15.1. ‐ In via ordinaria, lʹ EBIPAV è finanziato mediante i contributi previsti dagli accordi contrattuali assunti dalle parti in sede regionale.
15.2. ‐ In via straordinaria, lʹ EBIPAV è finanziato con i contributi liberamente versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro e con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio dellʹEnte, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dellʹEnte.
ART.16 ‐ PATRIMONIO SOCIALE
16.1. ‐ Tutti i mezzi patrimoniali dellʹEnte, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 15 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella
disponibilità dellʹEnte, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dellʹEnte.
16.2. ‐ Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio dellʹEnte, è quello del ʺfondo comuneʺ regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
16.3. ‐ I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dellʹEnte sia durante la vita dellʹEnte sia in caso di scioglimento dello stesso.
16.4. – In caso di scioglimento eventuali risorse verranno destinate ad EBIPAN.
ART. 17 ‐ ESERCIZIO SOCIALE
17.1. ‐ LʹEsercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
17.2. – Lo schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio verrà predisposto dal Comitato esecutivo entro il 31 dicembre di ciascun anno e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea unitamente al bilancio consuntivo entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.
17.3. ‐ Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale e la relazione del collegio dei revisori dei conti laddove costituito.
17.4. ‐ Per importi superiori ai limiti ed alle condizioni stabiliti dall’approvando Regolamento, il prelievo, lʹerogazione ed il movimento di fondi dellʹEnte devono essere effettuati con firma congiunta del Presidente e del Vicepresidente.
ART. 18 ‐ SCIOGLIMENTO – CESSAZIONE
18.1. ‐ In caso di scioglimento dellʹEBIPAV o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, per la realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi dellʹ EBIPAV.
ART.19 – REGOLAMENTO
19.1. ‐ Per lʹattuazione del presente statuto, ove occorra, i soci di cui all’art. 1 doteranno EBIPAV di un Regolamento attuativo delle norme statutarie. A tal fine sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci la proposta di Regolamento predisposta dal Comitato Esecutivo
19.2. ‐ Per l’approvazione del Regolamento attuativo è richiesta l’unanimità.
Mestre Venezia 08‐ 04‐2013
FEDERPANIFICATORI REGIONALE FLAI‐CGIL REGIONALE
FIESA‐CONFESERCENTI REGIONALE FAI‐CISL REGIONALE UILA‐UIL REGIONALE
Allegato F - Lavoro/lavoratore notturno
Per quanto concerne il lavoro/lavoratore notturno si fa riferimento agli art. 34 e 34 bis del CCNL 31.08.2005.
Gli articoli sopra citati vanno applicati avendo cura di distinguere l'orario di lavoro notturno dal lavoratore notturno.