SENATO DELLA R EPUBBLIC A
SENATO DELLA R EPUBBLIC A
XV LE GISL AT UR A
N. 801
DISEGNO D I L EGGE
d’iniziativa del senatore XXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2006
Disciplina delle societa` tra professionisti
TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)
Onorevoli Senatori. – Da molto tempo e` maturata la convinzione della necessita` di di- sciplinare legislativamente le societa` tra pro- fessionisti.
Numerosi disegni di legge si sono succe- duti nel tempo, fra cui il presente disegno di legge che riproduce il testo dell’atto Senato
n. 1597, presentato nella scorsa legislatura. Non sopravvivono certo contrarieta` di ri-
lievo alla ammissibilita` delle societa` tra pro-
fessionisti nelle categorie interessate, perche´ le contrarieta` espresse in passato da alcuni ordini professionali debbono ora considerarsi superate.
Vi puo` essere stata una insufficiente con- vinzione nel Parlamento della necessita` della nuova legge. Essa viene pero` ora coralmente invocata dai liberi professionisti sia per con- sentire una organizzazione moderna del loro lavoro, sia per consentire ai liberi professio- nisti italiani di competere ad armi pari con i colleghi degli altri stati dell’Unione europea. Un motivo, in parte valido, di ostacolo alla approvazione della legge potrebbe essere consistito nella inadeguatezza delle proposte che sono state presentate. Probabilmente nes- suna di queste proposte e` apparsa idonea a risolvere tutte le questioni che la disciplina
delle societa` tra professionisti comporta.
Appare dunque opportuno, attraverso un riesame critico delle vecchie proposte, verifi- care se una impostazione del tutto nuova del tema puo` portare a un risultato positivo.
Puo` oggi apparire superflua una dimostra- zione della necessita` di una legge, che disci- plini le societa` tra professionisti, ma e` utile una enunciazione delle ragioni di questa ne- cessita` per dimostrare l’urgenza dell’inter- vento del legislatore:
a) e` necessaria la struttura societaria per le esigenze organizzative delle libere
professioni in modo moderno e competitivo nell’ambito europeo;
b) e` necessaria una particolare disciplina legislativa, perche´ devono essere modificate molte disposizioni legislative e un regola- mento e` inidoneo allo scopo;
c) e` necessario che una nuova legge af- fronti e risolva tutte le questioni poste da questo particolare tipo di societa`.
Finora, nei vari progetti presentati, i pro- ponenti sono partiti dalla considerazione della possibilita` che la societa` tra professio- nisti possa essere costituita secondo uno dei tipi di societa` gia` disciplinati dal codice ci- vile.
Vi e` stata inizialmente una tendenza a fa- vore della societa` semplice. Successivamente sono stati presentati progetti con la previ-
sione della utilizzazione di ogni tipo di so- cieta`, anche quelle di capitali. E` stata previ-
sta, ma senza la necessaria chiarezza, una differenziazione tra le varie professioni, per quanto riguarda la possibilita` della costitu- zione secondo tipi di societa` di capitali.
Nella maggioranza dei progetti presentati erano formulate alcune norme particolari per le societa` tra professionisti, con un pre- valente rinvio a norme sulle societa` discipli- nate dal codice civile. I risultati di questo metodo di impostazione della disciplina legi- slativa delle societa` tra professionisti appare insoddisfacente. Troppe questioni risultano irrisolte e, nel complesso, tutte le proposte hanno manifestato una evidente inidoneita` a soddisfare le esigenze organizzative delle va- rie libere professioni.
Di qui l’opportunita` della previsione di una nuova societa` tipica, con una autonoma e completa disciplina. Sotto questo profilo, assume valore indicativo del carattere del di- segno di legge che viene presentato il penul-
timo articolo, ove si prevede la inclusione nell’articolo 2249 del codice civile di un ri- ferimento a un nuovo tipo di societa`: la so- cieta` tra professionisti, disciplinata con legge speciale.
* * *
La previsione di un nuovo tipo di societa`, da affiancare ai tipi di societa` ora disciplinati dal codice civile, offre molteplici vantaggi, perche´ con esso:
a) si puo` cercare di risolvere meglio ogni questione particolare delle societa` tra professionisti;
b) si superano tutte le esigenze di norme di rinvio per la disciplina residuale delle so- cieta` tra professionisti, per quanto non previ- sto nella nuova legge regolatrice;
c) alcune categorie di liberi professioni- sti ritengono opportuno poter far ricorso alla struttura delle societa` di capitali, in partico- lare per quei casi in cui vi e` l’esigenza di maggiori apporti patrimoniali. Anche per i casi in cui si ritenga possibile costituire so- cieta` in forma diversa da quella della societa` tipo tra professionisti, diventa opportuno il rinvio alla disciplina particolare di questo tipo di societa` per risolvere tutte le questioni che l’esercizio societario di una libera pro- fessione comporta.
La disciplina, dunque, di una nuova so- cieta` tipica si giustifica per le tante caratteri- stiche peculiari dell’attivita` libero-professio- nistica. Appare pertanto preferibile prevedere una disciplina completa delle societa` tra pro- fessionisti, piuttosto che ricorrere a norme di rinvio ad altri tipi di societa`, che mal si ade- guano all’esercizio del lavoro libero-profes- sionistico.
* * *
Si possono esaminare, in sintesi, varie questioni particolari che si pongono per le societa` tra professionisti: dall’esame di que-
sto elenco risulta confermata l’opportunita` della nuova societa` tipica.
1) Appare innanzitutto necessario il supe- ramento del carattere personale delle presta- zioni del libero professionista, cos`ı come at- tualmente previsto nell’articolo 2232 del co- dice civile. L’esigenza che la prestazione sia eseguita personalmente dal libero professio- nista costituisce tuttora una delle ragioni che fanno dubitare della validita` giuridica delle societa` tra professionisti, le quali com- portano che l’esecuzione della prestazione professionale possa essere compiuta imperso- nalmente da parte della collettivita` dei soci oppure indifferentemente da uno di essi.
2) Quando l’incarico professionale viene conferito ad una societa`, il mandato assume aspetti del tutto particolari perche´, in linea di fatto, esso puo` essere conferito a tutta la
societa` o al singolo socio. E` dunque necessa-
rio precisare che, in entrambi i casi, il sog- getto obbligato e` la societa`, anche se le pre- stazioni vengono eseguite da un singolo so- cio o da piu` soci, dovendosi anche prevedere la possibilita` che la societa` ricorra a collabo- ratori non soci. Per qualche professione (quella d’avvocato, per esempio), e` necessa- rio precisare che il mandato conferito alla so- cieta` e` da considerarsi equivalente, ai fini della rappresentanza processuale, al mandato conferito a ciascuno dei soci (e cio` vale per ogni tipo di processo in cui anche altre cate- gorie professionali possono svolgere attivita` difensiva, come ad esempio nel processo tri- butario).
3) Xxxxxx´ il contratto viene stipulato dal cliente con la societa` e la societa` si compone di piu` professionisti, e` necessario fissare cri- xxxx per la determinazione della retribuzione. Questa deve pur sempre far riferimento alle tariffe professionali, salvo accordo diretto tra cliente e societa`, come del resto e` previ- sto nell’articolo 2233 del codice civile. L’ap- plicazione delle tariffe va fatta come se la prestazione fosse eseguita da un solo profes- sionista, anche quando in realta` vi e` la colla-
borazione di piu` soci nel compimento della prestazione.
tra in societa` con il conferimento, tra gli al- tri, di tutti i contratti per prestazioni profes-
La determinazione del compenso in misura
sionali in corso; cos`ı
come bisogna preve-
superiore a quanto la tariffa prevede per il singolo professionista, quando l’esecuzione della prestazione sia compiuta da piu` profes- sionisti, deve essere il frutto di uno specifico accordo. E cio` in particolare quando le pre- stazioni compiute abbiano un carattere di in- terprofessionalita` e vi sia stata la collabora- zione di iscritti ad albi differenti (per esem- pio, avvocati e commercialisti oppure xxxx- xxxxx, geologi e architetti, eccetera).
4) In una societa` tra professionisti e` im- portante considerare, in modo particolare, la ipotesi di conferimenti di capitali. Questi conferimenti possono essere necessari soprat- tutto quando la societa` deve disporre di rile- vanti mezzi. Per il caso di conferimenti di capitale, occorre prevedere la disciplina della loro autonoma remunerazione, sia per esi- genze di carattere fiscale e previdenziale (es- sendo necessario distinguere il reddito deri- vante da lavoro e il reddito derivante da ca- pitale), sia per facilitare l’ingresso in societa` dei giovani, che possono non disporre del ca- pitale necessario per entrare a farne parte. L’accertamento e la distribuzione degli utili pongono problemi del tutto particolari, do- vendosi tener conto anche dell’esigenza di differenziare la retribuzione del capitale dalla retribuzione del lavoro.
5) Appare opportuno prevedere che il voto in assemblea sia paritario, per non attribuire prevalenza a chi abbia eseguito apporti di ca- pitale, dovendosi invece ritenere piu` qualifi- cante l’apporto compiuto con le prestazioni di lavoro.
6) Del tutto caratteristica deve essere la di- sciplina per l’entrata di nuovi soci nella so- cieta`, tenuto conto della necessita` della fidu- cia particolare che deve legare i soci di una societa` tra professionisti. Il recesso del socio e le conseguenze della sua morte richiedono pure una disciplina del tutto particolare.
7) Bisogna prevedere le vicende del rap- porto contrattuale quando un nuovo socio en-
dere che cosa succede, per questi contratti, quando un socio esce dalla societa`. Tutto cio` tenendo conto che non si tratta di con- tratti di natura commerciale che possano es- sere facilmente trasferibili, perche´ vi e` sem- pre la volonta` del cliente, a cui si deve dare un rilievo prevalente per quanto ri- guarda la prosecuzione del rapporto contrat- tuale e la persona del professionista che deve proseguire nella esecuzione delle pre- stazioni.
8) Per quanto esposto in precedenza e` evi- dente l’importanza che la legge contenga una chiara disciplina delle questioni previdenziali e fiscali. Nella maggior parte dei progetti presentati le questioni fiscali e previdenziali non vengono neppure affrontate, mentre l’in- determinatezza, in questi campi delicati, puo` creare difficolta` interpretative di notevole gravita`.
9) Di grande rilievo e` l’esigenza di chia- rire gli aspetti della responsabilita`, distin- guendo quella del singolo professionista, di fatto esecutore della prestazione, e quella della societa`. L’assicurazione obbligatoria per la responsabilita` civile deve rendere meno rilevante il problema della responsabi- lita` per le obbligazioni sociali.
10) Una societa` tra professionisti ha carat- teristiche organizzative del tutto particolari, che possono essere diverse anche tra i vari tipi di societa` e per il vario modo di costi- tuirle. Per questa ragione e` necessario che vi siano norme di massima che soddisfino, secondo criteri di carattere generale, le esi- genze delle societa` tra professionisti; mentre, al contempo, e` anche necessario prevedere un’ampiezza di variabilita` della disciplina or- ganizzativa da affidare alle specificazioni de- gli statuti: da cio` la frequenza di norme di rinvio alla disciplina statutaria per ogni sin- gola societa`.
11) Anche per quanto riguarda il modo di formazione dei bilanci sono opportune speci- ficazioni.
Solo se si imposta la nuova legge per le societa` tra professionisti in modo che si ab- bia un nuovo tipo di societa`, autonomo ri- spetto ai tipi disciplinati dal codice civile, si riesce ad affrontare tutta la tematica che questo tipo di societa` comporta. Il presente disegno di legge risolve in modo adeguato tutte le esigenze poste dal lavoro associato di piu` liberi professionisti. E cio` proprio per la completezza della disciplina in esso contenuta, senza rinvii, che sarebbero fonte di equivoci e di dubbi interpretativi.
Non si deve considerare, e cio` del resto e` ovvio, come definitivo e immodificabile il contenuto delle singole previsioni di questo disegno di legge. Il disegno, pero`, puo` consi- derarsi quanto meno un elenco degli argo- menti da trattare e delle questioni da risol- vere.
E` auspicabile che la costituzione delle so- cieta` tra professionisti venga finalmente e con sollecitudine approvata dal Parlamento. Occorre evitare che un argomento difficile quale quello delle societa` tra professionisti sia risolto con regolamento, a rischio di ille- gittimita`; e non sembra neanche opportuno che si provveda con delega, come propone- vano i disegni di legge quadro per le libere professioni presentati nella XIII legislatura (atto Camera n. 5092 e atto Senato n. 2856). Lo schema della legge quadro sull’argo- mento delle societa` tra professionisti e` troppo schematico e non soddisfacente nel contenuto, per cui e` di gran lunga preferibile che il Parlamento anticipi l’approvazione della legge quadro con una disciplina appo- sita delle societa` tra professionisti, che sia corrispondente alla esigenza del nuovo isti- tuto, alle aspettative delle professioni interes- sate e agli interessi della collettivita` degli
utenti.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Regole generali)
1. Gli iscritti agli albi, elenchi o registri previsti dagli articoli 2229 e seguenti del co- dice civile possono costituire tra loro societa` per svolgere in comune una identica attivita` professionale, a cui sono abilitati, o attivita` professionali diverse, purche´ vi sia compati- bilita` tra le stesse secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, pre- vio parere vincolante degli ordini e dei col- legi professionali interessati.
2. Le societa` tra professionisti (STP) pos- sono essere costituite esclusivamente se- condo il tipo disciplinato dalla presente legge, salvo quanto stabilito nell’articolo 4.
3. L’attivita` dei soci e` soggetta alla disci- plina vigente per l’esercizio delle professioni intellettuali, in genere, e delle singole profes- sioni, in quanto compatibile.
4. La partecipazione del socio alla societa` e` sempre a titolo esclusivamente personale, indipendentemente dal regime patrimoniale della sua famiglia.
Art. 2.
(Responsabilita` della societa`)
1. La STP risponde con il proprio patrimo- nio in via principale di tutte le obbligazioni assunte.
2. La STP non e` soggetta a fallimento.
Art. 3.
(Responsabilita` dei soci per le obbligazioni sociali)
1. I soci sono tra di loro solidalmente re- sponsabili per tutte le obbligazioni contratte dalla societa`, in via sussidiaria rispetto ad essa.
2. Per il compimento di adempimenti par- ticolari, quali quelli previsti dalla normativa fiscale, previdenziale, per la sicurezza dei la- voratori e per la tutela dell’ambiente, pos- sono essere designati soci responsabili, con esonero degli altri dalla responsabilita` perso- nale.
3. Per la responsabilita` civile derivante dall’attivita` professionale svolta, trova appli- cazione esclusivamente la disciplina speciale dell’articolo 33.
Art. 4.
(Societa` tra professionisti esercenti professioni tecniche)
1. Le STP esercenti professioni tecniche individuate con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini ed i collegi profes- sionali interessati, possono essere costituite anche in forma di societa` a responsabilita` li- mitata, di societa` in accomandita semplice o per azioni e di societa` cooperative.
2. Alle societa` di cui al comma 1 si appli- xxxx le particolari disposizioni degli articoli 36, 37 e 38 e in ogni caso, in quanto appli- cabili, l’articolo 1, commi 1 e 3, l’articolo 7, l’articolo 8, comma 2, l’articolo 9, commi 3, 4 e 5, gli articoli 11, 12, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
Art. 5.
(Necessita` del titolo professionale per i soci)
1. Possono essere soci di una STP solo co- loro che sono iscritti negli albi, elenchi o re- gistri professionali di cui all’articolo 2229 del codice civile, previsti nello statuto della STP.
Art. 6.
(Numero massimo di soci)
1. La STP puo` essere costituita con un nu- mero di soci non superiore ad un ventesimo degli iscritti in ciascun albo, elenco o regi- stro di appartenenza dei soci.
2. In ogni caso la STP puo` comprendere fino a dieci soci, anche iscritti in un solo albo, elenco o registro.
Art. 7.
(Poteri e funzioni degli ordini e collegi professionali)
1. Gli ordini e i collegi professionali eser- citano nei confronti degli iscritti componenti di STP i poteri e le funzioni previste dai vi- genti ordinamenti riguardo ai singoli profes- sionisti. In particolare, essi tutelano la di- gnita` della professione e assicurano il ri- spetto dei princ`ıpi di deontologia professio- nale applicabili all’esercizio dell’attivita` in forma societaria.
2. La violazione delle norme della pre- sente legge e dei patti sociali puo` costituire infrazione disciplinare.
Art. 8.
(Costituzione della societa`)
1. La costituzione della STP deve essere stipulata per scrittura privata autenticata o per atto pubblico.
2. L’oggetto sociale deve essere limitato alle attivita` professionali di cui al comma 1 dell’articolo 1.
Art. 9.
(Ragione sociale)
1. La ragione sociale contiene il nome di uno o piu` soci, la denominazione: «Societa` tra professionisti» e l’indicazione dell’attivita` svolta dalla STP con riferimento alla profes- sione dei soci.
2. Nei contratti e negli atti delle STP sono indicate la ragione sociale e la sede.
3. E` consentita l’indicazione di settori di
attivita` o specialistici, nell’ambito delle varie professioni, per i quali i soci, o alcuni di essi, svolgono prevalentemente la propria opera.
4. Nel caso di morte di soci il cui nome e` indicato nella ragione sociale, il nome del so- cio defunto puo` essere conservato per non piu` di dieci anni, salvo che entri a far parte della societa` altro socio con lo stesso nome.
5. Ascendenti, discendenti e fratelli del so- cio defunto possono opporsi per gravi motivi all’uso, in qualsiasi modo eseguito, del co- gnome del defunto, se non vi sono altri soci con lo stesso cognome. L’opposizione si propone con ricorso al tribunale, che de- cide in camera di consiglio.
6. Nel caso di esclusione o di recesso di un socio, il cui cognome sia compreso nella ragione sociale e qualora non vi siano altri soci con lo stesso cognome, il suo cognome e` tolto dalla ragione sociale, salvo il con- senso alla sua conservazione da parte del so- cio receduto o escluso.
Art. 10.
(Contenuto dell’atto costitutivo)
1. L’atto costitutivo della STP contiene:
a) le generalita` dei soci, con la precisa- zione dell’albo, elenco o registro di apparte- nenza;
b) il codice fiscale di ciascun socio;
c) la ragione sociale;
d) la sede della societa`;
e) l’oggetto sociale con la specifica- zione delle attivita` professionali esercitate;
f) le norme per il funzionamento del- l’assemblea, quando ne e` prescritta l’esi- stenza;
g) le norme per la nomina e per la spe- cificazione dei poteri dei soci amministratori e per la loro durata in carica;
h) l’indicazione di chi rappresenta la so- cieta` e i suoi poteri;
i) la durata della societa`, in mancanza della quale la societa` si intende costituita a tempo indeterminato;
l) le norme per la liquidazione della so- cieta`;
m) l’eventuale attribuzione ad alcuni soci della qualifica di fondatori e di diritti particolari a essi riconosciuti.
2. All’atto costitutivo e` allegato lo statuto contenente tutte le disposizioni generali e particolari che disciplinano la societa`.
3. Salvo diversa pattuizione, lo statuto puo` essere modificato solo con deliberazione del- l’assemblea approvata all’unanimita` dai soci.
Art. 11.
(Pubblicita`)
1. Entro sessanta giorni dalla costituzione della STP, copia dell’atto costitutivo con lo statuto e` comunicato al consiglio dell’ordine e del collegio professionale di iscrizione di
ciascun socio e del luogo dove ha sede la societa`.
2. I consigli dell’ordine e dei collegi, veri- ficata l’osservanza delle norme contenute nella presente legge, annotano, ciascuno autonomamente, gli atti di cui al comma 1 in appositi registri allegati ai rispettivi albi, elenchi e registri, e li inseriscono in appositi fascicoli intestati alla societa`.
3. Il diniego di iscrizione e` impugnabile dinanzi al consiglio nazionale dell’ordine o del collegio che ha rifiutato l’iscrizione, nelle forme delle impugnazioni avverso il ri- fiuto di iscrizione del singolo professionista.
4. Di ogni iscrizione nei registri di cui al comma 2 e` fatta annotazione nel fascicolo personale di ogni professionista, ove e` con- servata copia aggiornata dello statuto sociale.
5. Gli albi, gli elenchi e i registri profes- sionali contengono, per i relativi iscritti, l’in- dicazione della qualita` di componente di STP.
6. Le camere di commercio, industria, ar- tigianato e agricoltura tengono un registro delle STP in cui trascrivono i dati essenziali di ciascuna societa`, secondo le norme proprie delle societa` commerciali, e mettono tali dati a disposizione di chiunque secondo le stesse norme.
7. Le delibere dei consigli dell’ordine e dei collegi, di cui al comma 2, sono deposi- tate in copia, autenticata dal presidente o dal segretario, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura compe- tente per la sede della societa`. Dal giorno del deposito la societa` si intende regolar- mente costituita.
Art. 12.
(Esercizio professionale dei soci e sua esclusivita` per le societa`)
1. I soci devono svolgere la loro attivita` professionale per conto della STP con la do- vuta diligenza.
2. I professionisti che fanno parte di una STP forniscono le loro prestazioni esclusiva- mente in nome e per conto della societa`, salvo diversa disposizione statutaria per spe- cifiche prestazioni o attivita`.
3. Non e` ammessa la partecipazione di un professionista a piu` di una STP, salvo quelle previste nel comma 3 dell’articolo 35.
Art. 13.
(Conferimenti da parte dei soci)
1. Nell’atto costitutivo possono essere pre- visti conferimenti da parte dei soci in denaro o in natura.
2. Il valore dei conferimenti in natura deve essere accertato all’unanimita` oppure con la procedura prevista dall’articolo 2343 del co- dice civile.
3. L’atto costitutivo deve contenere i cri- xxxx per la determinazione dei profitti deri- vanti dai conferimenti; questi possono consi- stere anche in quote degli utili sociali, pur- che´ nell’insieme non superino il 50 per cento dell’utile complessivo della societa`.
Art. 14.
(Patrimonio sociale)
1. Il patrimonio della societa` e` composto dai conferimenti e dalle riserve.
Art. 15.
(Utili e loro distribuzione)
1. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della societa` si presume in mi- sura uguale, salvo diversa disposizione dello statuto.
2. Quando, per la divisione degli utili, sono previste clausole che rimettono ai soci la determinazione di essi sulla base di valu- tazioni del lavoro compiuto, la misura degli
utili deve essere determinata dai soci, con atto registrato avente effetto anche ai fini fi- scali, entro il termine per la dichiarazione annuale dei redditi. Se nello statuto sono pre- scritte maggioranze qualificate e queste non vengono raggiunte, gli utili vengono distri- buiti nella stessa misura dell’esercizio prece- dente.
3. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili, salva la possibilita` di ac- cantonamenti in misura non superiore al 20 per cento degli utili derivanti dall’attivita` la- vorativa.
4. Lo statuto puo` consentire la distribu- zione anche periodica e occasionale di ac- conti, salvo conguaglio a chiusura dell’eser- cizio.
Art. 16.
(Norme previdenziali e fiscali)
1. L’attivita` professionale svolta dai soci da` luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previ- sti dalle norme previdenziali; i contributi in- diretti e quelli di carattere oggettivo sono do- vuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.
2. I contributi previdenziali soggettivi, do- vuti in base al reddito, sono calcolati sull’u- tile di ciascun socio derivante dall’attivita` la- vorativa.
3. I redditi della societa`, determinati se- condo i criteri di cassa come per i professio- nisti che esercitano la professione in modo individuale, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in pro- porzione della sua quota di partecipazione e sono tassati, soltanto in capo ad esso, come redditi professionali se derivanti dalle presta- zioni professionali della societa`, e come red- diti da partecipazione in societa` di persone, se derivanti da altre fonti reddituali.
4. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono tassati come redditi di ca- pitale.
5. L’atto costitutivo e` soggetto a imposta fissa di registro. I conferimenti sono soggetti all’imposta dell’1 per cento sul valore di- chiarato, con esclusione del conferimento dei contratti in corso per prestazioni profes- sionali, che e` esente da imposta. La societa` dopo la sua costituzione emette fatture, sia per gli incassi dei crediti ad essa ceduti, sia per gli incassi per le prestazioni iniziate dai soci prima della costituzione della societa`. Le regole suddette si applicano anche nel caso di ingresso di nuovo socio in societa`. L’imposta fissa di registro per ogni ingresso di nuovo socio in societa` e l’imposta sull’e- ventuale conferimento si applicano all’atto sottoscritto dal rappresentante della societa` e dal nuovo socio, attestante il suo ingresso in societa` e la misura dell’eventuale conferi- mento.
Art. 17.
(Divieto di investimenti)
1. Alla societa` tra professionisti non sono consentite attivita` commerciali o imprendito- riali, ne` investimenti delle proprie disponibi- lita` in beni non strettamente utilizzati nell’at- tivita` professionale, in titoli privati ovvero in
quote di societa`; non e` altres`ı consentito di
dare le predette disponibilita` a mutuo, ne` di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore ai dodici mesi.
2. La societa` puo` eseguire investimenti in titoli dello Stato o titoli pubblici ad essi assi- milati e puo` essere proprietaria degli immo- bili e dei beni mobili registrati, direttamente utilizzati per l’esercizio della sua attivita`.
Art. 18.
(Cessione dei contratti)
1. La cessione a favore della societa` dei contratti strumentali, stipulati dal singolo professionista nell’esercizio della professione
prima della sua partecipazione a una societa`, puo` avvenire entro un anno dal suo ingresso in societa` o dalla costituzione di questa o dalla sua regolarizzazione ai sensi della pre- sente legge, mediante semplice lettera racco- mandata al contraente ceduto, senza possibi- lita` di opposizione da parte di questi.
2. La cessione dei contratti di cui al comma 1 e` esente da ogni imposta e tassa.
Art. 19.
(Organi della societa`)
1. Sono organi della societa` l’assemblea dei soci e l’amministratore o gli amministra- tori.
2. L’assemblea provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori, all’approva- zione del bilancio, alla determinazione degli utili e alla loro distribuzione.
3. Nell’atto costitutivo o nello statuto pos- sono essere attribuiti all’assemblea altri po- xxxx.
4. Ogni socio dispone di un voto. Nello statuto, puo` essere prevista l’attribuzione di voti multipli ai soci fondatori o ai soci ad essi equiparati.
5. L’assemblea e` validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza semplice di voti, salvo diversa maggioranza stabilita dalla pre- sente legge e dallo statuto. Le delibere as- sembleari devono essere verbalizzate e il verbale, sottoscritto dal presidente e dal se- gretario dell’assemblea, va trascritto su appo- sito libro da conservare a cura degli xxxxxx- xxxxxxxx.
6. La rappresentanza della societa` spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo di- versa norma statutaria.
7. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dallo statuto e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi am- ministratori.
8. Quando vi sono piu` amministratori, essi deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di parita` di voti, prevale quello del socio piu` anziano di eta`. Gli amministratori devono astenersi nelle delibere in cui si trovano in conflitto di interessi.
9. Nelle societa` con non piu` di cinque soci, lo statuto puo` prevedere che i poteri dell’assemblea siano esercitati direttamente dai soci, fatti salvi i criteri per la formazione delle maggioranze per le varie decisioni.
Art. 20.
(Impugnazione delle delibere assembleari)
1. La impugnazione delle delibere assem- bleari viene proposta nel termine di trenta giorni dal giorno in cui si e` svolta l’assem- blea, per i soci presenti, o dal giorno della comunicazione, per gli assenti.
2. L’impugnazione si propone con atto no- tificato alla societa` contenente la domanda di costituzione del collegio di arbitratori previ- sto nell’articolo 27. La parte che non accetta la proposta di conciliazione fatta dal collegio deve ricorrere al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Il tribu- nale decide con rito ordinario.
Art. 21.
(Bilanci e registri contabili)
1. La STP tiene il libro giornale e il libro degli inventari. Essa inoltre tiene tutte le re- gistrazioni contabili obbligatorie ai fini fi- scali previste per gli esercenti attivita` profes- sionali.
2. Il bilancio della STP e` redatto secondo i criteri di cassa.
3. Nel bilancio gli utili derivanti dagli im- pieghi, dai conferimenti e dalle riserve sono tenuti distinti dagli utili derivanti dall’eserci- zio dell’attivita` professionale dei soci.
Art. 22.
(Ammissione di nuovi soci e cessione di quota)
1. L’ammissione di nuovi soci e` deliberata dall’assemblea all’unanimita`; ove lo statuto non preveda l’assemblea, l’ammissione e` ap- provata con atto sottoscritto da tutti i soci.
2. La quota sociale non puo` essere ceduta senza il consenso scritto di tutti gli altri soci.
Art. 23.
(Recesso del socio)
1. Il socio puo` recedere dalla STP, ancor- che´ costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.
2. Se la STP e` a tempo determinato e non sussiste una giusta causa per il recesso, lo statuto puo` prevedere particolari effetti nella determinazione della liquidazione della quota nel caso di recesso compiuto prima della sca- denza del termine.
Art. 24.
(Esclusione del socio)
1. Ogni socio puo` essere escluso per gravi inadempienze o gravi scorrettezze nei con- fronti degli altri soci o quando sia divenuto, per qualsiasi ragione, incapace di svolgere la propria attivita`.
2. In mancanza di espressa previsione nel- l’atto costitutivo, l’esclusione e` deliberata con la maggioranza dei due terzi dei soci, escludendosi dal computo il socio da esclu- dere.
3. La cancellazione e la radiazione di un socio dall’albo, dall’elenco o dal registro di appartenenza comportano l’esclusione di di- ritto dalla STP.
4. La sospensione di un socio dall’eserci- zio della professione e` causa di esclusione.
Se gli altri soci non deliberano l’esclusione, essi in ogni caso impediscono al socio so- speso qualsiasi attivita` professionale per la durata della sospensione.
5. Lo statuto puo` prevedere che l’esclu- sione di un socio fondatore determini lo scio- glimento della societa`.
6. La delibera di esclusione puo` essere im- pugnata nei termini e nelle forme stabilite dall’articolo 20 anche se lo statuto non pre- vede l’assemblea.
Art. 25.
(Morte del socio)
1. Nel caso di morte di un socio, la sua quota viene liquidata agli eredi secondo quanto disposto nell’articolo 27.
2. Lo statuto puo` prevedere la successione nella quota da parte di eredi aventi titolo per lo svolgimento di una attivita` professionale contemplata nello statuto.
Art. 26.
(Disposizioni fiscali per la cessazione del rapporto sociale limitatamente a un socio)
1. Nel caso di cessazione del rapporto so- ciale limitatamente a un socio, le imposte di- rette sono dovute dai soggetti che percepi- scono il reddito secondo criteri di cassa; gli stessi soggetti emettono fattura.
2. Il trasferimento dei crediti dalla STP al socio cessato e` esente da imposta.
3. In relazione alla liquidazione della quota, la restituzione dei conferimenti e` sog- getta all’imposta dell’1 per cento, mentre la distribuzione delle riserve costituite con l’ac- cantonamento di utili tassati e` esente da im- posta; in ogni caso non e` dovuta imposta per eventuali plusvalenze.
4. Per gli eredi del socio deceduto, il va- lore della quota e` soggetto alla sola imposta di successione.
5. Le somme liquidate al socio receduto o escluso o agli eredi del socio deceduto, che non siano restituzioni di conferimenti o di- stribuzioni di riserve, costituiscono a ogni ef- fetto spesa per la STP e reddito per il socio receduto o escluso e sono comprese nell’asse ereditario per gli eredi del socio deceduto.
Art. 27.
(Liquidazione della quota del socio uscente)
1. Nel caso in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, per la liqui- dazione della quota si applica l’articolo 2289 del codice civile. Non si tiene conto dell’av- viamento, salvo diversa disposizione dello statuto.
2. Al socio spetta inoltre la restituzione degli eventuali conferimenti secondo le norme statutarie.
3. Lo statuto puo` prevedere che la liquida- zione delle quote avvenga, per il socio uscente o per i suoi eredi, con l’attribuzione di una quota degli utili sociali per un tempo non superiore a dieci anni.
4. Se non vi e` accordo sulla misura delle quote da liquidare e sui termini di paga- mento, il ricorso all’autorita` giudiziaria e` preceduto da una proposta di conciliazione fatta alle parti da un collegio di arbitratori composto da tre membri, di cui uno nomi- nato dalla societa`, uno dal socio uscente e il terzo dai primi due o, altrimenti, dal presi- dente del tribunale del luogo ove ha sede la societa` ai sensi degli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 28.
(Scioglimento)
1. Salvo che lo statuto disponga diversa- mente, la deliberazione di sciogliere la so- cieta` e` approvata dall’assemblea dei soci al- l’unanimita`; se lo statuto non prevede l’as-
semblea, lo scioglimento e` approvato con atto sottoscritto da tutti i soci.
2. La societa` si scioglie:
a) per il decorso del termine;
b) per la sopravvenuta impossibilita` di attuare l’oggetto sociale;
c) per insanabile dissenso tra i soci;
d) per le altre cause previste dallo sta-
tuto.
3. Se, decorsi trenta giorni dal verificarsi di una causa di scioglimento della societa`, l’assemblea non ha deliberato, ciascun socio puo` chiedere con ricorso la pronuncia di scioglimento al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la societa`. Il presidente del tribunale decide con decreto, sentiti gli altri soci.
4. Lo scioglimento della societa` comporta la sua liquidazione secondo quanto previsto nello statuto.
5. Con la delibera di scioglimento della societa` sono nominati il liquidatore o i liqui- datori. Se l’assemblea non provvede entro quindici giorni dalla delibera di sciogli- mento, la nomina e` affidata al presidente del tribunale nelle forme previste dal comma 3.
6. Se lo scioglimento e` dichiarato dal pre-
sidente del tribunale, la nomina del liquida- tore o dei liquidatori e` fatta con il decreto di scioglimento.
7. La revoca e la sostituzione del liquida- tore o dei liquidatori, se non sono approvate all’unanimita` dai soci e qualora sussista una giusta causa, sono disposte dal presidente del tribunale nelle forme previste dal comma 3.
8. La societa` si scioglie se viene meno la pluralita` dei soci ed essa non e` ricostituita entro sei mesi.
Art. 29.
(Incarico professionale)
1. L’incarico professionale puo` essere con- ferito alla societa` direttamente oppure attra-
verso l’incarico conferito al singolo socio, con automatica estensione dei suoi effetti alla societa`.
2. Quando l’incarico e` assunto da una so- cieta`, la prestazione puo` essere svolta da ogni socio abilitato in deroga all’articolo 2232 del codice civile.
3. Le incompatibilita` dei singoli soci, rela- tive all’assunzione e all’espletamento dell’in- carico, si estendono alla STP.
4. Ciascun socio ha il dovere di comuni- care alla societa` eventuali incompatibilita`.
5. La procura processuale, in deroga a quanto disposto dall’articolo 83 del codice di procedura civile, puo` essere conferita di- rettamente alla STP comprendente avvocati, ciascuno dei quali puo` rappresentare la parte in giudizio. La stessa disposizione si applica alla STP comprendente anche altri professio- nisti abilitati a rappresentare i clienti in ogni tipo di giudizio civile, amministrativo, tribu- tario, disciplinare e simili.
Art. 30.
(Adempimento dell’incarico)
1. La prestazione d’opera da parte della STP deve essere compiuta personalmente dai soci o da professionisti loro collaboratori, ciascuno dei quali deve essere iscritto al- l’albo, elenco o registro che lo abilita al compimento delle prestazioni da eseguire. Lo statuto puo` prevedere i criteri per la di- stribuzione degli incarichi ai soci e puo` attri- buire a uno o piu` soci il compito di provve- dervi.
2. La STP puo` avvalersi della collabora- zione di altri professionisti non soci, purche´ la collaborazione sia prevista nello statuto e non sia incompatibile con la natura della pre- stazione. In tal caso la STP, quando non vi sia rapporto di lavoro subordinato, deve cor- rispondere ai professionisti collaboratori ade- guato compenso per l’attivita` svolta, tenuto conto delle tariffe professionali. Per le pro-
fessioni di avvocato e di notaio, la collabora- zione da parte di professionisti o di prati- canti, anche se continuativa o con retribu- zione periodica, non da` mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.
3. Quando cio` e` consentito dall’ordina- mento professionale, puo` essere conferito in- carico di sostituzione anche a professionista non socio o, nei casi consentiti, a praticante.
4. Nello svolgimento degli incarichi pro- fessionali, i soci devono rendere nota la loro appartenenza alla STP.
5. I doveri del segreto professionale e della riservatezza si estendono a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti della STP.
Art. 31.
(Vicende del contratto di prestazioni professionali)
1. Gli incarichi professionali e i mandati processuali, in corso di svolgimento alla data di costituzione della societa` o al mo- mento dell’ingresso di un socio in societa`, sono trasferiti alla societa` stessa.
2. La societa` ne da` a ogni interessato co- municazione immediata e comunque non successivamente alla prima prestazione da compiersi salvaguardando, in ogni caso, l’in- teresse del cliente.
3. Lo scioglimento della societa` o la esclu- sione di un socio sono comunicate immedia- tamente ai clienti e a chiunque vi abbia inte- resse.
4. Nel caso di scioglimento della societa`, l’incarico professionale si trasferisce a favore del professionista che sta eseguendo di fatto la prestazione, salvo diversa richiesta del cliente.
5. Nei casi previsti nel presente articolo, il cliente ha facolta` di recesso senza ulteriori oneri a suo carico, anche se previsti dalle ta- riffe professionali.
Art. 32.
(Compensi e tariffe)
1. Alle prestazioni fornite dalla STP si ap- plicano, per i compensi, le indennita` e le spese, le norme relative al contratto di pre- stazioni professionali e le tariffe della profes- sione di chi ha eseguito la prestazione. Se la prestazione e` eseguita da piu` soci, si applica il compenso stabilito per un solo professioni- sta, salvo diverso accordo con il cliente.
2. Il parere previsto dall’articolo 2233 del codice civile, o dai singoli ordinamenti pro- fessionali, per la determinazione dei com- pensi dovuti alla STP, e` dato dal consiglio dell’ordine o dal collegio professionale di appartenenza del professionista che ha ese- guito la prestazione.
3. Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente richieste o concordate con il cliente; soltanto in tal caso le attivita` sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi, altrimenti e` dovuto il compenso per l’attivita` di un solo professio- nista e con l’applicazione di una sola tariffa.
4. L’accordo tra cliente e STP prevale sulle tariffe professionali ai sensi dell’arti- colo 2233 del codice civile.
Art. 33.
(Responsabilita` professionale)
1. La STP e` civilmente responsabile per l’attivita` svolta nei limiti dell’articolo 2226 del codice civile, in solido con i soci che hanno eseguito la prestazione generatrice del danno e fatta salva la disciplina statutaria per i rapporti interni. Nel caso di danno de- rivante da omissione di attivita` dovuta, sono responsabili, insieme alla STP, tutti i soci in solido ovvero, qualora siano stati pre- viamente nominati e accettati dal cliente, sol- tanto i soci designati come responsabili della pratica.
2. La STP deve stipulare adeguato con- tratto di assicurazione per danni per la re- sponsabilita` civile e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta. Il massimale deve essere superiore al volume d’affari complessivo dell’ultimo triennio.
Art. 34.
(Professionisti stranieri)
1. Possono far parte delle STP i professio- nisti stranieri che hanno diritto di esercitare la professione in Italia, secondo le norme na- zionali e comunitarie vigenti.
Art. 35.
(Societa` straniere)
1. Le STP costituite all’estero possono svolgere attivita` in Italia attraverso l’opera di soci e di collaboratori abilitati all’esercizio della professione in Italia.
2. La possibilita` di istituire sedi in Italia e` condizionata al rispetto delle norme della presente legge e di quelle vigenti per l’eser- cizio in Italia di ciascuna libera professione da parte di cittadini stranieri.
3. I professionisti italiani possono essere soci di STP straniere.
Art. 36.
(Norme speciali per le societa` a responsabilita` limitata)
1. Nelle societa` a responsabilita` limitata, ammesse ai sensi dell’articolo 4, la quota dei soci professionisti deve in ogni caso es- sere superiore ai due terzi del capitale so- ciale.
2. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci iscritti in albi, elenchi o registri indicati nello statuto.
3. Le prestazioni professionali di cui al- l’articolo 2229 e seguenti del codice civile possono essere eseguite solo dai soci iscritti in albi, elenchi o registri, indicati nello sta- tuto, salvo quanto disposto nell’articolo 30.
4. La ragione sociale reca la denomina- zione: «Societa` a responsabilita` limitata – so- cieta` tra professionisti (Srl – Stp)».
Art. 37.
(Norme speciali per le societa` in accomandita semplice e per azioni)
1. Nelle societa` in accomandita semplice e per azioni, ammesse ai sensi dell’articolo 4, possono essere accomandatari solo i soci iscritti negli albi, elenchi o registri indicati nello statuto.
2. La quota complessiva degli accomanda- tori deve superare in ogni caso il cinquan- tuno per cento.
3. I soci accomandatari devono essere in numero non inferiore a cinque.
4. Le prestazioni professionali di cui al- l’articolo 2229 e seguenti del codice civile possono essere eseguite solo dai soci acco- mandatari, salvo quanto disposto dall’arti- colo 30.
5. La ragione sociale reca le denomina- zioni: «Societa` in accomandita semplice – societa` tra professionisti (Sas – Stp)» oppure:
«Societa` in accomandita per azioni – societa` tra professionisti (Sapa – Stp)».
Art. 38.
(Norme speciali per le societa` cooperative)
1. Nelle societa` cooperative, ammesse ai sensi dell’articolo 4, il numero dei soci non puo` essere inferiore a sei.
2. Sono ammessi come soci solo coloro che sono iscritti negli albi, elenchi o registri, indicati nello statuto.
3. I controlli amministrativi sono esercitati sentiti gli ordini e i collegi professionali.
4. Per l’ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote e` necessario il con- senso di tutti i soci.
5. Le cooperative tra professionisti non sono soggette a fallimento.
6. L’accantonamento previsto dall’articolo 2536 del codice civile e` eseguito nella mi- sura del 10 per cento del reddito netto com- plessivo della societa`.
7. Nella ragione sociale e` indicata, dopo il tipo di societa` cooperativa, la denomina- zione: «Societa` tra professionisti (Stp).
Art. 39.
(Controversie tra soci e tra soci e societa`)
1. Lo statuto puo` contenere una clausola compromissoria per arbitrato rituale o irri- tuale per tutte le controversie tra soci o tra soci e societa`. In tal caso, possono essere at- tribuite alla competenza arbitrale anche le controversie di cui agli articoli 20, 24 e 27. Se e` contenuta nello statuto una clausola compromissoria, e` escluso il ricorso al colle- gio di arbitratori di cui all’articolo 27 e i ter- mini per l’inizio dell’azione sono riferiti al- l’atto per la costituzione del collegio arbi- trale.
2. Qualunque sia il tipo di arbitrato previ- sto nella clausola compromissoria, sussiste la competenza dell’autorita` giudiziaria ordinaria per procedimenti urgenti o cautelari.
Art. 40.
(Rinvio normativo)
1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, in quanto possibile:
a) per le disposizioni fiscali, le norme che disciplinano le libere professioni e, in particolare, le libere professioni esercitate in forma associata;
XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
b) per le disposizioni sostanziali, le norme che disciplinano la societa` a responsa- bilita` limitata, escluso l’obbligo dei sindaci;
c) nel caso in cui lo statuto non preveda l’assemblea, le norme sostanziali che disci- plinano la societa` in nome collettivo.
Art. 41.
(Limiti per il tipo di societa` e abrogazione di norme)
1. E` vietato costituire, esercitare o dirigere societa` per l’esercizio delle attivita` professio- nali disciplinate dagli articoli 2229 e se- guenti del codice civile in forma diversa da quanto previsto nella presente legge.
2. La violazione del divieto determina la nullita` delle societa` e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.
3. E` libera la costituzione di associazioni tra professionisti con effetti soltanto interni
tra gli associati. In tal caso, i rapporti profes- sionali con i clienti avvengono a titolo indi- viduale, secondo le regole di ciascuna pro- fessione.
4. Sono abrogati:
a) la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
b) l’articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
5. All’articolo 2249 del codice civile e` ag- giunto, in fine, il seguente comma: «Le so- cieta` tra professionisti sono disciplinate da apposita legge».
Art. 42.
(Disposizioni transitorie)
1. Gli atti di trasferimento mobiliari o im- mobiliari tra soci e societa`, stipulati entro il secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni imposta e tassa, salvo l’impo-
XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
sta di registro dovuta nella misura dell’1 per cento.
2. Le associazioni o societa` tra professio- nisti in qualsiasi modo costituite anterior- mente alla data di entrata in vigore della pre- sente legge possono essere regolarizzate en- tro l’anno successivo alla data di entrata in vigore secondo le norme in essa previste, con esclusione di qualsiasi imposta, salvo la registrazione a tassa fissa dell’atto di rego- larizzazione. Tutti gli incassi eseguiti dalla societa` regolarizzata sono da essa fatturati indipendentemente dai precedenti modi di fatturazione.
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