CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
FARMACIE COMUNALI DI CUNEO S.R.L.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA IN UNICO LOTTO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO PER FARMACIA COMUNALE 5 MOVICENTRO
Amministratore unico Il Responsabile del Procedimento
Capitolo I Norme generali
1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera in unico lotto di progettazione, fornitura e posa in opera di arredo per Farmacia Comunale 5 Movicentro.
L’appalto oltre alla fornitura, comprende trasporto, montaggio, smaltimento imballi e prove di funzionalità.
La fornitura dovrà essere consegnata utilizzando imballaggi di trasporto riutilizzabili, in alternativa, i contenitori impiegati dovranno essere costituiti da un unico materiale (mono materiale) o da più componenti, purché facilmente separabili manualmente, di cui almeno uno possa essere inviato a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio o compostaggio. L’impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere al ritiro e all’avvio al riciclaggio degli stessi e allo smaltimento degli eventuali materiali di risulta.
2. Caratteristiche base dei manufatti e degli articoli richiesti per la fornitura
Tutti gli elementi della fornitura dovranno essere eseguiti con materiale di prima qualità, a norma con la normativa vigente, a perfetta regola d’arte, e corredati da opportune garanzie.
Le imprese concorrenti dovranno presentare in sede di gara un unico attestato contenete le seguenti dichiarazioni valide per tutti gli arredi offerti:
⎯ Dichiarazione attestante la non pericolosità e tossicità per persone ed animali dei prodotti ed attrezzature offerti, in particolare riguardo il valore di emissione di formaldeide ed altri residui di lavorazione.
⎯ Dichiarazione che tutti gli articoli forniti rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
⎯ Rispetto dell’obbligo all’utilizzo esclusivo di vernici non tossiche esenti da piombo e cromo esavalente.
3. Elaborati tecnici
Nel rispetto della planimetria allegata , la fornitura ed il montaggio dei vari arredi ed attrezzature dovrà prevedere gli elementi di seguito descritti:
- Banco vendita farmaci e parafarmaci con predisposizione per l’istallazione delle postazioni compiuterizzate (almeno 2);
- Banco e cassettiera per dermocosmesi con predisposizione per l’istallazione delle postazioni compiuterizzate (almeno 1)
- Esposizione perimetrale verso l’esterno (vetrine espositive su tre lati) e interna (area antistante il banco vendita e retrobanco);
- Pareti attrezzate, pareti divisorie, scaffalature ed espositori a vari piani;
- Zone espositive centrali;
- Box prove per autoanalisi sangue, rilevazione pressione arteriosa;
- Cassettirea per deposito farmaci, cassettiere verticali. Le colonne dovranno essere tali da stoccare i farmaci di una farmacia di giro medio;
- Corpi illuminanti integrati negli arredi;
- Laboratorio galenico dotato di cappa aspirante (escluso lavabo già presente).
Sono libere tutte le proposte di soluzioni alternative sul piano distributivo, funzionale e decorativo.
Le soluzioni proposte dovranno comunque rispettare le dotazioni minime richieste e le disposizioni di legge a riguardo dei locali e delle farmacie aperte al pubblico.
L’arredo dovrà inoltre inserirsi ed adattarsi perfettamente agli spazi disponibili della farmacia quanto a dimensioni, proporzioni, funzionalità e resa estetica (ad esempio, tramite pezzi speciali o su misura).
Non verrà riconosciuto alcun compenso ne maggiorazioni dei costi indicati in offerta in caso di eventuali modifiche al progetto.
4. Termini di consegna della fornitura e installazione in opera
Il termine di ultimazione ed installazione delle forniture è di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di affidamento della fornitura.
Eventuali ritardi nella consegna determinano l’applicazione delle penali previste all’articolo “Penalità” del presente capitolato, salvo il diritto di risoluzione del contratto stesso nei casi più gravi. Per motivi dovuti a causa di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi dalla società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. possono modificarsi i tempi di consegna.
Tutti i rischi relativi alla consegna ed al trasporto sono a carico dell’impresa aggiudicataria, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o ad insufficienti imballaggi.
5. Tempistica
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, all’atto di affidamento della fornitura, un crono- programma delle forniture e installazioni in opera, firmato dal tecnico responsabile dei lavori, che dovrà includere le date previste di completamento delle forniture e installazioni in opera e qualunque altra informazione relativa a scadenze, fermo restando che la fornitura dovrà essere ultimata nel termine previsto dal precedente articolo termini di consegna della fornitura e installazione in opera.
6. Variazione della quantità e facoltà di sostituzione
Le forniture potranno essere aumentate o ridotte da parte della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.
Qualora alcune tipologie degli arredi, oggetto del presente appalto, non fossero disponibili per la fornitura nei termini contrattuali, la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. si riserva la facoltà di richiedere, prima della consegna e dopo motivata giustificazione da parte dell’aggiudicatario, variazioni e sostituzioni dei beni stessi con altri di uguale o maggiore valore economico e qualitativo, senza variazione di prezzo alcuna.
7. Accertamento della qualità
Se le forniture, a giudizio insindacabile della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., dovessero risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, l’Impresa aggiudicataria dell’appalto sarà tenuta a ritirarle a sue spese e a sostituire, nei tempi indicati dalla società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., il materiale della qualità e tipologia stabilita.
Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto tutti i rischi di danno della fornitura, ad eccezione dei danni non imputabili all’Impresa.
Gli articoli forniti dovranno essere privi di ogni difetto dovuto a progettazione o errata esecuzione o materiali difettosi e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione tecnica a corredo degli stessi.
I materiali oggetto delle forniture devono rispondere alle vigenti normative CEE in materia di sicurezza e prevenzione incendio e conformi al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e successive modifiche.
8. Modalità di esecuzione e posa in opera
Tutti i lavori di posa in opera degli arredi in oggetto saranno eseguiti secondo le migliori regole d’arte e secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.. Nello specifico, la posa in opera che richieda interventi sulla struttura per ancoraggi, dovrà essere condotta secondo le prescrizioni della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., anche in concomitanza con altre forniture e lavori.
Lo smontaggio, la rimozione e l’allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera si intende a cura dell’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Nel presente appalto non esiste interferenza tra il personale occupato dall’impresa appaltatrice ed altri soggetti, ne consegue l’inesistenza dell’obbligo di redazione del DUVRI a carico della stazione appaltante.
9. Garanzia e assistenza
Il periodo di garanzia relativo a tutti gli allestimenti di arredi dell’appalto deve durare un periodo non inferiore a 2 (due) anni dalla data di redazione dell’Attestato di Regolare Fornitura, Installazione e Collaudo, con esito positivo, di cui all’articolo “Collaudi” del presente capitolato.
Nel periodo di garanzia dei beni forniti s’intende inclusa anche la manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi riscontrati anche dopo il collaudo. In tal caso, gli interventi dovranno essere effettuati senza ritardo dalla richiesta.
Il servizio di assistenza dovrà essere effettuato presso i locali della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. ove i beni forniti risultano essere installati. L’Impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire l’eventuale disponibilità di pezzi di ricambio per un periodo minimo di 2 (due) anni), incluso quello di garanzia sopra detto, sia per completamenti ed integrazioni che per sostituzioni in caso di rottura.
10. Collaudi
Il collaudo avverrà tramite una visita ufficiale del legale rappresentante della società Farmacie Comunali di Cuneo Srl da effettuarsi entro e comunque il termine di consegna.
All’atto del collaudo i beni saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo. In caso di riscontrata irregolarità della fornitura si rimanda a quanto previsto all’articolo “Penalità” del presente capitolato.
Dopo la consegna e la posa in opera dell’allestimento, saranno effettuate, in contraddittorio fra le parti, le operazioni di collaudo tese ad accertare che la fornitura presenti i requisiti richiesti. Le forniture rifiutate al collaudo dovranno essere ritirate e sostituite a cura dell’Impresa fornitrice entro i termini fissati nel verbale di collaudo. Il regolare collaudo non esonera l’Impresa fornitrice da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo stesso, ma vengono in seguito accertati.
L’Impresa avrà l’obbligo di effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni o difformità entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso d’inerzia dell’Impresa aggiudicataria la società Farmacie Comunali di Cuneo
s.r.l. potrà far eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo all’Impresa stessa, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.
La denuncia di eventuali vizi degli arredi forniti dovrà essere effettuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data fissata per il collaudo.
Qualora in sede di collaudo la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto prescritto, la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. si riserva la facoltà di respingerla, ovvero laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, di obbligare l’impresa aggiudicataria ad una riduzione del prezzo, ex art. 1492 C.C., in conseguenza del minor pregio degli articoli forniti. Tale riduzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1494 C.C., sarà stabilita insindacabilmente dagli organi tecnici della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.. In caso di non accettazione della merce, verrà data comunicazione all’impresa dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto.
11. Attestazione e termine di collaudo
Appena le forniture e l’installazione in opera sono state completate nel rispetto del presente capitolato ed hanno superato il collaudo di cui al precedente articolo “Collaudi”, la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. redigerà un attestato di Regolare Esecuzione, Fornitura, Installazione e Collaudo.
Tutte le operazioni di collaudo saranno effettuate entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della visita di collaudo svolta in seguito alla comunicazione di ultimazione della fornitura (consegna dei lavori).
12. Luogo di esecuzione dell’appalto
Presso la stazione ferroviaria “Movicentro”
Capitolo II
Obblighi a carico dell’impresa
13. Obblighi dell’impresa aggiudicataria
Sarà obbligo dell'appaltatore nominare un tecnico responsabile dell’appalto, che consegnerà, ad allestimento completato, copia digitale e cartacea dei posizionamenti degli arredi e relative certificazioni. L'impresa accetterà, in caso di aggiudicazione, di fornire gli articoli aventi caratteristiche tecniche conformi a quanto richiesto dalla stazione appaltante e nel rispetto di quanto offerto in sede di partecipazione alla gara, fermo restando che in caso di documentata irreperibilità di qualsiasi materiale o dispositivo e ad insindacabile giudizio della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., potrà essere ammesso altro arredo avente caratteristiche tecniche conformi anche nel caso in cui tale materiale dovesse presentare valore maggiore di quello originariamente previsto.
La stessa s’impegna a garantire che tutti gli articoli forniti corrisponderanno dettagliatamente a quanto richiesto dal presente capitolato oltreché conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
L’operazione di consegna e posa in opera si intende effettuata quando tutti i beni e tutte le parti siano state consegnate, assemblate, installate entro i termini indicati.
L’Impresa è tenuta sia a proteggere i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e manomissioni, sia ad allontanare dal luogo di esecuzione della fornitura eventuali materiali di risulta, lasciando tutti i locali sgombri e puliti.
14. Cauzione definitiva
In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell’appalto deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 113 — comma 1 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» [in seguito “Codice”].
Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
15. Domicilio e responsabilità
L’appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la società appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la società appaltante potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.
16. Norme di relazione
L’aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento dell’appalto, il nominativo del responsabile dell’appalto che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento dell’appalto stesso.
L’aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell’appalto. Ogni segnalazione o contestazione che sia rivolta al responsabile dell’appalto si considera come effettuata all’appaltatore.
17. Osservanza delle leggi e dei regolamenti
E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l’appalto assunto.
L’impresa aggiudicataria, ove la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.
Capitolo III
Rapporti fra impresa appaltatrice e società appaltante
18. Vigilanza e controlli
Al direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dalla società appaltante, competono la vigilanza e il controllo circa il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, mediante costante verifica dell’organizzazione e dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di indagine e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell’andamento dell’iniziativa.
Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell’esecuzione del contratto indicare al coordinatore dell’impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.
L’impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento la richiesta di chiarimenti, notizie o documentazione in merito all’appalto.
19. Garanzie e responsabilità
L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della società appaltante relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento dell’appalto o a cause a esso connesse.
Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto stesso.
E' a carico dell’impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di
R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto.
L’impresa si impegna a presentare alla società appaltante copia della polizza.
La società appaltante è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento dell’appalto oggetto di questo capitolato.
L’impresa aggiudicataria solleva la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. dovesse eventualmente sostenere a xxxx titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
20. Penalità
L’Impresa aggiudicataria nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato deve uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa. La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. si riserva, comunque, la facoltà di applicare le seguenti penali nei casi di ritardo nella consegna e di carenze qualitative:
⎯ € 80,00 per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna della fornitura di cui al precedente articolo “Termini di consegna della fornitura e installazione in opera”, non imputabile a cause di forza maggiore. Si precisa, inoltre, che trascorso il termine concordato per la consegna , senza che la stessa abbia luogo, la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le merci e rifornirsi altrove, addebitando all’impresa l’eventuale
differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
⎯ in caso di esito negativo del collaudo, l’Impresa corrisponderà alla società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., a titolo di penale, una somma pari a € 400,00, per ogni decade o frazione di ritardo maturata, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo fino al giorno in cui l’impresa notificherà alla società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. la disponibilità di beni aggiornati per il nuovo collaudo.
Le predette penalità saranno contestate all’impresa aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro 15 (quindici) giorni dalla visita ufficiale di collaudo.
All’impresa è concesso un termine di 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. provvederà all’applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.
Le penalità e le maggiori spese della fornitura in danno della ditta fornitrice saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, potranno essere prelevate dalla cauzione.
Capitolo IV Personale
21. Personale impiegato nell’appalto
Tutte le spese di personale sono a completo carico dell’impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.
Resta comunque inteso che dell’operato del personale sarà totalmente responsabile l’impresa, con esclusione dei comportamenti dolosi.
In caso di sciopero sarà compito dell’impresa preavvertire per tempo la società «Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.» secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.
22. Assenze e sostituzione del personale
L’aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità dell’appalto alle condizioni previste dal presente capitolato.
23. Infortuni, danni e responsabilità
L’impresa appaltatrice risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.
24. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali
L’impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
L’impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
25. Norme per la gestione delle problematiche inerenti alla sicurezza del lavoro
L’appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte.
L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nome del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.
Il committente provvederà alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.
Ove specificatamente previsto, sarà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.
Capitolo V
Norme relative al contratto
26. Spese contrattuali
Il contratto di appalto, ai sensi dell’articolo 334 — comma 2 — del Regolamento, verrà stipulato mediante scrittura privata, che potrà anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione del servizio.
Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione1.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 118 — comma 1
— del Codice.
La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto.
27. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento
L’importo contrattuale sarà determinato dal prezzo omnicomprensivo offerto dall’appaltatore che non dovrà essere superiore all’importo stimato globale di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) al netto dell’iva di legge.
Il corrispettivo dell’appalto è subordinato all’accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza delle forniture effettuate alle prescrizioni previste in questo capitolato.
In caso di esito positivo, il direttore dell’esecuzione emetterà l’attestazione di regolare esecuzione del contratto.
A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011,
n. 180», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale. Il pagamento viene effettuato mediante Bonifico bancario.
Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].
Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dalla società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura affidata, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.
28. Sospensione dei pagamenti
La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all’impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.
29. Subappalto
Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 118 — comma 2 — del Codice il subappalto per i servizi e le forniture è consentito nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’affidatario, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute e garanzie operate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.
30. Risoluzione del contratto — Sostituzione della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.
La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
– sospensione o interruzione della fornitura, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore e senza giustificati motivi;
– eventi di frode, accertata dalla competente autorità giudiziaria;
– apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
– messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
– immotivati ritardi di consegna.
La facoltà di risoluzione è esercitata dalla società aggiudicatrice con il semplice preavviso scritto di tre giorni, mediante lettera raccomandata A.R., senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute fino il giorno della risoluzione.
La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto di Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dalla società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., il diritto di assicurare l’esecuzione della fornitura, affidando la fornitura stessa ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenuto dalla società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.
31. Fallimento, successione e cessione dell’impresa
La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998,
n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell’impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell’impresa aggiudicataria, la società appaltante può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con provvedimento scritto, risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto della società appaltante è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.
Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, la società
appaltante ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.
Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
Si applica l’articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
32. Recesso
Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:
a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove l’aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sull’appalto oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’affidatario dell’appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l’ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.
In caso di recesso, all’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l’escussione integrale della cauzione definitiva.
33. Avvio dell’appalto in pendenza della stipulazione del contratto
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. La società appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’adozione di apposito provvedimento scritto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.
34. Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.
Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
35. Novazione soggettiva
All’infuori di quanto previsto dall’articolo 116 del Codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
36. Inefficacia del contratto
Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
Capitolo VI Norme finali
37. Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
38. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
«Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:
— la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
— l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale della società coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.;
— i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
— titolare del trattamento è la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., legalmente rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx. Responsabili sono i direttori delle singole farmacie.
39. Obbligo di riservatezza
Le notizie concernenti l’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento dell’appalto, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
40. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i
pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
41. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
42. Codice di comportamento
L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 — del citato Xxxxxx.
43. Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è il signor Conte dott. Xxxxxxxxx — tel. 0000 000000 — fax 0000000000 — e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx
Il Responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.