Regolamento per l’esercizio
Regolamento per l’esercizio
delle operazioni portuali e dei servizi portuali
(Adottato ai sensi dell’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n°84 secondo le modifiche apportate dalla Legge 30 giugno 2000 n°186 ed in ottemperanza a quanto stabilito dai Decreti Ministeriali 31 marzo 1995 n° 585 e 6 febbraio 2001 n°132)
Ai fini del presente regolamento si considerano:
a) "operazioni portuali" il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale;
b) "servizi portuali" tutte quelle attività accessorie alle operazioni portuali di cui alla precedente lettera a). Nel porto di Savona/Vado sono individuati i seguenti servizi portuali quali prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali:
⮚ Servizio di sollevamento con mezzi speciali,
⮚ Rizzaggio/derizzaggio a terra delle merci e dei contenitori su pianali e vagoni;
⮚ Trasporto merci e contenitori da ciglio banchina a magazzino su pianali e vagoni (spola);
⮚ Riempimento/svuotamento contenitori;
⮚ Pulizia, ricondizionamento merci e svuotamento contenitori;
⮚ Recupero fardaggio.
Sono esclusi dal presente Regolamento gli interventi in materia di ambiente, qualità e security che vengono autorizzati ai sensi dell’art. 68 Codice Navigazione.
TITOLO I
Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di operazioni e/o servizi portuali.
Articolo 1
- Destinatari e Requisiti -
Nell'ambito del Porto di Savona, l'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e/o terzi e di servizi portuali è soggetto all'autorizzazione dell'Autorità, ai sensi dell’art. 16, comma 4, lettera d), della legge 28.1.94 n. 84.
L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese risultanti in possesso dei seguenti requisiti, che l’Autorità verificherà all’atto del rilascio dell’autorizzazione e la cui permanenza in capo all’impresa interessata potrà essere periodicamente verificata, a richiesta dell’Autorità, obbligandosi l’impresa stessa a fornire tempestivamente tutti i dati, i documenti e le informazioni rilevanti:
a) capacità economica e finanziaria adeguata alle attività da svolgere;
b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni o dei servizi portuali da svolgere;
c) organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare, assunto in forza di contratti di lavoro coerenti con le norme applicabili, e tali da riconoscere ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dall’applicazione del C.C.N.L.
di riferimento per i lavoratori in ambito portuale, ovvero di altri contratti collettivi applicabili ai lavoratori delle imprese richiedenti che prevedano condizioni equivalenti.
d) amministratori di adeguata idoneità personale e professionale per l’esercizio dell’attività di imprenditore portuale, da valutarsi anche ai sensi dell’art. 2382 Cod. Civ.
e) nel caso di imprese che effettuano operazioni di carico e scarico di rinfuse solide di navi portarinfuse, il rispetto, da parte dell’impresa, delle disposizioni del D.M. del 16/12/2004, in materia di “requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse”.
Articolo 2
- Documentazione -
Salvo quanto previsto all’articolo 17 per i vettori marittimi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione il legale rappresentante dell'impresa interessata deve formulare istanza in carta legale (allegato I), allegando copia fotostatica di un documento di identità, contenente:
a) indicazione della/e attività che intende svolgere;
b) dichiarazione attestante l’esistenza o l’inesistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, ai fini della presente disposizione, per collegamento e controllo le nozioni previste all’art. 2359 Cod. Civ. ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l’esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate o aspiranti tali siano controllate dalla medesima impresa, detti rapporti rilevando ai fini di quanto previsto all’articolo 4 e dell’obbligo, imposto dalla legge all’Autorità, di garantire la massima concorrenzialità possibile in porto tra imprese autorizzate;
c) indicazione della quota di capitale effettivamente versato;
d) dichiarazione che la società è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della domanda).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Documentazione relativa all’idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività di imprenditore portuale (da fornirsi con riguardo al legale rappresentante dell’impresa):
1a) dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
1b) dichiarazione relativa all'attività svolta negli ultimi 3 anni.
Relativamente al titolare dell'impresa ed al procuratore e, in caso di società, agli amministratori e ai sindaci (allegato I A):
1a) autocertificazione relativa all’insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e comunitario;
1b) autocertificazione relativa al casellario giudiziale;
1c) autocertificazione antimafia;
1d) dichiarazione di inesistenza di alcun motivo di ineleggibilità o decadenza;
1e) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 675/96;
In caso di modifica di titolarità dell’impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale di ciascuna impresa, l’impresa interessata dovrà fornire entro 30 giorni all’Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra.
2) Certificazione relativa alla capacità tecnica, consistente in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, (allegato I B) relativa alla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili adeguato all’attività per la/e quale/i l’autorizzazione è richiesta, quali macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, specificando:
◊ il rispettivo stato di possesso (leasing, proprietà ecc.);
◊ i dati identificativi dei mezzi (es. numero del telaio);
◊ la conformità dei mezzi e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro (allegato I B - c).
3) Certificazione relativa alla capacità organizzativa, consistente in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa alla possibilità di acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi; eventuale programma di potenziamento – ed adeguamento – del parco mezzi ed attrezzature e dell'organico, con indicazione dell'arco temporale entro il quale si intende portarlo a compimento; schema funzionale della società o dell'unità operativa per la quale si richiede l'autorizzazione.
4) Certificazione relativa alla capacità finanziaria, attestata:
◊ dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero dalla data di costituzione, se posteriore; in ogni caso, da certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun provvedimento di carattere concorsuale.
◊ referenze di almeno due istituti di credito.
5) Programma operativo non inferiore ad un anno con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici.
Nel caso di richiesta di autorizzazione pluriennale da parte di imprese concessionarie, le stesse dovranno produrre piani operativi adeguati al periodo richiesto.
Per le imprese autorizzate il programma operativo deve essere rappresentato da contratti di appalto relativi alla fornitura di operazioni o servizi portuali a favore di terzi, da prodursi in allegato (anche in estratto) alla richiesta di autorizzazione.
6) Copia libro matricola ed elenco dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali e con l’indicazione dei relativi dati anagrafici di ciascun dipendente e/o dirigente e la specificazione del contratto di lavoro applicato. Contestualmente all'indicazione, di cui sopra,
dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga, l’impresa dovrà altresì indicare l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione per l'espletamento del programma operativo di cui al punto 5) - (allegato I B - e), e dovrà presentare espressa dichiarazione autocertificativa secondo cui i salari pagati ai dipendenti non sono inferiori al minimo previsto dalla legge o dai contratti collettivi di categoria applicabili. L’impresa dovrà inoltre dichiarare che a tutti i dipendenti vengono applicate condizioni contrattuali e normative coerenti con quanto previsto al precedente Art. 1, lett. C). Resta salvo, al riguardo, il diritto dell’Autorità di procedere a verifiche, richiedendo l’apposita documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni fornite (allegato I B - d).
7) Contratto assicurativo e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo che garantisca con massimali adeguati persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge 28.1.94, n. 84 (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità Civile Dipendenti). La copertura assicurativa per un massimale di euro 2.582.284,50, dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede nell’ambito della Comunità Europea.
8) Dichiarazione attestante l’avvenuta iscrizione presso le sedi provinciali INPS ed INAIL e l’avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché i riferimenti delle posizioni INPS ed INAIL e la classificazione ed il codice attività dell’attività dichiarata (allegato I B - a).
9) Piano della sicurezza e dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di cui all'art. 4 del Decreto stesso, del quale occorre segnalare il nominativo ed ogni variazione; indicazione del nominativo e dei dati anagrafici del/dei Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (allegato I B - b).
10) Garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa (allegato I C), con sottoscrizione del Rappresentante dell’Ente fideiussore. La fideiussione non potrà essere inferiore al canone di cui al successivo art. 5.
11) Tariffario delle prestazioni. Tali tariffe, da intendersi come tariffe massime applicabili all’interno dell’ambito portuale, saranno depositate presso l'Autorità a disposizione di chi vi abbia interesse, per la consultazione e per l'eventuale rilascio di copie totali e/o parziali. Dovrà inoltre essere comunicata tempestivamente ogni successiva variazione.
La mancata presentazione di anche uno solo dei documenti di cui al presente articolo costituisce elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione.
L’Autorità potrà verificare periodicamente, richiedendo al riguardo informazioni e/o documentazione all’impresa autorizzata, il continuo adempimento agli obblighi di cui ai presenti punti, in particolare quelli relativi al personale e ai mezzi impiegati.
12) per le imprese di cui all’art.1 punto (e) viene richiesta la seguente documentazione:
1. Copia de manuale informativo contenenti i requisiti del terminale e le esigenze delle autorità competenti nonché le informazioni relative al porto e al terminale elencate nell’allegato I punto 1,2 del codice BLU.
2. Copia del certificato UNI EN 1SO 9001:2000.
3. Designazione formale, da parte del legale rappresentante dell’impresa, di uno o più rappresentanti del terminal.
Articolo 3
- Durata e Rinnovi -
1. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, le imprese sono inserite negli appositi registri tenuti dall’Autorità portuale distinti per le imprese autorizzate all’esercizio delle operazioni portuali e per quelle autorizzate all’effettuazione dei servizi.
2. L'autorizzazione ha validità di un anno per le imprese autorizzate ovvero, nel caso di imprese cui è stata assentita concessione demaniale, può avere validità massima di pari durata della stessa concessione, compatibilmente con il piano operativo fornito. Nel caso di autorizzazioni pluriennali, il rispetto del piano operativo sarà sottoposto a verifica annuale. L’autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all’accertamento dei requisiti richiesti per il suo rilascio, nonché all’esito di verifica sull’andamento del piano operativo presentato dall’impresa. Resta salva l’applicazione dei successivi paragrafi 5 e 6.
3. Le imprese che intendono svolgere attività portuali in aree e/o banchine portuali loro assentite in concessione, dovranno integrare i documenti richiesti per la concessione demaniale con quelli indicati all'articolo 2 del presente Regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione sarà contestuale a quello della concessione. L’eventuale revoca o decadenza della concessione determinerà la revoca e/o decadenza dell’autorizzazione.
4. Previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a giorni 15, l'Autorità ha facoltà di incamerare, con provvedimento motivato e senza ulteriori formalità, l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dall'impresa ex art. 2, del presente regolamento a garanzia dell'osservanza degli obblighi condizionanti il rilascio dell’autorizzazione.
5. L'autorizzazione si intende prorogata, alle stesse condizioni, sino al rinnovo della stessa ovvero al provvedimento di diniego della stessa, a condizione che sia presentata l'istanza di rinnovo corredata della documentazione prevista, improrogabilmente entro il 1° dicembre di ogni anno - in caso di autorizzazioni annuali - ovvero entro il 1° dicembre dell’ultimo anno di validità per quelle pluriennali.
In caso di inottemperanza a quanto sopra il titolare dell’atto autorizzativo sarà considerato rinunciatario. Pertanto, qualora dopo la scadenza dell'autorizzazione l'impresa prosegua lo svolgimento delle attività, essa verrà perseguita a norma di legge.
Resta inteso che il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuto solo dopo che sia stato completato il prescritto iter e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.
6. In caso di richiesta di rinnovo, l'istanza (allegato I D) dovrà contenere apposita dichiarazione attestante la non variazione di quanto precedentemente dichiarato ovvero dovrà essere corredata della certificazione comprovante eventuali intervenuti mutamenti negli organi societari.
Dovrà inoltre essere fornita la documentazione che l’Autorità riterrà richiedere di volta in volta nonché il consuntivo della attività e dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente con raffronto al "piano d'impresa" a suo tempo presentato, motivando gli eventuali scostamenti; alla richiesta sarà altresì allegato il "piano d'impresa" per l'anno o gli anni cui si riferisce la richiesta
stessa.
In ogni caso, all’atto del rinnovo l’impresa è tenuta a presentare all’Autorità documentazione aggiornata relativamente ai punti 6, 8 e 12 dell’articolo 2.
Articolo 4
- Limitazioni –
L’Autorità Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale, determina il numero massimo delle autorizzazioni e si riserva di valutare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico rispettando la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo, compatibile con il massimo sviluppo possibile dei traffici.
- Canone e cauzione-
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone annuo, nonché, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, alla prestazione di una garanzia mediante cauzione in numerario o titoli di Stato ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa (allegato I C), rilasciata da Compagnia di gradimento dell'Autorità Portuale per gli importi indicati nella comunicazione di predisposizione dell'autorizzazione. La cauzione non potrà essere inferiore al canone stabilito.
Il canone, ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 122 in data 19 dicembre 2001 e successive modifiche, è stabilito, per l’anno 2002, come segue:
A) Imprese concessionarie e autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali: A1 – imprese operanti nel settore merci varie:
fatturato fino a euro 516.456,90 euro 2.755,30 “ oltre a euro 516.456,90
e fino a euro 2.582.284,50 euro 2.755,30 + 0,1% sul
fatturato eccedente euro 516.456,90
“ oltre euro 2.582.284,50 idem c.s. + 0,05% sul fatturato eccedente euro 2.582.284,50
con tetto massimo di euro 33.063,58
A2 – imprese operanti nel settore Contenitori euro 2.755,30 + euro 551,06 ogni 10.000 TEU con tetto massimo di euro 33.063,58
B) Imprese autorizzate che effettuano servizi portuali: euro 2.755,30
I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall’ISTAT per "i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati" e per i “prezzi praticati da grossisti”.
- Prestazioni in aree demaniali concesse ad imprese terze -
Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 9, le imprese autorizzate, all’esercizio di servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94, devono segnalare all’Autorità l’eventuale intenzione di operare presso imprese concessionarie di aree demaniali e/o di banchina nell'ambito portuale per lo svolgimento di specifiche attività riconducibili al ciclo operativo di quest'ultime, fermo restando per le stesse l'obbligo di esercizio diretto della concessione e del rispetto del piano di impresa, che si ritiene assolto qualora il ciclo delle operazioni portuali sia prevalentemente svolto in via diretta dall’impresa concessionaria.
Articolo 7
- Responsabilità -
1. Le imprese autorizzate, in quanto non anche titolari di concessione demaniale ex art. 18 L. n. 84/94, svolgono la loro attività a favore delle imprese concessionarie e/o dell'utenza portuale in genere. Quando l'attività è resa a favore delle imprese concessionarie, queste ultime restano le uniche responsabili nei confronti dell'Autorità per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi che queste imprese hanno assunto con l’Autorità medesima in sede di concessione.
2. In ogni caso, l'impresa autorizzata sarà direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell’autorizzazione.
3. Lo Stato e l'Autorità sono manlevati in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse derivare all'impresa dall'uso dell’autorizzazione.
Articolo 8
- Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro -
1. Ferma l’applicazione delle rilevanti disposizioni del D. Lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, del D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, le imprese concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate fornitrici di servizi a favore delle prime, le informazioni relative ai rischi specifici dell’attività da svolgersi all’interno delle aree in concessione, nonché quelle relative alle attività eventualmente da svolgersi a bordo delle navi attraccate alle banchine dell’impresa concessionaria, che siano ragionevolmente disponibili in capo a quest’ultima. Al riguardo, l’impresa concessionaria è tenuta a richiedere al comando nave l’esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro delle imprese concessionarie e/o autorizzate operanti a favore della concessionaria stessa. Tali informazioni possono anche riguardare gruppi di navi aventi tipologie di rischio omogenee. Qualora l’impresa autorizzata operi direttamente a favore di utenti portuali, sarà quest’ultima a dover richiedere al comando nave le informazioni di cui sopra.
2. L’impresa concessionaria e le imprese autorizzate operanti a favore dei medesimi utenti, anche attraverso appalti di servizi resi dalle seconde a favore della prima, sono tenute a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto e a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti.
3. L’impresa concessionaria è tenuta ad informare l’Autorità Portuale qualora accerti che, nell’esecuzione delle attività da essa affidate alle imprese autorizzate, vengano osservate le prescrizioni di legge, di Regolamento e dell’atto concessorio in materia di igiene ambientale, antinfortunistica e, in genere, ogni disposizione in materia di sicurezza del lavoro.
4. Xxxxx gli obblighi di cui all’articolo 2 punto 9), qualora l’impresa autorizzata movimenti merci pericolose, essa dovrà altresì nominare il responsabile merci pericolose ai sensi del D. Lgs. n. 40/2000, in quanto applicabile all’attività di tale impresa.
Articolo 9
- Ulteriori obblighi delle imprese autorizzate -
1. Le imprese autorizzate sono tenute a svolgere la propria attività con personale proprio e mezzi in disponibilità fatta salva la facoltà di ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo come stabilito all’art. 17 della Legge 84/94.
Salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, l’eventuale inosservanza di quanto stabilito dalla Legge. n°. 1369/60 può essere sanzionata, previa diffida, con la revoca dell’autorizzazione.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i requisiti richiesti ai sensi del precedente articolo 1 debbono sussistere in capo a ciascuna impresa autorizzata; pertanto, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali con altre imprese, finalizzate ad eludere la sussistenza degli stessi. Tuttavia, relativamente all’attività di autotrasporto, considerata la caratteristica della stessa ed al fine di evitare un’estrema ed incontrollabile frammentazione delle imprese dedicate allo svolgimento di tale attività, sono ammesse anche società a carattere consortile e consorzi tra piccole imprese di trasporto.
2. In aggiunta a quanto già previsto in particolare all’articolo 2, le imprese autorizzate sono inoltre tenute a comunicare eventuali variazioni nell'organico del personale e/o della posizione amministrativa INAIL entro 5 giorni dalla data della variazione; la tabella di inquadramento INAIL ed codice di attività dovranno corrispondere all'attività realmente effettuata dall'impresa e per la quale è rilasciato l' atto autorizzativo.
Articolo 10
- Sospensione o revoca -
1. Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.
2. L'inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente punto 1. e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione,
senza diritto ad alcun indennizzo.
In particolare, si procederà a revoca, previa diffida, qualora:
a) gli amministratori dell’impresa non risultino più in possesso dell’idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
b) la capacità tecnica accertata all’atto del rilascio dell’autorizzazione risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare l’attività, sentita la Commissione Consultiva;
c) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dai contratti nazionali di lavoro;
d) non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato all’Autorità e comunque inferiori ai minimi inderogabili di legge e dei contratti collettivi applicabili;
e) vengano sistematicamente applicate tariffe difformi, nei massimi, da quelle comunicate all’Autorità Portuale;
f) l’impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell’igiene del lavoro;
g) l’impresa abbia inadempiuto a richieste dell’Autorità volte a chiedere l’ottemperanza a disposizioni del regolamento o dell’autorizzazione.
Articolo 11
- Autoproduzione -
L'autoproduzione di attività inerenti al ciclo d'imbarco e sbarco delle merci e/o dei passeggeri è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità, ed è disciplinata ai sensi del successivo Titolo II.
Articolo 12
- Termini -
Sulle istanze di autorizzazione di cui al presente Regolamento, l'Autorità decide nel termine di giorni 90 dalla data di ricezione delle medesime. La richiesta motivata di ulteriore documentazione determina l'interruzione di detto termine.
Articolo 13
- Accesso al porto -
Al fine di ottenere l'autorizzazione di ingresso in porto del personale dipendente, le imprese dovranno comunicare all’Autorità l'elenco del suddetto personale, cui sarà rilasciata apposita tessera di riconoscimento, ai sensi e con le modalità previste dalla specifica ordinanza dell’Autorità, relativa alla regolamentazione dell’accesso delle persone in ambito portuale.
Le imprese portuali dovranno assicurare ai lavoratori di nuova assunzione (anche se con contratto a termine e/o di lavoro temporaneo) la frequenza ad un xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx quattro ore relativo ai rischi specifici del lavoro e della circolazione in ambito portuale.
Articolo 14
- Note finali -
Per un corretto disbrigo degli adempimenti di cui al presente Regolamento valga quanto segue:
◊ ai sensi dell’art. 3 comma 11 della Legge n° 127 del 15.maggio.97 come modificato con Legge 16.giugno.98 n°. 191, la sottoscrizione delle autocertificazioni richieste non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del Funzionario preposto dell’Autorità Portuale di Savona ovvero se presentate unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore;
◊ la documentazione e/o le autocertificazioni relative ai requisiti personali (procedimenti penali ecc.) dovranno essere rese da ogni persona titolare di cariche e/o qualifiche nell’azienda, compresi i membri del collegio sindacale;
◊ in caso siano in corso procedimenti penali dovrà essere fornito il Certificato dei carichi penali pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e presso la Pretura;
◊ l’Impresa è tenuta a fornire all’Autorità ogni altra documentazione pertinente o informazioni inerenti l’autorizzazione di cui trattasi;
◊ l’Impresa è tenuta inoltre a comunicare eventuali variazioni a quanto già dichiarato.
Nel caso in cui particolari situazioni di incremento di traffico determinino l’esigenza di particolari attività con caratteristiche assimilabili ai servizi portuali, esse potranno essere effettuate da soggetti autorizzati ex art. 16 b), sulla base e nei limiti di appositi accordi sottoscritti in sede sindacale locale.
Articolo 15
- Violazioni -
L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, ai sensi dell’art. 10.
E' fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.
L’Autorità ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti opportuni, senza alcun preavviso, al fine di verificare l’osservanza alle presenti disposizioni ed alle normative vigenti in materia.
TITOLO II
Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali in autoproduzione.
Articolo 16
- Destinatari e Requisiti -
L’autorizzazione all’esercizio dell’autoproduzione di attività inerenti il ciclo di imbarco e sbarco delle merci e/o dei passeggeri, è rilasciata dall’Autorità Portuale ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 16 Legge. 84/94 e successive modifiche e dell’art. 8 del D.M. 31.3.95, nonché dell’art. 9 Legge. n°287/90, subordinatamente all’accertamento dei seguenti elementi e requisiti:
a) tipologia e caratteristiche delle operazioni;
b) personale di bordo ovvero personale inserito nell’organico della propria struttura operativa a terra, idoneo ad espletare in sicurezza le operazioni di cui sopra;
c) piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere e relativo responsabile;
d) possesso di mezzi e di attrezzature di bordo e di terra dotati delle prescritte certificazioni di sicurezza da impiegarsi per l’esecuzione delle operazioni;
e) adeguata idoneità personale e professionale all’esercizio dell’attività richiesta, documentata secondo quanto precisato all’articolo 17.
L’autorizzazione può riguardare anche un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave.
Articolo 17
- Documentazione -
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’autoproduzione, i soggetti interessati sono tenuti a rivolgere istanza all’Autorità, anche tramite un loro rappresentante che agisca per loro conto e in loro nome, e dimostri di avere adeguati poteri al riguardo.
2. L’istanza (allegato II), dovrà essere corredata della necessaria documentazione e presentata nel termine di cui all’articolo 21.
3. Dovrà comunque essere eletto a tutti gli effetti un domicilio presso un agente raccomandatario che eserciti la propria attività nel porto di Savona, nominandosi quest’ultimo quale rappresentante processuale in relazione a tutte le controversie, nessuna esclusa, di natura contrattuale ed extracontrattuale, che dovessero insorgere dall’esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, nonché garante dell’assolvimento degli obblighi e impegni assunti dall’impresa autorizzata ad operare in autoproduzione verso l’Autorità e i terzi. Tale dichiarazione dovrà essere resa nei termini di cui all’allegato II A al Regolamento e munita di firma dei soggetti autorizzati autenticata nelle forme di legge, non ammettendosi in tal caso la sottoscrizione da parte dei rappresentanti di cui sopra. La dichiarazione dovrà venire depositata in originale.
4. L’istanza dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni:
a) indicazione della/e attività che si intende svolgere;
b) indicazione della quota di capitale effettivamente versato e, per i vettori marittimi stranieri, della forma societaria;
c) dichiarazione che la società è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della domanda).
5. La domanda dovrà essere sottoscritta anche dall’agente raccomandatario marittimo come indicato al precedente paragrafo 3.
6. Alla domanda dovranno comunque essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato camerale relativo alla società e contenente l’indicazione delle cariche sociali (per i vettori stranieri, tale certificato può essere sostituito con documento equipollente, ovvero con autocertificazione). In caso di modifica di titolarità dell’impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale dell’impresa, sarà cura dell’impresa interessata fornire entro 30 giorni all’Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra:
b) autocertificazione antimafia (allegato I A – c);
c) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 675/96 (allegato I A – 1e);
d) indicazione dei beni, macchinari, mezzi meccanici o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore al periodo per il quale viene richiesta l’autorizzazione specificando:
◊ il rispettivo stato di possesso (leasing, proprietà, ecc.);
◊ i dati identificativi dei mezzi (es. numero del telaio);
◊ la dotazione, da parte delle navi, di mezzi meccanici e di attrezzature idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere (allegato II) e di conformità dei mezzi e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro (allegato II );
e) elenco del personale di bordo e/o di terra impiegato per l'espletamento delle attività programmate , suddiviso per livelli e profili professionali ed indicando i dati anagrafici, fermo quanto previsto all’articolo 19, lett. g);
f) programma operativo che specifichi la tipologia e la quantità delle merci da lavorare (allegato II).
g) piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere, indicazione del relativo responsabile, dichiarazione di ottemperanza alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro a bordo, anche in chiave sostitutiva del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, al D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di cui all'art. 4 del Decreto stesso. Qualora il vettore marittimo interessato movimenti merci pericolose, dovrà altresì essere indicato il nominativo del responsabile merci pericolose ai sensi del D. Lgs. n. 40/2000;
h) dichiarazione attestante l’iscrizione del personale impiegato per le operazioni autorizzande
i) copia di contratto di assicurazione e relativa evidenza documentale comprovante la vigenza del medesimo che garantisca, conformemente a quanto previsto all’articolo 19, lett. i, persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 16 della Legge. n° 84/94 e successive modifiche (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità dipendenti);
j) Garanzia costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa di cui all’allegato I C, con sottoscrizione del Rappresentante dell’Ente fideiussore, ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato. La misura minima della fideiussione è stabilita al successivo art. 18 e non potrà comunque essere inferiore al canone di cui allo stesso articolo 18;
7. La mancata presentazione anche di un solo documento di cui al presente articolo costituisce elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione.
8. In occasione di successive richieste intervenute entro il medesimo anno solare, i soggetti interessati potranno omettere di allegare le attestazioni inerenti la dotazione della nave e la polizza assicurativa, ove rilascino dichiarazione in cui si attesti la non variazione di quanto già precedentemente documentato. Non potrà comunque prescindersi dalle attestazioni riguardanti il personale.
9. È altresì possibile in sede di domanda effettuare la richiesta, anche per un programma di più arrivi e partenze purché compreso in un arco temporale non eccedente il mese; in tal caso la documentazione prodotta dovrà riguardare l’intero ciclo programmato.
Articolo 18
- Canone e cauzione -
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone nonché alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (allegato I C), con sottoscrizione del Rappresentante dell’Ente fideiussore, ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato.
La misura della garanzia minima è stabilita in € 25.822,85.
Il canone giornaliero per l’esercizio dell’autoproduzione è stabilito, per l’anno 2002, in euro 258,23 per operazioni rese a navi fino a 100 m lineari ovvero in euro 361,52 per navi oltre 100 m lineari, se l’attività viene esercitata presso l’accosto pubblico. Il suddetto canone sarà maggiorato del 30% se l’attività viene esercitata presso aree in concessione.
Il canone sarà aggiornato annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall’ISTAT per "i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati" e per i "prezzi praticati da grossisti".
Accertato il corretto svolgimento delle operazioni portuali, l’Autorità provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti l’importo da corrispondersi risulti superiore a quello già versato, si procederà a trattenere la differenza dalla cauzione.
Nel caso di violazioni imputabili ai soggetti interessati ai sensi del presente Regolamento, l’Autorità potrà trattenere l’intera cauzione.
In caso di programma per più arrivi e partenze il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al complessivo programma.
A seguito del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti interessati che siano dotati di una propria struttura operativa nell’ambito del porto, sono iscritti nell'apposito registro tenuto dall‘Autorità.
L’autorizzazione è comunque rilasciata a nome dei soggetti interessati.
Articolo 19
- Obblighi e Responsabilità -
Ferma l’applicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili adottate anche a livello nazionale, l'esercizio delle attività da parte della richiedente è subordinato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) i soggetti interessati ovvero gli agenti marittimi raccomandatari come garanti dell’adempimento dei vettori marittimi, sono gli unici responsabili dello svolgimento delle operazioni portuali, anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone o cose in ragione di queste, nonché del ripristino, al loro termine, dello stato delle banchine e degli spazi operativi. Tanto le prime che i secondi dovranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali prevista in autorizzazione. Del superamento di tale termine, per qualunque ragione anche indipendente dalla volontà dei soggetti interessati, sono tenuti responsabili questi ultimi;
b) l'inosservanza di quanto previsto dalle norme in materia di lavoro e sicurezza sarà sanzionata con la sospensione o la revoca dell’autorizzazione;
c) lo Stato e l'Autorità sono manlevati in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse derivare all'impresa dall'uso dell’autorizzazione;
d) i mezzi da impiegarsi nelle attività in autoproduzione devono essere nella disponibilità del vettore autorizzato; non è consentito ai soggetti interessati di avvalersi di mezzi meccanici non presenti sulla nave, benché in dotazione loro o di altri, compresi i concessionari o gli agenti marittimi, per quanto muniti delle necessarie autorizzazioni all’operatività in ambito portuale;
e) non è permessa l’integrazione dell’organico con personale alle altrui dipendenze;
f) i mezzi meccanici di cui deve essere dotata la nave devono risultare pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei allo svolgimento delle operazioni da espletare; a questi effetti dovrà essere documentato lo stato e le condizioni di detti mezzi di bordo, nonché l’esecuzione ed il superamento delle visite periodiche cui gli stessi devono essere sottoposti;
g) l’equipaggio della nave deve risultare composto da un numero di elementi superiore a quello fissato nel Ruolo equipaggio o documento equivalente, necessario per la condotta nautica della nave e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei soggetti interessati ed inserito nel ruolo equipaggio o, se inserito nell’organico della eventuale struttura operativa presente nel porto, iscritto nell’apposito registro di cui al precedente art. 18. In quest’ultimo caso i dipendenti devono risultare altresì iscritti nel libro paga dei soggetti interessati con l’indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra, nonché del livello e del profilo professionale rivestito;
h) l’attività dovrà essere svolta in conformità al piano di sicurezza;
i) la copertura assicurativa, per un massimale di € 2.582.284,50, dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE; i soggetti interessati dovranno tuttavia avvalersi
di adeguata copertura P&I in relazione ai rischi insorgenti dall’autoproduzione. La documentazione dovrà comunque attestare il rinnovo e comunque la piena sussistenza della predetta copertura assicurativa, oltre al regolare pagamento dei premi assicurativi;
j) l'impresa si impegna altresì a fornire tutte le informazioni inerenti l'autorizzazione che l'Autorità Portuale riterrà di chiedere.
Articolo 20
- Sospensione o revoca -
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.
2. L'impresa e l’agente raccomandatario marittimo quale garante della prima saranno direttamente responsabili verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell’autorizzazione.
3. L'inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente punto 1. e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo. E' fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.
4. Avuto riguardo all’incidenza sulla complessiva organizzazione ed assetto delle operazioni portuali in porto determinata dalla presenza di imprese operanti in autoproduzione, il mancato ricorso alla autoproduzione stessa da parte di impresa all’uopo autorizzata senza giustificato motivo (ad esempio, la mancata disponibilità delle banchine) potrà comportare la revoca con effetto immediato dell’autorizzazione medesima. Ove l’autorizzazione sia stata revocata a termini della presente disposizione, il vettore interessato non potrà richiedere nuove autorizzazioni per autoproduzione nei successivi 12 (dodici) mesi dalla revoca.
Articolo 21
- Termini -
Le domande di cui al precedente art. 17 devono essere presentate almeno dieci giorni prima del previsto arrivo della nave. Domande presentate oltre tale termine non verranno accolte.
La precedenza all’ormeggio è determinata ai sensi dell’ordinanza in materia di accosti e fermo quanto disposto al presente Titolo II e al Titolo IV del Regolamento.
L’autorizzazione si intende valida sino alla scadenza indicata. Qualora dopo tale termine l'impresa prosegua lo svolgimento delle attività, essa verrà perseguita a norma di legge.
Articolo 22
- Utilizzo di Spazi Operativi -
L'esercizio di attività in regime di autoproduzione è consentito presso le banchine pubbliche individuate dall’apposito decreto del Presidente dell’Autorità Portuale.
L’autoproduzione può essere consentita anche in aree portuali date in concessione a terzi, purchè l’accesso di terzi alle aree in concessione per lo svolgimento di operazioni portuali sia specificatamente previsto nell'atto di concessione rilasciato a favore dell'impresa concessionaria ovvero quest’ultima abbia prestato specifico e preventivo nulla osta e, comunque, compatibilmente con le esigenze di organizzazione della normale attività della stessa e del relativo ciclo operativo.
Le modalità di eventuale impiego di imprese terze per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali e le disposizioni che regolano l’accosto sono riportate ai successivi Titolo III e Titolo IV del presente Regolamento.
Qualora, in base alle domande di autorizzazione presentate, il soggetto interessato riscontri la mancanza o l’insufficienza di spazio pubblico idoneo per le proprie specifiche esigenze, lo stesso provvederà a richiedere ad una o più imprese concessionarie la disponibilità di spazi operativi di cui non sia previsto l’utilizzo nell’arco di tempo oggetto della richiesta e nel tempo ragionevolmente anteriore e successivo, onde garantire ragionevoli margini di flessibilità per l’esecuzione delle operazioni portuali. Ferma l’esclusione dell’accesso per le aree in concessione rispetto alle quali il concessionario non abbia consentito l’accesso di terzi alle aree stesse per lo svolgimento di operazioni portuali, è comunque escluso il diritto dell’impresa operante in autoproduzione di occupare spazi o banchine in concessione per le quali, in occasione dell’arrivo della nave operante in autoproduzione, il concessionario sia ragionevolmente in grado di dimostrare che questi avrà necessità di impiego di tali spazi e banchine per la propria attività.
Nei casi di cui sopra, l’Autorità provvederà al rilascio dell’autorizzazione dopo aver ricevuto, anche a mezzo fax, dichiarazione di disponibilità delle imprese concessionarie, che gli stessi dovranno far pervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.
In caso di utilizzo di spazi operativi per l’autoproduzione, alle imprese concessionarie è riconosciuta la corresponsione di un importo pari al doppio della frazione giornaliera della rata di canone annuale relativa alla porzione impegnata, per il numero di giorni in cui l’occupazione ha avuto luogo, anche a compenso del minor utilizzo del bene concesso e dell’attività sostenuta per garantire comunque l’operatività e l’agibilità delle banchine coinvolte.
Tale importo è corrisposto in sede di versamento della rata di canone per l’anno successivo o all’atto di cessazione della concessione qualora questo sia precedente.
Articolo 23
- Comunicazioni successive -
Entro 24 (ventiquattro) ore dalla partenza della nave operata in autoproduzione, ovvero dell’ultima nave nell’eventualità di autorizzazione per più arrivi e partenze, i vettori marittimi dovranno consegnare all’Autorità la nota di riepilogo (allegato II. B).
Articolo 24
- Deroghe -
Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente Regolamento possono essere concesse dietro motivata richiesta dei vettori marittimi con provvedimento dell’Autorità.
TITOLO III
Impiego di imprese autorizzate presso accosto pubblico o aree assentite in concessione gravate da servitù a favore di imprese terze
Articolo 25
- Destinatari e Requisiti -
E’ ammesso l’impiego, da parte dei soggetti interessati, di imprese autorizzate per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, da svolgere presso l’accosto pubblico.
L’autorizzazione di cui trattasi può essere rilasciata dall’Autorità Portuale ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 16 , subordinatamente all’accertamento dei seguenti elementi e requisiti:
a) tipologia e caratteristiche delle operazioni;
b) utilizzo di imprese autorizzate ed iscritte nel registro tenuto dall’Autorità;
c) piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere e relativo responsabile.
L’autorizzazione può riguardare anche un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave.
Articolo 26
- Attività svolte presso concessionarie -
a) Nel caso in cui la nave fosse all’accosto assentito ad una impresa concessionaria su cui grava servitù a favore di altra concessionaria, ai sensi del precedente articolo 25, l’operatività della nave all’accosto può essere gestita integralmente da imprese diverse dalla prima concessionaria, purché esse siano in possesso della prevista autorizzazione e con rapporto di lavoro gestito da regolare contratto di appalto, nel rispetto delle normative vigenti.
b) In tal caso è fatto obbligo ai soggetti interessati, alle imprese autorizzate, ovvero alla concessionaria titolare di servitù, di darne notizia all’Autorità ed all’impresa concessionaria interessata, almeno dieci giorni prima del previsto arrivo della nave.
c) L’operazione si svolgerà sulla base di un piano di sicurezza predisposto dall’impresa autorizzata ex art. 16 che assumerà anche la responsabilità di datore di lavoro, e notificato anche all’impresa concessionaria, la quale dovrà comunque predisporre un proprio piano della sicurezza relativo al transito, nell’ambito della propria concessione, del personale necessario per lo svolgimento delle operazioni per il raggiungimento della nave e viceversa.
d) Il piano della sicurezza predisposto dall’impresa autorizzata sarà presentato all’Autorità.
e) L’impresa autorizzata non può utilizzare i mezzi e/o le gru della concessionaria.
f) Nel caso in cui l’impresa autorizzata intenda operare presso concessionari i cui atti di concessione non prevedano l’accesso di terzi a fronte di una riduzione del canone, dovrà preventivamente dotarsi di specifico nulla osta della concessionaria ed operare nel rispetto dei precedenti punti.
g) Laddove la concessionaria ritenesse di non poter concedere il nulla osta di cui alla lettera a), essa sarà tenuta a comunicare all’Autorità le cause a tal fine ostative.
h) Tale comunicazione deve aver luogo entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta e deve accompagnarsi all’indicazione del periodo di indisponibilità potendo quest’ultima essere oggetto di verifica da parte dell’Autorità.
i) Ove in sede di accertamento risultasse che la dichiarazione di indisponibilità è stata effettuata in assenza di effettive e concrete circostanze ostative allo svolgimento delle operazioni di cui trattasi, l’Autorità potrà procedere, previa diffida, alla dichiarazione di decadenza della concessione.
Analogamente l’Autorità potrà procedere in caso di indisponibilità immotivata da parte della concessionaria ad assicurare le proprie prestazioni di impresa a favore di soggetti diversi che ne facciano richiesta.
j) In caso di utilizzo dell’impianto della concessionaria da parte di altri soggetti, questi ultimi sono tenuti a rendere libero l’accosto nel più breve tempo possibile, assicurando l’operatività su tre turni continuativi compresa la giornata del sabato e due turni della domenica, ovvero a liberare l’accosto consentendo l’operatività della concessionaria. Qualora, salvo casi di forza maggiore, l’impresa autorizzata non liberi la banchina e le aree del concessionario nei termini previsti e comunicati, essa sarà responsabile del risarcimento del danno causato all’impresa concessionaria, e manleverà comunque e terrà indenne l’Autorità da qualsiasi pretesa di terzi, concessionario incluso.
k) In ogni caso, e nei limiti di cui al presente Regolamento, le imprese concessionarie che abbiano accettato l’accesso di terzi alle aree in concessione gravate da servitù ovvero per lo svolgimento di operazioni portuali in autoproduzione a fronte di una riduzione del canone di concessione, sono tenute ad assicurare la massima utilizzabilità ragionevolmente possibile degli spazi operativi in concessione, potendo la violazione di tale obbligo venir valutata in sede di esame di eventuali domande di rinnovo della concessione quale elemento ostativo al rinnovo predetto.
Articolo 27
- Attività svolte presso banchina pubblica -
a) L’operatività della nave all’accosto pubblico può essere gestita integralmente da imprese autorizzate e con rapporto di lavoro gestito da regolare contratto di appalto, nel rispetto delle normative vigenti.
b) In tal caso è fatto obbligo ai soggetti interessati o alle imprese autorizzate di dare notizia di tale necessità all’Autorità, almeno dieci giorni prima del previsto arrivo della nave, con le modalità previste dal presente Titolo III e nei termini di cui al successivo art. 29.
c) L’operazione si svolgerà sulla base di un piano di sicurezza relativo alle operazioni da svolgere predisposto dall’impresa ex art. 16 che assumerà anche la responsabilità di datore di lavoro.
d) Il piano della sicurezza sarà presentato preventivamente all’Autorità.
TITOLO IV
Regolamentazione di utilizzo dell’accosto pubblico
Articolo 28
- Destinatari e Requisiti -
L’autorizzazione all’utilizzo dell’accosto pubblico per l’esercizio di attività inerenti il ciclo di imbarco e sbarco delle merci e/o dei passeggeri, può essere rilasciata dall’Autorità ad imprese autorizzate ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento. Le imprese concessionarie di aree demaniali e di banchina in porto possono chiedere l’utilizzo dell’accosto pubblico solo eccezionalmente ed in presenza di una comprovata indisponibilità delle proprie banchine che non sia ascrivibile in alcun modo alla violazione di obblighi di negligenza o di quanto previsto dalla concessione.
In ogni caso, l’autorizzazione all’impresa concessionaria verrà rilasciata alle seguenti condizioni:
a) in caso di istanze coincidenti ed indicanti il medesimo periodo di utilizzo, sarà assegnata la priorità all’accosto a soggetti diversi da imprese concessionarie;
b) in caso di nuovo arrivo mentre è all’accosto nave di impresa concessionaria, la stessa dovrà rendere libero l’accosto nel più breve tempo possibile, lavorando su tre turni continuativi compresa la giornata del sabato e due turni della domenica, ovvero liberare l’accosto consentendo l’operatività di terzi. Qualora nel frattempo si rendesse libero un accosto ad essa assentito in concessione, la stessa è tenuta a provvedere, a proprie spese, allo spostamento della nave presso di esso.
La richiesta di utilizzo dell’accosto pubblico dovrà comunque essere accompagnata dalle dichiarazioni e dalla documentazione di cui al successivo articolo 29.
L’autorizzazione può riguardare anche un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave.
Possono essere utilizzate, come accosto pubblico, banchine date in concessione, in conformità alle condizioni e prescrizioni di cui all’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona vigente in materia di accosti.
Articolo 29
- Documentazione -
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del suddetto accosto, le imprese autorizzate e/o concessionarie sono tenute a rivolgere istanza all’Autorità tramite il loro legale rappresentante unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
L’istanza di cui (allegato III), dovrà essere corredata della necessaria documentazione e presentata con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla prevista data di arrivo della nave. Domande presentate oltre tale termine non verranno accolte. L’istanza dovrà comunque essere confermata o ritirata entro 5 (cinque) giorni dalla data indicata di arrivo nave.
L’istanza dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) indicazione della/e attività che si intende/ono svolgere;
b) indicazione relativa all’eventuale impiego di altre imprese autorizzate nello svolgimento delle attività di cui è richiesta l’autorizzazione;
c) indicazione del committente
- Canone e cauzione -
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone nonché alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’allegato I C, con sottoscrizione del Rappresentante dell’Ente fideiussore, ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato.
La misura minima della garanzia è indicata al precedente art. 18.
Se l’attività è svolta in autoproduzione il canone giornaliero per l’utilizzo dell’accosto pubblico è stabilito ai sensi del precedente Titolo II - articolo 18. Nel caso di impiego di imprese autorizzate il suddetto canone è ridotto nella misura del 20% .
Accertato il corretto svolgimento delle operazioni portuali, l’Autorità provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti l’importo da corrispondersi risulti superiore a quello già versato, si procederà a trattenere la differenza dalla cauzione.
Nel caso di violazioni imputabili ai soggetti interessati ai sensi del presente Regolamento, l’Autorità potrà trattenere l’intera cauzione.
In caso di programma per più arrivi e partenze il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al complessivo programma.
L’autorizzazione è comunque rilasciata a nome dei soggetti interessati.
Articolo 31
- Rinvio -
Anche per quanto riguarda l’esercizio di attività presso l’accosto pubblico, ed in particolare obblighi, responsabilità, potere di sospensione o di revoca, trovano applicazione le norme del presente Regolamento previste relativamente allo svolgimento di attività in conto terzi o in autoproduzione.
Articolo 32
- Termini -
Le domande di cui al precedente art. 29 devono essere presentate, almeno dieci giorni prima del previsto arrivo della nave. Domande presentate oltre tale termine non verranno accolte.
La precedenza all’accosto è determinata ai sensi dei criteri informativi di cui all’ordinanza n° 2/1971 dell’Ente Autonomo del Porto di Savona.
Articolo 33
- Comunicazioni successive -
Entro 24 (ventiquattro) ore dalla partenza della nave relativa dall’accosto pubblico, ovvero dell’ultima nave nell’eventualità di autorizzazione per più arrivi e partenze, l’impresa autorizzata dovrà consegnare all’Autorità la nota di riepilogo di cui all’allegato II C al Regolamento.
- Deroghe -
Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente Regolamento possono essere concesse dietro motivata richiesta dei soggetti interessati con provvedimento dell’Autorità.
D:\nuovo_sito_porto\ordinanze e regolamenti\art1620041223\RegArt16_1204.doc