REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
Emanato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29/03/2011 e ss.mm.ii.
Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa
Art. 1 Finalità
1. L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell’ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.
Art. 3 Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende:
per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano; per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l’esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;
per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa ammessa a rendicontazione.
Art. 4 Tipologie contrattuali
“1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta.
Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell’emanazione del bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.
b) contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:
1. contratti di cui alla lettera a);
2. assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell’art. 22 della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89;
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005;
4. analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca stranieri.
Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono cumulabili.
Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del presente regolamento.
Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 bis.
Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti
1. L’attivazione di contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti che deliberano in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. Per l’attivazione dei contratti senior, la delibera dovrà prevedere la copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le modalità di cui all’art. 18 comma 2 della norma di cui sopra.
2. abrogato.
3. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i ricercatori junior.
4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 9.
5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell’organo della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi:
a) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
d) il dipartimento di afferenza;
e) la sede di svolgimento delle attività;
f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
g) l’attività assistenziale prevista, con l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività ed esplicito richiamo all’impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l’attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel successivo art. 10 bis;
h) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
i) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all’art. 4 lettera b) e per i contratti di cui all’art. 4 lettera a) qualora prevista;
j) il corrispettivo contrattuale proposto;
k) l’indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
l) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
m) la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.
6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ateneo.
Art. 6 Modalità di selezione
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. È possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
4. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con disposizione dirigenziale e individuata secondo le modalità previste all’art. 6 bis.
5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5 bis. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il dirigente procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del dipartimento.
6. La selezione avviene previa disposizione dirigenziale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell’Unione Europea.
7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici.
I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera.
La discussione può essere svolta per via telematica.
8. Nell’ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.
9. La Commissione individua il vincitore
10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale.
11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del vincitore. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
In caso di sua rinuncia dovrà essere chiamato il candidato che abbia ottenuto il miglior punteggio complessivo dopo il vincitore.
In caso di cessazione anticipata del contratto l'incarico potrà essere conferito al candidato che abbia ottenuto il miglior punteggio complessivo dopo il vincitore previa valutazione del dipartimento in ordine alla copertura finanziaria del nuovo contratto.
12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all’approvazione degli atti l’emanazione di bando per la medesima figura e per lo stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento.
13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.
Art. 6-bis Modalità di individuazione dei componenti della Commissione
1. Della Commissione fanno parte tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
Due dei componenti, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati con le modalità previste dall’art. 8-bis del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 emanato con DR 977/2013 e s.m.. Un terzo componente è individuato dal Consiglio di Dipartimento fra i docenti interni o esterni all’Ateneo.
2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un componente è di genere femminile.
3. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca.
4. I componenti della Commissione provenienti dall’estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I o II fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
5. I Professori di I fascia componenti della Commissione interni all’ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell’ultima valutazione della Commissione VRA.
6. I Professori di II fascia componenti della Commissione interni all’ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della legge 240/2010.
8. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
Art. 7 Contenuto del bando di selezione
1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:
a) la tipologia del contratto (junior o senior);
b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
c) l’oggetto del contratto;
d) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le relative modalità di svolgimento;
f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
g) per i ricercatori di area medica, l’indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, laddove previsto, l’individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà
svolta e delle relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art.
10 bis;
h) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
i) l’indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
k) il trattamento economico e previdenziale;
l) il dipartimento di afferenza;
m) la sede prevalente di lavoro;
n) la modalità di selezione;
o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del presente Regolamento;
p) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
q) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) nell’ambito dell’eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.
Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:
• dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
• diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.
Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all’attività assistenziale da svolgere.
Inoltre, alle selezioni per contratto senior, possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 lettera b), qualora il requisito d’accesso richiesto sia il dottorato.
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo di Bologna o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 9 Durata del contratto
1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo art. 11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso dell’interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
3 bis. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 10 Oggetto del contratto
1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.
2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale.
5. È possibile apportare modifiche all’attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell’ambito di bandi competitivi.
Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Struttura di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato.
Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento dovrà essere concordata con tale ente prima dell’avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l’eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.
Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica
1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e le Strutture sanitarie.
2 I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.
3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede l’attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità di cui al punto 2.
Art. 11 Modalità di valutazione dell’attività svolta ai fini della proroga
1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all’art. 4 lettera a), l’attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011.
2. La proroga è consentita nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
3. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento.
0.Xx valutazione della commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.
6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
Art. 12 Rapporto di lavoro
1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.
3. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha proposto l’attivazione del contratto.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l’utilizzo del sistema di time sheet di Ateneo.
5. L'autocertificazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
a) tramite compilazione del registro digitale delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
b) tramite compilazione del consuntivo digitale delle attività didattiche per tutte le altre attività connesse alla didattica 6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
Art. 13 Trattamento economico
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.
Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:
o 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0;
o 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.
4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
1. I contratti sono incompatibili:
⮚ con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all’art. 8 co. 3;
⮚ con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
⮚ con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
⮚ con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all’art. 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.
3. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d’impegno e laddove riconducibile, si applica quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l’assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
5. L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Art. 16 Mobilità
In caso di mobilità tra Xxxxxx, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca.
Art. 17 Norme transitorie e finali
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. abrogato.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora, per l’attivazione dei contratti di cui all’art. 5, la proposta di contratto preveda informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni di cui all’art. 24 comma 2 L. 240/2010 che siano differenti rispetto a quelli indicate dai bandi le cui graduatorie siano ancora in essere, non potrà attingersi a dette graduatorie per l’attivazione di tali contratti.
***