Gonnosfanadiga
Comune di
Gonnosfanadiga
Provincia del Medio Campidano
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
APPALTO A CONTRATTO APERTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE ED ESTERNE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GONNOSFANADIGA
Gonnosfanadiga dicembre 2008
Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxx
Geom. X. Xxxxxxxx Xxxxx
Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO.
I lavori oggetto del presente appalto si riferiscono alla manutenzione ordinaria, agli interventi di manutenzione, pronto intervento del piano viabile delle strade comunali interne ed esterne. Tutti i lavori verranno precisati dall'Amministrazione Comunale all'Impresa appaltatrice mediante appositi "ORDINI DI SERVIZIO", che verranno emessi di volta in volta, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione Comunale stessa.
In presenza di particolari circostanze l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di affidare altri lavori dello stesso genere e nell'ambito dello stesso gruppo, anche ad altre Imprese.
L'appalto è soggetto, comunque, alle osservanze e disposizioni di leggi vigenti in materia di
appalti è da considerare “aperto” ai sensi dell’art. 154 del DPR 554/99. Pertanto, la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
Art. 2
IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo PRESUNTIVO complessivo delle prestazioni comprese nel presente appalto ammonta a
lavori € 106.209,15
oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso
(2% dell’importo dei singoli prezzi unitari a
base di gara ) € 2.124,18
oltre iva nella misura di legge
I lavori saranno contabilizzati secondo le modalità fissate dal presente Capitolato e con riferimento agli interventi effettivamente richiesti ed eseguiti.
Per quanto attiene la fornitura dei materiali gli stessi verranno compensati all’appaltatore sulla base del ribasso applicato in sede di gara al prezzario della regione Sardegna 2008
Ai sensi del D.P.R. 34/2000 i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate: Categoria prevalente:
OG 3 opere stradali
Il contratto è stipulato a misura ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. Pertanto il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. La quota relativa agli oneri di sicurezza risulta incidere in aggiunta ai prezzi a base d'asta nella misura del 2,00% (due virgola zero percento) Gli oneri suddetti non saranno soggetti al ribasso d'asta.
L’elenco prezzi desunto dal “prezzario delle opere pubbliche 2008 della Regione Sardegna, consultabile agli atti del Comune e sul sito della Regione Sardegna che forma parte integrante anche se non materialmente allegato al presente capitolato fissando i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione da assoggettare al ribasso praticato dal concorrente.
qualora tra le prestazioni da eseguire risultino prezzi non presenti tra quelli del prezzario lo stesso potrà essere desunto attraverso analisi di prezzo realizzate mediante verifiche dei valori di mercato dei materiali.
In tutti i casi le prestazioni dovranno risultare da preventivo di spesa indicante i prezzi degli articoli desunti dal sopraccitato prezzario alla quale dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara al fine della determinazione del prezzo complessivo offerto per la esecuzione della prestazione.
INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI.
I lavori oggetto dell'appalto possono così riassumersi:
Pronto intervento: lavori volti esclusivamente ad eliminare situazioni di pericolo incombente compresa la salvaguardia della salute dei cittadini:
ripristino provvisorio del transito;
riparazione di buche lungo le strade comunali; manutenzioni e ripristini stradali
bitumazione di strade;
Ulteriori lavorazioni
Manutenzione: Lavori volti a mantenere in efficienza e in buono stato le strade di competenza comunale che si possono così riassumersi:
1) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne e esterne
2) manutenzione delle banchine e delle cunette
3) pulizia dei cigli stradali e taglio arbusti comprensivo di riapertura di strade e tutti gli interventi ad esso connessi
Art. 3
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO.
L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente Capitolato e con successivi Ordini di Servizio, emessi dal Responsabile del procedimento e vistati dal Responsabile dell'AREA TECNICA Comunale, , mediante i quali verranno ordinati all'Appaltatore i lavori che di volta in volta si renderanno necessari.
Art. 4
OSSERVANZA DELLELEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI, PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME.
L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche nonché‚ dalle condizioni stabilite dal Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato.
Costituiscono inoltre parte integrante del presente Capitolato, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
a) CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO, che s’intende materialmente trascritto;
b)il prezzario regionale 2008 della Regione Sardegna delle opere pubbliche che anche se non materialmente allegati ne formano parte integrante e sostanziale
tutte le norme vigenti in materia di svolgimento di appalti di opere pubbliche
Art. 5
DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO PRESUNTO LAVORI
Il contratto avrà la durata di mesi 12 (dodici) a partire del giorno successivo alla data
di consegna dei lavori. Resta stabilito che, per l'esecuzione o il completamento di lavori che
siano stati richiesti con Ordini di Servizio emessi dall'Amministrazione Comunale entro il termine di durata stabilito al precedente comma, la scadenza del contratto deve intendersi prorogata fino alla scadenza del termine utile indicato nei predetti ordini di servizio.
Detto eventuale differimento della scadenza contrattuale non darà titolo all'Appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi di elenco.
Art. 6
LUOGHI IN CUI VERRANNO ESEGUITI I LAVORI
Il luogo in cui in cui dovranno essere eseguiti i lavori risulta quello del territorio comunale DI GONNOSFANADIGA
Art. 7
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.
• La cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara;
• La cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'appalto;
Art. 8 CONSEGNA DEI LAVORI.
Il Contratto sarà stipulato successivamente al completamento degli adempimenti connessi alla gara di appalto.
Per ogni singolo ordine di servizio l'appaltatore deve dare immediatamente inizio ai relativi lavori ed in ogni caso entro tre giorni dal ricevimento dello stesso.
In caso di ritardo sarà applicata una penale di €. 50,00 per ogni giorno. Ove tale ritardo
dovesse protrarsi ingiustificatamente oltre il decimo giorno, l'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del Contratto senza che l’appaltatore abbia più nulla a pretendere.
Articolo 9
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai lavori.
Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA. etc.) la
posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.
Articolo 10
DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 2 capitolato generale, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta dotati del
potere d’impegnare l’impresa.
Articolo 11
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici sono sottoposte alla disciplina prevista dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 ed alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 18 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso).
Articolo 12
CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa) sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti dal presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Articolo 13
OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
A) L'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.
B) L’aggiudicatario dovrà predisporre un documento sulle “procedure relative alla sicurezza sui rischi specifici” per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione dei lavori, sulla base del documento di valutazione dei rischi predisposta dall’Amministrazione procedente. Il suddetto documento dovrà essere approvato dall’Amministrazione procedente e formerà parte integrante del contratto.
C) Prima dell’aggiudicazione definitiva l’impresa dovrà:
1) nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 626/1994 cosi come sostituita dal D.lgs. N. 81 del 09/04/2008;
2) nominare il medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs.
626/1994, nei casi previsti dall’articolo 16 del decreto stesso, cosi come sostituita dal D.lgs. N. 81 del 09/04/2008;
3) redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 626/1994 cosi come sostituita dal D.lgs. N. 81 del 09/04/2008;
4) fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. 626/1994 cosi come sostituita dal D.lgs. N. 81 del 09/04/2008;
D) Xxxxxxxx e garanzie richieste all’aggiudicatario: l’aggiudicatario è obbligato a costituire:
1) la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.L.g.s.163/06;
2) la polizza prevista dall'art. 103 DPR 554/99 per:
a) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a euro 1.000.000;
b) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a euro 500.000.
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.
E) L’aggiudicatario dovrà inoltre produrre:
1) dichiarazione in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto, distinto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L.;
2) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
Articolo 14
OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore e quindi compresi nel prezzo, gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) la nomina del direttore tecnico e responsabile dei lavori;
2) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale, i mezzi d’opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l’esecuzione di tutta la fornitura;
3) l’allontanamento dei materiali ed il trasporto alla pubbliche discariche dei materiali di resulta, imballaggi etc.;
4) le prove che l’Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso le sedi da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di quanto precedentemente prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. La conservazione degli eventuali campioni, munendoli di sigilli e firma dell’Amministrazione appaltante e dell’appaltatore nei modi più adatti a garantire l’autenticità;
5) l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai e comunque che potranno intervenire in corso d’opera;
6) il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;
7) l’adozione nell’esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi nel rispetto delle norme D.P.R. 07.01.56 n° 164 e Decreto Legislativo 19.04.1994 n° 626 e successive modificazioni, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando sollevata l’Amministrazione nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
8) lo sgombero degli imballaggi e dei materiali utilizzati per la fornitura;
9) Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera il capitolato speciale di appalto prevede:
a) l'indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
b) l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.
10) Ai sensi dell’art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
11) A trasferire presso altra sede il personale impiegato nel servizio/fornitura dopo la terza lamentela;
12) L’appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
A) TUTELA RETRIBUTIVA
L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la prestazione oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
Il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’appaltatore conferisce all’Amministrazione Appaltante il diritto di agire contro il fideiussore di cui all’art. 113, comma 5, D.Lgs. 163/2006.
Inoltre, la stazione appaltante, in caso di ritardo, debitamente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione dell'appalto, si atterrà a quanto previsto dall’art. 543 c.p.c. e ss. (pignoramento di crediti del debitore verso terzi), ed effettuerà, secondo le indicazioni contenute nell’ordinanza del giudica dell’esecuzione, il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa appaltatrice per l'esecuzione del contratto oppure, in assenza, dalla cauzione prestata.
Nelle ipotesi di subappalto resta ferma, ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice. In caso di inadempienza di entrambe le imprese si applica quanto previsto dal comma precedente.
Le suddette disposizione si applicano anche al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nella esecuzione di sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto e comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006.
B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione,contribuzione,
assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, tempestivamente le variazioni degli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi dichiarati in sede di gara. Inoltre, il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso il committente, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro il fideiussore che ha rilasciato la polizza prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
La stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultato provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di presentazione dell'offerta.
La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
La stazione appaltante segnalerà alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della suddetta verifica.
Articolo 14
Installazione, gestione e chiusura del cantiere Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore
Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare oltre alle norme dei D.P.R. n. 547/55, n. 164/56 e n. 303/56, anche le norme del Regolamento Edilizio e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Gonnosfanadiga, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
In aggiunta agli oneri di cui al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:
1. le adeguate recinzione e la custodia delle aree di cantiere.
2. l’installazione, per tutta la durata del lavoro sia di giorno che di notte, della segnaletica stradale tabelle e segnali luminosi, necessari ad evidenziare correttamente il cantiere e per deviare il traffico veicolare, cosi come previsto dalle vigenti norme del Codice stradale e secondo le prescrizioni del comando di Polizia Municipale, adottare tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità; L’impresa resta l’unica e totale responsabile per eventuali incidenti che dovessero derivare da segnaletica incompleta, inadeguata o insufficiente; è escluso dal presente onere solo la segnaletica necessaria per rendere disponibili le aree di intervento da posizionare prima della installazione del cantiere, quali divieti di sosta ecc..
3. Provvedere mediante proprio personale al controllo del traffico che si determina a causa della esistenza del cantiere, ed a tale scopo il personale dovrà essere dotato di giubbotto
di colore giallo ad arancione con strisce catarifrangenti e di palette di segnalazione. Resta a carico dell’impresa la eventuale installazione di impianto semaforico per la gestione dei provvisori sensi unici alternati;
4. l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
5. l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati
6. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti a servizio del cantiere e per assicurarei passaggi pedonali per le perone residenti nei tratti di strade interessate dal cantiere;
7. l'adozione dei provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all'art.30 del Capitolato Generale di Appalto, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
8. la fornitura alla Direzione dei lavori della manodopera e degli strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
9. la tempestiva presentazione della campionatura di componenti, materiali, impianti ed accessori, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione dei lavori;
10. la fornitura e la esposizione, su ogni singolo sito di intervento, di un tabellone recante le indicazioni relative all’appalto cosi come prescritto dalla vigente normativa;
11. la fornitura all'Appaltante in duplice copia di fotografie a colori dimostrative degli interventi eseguiti ed in particolare dei ripristini della pavimentazione stradale, le fotografie devono recare la data e l’ora in cui sono state scattate corrispondente a quello di ultimazione del lavoro, nella foto dovrà comparire un cartello recante la indicazione del sito ( via e n°. civico ) o comunque un riferimento che consente di identificare con certezza il sito.
12. la pulizia, a lavoro ultimato, di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;
13. l'onere della buona conservazione delle
opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
14. Prima di iniziare i singoli lavori la ditta dovrà assicurarsi presso i vari Enti ( ENEL, TELECOM, GAS, ect.) circa la esistenza e posizione dei vari sottoservizi e procedere all'esecuzione dei lavori con tutte le cautele necessarie imposte dei predetti Enti, sollevando il Comune di Gonnosfanadiga da ogni molestia e protesta per eventuali danni.
Articolo 15
DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R 21.12.1999 n. 554 le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di controllo in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento,
In particolare l’ufficio di controllo dell’amministrazione svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa vigente
TRATTANDOSI DI SERVIZI A CHIAMATA l'appaltatore è tenuto all'intervento se dichiarato URGENTE come risultante dall'apposito ordine impartito dall'amministrazione entro ore 6 (sei) dalla chiamata costituiscono urgenza a tale fine:
Tutti gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione volte alla normale ripresa delle condizioni di sicurezza stradale
Tutti gli ulteriori interventi dovranno comunque essere effettuati entro il termine di giorni sette dall’ordine
A tale fine l'appaltatore è obbligatoriamente tenuto a comunicare un numero di fax e di telefono mobile presso la quale andranno inviati gli ordinativi.
L’ufficio di controllo ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali
L’ufficio di controllo è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.
L’ordine di servizio (o polizza) è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei lavori all’appaltatore.
L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
Articolo 16
CONSEGNA DEI LAVORI – INIZIO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale.
Il Responsabile comunale del controllo degli interventi comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori secondo quanto previsto dall’art. 129 DPR 554/99. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal direttore dei lavori l’Amministrazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.
Articolo 17
ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
L’ufficio comunale addetto al controllo delle prestazioni potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.
L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal titolo XI, capo I, del DPR 554/2000.
La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
Art. 18
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.
Sino a che non sia approvato, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte del Responsabile del Servizio. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Responsabile del Servizio
con invito scritto, si procederà d'Ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.
Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.
Articolo 19 PAGAMENTI
L'appaltatore a seguito di chiamata della stazione appaltante è tenuto a inviare il preventivo delle prestazioni da assoggettare ad accettazione della amministrazione previa adozione di apposito atto di impegno. All'Appaltatore saranno corrisposti, a seguito dell'espletamento delle prestazioni , pagamenti sulla base dei preventivi di spesa regolarmente depositati presso l'amministrazione, detraendo il ribasso contrattuale. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, della corretta esecuzione dei lavori e mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 60 giorni a decorrere
dalla data di deposito della fattura presso il protocollo del comune
Articolo 20
PENALI PER RITARDO o inadempimento
Il Comune ha facoltà di applicare le seguenti penali:
− € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo degli interventi ordinari
− € 20,00 (trenta/00) per ogni ora di ritardo ingiustificato in riferimento agli interventi catalogati quali urgenti dalla amministrazione
Le penali, ove non liquidate direttamente dall'assegnatario, saranno incamerate attingendo direttamente dalla polizza fideiussoria, che dovrà essere di volta in volta reintegrata.
L’impresa appaltatrice sarà sottoposta alle penali di seguito definite qualora nello svolgimento dell’appalto si verifichi:
1) Mancato rispetto norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ;
2) Mancato intervento;
Le inosservanze sopra indicate determineranno quanto segue:
Inosservanza di tipo 1)
Sospensione dei lavori e detrazione sull’importo dovuto della prestazione di cui all'ordinativo, nella segunete misura:
Inosservanza grave: penale pari d EURO 500 ( Euro cinquecento ); alla seconda infrazione l’impresa dovrà essere formalmente diffidata; alla terza infrazione, o qualora trascorso il termine prefissato l’impresa non elimini l’inosservanza contestata, si procederà alla risoluzione del contratto quale conseguenza di mancato adempimento ad una determinata obbligazione espressamente convenuta con la dichiarazione allegata all’offerta.
Inosservanza non grave: penale di Euro 250 ( Euro Duecentocinquanta) e ciò f ino ad un massimo di cinque infrazioni; al la quinta infrazione l ’impresa dovrà essere formalmente diff idata; al la sesta infrazione, o q ualora t rascorso i l termine prefissato l ’impresa non el imini l ’i nosservanza contestata, s i procederà al la r isoluzione del contratto quale conseguenza di mancato adempimento ad una determinata obbligazione espressamente convenuta con la dichiarazione al legata all ’o f ferta.
Tali importi verranno portati in detrazione dalla polizza depositata agaranzia deglla corretta esecuzione del contratto la stessa dovrà essere contestualmente reintegrata dall' appaltatore
Qualora l’appaltatore incorra in tale inadempienza più di due volte anche non consecutive, l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della predetta ritenuta, si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Inosservanza di tipo 2)
L'amministrazione in tale caso si riserva di eseguire d'ufficio in danno dell'appaltatore gli interventi dovuti.
In tale caso l'amministrazione a rivalsa potrà . Qualora l’appaltatore incorra in tale inadempienza più di due volte anche non consecutive, l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della predetta ritenuta, si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Articolo 21
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.
Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Certificherà che le prestazioni contrattuali siano state eseguite
a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Avrà,
altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Poiché nel presente appalto il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera all’Amministrazione Appaltante.
E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1668, II comma, x.x.
Xxxxxxxx 00
XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall’art.139 DPR 554/99.
L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Articolo 23
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L’appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Prima dell’aggiudicazione definitiva, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 626/1994;
b) la nomina del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 626/1994, nei casi previsti dall’articolo 16 del decreto stesso;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 626/1994;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 626/1994.
Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 626/94 il medico competente dovrà provvedere agli:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
I suddetti accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Articolo 24 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell' Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà con semplice ordine di servizio, diffidare
l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
Articolo 25 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006, può procedere d’ufficio in danno dell’appaltatore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del D.Lgs. 163/2006 e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all’articolo 125, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
Articolo 26
CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono le seguenti:
a) qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 163/2006. E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo.
b) in ogni caso l’Amministrazione, in caso di ritardo nell’ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.
c) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 626/1994, nonché del medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 626/1994, nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto stesso;
d) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
e) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
f) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
g) gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale costituzione in mora dell’interessato);
h) mancata presentazione del piano operativo della sicurezza entro il termine previsto per la consegna dei lavori;
i) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
j) inutile decorso del secondo termine assegnato dal direttore dei lavori all’appaltatore per la consegna dei lavori;
k) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
l) applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 118 del DPR 554/99;
Costituisce GRAVE ERRORE CONTRATTUALE E QUINDI GRAVE INADEMPIMENTO con
conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1) lavorazioni in corso ad altezza superiore ai mt. 2,00 dal calpestio con piano di lavoro non completo e/o con tavole a sbalzo (è esclusa la fase di montaggio del ponteggio);
2) lavorazioni in corso c.s. su piano di lavoro non munito di parapetto di protezione e/o di tavola fermapiede (è esclusa la fase di montaggio del ponteggio);
3) esecuzione di saldature senza maschera e guanti di protezione, utilizzo di flex, senza maschera e occhiali di protezione;
4) lavorazioni in corso con presenza di operai senza casco, nell’area di servizio dei carichi sospesi;
5) lavorazioni in corso con impianti elettrici non protetti e non rispettanti le norme di sicurezza;
6) uso di fiamme libere in presenza di prodotti infiammabili;
7) eventuali situazioni riscontrate dal tecnico e documentate a verbale per le quali sussista il rischio di infortunio mortale o di infortunio con invalidità permanente e contemporaneamente la probabilità di accadimento dell’infortunio
stesso, valutata in base alla conoscenza che si ha di danni simili o in virtù della sorpresa che costituirebbe il verificarsi del danno, sia considerata molto alta.
8) mancato intervento nonostante sia prevista la reperibilità entro 1 ora;
9) ogni altro caso che renda inattuabile la prestazione. La procedura per la risoluzione del contratto è la seguente:
1) Il direttore dei lavori nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alle stazioni appaltanti ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto;
2) La stazione appaltante comunica, con raccomandata A/R, all’appaltatore l’intenzione di procedere alla risoluzione del contratto;
3) L’appaltatore ha 24 ore per presentare scritti difensivi;
4) La stazione appaltante, ove non accolga le difese dell’appaltatore, conclude il procedimento con un decreto di risoluzione del contratto.
Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l’appaltatore non potrà partecipare alla nuova gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Articolo 27 RECESSO
La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo dei lavori non eseguiti. Il valore del decimo è calcolato secondo quanto previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 163/2006.
Articolo 28 SUBAPPALTO
E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali;
in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall’ articolo 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575.
È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub- contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L’affidatario comunicherà alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.
La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
E’ fatto divieto di subappaltare in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
Articolo 29 REVISIONE PREZZI
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’appalto è a totale carico dell’appaltatore. Al presente contratto verrà applicato l’art. 1467 (contratto con prestazioni corrispettive) del codice civile che recita:
“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli
effetti stabiliti dall’articolo 1458 c.c.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
Articolo 30 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Xxxxx e di Regolamento. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tuteladell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori all’emissione del certificato di regolare
esecuzione, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.
Articolo 31
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con DM 145/2000 l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso la Stazione appaltante, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione, previa comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
Articolo 32
ACCORDO BONARIO-DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie si applicherà l’art. 240 del D.Lgs. 163/2006. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.