DISCIPLINARE DI GARA
Indice
Premesse
1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
2. Prestazione oggetto dell'appalto
3. Presa visione documentazione di gara, comunicazioni e chiarimenti
4. Soggetti ammessi alla gara
5. Condizioni di partecipazione
6. Modalità di presentazione della documentazione
7. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
8. Avvalimento
9. Subappalto
10. Cauzione provvisoria
11. Contributo ANAC
12. Modalità presentazione dell'offerta
13. Documentazione Amministrativa
13.1 Cauzione
13.2 Istanza
13.3 DGUE
13.4 Dichiarazioni
13.5 Documentazione ex art. 89 del Codice
13.6 Versamento ANAC
13.7 Patto di Integrità
14. Offerta Economica
15. Criterio di aggiudicazione (xxxxxxx xxxxxxx)
16. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione (xxxxxxx xxxxxxx)
17. Aggiudicazione
18. Informazioni complementari
18.1 Protocollo di Legalità
18.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
18.3 Codice di comportamento
18.4 Decreto MIT 2 dicembre 2016 (rimborso spese pubblicazione obbligatoria)
18.5 Patto di Integrità
DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.
La documentazione di gara comprende:
• Bando di gara
• Capitolato Speciale d'Appalto
1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO
La gara ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico con cui concludere un accordo-quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, della durata di due anni, per i “Servizi a monte e a valle del recapito degli atti tributari di competenza dell’Area Entrate del Comune di Napoli”.
CIG: 88568908D6
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxx.xxxxxx.xx.
A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza.
Il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro, nell’arco temporale di vigenza dell’Accordo (24 mesi) è di € 795.000,00 Iva esclusa di cui € 0,00 quali costi della sicurezza contrattuali (da interferenza).
L’Accordo Quadro prevede la possibilità per il Committente di ordinare i seguenti prodotti/servizi, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliatamente illustrate nel Capitolato Speciale di Appalto:
a) Avvisi bonari;
b) Avvisi di accertamento con Raccomandata A/R;
c) Avvisi di accertamento con Atto Giudiziario;
La tabella seguente riporta la quantificazione dei prodotti/servizi ordinabili dal Committente nel periodo di validità dell’Accordo Quadro ed il prezzo unitario a base d’asta per ciascuno dei prodotti/servizi.
Atti (Prodotti/Servizi) | tipologia | quantità | prezzo unitario | valore |
Avvisi bonari | a | 1.600.000 | 0,20 € | 320.000,00 € |
Avvisi di accertamento con Raccomandata A/R | b | 1.000.000 | 0,40 € | 400.000,00 € |
Avvisi di accertamento con Atto Giudiziario | c | 150.000 | 0,50 € | 75.000,00 € |
TOTALE | 2.750.000 | 795.000,00 € |
Gli importi indicati in tabella sono al netto dell’IVA (22%)
Il concorrente dovrà, nell’offerta economica, indicare il ribasso percentuale unico che sarà applicato ai prezzi sopra riportati.
L’aggiudicazione sarà effettuata per il valore complessivo dell’Accordo Quadro, fermo restando che tale valore rappresenta un limite massimo per l’affidamento, e l’Amministrazione aggiudicatrice non ha alcun obbligo nei confronti dell’affidatario qualora il numero dei beni/servizi effettivamente richiesti risultasse inferiore a quello previsto.
L'incidenza del costo per la manodopera è stata stimata nella misura del 40% dell'importo a base d'asta.
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n. 1 del 02/08/2021.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 00-00, 00000 Xxxxxx - e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.
La durata dell'appalto è di due anni a far data dalla sottoscrizione dell'accordo quadro ovvero fino al raggiungimento dell'importo massimo posto a base del valore dell’Accordo Quadro (€ 795.000,00).
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti all’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Ai sensi dell'art 106, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Ente.
2. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:
Prestazione | CPV | Descrizione |
UNICA | 79823000-9 | Servizi di stampa e di consegna |
I servizi, così come meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro e consisteranno in attività di stampa, imbustamento, consegna al soggetto recapitista, rendicontazione e archiviazione dei seguenti atti:
a) Avvisi bonari;
b) Avvisi di accertamento con Raccomandata A/R;
c) Avvisi di accertamento con Atto Giudiziario;
3. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Tutta la documentazione di gara è visionabile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx nella sezione "Avvisi, Bandi e inviti", sulla piattaforma telematica xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica, sul sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.
In particolare, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di seguito esposta: in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'arti- colo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tec- nica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Co- stituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016:
• Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Indu- stria, Artigianato e Agricoltura o equivalente in paesi dell’U.E., per i set- tori inerenti all’oggetto della gara, secondo il disposto dell’art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto prescritto dall'art. 83, comma 3 del Codice.
In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario/rete d'imprese/GEIE. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
2) di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016:
• aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari ap- provati alla data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020), un fattu- rato globale non inferiore a € 300.000,00 (IVA esclusa). Detto requisito è considerato necessario a garantire la solidità economico-finanziaria e la stabilità dell’azienda, attesa l’esigenza di assicurare un servizio che, per le sue peculiarità, deve essere continuativo ed efficiente.
In caso di RTI, il requisito di capacità economico finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla capogruppo mandataria.
3) di capacità tecnico organizzativa, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016:
• Le imprese concorrenti devono, a pena di esclusione, aver stipulato al- meno un contratto per servizi analoghi nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando. Per servizi analoghi si intendono servizi di stampa e rendicontazione degli esiti di consegna per un numero di atti/documenti non inferiore a 250.000. Tale cifra deve essere relativa ad un singolo anno solare e ad un singolo affidamento, e non può pertanto essere raggiunta attraverso la somma di più affidamenti. L’affidamento
deve essere stato eseguito regolarmente, e il soggetto concorrente deve indicare l’Ente/Società per il quale si è svolto il servizio ed i relativi re- capiti telefonici e di posta elettronica certificata.
In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo mandataria. Ai concorrenti appartenenti di altro stato membro, si applica quanto prescritto all’art. 83 comma 1) lett. a) del Codice.
In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, si applica quanto prescritto all'art. 47 del Codice.
Comprova requisiti
Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.
La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f) del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'assenza dei requisiti di selezione o la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'impresa ausiliaria, ordina all'operatore economico la sostituzione dell'impresa ausiliaria entro un termine perentorio di 20 giorni, pena l'esclusione della gara.
9. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso. A tal fine il concorrente dovrà indicare nel DGUE la volontà di ricorrervi e le parti da subappaltare.
10. CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% del valore dell’Accordo Quadro (€ 795.000,00), sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Co- dice.
L’offerta è corredata altresì da una dichiarazione di impegno, da parte di un isti- tuto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Co- dice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rila- sciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Co- dice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti tem- poranei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la man- cata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto ri- conducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richie- sta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una se- zione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bo- nifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del Comune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assi- curative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxx- ziarie/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
10.1.1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
10.1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
10.1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rap- presentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal De- creto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Co- dice);
10.1.4) avere validità per 180 giorni
10.1.5) prevedere espressamente:
0.0.0.x.xx rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi- pale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbli- gata in solido con il debitore;
1.1.1.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
0.0.0.x.xx loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
10.1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
10.1.7) riportare l’autentica della sottoscrizione (NON RICHIESTA SE LA POLIZZA E’ DIGITALE).
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri ne- cessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento car- taceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garan- zia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ot- tiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garan- zia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del docu- mento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. CONTRIBUTO ANAC
I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 70,00, sce- gliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP).
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata di- mostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concor- rente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005 (A MENO CHE IL CONCORRENTE NON DIMOSTRI CHE IL MANCATO PA- GAMENTO SIA ATTRIBUIBILE A CAUSE A LUI NON IMPUTABILI).
12. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi al profilo committente all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”;
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare firma autenticata.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
• Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• Busta B – Contenente OFFERTA ECONOMICA
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio
Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; si evidenzia che la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare 1 GB.
13. BUSTA A – CONTENENTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:
13.1. Cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 10 - in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo.
13.2. Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella
forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti/percentuali della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti/percentuali della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti/percentuali della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
In particolare,
• In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
• dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
• dichiarazione di cui all'art. 37 comma 4 del Codice.
• In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata
digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 37 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
• In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 37 comma 4 del Codice;
o in alternativa
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
• le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 37 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
13.3 DGUE
DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di ese- cuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), messo a disposi- zione dalla stazione appaltante e da inserire nell'apposito campo obbligatorio, compilato e firmato digitalmente.
Il DGUE deve essere presentato:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese reti- ste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiara- zioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il/I DGUE deve/ono essere firmato/i digitalmente da ciascun soggetto compe- tente alla compilazione e inserito/i nell’apposito campo.
13.4 Dichiarazioni - firmate digitalmente - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il con- corrente attesta:
1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli ac- conti e del saldo alla verifica del DURC;
2) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al X.Xxx. 159/2011 e s.m.i.
4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Pro- tocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 19 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o con- sorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione interve- nuta negli organi societari;
8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subor- dinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica
dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tari e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
9) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comporta- mento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo ( vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, auto- ritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali in- carichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001. (N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, sono quelle previste nel Patto di Inte- grità adottato dall'Ente. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette di- sposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministra- zione).
10) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli ob- blighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa euro- pea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.
11) l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
12) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
15) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal
Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo “Autocertificazioni”
13.5 Documentazione ex art.89 del Codice
In caso di ricorso all’avvalimento, l'operatore economico deve produrre la se- guente documentazione:
1.1. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sotto- scritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’ap- palto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
1.2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sotto- scritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
1.3. contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia au- tentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pub- blico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei con- fronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria
13.6 Versamento ANAC.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, scan- sione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”, oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
13.7 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai
legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle con- sorziate esecutrici.
14. BUSTA B - contenente OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordi- nario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Essa deve contenere:
- l'indicazione del ribasso percentuale unico sui prezzi posti a base d'a- sta;
- l'indicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, dell'importo relativo ai costi della manodopera e dell’importo concernente gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in ma- teria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’operatore economico dovrà dimostrare l’assolvimento dell’imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b del Codice, a favore del concorrente che avrà offerto il massimo ribasso, trattandosi di servizi e forniture standardizzate. In caso di offerte uguali si procederà con l'attivazione della procedura di sorteggio casuale attraverso la piattaforma telematica. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.50/2016.
16. SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede del Servizio Gare Forniture e Servizi dell’AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE, sito al II° piano di xxx Xxx Xxxxxxx, 0, Xxxxxx, nella data indicata dal bando di gara e nelle suc- cessive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC. I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto. Ai concorrenti, nel caso persistano condizioni emergenziali da COVID – 19, sarà espressamente richiesto, tramite piattaforma telematica, di assistere esclusiva- mente da remoto.
Conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commis- sioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP, eventualmente coadiuvato da un seggio di gara, procede all'esame della documentazione amministrativa, provvedendo: - alla validazione della docu- mentazione idonea; - all'esclusione, qualora ricorrano regolarità essenziali non
sanabili; - al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.
Indi il RUP, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Of- ferta Economica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara dando lettura dei relativi ribassi offerti.
Ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del Codice, qualora il numero delle offerte sia almeno pari a cinque, si procede all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2 bis del Codice. Pertanto, il RUP sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria con- dotta dal RUP, ai sensi dell'art. 97 del Codice, sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte risultate anomale.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio e nell’osservanza dell’applicazione del criterio del prezzo più basso, di richiedere spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell’offerta, ai sensi dell’art. 97 c. 1 D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conve- niente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
17. AGGIUDICAZIONE
Con specifico provvedimento, l'Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudi- cazione.
L’aggiudicazione diviene efficace solo all’esito della verifica, con esito positivo, dei requisiti ex art. 80 del Codice e dei requisiti speciali richiesti dalla lex spe- cialis.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di deca- denza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si ri- serva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in gra- duatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta eco- nomica indicati dal bando di gara.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la do- cumentazione richiesta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice. N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).
L’accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica am- ministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fi- scali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative
alla stipulazione del contratto. I corrispondenti contratti applicativi saranno sti- pulati in forma semplificata mediante scambio di corrispondenza o scrittura pri- vata semplice.
18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si applicano al presente appalto:
18.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.na- xxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integral- mente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rile- vanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale
n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli ob- blighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefet- tura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della pro- vincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad indivi- duare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di coin- teressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’in- tervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecu- trici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizza- zione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle infor- mazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esi- bizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dici- tura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risolu- zione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una pe- nale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme do- vute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a pro- cedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento for- male e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il con- tratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di
gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore in- terdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a va- lutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei ter- mini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interes- sate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti supe- riori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ov- vero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro suc- cessivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movi- mentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati pre- detta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del con- tratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sotto- scrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati ac- cesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denomina- zione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali succes- sive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
l. si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge
n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e auto- matica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subap- palto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle presta- zioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle im- prese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appal- tante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxx- xxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizio- natamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta forma- lizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di con- sentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la re- voca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcon- tratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sus- sistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva succes- siva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate me- diante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo im- porto dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ov- vero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della si- curezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfor- nitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del DPRr 252/98 a carico del sub- fornitore.”
18.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appal- tante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub- contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
18.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.
18.4 Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GURI e quotidiani), stimate in € 6.000,00 salvo conguaglio, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L’importo esatto da rimborsare sarà comunicato dopo la stipula del contratto.
18.5 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la traspa- renza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affida- mento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” re- cante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella ese- cuzione dei relativi contratti.