Accordo d’esecuzione
0.423.94
Traduzione1
Accordo d’esecuzione
concernente un programma di ricerca e sviluppo in tema d’impiego razionale dell’energia
nel trasferimento e nello scambio termico
Conchiuso a Parigi il 28 giugno 1977
Approvato dall’Assemblea federale il 17 settembre 19792
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 febbraio 1980 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 1980
(Stato 1° gennaio 2013)
Le Parti contraenti,
Considerando che quelle Parti che sono Governi, Organizzazioni internazionali o Parti designate dai rispettivi Governi (giusta l’articolo III dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia internazionale dell’energia [appresso «Agenzia»] il 28 luglio 1975) desiderano partecipare all’elaborazione e alla realizzazione d’un programma di ricerca e sviluppo in tema d’impiego razionale dell’energia nel trasferimento e nello scambio termico (il «Programma»), secondo le disposizioni del presente Accordo;
Considerando che quelle Parti che sono Governi, nonché i Governi delle altre Parti contraenti (detti collettivamente «Governi») sono membri dell’Agenzia ed hanno convenuto, giusta l’articolo 41 dell’Accordo sul Programma internazionale del- l’energia3 («Accordo PIE») d’eseguire dei programmi nazionali nei settori definiti dall’articolo 42 dell’Accordo PIE, includenti la ricerca e lo sviluppo sul tema generale dell’impiego razionale dell’energia, nel quale rientra appunto il tema specifico del Programma;
Considerando che, durante la sessione del Consiglio direttivo dell’Agenzia del 26 marzo 1977, i Governi hanno approvato il Programma in quanto attività speciale ai sensi dell’articolo 65 dell’Accordo PIE;
Considerando che l’Agenzia ha ammesso che l’elaborazione del Programma costi- tuiva un importante elemento della cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo circa l’impiego razionale dell’energia,
Hanno convenuto quanto segue:
RU 1980 1377; FF 1979 I 877
1 Traduzione dal testo originale inglese.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. k del DF del 17 set. 1979 (RU 1980 1215).
3 RS 0.730.1
Art. 1 Finalità
(a) Campo d’attività. Il Programma, che le Parti contraenti eseguiranno nel quadro del presente Accordo, imposta una collaborazione in tema di ricerca, messa a punto, dimostrazione e informazione circa l’impiego razionale dell’energia nel trasferimento e nello scambio termico.
(b) Metodo d’esecuzione. Le Parti contraenti eseguiranno il Programma assumendo uno o diversi compiti, ciascuno di essi essendo accessibile ad una o più Parti con- traenti, ai sensi dell’articolo 2 del presente Accordo. Nel presente Accordo, le Parti cooperanti in un particolare compito sono denominate – relativamente alle finalità del compito stesso – «Partecipanti».
(c) Coordinazione e cooperazione entro il compito. Le Parti contraenti coopereranno nel coordinare l’attuazione dei diversi compiti e si sforzeranno, mediante una fun- zionale ripartizione degli oneri e dei benefici, di favorire la cooperazione tra i Parte- cipanti ai diversi compiti, onde far progredire le attività di ricerca e di sviluppo di tutte le Parti contraenti circa l’impiego razionale dell’energia nel trasferimento e nello scambio termico.
Art. 2 Definizione dei compiti, compiti suppletivi
(a) Definizione. I compiti assunti dai Partecipanti sono definiti negli Allegati del presente Accordo. All’atto di firmare quest’ultimo, ogni Parte contraente confermerà la propria intenzione di partecipare a uno o più compiti, consegnando al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione all’Allegato o agli Allegati in parola; l’Agente esecutivo di ogni compito consegnerà al Direttore esecutivo del- l’Agenzia una notifica d’accettazione dell’Allegato relativo al compito. Successi- vamente, ogni compito verrà eseguito conformemente alle procedure stabilite agli articoli 2 a 11 del presente Accordo, tranne ove l’Allegato in questione disponesse altrimenti.
(b) Compiti suppletivi. Le Parti contraenti potranno intraprendere compiti suppletivi conformandosi però alla procedura seguente:
(1) Una Parte contraente desiderosa d’affrontare un nuovo compito sottoporrà all’approvazione d’una o più Parti un progetto d’Allegato, analogo per forma agli Allegati qui aggiunti, progetto che conterrà la descrizione del previsto campo d’attività e le condizioni stabilite per il compito prospettato;
(2) Due o più Parti contraenti, xxxxxxx s’accordassero per affrontare un nuovo compito, dovranno sottoporre il pertinente progetto d’Allegato all’approva- zione del Comitato esecutivo, giusta l’articolo 3 (e) (2) del presente Accordo. Non appena il progetto sarà stato approvato, l’Allegato diverrà parte inte- grante del presente Accordo; al Direttore esecutivo verranno comunicate, secondo la procedura descritta nel paragrafo (a) qui innanzi, una notifica di partecipazione al compito fatta dalle Parti contraenti e la sua accettazione ad opera dell’Agente esecutivo;
(3) Eseguendo i diversi compiti, i Partecipanti coordineranno le proprie attività onde evitare doppioni.
(c) Applicazione degli Allegati concernenti i compiti. Ogni Allegato sarà imperativo solo rispetto ai Partecipanti in esso elencati, nonché rispetto all’Agente esecutivo del compito in parola, ma l’Allegato non toccherà punto i diritti e gli obblighi delle altre Parti contraenti.
Art. 3 Comitato esecutivo
(a) Controllo. Tocca al Comitato esecutivo, istituito giusta il presente articolo, con- trollare l’esecuzione del Programma.
(b) Composizione. Il Comitato esecutivo verrà costituito in ragione d’un membro designato da ciascuna Parte contraente; ciascuna di queste designerà parimente un supplente che parteciperà al Comitato esecutivo allorché il membro designato fosse impedito.
(c) Responsabilità. Spetta al Comitato esecutivo:
(1) adottare ogni anno all’unanimità il programma di lavoro e, se del caso, il preventivo d’ogni compito, nonché un programma indicativo d’attività e un preventivo per il biennio successivo; il Comitato esecutivo potrà, ove occorra, procedere agli adeguamenti necessari entro il programma di lavoro e il pre- ventivo;
(2) stabilire le regole e normative necessarie all’esecuzione funzionale dei com- piti, comprese le disposizioni finanziarie previste nell’articolo 6 del presente Accordo;
(3) assumere le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente Accordo e dai suoi Allegati; e
(4) esaminare ogni questione che gli fosse proposta da un Agente esecutivo o da una Parte contraente.
(d) Procedure. Il Comitato esecutivo eseguirà i mandati conformemente alle seguenti procedure:
(1) il Comitato esecutivo eleggerà ogni anno un presidente e uno o più vicepre- sidenti;
(2) il Comitato esecutivo istituirà gli organi suppletivi e le norme procedurali necessarie ad un funzionamento razionale. Un rappresentante dell’Agenzia ed un rappresentante di ogni Agente esecutivo (operante come tale) saranno fa- coltati ad assistere consultivamente alle sedute del Comitato esecutivo e degli organi suppletivi;
(3) il Comitato esecutivo si riunirà due volte l’anno in seduta ordinaria; una seduta straordinaria potrà essere convocata a domanda della Parte contraente che possa dimostrarne la necessità;
(4) le sedute del Comitato esecutivo si terranno nei giorni e negli uffici designati dal Comitato;
(5) almeno 28 giorni prima d’ogni seduta del Comitato esecutivo, le Parti con- traenti, e tutte le altre persone fisiche o giuridiche autorizzate ad assistere,
verranno informate della data, del luogo e del tema della seduta; non sarà necessario avvisarne una persona fisica o giuridica che ne fosse già altrimenti informata, allorché si sia rinunciato alla notificazione formale prima o dopo la seduta;
(6) il quorum per deliberare validamente nelle riunioni del Comitato esecutivo è della metà dei membri più uno (meno ogni restante frazione), premesso che le proposte concernenti un particolare compito richiedano anch’esse tale quo- rum di membri, o supplenti, designati dai Partecipanti al compito in parola.
(e) Procedura di voto
(1) Il Comitato esecutivo, nell’adottare una decisione o una raccomandazione su un compito particolare, deciderà come segue:
(i) quando l’unanimità è richiesta in virtù del presente Accordo: con l’as- senso di tutti i membri o supplenti, designati dai Partecipanti in causa, presenti e votanti;
(ii) quando il presente Accordo non prevede espressamente un modo di voto: a maggioranza dei membri o supplenti, designati dai Partecipanti in causa, presenti e votanti;
(2) in tutti gli altri casi in cui il presente Accordo espressamente prevede che il Comitato esecutivo decida all’unanimità, sarà richiesto l’assenso di ogni membro o supplente presente e votante; circa ogni altra decisione o racco- mandazione, per la quale il presente Accordo non preveda espressamente alcun modo di voto, il Comitato esecutivo deciderà alla maggioranza dei membri o supplenti presenti e votanti. Qualora un Governo avesse designato più di una Parte contraente al presente Accordo, tali Parti potranno emettere soltanto un voto in virtù del presente paragrafo;
(3) le decisioni e raccomandazioni, menzionate nei paragrafi 1 e 2 qui innanzi, possono essere prese, fatto salvo l’assenso d’ogni membro o supplente facoltato ad agire in merito, mediante lettera, telex o telegramma, senza con- vocare alcuna seduta. In tal caso, le decisioni saranno prese sia all’unanimità, sia a maggioranza, come se si trattasse d’una seduta. Il Presidente del Comi- tato esecutivo si accerterà che tutti i membri vengano informati d’ogni deci- sione o raccomandazione adottata giusta il presente paragrafo.
(f) Rapporti. Il Comitato esecutivo presenterà all’Agenzia, almeno una volta all’anno, dei rapporti periodici sullo stato d’avanzamento dei lavori oggetto del pro- gramma.
Art. 4 Agenti esecutivi
(a) Designazione. I Partecipanti designeranno, nel pertinente Allegato, un Agente esecutivo per ogni compito. 1 riferimenti all’Agente esecutivo, fatti nel presente testo, s’applicheranno ad ogni agente esecutivo per il compito di cui è responsabile.
(b) Estensione dei poteri. Con riserva dei disposti dell’Allegato applicabile:
(1) L’Agente esecutivo responsabile del compito farà, in nome dei Partecipanti, tutti gli atti legali necessari all’esecuzione del medesimo.
(2) L’Agente esecutivo deterrà, per conto dei Partecipanti, il titolo giuridico di tutti i diritti di proprietà connessi col compito o acquisiti per assicurarne l’attuazione.
L’Agente esecutivo eseguirà il compito sotto il proprio controllo e la propria respon- sabilità, nel quadro del presente Accordo e conformemente alla legge del proprio Paese.
(c) Rimborso delle spese. Il Comitato esecutivo è facoltato a prevedere che le spese dell’Agente esecutivo, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal presente Accordo, gli vengano rimborsate mediante prelievo sui fondi forniti dai Partecipanti, giusta l’articolo 6 del presente Accordo.
(d) Sostituzione. Il Comitato esecutivo, qualora desideri sostituire un Agente mediante un altro Governo o ente, può, per decisione unanime e previo consenso di detto Governo o ente, sostituire l’Agente esecutivo iniziale. In tal caso, i riferimenti fatti all’Agente esecutivo nel presente Accordo si riferiscono a qualunque Governo o ente designato in sostituzione dell’Agente esecutivo iniziale, giusta il presente para- grafo.
(e) Dimissioni. Un Agente esecutivo avrà il diritto di dimettersi in ogni tempo, mediante notificazione scritta data sei mesi innanzi al Comitato esecutivo, con riserva che:
(1) un Partecipante, o un ente da esso designato, sia allora disposto ad assumere i doveri ed obblighi d’Agente esecutivo e lo manifesti al Comitato e agli altri Partecipanti, per scritto, tre mesi almeno prima della data in cui le dimissioni prenderanno effetto, e che
(2) tale Partecipante o ente risulti unanimemente gradito al Comitato esecutivo.
(f) Conti. L’Agente esecutivo sostituito o dimissionario deve presentare al Comitato esecutivo un rendiconto di tutti i fondi e altri averi ricevuti o acquisiti per l’esecuzione del compito, nelle sue funzioni d’agente esecutivo.
(g) Trasferimento di diritti. Allorché vien nominato, giusta la lettera (d) o (e) qui innanzi, un nuovo Agente esecutivo, il vecchio agente trasferisce al nuovo tutti i diritti di proprietà che deteneva in virtù del compito.
(h) Informazioni e rapporti. Ogni Agente esecutivo fornirà al Comitato esecutivo le informazioni relative al compito, che il Comitato gli chiedesse, e gli sottoporrà ogni anno, entro due mesi dalla chiusura dell’anno finanziario, un rapporto sullo stato d’avanzamento dei lavori rientranti nell’ambito del progetto.
Art. 5 Amministrazione e personale
(a) Gestione del progetto. Ogni Agente esecutivo sarà responsabile, verso il Comitato esecutivo, dell’esecuzione del compito affidatogli, conformemente al presente Accordo, al relativo Allegato e alle decisioni del Comitato esecutivo stesso.
(b) Personale. L’Agente esecutivo ha la responsabilità di assumere il personale necessario all’esecuzione del progetto affidatogli, attenendosi alle norme stabilite dal Comitato esecutivo. L’Agente potrà, se occorra, ricorrere anche ai servizi di personale
assunto da altri Partecipanti (o enti e collettività designate dalle Parti contraenti) e messo a sua disposizione per assistenza o altro titolo. Questo personale verrà rimu- nerato dai rispettivi datori di lavoro, con riserva dei disposti del presente articolo, e sarà sottoposto alle condizioni d’assunzione stabilite da essi. Le Parti contraenti avranno il diritto di farsi rimborsare le spese derivanti da queste rimunerazioni o di ricevere in cambio un appropriato credito, ascritto al preventivo del compito, giusta l’articolo 6 (f) (6) del presente Accordo.
Art. 6 Gestione finanziaria
(a) Obblighi individuali. Ogni Parte contraente sopporterà le spese che le incombono nell’esecuzione del presente Accordo, comprese quelle di redazione e trasmissione dei rapporti, di rimborso degli impiegati per viaggi o altre indennità giornaliere nel quadro dell’attività per i compiti pertinenti, tranne ove fosse stato disposto che tali spese vanno rimborsate con prelievo dai fondi comuni, come previsto nel paragra- fo (g) qui di seguito.
(b) Obblighi finanziari comuni. I Partecipanti desiderosi di ripartire le spese d’un compito particolare stabiliranno tale riparto nel pertinente Allegato. Il riparto dei contributi alle spese (in forma di denaro liquido, servizi resi, proprietà intellettuale o fornitura di materiale) e l’impiego di questi contributi si faranno secondo i regola- menti e le decisioni adottati in virtù del presente articolo dal Comitato esecutivo.
(c) Norme finanziarie e spese. Il Comitato esecutivo, deliberando all’unanimità, potrà emanare tutti i necessari regolamenti per una gestione sana d’ogni compito, compresi, ove occorra, i provvedimenti seguenti:
(1) impostazione delle procedure finanziarie d’acquisto che dovranno essere svolte dall’Agente esecutivo quando effettuerà pagamenti mediante prelievo sui fondi comuni, mantenuti dai Partecipanti ai fini del compito, oppure quando conchiuderà dei contratti in nome dei Partecipanti;
(2) stabilimento delle soglie di spesa a partire dalle quali sarà richiesta l’appro- vazione del Comitato esecutivo, comprese le spese implicanti il versamento di fondi all’Agente per oneri diversi dal salario abituale e dalle spese ammi- nistrative previamente approvate dal Comitato esecutivo nella procedura del preventivo.
Nel conchiudere contratti esterni implicanti spese effettuate tramite prelievo dai fondi comuni, l’Agente esecutivo terrà conto della necessità d’assicurare un’equa distribu- zione dei contratti fra i Paesi dei Partecipanti, in quanto ciò risulti compatibile con una gestione tecnica e finanziaria ottimale del compito.
(d) Introito accreditato al preventivo. Ogni introito, risultante da un compito, sarà accreditato al preventivo del compito stesso.
(e) Contabilità. Il sistema di contabilità dell’Agente esecutivo dovrà risultare con- forme alle norme contabili usuali nel Paese dell’Agente e dovrà essere applicato in modo coerente.
(f) Programma di lavoro, preventivo, tenuta dei conti. Allorché i Partecipanti con- vengono di formare un fondo comune per il pagamento di oneri derivanti da un pro-
xxxxxx di lavoro e dal preventivo del compito, i conti saranno tenuti come segue, tranne diverso deliberato unanime del Comitato esecutivo:
(1) l’esercizio annuo finanziario del compito corrisponderà all’anno finanziario dell’Agente esecutivo;
(2) l’Agente preparerà, e sottoporrà ogni anno all’approvazione del Comitato esecutivo, un progetto di programma di lavoro e di preventivo nonché un programma indicativo di lavoro e di preventivo per i due anni successivi, al più tardi tre mesi prima dell’inizio d’ogni anno finanziario;
(3) l’Agente terrà archivi finanziari completi e distinti che dovranno riflettere chiaramente lo stato dei fondi e proprietà posti sotto la sua responsabilità o in suo possesso nell’ambito del compito;
(4) al massimo tre mesi dopo la fine d’ogni anno finanziario, l’Agente sottoporrà ai verificatori dei conti, scelti dal Comitato esecutivo, i rendiconti annui; allorché la verifica annua avrà avuto luogo, l’Agente presenterà, i conti con il rapporto dei verificatori all’approvazione del Comitato esecutivo;
(5) tutti i libri contabili e gli archivi tenuti dall’Agente andranno conservati per almeno tre anni dopo la fine del compito;
(6) se è previsto nel pertinente Allegato, un Partecipante che fornirà servizi, materiale o proprietà intellettuale per il compito avrà diritto a un credito sta- bilito dal Comitato esecutivo, all’unanimità, da far valere sul suo contributo (o a titolo di compensazione allorché il valore dei servizi materiali o proprietà in parola superi l’ammontare del contributo del partecipante); i crediti per servizi resi saranno calcolati giusta una scala convenuta e approvata dal Comitato esecutivo e comprenderanno tutti gli oneri connessi col versamento dei salari.
(g) Contributo al fondo comune. Se i Partecipanti convengono di stabilire un fondo comune nel quadro del programma annuo di lavoro e del preventivo di un compito, ogni contributo finanziario dovuto dai Partecipanti dovrà essere versato all’Agente esecutivo nella moneta del Paese dell’Agente stesso, nella data e nelle guise stabilite dal Comitato esecutivo, all’unanimità, a condizione tuttavia che:
(1) i contributi ricevuti dall’Agente vengano utilizzati soltanto in modo conforme al programma di lavoro e al preventivo del compito;
(2) l’Agente non abbia alcun obbligo d’effettuare un lavoro nel quadro del com- pito fino a quando avrà ricevuto dei contributi che raggiungano almeno il 50 per cento (pagamenti in contante) dell’ammontare dovuto a qualunque mo- mento.
(h) Servizi ausiliari. I servizi ausiliari potranno, d’intesa col Comitato esecutivo, essere messi a disposizione dall’Agente per l’esecuzione d’un compito; gli oneri di questi servizi, comprese le spese, potranno essere coperti dal fondi iscritti a preven- tivo per il compito stesso.
(i) Imposte. L’Agente esecutivo pagherà tutte le imposte e tasse analoghe, che non siano imposte sul reddito, riscosse dal Governo o dai comuni per un compito, a titolo
di oneri sostenuti nell’esecuzione del compito giusta il preventivo; l’Agente prov- vederà nondimeno ad ottenere tutte le esenzioni fiscali possibili.
(j) Verificazione dei conti. Ogni Partecipante avrà il diritto di verificare i conti per qualunque lavoro effettuato nell’ambito di un compito, per il quale esista un fondo comune, ma dovrà farlo a proprie spese e alle condizioni seguenti:
(1) l’Agente esecutivo darà agli altri Partecipanti l’occasione di prendere parte a tali verifiche, ripartendone le spese;
(2) i libri contabili e gli archivi concernenti le attività dell’Agente, che non siano quelli connessi col compito, vanno esclusi dalla verifica, ma allorché il Par- tecipante in questione domanda la verifica di oneri iscritti al preventivo come servizi resi dall’Agente, esso potrà chiedere e ottenere un certificato di veri- fica all’uopo, a sue spese, dalla parte dei verificatori dell’Agente;
(3) non si potrà domandare più d’una verifica per ogni anno finanziario; (4) una tale verifica non sarà eseguita da più di tre rappresentanti dei Partecipanti.
Art. 7 Informazione e proprietà intellettuale
Per ogni compito, prospettato in virtù del presente Accordo, le disposizioni concer- nenti l’informazione e la proprietà intellettuale vanno inserite nel pertinente Allegato. Ai fini di tali disposizioni, si terrà debito conto delle direttive generali approvate, in materia, dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, il 21 novembre 1975.
Art. 8 Responsabilità legale e assicurazioni
(a) Responsabilità dell’Agente esecutivo. L’Agente esecutivo esplicherà tutto il saper-fare e la massima diligenza nel compimento dei doveri impostigli dal presente Accordo, secondo le leggi e i regolamenti applicabili. Tranne diverso disposto del presente articolo, le spese derivanti da qualunque danno alla proprietà o da qualunque responsabilità civile, istanza o azione, nonché le altre spese derivanti dai lavori avviati con i fondi comuni per un compito, saranno ascritte a carico del preventivo del medesimo; le spese derivanti da altri lavori per un compito verranno ascritte a carico del preventivo di questo solo qualora il pertinente Allegato lo preveda, oppure se il Comitato esecutivo, all’unanimità, lo decide.
(b) Assicurazioni. L’Agente esecutivo proporrà, al Comitato esecutivo, le assicura- zioni necessarie in materia di responsabilità, d’incendio, o altro, e stipulerà tali assi- curazioni giusta le istruzioni ricevute dal detto Comitato. Le spese assicurative saranno addossate al preventivo del compito.
(c) Indennità alle Parti contraenti. L’Agente esecutivo, in quanto tale, sarà respon- sabile dell’indennizzo dei Partecipanti per le spese risultanti da qualunque danno alla proprietà o da qualunque responsabilità civile, istanza o azione, nonché per le spese connesse con le medesime in quanto:
(1) tali spese derivino dall’omissione dell’Agente esecutivo di stipulare un’as- sicurazione, come detto nel paragrafo (b) qui innanzi, oppure
(2) tali spese derivino da una negligenza grave o da una cattiva gestione inten- zionale d’un funzionario o impiegato dell’Agente esecutivo, nell’esercizio dei doveri impostigli dal presente Accordo.
Art. 9 Disposizioni giuridiche
(a) Compimento di formalità. Ogni Partecipante si forzerà, nel quadro dell’applica- bile legislazione, di facilitare il compimento delle formalità richieste per il movimento delle persone, l’importazione di materiali e attrezzature e il trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione del compito al quale si è dedicato.
(b) Diritto applicabile. Nell’eseguire il presente Accordo e i suoi Allegati, le Parti contraenti saranno sottoposte, ove occorra, alle normative sull’attribuzione di fondi da parte dell’autorità governativa competente, nonché alla costituzione, alle leggi e ai regolamenti applicabili alle rispettive Parti contraenti, comprese, ma non esclusi- vamente, le leggi vietanti il pagamento di commissioni, percentuali, tangenti o premi di successo a persone incaricate d’ottenere ordinativi dal Governo, o qualunque altra partecipazione a funzionari statali su detti ordinativi.
(c) Decisioni del Consiglio direttivo dell’Agenzia. I Partecipanti ai differenti compiti terranno conto, in modo adeguato, dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, e di ogni loro modificazione, come anche di ogni altra decisione presa dal Consiglio direttivo dell’Agenzia in tale settore. L’abroga- zione dei Principi non toccherà affatto il presente Accordo, il quale resterà in vigore secondo le condizioni in esso contemplate.
(d) Composizione delle vertenze. Ogni vertenza tra le Parti contraenti sull’inter- pretazione o l’applicazione del presente Accordo, non composta con negoziati o con un altro modo convenuto, verrà deferita a un tribunale di tre arbitri, scelti dalle Parti contraenti interessate, le quali ne designeranno parimente il presidente. Ove le Parti contraenti interessate non si intendessero circa la composizione del tribunale o la scelta del presidente, tali adempimenti verranno assunti dal presidente della Corte internazionale di giustizia, a domanda di qualunque Parte contraente interessata. Il tribunale deciderà la vertenza riferendosi ai termini del presente Accordo nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili; il lodo arbitrale sulle questioni fattuali sarà defini- tivo e vincolerà le Parti contraenti. Gli Agenti esecutivi Che non sono Parti contraenti verranno considerati come se lo fossero per quanto concerne il presente paragrafo.
Art. 10 Ammissione e recesso di Parti contraenti
(a) Ammissione di nuove Parti contraenti: Paesi membri dell’Agenzia. Su invito del Comitato esecutivo, all’unanimità, l’ammissione al presente Accordo sarà aperta ad ogni Governo di un Paese membro dell’Agenzia (o a un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività designata dal Governo), che firmerà o aderirà al presente Accordo, accetterà i diritti e gli obblighi di Parte contraente e sarà ammesso a partecipare ad almeno un compito dai Partecipanti al medesimo, delibe- ranti all’unanimità. Una tale ammissione d’una Parte contraente prenderà effetto a contare dalla firma del presente Accordo ad opera della nuova Parte contraente o a
contare dalla sua adesione al medesimo e dalla sua notifica di partecipazione a uno o più Allegati e ad ogni emendamento ulteriore.
(b) Ammissione di nuove Parti contraenti: altri Paesi dell’OCSE. Il Governo di ogni membro dell’OCSE non partecipe dell’Agenzia può, su proposta unanime del Comitato esecutivo, essere invitato dal Consiglio direttivo e dall’Agenzia a farsi Parte contraente del presente Accordo (o a designare all’uopo un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività), alle condizioni previste nel paragrafo
(a) qui innanzi.
(c) Partecipazione delle Comunità europee. Le Comunità europee potranno parte- cipare al presente Accordo sulla base delle intese che avranno stipulato col Comitato esecutivo unanime.
(d) Adesione di nuovi Partecipanti ai compiti. Ogni Parte contraente può, con l’ac- cordo unanime dei Partecipanti a un compito, divenire Partecipante al medesimo. Tale partecipazione prenderà effetto allorché la Parte contraente avrà consegnato al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione a quest’ultima per il compito in questione e non appena gli adeguati emendamenti saranno stati adottati.
(e) Contributi. Il Comitato esecutivo potrà chiedere, come condizione per l’ammissione, che la nuova Parte contraente o il nuovo Partecipante contribuisca (con denaro, servizi o materiali), in equa proporzione, alle spese anteriori di ogni compito cui partecipa.
(f) Surrogazione di Parti contraenti. Con l’Accordo unanime del Comitato esecutivo, e a richiesta di un Governo, una Parte contraente da questo designata può essere surrogata da un’altra. Allorché ciò accade, la Parte surrogante assume i diritti e gli obblighi di Parte contraente, conformemente al paragrafo (a) qui innanzi e alla procedura ivi descritta.
(g) Recesso. Ogni Parte contraente può recedere dal presente Accordo, o da qualun- que compito, sia con l’approvazione unanime del Comitato esecutivo, sia notificando per scritto il recesso dodici mesi prima al Direttore esecutivo dell’Agenzia, la notifica non dovendo intervenire meno di due anni dopo la conclusione del presente Accordo. Il recesso di una Parte contraente in virtù del presente paragrafo non toccherà affatto i diritti e gli obblighi delle altre Parti contraenti; tuttavia se queste hanno contribuito al fondo comune per un compito, la loro quotaparte nel preventivo verrà adeguata onde tener conto di tal recesso.
(h) Mutamenti dello statuto di una Parte contraente. Una Parte contraente, che non sia Governo o organizzazione internazionale, notificherà immediatamente al Comi- tato esecutivo ogni mutamento importante nel proprio statuto o nelle proprie condi- zioni di proprietà, di fallimento o di liquidazione. Il Comitato esecutivo esaminerà se il mutamento incida profondamento negli interessi delle altre Parti contraenti e, ove concludesse che ciò sia, allora (salvo seguito diverso unanimamente indicato dalle altre Parti contraenti):
(1) la Parte statutariamente modificata sarà considerata receduta dall’Accordo, giusta il paragrafo (g) qui innanzi, per la data fissata dal Comitato esecutivo; e
(2) il Comitato esecutivo inviterà il Governo che l’aveva designata a designare, entro tre mesi dalla suddetta data, un’altra collettività come nuova Parte con-
traente; dopo l’approvazione di questa designazione ad opera del Comitato esecutivo unanime, la collettività diverrà Parte contraente, a contare dalla data in cui avrà firmato il presente Accordo, o vi avrà aderito, e avrà consegnato al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione a uno o più Allegati.
(i) Disattendimento d’obblighi contrattuali. La Parte contraente che, entro sessanta giorni a contare dal ricevimento di una nota specificante, con riferimento al presente paragrafo, la natura dell’omissione, persistesse a disattendere gli obblighi che le incombono in virtù del presente Accordo, potrà essere considerata dal Comitato ese- cutivo, all’unanimità, come receduta dal presente Accordo.
Art. 11 Disposizioni finali
(a) Validità dell’Accordo. Il presente Accordo rimarrà in vigore durante un periodo iniziale di tre anni, a contare dalla data della sua conclusione, e poi sino a quando le Parti contraenti decideranno all’unanimità di porvi fine.
(b) Rapporti giuridici tra le Parti contraenti. Nessun disposto del presente Accordo può ingenerare o configurare un’associazione tra le Parti contraenti o i Partecipanti.
(c) Scadenza. Alla scadenza del presente Accordo, o di ogni suo Allegato, il Comitato esecutivo, all’unanimità, assicurerà la liquidazione degli averi del progetto. All’atto della liquidazione, il Comitato esecutivo ripartirà, per quanto possibile, gli averi del progetto, o il prodotto che ne deriva, al prorata dei contributi versati dai Partecipanti, a contare dall’inizio dell’esecuzione del compito; all’uopo considererà i contributi e gli obblighi scaduti delle vecchie Parti contraenti. Ogni vertenza con una vecchia Parte contraente, in merito alla quotaparte assegnatale in virtù del presente paragrafo, andrà composta giusta l’articolo 9 (d) del presente Accordo e, all’uopo, una ex-Parte contraente verrà reputata Parte contraente.
(d) Emendamenti. Il presente Accordo può essere emendato in ogni tempo dal Comitato esecutivo unanime, e ogni Allegato può essere emendato in ogni tempo dal Comitato stesso ma all’unanimità dei Partecipanti al compito cui l’Allegato si riferi- sce. Tali emendamenti entreranno in vigore nel modo che il Comitato esecutivo avrà determinato sulla base del diritto di voto applicabile all’adozione dei medesimi.
(e) Deposito. L’originale del presente Accordo verrà depositato presso il Direttore esecutivo dell’Agenzia e una copia certificata conforme del medesimo sarà rilasciata ad ogni Parte contraente. Una copia del presente Accordo verrà consegnata ad ogni Paese partecipe dell’Agenzia, e ad ogni Paese membro dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, nonché alle Comunità europee.
Fatto a Parigi il 28 giugno 1978. (Seguono le firme)
Scambiatori di calore a superficie estesa
Allegato I
1. Nocciolo del problema e finalità
(a) Nocciolo del problema. Nel ricupero del calore residuo, nel ricupero di calore di combustione, nei permutatori termici industriali nonché in numerose applicazioni domestiche si fa ampio uso del sistema a vaste superficie. In tutti questi casi, l’aumento dell’efficacia provoca automaticamente un parallelo aumento dell’aliquota d’utilizzazione dell’energia disponibile; d’altro canto, l’aumento dell’efficacia può parimente consentire la costruzione di impianti più piccoli che risultano, da un canto, meglio adeguabili alle diversità di condizioni e, dall’altro, ottimizzano il ricupero di calore. Tale concezione non è nuova; ma, ancorché si disponga dei risultati di numerosi studi, eseguiti però in ambienti puliti, si posseggono informazioni rela- tivamente insufficienti per quanto concerne i problemi d’ordine operativo come gli effetti dell’insudiciamento e dell’umidità. Per contro, i metodi sperimentali e teorici moderni consentono di acquisire nuove conoscenze e di produrre nuove superfici migliorate; il fatto che si diviene viepiù consapevoli della necessità di impiegare razionalmente l’energia induce a ricorrere sempre più al sistema delle superfici estese.
(b) Finalità. Le finalità del compito sono le seguenti:
(1) Impiego di tecniche moderne sperimentali ed analitiche per meglio conoscere i fondamenti del trasferimento di calore su superfici vaste. Le tecniche di cui si tratta includono l’anemometria al laser, la termometria all’infrarosso, i metodi olografici, i modelli di flussi di turbulenza e la soluzione numerica dei problemi congiunti di conduzione e di convezione.
(2) Il conseguimento di nuovi dati sui sistemi a superficie estesa onde conseguire un «design» migliorato. Le informazioni concernono non soltanto il trasfe- rimento di calore e i dati sulle cadute di pressione bensì anche i problemi d’ordine operativo inerenti all’umidità, alla formazione di ghiaccio, all’ero- sione delle particelle e alle pulsazioni; e
(3) prove per sviluppare nuove forme di sistemi di superfici estese riguardanti segnatamente l’applicazione e i problemi di fabbricazione.
2. Modalità d’esecuzione
I lavori del presente compito sono suddivisi come segue:
(a) Sottoprogetto 1: Studi meccanici sul comportamento dei sistemi di trasferimento di calore con superficie estese. (Partecipante responsabile: National Swedish Board for Technical Development). Tale parte del compito deve consentire il miglioramento della conoscenza del trasferimento del calore su superfici estese (di corpi a condutti- vità termica limitata) onde conseguire un «design» più efficace. Il lavoro comprende lo studio teorico e sperimentale dei problemi di convezione e di conduzione, compresa la misurazione all’infrarosso della ripartizione termica. Con l’accordo del Comitato esecutivo, il presente compito può essere esteso allo studio di altri aspetti meccanici riguardanti il trasferimento termico su superfici estese.
(b) Sottoprogetto 2: Studi riguardanti il comportamento di sistemi a superfici estese. (Partecipante responsabile: United Kingdom Atomic Energy Authority). Il presente programma comprende gli studi seguenti:
(1) studi sulla trasmissione di calore in tubi alettati, con nervature alte e basse;
(2) studi riguardanti i permutatori di calore formati da tubi incastrati in lamiere che servono da nervature comuni di raffreddamento;
(3) studi sul rendimento di permutatori di calore raffreddati ad aria in considera- zione di umidità variabile e in condizioni che possibilitano la formazione di brina;
(4) insudiciamento dei sistemi di tubi alettati e
(5) effetti di pulsazione sui coefficienti di trasmissione termica e altri aspetti del comportamento dei sistemi di grandi superfici.
(c) Sottoprogetto 3: Indagine analitica e sperimentale dei permutatori di calore gas-liquido a fasci di tubi alettati e previsione analitica della trasmissione termica e delle caratteristiche di dissipazione dei commutatori termici acqua-aria con flusso inverso per torri di raffreddamento a secco o per rispettive applicazioni. (Parteci- pante responsabile: Ufficio federale della Scienza e della Ricerca del Dipartimento federale dell’interno4, Svizzera, rappresentata dall’Istituto federale di ricerche sui reattori).
Sono eseguiti i lavori seguenti:
(1) sviluppo di modelli teorici applicati e di codici informatici;
(2) studi parametrici della sensibilità;
(3) ottimizzazione della geometria degli scambiatori di calore (possibili criteri d’ottimizzazione investimento minimo per la torre di raffreddamento);
(4) prove concernenti la prestazione degli scambiatori di calore commerciale e ottimizzati in un tunnel aerodinamico speciale dotato di un circuito d’acqua;
(5) misurazione della velocità dell’aria e ripartizione della temperatura; e
(6) ottimizzazione sperimentale della disposizione del permutatore di calore nella torre di raffreddamento.
3. Compiti specifici dell’Agente esecutivo
In un termine di 90 giorni a contare dall’entrata in vigore del presente allegato, e dopo aver consultato ciascuno dei Partecipanti, l’Agente esecutivo prepara e sottopone all’approvazione del Comitato esecutivo un programma di lavoro particolareggiato concernente la forma e la portata dei dati e dei rapporti richiesti da ciascun Parteci- pante per quanto concerne il proprio sottoprogetto dell’esercizio 1977. Il 1° dicembre degli anni successivi, l’Agente esecutivo presenta un programma di lavoro per l’anno seguente. Il programma di lavoro che comprende i rapporti tra gli studi d’ordine
4 Ora: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (vedi RU 2012 3631).
meccanico (sottoprogetto 1) e le ricerche di carattere applicato attuate nell’ambito di detto sottoprogetto 1, è adottato dal Comitato esecutivo all’unanimità.
4. Calendario
L’esecuzione del presente compito si estende su un arco triennale. La durata potrà essere prorogata su decisione unanime del Comitato esecutivo.
5. Finanziamento
(a) Costi di ricerca
(1) Ciascun Partecipante deve fornire le risorse finanziarie necessarie per il compimento delle ricerche di cui è responsabile in virtù del presente allegato. Il livello minimo delle spese dei Partecipanti per questo compito è stabilito come segue:
National Swedish Board Technical Development Cr. s. 450 000
Ufficio federale della Scienza e della Ricerca del Diparti- mento federale dell’interno (Svizzera)5,
Fr. s. 250 000
United Kingdom Atomic Energy Authority £ 210 000 al saggio del cambio e al valore monetario del mese di aprile 1977
(2) Il Comitato esecutivo, all’unanimità, adegua due volte all’anno le somme recate nel presente paragrafo onde sia tenuto conto delle fluttuazioni dei prezzi dei singoli paesi partecipanti e garantire in tal modo la continuità delle risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione dei lavori. Ove il livello dei prezzi dovesse accusare importanti modificazioni, il Comitato esecutivo all’unanimità potrà decidere se il programma stesso non debba venire ade- guato ai fondi disponibili.
(b) Altri costi. Ciascun Partecipante sopporta parimente tutti gli altri costi che gli incombessero in ragione dell’esecuzione del presente allegato, compresi i costi di redazione e di trasmissione dei rapporti, il rimborso ai propri impiegati dei costi di trasferta e le altre indennità giornaliere incorse nel quadro dell’attività esercitata in favore del compito.
(c) Rapporto finanziario. Almeno tre mesi dopo la scadenza di ciascun anno finan- ziario, ciascun Partecipante presenta al Comitato esecutivo un rapporto finanziario particolareggiato circa le spese incorse nel compimento del compito durante l’esercizio in rassegna. Ciascun Xxxxxxxxxxxx fornisce le informazioni suppletive relative alle spese del compito, ragionevolmente esigibili dal Comitato esecutivo per poter accertare un’esecuzione del compito conforme al presente accordo.
6. Agente esecutivo
United Kingdom Atomic Energy Authority.
5 Ora: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (vedi RU 2012 3631).
7. Informazioni e proprietà intellettuale
(a) Potere del Comitato esecutivo. La pubblicazione, la distribuzione, il trattamento, la protezione e la proprietà delle informazioni, nonché la proprietà intellettuale, derivanti da attività esercitate nell’ambito del presente allegato I all’Accordo d’ese- cuzione AIE di un programma di ricerca e di sviluppo per l’uso razionale dell’energia nel trasferimento e nella permutazione del calore (chiamato dappresso allegato I) sono disciplinati dal Comitato esecutivo, all’unanimità, conformemente al presente Accordo.
(b) Diritto di pubblicazione. Con riserva d’eventuali limitazioni derivanti dal diritto d’autore, i Partecipanti all’allegato I hanno diritto di pubblicare ogni informazione fornita in merito a questo allegato, o derivante da esso, eccettuate le informazioni degne di protezione; tuttavia la pubblicazione non deve essere fatta con lo scopo di trarne profitto, a meno che il Comitato esecutivo, all’unanimità, abbia dato il proprio consenso o abbia deciso in tal modo. Tutte le informazioni sono messe a disposizione senza che ne risultino costi a carico dei partecipanti.
(c) Informazioni degne di protezione. I Partecipanti all’allegato I prenderanno tutti i provvedimenti, conformi al presente paragrafo, alle proprie leggi nazionali e al diritto internazionale, per tutelare le informazioni degne di protezione. Giusta il presente Accordo, per «informazioni degne di protezione» s’intende ogni informazione di natura confidenziale, come i segreti commerciali e «know-how» (ad esempio pro- grammi d’ordinatore, procedure e tecniche di «design», composizione chimica di materiali o metodi di fabbricazione, procedimenti o trattamenti), designata in modo appropriato, a condizione che detta informazione:
(1) non sia generalmente nota o disponibile pubblicamente in altro modo;
(2) non sia stata messa precedentemente a disposizione di terzi da parte del pro- prietario, senza obbligo di xxxxxxxx carattere confidenziale; e
(3) non sia già in possesso del Partecipante all’allegato I, senza l’obbligo di ser- barle carattere confidenziale.
Le informazioni degne di protezione non sono accettate per compiti o impiegate per questi ultimi senza l’approvazione esplicita dei Partecipanti. Spetta a ciascun Parte- cipante che fornisce informazioni degne di protezione di identificare le informazioni come tali e di garantirsi che siano segnalate in modo adeguato.
(d) Consegna di informazioni specifiche da parte dei Governi. L’Agente esecutivo invita i Governi di tutti i paesi partecipanti all’Agenzia a mettere a disposizione e a segnalare all’Agente esecutivo qualsiasi informazione, pubblicata o disponibile in altro modo, che rivesta interesse per il sottoprogetto. I Partecipanti s’impegnano a notificare al Partecipante responsabile ogni informazione precedentemente esistente e ogni informazione acquisita indipendentemente dal sottoprogetto, che appaia neces- saria per l’esecuzione di quest` ultimo e la cui trasmissione non sottostà a restrizioni contrattuali o legali.
(e) Rapporti sul programma di lavoro. Ciascun Xxxxxxxxxxxx responsabile fornisce al Comitato esecutivo rapporti su tutti i lavori compiuti nell’ambito del sottoprogetto e sui risultati conseguiti (informazione che ne deriva) che non siano informazioni degne
di protezione. I rapporti sulle informazioni derivanti dai lavori e informazioni esistenti precedentemente, necessarie o impiegate per il detto Xxxxxxxx, comprese le informa- zioni degne di protezione, sono fornite a ciascun Partecipante all’allegato I da parte del Partecipante esecutore del sottoprogetto. Ciascun Partecipante è responsabile dell’identificazione delle informazioni degne di protezione, giusta il presente allegato, e della loro adeguata segnalazione.
(f) Autorizzazione ad utilizzare informazioni degne di protezione. Ciascun Parteci- pante autorizza il libero impiego di ogni informazione degna di protezione, esistente precedentemente, necessaria o impiegata nel compimento del suo sottoprogetto, da lui posseduta o controllata, nonché di qualsiasi informazione degna di protezione deri- vante dai propri lavori. Siffatta libera autorizzazione è accordata ugualmente ai Partecipanti all’allegato I, ai loro Governi e ai «nazionali» dei rispettivi paesi, espressamente designati. Ciò avverrà:
(1) senza alcun risarcimento per l’impiego soltanto nel proprio paese; e
(2) a condizioni ragionevoli, per l’utilizzo in altri paesi.
Ciascun Partecipante autorizza tutti i paesi partecipanti all’Agenzia ad utilizzare, a condizioni ragionevoli, informazioni degne di protezione derivanti dal lavoro, purché servano al soddisfacimento dei bisogni energetici del paese.
(g) Rilascio di licenze riguardanti brevetti necessari all’esecuzione del compito. I brevetti esclusivamente posseduti o controllati dai partecipanti all’allegato I, necessari all’esecuzione di un sottoprogetto, sono oggetto d’autorizzazione in favore del Partecipante responsabile, onde siano utilizzati gratuitamente da quest’ultimo nel sottoprogetto. Se un siffatto brevetto è solo parzialmente posseduto o controllato dal Partecipante, questo farà in modo da conseguirne l’uso alle condizioni più favorevoli.
(h) Invenzioni in rapporto con il compito. Le invenzioni fatte o concepite durante l’esecuzione del compito o grazie a quest’ultima sono, in tutti i paesi, proprietà del Partecipante autore dell’invenzione. Le informazioni relative a un’invenzione oggetto di domanda di brevetto da parte di un Partecipante non sono né pubblicate né rese pubbliche, da parte dei contraenti, prima che sia stata debitamente formulata una domanda ufficiale, tuttavia a condizione che la restrizione alla pubblicazione o alla divulgazione non duri più di sei mesi a contare dal momento in cui l’informazione è stata ricevuta. Spetta all’Agente, esecutivo segnalare esplicitamente ogni rapporto che contenga invenzioni non ancora oggetto di una domanda formale di brevetto.
(i) Rilascio di licenze riguardanti invenzioni. Ciascun Partecipante autorizza la libera utilizzazione di ogni invenzione, esistente precedentemente e coperta da brevetto, ch’egli possiede o controlla e che risulti necessaria all’avvaloramento del proprio sottoprogetto, nonché di ogni invenzione derivante dai lavori eseguiti; tale libera utilizzazione è accordata ai Partecipanti all’allegato I, ai loro Governi e ai «nazionali» dei singoli paesi designati:
(1) senza alcun risarcimento, per l’utilizzazione esclusiva nel proprio paese e
(2) a condizioni ragionevoli, per l’utilizzazione in altri paesi.
Ciascun Partecipante autorizza i Paesi membri dell’Agenzia ad utilizzare, a condi- zioni ragionevoli, siffatte invenzioni derivanti dai lavori attuati, purché servano a soddisfare il fabbisogno energetico del paese.
(j) Diritti d’autore. L’Agente esecutivo o ciascun Partecipante, rispetto al proprio sottoprogetto, prenderà i provvedimenti appropriati al fine di proteggere il materiale assoggettato ai diritti d’autore risultanti dal sottoprogetto. Tali diritti sono proprietà di detto Partecipante all’allegato 1 a condizione però che gli altri Partecipanti al mede- simo allegato possano riprodurre e distribuire il materiale di cui si tratta, senza però mirare a una finalità lucrativa.
(k) Inventori e autori. Ciascun Partecipante all’allegato I adotta, senza pregiudizio per i diritti d’autore o d’inventore secondo le proprie leggi nazionali, i provvedimenti necessari per conseguire la cooperazione dei rispettivi autori e inventori nell’esecuzione delle disposizioni del presente articolo. Ciascun Partecipante all’allegato I assume la responsabilità di versare il prezzo e il compenso ai propri impiegati, conformemente alla legge del proprio paese.
(l) Definizione del termine «nazionali». Il Comitato esecutivo è autorizzato a definire dei principi per determinare l’accezione del termine «nazionali» di un Partecipante. Eventuali divergenze, non risolte dal Comitato esecutivo vanno disciplinate confor- memente all’articolo 9 lettera d dell’Accordo.
8. Risultati
Le attività di cooperazione consentiranno di conseguire i risultati seguenti:
(a) brevi rapporti sui progressi realizzati nell’esecuzione del Progetto saranno presentati due volte all’anno e il Progetto sarà discusso particolareggiata- mente una volta all’anno in occasione della riunione del Comitato esecutivo; e
(b) un rapporto finale sul Progetto triennale, riguardante tutti i sottoprogetti e xxxxxxxxx e presentato al Comitato esecutivo, da parte dell’Agente esecutivo che beneficia dell’assistenza degli altri Partecipanti.
Ciascun Partecipante ha il diritto di ricevere una copia dei rapporti concernenti i risultati delle attività svolte comunemente nell’ambito del presente compito.
9. Partecipanti al presente compito
Le Parti contraenti che partecipano a questo compito sono le seguenti: National Swedish Board for Technical Development,
Ufficio federale della Scienza e della Ricerca6, Svizzera, United Kingdom Atomic Energy Authority.
6 Ora: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (vedi RU 2012 3631).
Vibrazioni in tubi di permutatori di calore
Allegato III7
l. Giustificazione e finalità
(a) Giustificazione. Onde ridurre al minimo il costo dei permutatori di calore e con- seguire uno sfruttamento più razionale dell’energia, si deve poter aumentare la velo- cità in numerosi sistemi di permutatori. Tuttavia, tali maggiori velocità provocano vibrazioni delle tubazioni talché si è costretti spesso a impiegare un «design» non ottimale. Quindi, è importante eseguire uno studio sulle vibrazioni dei tubi altrimenti non si registreranno progressi sul piano di impiego razionale dell’energia.
(b) Finalità. Le finalità sono le seguenti:
(1) garantire una miglior conoscenza dei meccanismi delle vibrazioni dei tubi nei permutatori di calore e sviluppare, su tale fondamento, metodi e modelli di calcolo;
(2) eseguire uno studio particolareggiato per l’applicazione dei metodi fonda- mentali applicantesi alla previsione di vibrazioni nello stato attuale di confi- gurazione dei permutatori di calore;
(3) collaudare la fidatezza dei metodi di previsione e ciò ricorrendo a «tests» eseguiti su ampia scala nonché mediante prove su impianti esistenti;
(4) collaudare sul piano pratico i metodi di previsione sviluppati.
2. Modalità d’esecuzione
(a) Campi d’attività
I lavori eseguiti nell’ambito del presente compito si ripartiscono in cinque sottopro- getti per i tre campi seguenti:
Campo A: Meccanismi d’eccitazione. Il lavoro comprende l’identificazione e la caratterizzazione dei meccanismi d’eccitazione del fluido in fasci tubolari rappre- sentativi di batterie di tubi di permutatori di calore. Tali meccanismi possono con- cernere i vortici idroelastici, la formazione di vortici, le vibrazioni causate da turbo- lenze come anche le eccitazioni acustiche.
Campo B: Caratteristiche dinamiche d’apparecchi a sezioni di passaggio plurime. La parte della ricerca mira a:
(1) misurare le caratteristiche di smorzamento di un tubo a supporti plurimi simulanti la disposizione di tubazioni e placche intermediarie per permutatori di calore a vasca o a tubo;
(2) definire lo smorzamento in funzione dei parametri del sistema, in modo che sia consentito un impiego facile dei dati da parte dei costruttori. I parametri più importanti sono il fattore di tolleranza geometrica (hole clearance factor),
7 La Svizzera non partecipa all’«All. II».
il rapporto fra spessore delle placche intermediarie e il diametro dei tubi, lo spazio fra le placche intermediarie e la frequenza di vibrazioni;
(3) riproduzione, su modello, del comportamento dinamico e
(4) studiare l’effetto di una deviazione, rispetto alle condizioni classiche di sup- porto, alle frequenze del modello e, possibilmente, ricerca dì una correlazione tra gli effetti espressi in funzione dei parametri dati.
Campo C: Scambio d’informazioni. Questa parte del programma si prefigge il pro- movimento e l’agevolazione degli scambi d’informazioni tra i Partecipanti.
(b) Sottoprogetti
Sottoprogetto A.1: Studio sperimentale dei vortici idroelastici negli elementi sospesi. (Partecipante responsabile: United Kingdom Atomic Energy Authority). È organiz- zata e realizzata una serie di esperimenti per determinare l’effetto di parametri geometrici (ad esempio interstizio tra i tubi) sulla velocità soglia corrispondente all’apparizione di vortici idroelastici (instabilità nei fasci di tubi). Le prove sono svolte nell’aria e nell’acqua mediante la medesima sezione di prova. Oltre ai dati quantitativi corrispondenti a condizioni ideali del flusso, si ottengono anche infor- mazioni qualitative circa l’efficacia delle placche intermediarie e delle griglie di tur- bolenza.
Sottoprogetto A.2: Studi teorici e sperimentali combinati delle interazioni fluido e struttura in fasci tubolari (Partecipante responsabile: United States Energy Research and Development Administration). Gli studi concernono le interazioni fluido/struttura in fasci tubolari in funzione della geometria dei tubi, dello spazio fra essi, del rapporto massa densità e della velocità di scorrimento. Un programma sperimentale comple- tivo è elaborato e attuato in modo che siano valutati i metodi analitici anzitutto con l’azione di una sola fila di tubi e quindi di fasci tubolari e quindi sul permutatore termico.
Sottoprogetto A.3: Vibrazioni turbolente (colpi d’ariete) (Partecipante responsabile: National Swedish Board for Technical Development). Gli studi sono svolti per va- lutare l’effetto della turbolenza (scala e intensità) sulla trasmissione termica, sulle forze risultanti dall’azione del fluido, su un tubo in corrente trasversale e sulla pro- vocazione di vortici. I risultati devono consentire la caratterizzazione delle funzioni disciplinanti la trasmissione di calore e la meccanica dei fluidi.
Sottoprogetto A.4: Provocazione di vortici. (Partecipante responsabile: Ufficio federale della Scienza e della Ricerca del Dipartimento deferale dell'interno8, Sviz- zera, rappresentata dalla Ditta Fratelli Sulzer S.A.). La formazione di vortici e le instabilità di scorrimento sono studiate nella loro funzione di fonti di sollecitazione e di vibrazioni nei fasci tubolari. Si procede alla determinazione dell’ordine di gran- dezza dei rapporti di spazio dei tubi sottoposti alla provocazione di vortici di von Karman, a oscillazioni di scorrimento come anche a un’instabilità del flusso (jet instability) e quindi si determinano il numero di Xxxxxxxx e la forza dinamica. Ri-
8 Ora: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (vedi RU 2012 3631).
guardo alle vibrazioni meccaniche dei tubi si determina in quale ambito dei rapporti di spazio fra i tubi intervengono le sollecitazioni dovute a interazione idroelastica e in qual ambito interviene soltanto una sollecitazione dovuta a vortici.
Sottoprogetto B.1: Misurazioni dello smorzamento della frequenza. (Partecipante responsabile: United Kingdom Atomic Energy Authority). Si impiega un equipag- giamento di prova comprendente uno zoccolo con scanalature che consentono il montaggio di placche supporto (fungenti da lamelle o da schermo) in modo da poter essere facilmente spostate per variarne la distanza. 1 tubi sono incastrati alle estremità in modo che sia simulato l’inserimento nella placca terminale. Il diametro dei tubi e la distanza fra essi e le placche variano in modo corrispondente alle tolleranze ammesse per i permutatori di calore costituiti da fasci di tubi o contenuti in vasca. Nelle prove è incluso anche l’esame di tubi a U.
Sottoprogetto C.1: Conferenza internazionale. (Partecipante responsabile: United States Energy Research and Development Administration). Il Partecipante di questo sottoprogetto ha predisposto una conferenza internazionale dedicata alle vibrazioni dei tubi dei permutatori di calore. È stato allestito un memoriale sui principali con- tributi tecnici e sulle conclusioni di tale conferenza che sarà distribuito a cura del partecipante responsabile. Un documento comprende un rapporto protetto riguardante le vibrazioni di tubi dei permutatori di calore. Il rapporto è stato acquistato da Heat Transfer Research Inc. e dieci copie di esso saranno consegnate a ciascun Par- tecipante.
3. Compiti specifici dell’Agente esecutivo
In un termine di 90 giorni a contare dall’entrata in vigore del presente allegato e dopo aver consultato i singoli Partecipanti l’Agente esecutivo allestisce e presenta all’approvazione del Comitato esecutivo un programma di lavoro particolareggiato concernente la forma e la portata dei dati e dei rapporti richiesti da ciascun Parteci- pante per quanto concerne il sottoprogetto per l’esercizio 1977. Il 1° dicembre degli anni successivi, l’Agente esecutivo presenta un programma di lavoro per il nuovo anno. Tale programma di lavoro deve essere adottato dal Comitato esecutivo, all’unanimità.
4. Calendario
Il presente compito ha una durata di tre anni. La durata può essere prorogata su deci- sione del Comitato esecutivo, all’unanimità.
5. Finanziamento
(a) Costi di ricerca
(1) Ciascun Partecipante deve fornire le risorse finanziarie necessarie al compi- mento delle ricerche di cui è responsabile in virtù del presente allegato. I costi minimi a carico dei Partecipanti per i rispettivi compiti sono stabiliti come segue:
National Swedish Board for Technical Development Cr. s. 225 000
Ufficio federale della Scienza e della Ricerca del Diparti- mento deferale dell'interno9 (Svizzera)
Fr. s. 120 000
United Kingdom Atomic Energy Authority £ 120 000 United States Energy Research
and Development Administration $ 600 000
(2) Il Comitato esecutivo, all’unanimità, adegua due volte all’anno le somme surriferite in modo che sia, tenuto conto delle fluttuazioni dei prezzi e garan- tita la continuità della disponibilità dei mezzi per l’esecuzione dei lavori. Ove il livello dei prezzi dovesse accusare modificazioni considerevoli, il Comitato esecutivo, all’unanimità, decide se il programma di lavoro debba essere adeguato alla disponibilità dei fondi.
(b) Altri costi. Ciascun Partecipante sopporta anche tutti gli altri costi che gli incombono in rapporto con l’esecuzione del presente allegato compresi i costi di reda- zione e di trasmissione dei rapporti, la rifusione di diarie e trasferte ai propri impiegati per l’attività esercitata in virtù del presente allegato.
(c) Rapporto finanziario. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno finanziario, ciascun Partecipante presenta al Comitato esecutivo un rapporto finanziario particolareggiato concernente i costi sorti con il compimento del compito durante il periodo in rassegna. Ciascun Partecipante fornisce ogni informazione finanziaria completiva concernente le spese per il compito, informazione che il Comitato esecutivo può ragionevolmente esigere per accertarsi che l’esecuzione avviene conformemente al presente Accordo.
6. Agente esecutivo
United Kingdom Atomic Energy Authority.
7. Informazione e proprietà intellettuale
(a) Poteri del Comitato esecutivo. La pubblicazione, la distribuzione, il trattamento, la protezione e la proprietà dell’informazione, nonché la proprietà intellettuale, deri- vanti da attività effettuate nel quadro del presente allegato III all’Accordo d’esecuzione AIE di un programma di ricerca e di sviluppo per l’utilizzazione razio- nale dell’energia nel trasferimento e nello scambio di calore (designato dappresso allegato III) sono disciplinati dal Comitato esecutivo, all’unanimità, conformemente al presente Accordo.
(b) Diritto di pubblicazione. Con riserva d’eventuali restrizioni attinenti al diritto d’autore, i Partecipanti all’allegato III possono pubblicare qualsiasi informazione fornita nell’ambito del presente allegato o da esso derivante, eccettuate le informa- zioni degne di protezione; tuttavia la pubblicazione non deve avvenire a scopo lucrativo a meno che il Comitato esecutivo, all’unanimità, sia consenziente o abbia così deciso. L’insieme di tale informazione è messa a disposizione gratuitamente di tutti i Partecipanti.
9 Ora: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (vedi RU 2012 3631).
(c) Informazioni degne di protezione. I Partecipanti all’allegato III prendono ogni provvedimento conforme al presente paragrafo, alle rispettive leggi nazionali e al diritto internazionale per tutelare le informazioni degne di protezione. Giusta il pre- sente Accordo, per «informazioni degne di protezione» s’intende qualsiasi informa- zione di natura confidenziale, come segreti commerciali e «know-how» (ad esempio programmi d’ordinatore, procedure e tecniche di design, composizione chimica di materiali o metodi di fabbricazione, procedimenti e trattamenti), designata appro- priatamente a condizione che l’informazione:
(1) non sia generalmente nota o disponibile pubblicamente in altro modo;
(2) non sia stata precedentemente messa a disposizione da parte del proprietario a terzi senza l’obbligo di xxxxxxxx carattere confidenziale; e
(3) non sia già in possesso del Partecipante all’allegato III che l’abbia ricevuta senza obbligo di serbarle carattere confidenziale.
Le informazioni degne di protezione non sono accettate per compiti e impiegate per essi senza approvazione esplicita dei Partecipanti. Spetta a ciascun Partecipante for- nitore d’informazioni degne di protezione identificare le medesime come tali e accertarsi che siano segnalate adeguatamente.
(d) Consegna di informazioni pertinenti da parte dei Governi. L’Agente esecutivo invita i Governi dei singoli paesi membri dell’Agenzia a mettere a disposizione o segnalare all’Agente esecutivo qualsiasi informazione pubblicata, o liberamente disponibile in altro modo, di cui essi avessero conoscenza e che rivestisse interesse per l’esecuzione del sottoprogetto. Il Partecipante si obbliga a notificare al Parteci- pante responsabile ogni informazione esistente precedentemente e ogni informazione acquisita indipendentemente dal sotto progetto che appaia necessaria per l’esecuzione di quest’ultimo e la cui trasmissione non sottostia a restrizioni contrattuali o legali.
(e) Rapporti sul programma di lavoro. Ciascun Xxxxxxxxxxxx’ fornisce al Comitato esecutivo rapporti su tutti i lavori compiuti nel quadro del proprio sottoprogetto e sui risultati ottenuti (informazione che ne deriva) che non siano informazioni degne di protezione. I rapporti su informazioni derivanti da lavori e le informazioni esistenti precedentemente, necessari e impiegati per ciascun sottoprogetto, comprese le informazioni degne di protezione, sono fornite a ciascun Partecipante all’allegato I dal Partecipante all’allegato III che eseguisce il sottoprogetto. Ciascun Partecipante è responsabile dell’identificazione delle informazioni degne di protezione, giusta il presente allegato, e della loro adeguata segnalazione.
(f) Rilascio di licenze riguardanti informazioni degne di protezione. Ciascun Parte- cipante autorizza la libera utilizzazione di qualsiasi informazione degna di protezione esistente precedentemente, necessaria all’esecuzione del sottoprogetto affidatogli, da esso posseduta o controllata, nonché di ogni informazione degna di protezione derivante dai suoi lavori; tale libera utilizzazione è concessa ai Partecipanti all’allegato III, ai loro Governi e ai «nazionali» dei paesi rispettivi da essi designati:
(1) senza alcun risarcimento, per l’impiego esclusivo nel proprio paese; e
(2) con termini e condizioni ragionevoli, per l’impiego in altri paesi.
Ciascun Partecipante autorizza tutti i paesi membri dell’Agenzia a utilizzare, a con- dizioni ragionevoli, siffatte informazioni degne di protezione, purché servano al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei rispettivi paesi.
(g) Licenze riguardanti i brevetti necessari all’esecuzione del compito. I brevetti esclusivamente posseduti o controllati da un Partecipante all’allegato III, ma necessari all’esecuzione di un progetto, sono oggetto d’autorizzazione in favore del Parte- cipante responsabile affinché possa utilizzarli nell’esecuzione del suo sottoprogetto, senza costi per i Partecipanti. Quando siffatto brevetto è solo parzialmente posseduto o controllato dal Partecipante, quest’ultimo farà in modo da ottenerne l’uso alle condizioni più favorevoli.
(h) Invenzioni in rapporto col compito. Le invenzioni fatte o concepite durante il presente compito o a causa di esso, sono proprietà, in tutti i paesi, del Partecipante autore dell’invenzione. Le informazioni relative all’invenzione oggetto di domanda di brevetto da parte di un Partecipante non sono né pubblicate né rese pubbliche, dalle Parti contraenti, prima che sia stata debitamente formulata una domanda ufficiale, tuttavia a condizione che la restrizione concernente la pubblicazione o la divulgazione non si estenda oltre sei mesi a contare dal momento del ricevimento dell’in- formazione. Spetta all’Agente esecutivo segnalare espressamente ogni rapporto che contenga invenzioni non ancora oggetto di una domanda formale di brevetto.
(i) Licenza d’invenzioni. Ciascun Partecipante autorizza la libera utilizzazione di ogni invenzione, esistente precedentemente e coperta da brevetti, che esso possiede o controlla e che risulti necessaria all’avvaloramento del proprio sottoprogetto, nonché di ogni invenzione derivante dai lavori attuati; tale libera utilizzazione è concessa ai Partecipanti all’allegato III, ai loro Governi e ai «nazionali» dei rispettivi paesi da essi designati:
(1) senza alcun risarcimento, per impiego esclusivo nel proprio paese; e
(2) con termini e condizioni ragionevoli, per l’utilizzazione in altri paesi.
Ciascun Partecipante autorizza tutti i paesi membri dell’Agenzia a utilizzare, a con- dizioni ragionevoli, tali invenzioni derivanti da lavori attuati, purché servano al sod- disfacimento del fabbisogno energetico del paese.
(j) Diritti d’autore. L’Agente esecutivo o ciascun Partecipante, rispetto al proprio sottoprogetto, prenderà i provvedimenti appropriati intesi a proteggere il materiale assoggettato ai diritti d’autore, risultanti dal sottoprogetto. Tali diritti, una volta con- seguiti, saranno proprietà di questo partecipante all’allegato III, tuttavia a condizione che gli altri Partecipanti all’allegato III possano riprodurre e distribuire il pertinente materiale senza perseguire però una finalità lucrativa.
(k) Inventori e autori. Ciascun Partecipante all’allegato III adotta, senza pregiudizio dei diritti d’autore o d’inventore secondo le leggi nazionali, i provvedimenti necessari per conseguire la cooperazione necessaria dei singoli autori o inventori nell’ese- cuzione delle disposizioni del presente articolo. Ciascun Partecipante all’allegato III assume la responsabilità di versare il prezzo o il compenso richiesto ai propri impie- gati, conformemente alle leggi del suo paese.
(l) Definizione del termine «nazionale». Il Comitato esecutivo è autorizzato a definire dei principi per determinare l’accezione del termine «nazionale» d’un Partecipante. Le eventuali controversie vanno disciplinate dal Comitato esecutivo conformemente all’articolo 9 (d) dell’Accordo.
8. Risultati
Le attività di cooperazione consentiranno l’ottenimento dei risultati seguenti:
(a) brevi rapporti sui progressi realizzati nell’esecuzione del progetto saranno presentati due volte all’anno e il progetto sarà discusso una volta all’anno in una riunione del Comitato esecutivo;
(b) la riunione di una Conferenza internazionale sulle vibrazioni dei tubi nei permutatori di calore e un rapporto scritto sui principali contributi tecnici nonché le rispettive conclusioni; e
(c) un rapporto finale sul progetto triennale riguardante i sottoprogetti, rapporto presentato al Comitato esecutivo da parte dell’Agente esecutivo e beneficiante dell’assistenza degli altri Partecipanti.
Ciascun Partecipante ha diritto a ricevere una copia di ciascuno dei rapporti concer- nenti i risultati delle attività svolte comunemente nell’ambito del presente compito.
9. Partecipanti al presente compito
Le Parti contraenti partecipanti al presente compito sono: National Swedish Board for Technical Development, Ufficio federale della Scienza e della Ricerca10, Svizzera, United Kingdom Atomic Energy Authority,
United States Energy Research and Development Administration, Stati Uniti d’America.
10 Ora: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (vedi RU 2012 3631).