Capo I ‐ Impianti delle società di Lega Pro
Capo I ‐ Impianti delle società di Lega Pro
Art.1 – Campo di applicazione
La presente determinazione si applica a tutte le società sportive iscritte al Campionato di Lega Pro, a prescindere dalla capienza degli impianti ove disputano gli incontri.
Restano fermi gli obblighi della normativa di settore per gli stadi con capienza superiore ai 7.500 spettatori.
Art.2 ‐ Ticketing
1. Le società di cui all’art. 1 sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove le competizioni da loro organizzate si disputano e come tali dovranno ottemperare a quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 giugno 2005 in materia di ticketing e successive integrazioni, nonché alle regole varate dalla Task Force per la sicurezza sulle manifestazioni sportive;
2. le società sportive di Lega Pro dovranno, pertanto, assicurare la disponibilità di impianti sportivi i cui posti a sedere siano tutti numerati ed associati con l’emissione di titoli di accesso nominativi, rilasciati previa identificazione dell’acquirente, attraverso l’utilizzazione del sistema per la verifica dei motivi ostativi ‐ V.R.O. ‐;
3. le stesse società, all’atto dell’ingresso degli spettatori all’impianto, assicureranno, avvalendosi di propri addetti di cui al successivo art. 6, la verifica automatizzata, con sistemi fissi o mobili (palmari c.d. “di prossimità”), dei titoli di accesso e della corrispondenza dell’identità degli spettatori con i titolari dei biglietti stessi;
4. in attuazione alle regole varate dalla Task Force, ogni società sportiva presenterà la propria ticketing policy, da condividere in sede di GOS, che dovrà essere diffusa tra i propri sostenitori .
Art.3 ‐ Videosorveglianza
1. Le società sportive di Lega Pro, dovranno disporre di impianti sportivi dotati di idonei ed efficienti impianti di videosorveglianza, con caratteristiche tecniche aventi efficacia corrispondente a quella prevista dal relativo decreto interministeriale del 6 giugno 2005 e dalle linee guida emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
2. Il sistema di video sorveglianza, ai sensi dell’art.18 del citato D.M. 18 marzo 1996, deve essere approvato dal Questore.
Art.4 – Sicurezza strutturale
1. Le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, all’inizio di ciascuna stagione calcistica nonché in previsione di eventi sportivi di particolare rilievo, sono invitate ad approvare, previa condivisione in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, specifici piani, predisposti dalle società sportive d’intesa con le Amministrazioni locali, che prevedano:
a) l’individuazione di apposite aree di parcheggio prospicienti o limitrofe all’impianto sportivo, distinte per le opposte tifoserie;
b) la pianificazione preventiva di piani di afflusso all’impianto, attraverso itinerari separati per le opposte tifoserie, nonché idonei e sufficienti mezzi di trasporto pubblico utilizzabili dalle stesse, con particolare riferimento a quelli da destinare ai sostenitori della squadra ospite per il trasferimento dalla stazione ferroviaria all’impianto sportivo e viceversa;
c) la delimitazione dell’ area esterna all’impianto – “area riservata”‐, anche con strutture mobili o provvisorie, poste ad adeguata distanza dagli effettivi varchi di accesso all’impianto medesimo, al fine di consentire agli steward di cui al successivo art. 6 di svolgere le attività di prefiltraggio e filtraggio con le modalità previste dal D.M. 8 agosto 2007 e dalle linee guida in materia di stewarding;
d) una diversa regolamentazione, ove necessaria, della viabilità
nell’area interessata, che tenga conto delle esigenze di regolare lo svolgimento dell’evento sportivo e, nel contempo, di quelle della vivibilità cittadina.
I piani di afflusso e deflusso e la correlata adeguatezza dell’area riservata devono essere approvati dal Questore.
Art. 5 – Istituzione del Gruppo Operativo Sicurezza
1. Presso ciascun impianto utilizzato dalle Società sportive di Lega Pro dovrà essere istituito il Gruppo Operativo Sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato e composto come previsto dall’art. 19 ter del DM 18 marzo 1996, “Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica all’interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio”, come modificato dal DM 6 giugno 2005 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e dalle linee guida “il servizio di stewarding” edizione 2012, approvate dall’Osservatorio;
2. il G.O.S., nel giorno della gara, almeno un’ora prima dell’apertura dei varchi di accesso all’area riservata, assicurerà le funzioni di “ Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva”, riunendosi in un locale appositamente individuato, a cura della società utilizzatrice dell’impianto, in accordo con il titolare dello stesso, con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, anche attraverso sistemi di videosorveglianza;
3. il G.O.S., per tutti gli impianti di Lega Pro, dovrà approvare il regolamento d’uso dell’impianto, così come previsto dalla determinazione 14/2010 dell’Osservatorio, con cui saranno stabilite le modalità di utilizzo dello stadio da parte degli spettatori, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati, con l’avvertenza che la loro inosservanza comporterà:
a) l’immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione dall’impianto del contravventore;
b) l’applicazione delle previste sanzioni da parte dell’Organo competente ad irrogarle. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all’interno dell’impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.
Art.6 – Stewarding
1. Le società di Lega Pro sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, instradamento degli spettatori e verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, attraverso propri addetti ‐ di seguito denominati “steward”‐, assicurandone la direzione ed il controllo da parte del delegato per la sicurezza, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato dalle linee guida “il servizio di stewarding” edizione 2012, approvate dall’Osservatorio;
2. le società di cui al comma 1 provvedono, secondo quanto stabilito dal decreto dell’8 agosto 2007 in materia, alla selezione ed alla formazione degli steward direttamente ovvero avvalendosi di enti formatori qualificati dall’Osservatorio;
3. il limite minimo di steward deve tenere conto della proporzione di 1/250 spettatori (in relazione alla media annuale di spettatori nei campionati precedenti e/o nel campionato in corso) garantendo, in ogni caso, le esigenze minime previste dalle linee guida “il servizio di stewarding” edizione 2012.
Art.7 – Supporter Liaison Officer ‐ SLO
1. Come previsto dal manuale nazionale delle licenze, varato dalla FIGC, le società di Lega Pro devono nominare un proprio rappresentante per le relazioni con i tifosi – SLO.
2. Così come stabilito dalle regole varate dalla Task Force, ogni società sportiva deve prevedere sul proprio sito web una specifica sezione dedicata allo SLO, contenente le iniziative in corso, i servizi disponibili ed i contatti da utilizzare per un dialogo costante tra la società ed i propri sostenitori.
Capo II – Stadi senza barriere
Le società di Lega Pro, d’intesa con il proprietario dell’impianto, promuoveranno progetti di adeguamento strutturale in termini di confort e di abbattimento delle barriere, in tutti i settori dello stadio o in parti di esso – compresi i settori ospiti ‐ fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore.
I progetti dovranno essere preliminarmente approvati in sede di GOS e ritualmente sottoposti all’esame della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.
Per quanto riguarda le separazioni tra spettatori e zona di attività sportiva, le stesse devono essere realizzate con le modalità di cui all’art.6 bis, comma1, lettera c) del già citato D.M. 18 marzo 1996.
Diverse modalità di separazione possono essere previste, previa presentazione di specifici progetti all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
Capo III – Iniziative di fidelizzazione
Art.1 – Adozione delle Fidelity card
La Lega Pro, proseguirà nell’attuazione del programma “S‐Card”, quale principale iniziativa di fidelizzazione.
Art.2 – Premialità
Oltre alle iniziative di fidelizzazione previste dalla Task 2.1 del documento “Nuove misure per la sicurezza e la partecipazione alle manifestazioni sportive”, pacchetto di misure elaborato dalla Task Force, sono considerate iniziative di fidelizzazione anche l’attuazione di progetti di “stadi senza barriere”, i progetti con le tifoserie ‐ denominati “Trust” ‐ nonché le iniziative sociali tese a fornire idonea educazione contro ogni forma di discriminazione razziale e territoriale.
Potranno usufruire dei benefici quelle società sportive che aderiranno alle suddette forme di fidelizzazione secondo le seguenti modalità:
1) STADI SENZA BARRIERE ‐ La società sportiva che intende aderire a tale progettualità, deposita presso la Lega Pro:
a. un progetto dettagliato per la realizzazione di uno “stadio senza barriere” di cui al capo II del presente documento, con allegata copia conforme della delibera di approvazione del progetto da parte del competente Consiglio Comunale;
b. approvazione preventiva del progetto da parte del GOS;
c. adempiuti agli obblighi relativi all’esame preventivo del progetto, la società sportiva dovrà presentare alla lega Pro il contratto di appalto e relativo cronoprogramma per l’effettuazione dei relativi lavori da ultimarsi entro il 30.06.15. Restano fermi gli obblighi relativi all’approvazione del progetto da parte della CPVLPS.
La Lega, esaminato il progetto, lo trasmette, con le proprie valutazioni e proposte, all’Osservatorio per l’esame e l’approvazione.
2) SUPPORTER TRUST ‐ La società sportiva che intende aderire a
tale progettualità, deposita presso la Lega Pro:
a. copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto di un Trust, espressione della tifoseria locale, unitamente alla copia conforme del verbale assembleare della società sportiva nella quale viene nominato, quale membro del Consiglio di Amministrazione, almeno un rappresentante del Trust;
b. copia conforme del verbale assembleare della società sportiva che, in attesa di definizione delle pratiche di costituzione del Trust espressione della tifoseria locale, nomina, quale osservatore permanente all’interno del Consiglio di Amministrazione, un rappresentante della locale tifoseria; entro e non oltre tre mesi dal predetto adempimento, si dovrà procedere – a pena di decadenza dai benefici di cui al citato art. 2
‐ alla costituzione del Trust ed agli ulteriori adempimenti di cui al prg. 2/a che precede.
La Lega, esaminato il progetto, lo trasmette, con le proprie valutazioni e proposte, all’Osservatorio per l’esame e l’approvazione.
3) INIZIATIVE EDUCATIVE ED ANTIDISCRIMINAZIONE ‐ La società sportiva che intende aderire a tale progettualità, deposita presso la Lega Pro:
a. un progetto che preveda l’ideazione di iniziative sociali tese a fornire idonea educazione contro ogni forma di discriminazione razziale e territoriale, da realizzarsi negli impianti sportivi in cui si disputano le partite;
b. il numero di tali iniziative non potrà essere inferiore ad 1/3 del numero delle partite disputate dal club “in casa” nella stagione sportiva 2014/15;
c. i benefici previsti dalle nuove misure potranno realizzarsi, in mancanza di altre iniziative, per un numero di incontri pari a quelli interessati dagli eventi educativi
La Lega, esaminato il progetto, lo trasmette, con le proprie valutazioni e proposte, all’Osservatorio per l’esame e l’approvazione.
Le suddette forme progettuali devono prevedere esplicito
riferimento ai principi etici ed agli obblighi comportamentali cui si fonda la customer relation policy di ciascuna società sportiva proponente.
Capo IV – Disposizioni finali
Art. 1 – controlli e verifiche
1. Le Autorità Provinciali di Pubblica sicurezza, attraverso le competenti Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, vorranno provvedere a verificare che lo stato di fatto dell’impianto sportivo soddisfi i requisiti minimi definiti dalla normativa di settore e dalla presente Determinazione, richiedendo l’immediata regolarizzazioni di eventuali inadempimenti.
2. la Lega si impegna:
a) ad impartire le necessarie disposizioni e direttive, affinché la vendita dei tagliandi per gli incontri del campionato di Lega Pro avvenga tenendo conto delle indicazioni di cui alle task 1.1, 1.2 e 1.3 del pacchetto di misure elaborato dalla Task Force “Nuove misure per la sicurezza e la partecipazione alle manifestazioni sportive”;
b) a sollecitare le Società affinché definiscano un programma informativo delle iniziative programmate e la ticketing policy, da divulgare alla propria tifoseria attraverso il SLO;
c) a far approntare a ciascuna società un programma informativo delle manifestazioni ‐ da far pervenire alle Società ospiti in tempo utile per la divulgazione alle tifoserie interessate ‐ riguardante ogni notizia utile relativa all’organizzazione dell’evento, con particolare riferimento ai servizi posti a disposizione dei tifosi, alle modalità di trasporto della tifoseria ospite dalla stazione ferroviaria di arrivo, all’ubicazione delle aree di parcheggio con l’indicazione degli itinerari cittadini da percorre, all’indicazione dell’ubicazione nell’ambito dello stadio del settore riservato agli ospiti, ed il regolamento d’uso
completo;
d) a verificare che l’emissione di “titoli di favore” avvenga attraverso l’utilizzazione del sistema V.R.O.;
e) a vigilare e riferire all’Osservatorio sul corretto adempimento degli impegni assunti dalle società sportive.
Art. 2 ‐ Inadempienze
1. La mancata attuazione delle indicazioni di cui al Capo I della presente Determinazione, sarà considerata dall’Osservatorio alla stregua di carenza strutturale e/o organizzativa, idonea a determinare limitazioni alla fruibilità dell’impianto.
2. L’Osservatorio disporrà, attraverso le Autorità di P.S., i controlli e le verifiche ritenute più opportune, circa le modalità di realizzazione delle varie progettualità.
3. In caso di inadempienze ovvero di violazione delle regole comportamentali e dei principi etici, da parte dei tifosi beneficiari delle varie iniziative di fidelizzazione, l’Osservatorio, con propria determinazione, disporrà la sospensione ovvero la revoca dei benefici previsti dalla Task Force.